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Transizione 5.0: le spese per la formazione
Il decreto del 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'attuazione del piano Transizione 5.0 previsto dal DL 19 2024 (PNRR) include specifiche istruzioni riguardo anche gli investimenti nella formazione per incentivare le imprese a investire nella formazione del personale come parte integrante dei progetti di innovazione, favorendo così la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Si ricorda che il piano transizione 5.0 prevede un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici.
Si fa riferimento per la valutazione delle riduzioni al modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).
Da segnalare che il 16 agosto il Ministero delle imprese ha pubblicato in materia un ampia circolare di chiarimenti operativi (192 pagine)
Vediamo le condizioni previste per le spese di formazione nei paragrafi seguenti.
Piano transizione 5.0 : Spese di formazione agevolabili
Le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7 del DM , con un limite massimo di 300.000 euro .
Sono ammissibili nello specifico:
- Spese relative ai formatori e ai costi di esercizio connessi al progetto di formazione.
- Spese di viaggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota di uso esclusivo per il progetto di formazione.
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
- Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione.
Transizione 5.0 bonus formazione: durata moduli e materie
Durata e struttura dei moduli formativi
I percorsi formativi dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 12 ore e includere almeno un modulo della durata minima di 4 ore
Contenuti
I moduli devono riguardare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.
Nella tabella che segue le materie previste:
Categoria Materie Transizione Digitale - A1 – Automazione Industriale e Robotica
- A2 – Intelligenza Artificiale e Machine Learning
- A3 – Big Data e Analisi dei Dati
- A4 – Internet of Things (IoT)
- A5 – Cybersecurity e Sicurezza Informatica
- A6 – Blockchain e Tecnologie per la Fiducia
- A7 – Cloud Computing e Servizi Distribuiti
- A8 – Realtà Aumentata e Virtuale
- A9 – Tecnologie per la Comunicazione 5G
- A10 – Sviluppo Software e Applicazioni
- A11 – Digitalizzazione dei Processi Aziendali
- A12 – User Experience e Design Thinking
- A13 – E-commerce e Digital Marketing
- A14 – Innovazione dei Modelli di Business Digitali
Transizione Ecologica - B1 – Efficienza Energetica e Risparmio Energetico
- B2 – Fonti di Energia Rinnovabile (Eolico, Solare, Idroelettrico)
- B3 – Gestione e Riciclo dei Rifiuti
- B4 – Sostenibilità Ambientale e Riduzione dell'Impatto Ecologico
- B5 – Economia Circolare e Modelli di Produzione Sostenibili
- B6 – Mobilità Sostenibile e Veicoli Elettrici
- B7 – Progettazione Ecocompatibile e Bioedilizia
- B8 – Tecnologie per la Riduzione delle Emissioni di CO2
- B9 – Gestione delle Risorse Idriche
- B10 – Agricoltura Sostenibile e Tecniche di Coltivazione Ecocompatibili
- B11 – Innovazioni nella Chimica Verde
- B12 – Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale
- B13 – Pianificazione e Gestione Urbanistica Sostenibile
- B14 – Educazione Ambientale e Sensibilizzazione
Erogazione:
I percorsi formativi possono essere erogati anche in modalità a distanza (e-learning) purché soddisfino i requisiti di durata e contenuto sopra indicati.
Ogni percorso formativo deve concludersi con un esame finale che certifichi l'acquisizione delle competenze previste.
Qualifiche dei Soggetti Erogatori e docenti
I docenti devono far parte di
- Soggetti accreditati per attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma di competenza.
- Università e enti pubblici di ricerca.
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
- Soggetti con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 settore EA 37.
- Centri di competenza ad alta specializzazione e Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)
I docenti devono avere esperienza e competenze specifiche nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.
Devono essere in grado di fornire formazione pratica e teorica sulle tecnologie innovative applicabili ai processi produttivi dell'impresa.
Transizione 5.0 e formazione: conteggio e documentazione delle spese
Il decreto 6 agosto 2024 specifica che per il conteggio delle Spese vanno considerati :
- Costi dei formatori: Spese relative ai docenti che erogano la formazione, incluse le spese di viaggio e alloggio se necessario.
- Costi di esercizio: Spese direttamente connesse al progetto di formazione, come materiali didattici, forniture, e attrezzature utilizzate esclusivamente per la formazione.
- Ammortamento di strumenti e attrezzature: Calcolato sulla quota di utilizzo esclusivo per il progetto di formazione.
