• Formazione e Tirocini

    Piano nuove competenze 2024: linee guida per la formazione

    E' stato pubblicato  il 6 aprile 2024  sul sito del ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Economia che approva il nuovo  Piano Nuove Competenze – Transizione, ( PNC-Transizione), allegato A,, in aggiornamento e integrazione  del Piano Nuove Competenze del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Si tratta del documento programmatico del Governo in tema di formazione finanziata  per il lavoro da realizzare in sinergia con agenzie per il lavoro regioni e provincie autonomi . 

    La novità principale rispetto al Piano precedente, in attuazione di quanto previsto dal decreto 48 2023,   per  raggiungere entro dicembre 2025 gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  è il maggiore   coinvolgimenti degli attori privati . Vediamo maggiori dettagli di seguito.

    Le novità del Piano nuove competenze 2024

    A seguito delle novità ordinamentali introdotte dal Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 85,  e anche delle prime evidenze sull’andamento del programma PNRR emerse dal monitoraggio  dicembre 2023 e gli esiti dei gruppi di lavoro con le amministrazioni regionali , con il parere positivo della Conferenza Stato – Regioni , si è reso necessario aggiornare il Piano Nuove Competenza, in coerenza con la necessità di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

    Il documento pubblicato descrive  il piano in risposta alle necessità emerse dalla Commissione Europea nell'ambito del capitolo RepowerEU. 

    Questo piano si propone  in particolare di affrontare il fenomeno dello skills mismatch, ovvero la discrepanza tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai lavoratori, con un focus particolare verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, inclusi quelli relativi alla transizione ecologica.

    I principali aspetti del piano includono:

    • Maggiore Coinvolgimento del Settore Privato: Si punta a un coinvolgimento più marcato del settore privato nella programmazione e realizzazione dell'offerta formativa. Questo aspetto si estende dalla promozione dei Patti per le competenze alla realizzazione di percorsi di specializzazione tecnologica post diploma, collegati strettamente con le politiche industriali.
    • Promozione della Formazione Continua: Importanza viene data alla valorizzazione della formazione sul lavoro e all'evoluzione dei sistemi di riconoscimento delle competenze, garantendo così la loro effettiva utilità e spendibilità.  Implementazione di Sistemi di Analisi Ex Ante: Si mira all'introduzione di sistemi analitici avanzati per il mercato del lavoro, per anticipare i fabbisogni di competenze e contribuire a ridurre lo skills mismatch.
    • Monitoraggio degli Effetti Occupazionali: Particolare attenzione verrà data al monitoraggio degli effetti che la formazione finanziata ha sull'occupazione, specialmente per quanto riguarda la formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali. Il piano si propone, dunque, di rafforzare il legame tra formazione, mercato del lavoro e politiche industriali, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva, attenta alle transizioni ecologiche e digitali in atto. L'obiettivo finale è quello di migliorare l'occupabilità dei lavoratori attraverso un allineamento più stretto tra le loro competenze e i fabbisogni del mercato, rendendo l'economia italiana più competitiva e resiliente.

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    Assunzioni in apprendistato nel pubblico impiego

    E' stato pubblicato sul sito del dipartimento della funzione pubblica il Decreto attuativo  dell' art. 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023,  che definisce le condizioni con le quali le amministrazioni dello Stato  potranno assumere con contratti di formazione lavoro o contratti di apprendistato giovani laureati o laureandi    da inserire in progetti lavorativi  qualificati, definiti  in collaborazione con le istituzioni universitarie  del territorio , per agevolare  l'accesso al mondo  del  lavor , sulla base delle prospettive  e dei  fabbisogni  delle  amministrazioni  stesse. 

     Gli accordi tra università ed enti dovranno assicurare  la formazione «on the job» a favore  del  personale  reclutato con le  nuove modalita' , la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti  delle  amministrazioni    per  la  presentazione,   agli studenti,   delle   possibilita'    occupazionali    offerte  .La selezione  dei candicati avverrà tramite concorso e  nella commissione giudicatrice dovra essere presente un docente dell'università convenzionata

    In particolare  potranno essere assunti 

    1. studenti di  eta'  inferiore  a  ventiquattro  anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi da assumere  a  tempo  determinato con contratto di formazione e lavoro, o
    2.   giovani  laureati  individuati  su  base territoriale , con contratto a tempo determinato di apprendistato  di durata massima di trentasei mesi, 

