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Fondo solidarietà telecomunicazioni: AIS e integrazioni
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il fondo garantisce la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.
Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025 l'istituto chiarisce anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS (V. Ultimo paragrafo)
Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento
L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo.
Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.
Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione,
- un contributo ordinario dello 0,80%
- un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.
Per l'anno 2024, il massimale è fissato a 1.392,89 euro. L'importo dell'assegno non è soggetto alla riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e comprende l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per i beneficiari con nuclei familiari senza figli a carico.
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.
Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:
- Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
- Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
- Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.
Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI
Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.
La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.
Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.
Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.
Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande
Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
- non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
- sulla piattaforma OMNIA IS.
In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.
È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.
Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:
- devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
- corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.
È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.
Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS
Nel messaggio 1185 2025 INPS precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.
L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.
Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale. Vedi paragrafo precedente
Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale
Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.
Fondo Telecomunicazioni: esposizione dei Flussi Uniemens
I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR.
Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017",
per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".
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Contributi Sanedil: modifiche per i part time da ottobre 2024
Il Fondo Sanedil – Fondo Sanitario Lavoratori Edili – ha comunicato agli interessati la variazione dell'articolo 11 del Regolamento del Fondo, relativo alla nuova modalità di calcolo del contributo per gli impiegati part-time e intermittenti.
In particolare si segnala che, a partire dal mese di competenza di ottobre 2024, per queste due ipotesi (lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente) l'imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.
QUI IL TESTO DEL REGOLAMENTO aggiornato
Fondo Sanedil cos’è – le prestazioni
Si ricorda che il Fondo Sanedil è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini.
E' stato costituito il 15 novembre 2018 con lo scopo di fornire agli iscritti assistenza sanitaria e socio sanitaria integrativa a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il Fondo ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro.
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie, effettuabili in più di 9.000 strutture convenzionate.
Le aree in cui si sviluppa il Piano Sanitario unico Plus sono:
- RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
- TICKET PER ACCERTAMENTI
- DIAGNOSTICI E PRONTO SOCCORSO
- PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE
- MATERNITÀ/GRAVIDANZA
- ALTA SPECIALIZZAZIONE
- TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI
- LENTI
- SERVIZIO MONITOR SALUTE
- VISITE SPECIALISTICHE
- ODONTOIATRIA
- GRAVE INABILITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI PATOLOGIE
- PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI
Attraverso le prestazioni diagnostiche particolari, che includono tre specifici pacchetti prevenzione (prevenzione base, prevenzione cardiologica e prevenzione oncologica) e la garanzia Monitor Salute, il Fondo ha posto le basi per una profonda innovazione culturalevolta a ridurre i rischi di insorgenza e sviluppo di patologie e malattie croniche tra i propri iscritti.
Il Piano Sanitario prevede, inoltre, la possibilità di richiedere il rimborso dei ticket del Servizio Sanitario Nazionale e delle prestazioni effettuate fuori dalla rete convenzionata alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti per le singole garanzie riportate nella Guida al Piano Sanitario unico Plus.
GARANZIE IN CASO DI INFORTUNIO
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UnipolSai, mette a disposizione dei lavoratori iscritti, in caso di infortunio o di una malattia professionale accertata, prestazioni
a carattere indennitario e a carattere rimborsuale, alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti nella Guida alle garanzie infortuni.
Fondo Sanedil 2024: come si accede alle prestazioni
Il Fondo ha attivato una serie di strumenti tramite i quali prenotare le prestazioni, richiedere i rimborsi, trovare informazioni e molto altro ancora!
SITO WEB
All’interno del sito, www.fondosanedil.it è possibile trovare tutte le informazioni sulle iniziative del Fondo, le procedure, la modulistica, le domande che vengono poste con maggior frequenza, i video tutorial e molto altro.
AREA RISERVATA PORTALE S.I.SANEDIL
Accedendo, previa registrazione, all’area riservata di S.I.Sanedil, il Portale interamente dedicato ai lavoratori e alle imprese del Settore dell’edilizia, gli iscritti possono prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere il rimborso delle prestazioni per sé e per i propri familiari e trovare le strutture sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.
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Fondo bilaterale servizi ambientali le istruzioni aggiornate
Il regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente, istituito nel 2018 è stato ratificato con decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103594.
Con la circolare 37/2022 INPS ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro, e una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre (Messaggio 4104/2023).