- Spese di consulenza: Costi dei servizi di consulenza connessi alla pianificazione, gestione e valutazione della formazione.
- Costi del personale partecipante: Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, includendo salari e stipendi calcolati sulla base delle ore di partecipazione alla formazione(decreto_24_luglio_2024_…).
Documentazione delle Spese:
Devono essere conservate e presentate tutte le fatture e ricevute relative ai costi sostenuti per la formazione.
Deve essere mantenuto un registro delle presenze per ciascun partecipante alla formazione, indicando le ore di partecipazione e va redatto un report dettagliato delle attività formative svolte, incluso il contenuto dei moduli, i nomi dei docenti, la durata delle sessioni e i risultati degli esami finali.
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Formazione in paesi extra UE: finanziamenti per 5 milioni
Fondimpresa, il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ha pubblicatoil mese scorso l'Avviso n. 4/2024 per la "Formazione in Paesi terzi" che offre l'accesso a finanziamenti per implementare programmi di formazione professionale e civico-linguistica destinati a cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, apolidi e rifugiati e per favorire la loro futura assunzione in Italia nelle imprese aderenti.
Sono a disposizione ben 5 milioni di euro , per contributi fino a 500mila euro per ogni soggetto promotore.
Si tratta di una importante opportunità per le aziende italiane di formare e integrare professionalmente cittadini stranieri per integrare il personale mancante da tempo nel mercato nel lavoro nazionale Attraverso questo programma, Fondimpresa contribuisce non solo allo sviluppo delle competenze lavorative ma anche all'integrazione sociale e culturale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Avviso formazione paesi extra UE : gestione e finalità
Fondimpresa è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
La missione di Fondimpresa è promuovere la formazione continua dei lavoratori per migliorare le loro competenze e l'occupabilità, rispondendo alle esigenze delle aziende aderenti.
Le finalita dell'Avviso n. 4/2024 includono in particolare:
- Qualificazione/Riqualificazione Professionale: Fornire ai cittadini stranieri le competenze necessarie per l'assunzione in Italia, riducendo il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.
- Educazione Civico-Linguistica: Offrire formazione sulla lingua italiana e elementi di educazione civica per facilitare l'integrazione socio-culturale dei destinatari.
- Promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs): L'iniziativa supporta vari obiettivi delle Nazioni Unite, come l'educazione di qualità, il lavoro dignitoso e la riduzione delle disuguaglianze.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Requisiti e Beneficiari
Requisiti dei Proponenti
Gli enti e aziende interessati a proporre progetti formativi devono essere iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, rispettando le classi di importo e l’ambito territoriale di iscrizione.
Beneficiari
I destinatari dei piani formativi sono:
- Cittadini che risiedono in Paesi terzi (non UE).
- Apolidi e Rifugiati ovvero stranieri rifugiati in Paesi terzi di primo asilo o di transito.
I partecipanti devono frequentare almeno l'80% delle ore programmate e superare gli esami finali per ottenere la certificazione delle competenze.
Formazione paesi extra UE: durata e caratteristiche dei Piani Formativi
Durata e contenuti dei corsi
Durata Minima: 180 ore.
Durata Massima: 320 ore.
Periodo di Realizzazione: 4 mesi nei Paesi terzi, con un obbligo di avvio entro un mese dall'approvazione del piano e conclusione entro tre mesi.
I percorsi formativi devono includere:
- Lingua Italiana: Almeno 100 ore, con l'obiettivo di raggiungere almeno il livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
- Educazione Civica: 10 ore sui principi fondamentali della Costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.
- Salute e Sicurezza sul Lavoro: Nozioni di base in materia di sicurezza.
- Formazione Professionale: Specifica per il settore di riferimento, con esami finali per la certificazione delle competenze.
Per ottenere il finanziamento ogni azione formativa deve prevedere un minimo di cinque partecipanti e rivolgersi a un massimo di 25.
ATTENZIONE Per l’ammissibilità dei costi, è necessario che almeno cinque partecipanti completino la formazione cioè.
- frequentino almeno l’80% delle ore programmate, e
- vengano effettivamente assunti in Italia.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Modalità di partecipazione
Presentazione delle Domande
Le domande di finanziamento devono essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo : [email protected]
- dal 19 luglio 2024
- fino al 31 dicembre 2024,
salvo esaurimento anticipato delle risorse.
La domanda deve includere:
- Scheda Piano: Comprende la "Scheda Informativa del Piano", creata e compilata dal Soggetto Proponente.
