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Transizione 5.0: le spese per la formazione
Il decreto del 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'attuazione del piano Transizione 5.0 previsto dal DL 19 2024 (PNRR) include specifiche istruzioni riguardo anche gli investimenti nella formazione per incentivare le imprese a investire nella formazione del personale come parte integrante dei progetti di innovazione, favorendo così la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Si ricorda che il piano transizione 5.0 prevede un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici.
Si fa riferimento per la valutazione delle riduzioni al modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).
Da segnalare che il 16 agosto il Ministero delle imprese ha pubblicato in materia un ampia circolare di chiarimenti operativi (192 pagine)
Vediamo le condizioni previste per le spese di formazione nei paragrafi seguenti.
Piano transizione 5.0 : Spese di formazione agevolabili
Le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7 del DM , con un limite massimo di 300.000 euro .
Sono ammissibili nello specifico:
- Spese relative ai formatori e ai costi di esercizio connessi al progetto di formazione.
- Spese di viaggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota di uso esclusivo per il progetto di formazione.
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
- Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione.
Transizione 5.0 bonus formazione: durata moduli e materie
Durata e struttura dei moduli formativi
I percorsi formativi dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 12 ore e includere almeno un modulo della durata minima di 4 ore
Contenuti
I moduli devono riguardare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.
Nella tabella che segue le materie previste:
Categoria Materie Transizione Digitale - A1 – Automazione Industriale e Robotica
- A2 – Intelligenza Artificiale e Machine Learning
- A3 – Big Data e Analisi dei Dati
- A4 – Internet of Things (IoT)
- A5 – Cybersecurity e Sicurezza Informatica
- A6 – Blockchain e Tecnologie per la Fiducia
- A7 – Cloud Computing e Servizi Distribuiti
- A8 – Realtà Aumentata e Virtuale
- A9 – Tecnologie per la Comunicazione 5G
- A10 – Sviluppo Software e Applicazioni
- A11 – Digitalizzazione dei Processi Aziendali
- A12 – User Experience e Design Thinking
- A13 – E-commerce e Digital Marketing
- A14 – Innovazione dei Modelli di Business Digitali
Transizione Ecologica - B1 – Efficienza Energetica e Risparmio Energetico
- B2 – Fonti di Energia Rinnovabile (Eolico, Solare, Idroelettrico)
- B3 – Gestione e Riciclo dei Rifiuti
- B4 – Sostenibilità Ambientale e Riduzione dell'Impatto Ecologico
- B5 – Economia Circolare e Modelli di Produzione Sostenibili
- B6 – Mobilità Sostenibile e Veicoli Elettrici
- B7 – Progettazione Ecocompatibile e Bioedilizia
- B8 – Tecnologie per la Riduzione delle Emissioni di CO2
- B9 – Gestione delle Risorse Idriche
- B10 – Agricoltura Sostenibile e Tecniche di Coltivazione Ecocompatibili
- B11 – Innovazioni nella Chimica Verde
- B12 – Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale
- B13 – Pianificazione e Gestione Urbanistica Sostenibile
- B14 – Educazione Ambientale e Sensibilizzazione
Erogazione:
I percorsi formativi possono essere erogati anche in modalità a distanza (e-learning) purché soddisfino i requisiti di durata e contenuto sopra indicati.
Ogni percorso formativo deve concludersi con un esame finale che certifichi l'acquisizione delle competenze previste.
Qualifiche dei Soggetti Erogatori e docenti
I docenti devono far parte di
- Soggetti accreditati per attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma di competenza.
- Università e enti pubblici di ricerca.
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
- Soggetti con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 settore EA 37.
- Centri di competenza ad alta specializzazione e Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)
I docenti devono avere esperienza e competenze specifiche nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.
Devono essere in grado di fornire formazione pratica e teorica sulle tecnologie innovative applicabili ai processi produttivi dell'impresa.
Transizione 5.0 e formazione: conteggio e documentazione delle spese
Il decreto 6 agosto 2024 specifica che per il conteggio delle Spese vanno considerati :
- Costi dei formatori: Spese relative ai docenti che erogano la formazione, incluse le spese di viaggio e alloggio se necessario.
- Costi di esercizio: Spese direttamente connesse al progetto di formazione, come materiali didattici, forniture, e attrezzature utilizzate esclusivamente per la formazione.
- Ammortamento di strumenti e attrezzature: Calcolato sulla quota di utilizzo esclusivo per il progetto di formazione.
