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Fondo Servizi Ambientali: finanziamento dei piani formativi
Con il messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi nell’ambito del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Le indicazioni sono rivolte in modo diretto a datori di lavoro e consulenti/intermediari, e riguardano in particolare:
- le modalità di presentazione dell’istanza,
- i limiti di finanziabilità e
- la corretta esposizione del conguaglio nel flusso Uniemens.
Il fondo di solidarietà servizi ambientali
La misura trova fondamento nell’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. 9 agosto 2019, n. 103594 (istitutivo del Fondo), come modificato dal D.I. 29 settembre 2023. La norma prevede che il Fondo possa provvedere al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori, anche eventualmente in esubero, per assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali/territoriali/regionali/UE.
Sul piano regolamentare, il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi, che disciplina le modalità di accesso alla prestazione. Il messaggio INPS interviene quindi a scioglimento della riserva richiamata nel paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del 26 luglio 2024, fornendo il quadro applicativo per la fase di domanda e conguaglio.
Istruzioni operative: domanda, scadenze, calcolo importi
La domanda può essere trasmessa dalla data di pubblicazione del messaggio (9 Dicembre 2025) tramite portale INPS, accedendo con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS.
Il percorso operativo indicato è: ricerca “Servizi per aziende e consulenti” → “CIG e Fondi di solidarietà” → “Fondi di solidarietà”, quindi selezione di: Intervento “002 Formazione” e Fondo “Fondo Servizi Ambientali”, con inserimento di matricola aziendale e periodo richiesto.
Sul piano dei termini, l’istanza è presentabile per gli importi effettivamente fruiti:
- dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo e
- non oltre il sesto mese da tale data (o dalla data dell’accordo se successiva).
La domanda deve includere, oltre ai dati aziendali, elementi essenziali quali: periodo di formazione; numero lavoratori; totale ore svolte; importo da finanziare; data accordo sindacale; dichiarazione di responsabilità sull’eventuale utilizzo di altri finanziamenti (nazionali/territoriali/regionali/UE) e sull’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie.
Sono obbligatori gli allegati: copia dell’accordo sindacale e elenco lavoratori beneficiari, con per ciascuno retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare.
Attenzione anche ai limiti:
- l’intervento non può superare 12 mesi;
- l’importo per lavoratore è pari alla retribuzione oraria lorda × ore formazione, al netto di eventuali concorsi di altri fondi; per il calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è l’imponibile previdenziale.
- Infine, opera il tetto aziendale: il finanziamento è riconosciuto entro il limite massimo della contribuzione dovuta dal datore, includendo anche contribuzione addizionale e straordinaria, e comunque nei limiti dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente, al netto degli oneri di gestione/amministrazione del Fondo.
Flusso Uniemens e conguaglio: cosa indicare (tabella operativa)
Per le istanze di finanziamento, i datori con posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z” (o i consulenti/intermediari) devono associare alla domanda un codice identificativo “Ticket” (16 caratteri alfanumerici), prelevato da servizio web o generato dall’apposita funzione. Il Ticket serve a uniformare la gestione procedurale, ma non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.
Dopo la delibera del Comitato amministratore, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia una autorizzazione conforme, necessaria per procedere al conguaglio.
Fase / adempimento Cosa fare Dove/come (Uniemens o portale) Note operative Associazione Ticket alla domanda Indicare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici In domanda sul servizio “Fondi di solidarietà” Serve per la gestione procedurale; non va esposto in Uniemens Autorizzazione INPS al conguaglio Attendere l’autorizzazione della Struttura competente dopo la delibera Rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente È condizione per il conguaglio Numero autorizzazione Valorizzare il numero rilasciato da INPS Elemento <NumAutorizzazione>Inserire esattamente il numero di autorizzazione comunicato Causale a credito Indicare la causale prevista per recupero formazione Elemento <CongFSolCausaleACredito>: L110Significato: “Recupero formazione Fondi di solidarietà” Importo a credito Esporre l’importo da porre a conguaglio Elemento <CongFSolImportoACredito>Coerente con autorizzazione e importi effettivamente fruiti -
Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens
La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.
Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.
Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti
L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):
Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS) Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
12 mesi crisi aziendale
24 mesi riorganizzazione24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015) I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni.
Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.
L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.
Contribuzione e flussi Uniemens
I datori devono versare:
1- Contributo ordinario:
- 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
- 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
- 0,90% oltre 15 dipendenti
A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.
2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.
Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza.
Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio.
Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.
Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.
