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    Come richiedere il passaporto dal 1° dicembre: guida aggiornata

    Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre 2025. 

    In questa guida completa viene spiegato:

    • chi può richiederlo, 
    • come presentare la domanda, 
    • quali documenti sono necessari, 
    • quanto costa,
    • e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.

    Come richiedere il passaporto: procedura completa

    La domanda può essere presentata:

    • in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza,
    • all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
    • online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale passaportonline.poliziadistato.it tramite SPID o CIE

    In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.

    Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
    In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.

    Documenti necessari per richiedere il passaporto

    Per presentare la domanda servono:

    1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni). Si firma anche l’informativa sul trattamento dei dati personali.

    2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.

    3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:

    • recenti (entro 6 mesi),
    • a colori su sfondo bianco,
    • con espressione neutra,
    • occhi aperti e ben visibili,
    • riprese frontali (no profilo),
    • nitide, senza ombre o riflessi,
    • di dimensione 35–40 mm,
    • con volto che occupa il 70–80% dell’immagine

    Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.

    4. Ricevuta del pagamento, attenzione fino al 30 novembre 2025 si continua ad accettare il pagamento tramite bollettino da € 42,50, dal 1° diocembre vi è una novità ossia l'importo sale a euro 42,70con pagamento tramite PagoPA o Poste.

    5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.

    6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.

    7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.

    8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.

    Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità

    Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.

    Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:

    • presso un Ufficio Postale
    • tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA
    • presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)
    • online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP

    Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).

    Non sono più accettati:

    • bollettini postali compilati dopo il 1° dicembre.
    • bonifici,
    • giroconti,
    • altre forme di pagamento non PagoPA.

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    Legge sulla semplificazione: cosa contiene

    Viene pubblicata in GU n 265 del 14 novembre la Legge n 167/2025 con Misure per la semplificazione  normativa  e  il  miglioramento  della qualita' della  normazione  e  deleghe  al  Governo  per  la semplificazione, il riordino e il riassetto in  determinate  materie. 

    La legge in  vigore dal 29 novembre prossimo consta di 23 articoli divisi in quattro Capi.

    L'articolo 1 prevede che il  Governo entro  il  30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge  recante il titolo: «Legge  annuale  di semplificazione  normativa»,  seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il  riordino  e  il riassetto della  normativa  vigente  su determinate  materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
    Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di  ogni  anno,  il  Ministro  per  le  riforme istituzionali e la semplificazione normativa e  il  Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della  regolamentazione  (VIR) effettuate. 

    La legge annuale di semplificazione normativa indica le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali  il  processo di semplificazione, riordino e  riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo  unico  delle disposizioni regolamentari  che  disciplinano la  medesima  materia, adeguandole,  ove necessario, alla  nuova  disciplina  di  livello primario.
    Vediamo la delega per la digitalizzazione.

    Legge sulla semplificazione: delega al Governo per la digitalizzazione

    Tra le deleghe contenute nella Legge n 167/2025 vi è quella in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell’amministrazione digitale.
    Ai sensi dell'art 11 per valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l’erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più Decreti di semplificazione, modificazione e integrazione del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al DLgs. n 82/2005.

    Il Governo dovrà adempiente osservando seguenti principi e criteri direttivi specifici

    • aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
    • garantire e rafforzare l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l’accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.

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    PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo

    Con il Pronto Ordini n. 63/2025 il CNDCEC preplica ad un quesito sull'obbligo di comunicazione e gestione della PEC professionale.

    In particolare si domandava: "in ordine al tema della tenuta/gestione della casella PEC da parte dei professionisti iscritti all'Albo, e delle conseguenze nei confronti degli stessi nelle differenti ipotesi della mancata gestione, da parte dell'iscritto, della propria casella PEC e dell'eventuale inattività della stessa e nelle ipotesi della mancata comunicazione all'Ordine ab origine del proprio indirizzo digitale o, in caso di intervenuta variazione, della comunicazione del successivo e aggiornato indirizzo digitale, specificando a quale organismo istituzionale spetti la competenza ad agire.

    Con il quesito formulato viene anche specificato che: "Tali chiarimenti si rendono necessari in ragione delle difficoltà operative nel perfezionamento agli iscritti delle notifiche di procedimenti disciplinari, soprattutto nelle ipotesi di indirizzo PEC non valido o inattivo o di casella PEC satura".

    Vediamo il dettaglio.

    PEC Commercialisti: chiarimenti sulla violazione dell’obbligo

    Il pronto ordini evidenzia che nel sistema normativo attuale il domicilio digitale rappresenta il canale di comunicazione tra professionisti, pubbliche amministrazioni (inclusi, quindi, gli ordini professionali) e imprese avente pieno valore legale, equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
    L'obbligo della PEC è stato introdotto dall'articolo 16 comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'art 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD).

