• Formazione e Tirocini

    Erasmus+: ecco i nuovi fondi 2024

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Decreto direttoriale n. 282 dell’8 agosto 2024 di cofinanziamento nazionale 2024 all’Agenzia Erasmus+ INAPP di cui alla Convenzione pluriennale tra:

    •  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione e
    •  l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). Si ricorda che INAPP ha sostituito nella gestione del programma ,  l'agenzia ANPAL abrogata nel 2022.

    Erasmus plus: cos’è?

    Erasmus + è il Programma dell’Unione europea  per il sostegno all’Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport, per il periodo 2021-2027. 

    La dotazione finanziaria è  pari a  28,4 miliardi di euro,  importo quasi doppio rispetto al Programma precedente (2014-2020)  che testimonia il principi cardine  per cui è stato istituito ovvero il fatto che l’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non formale promossi da Erasmus+, sostengono i partecipanti di tutte le età  e permettono di raggiungere  le competenze necessarie per 

    • una partecipazione attiva alla società democratica, 
    • una reale comprensione interculturale e
    • una più facile transizione verso il mercato del lavoro. 

    Erasmus+  accresce le opportunità rivolte a un numero maggiore di partecipanti (10 milioni entro il 2027)  e nei confronti di un’ampia gamma di organizzazioni.  All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. 

    Il contenuto del decreto importo del finanziamento

     il decreto stabilisce  il co-finanziamento nazionale per le attività di gestione e realizzazione del Programma Erasmus+ 2021-2027 condotte, nell’anno 2024 dall’INAPP, in qualità di Agenzia Nazionale Erasmus+ per l’ambito IFP, in conformità con quanto definito dall’articolo 26, comma 8, del Regolamento UE 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

    Viene specificato che :

    il co-finanziamento nazionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è finalizzato a garantire  all’Agenzia Nazionale le risorse necessarie, in aggiunta a quelle comunitarie stabilite nel Contribution Agreement n. EAC-2024-0024 (Annex III Budget for the action- alla voce Management Costs), per l’attuazionedi quanto indicato nel Piano di Lavoro 2024 (allegato n. 1), che costituisce parte integrante e costitutiva del decreto, e per garantire la gestione del Programma conforme alle norme applicabili dell'Unione.

     Gli obiettivi specifici, i contenuti e le modalità di realizzazione e di verifica delle attività che l’Agenzia  Nazionale dovrà realizzare sono riportati nel Piano di Lavoro 2024 

     Le attività previste dal Piano di Lavoro 2024 dovranno essere realizzate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, fatte salve eventuali proroghe che dovranno essere preventivamente richieste e autorizzate dall’Autorità Nazionale.

    Per l’anno 2024 il co-finanziamento nazionale erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è determinato in un ammontare complessivo pari a euro 550.000.

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    Transizione 5.0: le spese per la formazione

    Il decreto del 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  per l'attuazione del piano Transizione 5.0  previsto dal DL 19 2024  (PNRR)   include specifiche istruzioni riguardo  anche gli investimenti nella formazione   per  incentivare le imprese a investire nella formazione del personale come parte integrante dei progetti di innovazione, favorendo così la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

     Si ricorda che il piano transizione 5.0  prevede un  credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. a  condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici.  

    Si fa riferimento  per la valutazione delle riduzioni al  modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

    Da segnalare che il 16 agosto il Ministero delle imprese  ha pubblicato in materia  un ampia circolare di chiarimenti  operativi (192 pagine)

    Vediamo le  condizioni previste per le spese di formazione  nei paragrafi seguenti.

    Piano transizione 5.0 : Spese di formazione agevolabili

    Le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7 del DM , con un limite massimo di 300.000 euro . 

    Sono ammissibili nello specifico:

    1. Spese relative ai formatori e ai costi di esercizio connessi al progetto di formazione.
    2. Spese di viaggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota di uso esclusivo per il progetto di formazione.
    3. Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
    4. Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione.

