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    Fondo Studio Consap: domande aperte per i prestiti agli studenti

    È stata  finalmente aperta la piattaforma MyConsap per richiedere i finanziamenti garantiti dallo Stato destinati agli studenti meritevoli tramite il Fondo per il credito ai giovani, noto anche come Fondo Studio.

    La domanda può essere presentata inserendo dati anagrafici e accademici, necessari per verificare il possesso dei requisiti previsti. L’accesso al portale è consentito tramite Spid, Cie, Cns o credenziali Consap.

    Il Fondo, gestito da Consap Spa e riformato con il decreto 17 novembre 2025 del Dipartimento per le Politiche giovanili, offre prestiti d’onore per lo studio senza necessità di garanzie personali. I finanziamenti prevedono tempi di rimborso lunghi e una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato.

    Cos’è il Fondo Credito per formazione e alta istruzione

    Il decreto 17 novembre 2025 della presidenza del Consiglio sul Fondo per il credito ai giovani, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2026,  riforma integralmente la disciplina del Fondo credito per i giovani, abrogando il decreto interministeriale del 19 novembre 2010, recependo la modifica normativa del 2024.

    Il Fondo consente ai giovani di ottenere prestiti per lo studio senza garanzie personali, con tempi lunghi di rimborso e con una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata dalla garanzia dello Stato.

    La novità più rilevante è l’introduzione esplicita della garanzia di ultima istanza dello Stato. Infatti nel sistema del 2010 il Fondo operava esclusivamente con risorse proprie.; oggi, invece, se il Fondo non è capiente, interviene direttamente lo Stato, assicurando il pagamento al finanziatore. Dopo l’escussione, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e attiva il recupero delle somme tramite Consap.  Inoltre, nel nuovo decreto viene fissato in modo chiaro il limite massimo della garanzia al 70% del capitale residuo, 

    Infine , rispetto al 2010, che prevedeva procedure prevalentemente convenzionali e documentali, il nuovo decreto introduce un sistema di gestioine  interamente telematico:

    1. accesso con SPID o CIE;
    2. verifica preventiva dei requisiti da parte di Consap;
    3. tracciamento cronologico automatico delle domande;
    4. gestione online delle tranche, delle sospensioni e delle escussioni.

    Il decreto dà attuazione all’art. 15, comma 6, del DL n. 81/2007, come modificato dal DL n. 71/2024, ridefinendo criteri, funzionamento e operatività del Fondo per il credito ai giovani, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

    L’obiettivo è favorire l’accesso al credito dei giovani tra 18 e 40 anni per il finanziamento di percorsi di formazione e alta istruzione, rafforzando al contempo la sostenibilità finanziaria del Fondo attraverso la garanzia di ultima istanza dello Stato.

    Il Fondo opera come fondo rotativo di garanzia, gestito da Consap S.p.A., che cura l’istruttoria delle domande, il monitoraggio delle operazioni, il pagamento delle somme garantite e il recupero dei crediti insoluti.

    Tutte le risorse confluiscono in un conto infruttifero presso la Tesoreria dello Stato, alimentato sia da stanziamenti pubblici sia da eventuali contributi di regioni, enti pubblici o soggetti privati. Il decreto disciplina in modo puntuale i rapporti tra Dipartimento e gestore, prevedendo obblighi di rendicontazione annuale e poteri di vigilanza rafforzati

    Beneficiari, requisiti e verifiche

    Possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani i soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni che risultino regolarmente iscritti a specifici percorsi di studio o formazione, individuati in modo puntuale dal decreto. In particolare, rientrano  gli studenti iscritti a 

    • corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, 
    • a corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), 
    • a master universitari o AFAM di primo e secondo livello,
    •  a corsi di specializzazione post lauream,
    •  a dottorati di ricerca, nonché 
    • a corsi di lingua di durata non inferiore a sei mesi riconosciuti da enti certificatori qualificati e 
    • ai percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). 

    Per l’accesso al Fondo è richiesto il possesso di requisiti minimi di merito, che variano in funzione del percorso formativo (ad esempio:

    •  voto di diploma non inferiore a 75/100 per lauree triennali e ITS, ovvero 
    • voto di laurea pari almeno a 100/110 per lauree magistrali, master e specializzazioni).

