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Formazione professionale: al via il registro nazionale attestazioni SFERA
Con la circolare n. 7 del 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anticipato ai soggetti titolari delegati ex art. 4 del D.M. 9 luglio 2024, n. 115 gli elementi tecnico-amministrativi necessari per l'adeguamento dei rispettivi sistemi informativi al costituendo SFeRA (Sistema informativo della formazione e registro attestazioni).
Il provvedimento si rivolge in via diretta ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118, legge 388/2000), ai fondi bilaterali di cui all'art. 12 del D.Lgs. 276/2003, a Forma.temp, a Unioncamere e a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Per datori di lavoro e consulenti del lavoro che operano con questi enti, il testo fornisce indicazioni operative da cui partire per verificare la coerenza dei propri applicativi gestionali rispetto ai futuri standard di conferimento dati, senza tuttavia introdurre, allo stato, obblighi immediati di trasmissione.
Cos’è SFERA- Quadro normativo
La circolare si inserisce nel percorso attuativo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 150/2015 e trova il proprio fondamento specifico nell'art. 4 del D.M. 115/2024, che individua i soggetti titolari delegati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
SFeRA è destinato a costituire la base informativa nazionale unitaria per la raccolta e la tracciabilità dei percorsi formativi, in modo da alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore, il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e supportando l'operatività del SIISL.
Il documento rinvia a un prossimo decreto istitutivo la definizione dei profili su trattamento dei dati personali, interoperabilità applicativa e messa in esercizio dei servizi
Novità, istruzioni operative e scadenze
Sul piano pratico, gli enti destinatari dovranno predisporre i sistemi informativi per la gestione di tre componenti informative:
- la Scheda percorso (identificazione univoca del percorso formativo, titolarità, durata, obiettivi di apprendimento),
- la Scheda frequenza (avvio, svolgimento ed esiti di partecipazione del singolo individuo, identificato tramite IDANPR) e
- la Scheda attestazione (dati relativi al rilascio, comprensivi di programma, enti finanziatori ed evidenze di parte prima, seconda e terza).
Le regole di conferimento prevedono
- la trasmissione dell'intero set informativo ad ogni invio o modifica,
- l'immodificabilità della Scheda frequenza dopo la ricezione della prima Scheda attestazione, e
- la possibilità di aggiornare la Scheda attestazione solo da parte del soggetto conferente originario.
È inoltre richiesta la predisposizione di un'anagrafica enti titolati non duplicativa, identificata tramite codice fiscale, con sede legale unica e obbligatoria e sedi operative gestibili in forma ripetibile.
I sistemi dovranno inoltre supportare le classificazioni pubblicate sul portale URP Online del Ministero (ambiti di titolarità, tipologie di ente e attività, titoli di studio ISTAT, modalità formative, codifica Belfiore), fatta eccezione per le classificazioni relative all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, sempre riferite a tale fonte.
Le tempistiche di conferimento previste sono le seguenti:
Tipologia percorso Termine di conferimento Percorsi formativi ordinari (avvio, variazioni, conclusione, frequenza, attestazioni) Cadenza giornaliera, comunque entro 15 giorni da ciascun evento Percorsi di durata inferiore a 30 ore o 2 settimane, e percorsi ex D.Lgs. 81/2008 Invio anche unico, entro 15 giorni dalla conclusione del percorso Percorsi collegati a un patto di servizio personalizzato (art. 20, D.Lgs. 150/2015) Cadenza giornaliera, entro 15 giorni dall'avvio di frequenza Sul fronte operativo interno, gli enti sono chiamati quindi ad avviare da subito:
- l'analisi di coerenza dei propri archivi rispetto agli standard anticipati,
- la mappatura dei dati mancanti,
- la progettazione delle funzionalità di produzione dei tracciati, la verifica della qualità dei dati anagrafici (in raccordo con ANPR) e
- la definizione di regole interne per identificazione univoca dei percorsi, modifiche e cancellazioni.