    Transizione 5.0 bonus formazione: durata moduli e materie

    Durata e struttura dei moduli formativi

    I percorsi formativi dovranno  avere una durata complessiva non inferiore a 12 ore e includere  almeno un modulo della durata minima di 4 ore

    Contenuti

    I moduli devono riguardare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.

    Nella tabella che segue le materie previste:

    Categoria Materie
    Transizione Digitale
    • A1 – Automazione Industriale e Robotica
    • A2 – Intelligenza Artificiale e Machine Learning
    • A3 – Big Data e Analisi dei Dati
    • A4 – Internet of Things (IoT)
    • A5 – Cybersecurity e Sicurezza Informatica
    • A6 – Blockchain e Tecnologie per la Fiducia
    • A7 – Cloud Computing e Servizi Distribuiti
    • A8 – Realtà Aumentata e Virtuale
    • A9 – Tecnologie per la Comunicazione 5G
    • A10 – Sviluppo Software e Applicazioni
    • A11 – Digitalizzazione dei Processi Aziendali
    • A12 – User Experience e Design Thinking
    • A13 – E-commerce e Digital Marketing
    • A14 – Innovazione dei Modelli di Business Digitali
    Transizione Ecologica
    • B1 – Efficienza Energetica e Risparmio Energetico
    • B2 – Fonti di Energia Rinnovabile (Eolico, Solare, Idroelettrico)
    • B3 – Gestione e Riciclo dei Rifiuti
    • B4 – Sostenibilità Ambientale e Riduzione dell'Impatto Ecologico
    • B5 – Economia Circolare e Modelli di Produzione Sostenibili
    • B6 – Mobilità Sostenibile e Veicoli Elettrici
    • B7 – Progettazione Ecocompatibile e Bioedilizia
    • B8 – Tecnologie per la Riduzione delle Emissioni di CO2
    • B9 – Gestione delle Risorse Idriche
    • B10 – Agricoltura Sostenibile e Tecniche di Coltivazione Ecocompatibili
    • B11 – Innovazioni nella Chimica Verde
    • B12 – Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale
    • B13 – Pianificazione e Gestione Urbanistica Sostenibile
    • B14 – Educazione Ambientale e Sensibilizzazione

    Erogazione:

    I percorsi formativi possono essere erogati anche in modalità a distanza (e-learning) purché soddisfino i requisiti di durata e contenuto sopra indicati.

    Ogni percorso formativo deve concludersi con un esame finale che certifichi l'acquisizione delle competenze previste.  

    Qualifiche dei Soggetti Erogatori e docenti

    I docenti devono  far parte di 

    • Soggetti accreditati per attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma di competenza.
    • Università e enti pubblici di ricerca.
    • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
    • Soggetti con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 settore EA 37.
    • Centri di competenza ad alta specializzazione e Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)

    I docenti devono avere esperienza e competenze specifiche nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.

    Devono essere in grado di fornire formazione pratica e teorica sulle tecnologie innovative applicabili ai processi produttivi dell'impresa.

    Transizione 5.0 e formazione: conteggio e documentazione delle spese

    Il decreto 6 agosto 2024  specifica   che per il conteggio delle Spese vanno considerati :

    • Costi dei formatori: Spese relative ai docenti che erogano la formazione, incluse le spese di viaggio e alloggio se necessario.
    • Costi di esercizio: Spese direttamente connesse al progetto di formazione, come materiali didattici, forniture, e attrezzature utilizzate esclusivamente per la formazione.
    • Ammortamento di strumenti e attrezzature: Calcolato sulla quota di utilizzo esclusivo per il progetto di formazione.
    • Spese di consulenza: Costi dei servizi di consulenza connessi alla pianificazione, gestione e valutazione della formazione.
    • Costi del personale partecipante: Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, includendo salari e stipendi calcolati sulla base delle ore di partecipazione alla formazione(decreto_24_luglio_2024_…).

    Documentazione delle Spese:

    Devono essere conservate e presentate tutte le fatture e ricevute relative ai costi sostenuti per la formazione.