- Spese di consulenza: Costi dei servizi di consulenza connessi alla pianificazione, gestione e valutazione della formazione.
- Costi del personale partecipante: Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, includendo salari e stipendi calcolati sulla base delle ore di partecipazione alla formazione(decreto_24_luglio_2024_…).
Documentazione delle Spese:
Devono essere conservate e presentate tutte le fatture e ricevute relative ai costi sostenuti per la formazione.
Deve essere mantenuto un registro delle presenze per ciascun partecipante alla formazione, indicando le ore di partecipazione e va redatto un report dettagliato delle attività formative svolte, incluso il contenuto dei moduli, i nomi dei docenti, la durata delle sessioni e i risultati degli esami finali.
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Formazione in paesi extra UE: finanziamenti per 5 milioni
Fondimpresa, il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, ha pubblicatoil mese scorso l'Avviso n. 4/2024 per la "Formazione in Paesi terzi" che offre l'accesso a finanziamenti per implementare programmi di formazione professionale e civico-linguistica destinati a cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, apolidi e rifugiati e per favorire la loro futura assunzione in Italia nelle imprese aderenti.
Sono a disposizione ben 5 milioni di euro , per contributi fino a 500mila euro per ogni soggetto promotore.
Si tratta di una importante opportunità per le aziende italiane di formare e integrare professionalmente cittadini stranieri per integrare il personale mancante da tempo nel mercato nel lavoro nazionale Attraverso questo programma, Fondimpresa contribuisce non solo allo sviluppo delle competenze lavorative ma anche all'integrazione sociale e culturale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Avviso formazione paesi extra UE : gestione e finalità
Fondimpresa è il Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL.
La missione di Fondimpresa è promuovere la formazione continua dei lavoratori per migliorare le loro competenze e l'occupabilità, rispondendo alle esigenze delle aziende aderenti.
Le finalita dell'Avviso n. 4/2024 includono in particolare:
- Qualificazione/Riqualificazione Professionale: Fornire ai cittadini stranieri le competenze necessarie per l'assunzione in Italia, riducendo il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.
- Educazione Civico-Linguistica: Offrire formazione sulla lingua italiana e elementi di educazione civica per facilitare l'integrazione socio-culturale dei destinatari.
- Promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs): L'iniziativa supporta vari obiettivi delle Nazioni Unite, come l'educazione di qualità, il lavoro dignitoso e la riduzione delle disuguaglianze.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Requisiti e Beneficiari
Requisiti dei Proponenti
Gli enti e aziende interessati a proporre progetti formativi devono essere iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, rispettando le classi di importo e l’ambito territoriale di iscrizione.
Beneficiari
I destinatari dei piani formativi sono:
- Cittadini che risiedono in Paesi terzi (non UE).
- Apolidi e Rifugiati ovvero stranieri rifugiati in Paesi terzi di primo asilo o di transito.
I partecipanti devono frequentare almeno l'80% delle ore programmate e superare gli esami finali per ottenere la certificazione delle competenze.
Formazione paesi extra UE: durata e caratteristiche dei Piani Formativi
Durata e contenuti dei corsi
Durata Minima: 180 ore.
Durata Massima: 320 ore.
Periodo di Realizzazione: 4 mesi nei Paesi terzi, con un obbligo di avvio entro un mese dall'approvazione del piano e conclusione entro tre mesi.
I percorsi formativi devono includere:
- Lingua Italiana: Almeno 100 ore, con l'obiettivo di raggiungere almeno il livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
- Educazione Civica: 10 ore sui principi fondamentali della Costituzione italiana e delle istituzioni pubbliche.
- Salute e Sicurezza sul Lavoro: Nozioni di base in materia di sicurezza.
- Formazione Professionale: Specifica per il settore di riferimento, con esami finali per la certificazione delle competenze.
Per ottenere il finanziamento ogni azione formativa deve prevedere un minimo di cinque partecipanti e rivolgersi a un massimo di 25.
ATTENZIONE Per l’ammissibilità dei costi, è necessario che almeno cinque partecipanti completino la formazione cioè.
- frequentino almeno l’80% delle ore programmate, e
- vengano effettivamente assunti in Italia.
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: Modalità di partecipazione
Presentazione delle Domande
Le domande di finanziamento devono essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo : [email protected]
- dal 19 luglio 2024
- fino al 31 dicembre 2024,
salvo esaurimento anticipato delle risorse.
La domanda deve includere:
- Scheda Piano: Comprende la "Scheda Informativa del Piano", creata e compilata dal Soggetto Proponente.
