-
Contributi enti bilaterali: novità su denunce, gestione e versamenti
Con la circolare n. 37 del 31 marzo 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del nuovo schema convenzionale relativo alla riscossione dei contributi destinati agli Enti bilaterali, Fondi e Casse già convenzionati con l’Istituto.
Il documento recepisce il passaggio al nuovo regime previsto dalla determinazione commissariale n. 71/2023, con effetti operativi a partire dal 3 febbraio 2026.
Le indicazioni si rivolgono direttamente a datori di lavoro e consulenti, chiamati ad adeguare le procedure di versamento e denuncia contributiva secondo modalità uniformate e più strutturate .
Di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.
Il quadro normativo
Il nuovo assetto si inserisce nell’evoluzione della disciplina convenzionale tra INPS ed Enti bilaterali, sostituendo progressivamente il precedente schema del 2013. Gli Enti già convenzionati hanno dovuto manifestare l’adesione al nuovo modello, pena la cessazione del servizio al 31 dicembre 2024.
La nuova convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo triennale previa richiesta entro giugno 2026.
L'Istituto ricorda che il ruolo dell’INPS resta quello di soggetto incaricato della riscossione, senza assumere obblighi di esazione coattiva né responsabilità nei confronti dei datori di lavoro per eventuali inadempimenti.
Gli obblighi contributivi continuano a derivare dalla contrattazione collettiva di riferimento, mentre agli Enti compete la determinazione della misura del contributo e le attività informative verso gli aderenti.
Si ricorda che l’INPS svolge il servizio di riscossione e fornitura dati dietro rimborso dei costi sostenuti, posti direttamente in capo all’Ente convenzionato, che li corrisponde all’Istituto (una tantum, annui e per rigo F24):
- per una parte dei costi tramite la trattenuta del 2% sui contributi riscossi;
- eventuali differenze vengono conguagliate o richieste all’Ente con apposita comunicazione.
Compilazione F24 e Uniemens
Tra le principali innovazioni operative si segnalano le modalità di compilazione del modello F24 e del flusso UniEmens.
Versamento tramite F24
I datori di lavoro devono indicare i contributi agli Enti bilaterali nella sezione “INPS”, separatamente dai contributi obbligatori,
- valorizzando esclusivamente il campo “importi a debito versati”. Devono inoltre essere indicati:
- codice sede INPS competente;
- matricola aziendale;
- periodo di riferimento (mese/anno).
Compilazione UniEmens
Nel flusso UniEmens, i contributi devono essere esposti nel percorso dedicato agli enti convenzionati, con indicazione:
del codice convenzione assegnato;
dell’importo per singolo lavoratore;
del periodo di competenza in formato “AAAA-MM”.
Riversamento e controlli
L’INPS effettua verifiche di coerenza tra i dati F24 e UniEmens prima del riversamento. In caso di anomalie, può attivare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate o direttamente agli Enti e ai datori di lavoro.
Il riversamento avviene:
- nella misura del 98% dei contributi riscossi;
- nel mese successivo alla denuncia UniEmens;
- con trattenuta del 2% a copertura dei costi e soggetta a conguaglio.
Sono inoltre previste specifiche condizioni operative:
- accantonamento delle somme inferiori a 50 euro mensili;
- sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità DURC dell’Ente;
- obbligo di indicazione corretta dell’IBAN da parte dell’Ente.
Istruzioni dettagliate su costi, dati e gestione convenzione
La circolare disciplina in modo puntuale anche il sistema dei costi e della gestione amministrativa del servizio fornito agli Enti.
Di seguito una sintesi delle principali voci economiche:
Voce di costo Importo Descrizione Contributo una tantum 7.200 euro Costi di sviluppo e gestione iniziale Canone annuo 1.900 euro Costi ricorrenti di gestione Costo per rigo F24 0,32 euro Gestione riscossione, controllo e dati Trattenuta sui versamenti 2% Conguaglio costi e gestione servizio Riversamento agli Enti 98% Quota mensile erogata dall’INPS Il sistema prevede inoltre: fatturazione elettronica obbligatoria da parte dell’INPS; conguaglio annuale dei costi entro maggio dell’anno successivo; possibilità di revisione annuale delle tariffe in base ai volumi e alla complessità dei controlli.
Fornitura dati
Gli Enti possono accedere ai dati contributivi tramite il servizio dedicato, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. L’accesso consente il download dei flussi relativi a versamenti e lavoratori, fondamentali per il controllo delle posizioni contributive.
Gestione della convenzione
Sono disciplinate anche: clausole di salvaguardia che escludono responsabilità dell’INPS verso terzi; modalità di recesso, risoluzione e sospensione; effetti immediati della cessazione del servizio; obblighi di restituzione diretta tra Ente e datore di lavoro in caso di versamenti non dovuti.