    Tutti i titoli conseguiti all’estero sono ammessi purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca. 

    I requisiti dichiarati vengono verificati preventivamente da Consap in sede di primo accesso alla piattaforma telematica e successivamente monitorati ai fini dell’erogazione delle tranche annuali, che sono subordinate alla dimostrazione del regolare avanzamento del percorso di studi (superamento di almeno la metà degli esami previsti o frequenza minima richiesta)

     La verifica dei requisiti costituisce condizione essenziale sia per l’ammissione alla garanzia sia per il suo mantenimento nel tempo 

    Garanzia del Fondo e condizioni economiche

    La garanzia è diretta, irrevocabile e a prima richiesta, copre fino al 70% del capitale residuo del finanziamento e opera per l’intera durata del prestito.

    I finanziatori (banche e intermediari ex artt. 13 e 106 TUB) non possono richiedere garanzie aggiuntive ai beneficiari e devono applicare condizioni economiche di maggior favore, esplicitate in sede di adesione al protocollo ABI-Dipartimento.

    Il piano di ammortamento non può iniziare prima di 30 mesi dall’ultima tranche, con possibili proroghe e sospensioni in caso di eventi specifici (malattia, prosecuzione degli studi) 

    Inadempimento e garanzia dello Stato

    In caso di insolvenza del beneficiario, il finanziatore può attivare la garanzia del Fondo secondo una procedura rigorosamente scandita da termini.

    Elemento centrale della riforma è l’introduzione della garanzia di ultima istanza dello Stato, che interviene qualora il Fondo risulti incapiente. In tal caso, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore e Consap procede al recupero coattivo delle somme dovute.

    Come detto il  decreto abroga la disciplina del 2010, ma fa salve le garanzie già concesse, che continuano a essere regolate dal precedente disciplinare.

    È inoltre previsto il divieto di cartolarizzazione dei finanziamenti garantiti, a tutela della finalità pubblica dello strumento 

    Modalità per la domanda da parte degli studenti

    L’accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani avviene esclusivamente in modalità telematica e segue una procedura articolata. La domanda non si presenta al Fondo né al Dipartimento, ma alla banca o all’intermediario finanziario aderente, dopo una verifica preventiva dei requisiti.

    1. In una prima fase, il giovane interessato deve registrarsi sulla piattaforma informatica gestita da Consap, utilizzando SPID o Carta di identità elettronica (CIE). In questa sede il richiedente inserisce i dati personali e le informazioni relative al percorso di studio intrapreso. Consap procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di studio, rilasciando entro cinque giorni lavorativi un esito che attesta l’ammissibilità al Fondo.
    2. Solo dopo aver ottenuto l’esito positivo della verifica, il richiedente può rivolgersi a una banca o a un intermediario finanziario aderente al protocollo ABI–Dipartimento, presentando la domanda di finanziamento. Il finanziatore, tramite la piattaforma Consap, controlla la validità della verifica dei requisiti e la disponibilità delle risorse del Fondo e, in caso di esito positivo, richiede l’ammissione della garanzia per il prestito da concedere.

    L’ammissione alla garanzia viene comunicata da Consap al finanziatore entro cinque giorni lavorativi. La garanzia diventa efficace automaticamente dalla data di erogazione del finanziamento, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del beneficiario. 

    ATTENZIONE Resta ferma la facoltà della banca di concedere o meno il prestito, ma non possono essere richieste garanzie personali o patrimoniali aggiuntive allo studente.

  • Formazione e Tirocini

    Formazione e lavoro: dati ministeriali condivisi per i giovani

    In arrivo nuovi strumenti di collaborazione tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e INPS per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Con il Protocollo d’intesa sulla formazione data-driven, firmata il 27 ottobre 2025,  le amministrazioni pubbliche mettono in rete i loro sistemi informativi per condividere dati in modo sicuro e coordinato. L’obiettivo è semplice: usare le informazioni in modo intelligente per migliorare le politiche di orientamento e di occupazione giovanile, in particolare per i cosiddetti Neet (giovani che non studiano e non lavorano).