- Dichiarazioni di Partecipazione al Piano: Devono essere compilate e sottoscritte digitalmente da tutte le aziende beneficiarie.
- Obiettivi Quantitativi e Preventivo Finanziario del Piano: Devono essere predisposti sul file excel disponibile dopo la creazione della "Scheda Piano".
- Formulario di Presentazione del Piano Formativo: Non deve superare le 80 pagine.
- Dichiarazione di Conformità all'Originale: Dei documenti che costituiscono la domanda di finanziamento, sottoscritta digitalmente.
I modelli e tutta la documentazione ulteriore sono disponibili a questo LINK
Avviso Fondimpresa formazione paesi extra UE: importi, risorse, valutazione
Come anticipato Fondimpresa destina complessivamente 5 milioni di euro per il finanziamento dei piani formativi. Ogni soggetto proponente può accedere a un finanziamento massimo di 500.000 euro
Importo Finanziabile: Ogni piano può ricevere un finanziamento minimo di 41.400 euro e massimo di 73.600 euro.
Erogazione a Saldo: Il finanziamento viene erogato a saldo, entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale.
Cofinanziamento: Le aziende beneficiarie devono cofinanziare il piano formativo in base al regime di aiuti di Stato scelto.
Le domande di finanziamento sono soggette a una verifica di ammissibilità e valutazione da parte di Fondimpresa, basata su criteri seguenti:
Descrizione della Qualificazione Professionale (Punteggio massimo: 200)
- Tipo di figura professionale richiesta
- Analisi del ciclo produttivo dell’azienda o delle aziende coinvolte che evidenzi la necessità dell’inserimento di queste figure professionali
Descrizione della Figura Professionale (Punteggio massimo: 200)
Competenze richieste per la figura professionale
Analisi delle Skills dei Partecipanti in Ingresso e Analisi del Gap Formativo (Punteggio massimo: 200)
- Valutazione delle competenze iniziali dei partecipanti
- Analisi del gap formativo rispetto agli obiettivi del piano formativo
Progetto Esecutivo dell’Attività Formativa (Punteggio massimo: 250)
- Coerenza con le Linee Guida del MLPS
- Coerenza con i fabbisogni aziendali
- Completezza e dettagli operativi del progetto formativo
Adeguatezza della Rete del Comitato di Monitoraggio (Punteggio massimo: 150)
I progetti saranno ritenuti idonei solo se raggiungeranno un punteggio complessivo minimo di 750 su 1000 punti e almeno 100 punti sull’elemento 5 (Adeguatezza della rete del Comitato di Monitoraggio).
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Modalità ordinarie per il tirocinio professionale
Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC, con il pronto ordini n. 33/2024, pubblicato il 18.07.2024, fa presente che il Ministero dell’Università in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, non ammette altre soluzioni. Il pronto ordini nasce dalla necessità di rispondere ad un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.
Il Milleproroghe 2024 (dl. 215/2023 convertito) all’art.6 comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023, sulla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato di abilitazione e altri esami professionali.
Tuttavia, la norma non fa più riferimento ai tirocini. Per questa ragione, non sono ammesse modalità diverse da quelle ordinarie in merito a questi ultimi.
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PCTO presso uffici INPS nuova Convenzione per le scuole
Con il messaggio 2368 del 26 giugno 2024 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'utilizzo della nuova Convenzione quadro deliberata dal Consiglio di amministrazione relativa agli accordi con istituzioni scolastiche per l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex periodi di alternanza scuola lavoro) presso gli uffici territoriali dell'Istituto .
La nuova convenzione sarà attiva dal 9 luglio 2024.
Ecco le principali indicazioni.
Convenzione PCTO scuole – INPS e accordo attuativo individuale
La nuova Convenzione quadro definisce condizioni e modalità attraverso le quali si esplica la collaborazione tra l’istituzione scolastica, promotrice dei PCTO, e la Struttura territoriale INPS disposta ad accogliere studenti per lo svolgimento del PCTO.
Viene fornito in allegato anche l’accordo attuativo – che è parte integrante della Convenzione – funzionale all’attivazione del PCTO per il/la singolo/a studente/ssa che definisce i dettagli del percorso individuale, quali:
- la Struttura territoriale INPS ospitante,
- i nominativi dei tutor designati dall’Istituto e dall’istituzione scolastica,
- la durata del percorso formativo e i relativi orari,
- gli obiettivi formativi in coerenza con l’indirizzo di studi,
- gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ,
- gli altri impegni delle Parti,
- gli estremi delle polizze assicurative,
- la dichiarazione dello/della studente/ssa.