    Deve essere mantenuto un registro delle presenze per ciascun partecipante alla formazione, indicando le ore di partecipazione e va redatto un report dettagliato delle attività formative svolte, incluso il contenuto dei moduli, i nomi dei docenti, la durata delle sessioni e i risultati degli esami finali.

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    Modalità ordinarie per il tirocinio professionale

    Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC, con il pronto ordini n. 33/2024, pubblicato il 18.07.2024, fa presente che il Ministero dell’Università in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, non ammette altre soluzioni. Il pronto ordini nasce dalla necessità di rispondere ad un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

    Il Milleproroghe 2024 (dl. 215/2023 convertito) all’art.6 comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali   prevede  la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023,  sulla  possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato  di abilitazione e altri esami professionali.

    Tuttavia, la norma non fa più riferimento ai tirocini. Per questa ragione, non sono ammesse modalità diverse da quelle ordinarie in merito a questi ultimi.

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    Piano nuove competenze 2024: linee guida per la formazione

    E' stato pubblicato  il 6 aprile 2024  sul sito del ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Economia che approva il nuovo  Piano Nuove Competenze – Transizione, ( PNC-Transizione), allegato A,, in aggiornamento e integrazione  del Piano Nuove Competenze del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Si tratta del documento programmatico del Governo in tema di formazione finanziata  per il lavoro da realizzare in sinergia con agenzie per il lavoro regioni e provincie autonomi . 

    La novità principale rispetto al Piano precedente, in attuazione di quanto previsto dal decreto 48 2023,   per  raggiungere entro dicembre 2025 gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  è il maggiore   coinvolgimenti degli attori privati . Vediamo maggiori dettagli di seguito.

    Le novità del Piano nuove competenze 2024

    A seguito delle novità ordinamentali introdotte dal Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 85,  e anche delle prime evidenze sull’andamento del programma PNRR emerse dal monitoraggio  dicembre 2023 e gli esiti dei gruppi di lavoro con le amministrazioni regionali , con il parere positivo della Conferenza Stato – Regioni , si è reso necessario aggiornare il Piano Nuove Competenza, in coerenza con la necessità di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

    Il documento pubblicato descrive  il piano in risposta alle necessità emerse dalla Commissione Europea nell'ambito del capitolo RepowerEU. 

    Questo piano si propone  in particolare di affrontare il fenomeno dello skills mismatch, ovvero la discrepanza tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai lavoratori, con un focus particolare verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, inclusi quelli relativi alla transizione ecologica.

    I principali aspetti del piano includono:

    • Maggiore Coinvolgimento del Settore Privato: Si punta a un coinvolgimento più marcato del settore privato nella programmazione e realizzazione dell'offerta formativa. Questo aspetto si estende dalla promozione dei Patti per le competenze alla realizzazione di percorsi di specializzazione tecnologica post diploma, collegati strettamente con le politiche industriali.
    • Promozione della Formazione Continua: Importanza viene data alla valorizzazione della formazione sul lavoro e all'evoluzione dei sistemi di riconoscimento delle competenze, garantendo così la loro effettiva utilità e spendibilità.  Implementazione di Sistemi di Analisi Ex Ante: Si mira all'introduzione di sistemi analitici avanzati per il mercato del lavoro, per anticipare i fabbisogni di competenze e contribuire a ridurre lo skills mismatch.
    • Monitoraggio degli Effetti Occupazionali: Particolare attenzione verrà data al monitoraggio degli effetti che la formazione finanziata ha sull'occupazione, specialmente per quanto riguarda la formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali. Il piano si propone, dunque, di rafforzare il legame tra formazione, mercato del lavoro e politiche industriali, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva, attenta alle transizioni ecologiche e digitali in atto. L'obiettivo finale è quello di migliorare l'occupabilità dei lavoratori attraverso un allineamento più stretto tra le loro competenze e i fabbisogni del mercato, rendendo l'economia italiana più competitiva e resiliente.

