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Bando Brevetti+ 2025: domande dal 20 novembre
Il MIMIT con un avviso del 29 settembre ha pubblicato il caldendario con le regole, già anticipate in agosto con il decreto di ripartizione delle risorse, per le seguenti misure agevolative:
- Bando Brevetti+
- Bando Marchi+
- Bando Disegni+
Vediamo le regole per le domande per il bando brevetti+ in partenza nel mese di novembre.
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Il Bando Brevetti+ contiene le modalità e termini di apertura dello sportello, per la concessione della misura agevolativa al fine di favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, incluse imprese di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024 ovvero siano titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2024. In entrambi i casi, i
brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda; - b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2023 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;
- c) siano titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2024 oppure titolari di un brevetto concesso dall’EPO con effetto UNITARIO a partire dal 1° gennaio 2024, comprendente l’Italia tra gli stati designati;
- d) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2023, con il relativo rapporto di ricerca con esito “non negativo”, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, purché la
domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle agevolazioni “Brevetti+” nell’ambito dei precedenti bandi. La domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda è quella domanda che rivendica, in uno degli stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della citata Convenzione e dell’articolo 4 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo. n. 30 del 2005).
Le imprese che soddisfino una delle condizioni di cui al precedente comma 1 sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sono iscritte nel Registro delle imprese;
- b) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;
- c) sono in regola con gli obblighi assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese:
- a) escluse dagli aiuti de minimis, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento UE n. 2023/2831;
- b) aventi procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
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Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Le domande di agevolazioni devono essere compilate esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell’apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore Invitalia e possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 20 novembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il CUP, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso.Il Soggetto Gestore provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC.
Il Soggetto Gestore provvede inoltre a comunicare alle imprese interessate la riapertura della relativa istruttoria con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC. In assenza di economie rinvenienti entro 6 mesi dalla data di comunicazione di sospensione di cui sopra, le domande si considereranno decadute.
Ciascun proponente può presentare una sola domanda di agevolazione. Inoltre, il brevetto da valorizzare non deve essere oggetto di un’altra domanda presentata a valere sul presente sportello.La domanda di agevolazione deve essere relativa ad un brevetto che non sia già stato oggetto di agevolazione nei precedenti sportelli.
Il progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l’impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta.
La richiesta on line di accesso alle agevolazioni è corredata dalle seguenti sezioni:- a. liberatoria privacy in attuazione del GDPR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. sezione anagrafica;
- c. presentazione dell’impresa;
- d. descrizione dell’oggetto di brevetto con indicazione dello stato nell’iter brevettuale;
- e. obiettivi di valorizzazione economica dell’idea brevettuale;
- f. piano dei servizi specialistici richiesti;
- g. risultati attesi.
Alla documentazione devono essere, altresì, allegati:
- a. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti il requisito di PMI, gli aiuti già ricevuti in regime de minimis, la regolarità contributiva, l’assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese oggetto del presente decreto e le informazioni iscritte nei casellari giudiziari, di non avere procedimenti
amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; - b. documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto;
- c. documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle tasse relative al mantenimento in vita, ove dovute;
- d. preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste e del relativo impegno espresso in giornate/uomo, redatti dai fornitori;
- e. business plan previsionale relativo agli sviluppi della valorizzazione del brevetto;
- f. eventuale certificazione che attesti la parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all’articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162.
Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società proponente.
Allegati: -
Bandi Marchi, Brevetti e Disegni: il calendario per le domande 2025
Con il Decreto MIMIT del 6 agosto sono state pubblicate le regole per gli aiuti alle imprese per Marchi, Brevetti e Disegni.
Con un avviso del 30 settembre il Ministero ha diffuso il calendario per presentare le domande per le singole misure.
La dotazione finanziaria complessiva 2025 è di 32 milioni di euro da destinare ai contributi alle PMI, vediamo come viene ripartita e come inviare le richieste.
