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Global minimum tax: il decreto MEF con le regole
Il MEF ha pubblicato sul proprio sito, ora il testo è atteso in gu, il Decreto 20 maggio, emanato ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours).
Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell’ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax e, in particolare, nell’articolo 8.2 delle Model Rules (di seguito anche Regole GloBE) al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali chiamati rispettivamente ad applicare e a controllare la corretta applicazione della disciplina sull’imposizione minima globale.
Ricordiamo che il Dlgs n 209/2023 o decreto internazionalizzazione ha regolato, tra l'altro, la Global minimum tax.
Global minimum tax: il regime transitorio semplificato
Ai sensi dell'art 2 del dm 20 maggio su l'opzione dell’entità dichiarante, l’imposizione integrativa, inclusa l’imposizione integrativa addizionale di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo, dovuta in un esercizio ricompreso nel Periodo Rilevante da un gruppo multinazionale in relazione ad un Paese, o da un gruppo nazionale in relazione allo Stato italiano, è assunta pari a zero se in relazione a tale esercizio e a tale Paese il gruppo soddisfa, alternativamente;
- il requisito de minimis transitorio di cui all’articolo 3,
- il requisito dell’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata di cui all’articolo 4
- o il requisito del profitto ordinario di cui all’articolo 5. Ai fini del periodo precedente, i dati rilevanti di una impresa o entità del gruppo multinazionale o nazionale sono quelli riportati nel medesimo Rendiconto Finanziario Qualificato.
Il comma 1 si applica in via autonoma a ciascuna entità a controllo congiunto o a ciascun gruppo a controllo congiunto sulla base degli importi rilevati nei rispettivi rendiconti finanziari qualificati.
Salvo quanto disposto nell’articolo 3, comma 2, ai fini dei requisiti di cui al comma 1, non si tiene conto dei dati relativi alle imprese detenute per la vendita che non sono inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata o che non sarebbero stati inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata se il gruppo nazionale fosse stato obbligato a
predisporla.
L’imposizione integrativa si assume pari a zero, ai sensi del comma 1, anche in relazione alle imprese partecipate in misura minoritaria ed alle imprese detenute per la vendita localizzate in un Paese quando il gruppo multinazionale o nazionale rispetta, in tale Paese, almeno uno dei requisiti di cui al comma 1 ed effettua la relativa opzione.
I Ricavi Totali, l’Utile Ante Imposte, la Perdita Ante Imposte, le Imposte Rilevanti Semplificate ed ogni altro dato o bene registrati o detenuti da una entità fiscalmente trasparente sono, ai fini dei requisiti di cui al comma 1, attribuiti pro-quota alle loro stabili organizzazioni o alle loro imprese proprietarie.
I valori dei Ricavi Totali e dell’Utile Ante Imposte contenuti nei Rendiconti Finanziari Qualificati non devono essere modificati in dipendenza del trattamento fiscale degli elementi che concorrono a determinarli.
Ai fini dei requisiti di cui al comma 1, non rileva una Perdita Netta da Valutazione di Partecipazioni del valore superiore a 50 milioni di euro.
Global minimum tax: recepita la Direttiva UE
Lo scorso 16 ottobre il Governo ha recepito con Dlgs recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:
- un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
- un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.
La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).
L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.
È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.
Leggi anche: Al G20 l’accordo sulla Minimum tax globale al 15% con tanti problemi applicativi .
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Investimenti ricerca e sviluppo: come si compila il rigo RU151 del Modello Redditi SC?
Le Entrate pubblicano una faq data 15 novembre con la quale si chiedono chiarimenti sulla compilazione del Quadro RU del Modello redditi SC.
Nel dettaglio, il caso di specie è relativo ad una società di capitali ha maturato nel periodo d’imposta 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (indicato nel quadro RU del modello REDDITI SC 2022 con il codice credito L1) e ha fruito nel 2022 di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito.
La società chiede chiarimenti su come compilare il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023.
Le Entrate evidenziano quanto segue.
Come compilare il rigo RU151 in caso di doppia agevolazione?
Come specificato dalle istruzioni al Modello in oggetto, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:
- in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
- in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.
