• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero per parità di genere 2025: al via le domande

    La legge n. 162 del 5 novembre 2021  ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere". 

    Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario. La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata  rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.

    Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.

    Per usufruirne, i datori di lavoro  che hanno ottenuto la certificazione nel 2025 devono presentare domanda entro il 30 aprile  prossimo. 

    La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )

    INPS ha fornito le nuove istruzioni  con il messaggio 3804  del  16 dicembre 2025.

    Vediamo di seguito  come funziona l'agevolazione e come si richiede.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda

    Modalità di presentazione della domanda

    I datori di lavoro privati devono:

    1. accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
    2. Selezionare l’anno di riferimento 2025 e 
    3. compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”

    ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2026, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2025.

    Il modulo telematico richiede la compilazione di:

    • Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
    • Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
    • Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
    • Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
    • Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari

    Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:

    1. Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
    2. Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
    3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
    4. Dati retributivi e aziendali che comprendono
      • Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
      • Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
      • Eventuali modifiche alla certificazione:

    Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.

    Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1%  della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno  contrassegnate dallo stato “Accolta”.

    A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

    Cosa succede dopo la presentazione della domanda

    INPS  precisa nel messaggio che  le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2026). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.

    Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.

    ATTENZIONE Sono stanziati 50  milioni di euro,; in caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.

    L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.

    È importante sottolineare  anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.

    Novità richieste precedenti

    Inps  chiarisce che i datori di  lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento , l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

    Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda già presentata  la

    richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.

    Resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:

    •  preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
    •  successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.

    Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 saranno fornite ulteriori indicazioni.

    Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, INPS  rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti. 

    ATTENZIONE  il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Detassazione aumenti contrattuali, premi, straordinari: cosa cambia nel 2026

    La bozza della legge di bilancio 2026 è stata varata dal Governo con importanti novità in tema di lavoro dipendente . 

    Si segnalano in particolare le seguenti novità per i salari: 

    • Detassazione premi di produttività al 1 %
    • tassa fissa del 5% sugli aumenti retributivi decisi nei rinnovi contrattuali del 2025 e 2026, per i dipendenti con reddito fino a 28mila euro
    • detassazione degli straordinari nel lavoro notturno e su turni
    •  rafforzamento del trattamento integrativo per le mamme con almeno due figli da 40 a 60 euro.

    Le misure per i rinnovi contrattuali proposte dal ministro

    La misura principale proposta da Calderone era  una cedolare secca del 10% (imposta sostitutiva dell’Irpef) sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) nel settore privato.

    Sarebbe valida dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per tutta la durata del contratto.

    L’obiettivo è sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e incentivare la contrattazione collettiva, tassando meno gli aumenti previsti dai rinnovi.

    Il costo stimato per lo Stato è di circa 1,8 miliardi di euro annui, ma si attende un effetto positivo sui consumi e un recupero parziale di gettito Iva (circa 200 milioni).

    Èra in valutazione una cedolare secca del 10% anche per:

    • ore di straordinario,
    • lavoro festivo e notturno,
    • e indennità da turnazione.

    L’agevolazione si applicherebbe per i redditi fino a 25.000 euro annui, entro un massimale di 3.000 euro di compensi agevolabili.

     Adeguamento automatico dei salari all’inflazione (Ipca)

    Era  allo studio  anche una norma che, in caso di mancato rinnovo del Ccnl entro 24 mesi dalla scadenza, preveda l’adeguamento automatico delle retribuzioni all’indice Ipca (prezzi al consumo armonizzato), con un tetto massimo del 5% annuo.

    Detassazione aumenti da contrattazione collettiva

    Nella bozza di legge di bilancio 2026 il comma 1 dell’articolo 4 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti negli anni 2025 e 2026, siano sottoposti ad un’imposta sostitutiva IRPEF  con aliquota del 5 per  cento, purche  il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 28.000 euro.

    La relazione tecnica indica i seguenti effetti finanziari derivanti dal comma 1:

    • una riduzione di entrate pari a 420,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 59,1 milioni per l’anno 2027 e, 
    • un incremento di entrate (relativo all’addizionale comunale dell’IRPEF) per l’anno 2028, pari a 4,5 milioni.

     

    Si segnala che è stato anche presentato un emendamento (n.4.7 del 4.12.2025)  da senatori della maggioranza che aggiungono alla prima formulazione un ulteriore sgravio applicabile ai redditi da 28 a 40mila euro con  imposta sostitutiva al 10% e ampliano anche al 2024 il periodo di stipula dei contratti 

    Questo il testo completo:

    a. sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi  nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno

    2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta

    sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al

    primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.».

    b. b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 28.000 euro e non superiore a 35.000 euro, a cui si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 percento".