-
Fondo Artigiani FSBA: novità 2025 per il settore moda
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato, istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
In particolare, in relazione al Decreto-legge 26/06/2025 n.92 che ha previsto la proroga delle possibilità di utilizzo di un sostegno al reddito in deroga per i lavoratori delle aziende della moda e talune lavorazioni della meccanica a essa strettamente collegate, il Fondo ha precisato in data 3 settembre quanto segue:
- 1. L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
- 2. L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
- 3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.
Nuove procedure FSBA
Si ricorda che dal 1° luglio 2025 sono entrate in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.
Di seguito i link diretti alla documentazione aggiornata con data 23 luglio 2025
-
Causali enti bilaterali: nuova risoluzione dell’Agenzia
Con la risoluzione 48/e del 4 settembre 2025 l’Agenzia delle entrate ha istituito cinque nuove causali per il versamento all'Inps da parte delle aziende aderenti, dei contributi di competenza di nuovi enti bilaterali convenzionati con l'Istituto.
Si tratta in particolare di:
- Ente nazionale bilaterale scuola non statale (ENBiScuNS),
- Ente sviluppo bilaterale imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.),
- Ente bilaterale Eb work,
- Ente bilaterale nazionale innovazione e sviluppo organismo paritetico (Ebinnova)”,
- Ente bilaterale Fesica Confsal Unci (Fueb).
Si ricorda che le convenzioni stipulate tra Inps ed Enti bilaterali, i Fondi e le Casse (articolo 2 del Dl n. 276/2003), prevedono la riscossione da parte di INPS tramite modello F24, e le somme sono poi riversate a ciascun Ente bilaterali.
Causali contributo e istruzioni F24
Le nuove causali contributo che saranno utilizzabili dall' 8 settembre 2025 sono le seguenti :
- “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”
- “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”
- “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”
- “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”
- “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.
Come di consueto l'Agenzia ricorda le indicazioni di utilizzo per la compilazione del modello F24,:
Le causali contributo vanno esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale
- nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
-
Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens
La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.
Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.
Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti
L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):
Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS) Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
12 mesi crisi aziendale
24 mesi riorganizzazione24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015) I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni.
Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.
L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.
Contribuzione e flussi Uniemens
I datori devono versare:
1- Contributo ordinario:
- 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
- 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
- 0,90% oltre 15 dipendenti
A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.
2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.
Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza.
Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio.
Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.
Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.
-
Enti bilaterali: nuove causali contributo per F24
L'agenzia comunica con la risoluzione 34 del 4 giugno 2025 l'istituzione di nuove causali contributo per i versamenti tramite INPS a enti bilaterali. Le modifiche seguono numerosi altri provvedimenti di istituzione e soppressione di causali. Tutti i dettagli nei paragrafi che seguono
Causali contributo enti bilaterali Risoluzione 49 del 15.10.2024
A seguito dell'istituzione di nuovi enti bilaterali (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) r ratificati dal Ministero del lavoro e iscritti al Repertorio nazionale, con la Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le relative causali per il versamento dei contributi a loro favore, con modello F24, da parte delle aziende aderenti, tramite riversamento dall'INPS.
Sono le seguenti :
- “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
- “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
- “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
- “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”; (RETTIFICATA – V. SOTTO)
- “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
- “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
- “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”;
- “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
- “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
- “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.
In sede di compilazione del Mod. F24, le causali contributo citate vanno indicate
- nella sezione “INPS” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, ed
- esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a partire dal 4 novembre 2024.
Causali contributo enti bilaterali risoluzione 57 E del 3.12.2024
Ulteriori nuove causali sono state il 3 dicembre 2024 e sono le seguenti:
- EBNL per l’“EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
- PREV per il “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)”;
- SARC per il “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)”;
- EBOS per l’“Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (EBILOS)”;
- MEDI per il “FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)”;
- EBNU per l’“Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)”;
- EFAR per l’“EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)”;
- EBIO per l’“Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI”;
- EBMQ per il “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.
ATTENZIONE : per il versamento all’“EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”, è stata istituita la causale ENIL, in sostituzione della causale “EINT”, precedentemente indicata nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
L'agenzia precisa che restano valide le altre indicazioni già contenute nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
Contributi per il finanziamento degli enti bilaterali
Si ricorda che con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, INPS ha adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per
- la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi versati dai datori di lavoro e destinati al finanziamento delle attività , nonché
- per la raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.
Nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo , che l’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e di altri criteri.
Le istruzioni in materia sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1399/2024.
Soppressione causali Risoluzione 28 marzo 2025
Con la risoluzione del 28 marzo 2025 l'Agenzia comunica a seguito di richiesta dell'Inps, della soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali di seguito indicate:
- • “VITA” denominata “CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare”;
- • “EBAI” denominata “EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi”;
- • “EBCA” denominata “EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali”;
- • “EART” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato”;
- • “EBIM” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi”;
- • “EBTR” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Tras porti”;
- • “EBIF” denominata “EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante”;
- • “EBLE” denominata “EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario”;
- • “EBNS” denominata “EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola”;
- • “EBFC” denominata “EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione”;
- • “EBVS” denominata “E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato”.
