• Il Condominio

    Nudo proprietario e usufruttuario: diritti e obblighi verso il condominio

    Lo Studio numero 24-2025/C del Consiglio Nazionale del Notariato, pubblicato il 4 giugno 2025 sul sito istituzionale dell’ente, affronta il coordinamento tra le norme civilistiche e quelle sul condominio, nel caso in cui un immobile sia gravato da un diritto reale come l’usufrutto.

    Nel caso in esame il proprietario dell’immobile è colui che ne detiene la nuda la proprietà, ma il diritto all’uso e a goderne è in capo all’usufruttario: in questa particolare situazione, che si differenzia in modo sostanziale dal caso in cui l’immobile sia detenuto in piena proprietà, i rapporti di relazione con il condominio, in termini di ripartizione di diritti e oneri tra le parti interessate, possono assumere contorni poco definiti, che lo studio del Notariato è intenzionato a chiarire.

    L’obbligo di comunicazione al condominio

    In via preliminare va chiarito che, in base all’articolo 1130 comma 1 numero 6 del Codice civile, è obbligo delle parti interessate comunicare all’amministratore del condominio la situazione della proprietà dell’immobile, con gli annessi diritti reali di godimento, affinché questi possa aggiornare l’anagrafe condominiale.

    Se, nel corso del tempo, i dati comunicati subiscono variazioni (ad esempio per modifica o estinzione di diritti reali minori), anche tali modifiche devono essere comunicate all’amministrazione condominiale entro il termine di sessanta giorni e in forma scritta.

    Lo Studio 24-2025/C evidenzia che si rileva un difetto di coordinamento fra l’articolo 1130, numero 6, del Codice civile (il quale prevede la comunicazione all’amministratore di ogni modifica dei dati condominiali in forma scritta) e l’articolo 63, comma 5, delle Disposizioni attuative del Codice civile (secondo cui deve essere trasmesso all’amministratore in copia autentica il titolo che determina il trasferimento del diritto sul bene):  secondo il Notariato il conflitto va risolto in favore dell’articolo 1130, numero 6, del Codice civile; per cui l’obbligo di comunicazione può essere assolto con una semplice dichiarazione di avvenuta stipula, rilasciata dal notaio rogante e provvista di tutte le indicazioni utili all’amministratore ai fini della tenuta del registro di anagrafe condominiale.

    La partecipazione in assemblea

    La partecipazione in assemblea condominiale costituisce il diritto principale che il proprietario di un immobile può far valere nei confronti del condominio. Quando un immobile non si trova in piena proprietà, la partecipazione in assemblea assume dei connotati specifici, in quanto il diritto viene ripartito tra nudo proprietario e usufruttario.

    Ai sensi dell’articolo 67, commi 6 e 7, delle Disposizioni attuative del Codice civile:

    • per le deliberazioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione o il godimento di cose e servizi comuni, il voto in assemblea condominiale spetta all’usufruttario;
    • per le deliberazioni riguardanti innovazioni, ricostruzioni o manutenzione straordinaria delle parti comuni, il voto spetta al nudo proprietario.

    In conseguenza di ciò l’amministrazione condominiale, a seconda dell’ordine del giorno, dovrà convocare l’usufruttario eo il nudo proprietario, in modo che ognuno di essi possa votare in modo distinto.

    Il Notariato puntualizza che anche l’usufruttuario è legittimato a impugnare le delibere assembleari inerenti l’approvazione di lavori straordinari, così come il nudo proprietario può impugnare le delibere concernenti spese di manutenzione ordinaria: ciò in conseguenza di quel vincolo di solidarietà fra usufruttuario e nudo proprietario grazie al quale ogni delibera è direttamente e immediatamente azionabile contro entrambi, di cui si dirà nel prosieguo dell’articolo.

    Le spese condominiali

    Seguendo la stessa logica che governa l’esercizio del diritto di voto in assemblea, le spese condominiali vanno ripartite tra usufruttario e nudo proprietario in base alla loro natura, come disposto dagli articoli 1004 e 1005 del Codice civile; con maggiore precisione:

    • sono a carico dell’usufruttario le spese e gli oneri relativi “alla custodia, all’amministrazione e alla manutenzione ordinaria del bene”;
    • sono a carico del nudo proprietario le spese di manutenzione straordinaria, quelle volte a garantire la solidità strutturale del bene.

    Ai fini di una corretta ripartizione delle spese, risulta necessario chiarire cosa si intende, in questo frangente, con spese di manutenzione straordinaria a carico del nudo proprietario.

