• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero per parità di genere: scadenza domande il 30.4

    La legge n. 162 del 5 novembre 2021  ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere".

    Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario

    La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata  rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.

     Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.

    Per usufruirne, i datori di lavoro  che hanno ottenuto la certificazione nel 2024 devono presentare domanda entro il 30 aprile  prossimo. 

    La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )

    INPS ha fornito le nuove istruzioni  con il messaggio 4479 del  30 dicembre 2024

    Ricordiamo qui di seguito  come funziona. l'agevolazione e come si richiede.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda

    Modalità di presentazione della domanda

    I datori di lavoro privati devono:

    1. accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
    2. Selezionare l’anno di riferimento 2024 e 
    3. compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”

    ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2025, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2024.

    Il modulo telematico richiede la compilazione di:

    • Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
    • Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
    • Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
    • Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
    • Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari

    Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:

    1. Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
    2. Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
    3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
    4. Dati retributivi e aziendali che comprendono
      • Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
      • Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
      • Eventuali modifiche alla certificazione:

    Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.

    Cosa succede dopo la presentazione della domanda

    INPS  precisa che  le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2025). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.

    Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.

    ATTENZIONE In caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.

    L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.

    È importante sottolineare  anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzione giovani e donne DL Coesione: firmati i decreti

    Giunta ieri la comunicazione della firma dei Ministri sotto i due decreti di attuazione per  

    • bonus Giovani previsto dall’articolo 22 e 
    •  Bonus Donne,  definito dall’articolo 23, 

    del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) . I decreti ora al vaglio degli organi contabili aprono finalmente  all’ultima fase per l’applicazione degli esoneri per le assunzioni di lavoratori rientranti nelle due tipologie. 

    I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di

    1.  lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e 
    2. di donne prive di impiego regolarmente retribuito. 

    Grazie a un’intensa attività di confronto con la Commissione Europea infatti è stato possibile svincolare la richiesta di bonus valida per tutto il territorio nazionale da quella “speciale” per le aree ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), già operativa 

    Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ha espresso soddisfazione e ringraziato il collega Giorgetti per la collaborazione 

     Le misure sono state accolte positivamente, sebbene ci siano state alcune critiche riguardo alla tempistica e ai criteri di accesso ai bonus.

    Scarica qui il testo del Decreto Coesione 

    La comunicazione dell'approvazione da parte della commissione UE sugli incentivi  per le assunzioni  di giovani e donne nel Mezzogiorno nell'ambito degli Aiuti di Stato era giunta il 31 gennaio, 

    Il Decreto Coesione, entrato in vigore l'8 maggio 2024, ha introdotto questi incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e femminile, con un investimento di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L'obiettivo è ridurre i divari territoriali e creare nuove opportunità di lavoro stabile, soprattutto nel Mezzogiorno. 

    Vediamo  di seguito  piu in dettaglio tutti gli incentivi mentre per l'applicazione dei Bonus Giovani e Donne si attendono ora anche  le istruzioni operative INPS .

    Decreto Coesione: incentivi assunzioni lavoro dipendente

    Al capo IV del decreto , Misure per il lavoro, per quanto riguarda il lavoro dipendente, si segnalano itre nuovi bonus contributivi  per l'assunzione di giovani, donne e  soggetti residenti  nella Zona economica speciale del Mezzogiorno. 

    In particolare i beneficiari sono:

    1.   i  giovani sotto i 35 anni, che non abbiano avuto mai contratti  a tempo indeterminato, potranno  essere assunti  fino a dicembre 2025 con uno sgravio contributivo totale fino a 500 euro mensili per due anni, estendibile a 650 euro in specifiche regioni meridionali. Potrà essere utilizzato anche per assunzioni successive se il primo datore di lavoro non ne fruisce interamente per interruzione del rapporto (art . 22)
    2.  Per le lavoratrici svantaggiate (disoccupate  da almeno 24 mesi o sei mesi per le residenti nel Mezzogiorno), il bonus è analogo, con esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi, applicabile alle assunzioni dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 (art 23)
    3. Un simile esonero è previsto anche  per  tutte le assunzioni , senza limiti di età  (esclusi dirigenti e lavoratori domestici) nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ( ovvero Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,  Calabria e Sardegna)  estendendosi fino  a 30 mesi.