    Attraverso questa interoperabilità, la pubblica amministrazione potrà individuare chi è fuori da percorsi formativi e lavorativi e proporre iniziative mirate, come corsi o programmi di reinserimento calibrati sulle reali esigenze del mercato. Anche scuole e università potranno usare i dati sugli sbocchi occupazionali per aggiornare i propri percorsi formativi, rendendoli più aderenti alle professioni richieste. Si tratta di una vera e propria integrazione digitale tra scuola, formazione, università e politiche del lavoro, prevista anche nel quadro delle riforme del PNRR.

    Interoperbilità di servizi e dati

    Per i giovani e le famiglie, questo accordo si traduce in servizi pubblici più mirati e accessibili. L’integrazione dei sistemi permetterà di creare strumenti pratici come il curriculum vitae precompilato e il Fascicolo sociale e lavorativo digitale, dove saranno raccolte informazioni utili su studi, esperienze e competenze. 

    Grazie a questi strumenti, chi cerca lavoro potrà accedere più facilmente a offerte e percorsi di formazione personalizzati, mentre le aziende potranno individuare candidati più in linea con le proprie esigenze.

    Il modello “data-driven” rafforza anche il ruolo dell’INPS, che già con il Portale Giovani offre oltre 50 servizi digitali integrati per gli under 35. L’obiettivo finale è costruire un sistema capace di trasformare i dati in valore sociale, rendendo più efficaci le politiche pubbliche e più concreto l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In sintesi, una PA che usa la tecnologia per conoscere meglio i cittadini, prevenire l’esclusione e creare opportunità reali di crescita e occupazione per i giovani.

  • Formazione e Tirocini

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Il DM 4 agosto pubblicato sulla GU n 226/2025 reca Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse da  destinare agli  incentivi  per la   formazione   professionale   nel   settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2025. Capitolo di spesa 7330/P.G. 06 – annualita' 2025.

    Come specificato dalla norma di riferimento, la formazione dovrà avere luogo a partire dal 2026, vediamo tutte le regole.

    Bonus formazione autotrasporto: le regole 2025 nel DM del MIT

    I soggetti destinatari della misura  incentivante  e, quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui:

    •  titolari,  
    • soci, 
    • amministratori,  
    • dipendenti  
    • o  addetti  inquadrati  nel  contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni, 

    partecipino ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove   tecnologie,  allo   sviluppo   della  competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

    Le imprese di autotrasporto di  merci per conto di terzi possono, altresi', beneficiare della misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie  disciplinate dal  presente decreto. 

    Da tali  iniziative sono  esclusi i  corsi di  formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  

    Non sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per conformarsi alla normativa  nazionale obbligatoria  in  materia  di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni.
    Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi  aziendali, oppure interaziendali, territoriali  o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale  o   per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto. 

    Indipendentemente dal  piano  formativo  proposto, possono  essere oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma 2.
    Ai fini del finanziamento, l'attivita'  formativa  deve  essere avviata a partire dal 12 gennaio 2026 e deve avere termine  entro  il 30 giugno 2026. 

    Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data, purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale del presente decreto.
    Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto  previsto  dall'art.  31 del citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni. 

    Bonus formazione autotrasporto: domande dal 20 ottobre

    Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    • a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in  Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che  esercitano  la  professione  esclusivamente con veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate, regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte nella sezione speciale del predetto albo  risultanti dall'aggregazione delle imprese  di cui  al  precedente  punto  a), limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

    Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in misura doppia.  

    Pertanto, è onere  delle  imprese  richiedenti  il contributo presentare,  unitamente  alla  domanda  di ammissione  al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi  dell'art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del  medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda  sia  come impresa singola  che  in qualita'  di  impresa  appartenente  ad  un consorzio/cooperativa. In  caso  di  presentazione di  piu'  domande (domanda presentata come singola  impresa  e domanda  presentata  da impresa appartenente  ad  una  forma  associata)  sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda  presentata per prima in ordine di tempo.

    L'amministrazione esclude dal contributo le domande presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art.  5 comma 1 del decreto ministeriale 28/24  e  art.  5  comma  1  decreto ministeriale 209/2024, dal soggetto gestore in una nelle due edizioni precedenti la presente

    Nel caso in cui il controllo chiuso con  esito  negativo abbia avuto ad oggetto un'impresa appartenente ad un  consorzio  o  ad  una cooperativa, l'amministrazione esclude la domanda di quella  impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.

    Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate, tramite posta elettronica certificata, alla società RAM  Logistica, Infrastrutture e Trasporti     S.p.a:

    • all'indirizzo PEC [email protected]
    • a partire dalla data del 20 ottobre 2025 ed entro il successivo termine perentorio della  data  del  24  novembre 2025, 
    • sottoscritte  con  firma  digitale  dal  rappresentante  legale dell'impresa, del  consorzio o  della  cooperativa  richiedente, 
    • specificando  nell'oggetto: «Domanda   di   ammissione   incentivo formazione professionale edizione 16».  

    Le  specifiche  modalità di presentazione e il modello  dell'istanza  sono  pubblicati  sul  sito della societa' RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. e del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, nella  sezione Autotrasporto merci – Documentazione. Non saranno prese in  esame  le domande presentate successivamente alla data del 24 novembre 2025.

    Bonus formazione autotrasporto: il contributo spettante

    Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e' fissato secondo le seguenti soglie:

    • a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10 unita').
    • b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50 unita').
    • c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250 unita').
    • d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unita').

    Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con un tetto massimo di euro 300.000.

    Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei seguenti massimali:

    • a) ore di formazione:
      • trenta per ciascun partecipante – autista;
      • quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
    • b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
    • c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
    • d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per cento del totale dei costi ammissibili.

    Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente,  tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

    Bonus formazione autotrasporto: le attività formative a distanza

    Qualora si opti per la  formazione a  distanza,  i  corsi,  che verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i  seguenti requisiti:

    • a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli strumenti di video conferenza  con  ripresa  video  contemporanea  di tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la condivisione dei documenti;
    • b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
    • c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere alla piattaforma della video conferenza;
    • d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato elettronico e conservate  per  tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
    • e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di accesso alla videoconferenza.

    Al  momento  della  compilazione della  domanda  devono  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi  del  richiedente ed   alle  informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:

    • a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009, 
    • che  non  potra'  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
    • b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell'iniziativa);
    • c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto attuatore designato
    • dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a quanto  previsto  dal presente decreto;
    • d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
      •   i. costi della docenza in aula;
      •   ii. costi dei tutor;
      •   iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
      •   iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e partecipanti alla formazione;
      •   v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
      •   vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di formazione;
      •   vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa formativa programmata;
      •    viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di formazione;
      •    ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate dall'art. 31 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e  corretto debitamente giustificato;
    •     e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei soggetto/i  destinatario/i  della  lezione. Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente alla presentazione  della  domanda,  purche' non  oltre  tre  giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione  dei controlli da parte del soggetto gestore.

    Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma, dovra' necessariamente essere caricato dall'impresa richiedente anche direttamente nella piattaforma  informatica  pubblicata  in  apposita sezione del sito www.ramspa.it – entro la data di avvio dei corsi (12 gennaio 2026).

    Attenzione al fatto che le  modalità di  accesso alla  piattaforma  saranno pubblicate sul sito www.ramspa.it – Qualsiasi modifica di uno o  piu' dei  predetti elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere comunicata on-line – accedendo  a  detta  applicazione  informatica – almeno tre giorni prima rispetto  alla prima  data  che si  intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Obbligo formativo PA: chiarimenti per gli Ordini professionali

    Con l’Informativa n. 116/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti sull’applicabilità della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, riguardante la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione.

     La questione sollevata da numerosi Ordini riguarda la possibile estensione dell’obbligo, previsto dalla direttiva  sopracitata per i dipendenti pubblici, di svolgere almeno 40 ore annue di formazione, anche al personale dipendente degli Ordini professionali.

    L’obbligo di formazione per la PA e gli Ordini professionali

    Il Consiglio precisa che l’obbligo delle 40 ore formative annuali riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. 

    Tale previsione è strettamente connessa al sistema di misurazione della performance dirigenziale delineato dal d.lgs. 150/2009, da cui gli Ordini professionali sono esclusi per legge. 