    Detassazione premi di risultato

    I commi 2 e 3 dell’articolo 4 modificano in via transitoria la disciplina – relativa ai lavoratori dipendenti privati – dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative

    addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Le

    modifiche prevedono, per gli anni 2026 e 2027:

    •  la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ad 1 punto percentuale; 
    • l’elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro (lordi).

    Resta fermo che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente  privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente  a 80.000 euro.

    La relazione tecnica indica i seguenti effetti finanziari :

    • una riduzione di entrate pari a 291,7 milioni di euro per l’anno 2026, a 302,5 milioni per l’anno 2027, a 9,9 milioni per l’anno 2028 e, invece,
    •  un incremento entrate (relativo all’addizionale comunale dell’IRPEF) per l’anno 2029, pari a 0,8 milioni. 
    • Non sussistono effetti finanziari per gli anni successivi.

     si ricorda che, nella normativa finora vigente:

    • l’aliquota dell0' imposta sostitutiva per gli anni 2026 e 2027  è pari a 5 punti, mentre l’aliquota a regime, che resta valida per gli anni successivi al 2027, è pari a 10 punti;
    •  il limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario è pari a 3.000 euro lordi e resta valido per gli anni successivi al 2027).

    Infine il comma 6 specifica che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, riguardanti le imposte sostitutive oggetto dei commi da 1 a 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    Detassazione lavoro notturno – festivo e straordinari nel turismo

    I commi 4 e 5, per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, introducono,  limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un determinato requisito di 

    reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero , un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali

    con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo,  lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al

    lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro; 

    l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; 

    il riconoscimento  di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro  dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

    Per il settore turistico alberghiero   e termale invece l’articolo 8 prevede una misura riconferma  per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate  nei giorni festivi o per lavoro notturno.

    Tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito.

    Il comma 2 prevede che il trattamento integrativo di cui al comma 1 si applichi a  favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro

    dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni agevolate: obbligo pubblicazione sul SIISL con il DL sicurezza

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, entrano in vigore una serie di misure urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e protezione civile, ma anche importanti novità sul fronte delle assunzioni agevolate.

    Tra gli interventi più significativi spicca infatti l’introduzione dell’obbligo, per i datori di lavoro privati, di pubblicare sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) le posizioni lavorative vacanti per le quali intendono richiedere incentivi o agevolazioni contributive a carico dello Stato

    Si tratta di un passo rilevante nel processo di digitalizzazione e trasparenza delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di mettere in rete domanda e offerta, promuovere occupazione regolare e rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza.

    Come sottolineato dal presidente dell’INPS, Gabriele Fava, il decreto rappresenta un vero e proprio “cambio di passo nella tutela dei lavoratori”, perché non si limita a rafforzare controlli e sanzioni, ma punta a integrare la sicurezza nella qualità del lavoro e dell’impresa, premiando la competenza e la conformità alle norme antinfortunistiche.

    Assunzioni agevolate: pubblicità obbligatoria sul SIISL dal 1° aprile 2026

    L’articolo 14 del DL 159 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2026, tutti i datori di lavoro privati che intendono usufruire di agevolazioni contributive o incentivi alle assunzioni dovranno rendere pubbliche le offerte di lavoro sul portale SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa gestito dal Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS

    L’obbligo riguarda quindi tutti i rapporti di lavoro per i quali si richiede un sostegno economico pubblico: prima di procedere all’assunzione, l’azienda dovrà pubblicare la posizione vacante sul portale, specificando le caratteristiche del ruolo e i requisiti richiesti.

    Solo dopo che la comunicazione sarà stata inserita, verificata e validata dal sistema, il datore potrà procedere con la stipula del contratto e con l’eventuale richiesta di incentivo.

    L’obiettivo della misura è duplice:

    1. trasparenza e tracciabilità, per evitare utilizzi impropri delle agevolazioni e garantire pari opportunità ai candidati in cerca di occupazione;
    2. integrazione tra politiche attive e sostegni economici, così da collegare le assunzioni incentivate a percorsi di inserimento lavorativo realmente efficaci.

    Il SIISL, istituito con il DL Lavoro del 2023 e già operativo, diventa così un nodo digitale centrale nelle relazioni tra imprese, lavoratori e pubblica amministrazione. Oggi infatti il sistema consente già a disoccupati, beneficiari di sussidi e operatori accreditati di interagire per offerte di lavoro, formazione e accompagnamento all’impiego. Con il DL 159, la sua funzione si estende anche alla pubblicità obbligatoria delle offerte incentivabili, completando l’ecosistema delle politiche attive digitali.