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Enti bilaterali: nuove causali contributo per F24
L'agenzia comunica con la risoluzione 34 del 4 giugno 2025 l'istituzione di nuove causali contributo per i versamenti tramite INPS a enti bilaterali. Le modifiche seguono numerosi altri provvedimenti di istituzione e soppressione di causali. Tutti i dettagli nei paragrafi che seguono
Causali contributo enti bilaterali Risoluzione 49 del 15.10.2024
A seguito dell'istituzione di nuovi enti bilaterali (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) r ratificati dal Ministero del lavoro e iscritti al Repertorio nazionale, con la Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le relative causali per il versamento dei contributi a loro favore, con modello F24, da parte delle aziende aderenti, tramite riversamento dall'INPS.
Sono le seguenti :
- “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
- “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
- “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
- “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”; (RETTIFICATA – V. SOTTO)
- “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
- “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
- “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”;
- “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
- “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
- “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.
In sede di compilazione del Mod. F24, le causali contributo citate vanno indicate
- nella sezione “INPS” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, ed
- esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a partire dal 4 novembre 2024.
Causali contributo enti bilaterali risoluzione 57 E del 3.12.2024
Ulteriori nuove causali sono state il 3 dicembre 2024 e sono le seguenti:
- EBNL per l’“EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
- PREV per il “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)”;
- SARC per il “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)”;
- EBOS per l’“Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (EBILOS)”;
- MEDI per il “FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)”;
- EBNU per l’“Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)”;
- EFAR per l’“EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)”;
- EBIO per l’“Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI”;
- EBMQ per il “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.
ATTENZIONE : per il versamento all’“EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”, è stata istituita la causale ENIL, in sostituzione della causale “EINT”, precedentemente indicata nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
L'agenzia precisa che restano valide le altre indicazioni già contenute nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
Contributi per il finanziamento degli enti bilaterali
Si ricorda che con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, INPS ha adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per
- la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi versati dai datori di lavoro e destinati al finanziamento delle attività , nonché
- per la raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.
Nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo , che l’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e di altri criteri.
Le istruzioni in materia sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1399/2024.
Soppressione causali Risoluzione 28 marzo 2025
Con la risoluzione del 28 marzo 2025 l'Agenzia comunica a seguito di richiesta dell'Inps, della soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali di seguito indicate:
- • “VITA” denominata “CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare”;
- • “EBAI” denominata “EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi”;
- • “EBCA” denominata “EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali”;
- • “EART” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato”;
- • “EBIM” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi”;
- • “EBTR” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Tras porti”;
- • “EBIF” denominata “EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante”;
- • “EBLE” denominata “EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario”;
- • “EBNS” denominata “EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola”;
- • “EBFC” denominata “EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione”;
- • “EBVS” denominata “E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato”.
Risol. 34 del 4.6.2025: nuove causali contributo dal 1 luglio 2025
A seguito della richiesta INPS del 9 maggio 2025, l'Agenzia istituisce con la risoluzione 34 2025 le seguenti nuove causali contributo, operative dl 1 luglio 2025 :
• “EBEN” denominata “E.BI.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
• “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”;
• “FAFP” denominata “FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”;
• “FCBI” denominata “FCBI – Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”;
• “SANI” denominata “FONDOSANI – Fondo di Assistenza Sanitaria”;
• “6BIC” denominata “6EBIC”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese
e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
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Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi con licenziamento di più di 50 lavoratori.
Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021) ha introdotto specifici obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)
In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:
- ai sindacati,
- alle Regioni interessate,
- al Ministero del Lavoro,
- al Ministero dello Sviluppo Economico
Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.
Sanzioni previste
- Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
- Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
- Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.
Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.
Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso
La richiesta cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro del commercio FEDERDISTRIBUZIONE, la quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e decida di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui
- una con più di 50 dipendenti e
- l'altra con meno di 50 dipendenti,
per quest'ultima possa avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura speciale di cui alla Legge n. 234/2021.
La risposta del ministero è negativa: viene chiarito in particolare che il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo in una sola di esse ci siano più di 50 lavoratori coinvolti.
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Contributi all’Ente Bilaterale EBIMO: istruzioni INPS
In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO ( "Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”), per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento e sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente.
Nella circolare 4 del 20 gennaio 2025 l'Istituto ha illustrato le principali norme della convenzione e le indicazioni per i datori di lavoro .
Modalità di riscossione. Codice tributo. Compilazione modello F24
La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate
I datori di lavoro, ai fini del versamento devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,
- nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
- – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro
La clausola di salvaguardia specifica anche che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens e verifiche INPS
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:
- in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
- in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
- l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.
L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens a cui il versamento è collegato.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.
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Assegni Fondo solidarietà ambiente 2024: domande su Omnia
Con il messaggio 4162 del 09.12. 2024 INPS comunica le nuove modalità per la domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
Prosegue infatti il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia per i datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.