    In effetti, il decreto legge n. 101/2013, art. 2, co. 2-bis, pur richiamando per gli Ordini l’adeguamento ai principi generali del pubblico impiego, esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di performance, riservandole alle sole amministrazioni pubbliche. Ne deriva che gli Ordini non sono destinatari della direttiva ministeriale né del monte ore formativo minimo.

    Cosa devono fare gli Ordini: garantire formazione adeguata

    Il documento del CNDCEC  comunque ricorda che, pur non essendo vincolati all’obbligo delle 40 ore previste per la PA, gli Ordini territoriali devono in ogni caso  assicurare un’adeguata formazione ai propri  dipendenti chiamati a fornire un servizio al pubblico. 

    Tale obbligo generale deriva dai principi del d.lgs. 165/2001, che riconosce nella formazione un elemento essenziale per una gestione efficace delle risorse umane nel settore pubblico. 

    Gli ambiti formativi prioritari sono quelli già previsti da obblighi normativi – come la prevenzione della corruzione, la protezione dei dati personali e la sicurezza sul lavoro – ma gli interventi formativi vanno calibrati sulle specificità organizzative e dimensionali degli enti.

    Gli Ordini sono quindi chiamati a predisporre iniziative formative coerenti e mirate,  pur in assenza dell'obbligo di rispettare il vincolo numerico delle 40 ore annuali.

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Fondoprofessioni 2025: al via formazione individuale e per piccoli gruppi

    Dopo l’Avviso 07/25, destinato a finanziare interventi formativi monoaziendali  con budget di 1,6 milioni di euro, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha approvato il 18 giugno 2025 , pubblicato pochi giorni fa l’Avviso 08/25, destinato al finanziamento di piani formativi su misura per studi professionali e aziende aderenti al fondo. 

    L’iniziativa, che mette a disposizione 600.000 euro ripartiti su due sportelli (da 300.000 euro ciascuno), promuove interventi altamente personalizzati rivolti a 1-3 dipendenti, attraverso modalità di formazione individuale o in piccoli gruppi, esclusivamente in presenza e con un taglio operativo concreto.

    Avviso 8 2025 Fondoprofessioni : destinatari e contributi

     

    L’Avviso si rivolge a studi professionali e aziende già aderenti a Fondoprofessioni (adesione verificabile tramite il “Cassetto previdenziale” INPS) e i beneficiari dei percorsi possono essere dipendenti a tempo indeterminato, determinato o apprendisti. 

    Gli enti proponenti devono incaricare un Ente attuatore accreditato, che seguirà tutte le fasi: dall’analisi dei fabbisogni fino alla rendicontazione. L’Ente attuatore può presentare progetti per un massimo di 20.000 euro per ciascuno sportello. 

    Dal punto di vista dei beneficiari, in particolare, è data priorità a due categorie di lavoratori: 

    • neoassunti (assunti da meno di 6 mesi) e 
    • over 55.

    Il contributo massimo ottenibile per ciascun piano formativo è di 4.000 euro, con un tetto di 100 euro all’ora per ciascun partecipante e una durata minima obbligatoria di 16 ore. 

    Non sono ammesse attività erogate esclusivamente in aula né in modalità a distanza: viene invece incoraggiata la formazione on the job e l’affiancamento operativo.

     Gli interventi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di approvazione, con rendicontazione finale a costi reali e verifica ex post da parte di revisori legali accreditati

    Fondoprofessioni avviso 8 2025: piani formativi e scadenza domande

    I piani formativi vanno condivisi con le Parti sociali secondo le modalità previste dal Protocollo disponibile sul sito del Fondo. 

    1. Per lo Sportello 1, la richiesta di condivisione deve essere inviata entro il 2 ottobre 2025, mentre la domanda di finanziamento va caricata sulla piattaforma online entro le ore 17:00 del 17 ottobre 2025. 
    2.  per lo Sportello 2, la richiesta scade il  21 novembre   mentre la domanda di contributo  va effettuata entro  il  19 dicembre 2025.

    La documentazione da allegare è articolata e comprende:

    • Domanda firmata e timbrata dal legale rappresentante;
    • copie documenti di identità;
    • Bozza del piano e accordo di condivisione con le Parti sociali;
    • Visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
    • Schermata del Cassetto previdenziale INPS attestante l’adesione a Fondoprofessioni;
    • Eventuale documentazione che attesti lo status di neoassunto.