Ai fini dei PCTO, la collaborazione dell’INPS è a titolo gratuito.
Si ribadisce che I PCTO hanno natura formativa e non danno luogo ad alcuna tipologia di rapporto di lavoro con l’INPS, né è prevista alcuna indennità o compenso a carico dell’Istituto.
L’attività di formazione e orientamento del PCTO è progettata e verificata:
- dal docente tutor (interno) dell’istituzione scolastica e
- dal tutor (esterno) della Struttura territoriale INPS ospitante.
Tra i compiti e le funzioni dei tutor rientra: la predisposizione del percorso formativo personalizzato, il raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo, il controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato previsto dall’accordo attuativo. A tale ultimo fine, l’INPS si impegna a rilasciare allo/la studente/ssa apposito badge di rilevazione della presenza nella Struttura territoriale INPS.
La titolarità del percorso, della progettazione e della certificazione delle competenze rimane comunque in capo all’istituzione scolastica.
La Convenzione quadro ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle parti da manifestarsi tramite scambio PEC, sei mesi prima della scadenza. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ciascuna delle Parti di risolvere la Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o concernenti gli accordi attuativi.
Dall’alternanza scuola-lavoro ai PCTO
Si ricorda che i percorsi di alternanza scuola-lavoro, stabiliti dal decreto legislativo n. 77 del 2005, sono periodi di formazione pratica obbligatori per i corsi del secondo ciclo di istruzione. Progettati e valutati dalle istituzioni scolastiche, possono essere effettuati presso enti pubblici senza costituire un rapporto di lavoro.
In sintesi
- 2009: INPS adotta la "Convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento".
- 2015: La legge n. 107 rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola-lavoro.
- 2018: La legge di Bilancio 2019 li rinomina "percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (PCTO) e stabilisce la loro durata.
- 2019: Decreto n. 774 del Ministro dell’Università e della Ricerca definisce le Linee guida dei PCTO.
- 2024 Nuova Convenzione Quadro : INPS continua la collaborazione con le istituzioni scolastiche per implementare i PCTO, offrendo esperienze pratiche agli studenti. il nuovo schema di Convenzione quadro è stato adottato principalmente per adeguarsi alle novità normative su privacy e sicurezza sul lavoro.
Alla scadenza delle convenzioni già sottoscritte secondo la determinazione commissariale n. 50/2009, troverà applicazione il nuovo schema di Convenzione quadro.
Attivazione e firma della convenzione-quadro
Come detto La Convenzione quadro sarà resa disponibile dal 9 luglio 2024, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”, accessibile dalla rete intranet al seguente percorso: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle convenzioni”.
I Direttori regionali e di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle convenzioni con le istituzioni scolastiche promotrici dei PCTO aventi sede legale nel territorio di competenza. La sottoscrizione avviene, tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”.
L’accordo attuativo del PCTO è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal Responsabile della Struttura territoriale INPS che ospita lo/la studente/ssa, utilizzando il modello allegato al messaggio (Allegato n. 3).
Le convenzioni e gli accordi attuativi devono essere comunque conformi allo schema adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28/2024.
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Assunzioni in apprendistato nel pubblico impiego
E' stato pubblicato sul sito del dipartimento della funzione pubblica il Decreto attuativo dell' art. 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023, che definisce le condizioni con le quali le amministrazioni dello Stato potranno assumere con contratti di formazione lavoro o contratti di apprendistato giovani laureati o laureandi da inserire in progetti lavorativi qualificati, definiti in collaborazione con le istituzioni universitarie del territorio , per agevolare l'accesso al mondo del lavor , sulla base delle prospettive e dei fabbisogni delle amministrazioni stesse.
