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    Fondo Nuove Competenze 2023: istruzioni, faq e modelli

     

    Il Fondo nuove competenze è un fondo  di finanziamento  nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, che permette alle imprese di  innovare l'organizzazione della produzione  adeguando le competenze dei lavoratori, durante l’orario di lavoro, ma  limitando i costi.

     Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali , infatti,  sono a carico del Fondo, che è stato  istituito  dal decreto Rilancio (n. 34/2020)  e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020)  oltre che dal Fondo sociale europeo.

    Il Fondo è stato prorogato dal decreto Milleproroghe N. 198 2022  anche  per il  2023.

    Di seguito ricordiamo  i principali aspetti  per l'utilizzo del  Fondo nuove competenze e le novità 2023. In fondo all'articolo allegati i documenti normativi.

    Fondo nuove competenze: come funziona

    Si ricorda che il FNC  prevede,  nello specifico,  la possibilità di ottenere il finanziamento  a fondo perduto da ANPAL  per:

    • le quote di retribuzione  e 
    • i contributi previdenziali 

     dei lavoratori occupati  in percorsi formativi  adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .

    Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .

    Tali accordi devono illustrare  quali sono i fabbisogni di nuove competenze , specificando in particolare se 

    • legati alla trasformazione dell' impresa oppure
    •  destinati a promuovere l'occupabilità del lavoratore in altre aziende.

    I corsi di formazione  previsti dagli accordi possono  essere erogati :

    • sia da enti  pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca
    • che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo (se previsto dall’accordo collettivo).

    Anpal  valuta le richieste  in collaborazione con le Regioni interessate che terranno conto della contestuale programmazione dei propri progetti  Sulla base del numero di domande  accolte viene stabilito l’importo massimo riconoscibile.

    Fondo nuove competenze  l'avviso 2022 

    L'Avviso ANPAL 345 2022  in attuazione del decreto del Ministero del lavoro  (pubblicato il 3 novembre 2022)  ha rifinanziato e modificato parzialmente le modalità di partecipazione  al programma   "Fondo Nuove Competenze" 

     In fondo all'articolo  sono disponibili gli allegati al bando.

    Le principali novità, rispetto al precedente avviso, sono due:

    1. gli interventi riguardano principalmente  il sostegno alle imprese che affrontano  cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica. 
    2. si prevede il  pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi .

    L'avviso fissava  le seguenti scadenze:

    • 31 dicembre 2022 firma degli  accordi con le rappresentanze sindacali
    • 28 febbraio 2023  termine massimo per l'invio delle domande con  i progetti formativi  sull’apposita piattaforma informatica MyANPAL. 

    poi prorogate al 27 marzo 2023.

    Resta fermo che:

    •  i progetti formativi devono avere una durata minima per ciascun lavoratore coinvolto di 40 ore e massima di 200 ore. 
    • Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà  superare  i 10 milioni di euro. 
    • Ogni azienda  può chiedere una anticipazione  fino al  40% del contributo concesso, previa presentazione di una fidejussione.

    Fondo nuove competenze FAQ  ANPAL 12.12.2022

    Il  decreto commissariale  ha precisato  che il datore di lavoro deve  scegliere al momento della  presentazione della domanda  se vuole svolgere la  formazione:

    1. "nei primi 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei successivi 40".
    2. oppure svolgere le attività "entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza" come indica il primo decreto .

    Le Faq aggiornate  il 12 dicembre  2022 (QUI il testo) precisavano le modalità di realizzazione dei percorsi formativi.

    Attenzione:   in una faq si precisa che  «non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio saldo».

    La modifica è dunque un ulteriore vincolo  temporale nella realizzazione dei percorsi formativi, di cui è poco chiara la motivazione.

    La seconda modifica chiarisce invece precisa che i datori di lavoro aderenti  devono rivolgersi al proprio  fondo interprofessionale anche se c’è una copertura parziale dei costi, purché l'attività formativa  sia realizzata secondo le regole  del Fondo Nuove Competenze, mentre i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi interprofessionali possono  avvalersi di altre società terze.

    Altre  Faq  chiariscono che:

    • è ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona.
    • l'erogazione può avvenire tramite una società del gruppo del datore di lavoro richiedente purché abbia un diverso codice fiscale.
    • ogni datore di lavoro può presentare solo una richiesta di valore totale non superiore a 10 milioni di euro.