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    Fondo Nuove Competenze 2023: istruzioni, faq e modelli

     

    Il Fondo nuove competenze è un fondo  di finanziamento  nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di  innovare l'organizzazione della produzione  adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma  limitando i costi.

     Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali , infatti,  sono a carico del Fondo, che è stato  istituito  dal decreto Rilancio (n. 34/2020)  e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020)  oltre che dal Fondo sociale europeo.

    Il Fondo è stato prorogato dal decreto Milleproroghe N. 198 2022  anche  per il  2023.

    Di seguito ricordiamo  i principali aspetti  per l'utilizzo del  Fondo nuove competenze e le novità 2023. In fondo all'articolo allegati i documenti normativi.

    Fondo nuove competenze: come funziona

    Si ricorda che il FNC  prevede,  nello specifico,  la possibilità di ottenere il finanziamento  a fondo perduto da ANPAL  per:

    • le quote di retribuzione  e 
    • i contributi previdenziali 

     dei lavoratori occupati  in percorsi formativi  adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .

    Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .

    Tali accordi devono illustrare  quali sono i fabbisogni di nuove competenze , specificando in particolare se 

    • legati alla trasformazione dell' impresa oppure
    •  destinati a promuovere l'occupabilità del lavoratore in altre aziende.

    I corsi di formazione  previsti dagli accordi possono  essere erogati :

    • sia da enti  pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca
    • che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).

    Anpal  valuta le richieste  in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti  Sulla base del numero di domande  accolte viene stabilito l’importo massimo riconoscibile.

    Fondo nuove competenze  l'avviso 2022 

    L'Avviso ANPAL 345 2022  in attuazione del decreto del Ministero del lavoro  (pubblicato il 3 novembre 2022)  ha rifinanziato e modificato parzialmente le modalità di partecipazione  al programma   "Fondo Nuove Competenze" 

     In fondo all'articolo  sono disponibili gli allegati al bando.

    Le principali novità, rispetto al precedente avviso, sono due:

    1. gli interventi riguardano principalmente  il sostegno alle imprese che affrontano  cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica. 
    2. si prevede il  pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi .

    L'avviso fissava  le seguenti scadenze:

    • 31 dicembre 2022 firma degli  accordi con le rappresentanze sindacali
    • 28 febbraio 2023  termine massimo per l'invio delle domande con  i progetti formativi  sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL. 

    poi prorogate al 27 marzo 2023.

    Resta fermo che:

    •  i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore. 
    • Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà  superare  i 10 milioni di euro. 
    • Ogni azienda  può chiedere una anticipazione  fino al  40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.

    Fondo nuove competenze FAQ  ANPAL 12.12.2022

    Il  decreto commissariale  ha precisato  che il datore di lavoro deve  scegliere al momento della  presentazione della domanda  se vuole svolgere la  formazione:

    1. "nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40".
    2. oppure svolgere le attività "entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza" come indica il primo decreto .

    Le Faq aggiornate  il 12 dicembre  2022 (QUI il testo) precisavano le modalità di realizzazione dei percorsi formativi.

    Attenzione:   in una faq si precisa che  «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».

    La modifica è dunque un ulteriore vincolo  temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.

    La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti  devono rivolgersi al proprio  fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l'attività formativa  sia realizzata secondo le regole  del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono  avvalersi di altre società terze.

    Altre  Faq  chiariscono che:

    • è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
    • l'erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
    • ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.

    FNC Enti accreditati per  formazione e attestazione competenze

    Con la nota del 6 aprile  2023 ANPAL ricorda  che le Linee guida adottate con decreto interministeriale del 5  gennaio 2021 richiederebbero  che  le attestazioni  siano "prodotte dall’ente  titolato nazionale o  regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale  o regionale medesimo”. Posto però che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco  degli Enti titolati ,  le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso  agli Enti titolati a livello nazionale.