    Per rafforzare tale obbligo, il legislatore con decreto-legge 16 luglio 2020 n 76 ha successivamente introdotto un sistema sanzionatorio molto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del D.L. semplificazioni "domicilio digitale"), prevedendo che l'iscritto che non comunichi all'Ordine il proprio domicilio digitale sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia soggetto all'applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale.
    A tal proposito, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la sanzione prevista dall'art 37 del D.L. n. 76/2020, vale a dire la "sospensione dal relativo albo" degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare ma amministrativo, con la necessaria conseguenza che essa debba essere disposta dal Consiglio dell'Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
    La ratio dell'obbligo, finalizzato a garantire l'efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni mediante l'utilizzo di canali che garantiscano l'immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle stesse, richiede che la PEC – oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all'iscritto – sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.
    Ne consegue che la presenza di un indirizzo comunicato che risulti:

    • inattivo, perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione
    • o non valido perché l'indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva

    possa essere equiparata,  sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale. 

    Vale lo stesso per i casi di casella di posta "satura", in quanto inidonea a ricevere messaggi.
    Il Consiglio dell'Ordine, qualora ricorra uno dei casi su elecanti procederà a diffidare l'iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti "satura" per consentire la ricezione dei messaggi, informando che – in caso di mancato adempimento nei termini indicati – il Consiglio dell'Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell'iscritto fino all'adempimento di quanto richiesto.
    Viene infine ricordato che l'art. 26, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che "I provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 10 e 25 del presente Regolamento, vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario …" per cui in caso di impossibilità di utilizzo della PEC/domicilio digitale il Consiglio di Disciplina dovrà procedere a notifica nei termini previsti secondo una delle altre modalità indicate dal Regolamento stesso.

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    Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla

    Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.

    In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.

    Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.

    Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:

    • a) profilo “cittadino”:
      • ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
    • b) profilo “professionista”:
      • ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.

    Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla

    Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

    L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005). 

    Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica. 

    A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema. 

    Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:

    •  modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale); 
    • cancellare il domicilio digitale da INAD. 

    Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS. 

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    Le Entrate spiegano cos’è il phishing e come difendersi

    Capita di ricevere delle e-mail sospette che comunemente siamo abituati a chiamare messaggi di phishing.

    In data 5 ottobre le Entrate informano di un’attività di phishing attuata tramite il nome dell’Agenzia finalizzata alla diffusione di software malevoli e all’utilizzo fraudolento di dati. 

    Nel dettaglio si tratta, sottoliena l'Agenzia, del malware “PureLogs Stealer”, in grado di sottrarre password, cronologia e cookie dei browser, credenziali dei wallet di criptovalute e di vari client di posta elettronica.

    Vediamo precisamente che cos'è il phishing e quali regole occorre seguire per difendersi spiegate dal sito istituzione delle Entrate.

    Che sos'è il phishing

    Il phishing è una particolare tipologia di frode online con lo scopo di entrare in possesso dei dati personali e confidenziali degli utenti. 

    Più precisamente, attraverso il phishing viene praticato il furto di:

    • login e password, 
    • numeri relativi a carte di credito e conti bancari,
    • ulteriori dati riservati. 

    Un esempio di phishing

    L’Agenzia delle Entrate, in quanto Pubblica Amministrazione, non è al riparo dallo sfruttamento truffaldino del proprio brand aziendale, da parte di malintenzionati, per tentare di dare legittimità a messaggi malevoli.

    Ecco un esempio:

    Questa mail, inviata da una fantomatica “Divisione Indagine” dell’Agenzia delle Entrate, fa riferimento a una presunta citazione relativa a una fattura non dichiarata e contiene un link tramite il quale sarebbe possibile visualizzare la fattura in questione e le informazioni circa il responsabile della citazione.

    Il link presente all’interno del messaggio punta a una pagina contraffatta del sito dell’Agenzia, ospitata oltretutto su un dominio estremamente simile a quello istituzionale:

    Le Entrate spiegano come difendersi dal phishing

    Per difendersi da questo tipo di attacchi occorre tenere sempre presente che lo strumento più efficace è l’uso consapevole degli strumenti informatici.

    Gli antivirus moderni offrono un buon livello di protezione, almeno dall’esecuzione di software malevoli, ma per ridurre al minimo i rischi di incappare in una di queste trappole è fondamentale adottare una serie di accorgimenti nell’uso della posta e di internet.

    Come si capisce se una mail è sospetta? E' necessrio chiedersi:

    • se il messaggio proviene da un mittente noto,
    • se è scritto in italiano corretto
    • se è rivolto personalmente a noi
    • se è ben “costruito”, cioè i caratteri usati sono coerenti o sembra un copia e incolla raffazzonato
    • se il discorso “fila” liscio e ha senso compiuto.

    Anche una sola di queste mancanze è sufficiente a considerare prudentemente il messaggio come pericoloso.

    Se ci sono collegamenti nel messaggio, la prima verifica da fare è se, al passaggio del mouse, il link corrisponde al testo. 

    È sempre opportuno diffidare dei link accorciati (ad esempio quelli di tipo bit.ly) che non consentono di sapere a priori qual è l’indirizzo di destinazione. 