    Caratteristiche dei piani formativi per Fondoprofessioni

    Ogni piano formativo deve prevedere:

    • Una durata compresa tra 8 e 40 ore;
    • Un numero di partecipanti tra 4 e 20 allievi, inquadrati tra i lavoratori destinatari;
    • Un contributo massimo concedibile pari a 20.000 euro.

    Le attività possono essere svolte in due modalità:

    • Formazione in presenza, con un contributo pari a 23 euro per ora per partecipante;
    • Formazione a distanza sincrona (FAD), con un contributo pari a 22 euro per ora per partecipante.

    L'intervento formativo dovrà essere erogato da un ente attuatore iscritto all’apposito Albo di Fondoprofessioni, incaricato anche della gestione amministrativa e rendicontativa del piano.

    Obiettivi , valutazione e assistenza

    Uno dei tratti distintivi dell’Avviso 08/25 è il forte orientamento alla personalizzazione formativa. 

    Ogni progetto deve partire da un’analisi dettagliata dei fabbisogni professionali e definire obiettivi di apprendimento misurabili, legati al ruolo del lavoratore e al contesto aziendale. La progettazione deve fare riferimento anche a standard nazionali ed europei come l’Atlante del Lavoro, DigComp, EntreComp, ESCO, LifeComp e OCSE-PIAAC.

    A fine percorso è prevista una valutazione individuale degli apprendimenti, mediante test strutturati, semi-strutturati o pratici. Solo in caso di esito positivo verrà rilasciata un’attestazione trasparente e spendibile, redatta secondo il modello-base di Fondoprofessioni. Il punteggio minimo per l’ammissione al finanziamento è di 60 punti su 100, assegnati secondo criteri qualitativi che valorizzano il grado di personalizzazione, l’impatto sugli over 55 o sui neoassunti, e la chiarezza degli obiettivi formativi.

    Infine, i datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono a Ebipro potranno richiedere anche il rimborso del 100% della retribuzione per un massimo di 40 ore annue per dipendente in formazione

    Per supporto operativo o per accedere alla piattaforma di presentazione, Fondoprofessioni è contattabile via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 06/54210661.

  • Formazione e Tirocini

    Formazione digitale gratuita per disoccupati: Corso EDO del Ministero del Lavoro

    È partita il 19 maggio 2025 l’iniziativa EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    Si tratta di un corso online e gratuito di 16 ore, pensato per migliorare le competenze digitali di base dei cittadini in cerca di occupazione. 

    Al termine è previsto un test finale e il rilascio di un attestato riconosciuto da presentare ai Centri per l’Impiego per rafforzare il propriio cv e ottenere proposte di lavoro 

    La partecipazione non è aperta a tutti: l’invito viene inviato esclusivamente ai cittadini disoccupati o in transizione lavorativa che risultano registrati nei sistemi pubblici SIISL o SIU.

     Questi sistemi includono chi ha sottoscritto un Patto per il Lavoro o beneficia di misure come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). 

    L'invito arriva tramite email o SMS personalizzati contenenti il link alla piattaforma e-learning.

    A chi è rivolto e cosa prevede il corso EDO

    Il corso EDO si rivolge a utenti già inseriti nei percorsi di politica attiva del lavoro, ovvero:

    • disoccupati presi in carico dai Centri per l’Impiego e profilati nel sistema SIISL.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE, in un ambiente digitale moderno, sicuro e fruibile anche da smartphone. È pensato per essere semplice e inclusivo, conforme agli standard di accessibilità WCAG 2.1

    Il contenuto del corso è composto da 56 moduli formativi, sviluppati in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, suddivisi in 4 aree principali:

    1. Alfabetizzazione su dati e informazioni (navigazione, valutazione, gestione contenuti);
    2. Comunicazione e collaborazione (interazione online, identità digitale, netiquette);
    3. Creazione di contenuti digitali (sviluppo, copyright, programmazione);
    4. Sicurezza informatica (protezione dati e dispositivi).