È infine richiesta l'individuazione di un referente tecnico e di un referente amministrativo per le interlocuzioni con il Ministero, in vista della successiva pubblicazione degli allegati tecnici definitivi e del decreto istitutivo di SFeRA.
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Fondo Studio Consap: domande aperte per i prestiti agli studenti
È stata finalmente aperta la piattaforma MyConsap per richiedere i finanziamenti garantiti dallo Stato destinati agli studenti meritevoli tramite il Fondo per il credito ai giovani, noto anche come Fondo Studio.
La domanda può essere presentata inserendo dati anagrafici e accademici, necessari per verificare il possesso dei requisiti previsti. L’accesso al portale è consentito tramite Spid, Cie, Cns o credenziali Consap.
Il Fondo, gestito da Consap Spa e riformato con il decreto 17 novembre 2025 del Dipartimento per le Politiche giovanili, offre prestiti d’onore per lo studio senza necessità di garanzie personali. I finanziamenti prevedono tempi di rimborso lunghi e una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato.
Cos’è il Fondo Credito per formazione e alta istruzione
Il decreto 17 novembre 2025 della presidenza del Consiglio sul Fondo per il credito ai giovani, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2026, riforma integralmente la disciplina del Fondo credito per i giovani, abrogando il decreto interministeriale del 19 novembre 2010, recependo la modifica normativa del 2024.
Il Fondo consente ai giovani di ottenere prestiti per lo studio senza garanzie personali, con tempi lunghi di rimborso e con una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato.
La novità più rilevante è l’introduzione esplicita della garanzia di ultima istanza dello Stato. Infatti nel sistema del 2010 il Fondo operava esclusivamente con risorse proprie.; oggi, invece, se il Fondo non è capiente, interviene direttamente lo Stato, assicurando il pagamento al finanziatore. Dopo l’escussione, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e attiva il recupero delle somme tramite Consap. Inoltre, nel nuovo decreto viene fissato in modo chiaro il limite massimo della garanzia al 70% del capitale residuo,
Infine , rispetto al 2010, che prevedeva procedure prevalentemente convenzionali e documentali, il nuovo decreto introduce un sistema di gestioine interamente telematico:
- accesso con SPID o CIE;
- verifica preventiva dei requisiti da parte di Consap;
- tracciamento cronologico automatico delle domande;
- gestione online delle tranche, delle sospensioni e delle escussioni.
Il decreto dà attuazione all’art. 15, comma 6, del DL n. 81/2007, come modificato dal DL n. 71/2024, ridefinendo criteri, funzionamento e operatività del Fondo per il credito ai giovani, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.
L’obiettivo è favorire l’accesso al credito dei giovani tra 18 e 40 anni per il finanziamento di percorsi di formazione e alta istruzione, rafforzando al contempo la sostenibilità finanziaria del Fondo attraverso la garanzia di ultima istanza dello Stato.
Il Fondo opera come fondo rotativo di garanzia, gestito da Consap S.p.A., che cura l’istruttoria delle domande, il monitoraggio delle operazioni, il pagamento delle somme garantite e il recupero dei crediti insoluti.
Tutte le risorse confluiscono in un conto infruttifero presso la Tesoreria dello Stato, alimentato sia da stanziamenti pubblici sia da eventuali contributi di regioni, enti pubblici o soggetti privati. Il decreto disciplina in modo puntuale i rapporti tra Dipartimento e gestore, prevedendo obblighi di rendicontazione annuale e poteri di vigilanza rafforzati
Beneficiari, requisiti e verifiche
Possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani i soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni che risultino regolarmente iscritti a specifici percorsi di studio o formazione, individuati in modo puntuale dal decreto. In particolare, rientrano gli studenti iscritti a
- corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico,
- a corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
- a master universitari o AFAM di primo e secondo livello,
- a corsi di specializzazione post lauream,
- a dottorati di ricerca, nonché
- a corsi di lingua di durata non inferiore a sei mesi riconosciuti da enti certificatori qualificati e
- ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
Per l’accesso al Fondo è richiesto il possesso di requisiti minimi di merito, che variano in funzione del percorso formativo (ad esempio:
- voto di diploma non inferiore a 75/100 per lauree triennali e ITS, ovvero
- voto di laurea pari almeno a 100/110 per lauree magistrali, master e specializzazioni).