    FNC Enti accreditati per  formazione e attestazione competenze

    Con la nota del 6 aprile  2023 ANPAL ricorda  che le Linee guida adottate con decreto interministeriale del 5  gennaio 2021 richiederebbero  che  le attestazioni  siano "prodotte dall’ente  titolato nazionale o  regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale  o regionale medesimo”. Posto però che alcune Regioni non hanno ancora definito l’elenco  degli Enti titolati ,  le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, ferma restando la possibilità di fare ricorso  agli Enti titolati a livello nazionale.

    Fondo nuove competenze FAQ 22.5.2023

    Con una  faq pubblicata il 22 maggio 2023  ANPAL  ribadisce che i progetti formativi  di norma sono  finanziati dal fondo paritetico interprofessionale a cui l'azienda aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo». 

    Fondo nuove competenze: attestazione – no alla proroga dei  150 giorni 

    Sono stati pubblicati  sul sito ANPAL nella pagina dedicata all'Avviso Fondo nuove competenze – seconda edizione anche  i seguenti documenti:

     nota n. 11790 del 7 agosto 2023 , contenente le istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze.

     comunicato n. 11795 del 7 agosto 2023 in cui ANPAL  ribadisce l'impossibilità di accogliere le richieste di proroga del termine di 150 giorni per lo svolgimento dei percorsi formativi, in quanto le tempistiche sono state definite  per consentire di effettuare,  per il tramite di INPS, i pagamenti entro la suddetta data, pena l’impossibilità di  rendicontare le relative spese e ottenerne il rimborso dalla Commissione europea.

    ANPAL chiarisce che  l’eventuale parziale realizzazione delle attività programmate,   nel rispetto requisiti previsti e in presenza dell’attestazione  delle competenze, non pregiudica il diritto al rimborso del costo del lavoro relativo ai  dipendenti impegnati nella formazione.

    AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE 2023 

    Con il comunicato del  4 settembre 2023, l’Agenzia  precisa che pur nell'impossibilità di concedere proroghe , è consentita  la realizzazione dei progetti formativi e per la presentazione dell’istanza di saldo ad ANPAL con le seguenti scadenze:

    • nel termine di 150 giorni decorrenti dal giorno seguente la comunicazione dell’approvazione dell’istanza per tutte le istanze, 
    • a prescindere dalla data di approvazione 
    • anche nei casi in cui la data finale cada oltre il 31 dicembre 2023.

    AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2023  

    Sono state pubblicate  nuove FAQ in merito alle modalità di redazione delle attestazioni relative ai percorsi formativi ( in materia di : Firma del dipendente, Codici ATECO,  Atlante  del lavoro per corsi non finanziati da Fondi interprofessionali) Qui il testo integrale

    Allegati:
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    Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023

    L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel  D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, ,  ha fornito numerosi  chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle  Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i   “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.

    Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)

    Apprendistato di primo livello come funziona

    Come detto con la  circolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022,  viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state  fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.

    Vengono inoltre  forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015,  in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte  anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.

    Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo  livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.

    La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi  alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:

    1.  il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini  dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
    2. i giovani in  obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono  stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.

    Ne discende che : 

    "per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi  nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    b) assicurazione contro le malattie;

    c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

    d) maternità;

    e) assegno familiare;

    f) assicurazione sociale per l'impiego;

    – per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;

    – per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista  una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse  previsioni dei contratti collettivi. 

    Infine viene sottolineato  che "gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".

    Chiarimenti e modelli di schede  e progetti apprendistato

    Il ministero  specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui 

    • il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per  familiari  svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
    • l'apprendista può essere  assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo   ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
    • il termine   del periodo formativo corrisponde alla data di  pubblicazione dei risultati  dell'esame finale che  l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati,  cosi da provvedere  l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
    • Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista  e la necessita di un corretto utilizzo del  dossier individuale per la certificazione delle competenze.  In merito la circolare fornisce in allegato  i fac simili di scheda,  protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.

    Apprendistato stagionale studenti minorenni

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza  della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.

    Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia  con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno  studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto  nel caso in cui  frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso  ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022,  che il datore di lavoro deve  verificare l’effettiva fattibilità del contratto  grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma). 

    Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.

  • Formazione e Tirocini

    Radioprotezione: le regole per l’iscrizione all’elenco esperti

    A seguito della pubblicazione,  il 31.8.2022 del decreto interministeriale    dei ministeri del Lavoro  e  della Salute del 9 agosto 2022 su requisiti necessari all'iscrizione all'elenco   degli esperti di radioprotezione, previsto dall’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il ministero del lavoro  ha pubblicato il 21 febbraio  2023 anche il decreto direttoriale 11 -2023  che chiarisce le modalità di domanda per l'esame di ammissione all'elenco  e fornisce il modello da utilizzare.