Il 28 marzo INPS ha pubblicato con il messaggio 1281 2024 le istruzioni per la domanda della prestazione integrativa dell'indennità di disoccupazione NASPI (v. paragrafo 2)
Con la circolare 85 del 26 luglio 2024 l'istituto interviene nuovamente per specificare le novità relative all'accordo tra le parti sociali aderenti firmato il 27 .12.2022
e al decreto 29 settembre 2023 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia , che modifica il decreto istitutivo adeguandone la disciplina alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 148/2015, introdotti dalla legge n. 234/2021, con ampliamento della platea e delle prestazioni di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà.
Fondo servizi ambientali le novità piu rilevanti
Nella circolare 85/2024 l'istituto specifica che le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative
- all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo,
- alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale,
- all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie,
- alla modifica del tetto aziendale limitatamente ai datori di lavoro sino a 5 dipendenti,
- all’introduzione della c.d. staffetta generazionale (che sarà oggetto di trattazione in una successiva circolare).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019, così come modificato dall’articolo 3 del D.I. 29 settembre 2023, il Fondo provvede:
a) all’erogazione di un assegno di integrazione salariale;
b) all’erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;
d) al finanziamento di programmi di formazione;
e) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.
In sintesi si ricordano le seguenti prestazioni di integrazione salariale in vigore :
Datori di lavoro e durata prestazioni garantite dal Fondo
- Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
- Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
- Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente
- 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
- 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
- 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie
- 12 mesi per causale straordinaria di "crisi aziendale"
- 24 mesi per causale straordinaria di "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione)
- 36 mesi per causale straordinaria di “contratto di solidarietà"
Integrazione NASPI 2024 : la procedura di domanda
INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo e che i datori di lavoro presentino domanda, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.
Il servizio è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS www.inps.it , al seguente percorso:
“Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.
- necessario autenticarsi con SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
- nell’area download, va scaricato un esempio di tracciato .XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori e il manuale utente con le istruzioni
- si deve indicare se si richiede l’integrazione
- dell’importo della NASPI oppure
- della durata per un massimo di ulteriori 18 mesi.
- Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.
Dopo l'invio viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione con il riepilogo dei dati trasmessi.
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INPS: Fondo di solidarietà attività professionali prime istruzioni operative
Con messaggio n. 2651 del 19.07.2024 l’INPS da alcune prime indicazioni circa il decreto interministeriale 21.05.2024 di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del d.lgs n.148/2015.
Il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.
Nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.
L’articolo 5 del medesimo decreto interministeriale ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti.
Destinatari del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
Tra i destinatari delle tutele del Fondo sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio.
Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.
Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a.“0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata come di seguito indicato rispetto al precedente D.I. (l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: nuove aliquote
Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, pertanto, le seguenti:
a) 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
b) 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
c) 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Si rammenta altresì che è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
Novità da gennaio 2025: A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che,
- nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
- abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e
- che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi,
a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ulteriori informazioni
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ossia dalla competenza del mese di luglio 2024, viene rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate (connotate dal c.a. “0S”, cfr. il paragrafo 5.2 della circolare n. 77 del 26 maggio 2021) il c.a. “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.
Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024.
Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro
- soggetti alla disciplina del Fondo,
- che operano con più posizioni contributive e
- realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole,
devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei c.a. “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).
L’utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.
Si evidenzia che la durata massima per le causali ordinarie, che nel D.I. n. 104125/2019 era di 52 settimane, è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile (cfr. l’art. 7, comma 2, del D.I. 21 maggio 2024).
Con successiva circolare saranno fornite istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024.
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Assunzioni bancari: incentivi 2024 del Fondo FOC Enbicredito
Il Fondo per l’Occupazione (F.O.C.) è lo strumento concepito per sostenere le dinamiche lavorative e facilitare le politiche di assunzione e stabilizzazione del personale per il settore del credito,
La recente circolare Enbicredito N. 1 del 16 aprile 2024 chiarisce le modifiche sugli incentivi economici, apportate in seguito all’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, siglato il 23 novembre 2023, che hanno fornito nuove direttive che entreranno in vigore per migliorare l'efficacia del F.O.C. fino al termine del CCNL, previsto per il 31 marzo 2026.
Vedi qui i dettagli su CCNL in vigore .