    Gli esoneri NON sono  cumulabili con altri  esoneri   ma sono  compatibili  senza  alcuna  riduzione con la maggiorazione del  costo  ammesso  in  deduzione  in  presenza di nuove  assunzioni  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 

    Dopo l'approvazione UE Il Ministro del Lavoro  Calderone e il nuovo ministro degli affari europei Foti hanno sottolineato che  “L’investimento di 1,1 miliardi di euro, previsto dal decreto coesione n. 60/2024, per incentivare e sostenere il lavoro delle donne del sud, dei giovani e delle categorie più svantaggiate, finanziato in parte dal fondo FSE+, è un passo in avanti importante per creare nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato e rafforzare così le politiche occupazionali nella nostra Nazione, riducendo i divari territoriali. Alleggerire la pressione della disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, è un obiettivo strategico non solo per il governo Meloni ma per tutta l’Unione europea”.

    Decreto Coesione: sgravi contributivi in dettaglio

    1 – BONUS GIOVANI  2024-2025

    L'Art .22 del Decreto Coesione  prevede per  i datori di lavoro privati che: 

    • dal 1°  settembre  2024  e  fino  al  31  dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato (o trasformano i contratti a termine in  indeterminati)
    • personale non dirigenziale   che alla  data  dell'assunzione  non hanno compiuto  35 anni  e non sono  stati mai occupati a tempo indeterminato.
    •   per  un  periodo  massimo di ventiquattro mesi,
    •  l'esonero dal versamento  del  100  per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro  (esclusi i premi INAIL)
    •  nel limite massimo di  500 euro su base  mensile ,   nei  limiti  della  spesa  autorizzata  e dei criteri  di  ammissibilita'  previsti  dal  Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

     Resta  ferma  l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

    Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e  rapporti  di apprendistato. (Ma l'esonero  spetta  anche  nei  casi  di  precedente  assunzione con contratto di lavoro di  apprendistato non confermato) 

     ATTENZIONE : per i datori di lavoro privati che assumono  lavoratori  in una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni  Abruzzo,  Molise, Campania, Basilicata,  Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  il l limite massimo di importo  sale a  650 euro su base mensile 

    l'esonero contributivo NON  spetta ai datori di lavoro che,  nei  sei  mesi precedenti l'assunzione, abbiano effettuato  licenziamenti  individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a  licenziamenti collettivi,   nella medesima unita' produttiva. 

     Il  licenziamento  nei  sei  mesi  successivi  all'assunzione  incentivata  della lavoratrice e di altro dipendente nella stessa mansione,  comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il  recupero  del  beneficio.

    Le risorse stanziate sono pari a 34,4 milioni di euro  per  l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5  milioni  di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2027.                 

    2 – BONUS DONNE  

    All'art 23 si prevede  un simile esonero totale  per

    • le assunzioni a  tempo  indeterminato effettuate   tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 per un  periodo  massimo di ventiquattro mesi,
    • nel limite massimo di importo pari a 650 euro  su  base  mensile   per
    • donne  di  qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica  per il Mezzogiorno,  e per 
    •   donne  di  qualsiasi  eta'  prive  di  un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno   ventiquattro   mesi,   ovunque  residenti. 

     E' richiesto un conseguente  incremento occupazionale netto calcolato sulla  base  della  differenza  tra  il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e  il  numero  dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

    Il limite di spesa di 7,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2  milioni  di  euro  per l'anno  2026  e  di  115,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.

