-
Codice fiscale per stranieri: che cos’è e come richiederlo
L'Agenzia delle Entrate pubblica in data 24 aprile la nuova guida per il codice fiscale per stranieri.
Codice fiscale: come è composto
Ricordiamo innanzitutto che, il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino:
- le prime 3 lettere per il cognome
- le seconde 3 lettere per il nome
- i primi 2 numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita (per le donne è aumentato di 40 unità)
- i caratteri da 12 a 15 indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita
- l’ultimo carattere è calcolato in automatico dal sistema.
Codice fiscale: a cosa serve
Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario per
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl)
- fare la scelta del medico.
È valido solo quello rilasciato e certificato dall’Agenzia delle entrate e non ha scadenza.
Viene spedito, tramite posta ordinaria:
- all’indirizzo di residenza, per i cittadini residenti
- al domicilio fiscale comunicato dal cittadino al momento della richiesta, per i non residenti.
Codice fiscale per stranieri comunitari
I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il codice fiscale presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. (leggi anche Come richiedere la tessera sanitaria: la guida delle Entrate aggiornata a febbraio 2022)
La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino.
Attenzione al fatto che i cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale con la tessera sanitaria rilasciata dal loro Paese di residenza (TEAM – tessera europea di assicurazione malattia)
Codice fiscale per stranieri non comunitari
Ai cittadini stranieri che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito:
- dallo Sportello unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura e competente per il rilascio del nulla osta all’ingresso ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare
- dalla Questura, ufficio della Polizia di Stato, per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno.
Lo Sportello unico per l’immigrazione attribuisce un codice fiscale numerico provvisorio.
Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo (formato da lettere e numeri).
Chi si rivolge alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno, ottiene subito il codice fiscale definitivo.
Se due o più persone hanno dati che generano lo stesso codice fiscale, lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questura invitano il cittadino a recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate che, dopo una verifica, rilascerà il codice fiscale definitivo.
Codice fiscale per stranieri profughi ucraini (procedura speciale di accoglienza)
I cittadini ucraini che richiedono protezione temporanea ottengono il codice fiscale definitivo dalla Questura al momento di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo.
Solo se due o più persone hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale, la Questura rilascia al cittadino un codice fiscale numerico provvisorio e lo invita a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del codice fiscale definitivo
Leggi: Richiedere on line il codice fiscale e la PIVA: breve guida per i servizi delle Entrate con ulteriori infornazioni sul codice fiscale
-
Codice identificativo univoco ANPR: fissate le regole
Con decreto del 3 marzo pubblicato in GU n. 91 del 18 aprile il Ministero dell'Interno reca Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
In particolare, con il presente decreto è definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD.
Ricordiamo che, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali.
ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
Codice identificativo univoco ANPR: che cos'é
L'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
L'ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR.
L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:- a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
- b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;
- c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;
- d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
- e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
- f. non può essere riassegnato,
- g. garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui è attribuito;
- h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità tantomeno temporale;
- i. è dotato di check digit (il check digit è l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);
- j. è possibile la ricostruzione del check digit;
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR.
A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.
Leggi anche: Certificati gratis on line: sul portale ANPR scopri quali per scoprire i servizi on line gratuiti sul sito ANPR.
-
Firma elettronica: posso usare la CIE?
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d’identità dei cittadini italiani emesso dal Ministero dell’Interno che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea.
Oltre ad accertare l’identità del titolare, la CIE è dotata anche di una componente elettronica che rappresenta l’identità digitale del cittadino.
Leggi anche: CIE: guida all'utilizzo della carta di identità elettronica in alternativa allo spid
Firma elettronica: posso usare la CIE?
La CIE può essere utilizzata come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici.
È possibile apporre una firma con CIE su file di qualsiasi estensione (.pdf, .jpg, .png…).
Le tipologie di firma consentite sono:
- “PAdES” – se si intende produrre un file PDF firmato digitalmente;
- “CAdES” – per tutte le altre tipologie di file.
Come firmo un documento digitale con CIE?
Per firmare un file con la Carta di Identità Elettronica occorre:
- esserne materialmente in possesso (modalità di firma “in locale”),
- conoscere il PIN.
Attualmente sono disponibili due modalità di firma:
- “Desktop” la firma elettronica avviene tramite un computer collegato a un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE, su cui deve essere installato il Software CIE necessario per accedere mediante Carta di Identità Elettronica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni. L’esempio di utilizzo più frequente è l’accesso sicuro ad un servizio di una Pubblica Amministrazione mediante il browser del computer (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera ecc.) tramite CIE: all’utente è richiesto esclusivamente di inserire il PIN che ha ricevuto al momento della richiesta della CIE (prima parte) e della consegna di quest’ultima (seconda parte). La verifica della firma elettronica nella modalità Desktop può essere effettuata con l’app “CieID”;
- “Mobile” la firma elettronica avviene tramite uno smartphone dotato di interfaccia NFC su cui deve essere installata l’app “CieSign” disponibile su google play o app store che permette anche di effettuare la verifica della firma elettronica.
Il documento firmato elettronicamente con CIE potrà essere facilmente condiviso tramite e-mail, WhatsApp e altre app di messaggistica.
Per scoprire come firmare digitalmente con la CIE si può guardare il Tutorial CieSign messo a disposizione dal Ministero.
-
Registrazione atti con firma digitale: non serve copia cartacea all’Entrate
Sulla rivista FiscoOggi l'agenzia delle entrate, in data 3 febbraio, informa del fatto che, per gli atti firmati digitalmente, inviati:
- tramite posta elettronica certificata,
- o attraverso il servizio telematico “Consegna documenti e istanze” (Scarica qui la guida),
la registrazione è automatica.
Il servizio consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea.
È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto.
Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES.
Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.
La novità comunicata dalle Entrate, in pratica, riguarda il fatto che non è più necessaria la consegna all’ufficio una copia cartacea o un supporto cd o dvd contenente la stessa copia.
Atti firmati digitalmente: registrazione via PEC o "Consegna documenti" delle Entrate
La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:
- posta elettronica certificata (Pec) indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente
- il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Viene specificato che, la richiesta di registrazione deve contenere:
- l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte,
- il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità),
- eventuali allegati all’atto da registrare,
- la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti. Si ricorda che, l'imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).
Non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.