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Global minimum tax: il decreto MEF con le regole
Il MEF ha pubblicato sul proprio sito, ora il testo è atteso in gu, il Decreto 20 maggio, emanato ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con le disposizioni di attuazione dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours).
Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell’ambito dei lavori OCSE sulla global minimum tax e, in particolare, nell’articolo 8.2 delle Model Rules (di seguito anche Regole GloBE) al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le amministrazioni fiscali chiamati rispettivamente ad applicare e a controllare la corretta applicazione della disciplina sull’imposizione minima globale.
Ricordiamo che il Dlgs n 209/2023 o decreto internazionalizzazione ha regolato, tra l'altro, la Global minimum tax.
Global minimum tax: il regime transitorio semplificato
Ai sensi dell'art 2 del dm 20 maggio su l'opzione dell’entità dichiarante, l’imposizione integrativa, inclusa l’imposizione integrativa addizionale di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo, dovuta in un esercizio ricompreso nel Periodo Rilevante da un gruppo multinazionale in relazione ad un Paese, o da un gruppo nazionale in relazione allo Stato italiano, è assunta pari a zero se in relazione a tale esercizio e a tale Paese il gruppo soddisfa, alternativamente;
- il requisito de minimis transitorio di cui all’articolo 3,
- il requisito dell’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata di cui all’articolo 4
- o il requisito del profitto ordinario di cui all’articolo 5. Ai fini del periodo precedente, i dati rilevanti di una impresa o entità del gruppo multinazionale o nazionale sono quelli riportati nel medesimo Rendiconto Finanziario Qualificato.
Il comma 1 si applica in via autonoma a ciascuna entità a controllo congiunto o a ciascun gruppo a controllo congiunto sulla base degli importi rilevati nei rispettivi rendiconti finanziari qualificati.
Salvo quanto disposto nell’articolo 3, comma 2, ai fini dei requisiti di cui al comma 1, non si tiene conto dei dati relativi alle imprese detenute per la vendita che non sono inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata o che non sarebbero stati inclusi nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata se il gruppo nazionale fosse stato obbligato a
predisporla.
L’imposizione integrativa si assume pari a zero, ai sensi del comma 1, anche in relazione alle imprese partecipate in misura minoritaria ed alle imprese detenute per la vendita localizzate in un Paese quando il gruppo multinazionale o nazionale rispetta, in tale Paese, almeno uno dei requisiti di cui al comma 1 ed effettua la relativa opzione.
I Ricavi Totali, l’Utile Ante Imposte, la Perdita Ante Imposte, le Imposte Rilevanti Semplificate ed ogni altro dato o bene registrati o detenuti da una entità fiscalmente trasparente sono, ai fini dei requisiti di cui al comma 1, attribuiti pro-quota alle loro stabili organizzazioni o alle loro imprese proprietarie.
I valori dei Ricavi Totali e dell’Utile Ante Imposte contenuti nei Rendiconti Finanziari Qualificati non devono essere modificati in dipendenza del trattamento fiscale degli elementi che concorrono a determinarli.
Ai fini dei requisiti di cui al comma 1, non rileva una Perdita Netta da Valutazione di Partecipazioni del valore superiore a 50 milioni di euro.
Global minimum tax: recepita la Direttiva UE
Lo scorso 16 ottobre il Governo ha recepito con Dlgs recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:
- un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
- un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.
La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).
L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.
È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d’imprese siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l’introduzione di una “aliquota di imposizione integrativa” che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta del 15 per cento e l’aliquota d’imposizione effettiva.
Leggi anche: Al G20 l’accordo sulla Minimum tax globale al 15% con tanti problemi applicativi .
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Dichiarazione Società di Capitali 2024: pubblicato il modello con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68514, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Redditi 2024–SC”, da presentare nell'anno 2024 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2024 delle Società e degli Enti”.
Scarica il Modello Redditi SC-2024 con relative istruzioni
Il modello “Redditi 2024–SC” è composto da:
- il frontespizio ed i quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI;
- i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Le principali novità contenute nel modello SC 2024
Le principali novità contenute nel modello SC 2024 sono le seguenti:
- Immobili sequestrati: Introduzione della casella “Immobili sequestrati” nel Frontespizio, sezione “Altri dati”, per segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, influenzando il versamento delle imposte e la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi del reddito dei beni immobili soggetti a tali provvedimenti.
- Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile: Aggiunta della sezione XXIII nel quadro RQ per il recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito e sono decaduti dall'aliquota ridotta per non aver rispettato certe condizioni.
- Imposta straordinaria banche: Creazione della sezione XXIV nel quadro RQ per l’imposta straordinaria applicabile alle banche per l’anno 2023 sull’ammontare del margine degli interessi, secondo specifiche disposizioni legislative.
- Contributo di solidarietà temporaneo: Inserimento della sezione XXV nel quadro RQ dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, con particolari condizioni riguardanti l'esclusione di certi utilizzi di riserve del patrimonio netto dalla determinazione del reddito complessivo.
- Imposta sul valore delle cripto-attività: Implementazione della sezione XXVI nel quadro RQ riguardante l'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti, non soggette all'imposta di bollo.
- Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni: Aggiunta della sezione XXVII nel quadro RQ per l'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, con condizioni specifiche legate al pagamento dell'IRES, dell'IRAP, e dell'IVA.
- Superbonus: Aggiornamento dei quadri RS, GN, e TN per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70% per l’anno 2024 e l’opzione per ripartire la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in dieci quote annuali a partire dal 2023.
- Società sportive professionistiche: Aggiornamento nel quadro RS per consentire l’opzione della nuova disciplina sulle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per i contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023.
- Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato: Nel quadro RF (rigo RF50) è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
- Opzione per il regime speciale SIIQ e SIINQ: Nel quadro OP è prevista un’apposita sezione per esercitare l’opzione per il regime fiscale speciale denominato SIIQ e SIINQ per le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare.
- Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni: Aggiornamento dei quadri RQ e RM per consentire la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, con applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
- Soggetti controllati non residenti (CFC): Gestione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per i soggetti controllati non residenti (CFC) nel quadro RM e FC, con un'aliquota del 15% dell’utile contabile netto.
Termine di presentazione
La dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) va inviata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 38, comma 1, del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13).
Ad esempio, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024.
Un soggetto invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2024) entro il 15 aprile 2025.
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