    3- Bonus  Piccole imprese  Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno  (Art. 24)

    Infine,  ai datori di  lavoro  privati  che  occupano  fino  a  10  dipendenti nel mese di assunzione e che

    •  assumono presso  una  sede  o  unita' produttiva ubicata in una delle regioni della  Zona  economica  Speciale unica per il Mezzogiorno
    •  dal 1° settembre 2024 al 31  dicembre  2025 
    • soggetti under 35  disoccupati da almeno ventiquattro mesi oppure 
    •  soggetti che  alla  data  dell'assunzione  incentivata sono stati occupati a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
    •  e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro  mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con  esclusione dei premi e contributi INAIL,
    •   nel  limite  massimo di importo pari a  650  euro  su  base  mensile  per  ciascun  lavoratore. 

    ATTENZIONE questa ultima misura non ha ancora avuto l' approvazione europea.

    Decreto Coesione: le misure per il lavoro autonomo

    Il decreto contiene come detto anche incentivi per l'autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.

    Nello specifico , all'art 16  si  prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due   specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani   denominate, rispettivamente, 

    1. Autoimpiego centro-nord Italia e
    2. Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.

    In entrambi i casi saranno  destinatari dell’intervento:

    a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;

    b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;

    c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come  definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

    d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

    e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;

    f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del  programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

    e saranno ammissibili a finanziamento,  le seguenti iniziative:

    1. erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione  preliminare per l’avvio delle attività  definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
    2. tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di  cui sopra  nello svolgimento delle attività
    3. interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti  destinatari degli interventi.

    Decreto Coesione: le altre misure per il lavoro

    Gli altri articoli del capo IV  del Decreto Coesione  prevedevano:

    1.  l'iscrizione d'ufficio  dei percettori NASPI nella piattaforma SIISL  
    2. la previsione di un nuovo decreto ministeriale per consentire l'utilizzo del SIISL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori  per l'inserimento di offerte o ricerche di lavoro 
    3. la modifica dei limiti di importo degli appalti ai fini dell'applicazione dell'obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e  committente, negli appalti privati, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni autisti under 35: contributi da EBILOG

    Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha pubblicato un bando per l'erogazione di contributi  ai datori di lavoro per l'assunzione di  nuovi autisti Under 35, a tempo indeterminato, anche con contratto  di apprendistato  effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2025. Il contributo è pari a 3000 euro e sarà erogato anche per piu lavoratori, in numero proporzionalmente al personale dell'azienda. 

    ATTENZIONE contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, chce vanno inviate entro 60 giorni dall'assunzione.

    Qui il testo integrale del bando. 

    Vediamo in sintesi  i requisiti e le modalità per fare domanda.

    Contributo assunzioni autisti autotrasporto: requisiti e contratti ammessi

    Possono presentare domanda le aziende in regola con la contribuzione EBILOG ovvero 

    •  le imprese già iscritte seppur non in regola completamente con i contributi dovuti,  che nei termini successivamente alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di  iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta;
    • per le imprese di nuova iscrizione versando almeno due anni di contribuzione dovuta  o dopo aver maturato almeno un anno di contributi.

    Rientrano nell'agevolazione 

    • Nuove assunzioni
    • trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato 
    • assunzioni post tirocinio 

    purche sempre derivanti da un percorso di bilateralità ovvero previa stipula, preliminare all’assunzione del tempo determinato, di un accordo sindacale  con  piano formativo di inserimento del conducente.

    Ai datori di lavoro sarà erogato un contributo pari a 3.000 euro per l’assunzione di  giovani conducenti che non abbiano compiuto i 35 anni di età entro i seguenti limiti: 

    • 1 lavoratore per le imprese o associazioni fino a 5 dipendenti

    • 3 lavoratori per le imprese o associazioni tra 6 e 20 dipendenti

     • 10 lavoratori per le imprese o associazioni più grandi, purché non superino il 10% dei dipendenti in forza.