- Dichiarazioni di Partecipazione al Piano: Devono essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutte le aziende beneficiarie.
- Obiettivi Quantitativi e Preventivo Finanziario del Piano: Devono essere predisposti sul file excel disponibile dopo la creazione della "Scheda Piano".
- Formulario di Presentazione del Piano Formativo: Non deve superare le 80 pagine.
- Dichiarazione di Conformità all'Originale: Dei documenti che costituiscono la domanda di finanziamento, sottoscritta digitalmente.
I modelli e tutta la documentazione ulteriore sono disponibili a questo LINK
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: importi, risorse, valutazione
Come anticipato Fondimpresa destina complessivamente 5 milioni di euro per il finanziamento dei piani formativi. Ogni soggetto proponente può accedere a un finanziamento massimo di 500.000 euro
Importo Finanziabile: Ogni piano può ricevere un finanziamento minimo di 41.400 euro e massimo di 73.600 euro.
Erogazione a Saldo: Il finanziamento viene erogato a saldo, entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale.
Cofinanziamento: Le aziende beneficiarie devono cofinanziare il piano formativo in base al regime di aiuti di Stato scelto.
Le domande di finanziamento sono soggette a una verifica di ammissibilità e valutazione da parte di Fondimpresa, basata su criteri seguenti:
Descrizione della Qualificazione Professionale (Punteggio massimo: 200)
- Tipo di figura professionale richiesta
- Analisi del ciclo produttivo dell’azienda o delle aziende coinvolte che evidenzi la necessità dell’inserimento di queste figure professionali
Descrizione della Figura Professionale (Punteggio massimo: 200)
Competenze richieste per la figura professionale
Analisi delle Skills dei Partecipanti in Ingresso e Analisi del Gap Formativo (Punteggio massimo: 200)
- Valutazione delle competenze iniziali dei partecipanti
- Analisi del gap formativo rispetto agli obiettivi del piano formativo
Progetto Esecutivo dell’Attività Formativa (Punteggio massimo: 250)
- Coerenza con le Linee Guida del MLPS
- Coerenza con i fabbisogni aziendali
- Completezza e dettagli operativi del progetto formativo
Adeguatezza della Rete del Comitato di Monitoraggio (Punteggio massimo: 150)
I progetti saranno ritenuti idonei solo se raggiungeranno un punteggio complessivo minimo di 750 su 1000 punti e almeno 100 punti sull’elemento 5 (Adeguatezza della rete del Comitato di Monitoraggio).
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Modalità ordinarie per il tirocinio professionale
Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC, con il pronto ordini n. 33/2024, pubblicato il 18.07.2024, fa presente che il Ministero dell’Università in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, non ammette altre soluzioni. Il pronto ordini nasce dalla necessità di rispondere ad un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.
Il Milleproroghe 2024 (dl. 215/2023 convertito) all’art.6 comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023, sulla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato di abilitazione e altri esami professionali.
Tuttavia, la norma non fa più riferimento ai tirocini. Per questa ragione, non sono ammesse modalità diverse da quelle ordinarie in merito a questi ultimi.
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PCTO presso uffici INPS nuova Convenzione per le scuole
Con il messaggio 2368 del 26 giugno 2024 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'utilizzo della nuova Convenzione quadro deliberata dal Consiglio di amministrazione relativa agli accordi con istituzioni scolastiche per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex periodi di alternanza scuola lavoro) presso gli uffici territoriali dell'Istituto .
La nuova convenzione sarà attiva dal 9 luglio 2024.
Ecco le principali indicazioni.
Convenzione PCTO scuole – INPS e accordo attuativo individuale
La nuova Convenzione quadro definisce condizioni e modalità attraverso le quali si esplica la collaborazione tra l’istituzione scolastica, promotrice dei PCTO, e la Struttura territoriale INPS disposta ad accogliere studenti per lo svolgimento del PCTO.
Viene fornito in allegato anche l’accordo attuativo – che è parte integrante della Convenzione – funzionale all’attivazione del PCTO per il/la singolo/a studente/ssa che definisce i dettagli del percorso individuale, quali:
- la Struttura territoriale INPS ospitante,
- i nominativi dei tutor designati dall’Istituto e dall’istituzione scolastica,
- la durata del percorso formativo e i relativi orari,
- gli obiettivi formativi in coerenza con l’indirizzo di studi,
- gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ,
- gli altri impegni delle Parti,
- gli estremi delle polizze assicurative,
- la dichiarazione dello/della studente/ssa.
