• Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens

    La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.

    Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.

    Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti

    L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. 

    Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):

    Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS)
    Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
    12 mesi crisi aziendale
    24 mesi riorganizzazione
    24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015)

    I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni. 

    Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.

     L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.

    Contribuzione e flussi Uniemens

    I datori devono versare:

    1- Contributo ordinario:

    • 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
    • 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
    • 0,90% oltre 15 dipendenti

    A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.

    2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.

    Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza. 

    Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio

    Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.

    Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: chiarimenti su domande e calcolo prestazioni

    Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. 

    Il  fondo  garantisce  la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

     Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS  ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.

    Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025  l'istituto ha chiarito  anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS.

    Con il  messaggio 2230 del 14 luglio 2025 sono fornite nuove indicazioni,per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.

    Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento

    L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo. 

    Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT. 

    La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.

     Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione, 

    • un contributo ordinario dello 0,80% 
    • un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.

     La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.

     Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:

    • Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
    • Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
    • Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.

    Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI

    Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

    Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.

    La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.

     Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.

    Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione. 

    L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.

    Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande AIS

    Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.

    Le domande devono essere presentate:

    •  non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e 
    • non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
    •  sulla piattaforma OMNIA  IS.

    In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

    La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.

    È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

    Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.

    Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:

    •  devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
    •  corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.

    È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.

    Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS – UNIEMENS

    Nel messaggio 1185 2025 INPS  precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.

    L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.

    Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale.  Vedi paragrafo precedente

    Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale.  Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.

    I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR. 

    • Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017", 
    • per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".

    Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative istruzioni per le domande e calcolo

    L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”. 

    Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.

     Per le prestazioni già erogate a pagamento diretto, l’INPS comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative.

    Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.

    La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>

    L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025  illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.

    Compilazione della domanda

    La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.

     Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.

    Modifica delle domande già presentate

    I datori di lavoro che abbiano già trasmesso domande prima del 14 luglio 2025 e riscontrino una difformità tra l’importo richiesto e quello risultante dal nuovo calcolo basato sull’algoritmo fornito, potranno richiedere la modifica dell’importo. La richiesta va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 13 agosto 2025), tramite PEC all’indirizzo:

     [email protected]

     Nella comunicazione vanno indicati:

    • il numero progressivo della domanda;
    • il protocollo;
    • il nuovo importo stimato corretto.

    L’INPS procederà alla modifica centralizzata durante la fase istruttoria.

    In assenza di comunicazioni da parte del datore di lavoro, le domande saranno valutate sulla base dell’importo già richiesto al momento della presentazione

    .

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi  con licenziamento di più di 50 lavoratori. 

    Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni

    La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021)  ha introdotto  specifici obblighi   per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto  dalla  Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)

    In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:

    1. ai sindacati, 
    2. alle Regioni interessate, 
    3. al Ministero del Lavoro, 
    4. al Ministero dello Sviluppo Economico 

    Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.

    Sanzioni previste

    • Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
    • Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
    • Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.

    Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.

    Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso

    La richiesta  cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro  del commercio  FEDERDISTRIBUZIONE, la  quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e  decida  di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui

    • una con più di 50 dipendenti e 
    • l'altra con meno di 50 dipendenti,

    per quest'ultima possa  avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura  speciale di cui alla Legge n. 234/2021.

    La risposta del ministero è negativa:  viene chiarito in particolare che  il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità  licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo  in una sola di esse ci siano più di 50  lavoratori coinvolti.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Assegni Fondo solidarietà ambiente 2024: domande su Omnia

    Con il  messaggio 4162 del 09.12. 2024  INPS  comunica le nuove modalità per la domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

    Prosegue  infatti il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia  per i datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto. 

    Vediamo nei paragrafi che seguono  i dettagli sulla nuova procedura e ricordiamo le principali novità dal 2023.

    Domande Fondo solidarietà servizi ambientali

    La nuova modalita consente ai datori di lavoro di superare la difficoltà di individuare il corretto ammortizzatore sociale da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale, e rafforza  il supporto e  l'assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.

    La nuova procedura sarà disponibile  a decorrere dal 18 dicembre 2024,

    Inps precisa che è previsto il supporto automatizzato   con  messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. 

    Ad esempio la prestazione di assegno di integrazione salariale richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

    Si ricorda che la domanda  può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, in accordo con la normativa vigente.

    Dalla home page della piattaforma è possibile accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate, visualizzarne i dettagli, nonché i documenti di riepilogo.  

    La domanda di assegno di integrazione salariale  può essere presentata accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

    Dopo l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni  in cui va selezionata 

    la voce “CIG e Fondi di solidarietà” / “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Nella home page della procedura, alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente, alla cui consultazione si rinvia per le istruzioni di dettaglio.

    Fondo solidarietà servizi ambientali

    Si ricorda che il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021 con decreto del 20 ottobre 2023 e con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi .

    L'ampliamento  delle tutele previsto  a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

    L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello  di cassa integrazione definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

    La durata massima  e' pari: 

    • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

     I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

    E' previsto  anche

    • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
    • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo trasporto aereo nuova comunicazione rioccupazione

    Con il  messaggio 3868 del 19 novembre 2024 INPS comunica una nuova modalita di comunicazione  telematica di attività lavorative per i dipendenti del settore del trasporto aereo  durante i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale o NASPi,  a partire dal 1° gennaio 2025.

     Previsto anche un periodo transitorio in cui saranno attive sia la modalità previgente che la nuova .

    Vediamo i dettagli .