    Contributi assunzioni EBILOG: modalità per le domande

    Va presentata una domanda per ogni assunzione

    Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate ad Ebilog entro 60 giorni dall’assunzione del giovane autista esclusivamente in via telematica, tramite il  sito www.ebilog.it – “Area Riservata Aziende”  con le credenziali già in possesso dell'azienda 

    Nella domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf, jpeg,png):

    – copia dell’accordo sindacale o documentazione che attesti il percorso di bilateralità;

    – copia della lettera di assunzione;

    – estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.

    Sono escluse dal bando le domande presentate in forma cartacea.

    Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: [email protected]

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: incentivi

    Il decreto interministeriale, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, disciplina misure urgenti relative all'amministrazione straordinaria   per le   imprese di carattere strategico, con oltre 1000 dipendenti. Si tratta di una norma sperimentale per il biennio 2025-26 prevista dall'articolo 4-ter, del dl 4 2024

    Il decreto mira in particolare al supporto della ripresa economica e della tutela occupazionale attraverso  un incentivo contributivo a fronte di formazione dei lavoratori e limiti ai licenziamenti, cercando di garantire al contempo la trasparenza e la regolarità delle operazioni societarie.

    Accordi sindacali per sgravi e formazione lavoratori

    Ecco una sintesi dei contenuti principali degli articoli del decreto :

    Articolo 1: Processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale

        Sperimentazione per gli anni 2024 e 2025: Le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni) con un organico di almeno 1.000 lavoratori possono stipulare un accordo governativo con le associazioni sindacali.

        Accordo preliminare: L'accordo può essere sottoscritto prima dell'operazione societaria, a condizione che l'operazione sia completata entro 60 giorni dalla firma.

    Articolo 2: Contenuto dell'accordo e politiche attive del lavoro

        Progetto industriale e di politica attiva: Gli accordi sopracitati includere un piano industriale, il numero di lavoratori coinvolti, le politiche attive del lavoro, e almeno 200 ore di formazione per lavoratore.

        Tutela occupazionale: È prevista la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi, con limitazioni sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.

    Articolo 3: Incentivi per i datori di lavoro

        Esonero contributivo: I datori di lavoro beneficiano di un esonero contributivo fino al 100% per 24 mesi (€3.500 annui per lavoratore) e ulteriori 12 mesi (€2.000 annui), a condizione che i lavoratori ricevano almeno 200 ore di formazione.

        Compatibilità con altri incentivi: Gli incentivi sono compatibili con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.

    Articolo 4: Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi

        Revoca degli incentivi: Se l'operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti o se non vengono erogate le ore di formazione, vengono meno gli incentivi.

        Sanzioni: In caso di interruzione illegittima dei rapporti di lavoro, si applica una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito.

    Controlli e Registrazione

        Il decreto è stato sottoposto alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza ed è stato registrato con esito positivo.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzione giovani under 35: i CDL chiedono la modifica

    E' stato  firmato il 5 marzo il  decreto ministeriale  di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di under 35 al primo contratto a tempo  indeterminato.

    A  sorpresa ,  nel  testo del decreto  già bollinato,  è presente una restrizione al testo normativo  per cui,  alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio  2025,   il beneficio  verrebbe riservato  alle assunzioni  a partire dal 31 gennaio 2025.

    Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro oggi da notizia di aver indirizzato al  Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro Nori   la richiesta di  di intervenire presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia della  autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi da consentire l'accesso all'agevolazione per le assunzioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva ( decreto Coesione) ovvero i 1° settembre 2024 e non dalla data di approvazione della UE.

    In attesa degli sviluppi e della pubblicazione del decreto in Gazzetta rivediamo di seguito con maggiore dettaglio la misura e la novità.