Ai fini dei PCTO, la collaborazione dell’INPS è a titolo gratuito.
Si ribadisce che I PCTO hanno natura formativa e non danno luogo ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro con l’INPS, né è prevista alcuna indennità o compenso a carico dell’Istituto.
L’attività di formazione e orientamento del PCTO è progettata e verificata:
- dal docente tutor (interno) dell’istituzione scolastica e
- dal tutor (esterno) della Struttura territoriale INPS ospitante.
Tra i compiti e le funzioni dei tutor rientra: la predisposizione del percorso formativo personalizzato, il raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo, il controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato previsto dall’accordo attuativo. A tale ultimo fine, l’INPS si impegna a rilasciare allo/la studente/ssa apposito badge di rilevazione della presenza nella Struttura territoriale INPS.
La titolarità del percorso, della progettazione e della certificazione delle competenze rimane comunque in capo all’istituzione scolastica.
La Convenzione quadro ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle parti da manifestarsi tramite scambio PEC, sei mesi prima della scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuna delle Parti di risolvere la Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi.
Dall’alternanza scuola-lavoro ai PCTO
Si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro, stabiliti dal decreto legislativo n. 77 del 2005, sono periodi di formazione pratica obbligatori per i corsi del secondo ciclo di istruzione. Progettati e valutati dalle istituzioni scolastiche, possono essere effettuati presso enti pubblici senza costituire un rapporto di lavoro.
In sintesi
- 2009: INPS adotta la "Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento".
- 2015: La legge n. 107 rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
- 2018: La legge di Bilancio 2019 li rinomina "percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) e stabilisce la loro durata.
- 2019: Decreto n. 774 del Ministro dell’Università e della Ricerca definisce le Linee guida dei PCTO.
- 2024 Nuova Convenzione Quadro : INPS continua la collaborazione con le istituzioni scolastiche per implementare i PCTO, offrendo esperienze pratiche agli studenti. il nuovo schema di Convenzione quadro è stato adottato principalmente per adeguarsi alle novità normative su privacy e sicurezza sul lavoro.
Alla scadenza delle convenzioni già sottoscritte secondo la determinazione commissariale n. 50/2009, troverà applicazione il nuovo schema di Convenzione quadro.
Attivazione e firma della convenzione-quadro
Come detto La Convenzione quadro sarà resa disponibile dal 9 luglio 2024, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”, accessibile dalla rete intranet al seguente percorso: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle convenzioni”.
I Direttori regionali e di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO aventi sede legale nel territorio di competenza. La sottoscrizione avviene, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”.
L’accordo attuativo del PCTO è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal Responsabile della Struttura territoriale INPS che ospita lo/la studente/ssa, utilizzando il modello allegato al messaggio (Allegato n. 3).
Le convenzioni e gli accordi attuativi devono essere comunque conformi allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2024.
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Piano nuove competenze 2024: linee guida per la formazione
E' stato pubblicato il 6 aprile 2024 sul sito del ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Economia che approva il nuovo Piano Nuove Competenze – Transizione, ( PNC-Transizione), allegato A,, in aggiornamento e integrazione del Piano Nuove Competenze del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si tratta del documento programmatico del Governo in tema di formazione finanziata per il lavoro da realizzare in sinergia con agenzie per il lavoro regioni e provincie autonomi .
La novità principale rispetto al Piano precedente, in attuazione di quanto previsto dal decreto 48 2023, per raggiungere entro dicembre 2025 gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il maggiore coinvolgimenti degli attori privati . Vediamo maggiori dettagli di seguito.
Le novità del Piano nuove competenze 2024
A seguito delle novità ordinamentali introdotte dal Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 85, e anche delle prime evidenze sull’andamento del programma PNRR emerse dal monitoraggio dicembre 2023 e gli esiti dei gruppi di lavoro con le amministrazioni regionali , con il parere positivo della Conferenza Stato – Regioni , si è reso necessario aggiornare il Piano Nuove Competenza, in coerenza con la necessità di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.
Il documento pubblicato descrive il piano in risposta alle necessità emerse dalla Commissione Europea nell'ambito del capitolo RepowerEU.
Questo piano si propone in particolare di affrontare il fenomeno dello skills mismatch, ovvero la discrepanza tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai lavoratori, con un focus particolare verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, inclusi quelli relativi alla transizione ecologica.