    Se ci sono allegati, bisogna sempre controllare che abbiano una sola estensione (ad esempio .docx e non .docx.exe).

    In caso di dubbi sulla provenienza reale di un documento ricevuto per mail, piuttosto che aprirlo è preferibile contattare il mittente per altra via (un numero di telefono o un indirizzo email ufficiale) e chiedere conferma. 

    Attenzione l’Agenzia delle Entrate non invia mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti.

    La linea di difesa più efficace, in definitiva, contro gli attacchi informatici di questo tipo è la presenza di spirito, coadiuvata dal buon senso e da un pizzico di attenzione.

  • Identità digitale

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: dal 25.09 modello unico per delegare terzi

    Con un comunicato stampa del 25 settembre le Entrate informano del fatto che   basterà un'unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. 

    Con Provvedimento n 332731 del 25 settembre delle Entrate sono approvati i modelli e le istruzioni per consentire:

    • alle persone di fiducia, 
    • ai genitori,
    • e agli altri “rappresentanti” (ad esempio i tutori),

    di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona. 

    La soluzione pensata per andare incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, dal 25 settembre viene estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione. 

    Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: come delegare terzi

    La richiesta di abilitazione riguarda tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all’Agenzia delle Entrate: 

    • recandosi di persona in un Ufficio, 
    • tramite pec a una Direzione Provinciale
    • o con una videochiamata.

    La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’elenco dettagliato dei servizi “delegabili” è indicato nel provvedimento.

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: su cosa delegare terzi

    I servizi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sarà possibile “aprire” a persone di fiducia e rappresentanti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione riguardano:

    • visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000), 
    • consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, 
    • chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.

    Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

    L'agenzia ricorda che da maggio 2022 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti. 

    Naturalmente il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.

    Infine ricordiamo che con Provvedimento n 130859 del 17 aprile le Entrate modificavano il precedente Provvedimento n 173217 del 1905.2022  relativo ai servizi on line delle Entrate e i modelli per richiederli "per conto" del contribuente impossibilitato a farlo in prima persona.

    Allegati:
  • Identità digitale

    Domicilio digitale PEC: aggiornate le linee guida dell’Indice Nazionale

    Con Determina n. 188/2023 l'AGID provvede alla «Modifica delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale». 

    Scarica qui il file aggiornato al 9 agosto 2023.

    Ricordiamo inoltre che dal 6 luglio è pienamente operativo l'INAD indice nazionale dei domicili digitali.

    Attraverso il domicilio digitale registrato, cittadini, professionisti e aziende possono beneficiare di un canale semplice e immediato per ricevere le comunicazioni ufficiali da parte della Pa Pubblica Amministrazione.

    INAD indice nazionale dei domicili digitali: che cos'é

    L'INAD è una piattaforma che gestisce l'elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.

    Dal giorno 6 giugno i cittadini possono registrare su INAD il proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo PEC attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione.

    Per farlo è sufficiente:

    INAD nasce dalla collaborazione fra Agid, Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamerela società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.

    Ricordiamo che il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

    INAD indice nazionale domicili digitali: chi può eleggere un proprio domicilio

    Si precisa che possono eleggere domicilio digitale:

    • le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
    • i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
    • gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.

    Si specifica che, dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il domicilio digitale inserito nell'elenco per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.

    Sempre dal 6 luglio le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblico servizio e i soggetti privati aventi diritto potranno consultare INAD in modalità applicativa, attraverso apposite interfacce dedicate, rese fruibili mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), già disponibili in ambiente di test.

    Attenzione al fatto che, dalla stessa data potranno eleggere il proprio domicilio digitale anche professionisti non iscritti in albi ed elenchi ed enti di diritto privato non presenti in INI-PEC.

    INAD indice nazionale dei domicili digitali: i vantaggi

    Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio:

    • rimborsi fiscali e detrazioni d'imposta,
    • accertamenti, 
    • verbali di sanzioni amministrative e altri,

    vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.

    Dopo aver registrato il proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all’azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali. 

    Inoltre il cittadino avrà immediatamente a disposizione la documentazione, senza l’incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla, mentre la Pubblica Amministrazione avrà un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.

    INAD: cosa cambia per i professionisti

    Il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.

    A tal proposito si evidenzia che con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD  anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.

    A partire dal 6 luglio 2023, tutti i domicili eletti o eventualmente modificati, sono ststi automaticamente pubblicati su INAD e resi disponibili per la consultazione pubblica.

    Resta salva la possibilità da parte del revisore legale presente in INI-PEC di poter modificare il proprio domicilio presente in INAD accendendo al sito anche dopo il 6 luglio avvalendosi delle funzioni presenti all'interno del portale: https://domiciliodigitale.gov.it.

    Con l’occasione viene anche ricordato che l’inosservanza dell’obbligo comunicativo dell’indirizzo PEC-domicilio digitale da parte dei revisori legali al Mef – attraverso l’accesso all’area riservata del sito www.revisionelegale.mef.gov.it  – è espressamente sanzionato ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del D.lgs. 39/2010.