Tutti i titoli conseguiti all’estero sono ammessi purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca.
I requisiti dichiarati vengono verificati preventivamente da Consap in sede di primo accesso alla piattaforma telematica e successivamente monitorati ai fini dell’erogazione delle tranche annuali, che sono subordinate alla dimostrazione del regolare avanzamento del percorso di studi (superamento di almeno la metà degli esami previsti o frequenza minima richiesta)
La verifica dei requisiti costituisce condizione essenziale sia per l’ammissione alla garanzia sia per il suo mantenimento nel tempo
Garanzia del Fondo e condizioni economiche
La garanzia è diretta, irrevocabile e a prima richiesta, copre fino al 70% del capitale residuo del finanziamento e opera per l’intera durata del prestito.
I finanziatori (banche e intermediari ex artt. 13 e 106 TUB) non possono richiedere garanzie aggiuntive ai beneficiari e devono applicare condizioni economiche di maggior favore, esplicitate in sede di adesione al protocollo ABI-Dipartimento.
Il piano di ammortamento non può iniziare prima di 30 mesi dall’ultima tranche, con possibili proroghe e sospensioni in caso di eventi specifici (malattia, prosecuzione degli studi)
Inadempimento e garanzia dello Stato
In caso di insolvenza del beneficiario, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo secondo una procedura rigorosamente scandita da termini.
Elemento centrale della riforma è l’introduzione della garanzia di ultima istanza dello Stato, che interviene qualora il Fondo risulti incapiente. In tal caso, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e Consap procede al recupero coattivo delle somme dovute.
Come detto il decreto abroga la disciplina del 2010, ma fa salve le garanzie già concesse, che continuano a essere regolate dal precedente disciplinare.
È inoltre previsto il divieto di cartolarizzazione dei finanziamenti garantiti, a tutela della finalità pubblica dello strumento
Modalità per la domanda da parte degli studenti
L’accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani avviene esclusivamente in modalità telematica e segue una procedura articolata. La domanda non si presenta al Fondo né al Dipartimento, ma alla banca o all’intermediario finanziario aderente, dopo una verifica preventiva dei requisiti.
- In una prima fase, il giovane interessato deve registrarsi sulla piattaforma informatica gestita da Consap, utilizzando SPID o Carta di identità elettronica (CIE). In questa sede il richiedente inserisce i dati personali e le informazioni relative al percorso di studio intrapreso. Consap procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di studio, rilasciando entro cinque giorni lavorativi un esito che attesta l’ammissibilità al Fondo.
- Solo dopo aver ottenuto l’esito positivo della verifica, il richiedente può rivolgersi a una banca o a un intermediario finanziario aderente al protocollo ABI–Dipartimento, presentando la domanda di finanziamento. Il finanziatore, tramite la piattaforma Consap, controlla la validità della verifica dei requisiti e la disponibilità delle risorse del Fondo e, in caso di esito positivo, richiede l’ammissione della garanzia per il prestito da concedere.
L’ammissione alla garanzia viene comunicata da Consap al finanziatore entro cinque giorni lavorativi. La garanzia diventa efficace automaticamente dalla data di erogazione del finanziamento, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del beneficiario.
ATTENZIONE Resta ferma la facoltà della banca di concedere o meno il prestito, ma non possono essere richieste garanzie personali o patrimoniali aggiuntive allo studente.
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Fondo nuove competenze FNC3: nuovo elenco domande finanziabili
È disponibile online l’elenco delle istanze singole che risultano finanziabili sul Fondo nuove competenze 3 (Competenze per l'innovazione) a seguito dell’incremento di 125.952.000 euro della dotazione finanziaria stabilito con il Decreto direttoriale n. 9 del 9 gennaio 2026.