    Oltre ai datori di lavoro, anche le agenzie per il lavoro dovranno, entro il 1° aprile 2026, pubblicare attraverso il SIISL tutte le posizioni da loro gestite, potendo poi utilizzare lo stesso portale per la ricerca dei candidati con i profili più idonei

    Sul piano operativo, un decreto ministeriale attuativo definirà entro 60 giorni i dettagli tecnici per la pubblicazione, la trasmissione e l’interoperabilità dei sistemi informatici, incluso l’eventuale utilizzo del SIISL anche per l’invio del modello UNILAV, in alternativa al consueto canale “CO” del Ministero del Lavoro

    Sicurezza, legalità e qualità del lavoro: la visione del DL Sicurezza

    Il collegamento tra assunzioni agevolate, trasparenza e sicurezza è uno dei punti di forza del DL 159, che affianca alle misure per l’inclusione occupazionale anche una serie di innovazioni nel campo della sicurezza sul lavoro.

    Il provvedimento, noto anche come “DL Sicurezza Lavoro”, introduce novità significative come:

    • l’estensione delle coperture assicurative INAIL agli studenti impegnati in percorsi formativi e PCTO (alternanza scuola-lavoro);
    • la digitalizzazione dei controlli sui cantieri e l’introduzione di sistemi informativi per il monitoraggio delle attività ad alto rischio;
    • ulteriori sanzioni per violazioni sulla patente a crediti per le imprese,

    In questo contesto, il collegamento tra incentivi occupazionali e rispetto delle norme di sicurezza diventa essenziale: solo le imprese che rispettano gli standard di tutela potranno beneficiare delle agevolazioni contributive.

    Il sistema SIISL, attraverso la raccolta e la condivisione delle informazioni sui rapporti di lavoro, diventa così anche uno strumento di vigilanza preventiva, capace di favorire l’emersione del lavoro regolare e ridurre i rischi di irregolarità.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Nuovi bonus 2025 per assunzioni e investimenti in editoria digitale, radio, TV

    il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato l'adozione din un nuovo  D.P.C.M. , attualmente  in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che prevede  contributi per le  assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e per  investimenti in tecnologie innovative  nel settore dell'editoria e delle emittenti radio televisive effettuati nel  2025.  

    Si tratta in particolare di un fondo da 44milioni di euro destinati a erogare alle aziende del settore:

    • un contributo forfettario di 10mila euro per ogni assunzione di  figure professionali under 36  con specifiche competenze  tecnologiche e digitali;
    •  un contributo pari al 70% delle spese sostenute nell'anno 2025, per l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, sia per aziende editoriali che emittenti radio e TV.

    Si attende per l'attuazione un decreto ministeriale entro 45 giorni dalla pubblicazione in GU ed entrata in vigore. Vediamo intanto ulteriori dettagli. 

    Qui il testo del decreto

    Contributi assunzioni giovani in editoria 2025

    Nel 2025 :

    • le imprese editoriali, 
    • le agenzie di stampa e 
    • le emittenti radiofoniche e televisive, sia locali che nazionali,

     potranno beneficiare di un contributo economico per favorire nuove assunzioni. L’aiuto riguarda l’assunzione di figure professionali con meno di 36 anni, dotate di competenze certificate in settori legati all’innovazione tecnologica e digitale. Rientrano, ad esempio, le capacità maturate nella digitalizzazione editoriale, nella comunicazione e sicurezza informatica o nei servizi online per i media.

    Per ogni assunzione a tempo indeterminato realizzata nel 2025 viene riconosciuto un contributo forfettario pari a 10.000 euro.

     L’incentivo ha un limite complessivo di spesa fissato in 2 milioni di euro per l’anno 2025. Ciò significa che le risorse saranno distribuite fino all’esaurimento del fondo. Inoltre, questi aiuti rientrano nella disciplina europea degli aiuti “de minimis”, che prevede massimali specifici per garantire la concorrenza tra imprese.

    Contributi per investimenti tecnologici imprese editrici e agenzie di stampa

    Un’altra misura mira a sostenere gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici, oltre che delle agenzie di stampa. L’obiettivo è favorire la transizione digitale e l’ammodernamento delle strutture produttive. Sono finanziabili, ad esempio:

    •  progetti di rinnovamento tecnologico delle redazioni, 
    • l’acquisto di sistemi digitali per la produzione e la distribuzione dei contenuti, o 
    • l’adozione di nuove piattaforme per migliorare la fruizione delle notizie da parte dei lettori.