Bandi Marchi, Brevetti e Disegni: le risorse disponibili
Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2025 ammontano a:
- euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+
In data 30 settembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende operative le tre misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:
- 20 novembre 2025 per Brevetti+
- 4 dicembre 2025 per Marchi+
- 18 dicembre 2025 per Disegni+
Bando Marchi+: che cos’è
La misura Marchi+, è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Bando Brevetti+: che cos’è
La misura Brevetti+ è l’intervento che intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Bando Disegni+: che cos’è
La misura Disegni+ è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
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INAIL: le regole su ricerca e collaborazioni con Imprese ed Enti
L’Inail ha recentemente molto ampliato il proprio ruolo nella ricerca su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e anche a seguito delle novità normative introdotte dalla legge 102 2023. In quest'ottiica con la delibera del 6 marzo 2025 ha emanato un regolamento aggiornato e linee operative che vengono rese note in allegato alla circolare 25 del 24 marzo 2025.un importante aggiornamento nella gestione dei risultati della ricerca Inail, in linea con le nuove normative italiane ed europee.
L’obiettivo è rafforzare la valorizzazione della ricerca, garantendo una migliore protezione della proprietà intellettuale e favorendo il trasferimento tecnologico a beneficio del sistema produttivo nazionale.
In particolare la delibera ha tenuto conto dei seguenti elementi:
- Superamento del “Professor’s Privilege”, previsto nella legge 1022023 che ora assegna i diritti patrimoniali delle invenzioni agli enti di appartenenza dei ricercatori.
- Maggiore attenzione alla terza missione, ossia la valorizzazione della ricerca e il trasferimento tecnologico verso il mondo produttivo.
- Allineamento con le migliori pratiche nazionali e internazionali per la tutela della proprietà intellettuale.
Ricerca INAIL la normativa vigente
La circolare interviene in particolare tenendo conto delle norme che regolano la proprietà industriale e la ricerca pubblica in Italia, tra cui:
- Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), modificato nel 2023, che disciplina le invenzioni dei dipendenti di università ed enti pubblici di ricerca.
- Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che ha semplificato le attività degli enti pubblici di ricerca.
- Le Linee guida ministeriali del 26 settembre 2023, che regolano i rapporti tra strutture di ricerca e finanziatori.
- Il Regolamento brevetti Inail (Determina 21 gennaio 2015, n. 14).
- Delibere interne dell’Inail che aggiornano le strategie di ricerca e valorizzazione dei risultati.
Regolamento sulla tutela dei risultati della ricerca: diritti e premi
La Delibera del Consiglio di amministrazione Inail del 6 marzo 2025 ha approvato il nuovo regolamento, con i seguenti punti chiave:
- Ampliamento della protezione della proprietà intellettuale: non si tutela solo tramite brevetti, ma anche con segreti industriali, modelli di utilità, copyright e marchi.
- Ridefinizione del concetto di Inventore: include non solo dipendenti, ma anche dottorandi, borsisti e stagisti che partecipano alla ricerca.
- Regolamentazione della titolarità dei diritti:
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- Se la ricerca è finanziata internamente da Inail, i diritti appartengono all’Istituto.
- Se la ricerca è finanziata da soggetti esterni, la titolarità viene stabilita nei contratti di collaborazione.
Premi per i ricercatori: chi realizza un’invenzione riceve il 50% dei proventi ottenuti dallo sfruttamento economico dell’innovazione, al netto delle spese di brevetto.
Linee Operative per la Valorizzazione della Ricerca (LOVR) e le collaborazioni
Parallelamente al Regolamento, è stato introdotto un documento di Linee Operative che mirano a:
- Favorire la circolazione delle conoscenze e l’innovazione responsabile.
- Coinvolgere il territorio, migliorando il legame tra ricerca Inail e mondo produttivo.
- Rafforzare il ruolo di Inail come attore centrale nella ricerca pubblica in Italia.
In particolare Viene fornito un quadro strutturato per la gestione e la valorizzazione dei risultati della ricerca Inail, con particolare attenzione al trasferimento tecnologico e alle collaborazioni con partner privati e enti di ricerca. Il documento evidenzia strumenti operativi e modelli contrattuali per proteggere e valorizzare le invenzioni, semplificando il dialogo con imprese e investitori.