    In via preliminare va ricordato che il comma 2 dell’articolo 1004 del Codice civile, nel dare all’usufruttuario l’onere della manutenzione ordinaria, addossa a questi anche le riparazioni straordinarie divenute necessarie a seguito dell’inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria. Nota infatti il Notariato che “l’onere in esame diviene obbligo per l’usufruttuario, quando al suo inadempimento si colleghi il sorgere di esigenze straordinarie, che si sarebbero evitate con la manutenzione ordinaria”. Quando il rifiuto ad adempiere le opere di manutenzione ordinaria mettono a rischio l’integrità dell’immobile, in base all’articolo 1015 del Codice civile è possibile persino la revoca dell’usufrutto.

    Definito ciò, e rilevato che sul tema esiste una sorta di conflitto tra le norme del Codice civile e quelle sul condominio, secondo lo Studio 24-2025/C del Consiglio Nazionale del Notariato:

    • all’usufruttuario […] viene attribuito l’onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, con la relativa responsabilità”;
    • al nudo proprietario sono, invece, attribuite le opere che incidono sulla struttura e la destinazione della cosa, in quanto incidenti sull’utilizzazione del bene nel momento in cui la servitù personale (usufrutto, uso o abitazione che sia) giunga a estinzione e la proprietà, grazie all’elasticità che la contraddistingue, si riespanda pienamente”.

    Di conseguenza è obbligo dell’amministratore del condominio ripartire le spese condominiali in funzione di questi principi; però va precisato che, in base al comma 8 dell’articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice civile, in ogni caso nudo proprietario e usufruttario sono solidalmente responsabili per il pagamento delle spese condominiali, a prescindere dalla loro natura.

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    Mala gestione dell’amministratore di condomino: si può chiedere il risarcimento

    Si parla di mala gestio in riferimento ad una condotta gestionale imprudente, negligente o contraria agli interessi dell’ente o del gruppo rappresentato. Tale espressione assume rilievo quando chi esercita funzioni gestionali o di direzione (in una società, un’associazione o un condominio) viola i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza imposti dalla legge o dallo statuto.

    In ambito condominiale la mala gestio dell’amministratore si configura, indipendentemente dalle ipotesi specifiche previste dall’art. 1129 c.c., ogni qualvolta l’attività svolta si discosti dall’interesse collettivo dei condomini

    Tali condotte integrano una violazione del dovere di diligenza e possono dar luogo a un obbligo di risarcimento per i danni derivanti dalla sua condotta negligente. 

    Mancanza di regolare contabilità e credito per compenso dell’amministratore

    È essenziale evidenziare che il diritto dell’amministratore a percepire il compenso, nonché al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute, è subordinato alla presentazione al condominio di un rendiconto dettagliato della propria gestione.

    In altre parole il credito per il compenso di detto professionista non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose – analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società – deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo. Recentemente è stato chiaramente affermato che l'amministratore non ha diritto al compenso se non è stato approvato il rendiconto di gestione, ossia il cosiddetto “bilancio consuntivo” (Cass. civ., sez. II, 21/06/23, n. 17713). 

    In mancanza di regolare rendiconto approvato la domanda dell'amministratore tesa ad ottenere il compenso maturato negli anni in cui ha gestito il condominio va rigettata perché il credito non è munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità (Trib. Napoli Nord 24 aprile 2025, n. 1567). 

    La mala gestio: esempi pratici

    La cosiddetta mala gestio si configura ogniqualvolta l’amministratore condominiale adotti condotte non conformi all’interesse collettivo dei rappresentati. 

    Ciò si verifica, ad esempio, quando omette di mettere a disposizione dei condomini la documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo, oppure non fornisce un rendiconto chiaro e trasparente della propria gestione. Una responsabilità — sia civile che penale — può sorgere in capo all’amministratore in presenza di una mala gestio contabile tale da provocare un dissesto nella contabilità condominiale. Tale dissesto può derivare da incongruenze tra i dati riportati nei consuntivi e le somme effettivamente versate dai condomini, nonché dall’appropriazione indebita di parte di tali somme, utilizzate dall’amministratore per fini personali anziché per adempiere ai debiti del condominio verso terzi.

    Il risarcimento danni: casi in cui è previsto

    Gli addebiti di "mala gestio" mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni (patrimoniali) a favore dei condomini.

    È stato affermato che non è sufficiente limitarsi ad affermazioni generiche, come sostenere che “le somme si sarebbero potute evitare” o che la gestione è stata “opaca” (Trib. Monza 17 giugno 2025, n. 1229). 