    Comunicazione durante integrazione salariale straordinaria (CIGS):

    Dal 1 gennaio 2025 l'obbligo di utilizzare il servizio "Omnia IS – COM",   disponibile sul portale INPS previa autenticazione (SPID, CIE o CNS).

    Non sarà più possibile usare il modello SR83 attraverso il servizio "Fondo Trasporto Aereo".

    Comunicazione durante la fruizione dell’indennità NASpI:

    Dal 1 gennaio 2025  vigerà l'obbligo di utilizzare il servizio "NASpI-Com: invio comunicazione", accessibile sul portale INPS.

    Il modello SR83 non sarà più accettato.

    Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024 e autocertificazioni

    Da oggi e fino al 31 dicembre 2024  le comunicazioni possono essere inviate tramite entrambi i servizi (tradizionali e nuovi):

    • Per la CIGS: "Omnia IS – COM" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".
    • Per NASpI: "NASpI-Com" o il servizio "Fondo Trasporto Aereo".

    Autocertificazioni per lavoro all'estero

    Rimane invariato l’obbligo, per il personale navigante, di trasmettere il modello SR85 tramite il servizio "Fondo Trasporto Aereo".

    Questo aggiornamento semplifica e uniforma le modalità di comunicazione tramite i nuovi servizi digitali INPS, garantendo maggiore efficienza.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo bilaterale servizi ambientali le istruzioni aggiornate

    Il regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali  aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente,  istituito nel 2018 è stato ratificato  con decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103594.

    Con la circolare 37/2022   INPS ha fornito le istruzioni operative    per i datori di lavoro, e una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento  è stata pubblicata il 20 novembre  (Messaggio 4104/2023).

    Il 28 marzo INPS ha pubblicato con il messaggio 1281 2024 le istruzioni per la domanda della prestazione integrativa dell'indennità di disoccupazione NASPI (v. paragrafo 2)

    Con la circolare 85 del 26 luglio 2024 l'istituto interviene nuovamente per specificare le novità relative all'accordo tra le parti sociali aderenti firmato il 27 .12.2022 

     e al  decreto 29 settembre 2023 del Ministro del Lavoro  di concerto con il Ministro dell’Economia , che modifica il decreto  istitutivo adeguandone la disciplina alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dai  commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 148/2015, introdotti dalla legge n. 234/2021,  con ampliamento della platea e  delle prestazioni di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà.

    Fondo servizi ambientali le novità piu rilevanti

    Nella circolare 85/2024  l'istituto specifica che le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative 

    • all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, 
    • alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, 
    • all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, 
    • alla modifica del tetto aziendale limitatamente ai datori di lavoro sino a 5 dipendenti,
    •  all’introduzione della c.d. staffetta generazionale (che sarà oggetto di trattazione in una successiva circolare).

    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019, così come modificato dall’articolo 3 del D.I. 29 settembre 2023, il Fondo provvede:

    a) all’erogazione di un assegno di integrazione salariale;

    b) all’erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

    c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;

    d) al finanziamento di programmi di formazione;

    e) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.

    In sintesi si ricordano le seguenti prestazioni di integrazione salariale in vigore :

    Datori di lavoro e durata prestazioni  garantite dal  Fondo

     

    • Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
    • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
    • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente

     

    • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie
    • 12 mesi per causale straordinaria di "crisi aziendale"
    • 24 mesi per causale straordinaria di "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione)
    • 36 mesi per causale straordinaria di “contratto di solidarietà"

    Integrazione NASPI 2024 : la procedura di domanda

    INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che  l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo e che i datori di lavoro presentino domanda, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

    Il servizio è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS www.inps.it , al seguente percorso: 

    Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

    • necessario autenticarsi  con  SPID  almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
    • nell’area download,  va  scaricato un esempio di tracciato .XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori e  il manuale utente con le istruzioni 
    • si deve indicare se si richiede l’integrazione
      1.  dell’importo della NASPI oppure
      2.  della durata   per un massimo di  ulteriori 18 mesi.
    • Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

    Dopo l'invio viene  assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione con il riepilogo  dei dati trasmessi.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    INPS: Fondo di solidarietà attività professionali prime istruzioni operative

    Con messaggio n. 2651 del 19.07.2024 l’INPS da alcune prime indicazioni circa il decreto interministeriale 21.05.2024 di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del d.lgs n.148/2015.

    Il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.

    Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.

    Nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

    L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.

    L’articolo 5 del medesimo decreto interministeriale ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti.

    Destinatari del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

    Tra i destinatari delle tutele del Fondo sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio.

    Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

    Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

    Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a.“0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata come di seguito indicato rispetto al precedente D.I. (l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).

    Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: nuove aliquote

    Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, pertanto, le seguenti:

    a) 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

    b) 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;

    c) 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

    Si rammenta altresì che è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

    Novità da gennaio 2025: A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che,

    • nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
    • abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e
    • che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi,

    a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

    Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ulteriori informazioni

    Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ossia dalla competenza del mese di luglio 2024, viene rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate (connotate dal c.a. “0S”, cfr. il paragrafo 5.2 della circolare n. 77 del 26 maggio 2021) il c.a. “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

    Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024.

    Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro

    • soggetti alla disciplina del Fondo,
    • che operano con più posizioni contributive e
    • realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole,

    devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei c.a. “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

    L’utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

    Si evidenzia che la durata massima per le causali ordinarie, che nel D.I. n. 104125/2019 era di 52 settimane, è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile (cfr. l’art. 7, comma 2, del D.I. 21 maggio 2024).

    Con successiva circolare saranno fornite istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024.