    Il contributo copre fino al 70% delle spese sostenute nel 2025, con un tetto massimo di 8 milioni di euro per l’intero anno. Per ottenere il beneficio, gli investimenti devono far parte di un progetto organico e complessivo, non  essere  interventi isolati. 

    La misura non è cumulabile con altri incentivi nazionali o locali già previsti per le stesse spese. 

    Viene precisato che  la sua applicazione è subordinata al via libera della Commissione europea, come previsto dalle regole sugli aiuti di Stato.

    Contributi emittenti radio e televisioni

    Il pacchetto di misure include anche specifici aiuti per le emittenti televisive e radiofoniche. L’intento è lo stesso: sostenere la digitalizzazione e l’innovazione, per migliorare la qualità dei contenuti e renderli più facilmente accessibili al pubblico.

    Il contributo riconosciuto copre il 70% delle spese sostenute nel 2025, con un fondo complessivo di 34 milioni di euro.

     Le risorse sono però suddivise in tre aree principali:

    • 20 milioni per i fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali titolari di numerazioni LCN, esclusi quelli a partecipazione pubblica o che trasmettono solo televendite.
    • 10 milioni per i fornitori locali di media audiovisivi che hanno ottenuto accesso alle frequenze digitali secondo la normativa vigente.
    • 4 milioni per i concessionari radiofonici, i fornitori di contenuti digitali radiofonici e i consorzi editoriali che operano in tecnologia DAB.

    Anche in questo caso, gli investimenti devono far parte di un progetto organico di innovazione. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse spese e sarà operativa solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Maxi deduzione assunzioni: regole di calcolo aggiornate

    Tra le novità  del decreto fiscale  pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025)  è presente l' ART. 3: (Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

    Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023. 

    La norma corregge il perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale: vengono escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023.

    In data 27 giugno è stato pubblicato sul sito del ministero dell'Economia  un decreto interministeriale che introduce un fattore di correzione nei calcoli. Il provvedimento è apparso in GU il giorno 11 luglio 2025

    Cosa cambia nella prima versione del decreto

    Fino ad oggi, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo. 

    Ora, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti.  

    La circolare AdE 1/2025 già anticipava questa lettura, ma ora la norma la cristallizza. Vedi in merito: Maxi deduzione costo del personale in caso di nuove assunzioni  

    Inoltre, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024). 

    Tali società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione.

    Con la nuova formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano:

    • Società controllanti e controllate residenti;
    • Stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri;
    • Persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti).
    • Questa delimitazione consentirebbe una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni.

    Nuovo decreto ministeriale 27 giugno: calcolo con “fattore di correzione”

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto Interministeriale del 27 giugno 2025, che modifica il precedente Decreto MEF del 25 giugno 2024, attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. La norma disciplina la cosiddetta “maxi deduzione” del costo del lavoro, prevista in caso di nuove assunzioni.

    il nuovo decreto interviene con maggiore precisione sul tema del calcolo dell’incentivo fiscale in presenza di società appartenenti a un medesimo gruppo, allo scopo di evitare incertezze interpretative e fornire indicazioni operative uniformi.

    Nel dettaglio, l’articolo 1 del decreto del 27 giugno 2025 sostituisce completamente il comma 8 dell’articolo 5 del decreto originario del 2024. Viene stabilito che, per i soggetti appartenenti a un gruppo interno, la maggiorazione spettante si calcola applicando al costo del lavoro agevolabile un “fattore di correzione”.

    Tale fattore è definito come il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferiti a tutte le società che fanno parte del gruppo. In questo modo si tiene conto dell’andamento occupazionale globale del gruppo, garantendo che l’incentivo venga attribuito in modo proporzionato ed equo.

    I dubbi evidenziati da Sole e Assonime

    Incertezze sull’applicazione della maxi-deduzione nei gruppi di imprese, erano state sollevate dal Sole 24 Ore (nell'articolo del 20.6.2025 a firma Emanuele Reich Franco Vernassa)  in quanto,secondo la relazione illustrativa del decreto  e la circolare 1/E/2025, il calcolo della riduzione doveva basarsi sul numero delle cessazioni di rapporti di lavoro, anziché sul saldo netto dell’occupazione. 

    Anche  Assonime, aveva  evidenziato la disomogeneità rispetto alle imprese singole – per le quali conta il saldo netto – sollecitando un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della scadenza dei versamenti a saldo per il 2024.