Ciò premesso, le Entrate con la FAQ sottolineano che nel caso di specie, il rigo RU151 del modello REDDITI SC 2023 vada compilato nel seguente modo:
- in colonna 1 va indicato il codice credito L1,
- in colonna 2 va indicato l’anno nel quale il credito d’imposta è maturato, ossia 2021;
- in colonna 3 va indicata la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita nel 2022.
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Redditi 2023: il nuovo Quadro FC
La campagna dei dichiarativi è nel vivo pertanto è utile ricordare un chiarimento delle Entrate diffuso con faq nel mese di marzo scorso.
Nel dettaglio, con Faq del 13 marzo le Entrate rispondono ad un quesito sulle novità presenti nel Quadro FC del Modello REDDITI 2023 per la dichiarazione dei redditi 2022.
Il Quadro FC del Modello Redditi 2023, deve essere compilato:
- dalle persone fisiche che controllano soggetti non residenti, (art. 167 del TUIR, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018).
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati o territori a regime fiscale considerato privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata (in caso di opzione per il monitoraggio, due distinti moduli per la medesima CFC).
In tali casi deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello.
Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.
Modello Redditi 2023. novità del quadro FC
Con la FAQ in oggetto, in risposta al seguente quesito "Quali sono le novità presenti nel quadro FC del Modello REDDITI 2023 per la dichiarazione dei redditi 2022 e cosa comportano?" le Entrate hanno specificato che, il Quadro FC è stato integrato per migliorare la gestione dell’opzione per il “monitoraggio”, in modo da consentire una indicazione più semplice e precisa delle perdite e delle altre eccedenze “virtuali” della CFC (ovvero, le perdite e le eccedenze della CFC calcolate nei periodi in cui non è attivata la tassazione per trasparenza)
In particolare, in caso di opzione per il monitoraggio, è previsto che per ogni controllata estera siano compilati due distinti moduli del Quadro FC:
- Il primo modulo deve essere compilato per determinare i redditi, le perdite e le altre eccedenze (ad esempio, gli interessi passivi) della CFC secondo le regole IRES, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 167 del TUIR. Le perdite e le eccedenze determinate in questo modulo del quadro FC potranno essere utilizzate in caso di eventuale tassazione per trasparenza nei periodi di imposta successivi, qualora si dovessero verificare le condizioni per l’applicazione della CFC di cui al comma 4 dell’articolo 167 del TUIR.
- Il secondo modulo è destinato ad ospitare i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della medesima CFC calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provvedimento del 2021 in materia di ETR test. Le perdite e le eccedenze così determinate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai fini dell’ETR test per stabilire se sia integrata la condizione stabilita dal comma 4, lettera a), dell’articolo 167 del TUIR.
Le Entrate specificano inoltre che, per il periodo di imposta 2021 e per i precedenti, in caso di attivazione del monitoraggio era prevista la compilazione di un solo modulo del quadro FC per ogni controllata estera; nella sezione relativa alle “perdite virtuali” era dunque consentito inserire le perdite calcolate secondo le modalità semplificate ovvero quelle calcolate in base alle regole IRES.
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Dichiarazione Società di Capitali 2023: pronto il modello con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 28 febbraio 2023 n. 55523, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Redditi 2023–SC”, da presentare nell'anno 2023 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2023 delle Società e degli Enti”.
Scarica il Modello Redditi SC-2023 con relative istruzioni
Il modello “Redditi 2023–SC” è composto da:
- il frontespizio ed i quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) scade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Quindi ad esempio per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica è il 30 novembre 2023. Un contribuente, invece, con periodo d'imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2023) entro il 31 maggio 2024.Le principali novità contenute nel modello SC 2023
Le principali novità contenute nel modello SC2023 sono le seguenti:
- Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi.
Nel quadro RF sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell'art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità; delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). - Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti.
Nel quadro RF è stata prevista una variazione in diminuzione per l'esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all'esercizio del'opzione per l'assoggettamento a imposta sostitutiva dell'IRES al fine di consentire tale esclusione dalla formazione del reddito (art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). - Assegnazione o cessione ai soci beni immobili.
Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXIV dedicata ai contribuenti che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e che applicano un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Inoltre nel quadro RF sono state previste, tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione appositi codici per indicare, rispettivamente, la minusvalenza e la plusvalenza che si genera per effetto dell'assegnazione di beni (art. 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). - Rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.
Nel quadro RQ è stata aggiornata la sezione XVII al fine di consentire al contribuente l'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sui predetti valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, comma 108, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). - Cessione o rimborso di quote o azioni di OICR.
Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXVI per consentire al contribuente di esercitare l'opzione affinchè; i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerino realizzati, assoggettando la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). - Valutazione delle cripto-attività;.
Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). - Riserve matematiche.
La sezione XIV del quadro RQ tiene conto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sulle riserve matematiche di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è fissata allo 0,50 per cento (art. 1, comma 264, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). - Fondazioni “ITS Academy”.
Nel rigo RS255 è stato previsto il nuovo prospetto riguardante il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, effettuati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99). - Social bonus.
Nel rigo RS256 è stato previsto il credito d'imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). - Società in perdita sistematica.
Il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell'abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica” di cui all'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73). - Superbonus.
Il quadro RS è stato aggiornato, con riferimento alle spese per l'efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90 per cento per l'anno 2023 (art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6). - Spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche; (art. 1, comma 365, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
- Contributo di solidarietà temporaneo.
E' stata inserita una nuova sezione XXVII nel quadro RQ per tenere conto, per l'anno 2023, dell'istituzione di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). - Nuovi Crediti d'imposta per le imprese.
Nel quadro RU è stata prevista l'indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d'imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.
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ISA 2023: pubblicati i 175 modelli per la comunicazione dei dati
Con Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2022.
Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA (indicati nella TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022 delle istruzioni della Parte generale) e che non presentano una causa di esclusione.
Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Al riguardo si precisa che ai fini dell’individuazione dell’ISA da applicare in relazione all’”attività prevalente”, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA.
I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA, in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA. Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.
Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.
Specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell’attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA.
Modelli Isa Redditi 2023
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2022, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023:
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Credito d’imposta beni strumentali nuovi: possibile la cessione nel consolidato
Viene pubblicata la Risposta a interpello n 543 del 3 novembre con la quale l'agenzia delle entrate dopo un ampio riepilogo del quadro normativo risponde a due società con dubbi in tema di credito di imposta in beni strumentali nuovi nel consolidato.
Sinteticamente viene chiarito che il suddetto credito d’imposta può essere ceduto al consolidato senza limiti e formalità, a differenza del credito Iva.
Vediamo i dettagli
Si premette che l'interpello in esame è stato presentato in via congiunta dalla società consolidante e dalla società consolidata nell'ambito del regime di Consolidato Nazionale ex articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).
Le Entrate specificano che, laddove gli investimenti in beni strumentali siano stati "effettuati" dalla consolidata ai sensi del comma 1056 della legge n. 178 del 2020 e l'interconnessione sia avvenuta nel 2021 la consolidata può legittimamente trasferire i crediti relativi a tale agevolazione fiscale, nei limiti della quota utilizzabile e dell'IRES di gruppo, come dovuta a titolo di acconto, e pertanto per un importo pari al minore tra l'IRES consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione.
Inoltre, nel 2023, perdurando il consolidato nazionale, la consolidata potrà attribuire al consolidato un'altra quota del credito (la seconda delle tre), pari ad un terzo del credito per investimenti 4.0 maturato nel 2021, ove da essa stessa non utilizzata e sempre nei limiti dell'IRES di gruppo dovuta.
Quanto agli adempimenti da assolvere:
- la società consolidata compilerà la sezione V ("Crediti di imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato") del quadro GN ("Determinazione del reddito ai fini del consolidato") del Modello Redditi SC, righi da GN23 a GN26, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2), e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (in colonna 3);
- la società consolidante compilerà la sezione VI ("Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo") del quadro NX ("Trasferimenti del gruppo") del Modello CNM, indicando il codice del credito (in colonna 1), così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello REDDITI SC/2022, l'anno di insorgenza del credito (in colonna 2), il codice fiscale della società che ha attribuito il credito (in colonna 3), e l'ammontare del credito trasferito al consolidato (colonna 4);
- la consolidante compilerà, altresì, la sezione I ("Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo") del quadro CC ("Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo") del Modello CNM, al fine di rendicontare gli utilizzi del credito, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1) indicato nel quadro NX, sez. VI, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 6.
Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, di cui alla legge n. 178 del 2020, non sarà necessario apporre il visto di conformità sui menzionati modelli dichiarativi.