L’elenco riporta, nella colonna K, la copertura finanziaria prevista per ogni istanza: intera (I), parziale (P), oppure l’assenza di risorse (NO BDG), anche in considerazione dell’allocazione territoriale dell’istanza. La stessa colonna riporta inoltre l’eventuale rinuncia o il rigetto definitivo dell’istanza.
Le istanze ammissibili alla valutazione che riguardano :
- lavoratrici e lavoratori in Regioni più sviluppate e in transizione pervenute entro il 13 febbraio 2025, ore 15:52:05.
- Per le Regioni meno sviluppate sono ammissibili alla valutazione le istanze pervenute entro il 24 febbraio 2025, ore 20:00:54.
Le istanze che ad oggi risultano non finanziabili potranno trovare copertura mediante eventuali risparmi che dovessero accertarsi per rinunce, rigetti o parziali rendicontazioni.
Le aziende riceveranno comunicazioni ufficiali e potranno poi verificare lo stato di avanzamento delle proprie domande o istanze tramite la piattaforma informatica dedicata a Fnc3, disponibile nel Portale per le politiche attive del lavoro Apre in una nuova scheda.
QUI l’elenco delle istanze ammissibili alla valutazione (file xlsx).
Giova ricordare che il decreto relativo al Fondo Nuove Competenze, giunto alla sua terza edizione, che finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, concordati tra datori di lavoro e parti sindacali, era stato pubblicato il 26 novembre 2024 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, dopo una lunga attesa di vari mesi.
Fondo nuove competenze: cos’è, a cosa serve
Il Fondo Nuove Competenze FNC era stato istituito dal Decreto Rilancio 34 2020 e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) per contribuire alla formazione dei lavoratori nelle imprese in crisi per la pandemia Covid.
E' stato poi rifinanziato per sostenere la ripresa economica, anche alla luce delle nuove esigenze di sostenibilità e digitalizzazione richiesti dal mercato mondiale. grazie anche alle risorse del fondo europeo React EU per il PNRR
Lo strumento è stato molto apprezzato dalle imprese in quanto prevede la possibilità di ottenere finanziamenti a fondo perduto per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori , per i periodi dedicati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .
I corsi di formazione previsti dagli accordi possono essere erogati :
- sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca, enti formativi di categoria
- che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo.
Fondo nuove competenze 3^ edizione di cosa si tratta
In risposta a due interpellanze parlamentari di aprile 2025 il Governo si era impegnato ad investire ancora nella formazione dei lavoratori e chiarito che con " il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, prevede la priorità del finanziamento del Fondo nuove competenze con una dotazione di circa 800 milioni.
Tra le novità della nuova edizione, spicca la possibilità di includere nei percorsi formativi finanziati anche il personale non ancora assunto, con una percentuale di rimborso del 100% della retribuzione favorendo l’integrazione tra formazione e selezione,
Vincenzo Caridi, capo dipartimento del Ministero del Lavoro, aveva evidenziato come il Fondo intenda promuovere la rete tra imprese, la transizione digitale e green e l’inclusione generazionale, oltre a prevedere incentivi per la formazione dei lavoratori stagionali prima dell’avvio dell'attività.
Lo strumento è di importanza strategica nel Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e ha finora coinvolto:
- oltre 14.000 aziende e
- 700.000 lavoratori
per più di 93 milioni di ore di formazione.
Fondo nuove competenze 3: aree di intervento
Analogamente alla seconda edizione, i beneficiari del FNC 3 Competenze per l'innovazione sono i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi di formazione per il miglioramento delle competenze dei lavoratori.
Si conferma che gli accordi devono essere concordati con le rappresentanze sindacali e devono includere i seguenti elementi,:
- Progetti formativi per i lavoratori.
- Numero di lavoratori coinvolti nei percorsi.