    Fondo nuove competenze FAQ 22.5.2023

    Con una  faq pubblicata il 22 maggio 2023  ANPAL  ribadisce che i progetti formativi  di norma sono  finanziati dal fondo paritetico interprofessionale a cui l'azienda aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo». 

    Fondo nuove competenze: attestazione – no alla proroga dei  150 giorni 

    Sono stati pubblicati  sul sito ANPAL nella pagina dedicata all'Avviso Fondo nuove competenze – seconda edizione anche  i seguenti documenti:

     nota n. 11790 del 7 agosto 2023 , contenente le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze.

     comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 in cui ANPAL  ribadisce l'impossibilità di accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto le tempistiche sono state definite  per consentire di effettuare,  per il tramite di INPS, i pagamenti entro la suddetta data, pena l’impossibilità di  rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.

    ANPAL chiarisce che  l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate,   nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione  delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai  dipendenti impegnati nella formazione.

    AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE 2023 

    Con il comunicato del  4 settembre 2023, l’Agenzia  precisa che pur nell'impossibilità di concedere proroghe , è consentita  la realizzazione dei progetti formativi e per la presentazione dell’istanza di saldo ad ANPAL con le seguenti scadenze:

    • nel termine di 150 giorni decorrenti dal giorno seguente la comunicazione dell’approvazione dell’istanza per tutte le istanze, 
    • a prescindere dalla data di approvazione 
    • anche nei casi in cui la data finale cada oltre il 31 dicembre 2023.

    AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2023  

    Sono state pubblicate  nuove FAQ in merito alle modalità di redazione delle attestazioni relative ai percorsi formativi ( in materia di : Firma del dipendente, Codici ATECO,  Atlante  del lavoro per corsi non finanziati da Fondi interprofessionali) Qui il testo integrale

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023

    L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel  D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, ,  ha fornito numerosi  chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle  Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i   “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.

    Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)

    Apprendistato di primo livello come funziona

    Come detto con la  circolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022,  viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state  fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.

    Vengono inoltre  forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015,  in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte  anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.

    Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo  livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.

    La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi  alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:

    1.  il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini  dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
    2. i giovani in  obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono  stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.

    Ne discende che : 

    "per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi  nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    b) assicurazione contro le malattie;

    c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

    d) maternità;

    e) assegno familiare;

    f) assicurazione sociale per l'impiego;

    – per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;

    – per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista  una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse  previsioni dei contratti collettivi. 

    Infine viene sottolineato  che "gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".

    Chiarimenti e modelli di schede  e progetti apprendistato

    Il ministero  specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui 

    • il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per  familiari  svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
    • l'apprendista può essere  assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo   ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
    • il termine   del periodo formativo corrisponde alla data di  pubblicazione dei risultati  dell'esame finale che  l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati,  cosi da provvedere  l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
    • Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista  e la necessita di un corretto utilizzo del  dossier individuale per la certificazione delle competenze.  In merito la circolare fornisce in allegato  i fac simili di scheda,  protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.

    Apprendistato stagionale studenti minorenni

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza  della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.

    Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia  con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno  studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto  nel caso in cui  frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso  ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022,  che il datore di lavoro deve  verificare l’effettiva fattibilità del contratto  grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma). 

    Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.

  • Formazione e Tirocini

    Radioprotezione: le regole per l’iscrizione all’elenco esperti

    A seguito della pubblicazione,  il 31.8.2022 del decreto interministeriale    dei ministeri del Lavoro  e  della Salute del 9 agosto 2022 su requisiti necessari all'iscrizione all'elenco   degli esperti di radioprotezione, previsto dall’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il ministero del lavoro  ha pubblicato il 21 febbraio  2023 anche il decreto direttoriale 11 -2023  che chiarisce le modalità di domanda per l'esame di ammissione all'elenco  e fornisce il modello da utilizzare.

    Si ricorda che il nuovo elenco Esperti di Radioprotezione  previsto dal  decreto legislativo  deriva dal recepimento  della direttiva europea  2013 /49 Euratom sul tema della protezione dalle radiazioni ionizzanti   

    Le disposizioni  sono entrate in vigore il 1 gennaio 2023.