I principali aspetti del piano includono:
- Maggiore Coinvolgimento del Settore Privato: Si punta a un coinvolgimento più marcato del settore privato nella programmazione e realizzazione dell'offerta formativa. Questo aspetto si estende dalla promozione dei Patti per le competenze alla realizzazione di percorsi di specializzazione tecnologica post diploma, collegati strettamente con le politiche industriali.
- Promozione della Formazione Continua: Importanza viene data alla valorizzazione della formazione sul lavoro e all'evoluzione dei sistemi di riconoscimento delle competenze, garantendo così la loro effettiva utilità e spendibilità. Implementazione di Sistemi di Analisi Ex Ante: Si mira all'introduzione di sistemi analitici avanzati per il mercato del lavoro, per anticipare i fabbisogni di competenze e contribuire a ridurre lo skills mismatch.
- Monitoraggio degli Effetti Occupazionali: Particolare attenzione verrà data al monitoraggio degli effetti che la formazione finanziata ha sull'occupazione, specialmente per quanto riguarda la formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali. Il piano si propone, dunque, di rafforzare il legame tra formazione, mercato del lavoro e politiche industriali, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva, attenta alle transizioni ecologiche e digitali in atto. L'obiettivo finale è quello di migliorare l'occupabilità dei lavoratori attraverso un allineamento più stretto tra le loro competenze e i fabbisogni del mercato, rendendo l'economia italiana più competitiva e resiliente.
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Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023
L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, , ha fornito numerosi chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.
Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)
Apprendistato di primo livello come funziona
Come detto con la circolare del Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.
Vengono inoltre forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015, in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.
Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
- il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
- i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Ne discende che :
"per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Infine viene sottolineato che "gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".
Chiarimenti e modelli di schede e progetti apprendistato
Il ministero specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui
- il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per familiari svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
- l'apprendista può essere assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
- il termine del periodo formativo corrisponde alla data di pubblicazione dei risultati dell'esame finale che l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati, cosi da provvedere l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
- Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista e la necessita di un corretto utilizzo del dossier individuale per la certificazione delle competenze. In merito la circolare fornisce in allegato i fac simili di scheda, protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.
Apprendistato stagionale studenti minorenni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.
Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto nel caso in cui frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022, che il datore di lavoro deve verificare l’effettiva fattibilità del contratto grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma).
Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.
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Tirocini Garanzia Giovani: l’indennità minima sale a 500 euro
L'ANPAL, con Nota di comunicazione n. 6902 del 25 maggio 2023, ha aggiornato gli importi dell’indennità dei tirocini extracurriculari, il cui ammontare minimo passa da 300 a 500 euro. Si tratta degli importi che possono essere riconosciuti a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani agli enti organizzatori dei percorsi formativi .
Il comunicato precisa che l’aggiornamento riguarda tutte le categorie di persone in tirocinio incluse le persone con disabilità o svantaggiate (come definite dalla legge 381/91) ed è riportato nelle schede misura 5 e 5bis aggiornate.
Va ricordato che i tirocini extracurriculari , cioè non direttamente previsti dai corsi di laurea o dai percorsi obbligatori per l'accesso alle professioni, mirano ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani, nel percorso di transizione tra scuola e lavoro, con una formazione a contatto con il mondo del lavoro, e
- a favorire l’inserimento o il reinserimento lavoro di giovani disoccupati (misura 5) e
- ad agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale, per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio (misura 5bis).
La nota ANPAL sottolinea inoltre che la modifica è applicabile a decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023, data di trasmissione della nota Anpal, per i tirocini in corso di svolgimento.
I Tirocini extracurricolari PON IOG (Garanzia Giovani) sono indirizzati giovani in cerca di un primo o di un nuovo contatto col mondo del lavoro, che sono cresciuti in maniera continuativa dal 2012 al 2015 con un picco straordinario di attivazioni del 2015 (+54%).
Si ricorda che il programma è rivolto in particolare a
- Giovani Neet tra i 15 e i 29 anni di tutte le Regioni e della PA di Trento.
- Giovani fino a 34 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, impegnati o meno in un corso di formazione o di istruzione, che possono usufruire delle opportunità dell'Asse 1bis
I giovani ricevono un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di istruzione o di formazione entro un tempo limitato dall’inizio della disoccupazione o dall’abbandono dell’istruzione formale; l'offerta tiene conto degli elementi che rendono più difficile l’inserimento nel lavoro (es. variabili territoriali, demografiche, familiari e individuali).
e deve essere proposta entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione o formazione.