    Bonus assunzioni under 35 a chi spetta , le sanzioni

    Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevedeva

    • un esonero contributivo transitorio 
    • in favore dei datori di lavoro privati
    • per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
    • applicabile per 24 mesi 

    Come detto il decreto attuativo modifica questo periodo  con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine ,  e  si introduce un altra condizione  (vedi ultimo paragrafo )

    Il decreto ministeriale del 27 febbraio , in attesa di pubblicazione,   conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma 

    • non devono riguardare personale dirigenziale,
    • rapporti di lavoro domestico
    • rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).

    Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

    Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.

    • Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); n
    • non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato 
    • a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito  solo parzialmente del beneficio medesimo.

    Nel decreto interministeriale si specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

    5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

    I datori di lavoro che beneficiano  indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al  versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

    Misura dell’esonero contributivo

    L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo 

    • di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero 
    • di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)

    Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

    Limite di spesa e cumulabilità

    Ai sensi del comma 7 dell'art 22 del DL Coesione, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 

    • 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, 
    • 458,3 milioni per l’anno 2025, 
    • 682,5 milioni per l’anno 2026 e 
    • 254,1 milioni per l’anno 2027. 

    Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.

    La norma preedeva lìemanazione di un decreto attuativo entro 60 giorni (atteso per settembre 2024)   e incarica l’INPS  di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze ; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

    L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..

    Il dl Coesione prevede infine  che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.

    Decreto attuativo: assunzioni nel 2025 , dopo l’invio della domanda. Richiesta dei CDL

    Il decreto interministeriale attuativo del "Bonus Giovani" definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .

    In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre introduce una condizione stringente: le imprese devono presentare la domanda all'INPS prima dell'assunzione, pena l’esclusione dal beneficio.  Dato che il decreto è stato approvato  dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda  di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo  quelle effettuate  nei prossimi mesi.

    Tale disposizione rappresenterebbe tra l'altro  un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente.

    La novità  se confermata con la pubblicazione rischia di  incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi.

    Come detto  sopra il CNO dei consulenti del lavoro si è fatto interprete della perplessita dei datori di lavoro richiedendo la modifica 

    Diventa essenziale quindi  attendere chiarimenti dal ministero  oltre che la circolare INPS per  i dettagli operativi

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Maxi deduzione assunzioni 2025: istruzioni ed esempi

    E' stata riconfermata per il prossimo triennio la maxi deduzione per le nuove assunzioni prevista dal D.LGS 216  2023 di riforma fiscale in forma sperimentale . (Il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2024.

    Si tratta ricordiamo di una extra deduzione dall'IRES  pari al 120 o 130%  dei maggiori  costi per il personale sostenuti dall'azienda, per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate.

    Con la circolare n. 1  del 20 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha fornito un ampio e dettagliato  approfondimento operativo riprendendo in gran parte le istruzioni 2024.

    Rivediamo di seguito i principali aspetti  dell'agevolazione , le categorie agevolate e riportiamo gli esempi pratici  piu interessanti forniti dall'Agenzia .

    Cos’è e chi può beneficiare della maxideduzione per assunzioni ?

    Dal 2024 al 2027 , il costo del personale assunto a tempo indeterminato puo essere maggiorato del 20% ai fini del calcolo del reddito imponibile del datore di lavoro.

    Per il 2025 la maggiorazione si applica sull'incremento netto del costo del personale, calcolato come la differenza tra i costi totali del 2024 e quelli del 2025, escludendo le eventuali riduzioni di personale nelle società collegate o controllate.

    In un'ottica di inclusione sociale e lavorativa, inoltre,  la legge prevede un ulteriore incentivo per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie considerate svantaggiate, tra cui giovani, donne, persone con disabilità, e altri gruppi meritevoli di particolare tutela.

    Si tratta della  maggiorazione aggiuntiva fino al 10% del costo del lavoro, per un totale massimo del 130%.

