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Formazione professionale: al via il registro nazionale attestazioni SFERA
Con la circolare n. 7 del 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anticipato ai soggetti titolari delegati ex art. 4 del D.M. 9 luglio 2024, n. 115 gli elementi tecnico-amministrativi necessari per l'adeguamento dei rispettivi sistemi informativi al costituendo SFeRA (Sistema informativo della formazione e registro attestazioni).
Il provvedimento si rivolge in via diretta ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118, legge 388/2000), ai fondi bilaterali di cui all'art. 12 del D.Lgs. 276/2003, a Forma.temp, a Unioncamere e a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Per datori di lavoro e consulenti del lavoro che operano con questi enti, il testo fornisce indicazioni operative da cui partire per verificare la coerenza dei propri applicativi gestionali rispetto ai futuri standard di conferimento dati, senza tuttavia introdurre, allo stato, obblighi immediati di trasmissione.
Cos’è SFERA- Quadro normativo
La circolare si inserisce nel percorso attuativo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 150/2015 e trova il proprio fondamento specifico nell'art. 4 del D.M. 115/2024, che individua i soggetti titolari delegati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
SFeRA è destinato a costituire la base informativa nazionale unitaria per la raccolta e la tracciabilità dei percorsi formativi, in modo da alimentare il Fascicolo elettronico del lavoratore, il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e supportando l'operatività del SIISL.
Il documento rinvia a un prossimo decreto istitutivo la definizione dei profili su trattamento dei dati personali, interoperabilità applicativa e messa in esercizio dei servizi
Novità, istruzioni operative e scadenze
Sul piano pratico, gli enti destinatari dovranno predisporre i sistemi informativi per la gestione di tre componenti informative:
- la Scheda percorso (identificazione univoca del percorso formativo, titolarità, durata, obiettivi di apprendimento),
- la Scheda frequenza (avvio, svolgimento ed esiti di partecipazione del singolo individuo, identificato tramite IDANPR) e
- la Scheda attestazione (dati relativi al rilascio, comprensivi di programma, enti finanziatori ed evidenze di parte prima, seconda e terza).
Le regole di conferimento prevedono
- la trasmissione dell'intero set informativo ad ogni invio o modifica,
- l'immodificabilità della Scheda frequenza dopo la ricezione della prima Scheda attestazione, e
- la possibilità di aggiornare la Scheda attestazione solo da parte del soggetto conferente originario.
È inoltre richiesta la predisposizione di un'anagrafica enti titolati non duplicativa, identificata tramite codice fiscale, con sede legale unica e obbligatoria e sedi operative gestibili in forma ripetibile.
I sistemi dovranno inoltre supportare le classificazioni pubblicate sul portale URP Online del Ministero (ambiti di titolarità, tipologie di ente e attività, titoli di studio ISTAT, modalità formative, codifica Belfiore), fatta eccezione per le classificazioni relative all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, sempre riferite a tale fonte.
Le tempistiche di conferimento previste sono le seguenti:
Tipologia percorso Termine di conferimento Percorsi formativi ordinari (avvio, variazioni, conclusione, frequenza, attestazioni) Cadenza giornaliera, comunque entro 15 giorni da ciascun evento Percorsi di durata inferiore a 30 ore o 2 settimane, e percorsi ex D.Lgs. 81/2008 Invio anche unico, entro 15 giorni dalla conclusione del percorso Percorsi collegati a un patto di servizio personalizzato (art. 20, D.Lgs. 150/2015) Cadenza giornaliera, entro 15 giorni dall'avvio di frequenza Sul fronte operativo interno, gli enti sono chiamati quindi ad avviare da subito:
- l'analisi di coerenza dei propri archivi rispetto agli standard anticipati,
- la mappatura dei dati mancanti,
- la progettazione delle funzionalità di produzione dei tracciati, la verifica della qualità dei dati anagrafici (in raccordo con ANPR) e
- la definizione di regole interne per identificazione univoca dei percorsi, modifiche e cancellazioni.
È infine richiesta l'individuazione di un referente tecnico e di un referente amministrativo per le interlocuzioni con il Ministero, in vista della successiva pubblicazione degli allegati tecnici definitivi e del decreto istitutivo di SFeRA.