    Si ricorda che il nuovo elenco Esperti di Radioprotezione  previsto dal  decreto legislativo  deriva dal recepimento  della direttiva europea  2013 /49 Euratom sul tema della protezione dalle radiazioni ionizzanti   

    Le disposizioni  sono entrate in vigore il 1 gennaio 2023.

    Con Circolare 21 del 16 novembre 2022  il Ministero del lavoro precisava che per le sessioni d’esame da tenersi nell’anno 2023 il  termine di presentazione delle domande era  fissato al  31 dicembre 2022  e  faceva riferimento  come  titoli di studio e  professionali previsti , in relazione al grado di abilitazione  , quanto richiesto al punto 9 dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101).

    Invece a partire dal 2023 si applicano le regole del decreto interministeriale 9 agosto 2022 che indica  nuovi  titoli di studio e professionali per l’ammissione agli esami di abilitazione.

    Inoltre, sui tirocini il ministero chiarisce che :

    • I tirocini conclusi  entro il 31 dicembre 2022 si considerano validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria purche  congruo con il grado di abilitazione
    • Nel caso in cui il tirocinio abbia avuto solo inizio nell’anno 2022, secondo  quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e si concluda successivamente al 31 dicembre 2022,   i soggetti incaricati della formazione post-universitaria  valuteranno se potranno  costituire  elemento di esonero per l’assolvimento dell’obbligo di tirocinio pratico previsto dalla nuova disciplina.

    Iscrizione all'elenco AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO 2023

    Con il decreto direttoriale del 19 maggio 2023 viene comunicato che è stato aggiornato  il modello da utilizzare per la domanda  di iscrizione all'elenco  per coloro che superano l'esame, e precisate le regole per l'invio. Il modello è presente nella sezione dedicata del sito wwww.lavoro.gov.it

    Anche questo modello deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione,  tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: [email protected].

    La documentazione da allegare è la seguente:

    a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;

    b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di domanda;

    c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione presentata all’Ufficio;

    d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.

    2. In alternativa alla documentazione  può essere, rispettivamente, allegata la seguente documentazione:

    a) seriale della marca da bollo relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda;

    b) seriale della marca da bollo relativa al certificato che rilascia l’Ufficio, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda, se richiesto.

    Unitamente alla documentazione   deve essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva per marca da bollo debitamente compilato.

    Esperti radioprotezione: esami di ammissione e aggiornamento

    I candidati all'iscrizione all'elenco a partire dal 2023  saranno valutati da una Commissione appositamente costituita presso il Ministero del  lavoro  Per l'accesso all'elenco sarà  necessario il superamento di un esame di ammissione  che definirà tre  gradi di abilitazione: 

    1. primo grado 
    2. secondo grado
    3. terzo grado  – sanitario 

    Nell'esame saranno previste una prova scritta un colloquio e una prova pratica .

    Le sessioni di abilitazione saranno annuali. I titoli di studio necessari  per  fare domanda di ammissione all'esame :

    •  per il primo livello di abilitazione laurea almeno triennale in chimica o fisica  o chimica industriale o ingegneria  e master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti
    • per il secondo livello laurea quadriennale o magistrale e master di secondo livello  comprensivo di tirocinio di almeno 60 giorni.
    • per il terzo grado- sanitario  saranno richieste conoscenze in materie specifiche come fusione e fissioine , ingegneria dei reattori , trattamento del combustibile  bonifica, ecc

    Previsto l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento professionale della durata minima di 100 ore in un triennio.

    Esperti radioprotezione:  modalità e documenti per l'esame di ammissione 

    Il modulo deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla  documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata alla  Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: [email protected].  entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame alla quale si intende partecipare.

     I candidati dovranno specificare, tutti i gradi di abilitazione per cui intendono sostenere l’esame, nonché i gradi per cui siano, eventualmente, già in possesso dell’abilitazione.

    DOCUMENTI DA ALLEGARE 

     Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

    • a) la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in  favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del  candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
    • b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
    • c) copia del diploma o dell’attestato di conseguimento del titolo di master, nel solo coso in cui tale titolo sia  stato rilasciato da un Ente di formazione di diritto privato.