    La maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione   riguarda specificamente:

    •  titolari di reddito d'impresa;
    •  esercenti arti e professioni con almeno un anno di attività 

    Va sottolineato che questa opportunità non è accessibile a società e enti che si trovano in liquidazione ordinaria, sono assoggettati a liquidazione giudiziale, o si trovano in altre condizioni critiche legate alla crisi d'impresa.

    Da segnalare anche che il DM 25 giugno 2024 rispetto alla  norma  della legge di bilancio specifica che la super deduzione è applicabile anche alle conversioni di contratti a termine  in contratti a tempo indeterminato.

    Come funziona il calcolo della maxideduzione assunzioni?

    Dal punto di vista pratico, che  il costo considerato per l'incremento occupazionale corrisponde al valore minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l'aumento complessivo del costo del personale, come emerge dal conto economico. 

     La relazione illustrativa dell' Ufficio Studi parlamentari sottolineava in particolare che 

    •  non si puo utilizzare la maggiorazione del costo per i nuovi assunti impiegati solo  nell’esercizio di attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell’IRPEF e dell’IRES come nel caso del regime forfettario , art. 1,commi 54,della L. 190/2014.
    •  gli enti non commerciali residenti determinano la maggiorazione del costo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e impiegati sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
    • regola analoga vale per i soggetti che svolgono anche attività il cui reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e dell’imposta  sui redditi delle società; in tal caso, la maggiorazione del costo per i nuovi assunti a tempo  indeterminato e impiegati sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che  nell’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari, spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

    Bonus assunzioni 2024: il calcolo dell’incremento

    Vediamo le modalità di calcolo dell'incremento occupazionale .

    • L'incremento occupazionale deve essere verificato considerando sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato.
    • Le assunzioni che rientrano nel normale turnover, come i pensionamenti, sono considerate nei calcoli.
    • I lavoratori a tempo determinato convertiti a tempo indeterminato ono inclusi nel calcolo dell'incremento occupazionale.
    • Il calcolo dell'agevolazione deve considerare il costo sostenuto per il contratto a tempo indeterminato dalla data di conversione.
    • I lavoratori part-time sono calcolati in proporzione alle ore di lavoro prestate rispetto al contratto nazionale.
    • Anche i lavoratori con contratto di somministrazione sono rilevanti per l’impresa utilizzatrice, proporzionalmente alla durata del loro rapporto di lavoro.

    Le medie occupazionali sono calcolate considerando il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente per ciascun lavoratore in relazione ai 365 giorni dell'anno.

    • In caso di "gruppo interno", devono essere rispettate le condizioni relative all'incremento occupazionale del gruppo.
    • I dipendenti assunti a tempo indeterminato precedentemente in altre società del gruppo, se il loro rapporto di lavoro è terminato dopo il 30 dicembre 2023, non sono considerati per il calcolo dell'incremento.

    Regole di Esclusione:

    I lavoratori trasferiti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) non sono considerati come nuove assunzioni per il calcolo dell'incremento occupazionale.

    Si segnala che nel 2024   l’agevolazione  poteva  essere calcolata per intero,  anche da coloro che hanno effettuato assunzioni  prima dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo.

    Maxideduzione assunzioni: categorie di lavoratori svantaggiati

    Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela che possono godere della maxideduzione:

    •  lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e succ.mod.;
    •  persone con disabilita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate , gli ex degenti di ospedali  psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento  psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, minori in eta'  lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, 
    • le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli  internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno 
    •  donne di qualsiasi eta' con almeno due figli di eta' minore di  diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti   dell'Unione europea e nelle aree di  cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 
    •  donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza 
    •  giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile 
    •  lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018  presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per  cento della media EU27  e un tasso di occupazione inferiore alla media  nazionale;
    •  disoccupati gia' beneficiari del reddito di cittadinanza  e che non integrino i requisiti per  l'accesso all'Assegno di inclusione.