    Con Circolare 21 del 16 novembre 2022  il Ministero del lavoro precisava che per le sessioni d’esame da tenersi nell’anno 2023 il  termine di presentazione delle domande era  fissato al  31 dicembre 2022  e  faceva riferimento  come  titoli di studio e  professionali previsti , in relazione al grado di abilitazione  , quanto richiesto al punto 9 dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101).

    Invece a partire dal 2023 si applicano le regole del decreto interministeriale 9 agosto 2022 che indica  nuovi  titoli di studio e professionali per l’ammissione agli esami di abilitazione.

    Inoltre, sui tirocini il ministero chiarisce che :

    • I tirocini conclusi  entro il 31 dicembre 2022 si considerano validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria purche  congruo con il grado di abilitazione
    • Nel caso in cui il tirocinio abbia avuto solo inizio nell’anno 2022, secondo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e si concluda successivamente al 31 dicembre 2022,   i soggetti incaricati della formazione post-universitaria  valuteranno se potranno  costituire  elemento di esonero per l’assolvimento dell’obbligo di tirocinio pratico previsto dalla nuova disciplina.

    Iscrizione all'elenco AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO 2023

    Con il decreto direttoriale del 19 maggio 2023 viene comunicato che è stato aggiornato  il modello da utilizzare per la domanda  di iscrizione all'elenco  per coloro che superano l'esame, e precisate le regole per l'invio. Il modello è presente nella sezione dedicata del sito wwww.lavoro.gov.it

    Anche questo modello deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione,  tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: [email protected].

    La documentazione da allegare è la seguente:

    a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;

    b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di domanda;

    c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione presentata all’Ufficio;

    d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.

    2. In alternativa alla documentazione  può essere, rispettivamente, allegata la seguente documentazione:

    a) seriale della marca da bollo relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda;

    b) seriale della marca da bollo relativa al certificato che rilascia l’Ufficio, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda, se richiesto.

    Unitamente alla documentazione   deve essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva per marca da bollo debitamente compilato.

    Esperti radioprotezione: esami di ammissione e aggiornamento

    I candidati all'iscrizione all'elenco a partire dal 2023  saranno valutati da una Commissione appositamente costituita presso il Ministero del  lavoro  Per l'accesso all'elenco sarà  necessario il superamento di un esame di ammissione  che definirà tre  gradi di abilitazione: 

    1. primo grado 
    2. secondo grado
    3. terzo grado  – sanitario 

    Nell'esame saranno previste una prova scritta un colloquio e una prova pratica .

    Le sessioni di abilitazione saranno annuali. I titoli di studio necessari  per  fare domanda di ammissione all'esame :

    •  per il primo livello di abilitazione laurea almeno triennale in chimica o fisica  o chimica industriale o ingegneria  e master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti
    • per il secondo livello laurea quadriennale o magistrale e master di secondo livello  comprensivo di tirocinio di almeno 60 giorni.
    • per il terzo grado- sanitario  saranno richieste conoscenze in materie specifiche come fusione e fissioine , ingegneria dei reattori , trattamento del combustibile  bonifica, ecc

    Previsto l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento professionale della durata minima di 100 ore in un triennio.

    Esperti radioprotezione:  modalità e documenti per l'esame di ammissione 

    Il modulo deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla  documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata alla  Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: [email protected].  entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame alla quale si intende partecipare.

     I candidati dovranno specificare, tutti i gradi di abilitazione per cui intendono sostenere l’esame, nonché i gradi per cui siano, eventualmente, già in possesso dell’abilitazione.

    DOCUMENTI DA ALLEGARE 

     Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

    • a) la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in  favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del  candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
    • b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
    • c) copia del diploma o dell’attestato di conseguimento del titolo di master, nel solo coso in cui tale titolo sia  stato rilasciato da un Ente di formazione di diritto privato.