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    Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023

    L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel  D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, ,  ha fornito numerosi  chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle  Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i   “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.

    Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)

    Apprendistato di primo livello come funziona

    Come detto con la  circolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022,  viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state  fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.

    Vengono inoltre  forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015,  in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte  anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.

    Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo  livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.

    La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi  alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:

    1.  il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini  dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
    2. i giovani in  obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono  stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.

    Ne discende che : 

    "per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi  nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    b) assicurazione contro le malattie;

    c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

    d) maternità;

    e) assegno familiare;

    f) assicurazione sociale per l'impiego;

    – per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;

    – per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista  una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse  previsioni dei contratti collettivi. 

    Infine viene sottolineato  che "gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".

    Chiarimenti e modelli di schede  e progetti apprendistato

    Il ministero  specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui 

    • il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per  familiari  svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
    • l'apprendista può essere  assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo   ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
    • il termine   del periodo formativo corrisponde alla data di  pubblicazione dei risultati  dell'esame finale che  l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati,  cosi da provvedere  l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
    • Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista  e la necessita di un corretto utilizzo del  dossier individuale per la certificazione delle competenze.  In merito la circolare fornisce in allegato  i fac simili di scheda,  protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.

    Apprendistato stagionale studenti minorenni

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza  della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.

    Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia  con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno  studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto  nel caso in cui  frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso  ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022,  che il datore di lavoro deve  verificare l’effettiva fattibilità del contratto  grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma). 

    Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.

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    Fondo Repubblica digitale: 30 ML per la digitalizzazione

    Il Fondo Repubblica digitale prevede con due diversi bandi 30 ML in totale per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali in Italia

    Nel dettaglio si tratta del:

    • Bando in progresso in scadenza il 4 agosto
    • Bando prospettive in scadenza il 14 luglio

    Fondo Repubblica digitale: che cos'è

    Ricordiamo innanzitutto che il Fondo per la repubblica digitale nasce per accompagnare l'Italia verso la transizione digitale ed stato istituito coni il decreto legge n 152/2021 convertito in legge n 233/2021.

    Il fondo alimentato da versamenti di fondazioni di origine bancaria ha messo a disposizione in via sperimentale 360 ml di euro fino al 2026.

    Bando in progresso in scadenza il 4 agosto

    Il bando in  progresso con domande entro il 4 agosto ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali di lavoratori e lavoratrici con mansioni a forte rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica con la necessità riqualificarsi e acquisire un impiego a più alto valore aggiunto, con il fine di migliorare le proprie condizioni lavorative. 

    Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali per la riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici con incarichi sostituibili perché automatizzabili, al fine di garantire loro impieghi con mansioni a più alto valore aggiunto e il conseguente miglioramento delle proprie condizioni lavorative. 

    Le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno due soggetti (“soggetti della partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta. 

    Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti tra il partenariato ed il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale. 

    Oltre al soggetto responsabile, ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit (“partner datore di lavoro”) avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.

    All’interno di ogni partenariato è possibile includere un solo partner senza scopo di lucro (“partner non profit”), che coadiuva il soggetto responsabile nella realizzazione del progetto.

    Con l’obiettivo di costituire partenariati complementari funzionali alla realizzazione degli interventi, si configurano, ai fini del presente bando, i seguenti ruoli all’interno del partenariato: 

    • soggetto responsabile; 
    • uno o più partner datore di lavoro,
    • eventuale partner non profit.

    Il soggetto responsabile deve essere un soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro e possedere tra gli altri il seguente requisite, essere 

    • un ente del terzo settore (cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) 16,
    • un’università, 
    • un centro di ricerca, 
    • un centro di trasferimento tecnologico, 
    • un ente di formazione accreditato, un Istituto Tecnico Superiore (ITS);

    Scarica qui il bando per sapere come partecipare

    Bando prospettive in scadenza il 14 luglio

    Il bando Prospettive concede aiuti per formare le donne e gli uomini ai margini del mercato del lavoro, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, ai quali si cerca di offrire migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, incrementando la domanda e l’offerta lavorativa. 