    Maxideduzione assunzioni legge di Bilancio 2025: istruzioni ed esempi

    Riportiamo alcuni esempi illustrati nella circolare 1 2025 dell'Agenzia delle Entrate

    Esempio n. 1: verifica della prima condizione (incremento occupazionale) 

    Un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel corso del 2023, ha due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato  a tempo pieno, di cui uno impiegato per trecentosessantacinque giorni e l’altro per soli centottanta giorni, causa dimissioni. In tal caso, ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo:  365/365 + 180/365 = 1,49 .

      tale valore (1,49) deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (i.e., il 2024). 

    Nell’ipotesi in cui, ad esempio, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la prima condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta di riferimento (31 dicembre 2024) il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico è pari a 3, maggiore di 1,49. 

    Una volta verificato l’incremento occupazionale, al fine di stabilire se vi sia anche l’incremento occupazionale complessivo, occorre calcolare la media occupazionale, considerando il numero complessivo dei lavoratori nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, compresi i lavoratori a tempo determinato, e raffrontarla con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta agevolato.

     Esempio n. 2: verifica della seconda condizione (incremento occupazionale complessivo) 

    La stessa impresa dell’esempio n. 1, nel corso del 2023, oltre ai due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (di cui uno dimessosi dopo centottanta giorni), ha in organico anche un dipendente impiegato con contratto a tempo determinato per soli novanta giorni (a decorrere dal 1° giugno 2023). In tal caso, ai fini della determinazione della media e, occorre effettuare il seguente calcolo: 

    365/365 + 180/365 + 90/365 = 1,74. 

    Tale valore  deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato e determinato – alla fine del periodo d’imposta successivo. Nell’ipotesi in cui, come nell’esempio n. 1, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la seconda condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta di riferimento il numero complessivo dei lavoratori in  organico è pari a 3, maggiore di 1,74.

    (per l’individuazione dei “lavoratori dipendenti a tempo indeterminato” occorre fare riferimento alla forma contrattuale  art. 1 dlgs 81 2015 nonché a tutte quelle forme contrattuali a questa  assimilabili,  (es.  contratto di apprendistato,) 

    Nel caso in cui il lavoratore impiegato per tutto l’anno 2023 avesse un contratto di lavoro a tempo parziale  a 18 ore a settimana ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo:

     [(18/36) * (365/365)] + [(36/36) * (180/365)] = 0,99. 14 il numero dei lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato e determinato – alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (i.e., al 31 dicembre 2024). 

    L’articolo 5, comma 4, del decreto attuativo dispone che, nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo  effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora siano assunti anche lavoratori meritevoli di maggior tutela, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

    Esempio n. 3: determinazione della maggiorazione in presenza di lavoratori meritevoli di maggior tutela

     Un’impresa che rispetta i requisiti dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo rileva i sottostanti dati, relativi all’occupazione di personale: 

    • costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato: euro 1.000.000; 

    • costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato meritevoli di maggior tutela: euro 600.000; 

    • costo effettivo per le assunzioni a tempo indeterminato: euro 1.000.000 + euro 600.000 = euro 1.600.000; 

    • incremento del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente: + euro 1.200.000.

     In tal caso, verificato che l’incremento del costo complessivo del personale dipendente (euro 1.200.000) è inferiore al costo effettivo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato (euro 1.600.000), il beneficiario deve calcolare la maggiorazione sull’incremento del costo complessivo (euro 1.200.000). 