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Giovani disoccupati, arriva AppLI: il tutor digitale gratuito per trovare lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con INPS, ha lanciato AppLI, un assistente virtuale gratuito progettato per accompagnare i giovani tra i 18 e i 35 anni nel percorso verso l’occupazione.
Lo strumento, accessibile online senza limiti di orario all’indirizzo https://appli.lavoro.gov.it, rappresenta una novità importante nelle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale.
Per accedere al servizio è sufficiente autenticarsi con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).
Orientamento per i giovani disoccupati
AppLI è pensato in particolare per i cosiddetti NEET (giovani che non studiano e non lavorano) e mira a contrastare il fenomeno con un approccio innovativo. Si tratta del primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente sviluppato da una Pubblica Amministrazione.
Grazie a questa tecnologia, il “web coach” del Ministero riesce a proporre percorsi personalizzati in base a competenze, interessi e obiettivi dei singoli utenti, fornendo strumenti concreti per l’attivazione e riattivazione lavorativa.
Il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha sottolineato come la tecnologia, se usata con responsabilità, possa avvicinare i cittadini ai servizi pubblici: «AppLI è uno strumento gratuito e umano, che non sostituisce gli operatori ma li affianca, offrendo opportunità concrete ai giovani».
Cosa fa concretamente APPLI
L’assistente digitale è stato progettato per accompagnare i giovani passo dopo passo. In particolare:
- Ascolta e orienta: individua competenze e aspirazioni e propone un percorso su misura.
- Allena: suggerisce corsi, pillole formative e strumenti per colmare lacune professionali.
- Avvicina al lavoro: segnala opportunità occupazionali e servizi disponibili sul territorio.
- Accompagna: invia promemoria e incoraggiamenti, per trasformare i buoni propositi in risultati concreti.
L’obiettivo è rafforzare il legame tra giovani, servizi pubblici e mondo del lavoro, creando un ponte tra formazione e inserimento occupazionale.
Sicurezza, trasparenza e tutela dei dati
Un punto centrale del progetto riguarda la protezione della privacy. AppLI è stato sviluppato secondo i principi di “privacy by design” e nel pieno rispetto del GDPR e dell’AI Act europeo.
Le conversazioni con l’assistente seguono principi di equità, trasparenza e responsabilità, senza sostituire le attività dei Centri per l’Impiego né prendere decisioni al posto delle persone. L’uso è quindi sicuro e conforme alle normative vigenti.
AppLI : sostegno in evoluzione con il portale SIISL
AppLI si inserisce nell’ecosistema del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), già operativo con le misure di sostegno al reddito e di attivazione al lavoro. Con questo nuovo strumento, il Ministero del Lavoro conferma l’impegno a valorizzare il capitale umano delle nuove generazioni, offrendo un supporto digitale gratuito, accessibile e costruito “con i giovani e per i giovani”.La versione attuale di AppLI è sperimentale e soggetta a miglioramenti costanti, anche grazie ai feedback degli utenti. Nei prossimi mesi sono previste nuove funzionalità, una maggiore integrazione con i servizi territoriali e un’estensione graduale della platea dei beneficiari.
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Obbligo formativo PA: chiarimenti per gli Ordini professionali
Con l’Informativa n. 116/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti sull’applicabilità della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, riguardante la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione.
La questione sollevata da numerosi Ordini riguarda la possibile estensione dell’obbligo, previsto dalla direttiva sopracitata per i dipendenti pubblici, di svolgere almeno 40 ore annue di formazione, anche al personale dipendente degli Ordini professionali.
L’obbligo di formazione per la PA e gli Ordini professionali
Il Consiglio precisa che l’obbligo delle 40 ore formative annuali riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Tale previsione è strettamente connessa al sistema di misurazione della performance dirigenziale delineato dal d.lgs. 150/2009, da cui gli Ordini professionali sono esclusi per legge.