    I moduli sono interattivi, ricchi di esercitazioni pratiche e pensati per essere completati in autonomia

    Vedi qui la brochure ministeriale per ulteriori dettagli

    Come partecipare e ottenere l’attestato

    Una volta ricevuto l’invito tramite email o SMS, il cittadino potrà visitare la landing page del progetto e accedere alla piattaforma con il proprio link personalizzato.

     Da quel momento, avrà 15 giorni di tempo per completare le 16 ore di formazione e superare il quiz finale a 20 domande.

    Al termine del corso, sarà possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego della propria Regione per il rilascio dell’attestato di partecipazione

    In caso di dubbi o problemi tecnici, sè disponibile un servizio di assistenza online tramite URP, con una sezione di FAQ aggiornata e la possibilità di richiedere supporto diretto.

  • Formazione e Tirocini

    Borse di studio Inarcassa: contributi per la formazione specialistica

    Inarcassa, l’ente previdenziale degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, ha pubblicato il bando per l’assegnazione di borse di studio relative all’anno accademico 2023/2024, destinate a chi ha frequentato corsi universitari specialistici, post-lauream, dottorati di ricerca o master universitari.

     L'iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi a sostegno dello sviluppo professionale e dell’aggiornamento continuo, previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale Assistenza dell’ente, recentemente aggiornato.

    L’obiettivo  delle borse di studio è rimborsare, fino a un tetto massimo prefissato, le spese sostenute per la formazione superiore presso istituzioni accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), comprese quelle all’estero. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per i giovani professionisti che desiderano rafforzare le proprie competenze con percorsi formativi di alto livello, compatibilmente con requisiti economici e previdenziali ben definiti. Ecco i dettagli 

    Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda

    Per accedere ai contributi o, i candidati devono essere Ingegneri o Architetti iscritti a Inarcassa oppure in possesso dei requisiti per l’iscrizione (con relativa procedura in corso). È inoltre richiesto che non abbiano superato il 35° anno di età nell’anno 2025, quindi nati dal 1990 in poi.

    Altri requisiti fondamentali sono:

    • aver frequentato nell’a.a. 2023/2024 uno dei corsi previsti dal bando (laurea specialistica, post-lauream, master o dottorato);
    • essere in possesso di un’attestazione ISEE 2025 non superiore a 36.600 euro;
    • non aver beneficiato, per lo stesso corso, di altri contributi o borse di studio da parte di enti pubblici o privati;
    • essere in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi verso Inarcassa alla data di scadenza del bando (eventuali irregolarità devono essere sanate entro tale termine).

    La domanda di partecipazione deve essere inviata via PEC all’indirizzo [email protected] utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito dell’ente. 

    La documentazione da allegare comprende: attestazione o certificato di frequenza del corso (o titolo conseguito), ricevute delle spese sostenute, certificazione ISEE 2025 e copia del documento d’identità.

    Le domande possono essere presentate dal 15 maggio 2025 fino al 31 luglio 2025, pena l’inammissibilità.

    SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO

    Importo e criteri di assegnazione della borsa inarcassa

    ll contributo economico previsto dalla borsa di studio può arrivare fino a 6.000 euro, a copertura delle spese sostenute e debitamente documentate per un solo corso tra quelli elencati nel bando. Il rimborso tiene conto della quota effettivamente pagata per la partecipazione al percorso formativo.

    L’assegnazione delle borse avverrà sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto del valore ISEE: verrà data precedenza agli ISEE più bassi. 

    In caso di parità, sarà favorito il professionista più giovane e, a seguire, quello con maggiore anzianità di iscrizione a Inarcassa.

    Se rimarranno risorse inutilizzate in una delle categorie previste dal bando, Inarcassa potrà ridistribuirle in misura proporzionale tra gli altri aventi diritto, nel rispetto del budget complessivo deliberato per l’anno 2025.

    I beneficiari saranno pubblicati in un apposito elenco sul sito Inarcassa, identificati con un codice pratica e non con il nominativo.

     Va infine ricordato che la presentazione della domanda implica l’autorizzazione a eventuali verifiche documentali: in caso di dichiarazioni false o irregolarità, il beneficio verrà revocato e l’importo già erogato dovrà essere restituito.