    Il condominio che agisce contro l'ex amministratore per far valere la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. deve allegare e provare, oltre alla fonte negoziale del proprio diritto, di avere subito pregiudizi, causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.

    Per configurare una responsabilità civile, perciò, il condominio è tenuto a allegare in modo preciso e documentato l’entità del danno subito, la sua origine e il nesso causale con le condotte gestionali contestate. Solo attraverso questa ricostruzione puntuale è possibile superare il livello della mera critica contabile e accedere al piano della responsabilità risarcitoria. L'amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso – con la relativa provenienza – e di ogni singolo esborso – in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa). In ogni caso, va ricordato che è nulla per eccesso di potere la delibera dell’assemblea condominiale che, a maggioranza, decide di non promuovere un’azione legale nei confronti dell’amministratore responsabile di atti di mala gestio suscettibili di arrecare danni ai condomini. Tale principio è stato affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 giugno 1991, sottolineando come una simile delibera comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale e si ponga in contrasto con i principi di corretto esercizio del potere assembleare.

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    Ristrutturazioni condominiali: chiarimenti per amministratori e condomini minimi

    Il 21 febbraio l'Agenzia delle Entratre ha pubblicato una serie di FAQ con chiarimenti per le ristrutturazioni edilizie su parti comuni condominiali.

    Vediamo alcuni chiarimenti per la comunicazione degli amministratori e per i condomini minimi.

    Ristrutturazioni condominiali: la comunicazione degli amministratori

    Tra le FAQ a cui l'ADE ha replicato ve ne sono alcune specifiche in risposta a dubbi sulla comunicazione che l'amministratore deve inviare per le spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 

    Veniva domandato se esistano limiti o condizioni esimenti per le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio.

    L'ade ha specificato che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016 ha previsto l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini con le modalità previste con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

    Si chiarisce che non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

    In via eccezionale, con il provvedimento ADE del 21 febbraio n 53174/2024 è stato previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. 

    Ristrutturazioni condominiali nei condomini minimi

    Relativamente ai “condomini minimi” si domandava se questo tipo di condominio, che può arrivare massimo fino a otto condòmini, ha nominato un amministratore, quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Agenzia i dati degli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo dell'anno successivo. 

    Le Entrate chiariscono che in assenza di tale nomina i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati della ristrutturazione e del risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

    Come va compilato il campo “Progressivo condominio minimo”?

    Relativamente invece ai condomini minimi privi di codice fiscale l’Agenzia precisa che il campo "Progressivo condominio minimo" è un campo numerico necessario per distinguere i condomìni minimi privi di codice fiscale, nel caso particolare in cui il medesimo condomino effettui comunicazioni relative a più condomìni minimi (privi di codice fiscale). 

    Nel caso, ad esempio, in cui un condomino incaricato debba inviare i dati relativi a due distinti condomìni minimi privi di codice fiscale, è necessario predisporre due comunicazioni indicando nei rispettivi campi "Progressivo" il valore "1" e "2".

    Il campo "Progressivo" va valorizzato (con il valore 1) anche nel caso in cui il condomino incaricato debba comunicare i dati relativi a un unico condominio minimo privo di codice fiscale.

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    Amministratori di condominio: novità per comunicazione interventi patrimonio edilizio

    Con Provvedimento n 470370 del 21 dicembre le Entrate modificano le specifiche tecniche, approvate con il provvedimento 14 febbraio 2022 n. 46900, relative alle comunicazioni dei dati da trasmettere all’Anagrafe tributaria, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, di cui al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.

    Viene specificato che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2022, le comunicazioni effettuate da parte degli amministratori di condominio sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento, precedentemente modificate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre 2019, 49885 del 19 febbraio 2021 e n. 46900 del 14 febbraio 2022. 

    Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati provvedimenti. 

    Di fatto viene inserito il nuovo codice intervento “32” per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all’art. 119-ter del citato DL 34/2020 (introdotto dalla L. 234/2021, legge di bilancio 2022), che beneficiano della detrazione del 75%. 

    Ricordiamo che a norma dell'art 1 del provvedimento n 19969/2017 i soggetti obbligati alla trasmissione sono gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento che devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, con le modalità stabilite dal provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Per approfondimenti leggi anche: Amministratori condominio 2017: invio dei dati per interventi edilizi.

    Con il nuovo provvedimento appunto le specifiche tecniche sono aggiornate al 2022.

    Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.