- Quota dell’orario lavorativo da destinare allo sviluppo delle competenze.
- Eventuale coinvolgimento di lavoratori disoccupati, preselezionati dal datore di lavoro, nei percorsi formativi.
Le aree di intervento includono:
- Sistemi tecnologici e digitali.
- Intelligenza artificiale.
- Sostenibilità e impatto ambientale.
- Economia circolare.
- Transizione ecologica.
- Efficientamento energetico.
- Welfare aziendale e benessere organizzativo.
Il piano deve inoltre documentare le competenze già possedute dai lavoratori e prevedere interventi di formazione personalizzati in base ai fabbisogni specifici. La progettazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento indicati nel decreto ministeriale 115/2024, riferiti ai repertori di competenze di settore.
Finanziamento 2025
Con decreto del 23 maggio 2025 il Ministero del lavoro ha integrato la dotazione finanziaria prevista dell’art. 1 dell’Avviso Fondo Nuove Competenze “Competenze per l'Innovazione" come segue:
- 1. pari a euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni
- 2. pari a euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento”,
La procedura operativa
Per la presentazione dell’istanza, il datore di lavoro deve allegare:
- Accordo collettivo:
- Progetto formativo:
- Delega (se necessaria): accompagnata da documento di identità sia del delegante che del delegato, in conformità all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000.
- Autocertificazioni di rappresentatività: in caso di assenza di rappresentatività sindacale interna.
PROCEDURA OPERATIVA
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024.
Le informazioni richieste al punto 4.5 dell’Avviso devono essere caricate sulla piattaforma informatica.
La fase istruttoria inizierà il 10 febbraio 2025, seguendo il criterio cronologico di presentazione.
GESTIONE DEL CONTRIBUTO
Richiesta di anticipazione: È possibile richiedere fino al 40% dell’importo finanziabile, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa valida per 24 mesi.
Saldo: Può essere richiesto al completamento delle attività formative, entro e non oltre 365 giorni solari dalla data di approvazione dell’istanza.
ECCEZIONI E VARIAZIONI
Il § 11 dell’Avviso disciplina le variazioni ammesse dopo la presentazione dell’istanza.
Il § 14 prevede eccezioni per la formazione di disoccupati con successiva assunzione stagionale nei settori del turismo e dell’agricoltura (contratti di almeno 120 giorni, come da codici ATECO specificati nell’allegato_01).
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Giovani disoccupati, arriva AppLI: il tutor digitale gratuito per trovare lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con INPS, ha lanciato AppLI, un assistente virtuale gratuito progettato per accompagnare i giovani tra i 18 e i 35 anni nel percorso verso l’occupazione.
Lo strumento, accessibile online senza limiti di orario all’indirizzo https://appli.lavoro.gov.it, rappresenta una novità importante nelle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale.
Per accedere al servizio è sufficiente autenticarsi con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).
Orientamento per i giovani disoccupati
AppLI è pensato in particolare per i cosiddetti NEET (giovani che non studiano e non lavorano) e mira a contrastare il fenomeno con un approccio innovativo. Si tratta del primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente sviluppato da una Pubblica Amministrazione.
Grazie a questa tecnologia, il “web coach” del Ministero riesce a proporre percorsi personalizzati in base a competenze, interessi e obiettivi dei singoli utenti, fornendo strumenti concreti per l’attivazione e riattivazione lavorativa.
Il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha sottolineato come la tecnologia, se usata con responsabilità, possa avvicinare i cittadini ai servizi pubblici: «AppLI è uno strumento gratuito e umano, che non sostituisce gli operatori ma li affianca, offrendo opportunità concrete ai giovani».
Cosa fa concretamente APPLI
L’assistente digitale è stato progettato per accompagnare i giovani passo dopo passo. In particolare:
- Ascolta e orienta: individua competenze e aspirazioni e propone un percorso su misura.
- Allena: suggerisce corsi, pillole formative e strumenti per colmare lacune professionali.
