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Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens
La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.
Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.
Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti
L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):
Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS) Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
12 mesi crisi aziendale
24 mesi riorganizzazione24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015) I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni.
Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.
L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.
Contribuzione e flussi Uniemens
I datori devono versare:
1- Contributo ordinario:
- 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
- 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
- 0,90% oltre 15 dipendenti
A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.
2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.
Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza.
Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio.
Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.
Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.
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Fondo solidarietà telecomunicazioni: chiarimenti su domande e calcolo prestazioni
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il fondo garantisce la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.
Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025 l'istituto ha chiarito anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS.
Con il messaggio 2230 del 14 luglio 2025 sono fornite nuove indicazioni,per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.
Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento
L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo.
Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.
Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione,
- un contributo ordinario dello 0,80%
- un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.
Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:
- Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
- Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
- Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.
Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI
Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.
La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.
Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.
Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.
Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande AIS
Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
- non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
- sulla piattaforma OMNIA IS.
In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.
È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.
Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:
- devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
- corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.
È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.
Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS – UNIEMENS
Nel messaggio 1185 2025 INPS precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.
L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.
Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale. Vedi paragrafo precedente
Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale. Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.
I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR.
- Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017",
- per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".
Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative istruzioni per le domande e calcolo
L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”.
Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.
Per le prestazioni già erogate a pagamento diretto, l’INPS comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative.
Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.
La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>
L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025 illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.
Compilazione della domanda
La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.
Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.
Modifica delle domande già presentate
I datori di lavoro che abbiano già trasmesso domande prima del 14 luglio 2025 e riscontrino una difformità tra l’importo richiesto e quello risultante dal nuovo calcolo basato sull’algoritmo fornito, potranno richiedere la modifica dell’importo. La richiesta va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 13 agosto 2025), tramite PEC all’indirizzo:
Nella comunicazione vanno indicati:
- il numero progressivo della domanda;
- il protocollo;
- il nuovo importo stimato corretto.
L’INPS procederà alla modifica centralizzata durante la fase istruttoria.
In assenza di comunicazioni da parte del datore di lavoro, le domande saranno valutate sulla base dell’importo già richiesto al momento della presentazione
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Contributi all’Ente Bilaterale EBIMO: istruzioni INPS
In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO ( "Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”), per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento e sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente.
Nella circolare 4 del 20 gennaio 2025 l'Istituto ha illustrato le principali norme della convenzione e le indicazioni per i datori di lavoro .
Modalità di riscossione. Codice tributo. Compilazione modello F24
La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate
I datori di lavoro, ai fini del versamento devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,
- nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
- – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro
La clausola di salvaguardia specifica anche che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens e verifiche INPS
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:
- in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
- in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
- l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.
L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens a cui il versamento è collegato.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.
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Fondo trasporto aereo nuova comunicazione rioccupazione
Con il messaggio 3868 del 19 novembre 2024 INPS comunica una nuova modalita di comunicazione telematica di attività lavorative per i dipendenti del settore del trasporto aereo durante i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale o NASPi, a partire dal 1° gennaio 2025.
Previsto anche un periodo transitorio in cui saranno attive sia la modalità previgente che la nuova .
Vediamo i dettagli .
Comunicazione durante integrazione salariale straordinaria (CIGS):
Dal 1 gennaio 2025 l'obbligo di utilizzare il servizio "Omnia IS – COM", disponibile sul portale INPS previa autenticazione (SPID, CIE o CNS).
Non sarà più possibile usare il modello SR83 attraverso il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Comunicazione durante la fruizione dell’indennità NASpI:
Dal 1 gennaio 2025 vigerà l'obbligo di utilizzare il servizio "NASpI-Com: invio comunicazione", accessibile sul portale INPS.
Il modello SR83 non sarà più accettato.
Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024 e autocertificazioni
Da oggi e fino al 31 dicembre 2024 le comunicazioni possono essere inviate tramite entrambi i servizi (tradizionali e nuovi):
- Per la CIGS: "Omnia IS – COM" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
- Per NASpI: "NASpI-Com" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Autocertificazioni per lavoro all'estero
Rimane invariato l’obbligo, per il personale navigante, di trasmettere il modello SR85 tramite il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
Questo aggiornamento semplifica e uniforma le modalità di comunicazione tramite i nuovi servizi digitali INPS, garantendo maggiore efficienza.
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Sanilog: dal 1 ottobre iscrizioni o rinnovi 2025 per i familiari
A partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024, sarà possibile procedere al rinnovo o alla prima iscrizione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog per le aziende del settore logistica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Di seguito le principali indicazioni fornite dal Fondo con la circolare 3 del 18 settembre 2024 su rinnovi e nuove iscrizioni.
Nuove Iscrizioni a Sanilog: come fare
Per i lavoratori che desiderano iscrivere per la prima volta i propri familiari alla copertura sanitaria integrativa, è possibile procedere con l’iscrizione dal 1° ottobre fino al 9 dicembre 2024. La copertura decorre dal 1° gennaio 2025 e l’iscrizione, che è facoltativa, può essere effettuata dal dipendente iscritto al Fondo alla data del 1° ottobre 2024.
È importante ricordare che l’iscrizione deve comprendere obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, ad eccezione dei componenti già coperti da altri Fondi o Enti di assistenza sanitaria integrativa. La procedura di iscrizione segue le stesse modalità previste per il rinnovo, con l'accesso all'Area riservata del sito Sanilog.