Di seguito le novità sui nuovi incentivi per le assunzioni e altre prestazioni del FOC
Nuove prestazioni FOC Enbicredito 2024
Incremento degli Importi delle Prestazioni
Una delle novità illustrate dalla circolare è l'aumento degli importi destinati alle prestazioni per assunzioni e stabilizzazioni. Dal 1° gennaio 2024, le nuove assunzioni o stabilizzazioni beneficeranno di un importo annuo di 3.500 euro, rispetto ai precedenti 2.500 euro per le assunzioni realizzate fino al 31 dicembre 2023. Questo incremento si applica allo scopo di incentivare ulteriormente l'inserimento nel mondo del lavoro nel settore del credito.
Estensione dell'Età per Giovani Disoccupati
Il limite di età per l'accesso alle prestazioni dedicate ai giovani disoccupati è stato innalzato a 36 anni, un significativo estensione rispetto al precedente limite di 32 anni. Questa modifica, effettiva dal 1° gennaio 2024, mira a ampliare la portata delle politiche di inserimento lavorativo, offrendo maggiori opportunità a un bacino più ampio di giovani.
Maggiorazione per Assunzioni nel Mezzogiorno
Al fine di promuovere l'occupazione nelle aree meno sviluppate, specificatamente nelle regioni del Mezzogiorno, è stata introdotta una maggiorazione di 1.000 euro per le assunzioni che si realizzano nella provincia di residenza del lavoratore. Questa misura, valida dal 1° gennaio 2024. Il trasferimento del lavoratore al di fuori della provincia di residenza comporta la cessazione di tale maggiorazione, a meno che il trasferimento non avvenga su richiesta del lavoratore stesso.
Altre Prestazioni e Requisiti
Oltre agli incrementi e alle modifiche sopra citate, il F.O.C. continua a supportare una serie di altre iniziative quali:
- Staffetta generazionale: Supporto per i lavoratori che accettano una riduzione stabile dell’orario di lavoro in vista della pensione, promuovendo l’inserimento di personale più giovane.
- Riconversione e riqualificazione professionale: Sostegno per le attività di formazione con un aumento dell'importo per giornata/uomo da 80 a 90 euro dal 2024, per promuovere l'aggiornamento e l'adattabilità delle competenze dei lavoratori del settore.
TABELLA DI RIEPILOGO prestazioni F.O.C.
Prestazione
Vecchio Importo (fino al 2023)
Nuovo Importo (dal 2024)
Condizioni Specifiche
Assunzioni/Stabilizzazioni
2.500 € annui
3.500 € annui
Applicabile solo dal 1° gennaio 2024
Giovani disoccupati fino a 36 anni
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Età limite aumentata da 32 a 36 anni
Maggiorazione per assunzioni nel Sud
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1.000 €
Solo per assunzioni nella provincia di residenza
FOC Fondo occupazione credito le regole e la contribuzione
Il verbale di accordo stipulato il 29 gennaio 2018 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali di categoria ha apportato importanti novità sulla disciplina e l’utilizzo del Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione (F.O.C.) del settore del credito. Le modifiche erano già state introdotte dagli artt. 31 e 32 del Ccnl 31 marzo 2015 ma, in assenza di disposizioni tecnico- operative, non avevano trovato del tutto attuazione. Il suddetto accordo, oltre a specificare dettagliatamente le aree di intervento, ha stabilito circa le tempistiche, le modalità e i compiti dei vari soggetti interessati al fine di rendere operativo il Fondo.
Il F.O.C.
Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione, detto F.O.C., è stato istituito con il CCNL per i dipendenti delle imprese creditizie del 19 gennaio 2012 con lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione dei costi alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
Gestito dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale nazionale Enbicredito, il fondo viene alimentato dai contributi dei dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato
Si intendono destinatarie le circa 400 aziende che hanno conferito ad ABI mandato di rappresentanza.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite.
Inoltre è previsto per i dirigenti il versamento di un ulteriore contributo indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa.
Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione
Il F.O.C. provvede ad erogare un “premio di assunzione” all’impresa che assume, con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale in stato di disoccupazione involontaria nei primi 24 mesi. Infatti, nell’ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, il
fondo di solidarietà nel settore interviene a supporto dei lavoratori in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle «prestazioni straordinarie». In sostegno ai suddetti lavoratori verrà concesso un assegno emergenziale.