- Avvicina al lavoro: segnala opportunità occupazionali e servizi disponibili sul territorio.
- Accompagna: invia promemoria e incoraggiamenti, per trasformare i buoni propositi in risultati concreti.
L’obiettivo è rafforzare il legame tra giovani, servizi pubblici e mondo del lavoro, creando un ponte tra formazione e inserimento occupazionale.
Sicurezza, trasparenza e tutela dei dati
Un punto centrale del progetto riguarda la protezione della privacy. AppLI è stato sviluppato secondo i principi di “privacy by design” e nel pieno rispetto del GDPR e dell’AI Act europeo.
Le conversazioni con l’assistente seguono principi di equità, trasparenza e responsabilità, senza sostituire le attività dei Centri per l’Impiego né prendere decisioni al posto delle persone. L’uso è quindi sicuro e conforme alle normative vigenti.
AppLI : sostegno in evoluzione con il portale SIISL
AppLI si inserisce nell’ecosistema del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), già operativo con le misure di sostegno al reddito e di attivazione al lavoro. Con questo nuovo strumento, il Ministero del Lavoro conferma l’impegno a valorizzare il capitale umano delle nuove generazioni, offrendo un supporto digitale gratuito, accessibile e costruito “con i giovani e per i giovani”.La versione attuale di AppLI è sperimentale e soggetta a miglioramenti costanti, anche grazie ai feedback degli utenti. Nei prossimi mesi sono previste nuove funzionalità, una maggiore integrazione con i servizi territoriali e un’estensione graduale della platea dei beneficiari.
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Obbligo formativo PA: chiarimenti per gli Ordini professionali
Con l’Informativa n. 116/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti sull’applicabilità della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, riguardante la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione.
La questione sollevata da numerosi Ordini riguarda la possibile estensione dell’obbligo, previsto dalla direttiva sopracitata per i dipendenti pubblici, di svolgere almeno 40 ore annue di formazione, anche al personale dipendente degli Ordini professionali.
L’obbligo di formazione per la PA e gli Ordini professionali
Il Consiglio precisa che l’obbligo delle 40 ore formative annuali riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Tale previsione è strettamente connessa al sistema di misurazione della performance dirigenziale delineato dal d.lgs. 150/2009, da cui gli Ordini professionali sono esclusi per legge.
In effetti, il decreto legge n. 101/2013, art. 2, co. 2-bis, pur richiamando per gli Ordini l’adeguamento ai principi generali del pubblico impiego, esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di performance, riservandole alle sole amministrazioni pubbliche. Ne deriva che gli Ordini non sono destinatari della direttiva ministeriale né del monte ore formativo minimo.
Cosa devono fare gli Ordini: garantire formazione adeguata
Il documento del CNDCEC comunque ricorda che, pur non essendo vincolati all’obbligo delle 40 ore previste per la PA, gli Ordini territoriali devono in ogni caso assicurare un’adeguata formazione ai propri dipendenti chiamati a fornire un servizio al pubblico.
Tale obbligo generale deriva dai principi del d.lgs. 165/2001, che riconosce nella formazione un elemento essenziale per una gestione efficace delle risorse umane nel settore pubblico.
Gli ambiti formativi prioritari sono quelli già previsti da obblighi normativi – come la prevenzione della corruzione, la protezione dei dati personali e la sicurezza sul lavoro – ma gli interventi formativi vanno calibrati sulle specificità organizzative e dimensionali degli enti.
Gli Ordini sono quindi chiamati a predisporre iniziative formative coerenti e mirate, pur in assenza dell'obbligo di rispettare il vincolo numerico delle 40 ore annuali.
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Fondoprofessioni 2025: al via formazione individuale e per piccoli gruppi
Dopo l’Avviso 07/25, destinato a finanziare interventi formativi monoaziendali con budget di 1,6 milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha approvato il 18 giugno 2025 , pubblicato pochi giorni fa l’Avviso 08/25, destinato al finanziamento di piani formativi su misura per studi professionali e aziende aderenti al fondo.
