• Fondi sanitari e di solidarietà

    Cassa geometri: dal 2025 assistenza sanitaria gratuita e Opzione donna

    La Cassa Geometri rinnova il proprio impegno a favore degli iscritti ricordando due misure  del sistema di welfare 2025 per le quali attualmente sono aperte le procedure di domanda

     Si tratta in particolare:

    • della polizza sanitaria integrativa gratuita e 
    • della possibilità di pensione anticipata Opzione Donna con 60 anni di età e 40 di contribuzione con una riduzione dell'ordinario abbattimento dell'assegno.

    Assistenza sanitaria gratuita Cassa Geometri

    Dal 16 ottobre 2025 sarà attivata la seconda annualità assicurativa con il Piano Base “Garanzia A”, offerta gratuitamente agli iscritti e ai pensionati attivi ed erogata da Generali Italia S.p.A., compagnia aggiudicataria della gara europea. Nella stessa data sarà disponibile il portale di adesione ai Piani Sanitari, che consentirà, a carico dell’iscritto, di aderire ai Piani Integrativi ed estendere le coperture anche ai familiari

    La scadenza per completare l’adesione è fissata al 13 gennaio 2026.

    La polizza sanitaria si articola in tre moduli:

    1. Garanzia A – Piano Base: check-up annuale, coperture per ricoveri a seguito di interventi chirurgici importanti o gravi eventi morbosi, indennità in caso di invalidità grave da infortunio, pacchetto maternità, prestazioni di alta specializzazione e indennità da non autosufficienza (LTC);
    2. Garanzia B – Piano Integrativo: estensione delle tutele con coperture per ricoveri, visite, esami e prestazioni diagnostiche senza liste d’attesa;
    3. Garanzia C – Piano Integrativo: incremento del massimale per il rischio di non autosufficienza e possibilità di estendere la copertura anche al nucleo familiare.

    Per chi sceglierà di estendere la copertura al nucleo familiare tramite l’adesione alla Mutua Aglea Salus (previo pagamento della quota associativa una tantum), sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 19% dei contributi versati in dichiarazione dei redditi.

    Dal 16 ottobre 2025 sono disponibili sul sito della Cassa, sezione Cassa per Te – Welfare – Assistenza sanitaria, le Guide ai Piani Sanitari e tutta la documentazione informativa utile per gli iscritti.

    Opzione Donna Cassa Geometri:

    L'ente ricorda che in data 15 gennaio 2025 è intervenuta l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati n. 6 del 20 giugno 2024 con la quale la Cassa ha previsto l’introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico-contributivi (60 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva) per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 3, c. 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza.

    La misura prevede una riduzione della percentuale di abbattimento della quota reddituale per le professioniste che scelgono l’accesso anticipato alla pensione.

    Cio significa che l'abbattimento tche in via ordinaria è dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni, sarà ridotta allo 0,5% per le domande presentate dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2035. Inoltre, la quota minima di abbattimento sarà dimezzata, passando dal 12% al 6%.

    Questo comporta un calcolo degli assegni di pensione piu favorevole alle professioniste iscritte.

    Il nuovo testo è consultabile nella sezione “ Norme e regolamenti”.    

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    Fondo Artigiani FSBA: novità 2025 per il settore moda

    Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato,  istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte  con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.

    In particolare,  in  relazione al Decreto-legge 26/06/2025 n.92 che ha previsto la proroga delle  possibilità di utilizzo di un sostegno al reddito in deroga per i lavoratori delle aziende della moda e talune lavorazioni della meccanica a essa strettamente collegate, il Fondo ha  precisato  in data 3 settembre quanto segue:

    • 1. L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
    • 2. L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
    • 3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.

    Nuove procedure FSBA

     Si ricorda che  dal 1° luglio 2025 sono entrate   in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.

    Di seguito i link diretti alla documentazione aggiornata con data 23 luglio 2025

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    Causali enti bilaterali: nuova risoluzione dell’Agenzia

    Con la risoluzione 48/e del 4 settembre 2025  l’Agenzia delle entrate ha istituito cinque nuove causali per il versamento all'Inps da parte delle aziende aderenti, dei contributi di competenza di nuovi enti bilaterali convenzionati con l'Istituto.

    Si tratta in particolare di:

    • Ente nazionale bilaterale scuola non statale (ENBiScuNS), 
    • Ente sviluppo bilaterale imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.), 
    • Ente bilaterale Eb work, 
    • Ente bilaterale nazionale innovazione e sviluppo organismo paritetico (Ebinnova)”, 
    • Ente bilaterale Fesica Confsal Unci (Fueb).

     Si ricorda che le convenzioni stipulate tra Inps ed  Enti bilaterali, i Fondi e le Casse (articolo 2 del Dl n. 276/2003), prevedono la riscossione da parte di INPS tramite  modello F24, e le somme sono poi riversate  a ciascun Ente  bilaterali.

    Causali contributo e istruzioni F24

    Le nuove causali contributo che saranno utilizzabili dall' 8 settembre 2025 sono le seguenti :

    • “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”
    • “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”
    • “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”
    • “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”
    • “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.

