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Fondo Artigiani FSBA: novità 2025 per il settore moda
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato, istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
In particolare, in relazione al Decreto-legge 26/06/2025 n.92 che ha previsto la proroga delle possibilità di utilizzo di un sostegno al reddito in deroga per i lavoratori delle aziende della moda e talune lavorazioni della meccanica a essa strettamente collegate, il Fondo ha precisato in data 3 settembre quanto segue:
- 1. L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
- 2. L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
- 3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.
Nuove procedure FSBA
Si ricorda che dal 1° luglio 2025 sono entrate in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.
Di seguito i link diretti alla documentazione aggiornata con data 23 luglio 2025
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Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens
La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.
Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.
Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti
L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):
Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS) Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
12 mesi crisi aziendale
24 mesi riorganizzazione24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015) I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni.
Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.
L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.
Contribuzione e flussi Uniemens
I datori devono versare:
1- Contributo ordinario:
- 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
- 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
- 0,90% oltre 15 dipendenti
A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.
2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.
Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza.
Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio.
Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.
Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.
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Fondo solidarietà telecomunicazioni: chiarimenti su domande e calcolo prestazioni
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il fondo garantisce la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.
Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025 l'istituto ha chiarito anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS.
Con il messaggio 2230 del 14 luglio 2025 sono fornite nuove indicazioni,per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.
Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento
L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo.
Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.
Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione,
- un contributo ordinario dello 0,80%
- un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.
Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:
- Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
- Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
- Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.
Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI
Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.
La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.
Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.
Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.
Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande AIS
Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
- non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
- sulla piattaforma OMNIA IS.
In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.
È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.
Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:
- devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
- corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.
È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.
Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS – UNIEMENS
Nel messaggio 1185 2025 INPS precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.
L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.
Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale. Vedi paragrafo precedente
Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale. Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.
I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR.
- Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017",
- per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".
Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative istruzioni per le domande e calcolo
L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”.
Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.
Per le prestazioni già erogate a pagamento diretto, l’INPS comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative.
Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.
La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>
L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025 illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.
Compilazione della domanda
La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.
Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.
Modifica delle domande già presentate
I datori di lavoro che abbiano già trasmesso domande prima del 14 luglio 2025 e riscontrino una difformità tra l’importo richiesto e quello risultante dal nuovo calcolo basato sull’algoritmo fornito, potranno richiedere la modifica dell’importo. La richiesta va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 13 agosto 2025), tramite PEC all’indirizzo:
Nella comunicazione vanno indicati:
- il numero progressivo della domanda;
- il protocollo;
- il nuovo importo stimato corretto.
L’INPS procederà alla modifica centralizzata durante la fase istruttoria.
In assenza di comunicazioni da parte del datore di lavoro, le domande saranno valutate sulla base dell’importo già richiesto al momento della presentazione
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Contributi all’Ente Bilaterale EBIMO: istruzioni INPS
In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO ( "Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”), per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento e sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente.
Nella circolare 4 del 20 gennaio 2025 l'Istituto ha illustrato le principali norme della convenzione e le indicazioni per i datori di lavoro .
Modalità di riscossione. Codice tributo. Compilazione modello F24
La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate
I datori di lavoro, ai fini del versamento devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,
- nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
- – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro
La clausola di salvaguardia specifica anche che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens e verifiche INPS
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:
- in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
- in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
- l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.
L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens a cui il versamento è collegato.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.
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Giornalisti autonomi: prorogata la sanità integrativa gratuita INPGI
L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) riconferma ancora una volta l’impegno a favore del welfare di categoria per i giornalisti autonomi e freelance, prorogando fino al 2025 e 2026 le misure di sanità integrativa “Win-in” e “Win-plus”, realizzate in collaborazione con Casagit, la mutua di assistenza sanitaria integrativa della categoria.
Il nuovo annuncio arriva con un comunicato sul sito istituzionale e riconferma quanto anticipato nel 2023.
INPGI giornalisti autonomi : cosa prevedono i programmi Win-in e Win-plus
Questi progetti di assistenza sanitaria integrativa , attivi già dal 2017, sono rivolti ai giornalisti che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica.
Grazie alla convenzione tra Inpgi e Casagit, migliaia di professionisti freelance possono accedere alla copertura di accertamenti sanitari e cure agevolate, contribuendo così a una maggiore tutela del diritto alla salute.
I programmi si basano su adesione volontaria e sono rivolti a giornalisti con redditi compresi tra i 2.100 e i 30.700 euro lordi annui, estendendo l’accesso anche a coloro che rientrano nelle fasce di prossimità di reddito.
In particolare il programma sanitario Winplus garantisce una consistente copertura in caso di spese relative a
- ricoveri per grandi interventi,
- cure odontoiatriche,
- visite specialistiche,
- acquisto di lenti e occhiali,
- accertamenti clinici e diagnostici,
- terapie fisiche e riabilitative.
Ne possono beneficiare i giornalisti liberi professionisti con i seguenti requisiti:
- iscritti in via esclusiva all’Istituto
- non titolari di pensione
I diretti interessati che non risultano iscritti riceveranno un’apposita comunicazione congiunta INPGI/CASAGIT – reperibile anche on line sul web, nell’area riservata di ciascun beneficiario – contenente le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa e poter usufruire del servizio.
Ulteriori informazioni sul sito www.casagit.it
INPGI Le risorse per la proroga di WIN e WIN PLUS
La proroga, deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi, guidato dal Presidente Roberto Ginex, prevede:
- Win-in: fondi disponibili fino al termine del 2025.
- Win-plus: estensione fino alla fine del 2026.
Complessivamente, per il biennio 2025-2026, saranno stanziati oltre 2 milioni di euro per garantire continuità al progetto.