La quota residua IRES di gruppo potrà, come già detto, essere compensata con il credito IVA trasferito dalla società consolidata, nel rispetto del limite massimo di 2.000.000 di euro, calcolato considerando anche i crediti eventualmente già compensati direttamente dalla consolidata.
Pertanto:
- la società consolidata potrà presentare la dichiarazione IVA integrativa per l'anno d'imposta 2021, compilando in tal caso il rigo VX6 del quadro VX, indicando nel campo 1 il codice fiscale della consolidante, e nel campo 2 l'importo del credito ceduto;
- la società consolidante, a sua volta, compilerà la sezione X ("Eccedenzed'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo") del quadro NX ("Trasferimenti del gruppo") del modello CNM, nonché la sezione II ("Eccedenze di imposte diverse dall'IRES trasferite alla tassazione del gruppo") del quadro CC ("Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo") dello stesso Modello CNM, riportando il codice relativo al credito (in colonna 1), indicato nel quadro NX, sez. X, e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 5.
Entrambe le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere soggette ad apposizione del visto di conformità o, in alternativa, alla sottoscrizione da parte dell'organo di controllo di ciascuno dei soggetti che presenta la dichiarazione.
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Riallineamento fiscale: sanabile la mancata comunicazione dell’opzione
Con Risposta a interpello n 443 del 2 settembre le Entrate forniscono chiarimenti sulla mancata comunicazione della opzione per il riallineamento fiscale e l'utilizzo della remissione in bonis.
L'istante riferisce che «nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31-12-2019 aveva iscritto in bilancio l'immobile industriale in cui esercita la propria attività, per l'importo di Euro […], a fronte di un costo riconosciuto ai fini fiscali pari a Euro […]. Il disallineamento era conseguente al fatto che (…) si era avvalsa della facoltà di rivalutare l'opificio industriale in cui esercita la propria l'attività, per l'importo di Euro […], senza, tuttavia, conferire anche valenza fiscale alla predetta rivalutazione».
L'istante «Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 8, del D.L. 14- 08-2020 n. 104, (…) ha ritenuto di procedere al riallineamento del valore fiscale dell'immobile corrispondendo la relativa imposta sostitutiva dovuta.».
Per un mero errore materiale, non ha comunicato l'esercizio dell'opzione per il citato riallineamento, omettendo di compilare il rigo RQ101, colonna 1 e colonna 2, del quadro RQ della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 (modello Redditi SC 2021), tempestivamente presentata.
La citata omissione non è stata sanata con una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari di presentazione.
Ciò premesso, chiede se l'omessa comunicazione dell'opzione produca o meno la decadenza dal beneficio del riallineamento del valore fiscale dell'immobile.
Le entrate chiariscono che con riferimento al momento di perfezionamento della rivalutazione, la circolare n. 11/E del 2009 ha espresso un principio di carattere generale secondo cui, «[…] l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva».
Tale principio è stato successivamente ribadito laddove è stato confermato che, ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rivalutazione, rileva la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione annuale in cui l'opzione stessa è esercitata, mentre non conta a tal fine il versamento dell'imposta sostitutiva che, se omesso, insufficiente e/o tardivo, è oggetto di iscrizione a ruolo in sede di liquidazione della dichiarazione stessa.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, ritiene che sia comunque possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della "remissione in bonis" che, introdotto con l'articolo 2 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente.
In particolare, «sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza», il contribuente può fruire di benefici di natura fiscale e accedere ai regimi fiscali opzionali laddove:
- «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».
Al riguardo, la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, ha chiarito che «il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento richiesto "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso […]».
- Pertanto è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis", ovvero: versando la sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (pari a 250 euro), senza ricorrere alla compensazione;
- effettuando l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi, come precisato dalla circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, con «la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso»
Nel caso specifico, tuttavia, considerato che il modello Redditi SC 2022 non riporta il quadro RQ101 espressamente dedicato ai "Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni" in relazione alla " Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020" – presente invece nel modello Redditi SC 2021 – l'istante può avvalersi della "remissione in bonis" esercitando, in via eccezionale, nel quadro RQ, l'opzione per il riallineamento in parola tramite una dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2020 (modello redditi SC 2021).
Detta dichiarazione andrà, in ogni caso, presentata entro e non oltre il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva a quella in cui in cui opzione avrebbe dovuto essere tempestivamente esercitata, e congiuntamente andrà versata la sanzione pari a 250 euro.
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