    Considerato che si è in presenza di nuove assunzioni a cui si applicano differenti percentuali di maggiorazione (del 20 per cento e del 30 per cento), il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, deve essere ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riferibile a ciascuna di esse. L’incidenza di ciascuna tipologia  è determinata come segue: 

    • 1.000.000/1.600.000 x 100 = 62,5 per cento; 

    • 600.000/1.600.000 x 100 = 37,5 per cento. Successivamente, l’incremento del costo complessivo del personale (euro 1.200.000) è ripartito proporzionalmente fra le due tipologie di lavoratori, secondo le percentuali ottenute: 

    • euro 1.200.000 x 62,5 per cento = euro 750.000, a cui applicare la percentuale di maggiorazione del 20 per cento; 

    • euro 1.200.000 x 37,5 per cento = euro 450.000, a cui applicare la percentuale di maggiorazione del 30 (20 + 10) per cento

    Cessione contratti 

    Infine nel caso  di cessione del contratto di lavoro, in data 1° luglio 2024, di un dipendente assunto il 1° marzo 2024, qualora il cedente e il cessionario  del contratto abbiano il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il dipendente è conteggiato, ai fini della determinazione del numero dei nuovi assunti,:

    • dal dante causa per 122/366 (anche se il lavoratore non risulta incluso nel novero del personale dipendente al 31 dicembre 2024) e 
    • dall’avente causa per 184/366 20 . 

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero contributivo parità di genere: domande da correggere entro il 15 ottobre

    I datori di lavoro che hanno commesso errori nella compilazione della domanda di esonero contributivo legato al possesso della  certificazione di parità 2023  (legge 162 2021)   possono rettificare i dati. Per farlo, devono:

    •  rinunciare alla domanda presentata erroneamente e 
    • inviarne una nuova con le informazioni corrette 
    •  entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. 

    Se la domanda non viene corretta entro questa data, verrà comunque elaborata, ma il beneficio sarà ridotto in base all'errore presente.

    E' la novità comunicata dall'INPS nel messaggio 2844 pubblicato il 13 agosto 2024.

    L'istituto lo ha ricordato con un  nuovo comunicato riepilogativo il 2 ottobre scorso. QUI IL TESTO

     Ricordiamo di seguito le principali indicazioni sul tema e le istruzioni complete sulle modalità di  rettifica delle domande.

    Esonero contributivo parità di genere: come rettificare la domanda

    Nel messaggio INPS ricorda  che nella domanda è fondamentale indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

    Per  retribuzione media mensile globale si intende la media di tutte le retribuzioni erogate nel periodo di validità della certificazione (36 mesi) e non la media dei singoli lavoratori. Per esempio, se un'azienda ha 50 dipendenti, la retribuzione media mensile globale deve considerare l'intera massa salariale nel periodo di tre anni.

     Inoltre, l'INPS chiarisce   che una volta approvata la domanda, l'esonero sarà valido per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, indipendentemente dall'eventuale indicazione errata di una durata inferiore nella domanda, poiché l'ente provvederà a sanare automaticamente la situazione.

    L’esonero contributivo per parità di genere: cos’è e come si ottiene

    Esonero contributivo

    I datori di lavoro del settore privato che hanno una certificazione di parità di genere possono beneficiare di uno sconto sui contributi previdenziali:

    •  pari all'1 % della media mensile complessiva delle retribuzioni dei dipendenti,  
    • fino a un massimo di 50.000 euro all'anno 
    • per ogni codice fiscale aziendale .

    In caso di esaurimento delle risorse disponibili (50 milioni di euro annui), l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari.

    Certificazione di parità

    L'INPS verifica che la certificazione sia conforme prima di concedere l'esonero  Per essere valida, la certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo le norme  UNI.

    Leggi per maggiori dettagli Certificazione parità di genere. ecco i parametri

    Codice di Autorizzazione

    Le aziende che ottengono l'esonero verranno identificate tramite un codice di autorizzazione (CA) "4R", che indica l'autorizzazione all'esonero secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 162/2021.

    Tempistiche e Fruizione dell'Esonero:

    L'esonero autorizzato potrà essere utilizzato dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa (fino a 36 mesi).

    L'effettiva fruizione dell'esonero potrà iniziare solo dopo l'elaborazione massiva delle domande, che avverrà dopo la scadenza del termine per la rettifica (15 ottobre 2024).

    Vedi tutte le istruzioni INPS in Esonero contributivo parità: al via le domande