     I giovani  che   ricevano una valutazione positiva del servizio  prestato,  alla  scadenza  dei  contratti di apprendistato e di formazione  e  lavoro  stipulati,  saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

    Le assunzioni potranno avere luogo con  limite massimo  del  10  per cento delle facolta' assunzionali esercitabili dall'ente   fatta  eccezione per i comuni, le unioni di comuni, le province e le  citta' metropolitane,  ai  quali  e'  consentito  provvedere  alle  medesime  assunzioni nel limite del 20 per cento  

    Le procedure di concorso per le assunzioni di giovani

    Come detto la selezione dei candidati avverrà tramite concorsi  in ambito territoriale     che dovranno prevedere     una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale, nelle materie specificate nell'avviso 

    Nell'ambito delle selezioni saranno oggetto  di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato,  la media ponderata dei voti conseguiti  nonche'  le   eventuali

    esperienze professionali documentate. . In ogni caso, i titoli e  l'eventuale  esperienza  professionale  non  possono  concorrere,  in  misura  superiore  a  un  terzo,  alla

    formazione del punteggio finale

    I bandi di concorso saranno pubblicati sul portale del  reclutamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  della  funzione pubblica (www.inpa.gov.it). 

       Il bando di concorso potrà anche prevedere che il punteggio del  titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di  studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione 

    e che in un'ottica di valorizzazione del  merito, la media ponderata dei voti  conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno  pari  a  un quarto alla formazione del punteggio finale. 

    Il personale assunto  con queste procedure sarà  inquadrato nell'area dei funzionari, a livello retributivo  iniziale, del comparto funzioni centrali, o nella corrispondente area  prevista  dall'ordinamento dell'amministrazione organizzatrice 

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    Tirocini 2022: nuove sanzioni e indicazioni INL

    Le sanzioni per chi non eroga l'indennità di partecipazione al tirocinio extracurricolare o lo utilizza in luogo di un rapporto di lavoro vero e proprio, sono molto salate e sono già in vigore dal 1 gennaio 2022.

    Si ricorderà che la legge di bilancio 2022 ( art. 1 commi 720 e segg., legge n. 234 2021)  è infatti intervenuta  per riformare la materia dei tirocini formativi con norme piu stringenti. 

    Tirocini extracurricolari quali sono?

    Giova  specificare, forse, che i tirocini extracurricolari sono quelli che non fanno parte obbligatoriamente di un percorso formativo scolastico o  universitario (come possono essere ad esempio  quelli per l'accesso alle professioni) ma sono organizzati da enti formativi privati accreditati  con convenzioni regionali.

    L'applicabilità delle nuove  sanzioni è stata ribadita dall'Ispettorato del lavoro nella  nota 530 del 21 marzo 2022 .

    Vale la pena sottolineare che  le linee guida sui nuovi stage, detti  "Percorsi formativi finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale" ,  devono  essere definite da una intesa in Conferenza Stato Regioni   entro il 30 giugno 2022 ma ad oggi non è stata presa alcuna decisione.

    Sul tema è intervenuto anche  il Consiglio dei dottori commercialisti che  ha criticato fortemente l'impianto normativo prospettato dal Ministro del lavoro Orlando.  che intenderebbe  restringere le possibilità di utilizzo  dei tirocini extracurricolari ai soli soggetti con  difficoltà di inclusione sociale.

    Obblighi e sanzioni 2022 per i tirocini extracurricolari

    L'ispettorato precisa  in ogni caso che   l’applicazione delle sanzioni è già in vigore :

    1. per la mancata erogazione dell'indennità (comma 722) e
    2. in caso di accertato ricorso fraudolento al tirocinio, quando sia effettuato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente (comma 723 ).

    Il personale  ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite con la circ. 8/2018.

    In particolare :

    1. “la mancata  corresponsione dell'indennità  comporta  l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura  variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro",
    2.  mentre la violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 (utilizzo dello stagista in luogo di un dipendente)  comporta l’applicazione a  carico del soggetto ospitante dell’ammenda di: 
    • 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e 
    • per ciascun  giorno di tirocinio. 

    Quets'ultima è   una sanzione penale: "soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere"  cioè si prevede l'immediata sospensione dello stage e  resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro  subordinato 

    La nota ricorda inoltre:

    1.   l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi  dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (comunicazione obbligatoria a servizi.lavoro.gov.it
    2.  e il fatto  che il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria  cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81”.