L’iniziativa, che mette a disposizione 600.000 euro ripartiti su due sportelli (da 300.000 euro ciascuno), promuove interventi altamente personalizzati rivolti a 1-3 dipendenti, attraverso modalità di formazione individuale o in piccoli gruppi, esclusivamente in presenza e con un taglio operativo concreto.
Avviso 8 2025 Fondoprofessioni : destinatari e contributi
L’Avviso si rivolge a studi professionali e aziende già aderenti a Fondoprofessioni (adesione verificabile tramite il “Cassetto previdenziale” INPS) e i beneficiari dei percorsi possono essere dipendenti a tempo indeterminato, determinato o apprendisti.
Gli enti proponenti devono incaricare un Ente attuatore accreditato, che seguirà tutte le fasi: dall’analisi dei fabbisogni fino alla rendicontazione. L’Ente attuatore può presentare progetti per un massimo di 20.000 euro per ciascuno sportello.
Dal punto di vista dei beneficiari, in particolare, è data priorità a due categorie di lavoratori:
- neoassunti (assunti da meno di 6 mesi) e
- over 55.
Il contributo massimo ottenibile per ciascun piano formativo è di 4.000 euro, con un tetto di 100 euro all’ora per ciascun partecipante e una durata minima obbligatoria di 16 ore.
Non sono ammesse attività erogate esclusivamente in aula né in modalità a distanza: viene invece incoraggiata la formazione on the job e l’affiancamento operativo.
Gli interventi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di approvazione, con rendicontazione finale a costi reali e verifica ex post da parte di revisori legali accreditati
Fondoprofessioni avviso 8 2025: piani formativi e scadenza domande
I piani formativi vanno condivisi con le Parti sociali secondo le modalità previste dal Protocollo disponibile sul sito del Fondo.
- Per lo Sportello 1, la richiesta di condivisione deve essere inviata entro il 2 ottobre 2025, mentre la domanda di finanziamento va caricata sulla piattaforma online entro le ore 17:00 del 17 ottobre 2025.
- per lo Sportello 2, la richiesta scade il 21 novembre mentre la domanda di contributo va effettuata entro il 19 dicembre 2025.
La documentazione da allegare è articolata e comprende:
- Domanda firmata e timbrata dal legale rappresentante;
- copie documenti di identità;
- Bozza del piano e accordo di condivisione con le Parti sociali;
- Visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
- Schermata del Cassetto previdenziale INPS attestante l’adesione a Fondoprofessioni;
- Eventuale documentazione che attesti lo status di neoassunto.
Caratteristiche dei piani formativi per Fondoprofessioni
Ogni piano formativo deve prevedere:
- Una durata compresa tra 8 e 40 ore;
- Un numero di partecipanti tra 4 e 20 allievi, inquadrati tra i lavoratori destinatari;
- Un contributo massimo concedibile pari a 20.000 euro.
Le attività possono essere svolte in due modalità:
- Formazione in presenza, con un contributo pari a 23 euro per ora per partecipante;
- Formazione a distanza sincrona (FAD), con un contributo pari a 22 euro per ora per partecipante.
L'intervento formativo dovrà essere erogato da un ente attuatore iscritto all’apposito Albo di Fondoprofessioni, incaricato anche della gestione amministrativa e rendicontativa del piano.
Obiettivi , valutazione e assistenza
Uno dei tratti distintivi dell’Avviso 08/25 è il forte orientamento alla personalizzazione formativa.
Ogni progetto deve partire da un’analisi dettagliata dei fabbisogni professionali e definire obiettivi di apprendimento misurabili, legati al ruolo del lavoratore e al contesto aziendale. La progettazione deve fare riferimento anche a standard nazionali ed europei come l’Atlante del Lavoro, DigComp, EntreComp, ESCO, LifeComp e OCSE-PIAAC.