In effetti, il decreto legge n. 101/2013, art. 2, co. 2-bis, pur richiamando per gli Ordini l’adeguamento ai principi generali del pubblico impiego, esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di performance, riservandole alle sole amministrazioni pubbliche. Ne deriva che gli Ordini non sono destinatari della direttiva ministeriale né del monte ore formativo minimo.
Cosa devono fare gli Ordini: garantire formazione adeguata
Il documento del CNDCEC comunque ricorda che, pur non essendo vincolati all’obbligo delle 40 ore previste per la PA, gli Ordini territoriali devono in ogni caso assicurare un’adeguata formazione ai propri dipendenti chiamati a fornire un servizio al pubblico.
Tale obbligo generale deriva dai principi del d.lgs. 165/2001, che riconosce nella formazione un elemento essenziale per una gestione efficace delle risorse umane nel settore pubblico.
Gli ambiti formativi prioritari sono quelli già previsti da obblighi normativi – come la prevenzione della corruzione, la protezione dei dati personali e la sicurezza sul lavoro – ma gli interventi formativi vanno calibrati sulle specificità organizzative e dimensionali degli enti.
Gli Ordini sono quindi chiamati a predisporre iniziative formative coerenti e mirate, pur in assenza dell'obbligo di rispettare il vincolo numerico delle 40 ore annuali.
Allegati: -
Riforma degli Istituti Tecnici: ruolo rafforzato per le imprese
E' apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2025,Il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede il riordino degli istituti tecnici, con l’introduzione di nuovi indirizzi e quadri orari a partire dall’anno scolastico 2026/2027.
La riforma, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, mira ad allineare maggiormente i percorsi formativi alle esigenze del tessuto produttivo del Paese, in particolare verso l’innovazione digitale e il piano nazionale Industria 4.0.
Il decreto stabilisce che, entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere adottato un regolamento per definire gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento dei diversi istituti tecnici, basandosi sul profilo educativo, culturale e professionale dello studente e sul curricolo dei percorsi di istruzione tecnica.
Viene anche specificato il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici non potrà essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.
Qui il testo completo del decreto con gli allegati su competenze previste al termine dei percorsi formativi e la suddivisione delle discipline negli anni di corso.
Di seguito una sintesi degli aspetti principali.
Riforma istituti tecnici: profilo educativo, culturale e professionale dello studente
L'Allegato A al decreto 45 2025 definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente degli istituti tecnici, delineando le competenze chiave da acquisire al termine del percorso quinquennale. Tra queste, spiccano la capacità di affrontare problemi complessi, l'adozione di un approccio sistemico e l'applicazione di metodi scientifici e tecnologici. Il profilo include anche competenze linguistiche, digitali e relazionali, fondamentali per l'inserimento in contesti lavorativi dinamici e internazionali. Per le aziende, questo significa poter contare su giovani formati con un bagaglio di competenze trasversali e specialistiche, pronti a contribuire efficacemente ai processi produttivi e all'innovazione.
Riforma istituti tecnici: inuovi programmi
L'Allegato B dettaglia invece il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica, suddiviso in
- un'area di istruzione generale e
- un'area di indirizzo.
L'area generale comprende discipline comuni a tutti gli indirizzi, come italiano, matematica, scienze e lingue straniere, mentre l'area di indirizzo è specifica per ciascun settore (economico o tecnologico-ambientale) e può essere adattata alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro.
Il curricolo prevede anche una quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo, che le scuole possono utilizzare per introdurre moduli formativi in collaborazione con le imprese locali.