Per i partner privati, le LOVR stabiliscono modalità chiare di collaborazione, prevedendo:
- Accordi di riservatezza e gestione congiunta per garantire la tutela delle informazioni e la corretta distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale.(con facsimili)
- Possibilità di licenze d’uso e cessione dei diritti sulle invenzioni sviluppate, con criteri trasparenti per la selezione dei soggetti interessati.
- Meccanismi di valorizzazione commerciale, incluso il supporto allo sviluppo industriale di soluzioni innovative attraverso startup e spin-off.
Per gli enti di ricerca, le LOVR delineano processi di co-sviluppo tecnologico e condivisione delle conoscenze, favorendo la massima diffusione della ricerca scientifica, con un approccio che incentiva il trasferimento dei risultati verso il mondo produttivo, in particolare a beneficio delle PMI.
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Consulenti proprietà industriale: i parametri dei compensi
Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 194 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17.12 2024 stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per i consulenti in proprietà industriale, applicabili nei casi in cui il compenso non sia stato determinato per iscritto consensualmente tra le parti.
Il regolamento definisce un quadro di riferimento per garantire equità e proporzionalità dei compensi rispetto alla complessità e alla natura delle prestazioni svolte e fornisce le tabelle dettagliate per tutte le attività di di fronte ai diversi enti .
Il compenso è proporzionato all'importanza dell'opera, con un incremento o una riduzione del 40% in base alla difficoltà del lavoro svolto e all'urgenza richiesta.
Sono previsti anche i rimborsi per le spese accessorie come oneri, tasse, traduzioni, e costi di consulenti esterni.
Di seguito alcuni dettagli. Qui le tabelle complete
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Attività professionali connesse a brevetti e marchi di proprietà industriale
Il decreto individua una serie di attività professionali specifiche per le quali si applicano i parametri di compenso, tra cui consulenza e rappresentanza presso
- l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM),
- l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO),
- l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), e
- l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
Le prestazioni regolamentate includono anche attività connesse ai brevetti per invenzioni industriali, marchi, disegni, modelli e topografie di semiconduttori, nonché certificati complementari di protezione.
Il compenso viene determinato in base a diverse fasi di lavoro come lo studio preliminare, il deposito delle domande, l'istruttoria, e la concessione dei titoli di proprietà industriale.
Proprieta industriale: attività extra procedimentali
Infine, il decreto prevede disposizioni per le attività extra procedimentali, come:
- la consulenza strategica,
- la gestione dei diritti di proprietà industriale e
- le controversie giudiziali ed extragiudiziali.
Per tali attività, il compenso può essere stabilito a tempo con una tariffa oraria compresa tra 200 e 500 euro.
È regolamentata anche la liquidazione delle spese per trasferte, con rimborsi per soggiorni in hotel a quattro stelle e un'indennità chilometrica secondo le tariffe ACI.
Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 2025 e saranno applicabili alle liquidazioni successive a questa data.
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Bando Marchi+: risorse esaurite al 27 novembre
Disposta al 27 novembre, con Decreto MIMIT, la chiusura dello sportello per il Bando Marchi causa esaurimento risorse.
Ricordiamo che il bando si era aperto il giorno precedente ossia il 26 novembre 2024.
La misura Marchi+, disciplinata dal Decreto 6 agosto 2024, è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 2 milioni di euro.
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.
Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all’85% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.
Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).
Bando Marchi+: beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
- non avere procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
Per la Misura A:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
nonché
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
Per la Misura B:
aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, almeno una delle seguenti attività:- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
nonché
- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
Bando Marchi+: spese ammissibili
Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:
- Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
- Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
- Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati;
- Tasse di deposito presso EUIPO.
Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:
- Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
- Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
- Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione;
- Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
Bando Marchi+: risorse esaurite al 27 novembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
Allegati:
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.marchipiu2024.it.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. -
Diritti d’autore: non solo SIAE per la gestione
L'Articolo 15 della legge di conversione del DL 131/2024 "Salvainfrazioni" (legge 166 202)4 introduce rilevanti modifiche al quadro normativo italiano in materia di diritto d'autore, rispondendo alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2017/4092.