Gli accordi tra università ed enti dovranno assicurare la formazione «on the job» a favore del personale reclutato con le nuove modalita' , la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti delle amministrazioni per la presentazione, agli studenti, delle possibilita' occupazionali offerte .La selezione dei candicati avverrà tramite concorso e nella commissione giudicatrice dovra essere presente un docente dell'università convenzionata
In particolare potranno essere assunti
- studenti di eta' inferiore a ventiquattro anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, o
- giovani laureati individuati su base territoriale , con contratto a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi,
I giovani che ricevano una valutazione positiva del servizio prestato, alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Le assunzioni potranno avere luogo con limite massimo del 10 per cento delle facolta' assunzionali esercitabili dall'ente fatta eccezione per i comuni, le unioni di comuni, le province e le citta' metropolitane, ai quali e' consentito provvedere alle medesime assunzioni nel limite del 20 per cento
Le procedure di concorso per le assunzioni di giovani
Come detto la selezione dei candidati avverrà tramite concorsi in ambito territoriale che dovranno prevedere una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale, nelle materie specificate nell'avviso
Nell'ambito delle selezioni saranno oggetto di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, la media ponderata dei voti conseguiti nonche' le eventuali
esperienze professionali documentate. . In ogni caso, i titoli e l'eventuale esperienza professionale non possono concorrere, in misura superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale
I bandi di concorso saranno pubblicati sul portale del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it).
Il bando di concorso potrà anche prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
e che in un'ottica di valorizzazione del merito, la media ponderata dei voti conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno pari a un quarto alla formazione del punteggio finale.
Il personale assunto con queste procedure sarà inquadrato nell'area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, del comparto funzioni centrali, o nella corrispondente area prevista dall'ordinamento dell'amministrazione organizzatrice
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Tirocinio fraudolento, è reato: niente ricorso amministrativo
L'ispettorato nazionale del lavoro INL ha pubblicato oggi la nota 453-2023 in cui chiarisce la possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.
La nota richiama i precedenti (nota prot. n. 530/2022 e n. 1451/2022) , e ricorda come la L. n. 234/2021, con l’art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini.
Viene statuito infatti che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, con l’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.
Con la citata nota prot. n. 530/2022 è stato chiarito che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione prevede da parte degli ispettori l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994.
La facoltà di chiedere il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato invece rappresenta una possibilità riservata al solo tirocinante.
La nota prot. n. 1451/2022, ha invece precisato in materia previdenziale che i recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio non sono condizionati dalla scelta del lavoratore
In ogni caso afferma l'Ispettorato con le novità introdotte con la L. n. 234/2021, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, fa escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, per evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.
Allo stesso modo ricorda l'INL nella nota prot. n. 1551/2021, era stata esclusa la possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all’art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, in cui ugualmente la scelta di agire giudizialmente è sempre devoluta al lavoratore interessato.
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Formazione professionale: nuova modulistica per i contributi L 40/87
Il Ministero del lavoro ha comunicato sul proprio sito l'aggiornamento delle istruzioni e del modello per le domande di contributo 2022 agli enti privati gestori di attività finalizzate alla formazione professionale di cui alla Legge n. 40/1987.
Contributi legge 40 1987 a chi spettano
I contributi sono riservati in particolare agli enti che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, (formazione professionale per le attività lavorative) e sono destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti stessi, non coperte da contributo regionale.
I requisiti che gli enti devono possedere sono :
- collegaamento alle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;
- che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria,
- che rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
- che non perseguano scopi di lucro;
- abbiano carattere nazionale;
- operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' .
Va ricordato che gli enti aventi personalita' giuridica è richiesta la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato.
Le principali indicazioni operative
Per la presentazione dell’istanza di contributo per l’annualità 2022, le indicazioni operative 2022 precisano, tra le altre cose che:
– le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN)dovranno essere compilate e presentate in formato elettronico sia in pdf firmato digitalmente che in excel seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015;
– le stesse DSAN dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione, ove si è svolta l’attività formativa. Le DSAN in formato excel dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (di cui si allega il prototipo), in cui si attesti la conformità delle stesse a quelle presentate in formato pdf;
– ad integrazione di quanto già previsto nelle “Note per la compilazione”, sulla SK6, come sulla lettera (l) della DSAN, va indicato il nome preciso dell’ufficio competente dell’amministrazione finanziatrice e non di nuovo il nome della regione (es. direzione politiche attive, dipartimento lavoro e formazione ecc.).
– per la documentazione inerente ai requisiti di ammissibilità di cui al D.M. n. 107/2015, che non sia in possesso dell’Ente al momento della presentazione della domanda (copia di LUL febbraio 2022, bilancio consuntivo 2021 con atto di approvazione e relazione dei revisori, relazione finanziaria sull’attività di formazione professionale rispetto alla complessiva attività dell’Ente in quanto subordinata al bilancio), si deve allegare una dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si specifichi il termine entro il quale si provvederà all’integrazione dell’istanza;
Scarica qui:
Domanda di contributo anno 2022
Schede informative e DSAN ((XLS)