Vediamo nei paragrafi che seguono i dettagli sulla nuova procedura e ricordiamo le principali novità dal 2023.
Domande Fondo solidarietà servizi ambientali
La nuova modalita consente ai datori di lavoro di superare la difficoltà di individuare il corretto ammortizzatore sociale da richiedere in base al proprio inquadramento aziendale, e rafforza il supporto e l'assistenza, sia nella fase di compilazione della domanda sia nelle successive fasi di istruttoria e pagamento della prestazione.
La nuova procedura sarà disponibile a decorrere dal 18 dicembre 2024,
Inps precisa che è previsto il supporto automatizzato con messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni.
Ad esempio la prestazione di assegno di integrazione salariale richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.
Si ricorda che la domanda può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, in accordo con la normativa vigente.
Dalla home page della piattaforma è possibile accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate, visualizzarne i dettagli, nonché i documenti di riepilogo.
La domanda di assegno di integrazione salariale può essere presentata accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni in cui va selezionata
la voce “CIG e Fondi di solidarietà” / “OMNIA Integrazioni Salariali”.
Nella home page della procedura, alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente, alla cui consultazione si rinvia per le istruzioni di dettaglio.
Fondo solidarietà servizi ambientali
Si ricorda che il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021 con decreto del 20 ottobre 2023 e con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi .
L'ampliamento delle tutele previsto a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
L'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello di cassa integrazione definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
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Contributi Sanedil: modifiche per i part time da ottobre 2024
Il Fondo Sanedil – Fondo Sanitario Lavoratori Edili – ha comunicato agli interessati la variazione dell'articolo 11 del Regolamento del Fondo, relativo alla nuova modalità di calcolo del contributo per gli impiegati part-time e intermittenti.
In particolare si segnala che, a partire dal mese di competenza di ottobre 2024, per queste due ipotesi (lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente) l'imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.
QUI IL TESTO DEL REGOLAMENTO aggiornato
Fondo Sanedil cos’è – le prestazioni
Si ricorda che il Fondo Sanedil è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini.
E' stato costituito il 15 novembre 2018 con lo scopo di fornire agli iscritti assistenza sanitaria e socio sanitaria integrativa a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il Fondo ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro.
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie, effettuabili in più di 9.000 strutture convenzionate.
Le aree in cui si sviluppa il Piano Sanitario unico Plus sono:
- RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
- TICKET PER ACCERTAMENTI
- DIAGNOSTICI E PRONTO SOCCORSO
- PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE
- MATERNITÀ/GRAVIDANZA
- ALTA SPECIALIZZAZIONE
- TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI
- LENTI
- SERVIZIO MONITOR SALUTE
- VISITE SPECIALISTICHE
- ODONTOIATRIA
- GRAVE INABILITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI PATOLOGIE
- PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI
Attraverso le prestazioni diagnostiche particolari, che includono tre specifici pacchetti prevenzione (prevenzione base, prevenzione cardiologica e prevenzione oncologica) e la garanzia Monitor Salute, il Fondo ha posto le basi per una profonda innovazione culturalevolta a ridurre i rischi di insorgenza e sviluppo di patologie e malattie croniche tra i propri iscritti.
Il Piano Sanitario prevede, inoltre, la possibilità di richiedere il rimborso dei ticket del Servizio Sanitario Nazionale e delle prestazioni effettuate fuori dalla rete convenzionata alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti per le singole garanzie riportate nella Guida al Piano Sanitario unico Plus.
GARANZIE IN CASO DI INFORTUNIO
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UnipolSai, mette a disposizione dei lavoratori iscritti, in caso di infortunio o di una malattia professionale accertata, prestazioni
a carattere indennitario e a carattere rimborsuale, alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti nella Guida alle garanzie infortuni.
Fondo Sanedil 2024: come si accede alle prestazioni
Il Fondo ha attivato una serie di strumenti tramite i quali prenotare le prestazioni, richiedere i rimborsi, trovare informazioni e molto altro ancora!
SITO WEB
All’interno del sito, www.fondosanedil.it è possibile trovare tutte le informazioni sulle iniziative del Fondo, le procedure, la modulistica, le domande che vengono poste con maggior frequenza, i video tutorial e molto altro.
AREA RISERVATA PORTALE S.I.SANEDIL
Accedendo, previa registrazione, all’area riservata di S.I.Sanedil, il Portale interamente dedicato ai lavoratori e alle imprese del Settore dell’edilizia, gli iscritti possono prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere il rimborso delle prestazioni per sé e per i propri familiari e trovare le strutture sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.