Dal 2017 a oggi, l’investimento complessivo per questa iniziativa di welfare sanitario ha superato i 16 milioni di euro.
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Contributi FASI dirigenti 2024 in scadenza il 31 agosto
E' in scadenza il prossimo 31 agosto il versamento della terza rata dei contributi integrativi per il Fondo Sanitario Dirigenti di azienda industriale da parte delle aziende e dei dirigenti. Gli importi sono riconfermati come nel 2023. Ecco i dettagli
FASI 2024 categorie iscritti e Importi
CONTRIBUTI A CARICO AZIENDE
I contributi da versare al Fasi per l’anno 2024 – per le diverse fattispecie di iscrizione sono i seguenti:
- a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
• € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
• € 400,00 trimestrali (€ 1.600,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
- b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data del 01.01.2019):
• € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
- c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso: € 545,00 trimestrali (€ 2.180,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre in cui ha avuto fine il periodo coperto sempreché alla data di risoluzione del rapporto permanga l'iscrizione al Fasi.
CONTRIBUTI A CARICO DIRIGENTI
- a. Dirigenti in servizio:
• € 280,00 trimestrali (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto o che si iscriva al
Fondo (art. H del Regolamento), ovvero ai ratei mensili, nel caso di nuova iscrizione al Fondo nel
corso del trimestre di calendario, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
• € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).
- b. Dirigenti già in servizio ed iscritti al Fasi, che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo:
• € 280,00 trimestrali (€ 1. 120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto, che abbia espressamente richiesto al Fasi, nei termini statutari previsti, il mantenimento dell’iscrizione al Fondo
• € 510,00 trimestrali (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).
QUOTA DI INGRESSO La quota di ingresso pari a 500 euro è dovuta da coloro che si iscrivano o re-iscrivano al Fondo eve essere corrisposta unitamente al primo versamento contributivo.
SCARICA QUI LA CIRCOLARE INFORMATIVA 2024
Modalità di versamento contributi FASI
PER LE IMPRESE :
- bollettino bancario (bollettino freccia) o
- addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
Il Fasi non si assume alcuna responsabilità sui disguidi e sui lunghi tempi di lavorazione conseguenti a versamenti on modalità diverse .
E' prevista una procedura che consente l’acquisizione delle variazioni, la determinazione automatica dei contributi dovuti e gli strumenti per ottenere il bollettino freccia precompilato (in posta elettronica), o autorizzare la domiciliazione. Si accede dal sito www.fasi.it alla pagina dei dati personali AZIENDALI, tramite numero di posizione e password, cliccando quindi sulla voce “Variazione e/o versamento trimestre in scadenza”.
PER I DIRIGENTI
- versamento tramite “bollettino bancario freccia” oppure
- bonifico bancario
- addebito diretto con domiciliazione bancaria (SEPA).
I bollettini freccia, aggiornati alla situazione attuale, sono sempre ottenibili in posta elettronica accedendo alle procedure predisposte sulla home page personale, sulla stessa pagina è ora disponibile anche la procedura online di autorizzazione alla domiciliazione bancaria nella sezione “Variazioni online”. Bollettini di saldo o diversi dalla scadenza normale sono richiedibili tramite il servizio “Porre una domanda al Fasi.
Per ulteriori dettagli vedi www.fasi.it
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Fondo bilaterale servizi ambientali le istruzioni aggiornate
Il regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente, istituito nel 2018 è stato ratificato con decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103594.
Con la circolare 37/2022 INPS ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro, e una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre (Messaggio 4104/2023).
Il 28 marzo INPS ha pubblicato con il messaggio 1281 2024 le istruzioni per la domanda della prestazione integrativa dell'indennità di disoccupazione NASPI (v. paragrafo 2)
Con la circolare 85 del 26 luglio 2024 l'istituto interviene nuovamente per specificare le novità relative all'accordo tra le parti sociali aderenti firmato il 27 .12.2022
e al decreto 29 settembre 2023 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia , che modifica il decreto istitutivo adeguandone la disciplina alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 148/2015, introdotti dalla legge n. 234/2021, con ampliamento della platea e delle prestazioni di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà.
Fondo servizi ambientali le novità piu rilevanti
Nella circolare 85/2024 l'istituto specifica che le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative
- all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo,
- alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale,
- all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie,
- alla modifica del tetto aziendale limitatamente ai datori di lavoro sino a 5 dipendenti,
- all’introduzione della c.d. staffetta generazionale (che sarà oggetto di trattazione in una successiva circolare).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019, così come modificato dall’articolo 3 del D.I. 29 settembre 2023, il Fondo provvede:
a) all’erogazione di un assegno di integrazione salariale;
b) all’erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;
d) al finanziamento di programmi di formazione;
e) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.
In sintesi si ricordano le seguenti prestazioni di integrazione salariale in vigore :
Datori di lavoro e durata prestazioni garantite dal Fondo
- Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
- Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
- Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente
- 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
- 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
- 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie
- 12 mesi per causale straordinaria di "crisi aziendale"
- 24 mesi per causale straordinaria di "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione)
- 36 mesi per causale straordinaria di “contratto di solidarietà"
Integrazione NASPI 2024 : la procedura di domanda
INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo e che i datori di lavoro presentino domanda, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.
Il servizio è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS www.inps.it , al seguente percorso:
“Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.
- necessario autenticarsi con SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
- nell’area download, va scaricato un esempio di tracciato .XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori e il manuale utente con le istruzioni
- si deve indicare se si richiede l’integrazione
- dell’importo della NASPI oppure
- della durata per un massimo di ulteriori 18 mesi.
- Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.
Dopo l'invio viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione con il riepilogo dei dati trasmessi.