Modalità di Nuova Iscrizione
Per procedere con la nuova iscrizione, il lavoratore deve accedere alla propria Area riservata sul sito www.sanilog.info. Da qui, si accede alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo", dove è possibile inserire i dettagli anagrafici dei nuovi componenti del nucleo familiare. Una volta completata questa operazione, occorre confermare le informazioni, spuntare le caselle relative al Modulo privacy e cliccare su "Genera Mav" per scaricare il bollettino di pagamento.
Rinnovo Copertura Sanilog: come fare
Per i nuclei familiari già iscritti nel 2024, è essenziale effettuare il rinnovo esplicito della copertura per l'anno 2025.
Questo rinnovo può essere completato accedendo all’Area riservata del sito www.sanilog.info.
È importante sottolineare che in assenza di rinnovo, la polizza scadrà automaticamente il 31 dicembre 2024.
Nel caso in cui il lavoratore scelga di non rinnovare la copertura per i propri familiari, sarà possibile iscrivere nuovamente il nucleo familiare solo dopo due anni dalla data di uscita.
Per rinnovare la copertura occorre:
- accedere alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo" all'interno della propria Area riservata sul sito Sanilog.
- Dopo aver confermato la composizione del nucleo, si può cliccare su "Genera Mav" per ottenere il bollettino necessario al pagamento.
Si ricorda che è obbligatorio rinnovare la copertura per l’intero nucleo familiare già iscritto.
Se ci sono variazioni nella composizione del nucleo familiare, come l'aggiunta di nuovi componenti, prima di scaricare il bollettino MAV, è necessario inserire i nuovi familiari utilizzando la funzione "Inserisci familiare". Successivamente, occorre confermare le informazioni inserite e spuntare le caselle relative al Modulo privacy.
Validità della Copertura Assicurativa Sanilog e prestazioni
La copertura assicurativa per i familiari iscritti sarà valida dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025. Alla scadenza di quest'ultima data, la polizza cesserà automaticamente, a meno che non venga rinnovata per l'anno successivo, seguendo le modalità che saranno comunicate dal Fondo Sanilog.
L’elenco delle prestazioni sanitarie integrative disponibili per i familiari, che differiscono da quelle destinate ai lavoratori iscritti, può essere consultato e scaricato accedendo all'Area riservata sul sito www.sanilog.info.
Se si necessita di escludere un componente del nucleo familiare, il lavoratore deve contattare direttamente il Fondo per la valutazione della richiesta di esclusione.
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Nuovo Fondo interprofessionale ANPIT per la formazione: istruzioni
Con il decreto direttoriale 24 gennaio 2024, n. 4, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti di:
- Piccole, Medie e Grandi imprese, che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, e di
- Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.
- Il nuovo Fondo è denominato “Fondo INNOVA” ed è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale del 17 ottobre 2019 tra
- l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e
- quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
per la formazione continua nei settori economici sopra indicati,
Con il messaggio 1516 del 17 aprile 2024 INPS fornisce le istruzioni per l’adesione da parte dei datori di lavoro interessati.
Fondo interprofessionale INNOVA codice adesione e istruzioni
Per consentire a tutti i datori di lavoro l’adesione al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice "FINN"
I datori di lavoro NON AGRICOLI devono valorizzare il codice nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.
Il messaggio ricorda che:
- l ’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate.
- in caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione. Contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.
I datori di lavoro AGRICOLI possono aderire
all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:
• l’adesione al Fondo prescelto;
• la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
• l’adesione a un nuovo Fondo.
l’adesione non deve essere riproposta nei mesi e negli anni successivi in quanto resta valida sino all’esplicita revoca. Può essere proposta, invece, la revoca e l’eventuale adesione a un nuovo Fondo. (se non risulta intervenuta un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non è possibile l’adesione a un nuovo Fondo).
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Enti bilaterali: nuova convenzione INPS per la riscossione
Inps ha pubblicato nel messaggio n. 1399 dell'8 aprile 2024, la nuova convenzione e ll modello di richiesta di convenzionamento per la riscossione dei contributi per gli Enti Bilaterali, Fondi, Casse da parte dei datori di lavoro ai fini del finanziamento degli stessi enti.
L'adesione ha durata fino al 2026.
Nel messaggio l'istituto ricorda che il servizio di riscossione è soggetto a ad un onere a carico degli enti che viene aggiornato con la nuova convenzione e a questo proposito chiarisce le modalità di addebito delle trattenute e le modalità di richiesta.
Enti bilaterali: oneri di riscossione e modalità riversamento
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2 per cento sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici l’accantonamento del 2 per cento verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.
- nel caso in cui l'organizzazione interna degli Enti preveda un riversamento delle somme riscosse dall’INPS per loro conto a livello territoriale , le implementazioni delle procedure informatiche necessarie saranno valutate ai fini della revisione dei costi
- Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni.
- L’Istituto metterà a disposizione dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa tutti i dati necessari a effettuare una corretta riconciliazione contabile tra i flussi in entrata e le somme effettivamente riversate dall’Istituto all’esito delle trattenute effettuate a copertura dei costi.
L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa , attraverso la procedura DURC on line
Convenzione INPS Fondi bilaterali : richieste di adesione
La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo alla sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti saranno comunicate con una specifica circolare attuativa.
La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati potranno inviare istanza con il modello allegato al messaggio (Allegato n. 2) :
- alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni al seguente indirizzo PEC: [email protected] e anche per conoscenza,
- alla seguente casella e-mail: [email protected].
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza entro e non oltre 60 giorni dalla data del messaggio, quindi entro il 7 giugno 2024.