A fine percorso è prevista una valutazione individuale degli apprendimenti, mediante test strutturati, semi-strutturati o pratici. Solo in caso di esito positivo verrà rilasciata un’attestazione trasparente e spendibile, redatta secondo il modello-base di Fondoprofessioni. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è di 60 punti su 100, assegnati secondo criteri qualitativi che valorizzano il grado di personalizzazione, l’impatto sugli over 55 o sui neoassunti, e la chiarezza degli obiettivi formativi.
Infine, i datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono a Ebipro potranno richiedere anche il rimborso del 100% della retribuzione per un massimo di 40 ore annue per dipendente in formazione
Per supporto operativo o per accedere alla piattaforma di presentazione, Fondoprofessioni è contattabile via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 06/54210661.
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Borse di studio Inarcassa: contributi per la formazione specialistica
Inarcassa, l’ente previdenziale degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, ha pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio relative all’anno accademico 2023/2024, destinate a chi ha frequentato corsi universitari specialistici, post-lauream, dottorati di ricerca o master universitari.
L'iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno dello sviluppo professionale e dell’aggiornamento continuo, previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale Assistenza dell’ente, recentemente aggiornato.
L’obiettivo delle borse di studio è rimborsare, fino a un tetto massimo prefissato, le spese sostenute per la formazione superiore presso istituzioni accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comprese quelle all’estero. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per i giovani professionisti che desiderano rafforzare le proprie competenze con percorsi formativi di alto livello, compatibilmente con requisiti economici e previdenziali ben definiti. Ecco i dettagli
Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda
Per accedere ai contributi o, i candidati devono essere Ingegneri o Architetti iscritti a Inarcassa oppure in possesso dei requisiti per l’iscrizione (con relativa procedura in corso). È inoltre richiesto che non abbiano superato il 35° anno di età nell’anno 2025, quindi nati dal 1990 in poi.
Altri requisiti fondamentali sono:
- aver frequentato nell’a.a. 2023/2024 uno dei corsi previsti dal bando (laurea specialistica, post-lauream, master o dottorato);
- essere in possesso di un’attestazione ISEE 2025 non superiore a 36.600 euro;
- non aver beneficiato, per lo stesso corso, di altri contributi o borse di studio da parte di enti pubblici o privati;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi verso Inarcassa alla data di scadenza del bando (eventuali irregolarità devono essere sanate entro tale termine).
La domanda di partecipazione deve essere inviata via PEC all’indirizzo [email protected] utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito dell’ente.
La documentazione da allegare comprende: attestazione o certificato di frequenza del corso (o titolo conseguito), ricevute delle spese sostenute, certificazione ISEE 2025 e copia del documento d’identità.
Le domande possono essere presentate dal 15 maggio 2025 fino al 31 luglio 2025, pena l’inammissibilità.
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Importo e criteri di assegnazione della borsa inarcassa
ll contributo economico previsto dalla borsa di studio può arrivare fino a 6.000 euro, a copertura delle spese sostenute e debitamente documentate per un solo corso tra quelli elencati nel bando. Il rimborso tiene conto della quota effettivamente pagata per la partecipazione al percorso formativo.
L’assegnazione delle borse avverrà sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto del valore ISEE: verrà data precedenza agli ISEE più bassi.
In caso di parità, sarà favorito il professionista più giovane e, a seguire, quello con maggiore anzianità di iscrizione a Inarcassa.
Se rimarranno risorse inutilizzate in una delle categorie previste dal bando, Inarcassa potrà ridistribuirle in misura proporzionale tra gli altri aventi diritto, nel rispetto del budget complessivo deliberato per l’anno 2025.
I beneficiari saranno pubblicati in un apposito elenco sul sito Inarcassa, identificati con un codice pratica e non con il nominativo.
Va infine ricordato che la presentazione della domanda implica l’autorizzazione a eventuali verifiche documentali: in caso di dichiarazioni false o irregolarità, il beneficio verrà revocato e l’importo già erogato dovrà essere restituito.