Risol. 34 del 4.6.2025: nuove causali contributo dal 1 luglio 2025
A seguito della richiesta INPS del 9 maggio 2025, l'Agenzia istituisce con la risoluzione 34 2025 le seguenti nuove causali contributo, operative dl 1 luglio 2025 :
• “EBEN” denominata “E.BI.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
• “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”;
• “FAFP” denominata “FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”;
• “FCBI” denominata “FCBI – Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”;
• “SANI” denominata “FONDOSANI – Fondo di Assistenza Sanitaria”;
• “6BIC” denominata “6EBIC”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese
e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
-
Assegni Fondo solidarietà ambiente 2024: domande su Omnia
Con il messaggio 4162 del 09.12. 2024 INPS comunica le nuove modalità per la domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Prosegue infatti il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia per i datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.
Vediamo nei paragrafi che seguono i dettagli sulla nuova procedura e ricordiamo le principali novità dal 2023.
Domande Fondo solidarietà servizi ambientali
La nuova modalita consente ai datori di lavoro di superare la difficoltà di individuare il corretto ammortizzatore sociale da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale, e rafforza il supporto e l'assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.
La nuova procedura sarà disponibile a decorrere dal 18 dicembre 2024,
Inps precisa che è previsto il supporto automatizzato con messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni.
Ad esempio la prestazione di assegno di integrazione salariale richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.
Si ricorda che la domanda può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, in accordo con la normativa vigente.
Dalla home page della piattaforma è possibile accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate, visualizzarne i dettagli, nonché i documenti di riepilogo.
La domanda di assegno di integrazione salariale può essere presentata accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni in cui va selezionata
la voce “CIG e Fondi di solidarietà” / “OMNIA Integrazioni Salariali”.
Nella home page della procedura, alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente, alla cui consultazione si rinvia per le istruzioni di dettaglio.
Fondo solidarietà servizi ambientali
Si ricorda che il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021 con decreto del 20 ottobre 2023 e con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi .
L'ampliamento delle tutele previsto a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello di cassa integrazione definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
-
Giornalisti autonomi: prorogata la sanità integrativa gratuita INPGI
L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (Inpgi) riconferma ancora una volta l’impegno a favore del welfare di categoria per i giornalisti autonomi e freelance, prorogando fino al 2025 e 2026 le misure di sanità integrativa “Win-in” e “Win-plus”, realizzate in collaborazione con Casagit, la mutua di assistenza sanitaria integrativa della categoria.
Il nuovo annuncio arriva con un comunicato sul sito istituzionale e riconferma quanto anticipato nel 2023.
INPGI giornalisti autonomi : cosa prevedono i programmi Win-in e Win-plus
Questi progetti di assistenza sanitaria integrativa , attivi già dal 2017, sono rivolti ai giornalisti che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica.
Grazie alla convenzione tra Inpgi e Casagit, migliaia di professionisti freelance possono accedere alla copertura di accertamenti sanitari e cure agevolate, contribuendo così a una maggiore tutela del diritto alla salute.
I programmi si basano su adesione volontaria e sono rivolti a giornalisti con redditi compresi tra i 2.100 e i 30.700 euro lordi annui, estendendo l’accesso anche a coloro che rientrano nelle fasce di prossimità di reddito.
In particolare il programma sanitario Winplus garantisce una consistente copertura in caso di spese relative a
- ricoveri per grandi interventi,
- cure odontoiatriche,
- visite specialistiche,
- acquisto di lenti e occhiali,
- accertamenti clinici e diagnostici,
- terapie fisiche e riabilitative.
Ne possono beneficiare i giornalisti liberi professionisti con i seguenti requisiti:
- iscritti in via esclusiva all’Istituto
- non titolari di pensione
I diretti interessati che non risultano iscritti riceveranno un’apposita comunicazione congiunta INPGI/CASAGIT – reperibile anche on line sul web, nell’area riservata di ciascun beneficiario – contenente le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa e poter usufruire del servizio.
Ulteriori informazioni sul sito www.casagit.it
INPGI Le risorse per la proroga di WIN e WIN PLUS
La proroga, deliberata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi, guidato dal Presidente Roberto Ginex, prevede:
- Win-in: fondi disponibili fino al termine del 2025.
- Win-plus: estensione fino alla fine del 2026.
Complessivamente, per il biennio 2025-2026, saranno stanziati oltre 2 milioni di euro per garantire continuità al progetto.
Dal 2017 a oggi, l’investimento complessivo per questa iniziativa di welfare sanitario ha superato i 16 milioni di euro.