Piattaforma per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
Enbicredito si impegna a realizzare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale, una piattaforma denominata “FOClavoro” per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015, secondo cui «Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le “posizioni” dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall’azienda».
Nei confronti del lavoratore interessato da una riduzione stabile dell’orario di lavoro, a seguito dell’utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, il F.O.C. garantisce un importo pari al 25% della retribuzione persa.
Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale
Il Fondo provvede altresì ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro. La prestazione riguarda le ore destinate alle attività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell’organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse. Particolare attenzione viene data alle nuove tecnologie.
Intervento del F.O.C. per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
Il F.O.C. eroga all’impresa un importo per ciascuno studente coinvolto nell’alternanza scuola-lavoro, quale contributo alla determinazione di un “tutoraggio di qualità”. Le Parti riconoscono, infatti, il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e le imprese favorendo scelte consapevoli coerenti con i risultati di apprendimento degli studenti previsti dall’indirizzo di studi frequentato. Le Parti intendono anche agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro agli studenti, con l’inserimento nei progetti formativi di tematiche inerenti l’educazione finanziaria.
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Nuovo Fondo interprofessionale ANPIT per la formazione: istruzioni
Con il decreto direttoriale 24 gennaio 2024, n. 4, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti di:
- Piccole, Medie e Grandi imprese, che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, e di
- Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.
- Il nuovo Fondo è denominato “Fondo INNOVA” ed è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale del 17 ottobre 2019 tra
- l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e
- quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
per la formazione continua nei settori economici sopra indicati,
Con il messaggio 1516 del 17 aprile 2024 INPS fornisce le istruzioni per l’adesione da parte dei datori di lavoro interessati.
Fondo interprofessionale INNOVA codice adesione e istruzioni
Per consentire a tutti i datori di lavoro l’adesione al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice "FINN"
I datori di lavoro NON AGRICOLI devono valorizzare il codice nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.
Il messaggio ricorda che:
- l ’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate.
- in caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione. Contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.
I datori di lavoro AGRICOLI possono aderire
all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:
• l’adesione al Fondo prescelto;
• la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
• l’adesione a un nuovo Fondo.
l’adesione non deve essere riproposta nei mesi e negli anni successivi in quanto resta valida sino all’esplicita revoca. Può essere proposta, invece, la revoca e l’eventuale adesione a un nuovo Fondo. (se non risulta intervenuta un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non è possibile l’adesione a un nuovo Fondo).
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Enti bilaterali: nuova convenzione INPS per la riscossione
Inps ha pubblicato nel messaggio n. 1399 dell'8 aprile 2024, la nuova convenzione e ll modello di richiesta di convenzionamento per la riscossione dei contributi per gli Enti Bilaterali, Fondi, Casse da parte dei datori di lavoro ai fini del finanziamento degli stessi enti.
L'adesione ha durata fino al 2026.
Nel messaggio l'istituto ricorda che il servizio di riscossione è soggetto a ad un onere a carico degli enti che viene aggiornato con la nuova convenzione e a questo proposito chiarisce le modalità di addebito delle trattenute e le modalità di richiesta.
Enti bilaterali: oneri di riscossione e modalità riversamento
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2 per cento sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici l’accantonamento del 2 per cento verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.
- nel caso in cui l'organizzazione interna degli Enti preveda un riversamento delle somme riscosse dall’INPS per loro conto a livello territoriale , le implementazioni delle procedure informatiche necessarie saranno valutate ai fini della revisione dei costi
- Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni.
- L’Istituto metterà a disposizione dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa tutti i dati necessari a effettuare una corretta riconciliazione contabile tra i flussi in entrata e le somme effettivamente riversate dall’Istituto all’esito delle trattenute effettuate a copertura dei costi.
L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa , attraverso la procedura DURC on line
Convenzione INPS Fondi bilaterali : richieste di adesione
La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo alla sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti saranno comunicate con una specifica circolare attuativa.
La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati potranno inviare istanza con il modello allegato al messaggio (Allegato n. 2) :
- alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni al seguente indirizzo PEC: [email protected] e anche per conoscenza,
- alla seguente casella e-mail: [email protected].
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza entro e non oltre 60 giorni dalla data del messaggio, quindi entro il 7 giugno 2024.