Questo offre alle aziende l'opportunità di partecipare attivamente alla formazione degli studenti, contribuendo a sviluppare competenze specifiche richieste dal mercato e favorendo un più rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Riforma Istituti Tecnici: suddivisione delle discipline
Nello specifico si prevede la seguente suddivisione delle Discipline e Monte Ore nei nuovi Istituti Tecnici
Discipline e Monte Ore Annuale negli Istituti Tecnici Area Disciplina Anno Monte Ore Annuale Istruzione Generale Lingua e letteratura italiana 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Lingua inglese (con metodologia CLIL dal 3° anno) 1° – 5° 99 ore Istruzione Generale Matematica 1° – 5° 132 ore Istruzione Generale Storia e cittadinanza 1° – 5° 66 ore Istruzione Generale Scienze integrate 1° – 2° 66 ore Indirizzo Economico Economia aziendale 2° – 5° 132 ore Indirizzo Economico Discipline giuridiche ed economiche 2° – 5° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Fisica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Chimica 1° – 2° 66 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 1° – 2° 99 ore Indirizzo Tecnologico-Ambientale Discipline tecnologiche specifiche dell’indirizzo 3° – 5° 132 ore Area Territoriale (opzionale) Moduli formativi in collaborazione con le imprese locali 3° – 5° Fino a 99 ore -
Formazione in paesi extra UE: finanziamenti per 5 milioni
Fondimpresa, il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ha pubblicatoil mese scorso l'Avviso n. 4/2024 per la "Formazione in Paesi terzi" che offre l'accesso a finanziamenti per implementare programmi di formazione professionale e civico-linguistica destinati a cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, apolidi e rifugiati e per favorire la loro futura assunzione in Italia nelle imprese aderenti.
Sono a disposizione ben 5 milioni di euro , per contributi fino a 500mila euro per ogni soggetto promotore.
Si tratta di una importante opportunità per le aziende italiane di formare e integrare professionalmente cittadini stranieri per integrare il personale mancante da tempo nel mercato nel lavoro nazionale Attraverso questo programma, Fondimpresa contribuisce non solo allo sviluppo delle competenze lavorative ma anche all'integrazione sociale e culturale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Avviso formazione paesi extra UE : gestione e finalità
Fondimpresa è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
La missione di Fondimpresa è promuovere la formazione continua dei lavoratori per migliorare le loro competenze e l'occupabilità, rispondendo alle esigenze delle aziende aderenti.
Le finalita dell'Avviso n. 4/2024 includono in particolare:
- Qualificazione/Riqualificazione Professionale: Fornire ai cittadini stranieri le competenze necessarie per l'assunzione in Italia, riducendo il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.
- Educazione Civico-Linguistica: Offrire formazione sulla lingua italiana e elementi di educazione civica per facilitare l'integrazione socio-culturale dei destinatari.
- Promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs): L'iniziativa supporta vari obiettivi delle Nazioni Unite, come l'educazione di qualità, il lavoro dignitoso e la riduzione delle disuguaglianze.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Requisiti e Beneficiari
Requisiti dei Proponenti
Gli enti e aziende interessati a proporre progetti formativi devono essere iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, rispettando le classi di importo e l’ambito territoriale di iscrizione.
Beneficiari
I destinatari dei piani formativi sono:
- Cittadini che risiedono in Paesi terzi (non UE).
- Apolidi e Rifugiati ovvero stranieri rifugiati in Paesi terzi di primo asilo o di transito.
I partecipanti devono frequentare almeno l'80% delle ore programmate e superare gli esami finali per ottenere la certificazione delle competenze.
Formazione paesi extra UE: durata e caratteristiche dei Piani Formativi
Durata e contenuti dei corsi
Durata Minima: 180 ore.
Durata Massima: 320 ore.
Periodo di Realizzazione: 4 mesi nei Paesi terzi, con un obbligo di avvio entro un mese dall'approvazione del piano e conclusione entro tre mesi.
I percorsi formativi devono includere:
- Lingua Italiana: Almeno 100 ore, con l'obiettivo di raggiungere almeno il livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
- Educazione Civica: 10 ore sui principi fondamentali della Costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.
- Salute e Sicurezza sul Lavoro: Nozioni di base in materia di sicurezza.
- Formazione Professionale: Specifica per il settore di riferimento, con esami finali per la certificazione delle competenze.
Per ottenere il finanziamento ogni azione formativa deve prevedere un minimo di cinque partecipanti e rivolgersi a un massimo di 25.
ATTENZIONE Per l’ammissibilità dei costi, è necessario che almeno cinque partecipanti completino la formazione cioè.
- frequentino almeno l’80% delle ore programmate, e
- vengano effettivamente assunti in Italia.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Modalità di partecipazione
Presentazione delle Domande
Le domande di finanziamento devono essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo : [email protected]
- dal 19 luglio 2024
- fino al 31 dicembre 2024,
salvo esaurimento anticipato delle risorse.