    Come di consueto l'Agenzia ricorda le indicazioni di utilizzo per la  compilazione del modello F24,:

    Le causali contributo vanno esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita
    • nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
    • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale
    • nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.

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    Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens

    La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.

    Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.

    Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti

    L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. 

    Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):

    Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS)
    Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
    12 mesi crisi aziendale
    24 mesi riorganizzazione
    24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015)

    I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni. 

    Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.

     L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.

    Contribuzione e flussi Uniemens

    I datori devono versare:

    1- Contributo ordinario:

    • 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
    • 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
    • 0,90% oltre 15 dipendenti

    A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.

    2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.

    Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza. 

    Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio

    Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.

    Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.

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    Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi  con licenziamento di più di 50 lavoratori. 

    Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni

    La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021)  ha introdotto  specifici obblighi   per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto  dalla  Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)

    In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:

    1. ai sindacati, 
    2. alle Regioni interessate, 
    3. al Ministero del Lavoro, 
    4. al Ministero dello Sviluppo Economico 

    Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.

    Sanzioni previste

    • Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
    • Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
    • Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.

    Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.

    Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso

    La richiesta  cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro  del commercio  FEDERDISTRIBUZIONE, la  quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e  decida  di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui

    • una con più di 50 dipendenti e 
    • l'altra con meno di 50 dipendenti,

    per quest'ultima possa  avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura  speciale di cui alla Legge n. 234/2021.

    La risposta del ministero è negativa:  viene chiarito in particolare che  il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità  licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo  in una sola di esse ci siano più di 50  lavoratori coinvolti.

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    Contributi all’Ente Bilaterale EBIMO: istruzioni INPS

    In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO ( "Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”),  per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento e sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.

    La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente.

    Nella circolare 4 del 20 gennaio 2025 l'Istituto ha illustrato le principali norme della convenzione e le indicazioni per i datori di lavoro .

    Modalità di riscossione. Codice tributo. Compilazione modello F24

    La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.

    Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate

    I datori di lavoro, ai fini del versamento devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,

    • nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
    • – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
    • – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
    • – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

    L’Ente  ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

    Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente

    È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro 

    La clausola di salvaguardia specifica anche che  i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.

    I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.

    Modalità di compilazione del flusso UniEmens e verifiche INPS

    I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:

    • in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
    • in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
    • l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.

    L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens  nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.

    L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.

    Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens a cui il versamento è collegato.

    Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.

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    Giornalisti autonomi: prorogata la sanità integrativa gratuita INPGI

    L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi)  riconferma ancora una volta  l’impegno a favore del welfare di categoria per i giornalisti autonomi e freelance, prorogando fino al 2025 e 2026 le misure di sanità integrativa “Win-in” e “Win-plus”, realizzate in collaborazione con Casagit, la mutua di assistenza sanitaria integrativa della categoria.

    Il  nuovo annuncio arriva con un comunicato sul sito istituzionale e riconferma quanto anticipato nel 2023. 

    INPGI giornalisti autonomi : cosa prevedono i programmi Win-in e Win-plus

    Questi progetti di assistenza sanitaria integrativa , attivi già dal 2017, sono  rivolti  ai giornalisti che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica. 

    Grazie alla convenzione tra Inpgi e Casagit, migliaia di professionisti freelance possono accedere alla copertura di accertamenti  sanitari e cure  agevolate, contribuendo così a una maggiore tutela del diritto alla salute.

    I programmi si basano su adesione volontaria e sono rivolti a giornalisti con redditi compresi tra i 2.100 e i 30.700 euro lordi annui, estendendo l’accesso anche a coloro che rientrano nelle fasce di prossimità di reddito.

    In particolare il programma sanitario Winplus  garantisce una consistente copertura in caso di spese relative a 

    • ricoveri per grandi interventi, 
    • cure odontoiatriche,
    •  visite specialistiche, 
    • acquisto di lenti e occhiali, 
    • accertamenti clinici e diagnostici, 
    • terapie fisiche e riabilitative.

    Ne possono beneficiare  i giornalisti liberi professionisti  con i seguenti requisiti:

    • iscritti in via esclusiva all’Istituto 
    •  non titolari di pensione

     I diretti interessati  che non risultano iscritti riceveranno  un’apposita comunicazione congiunta INPGI/CASAGIT –  reperibile anche on line sul web, nell’area riservata di ciascun  beneficiario  – contenente le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa e poter usufruire del servizio.

    Ulteriori informazioni sul sito www.casagit.it

    INPGI Le risorse per la proroga di WIN e WIN PLUS

    La proroga, deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi, guidato dal Presidente Roberto Ginex, prevede:

    1. Win-in: fondi disponibili fino al termine del 2025.
    2. Win-plus: estensione fino alla fine del 2026.

    Complessivamente, per il biennio 2025-2026, saranno stanziati oltre 2 milioni di euro per garantire continuità al progetto.

     Dal 2017 a oggi, l’investimento complessivo per questa iniziativa di welfare  sanitario ha superato i 16 milioni di euro.