    Il bando per cui sono previsti fondi pari a 20 milioni di euro, mira a sostenere le iniziative presentate da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore. La scadenza è fissata al 14 luglio 2023.

    L’obiettivo ultimo del bando è individuare progetti di sviluppo delle competenze digitali, che, una volta sperimentati, valutati e riconosciuti come efficaci, siano “scalabili” e possano divenire oggetto di politiche pubbliche funzionali all’incremento delle competenze digitali del Paese, come registrate dal DESI.

    Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino reali possibilità di accesso e fruibilità di un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali di base e avanzate a vantaggio di donne e uomini ai margini del mercato del lavoro – disoccupate/i e inattive/i – nella fascia di età 34-50 anni e residenti in Italia, al fine di diminuire il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e rispondere ai fabbisogni professionali in ambito ICT, generando nuove opportunità di occupazione. 

    Le proposte devono essere presentate da 

    • soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e enti del terzo settore,
    • in partnership costituite da almeno due soggetti con un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta.

    Ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.

    Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Re@dy, in due fasi. 

    Scarica qui il bando per sapere come partecipare

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    Tirocini 2022: nuove sanzioni e indicazioni INL

    Le sanzioni per chi non eroga l'indennità di partecipazione al tirocinio extracurricolare o lo utilizza in luogo di un rapporto di lavoro vero e proprio, sono molto salate e sono già in vigore dal 1 gennaio 2022.

    Si ricorderà che la legge di bilancio 2022 ( art. 1 commi 720 e segg., legge n. 234 2021)  è infatti intervenuta  per riformare la materia dei tirocini formativi con norme piu stringenti. 

    Tirocini extracurricolari quali sono?

    Giova  specificare, forse, che i tirocini extracurricolari sono quelli che non fanno parte obbligatoriamente di un percorso formativo scolastico o  universitario (come possono essere ad esempio  quelli per l'accesso alle professioni) ma sono organizzati da enti formativi privati accreditati  con convenzioni regionali.

    L'applicabilità delle nuove  sanzioni è stata ribadita dall'Ispettorato del lavoro nella  nota 530 del 21 marzo 2022 .

    Vale la pena sottolineare che  le linee guida sui nuovi stage, detti  "Percorsi formativi finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale" ,  devono  essere definite da una intesa in Conferenza Stato Regioni   entro il 30 giugno 2022 ma ad oggi non è stata presa alcuna decisione.

    Sul tema è intervenuto anche  il Consiglio dei dottori commercialisti che  ha criticato fortemente l'impianto normativo prospettato dal Ministro del lavoro Orlando.  che intenderebbe  restringere le possibilità di utilizzo  dei tirocini extracurricolari ai soli soggetti con  difficoltà di inclusione sociale.

    Obblighi e sanzioni 2022 per i tirocini extracurricolari

    L'ispettorato precisa  in ogni caso che   l’applicazione delle sanzioni è già in vigore :

    1. per la mancata erogazione dell'indennità (comma 722) e
    2. in caso di accertato ricorso fraudolento al tirocinio, quando sia effettuato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente (comma 723 ).

    Il personale  ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite con la circ. 8/2018.

    In particolare :

    1. “la mancata  corresponsione dell'indennità  comporta  l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura  variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro",
    2.  mentre la violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 (utilizzo dello stagista in luogo di un dipendente)  comporta l’applicazione a  carico del soggetto ospitante dell’ammenda di: 
    • 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e 
    • per ciascun  giorno di tirocinio. 

    Quets'ultima è   una sanzione penale: "soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere"  cioè si prevede l'immediata sospensione dello stage e  resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro  subordinato 

    La nota ricorda inoltre:

    1.   l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi  dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (comunicazione obbligatoria a servizi.lavoro.gov.it
    2.  e il fatto  che il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria  cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81”.