La domanda deve includere:
- Scheda Piano: Comprende la "Scheda Informativa del Piano", creata e compilata dal Soggetto Proponente.
- Dichiarazioni di Partecipazione al Piano: Devono essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutte le aziende beneficiarie.
- Obiettivi Quantitativi e Preventivo Finanziario del Piano: Devono essere predisposti sul file excel disponibile dopo la creazione della "Scheda Piano".
- Formulario di Presentazione del Piano Formativo: Non deve superare le 80 pagine.
- Dichiarazione di Conformità all'Originale: Dei documenti che costituiscono la domanda di finanziamento, sottoscritta digitalmente.
I modelli e tutta la documentazione ulteriore sono disponibili a questo LINK
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: importi, risorse, valutazione
Come anticipato Fondimpresa destina complessivamente 5 milioni di euro per il finanziamento dei piani formativi. Ogni soggetto proponente può accedere a un finanziamento massimo di 500.000 euro
Importo Finanziabile: Ogni piano può ricevere un finanziamento minimo di 41.400 euro e massimo di 73.600 euro.
Erogazione a Saldo: Il finanziamento viene erogato a saldo, entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale.
Cofinanziamento: Le aziende beneficiarie devono cofinanziare il piano formativo in base al regime di aiuti di Stato scelto.
Le domande di finanziamento sono soggette a una verifica di ammissibilità e valutazione da parte di Fondimpresa, basata su criteri seguenti:
Descrizione della Qualificazione Professionale (Punteggio massimo: 200)
- Tipo di figura professionale richiesta
- Analisi del ciclo produttivo dell’azienda o delle aziende coinvolte che evidenzi la necessità dell’inserimento di queste figure professionali
Descrizione della Figura Professionale (Punteggio massimo: 200)
Competenze richieste per la figura professionale
Analisi delle Skills dei Partecipanti in Ingresso e Analisi del Gap Formativo (Punteggio massimo: 200)
- Valutazione delle competenze iniziali dei partecipanti
- Analisi del gap formativo rispetto agli obiettivi del piano formativo
Progetto Esecutivo dell’Attività Formativa (Punteggio massimo: 250)
- Coerenza con le Linee Guida del MLPS
- Coerenza con i fabbisogni aziendali
- Completezza e dettagli operativi del progetto formativo
Adeguatezza della Rete del Comitato di Monitoraggio (Punteggio massimo: 150)
I progetti saranno ritenuti idonei solo se raggiungeranno un punteggio complessivo minimo di 750 su 1000 punti e almeno 100 punti sull’elemento 5 (Adeguatezza della rete del Comitato di Monitoraggio).
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Modalità ordinarie per il tirocinio professionale
Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC, con il pronto ordini n. 33/2024, pubblicato il 18.07.2024, fa presente che il Ministero dell’Università in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, non ammette altre soluzioni. Il pronto ordini nasce dalla necessità di rispondere ad un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.
Il Milleproroghe 2024 (dl. 215/2023 convertito) all’art.6 comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023, sulla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato di abilitazione e altri esami professionali.
Tuttavia, la norma non fa più riferimento ai tirocini. Per questa ragione, non sono ammesse modalità diverse da quelle ordinarie in merito a questi ultimi.
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Fondo Nuove Competenze 2023: istruzioni, faq e modelli
Il Fondo nuove competenze è un fondo di finanziamento nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di innovare l'organizzazione della produzione adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma limitando i costi.
Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali , infatti, sono a carico del Fondo, che è stato istituito dal decreto Rilancio (n. 34/2020) e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) oltre che dal Fondo sociale europeo.
Il Fondo è stato prorogato dal decreto Milleproroghe N. 198 2022 anche per il 2023.
Di seguito ricordiamo i principali aspetti per l'utilizzo del Fondo nuove competenze e le novità 2023. In fondo all'articolo allegati i documenti normativi.
Fondo nuove competenze: come funziona
Si ricorda che il FNC prevede, nello specifico, la possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto da ANPAL per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori occupati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .
Tali accordi devono illustrare quali sono i fabbisogni di nuove competenze , specificando in particolare se
- legati alla trasformazione dell' impresa oppure
- destinati a promuovere l'occupabilità del lavoratore in altre aziende.
I corsi di formazione previsti dagli accordi possono essere erogati :
- sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca
- che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).
Anpal valuta le richieste in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti Sulla base del numero di domande accolte viene stabilito l’importo massimo riconoscibile.
Fondo nuove competenze l'avviso 2022
L'Avviso ANPAL 345 2022 in attuazione del decreto del Ministero del lavoro (pubblicato il 3 novembre 2022) ha rifinanziato e modificato parzialmente le modalità di partecipazione al programma "Fondo Nuove Competenze"
In fondo all'articolo sono disponibili gli allegati al bando.
Le principali novità, rispetto al precedente avviso, sono due:
- gli interventi riguardano principalmente il sostegno alle imprese che affrontano cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica.
- si prevede il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi .
L'avviso fissava le seguenti scadenze:
- 31 dicembre 2022 firma degli accordi con le rappresentanze sindacali
- 28 febbraio 2023 termine massimo per l'invio delle domande con i progetti formativi sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL.
poi prorogate al 27 marzo 2023.
Resta fermo che:
- i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore.
- Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà superare i 10 milioni di euro.
- Ogni azienda può chiedere una anticipazione fino al 40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.
Fondo nuove competenze FAQ ANPAL 12.12.2022
Il decreto commissariale ha precisato che il datore di lavoro deve scegliere al momento della presentazione della domanda se vuole svolgere la formazione:
- "nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40".
- oppure svolgere le attività "entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza" come indica il primo decreto .
Le Faq aggiornate il 12 dicembre 2022 (QUI il testo) precisavano le modalità di realizzazione dei percorsi formativi.
Attenzione: in una faq si precisa che «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».
La modifica è dunque un ulteriore vincolo temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.
La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti devono rivolgersi al proprio fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l'attività formativa sia realizzata secondo le regole del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono avvalersi di altre società terze.
Altre Faq chiariscono che:
- è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
- l'erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
- ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.
FNC Enti accreditati per formazione e attestazione competenze
Con la nota del 6 aprile 2023 ANPAL ricorda che le Linee guida adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 richiederebbero che le attestazioni siano "prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo”. Posto però che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco degli Enti titolati , le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli Enti titolati a livello nazionale.
Fondo nuove competenze FAQ 22.5.2023
Con una faq pubblicata il 22 maggio 2023 ANPAL ribadisce che i progetti formativi di norma sono finanziati dal fondo paritetico interprofessionale a cui l'azienda aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo».
Fondo nuove competenze: attestazione – no alla proroga dei 150 giorni
Sono stati pubblicati sul sito ANPAL nella pagina dedicata all'Avviso Fondo nuove competenze – seconda edizione anche i seguenti documenti:
– nota n. 11790 del 7 agosto 2023 , contenente le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze.
– comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 in cui ANPAL ribadisce l'impossibilità di accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto le tempistiche sono state definite per consentire di effettuare, per il tramite di INPS, i pagamenti entro la suddetta data, pena l’impossibilità di rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.
ANPAL chiarisce che l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate, nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai dipendenti impegnati nella formazione.
AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE 2023
Con il comunicato del 4 settembre 2023, l’Agenzia precisa che pur nell'impossibilità di concedere proroghe , è consentita la realizzazione dei progetti formativi e per la presentazione dell’istanza di saldo ad ANPAL con le seguenti scadenze:
- nel termine di 150 giorni decorrenti dal giorno seguente la comunicazione dell’approvazione dell’istanza per tutte le istanze,
- a prescindere dalla data di approvazione
- anche nei casi in cui la data finale cada oltre il 31 dicembre 2023.
AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2023
Sono state pubblicate nuove FAQ in merito alle modalità di redazione delle attestazioni relative ai percorsi formativi ( in materia di : Firma del dipendente, Codici ATECO, Atlante del lavoro per corsi non finanziati da Fondi interprofessionali) . Qui il testo integrale
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