Tale intervento si inserisce in un contesto di adeguamento alla direttiva 2014/26/UE e alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che hanno evidenziato come la normativa italiana fosse in contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Le disposizioni dell’articolo mirano a liberalizzare la gestione dei diritti d’autore, consentendo anche alle entità di gestione indipendenti (EGI), ossia operatori privati a scopo di lucro non controllati dai titolari dei diritti, di operare in Italia, a determinate condizioni.
Tale apertura è accompagnata dall'introduzione di nuovi obblighi normativi per garantire trasparenza, equità e tutela dei diritti degli autori, bilanciando la liberalizzazione del settore con la protezione del diritto d’autore, considerato un interesse generale di primaria importanza.
Novità gestione diritti d’autore il contesto
L'Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione (2017/4092) dalla Commissione Europea per violazione della libera prestazione dei servizi, in contrasto con la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore.
La normativa italiana, nella sua precedente formulazione, escludeva le entità di gestione indipendenti (EGI) dalla gestione dei diritti d'autore, riservando tali attività alla SIAE e agli organismi di gestione collettiva (OGC).
Diritti d’autore: principali modifiche introdotte
Le entità di gestione indipendenti ossia soggetti con fini di lucro non detenuti o controllati dai titolari dei diritti, possono ora svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore in Italia.
Tale apertura è subordinata a specifici obblighi normativi che mirano a garantire trasparenza, parità di trattamento e tutela dei diritti d’autore, in particolare:
- Trasparenza: Pubblicazione dei bilanci annuali e obbligo di revisione legale da parte di società iscritte al registro dei revisori legali.
- Separazione contabile: Obbligo di separare la gestione dei diritti da altre attività per garantire chiarezza e affidabilità nella gestione.
- Informazioni: Obbligo di identificare i titolari dei diritti e comunicare eventuali conflitti di interesse.
- Distribuzione dei proventi: Regole precise per garantire la ripartizione analitica e proporzionale dei diritti.
- Adeguamento delle norme nazionali alla giurisprudenza UE:
- Le condizioni economiche offerte dai nuovi soggetti devono basarsi su criteri di rappresentatività e valore economico dei diritti.
Nello specifico i commi da 3-bis a 3-quater, introdotti dalla Camera, dispongono che l'apposizione del contrassegno anticontraffazione, sino ad oggi affidato alla SIAE, pr potrà essere affidata su richiesta degli interessati anche agli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti.
Vigilanza e controllo
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sarà responsabile della verifica del rispetto dei requisiti normativi per Oorganismi di gestione collettiva ed entita di gestione indipendenti
Le norme introdotte favoriscono la concorrenza tra gli operatori, garantendo che anche le EGI stabilite in Italia siano trattate come quelle provenienti da altri Stati membri dell'UE.
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Decreto Marchi: via dal 2 dicembre ai progetti di cessione marchi di interesse nazionale
Pubblicato in GU n 260 del 6 novembre il Decreto MIMIT del 28.10 con Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.
In particolare viene pubblicato il format per il progetto di cessione dell'attività (previsto dall'art 2 del Decreto MIMIT 3 luglio 2024 con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale).
Ai sensi dell'art 2 del Decreto 28.10.2024 del MIMIT l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o rasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il format di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
Vediamo i dettagli.
Decreto Marchi di interesse nazionale. il forma per il progetto di cessione
L'art 1 del Decreto 28 ottobre 2024 specifica che il progetto di cessazione dell'attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto MIMIT del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, via PEC al seguente indirizzo: [email protected]
La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del progetto comunica all'impresa gli esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all'indirizzo PEC indicato nel predetto format.
Come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarita' del marchio.
Nel caso in cui la DGIND comunichi l'interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la predisposizione dell'atto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La DGIND cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione, previsti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La procedura si applica a partire dal 2 dicembre 2024.Leggi anche: Decreto marchi: regole MIMIT per rilevare quelli di interesse nazionale
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