    Vedi anche  Maxideduzione assunzioni rischio errori secondo Assonime

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus Giovani 2025: aggiornate le istruzioni INPS

    Con la circolare  n. 90 del 12 maggio 2025 INPS  aveva chiarito  le modalità operative del nuovo “Bonus Giovani” introdotto dal decreto-legge n. 60/2024, convertito in legge n. 95/2024. Con la circolare 104 2025 del 18 giugno  vengono aggiornati i requisiti aziendali come richiesto dalla commissione UE (V. paragrafo seguente )

    Giova ricordare che l’incentivo consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano con contratto a tempo indeterminato:

    •  giovani under 35 (massimo 34 anni e 364 giorni), 
    • mai occupati con contratti stabili. 

    Il bonus si applica alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 ma  con diverse modalità applicative (vedi sotto).

    Due sono le misure principali: 

    1. un incentivo standard di 500 euro mensili per tutti i datori di lavoro privati sul territorio nazionale (comma 1)e 
    2. un incentivo maggiorato di 650 euro per chi opera nelle regioni del Mezzogiorno.

     Il beneficio non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico o di apprendistato, ma è esteso ai part-time, alle cooperative e ai contratti di somministrazione.

    La piattaforma telematica per l'invio  delle domande  ha aperto  il 16 maggio 2025.

    Bonus giovani 2024-2025: Requisiti e condizioni di accesso aggiornate

    La Circolare n. 104 del 18 giugno 2025 introduce nuove istruzioni rispetto alle precedenti circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025 in tema di Bonus Giovani previsto dall’articolo 22 del D.L. 60/2024 (convertito nella legge 95/2024). 

    Si prevede in particolare l'estensione del requisito dell’incremento occupazionale netto già previsto per:

    • l’esonero contributivo “Giovani” nella ZES di cui al comma 3 dell’art. 22;
    • l’esonero contributivo “Donne” di cui all’art. 23 del medesimo decreto.

    anche  al comma 1 dell’articolo 22, ovvero  a  tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025

    INPS ha dunque e aggiornato il modulo di richiesta per l’esonero “Giovani” relativo al comma 1, inserendo una dichiarazione obbligatoria da rendere ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui si attesta:

    “la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”

    L’aggiornamento si fonda sulla riprogrammazione del Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021–2027, in cui la Commissione Europea ha richiesto che l'incentivo sia concesso solo in presenza di incremento netto del numero di lavoratori in azienda.

     Implicazioni operative per i datori di lavoro

    Dunque per le assunzioni dal 1° luglio 2025, per ottenere il bonus:

    • bisognerà dimostrare un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
    • tale incremento dovrà essere mantenuto per l’intero periodo di fruizione dell’incentivo;

    occorre compilare il nuovo modulo con la dichiarazione sostitutiva prevista.

    Requisiti e condizioni  per le assunzioni e trasformazioni agevolate sono  riassunti nella tabella seguente:

    Categoria Requisito Dettagli
    Datore di lavoro Tipologia Solo soggetti privati, anche non imprenditori. Sono inclusi i datori agricoli. Escluse le pubbliche amministrazioni.
    Regolarità contributiva Obbligatoria (DURC regolare). Necessario anche il rispetto di sicurezza sul lavoro e contratti collettivi.
    Comportamento pre e post-assunzione No licenziamenti economici nei 6 mesi prima o dopo l’assunzione nella stessa unità produttiva.
    Sede (solo per bonus Sud) Per l’incentivo da 650€ il lavoratore deve prestare servizio in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia o Sardegna.
    Lavoratore Età Deve avere meno di 35 anni alla data dell’assunzione/trasformazione (massimo 34 anni e 364 giorni).
    Assenza di precedenti contratti stabili Non deve aver mai avuto contratti a tempo indeterminato, anche se cessati per dimissioni o mancato superamento prova.
    Altri rapporti ammessi Sono ammessi apprendistati non stabilizzati, lavoro intermittente, part-time, contratti domestici e attività autonome.
    Tipo di contratto Tipo ammesso Solo contratti a tempo indeterminato, anche part-time. Sono incluse le trasformazioni da determinato.
    Esclusioni Esclusi i contratti di lavoro domestico, apprendistato, intermittente e a chiamata, anche se a tempo indeterminato.
    Finestra temporale Assunzioni o trasformazioni valide dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

    Bonus giovani 2025: importo e durata nuovo requisito

    L’incentivo prevede un esonero del 100% dei contributi datoriali, esclusi INAIL e altri contributi non previdenziali, fino a un massimo di:

    • 500 euro al mese per tutti i datori di lavoro privati   per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
    • 650 euro al mese per quelli operanti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)  per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni effettuate dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) fino al 31 dicembre 2025 con domanda effettuata prima delll’assunzione/trasformazione.

    Il beneficio dura massimo 24 mesi e si applica proporzionalmente per rapporti part-time o di durata inferiore al mese.

     L’agevolazione è finanziata dal Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro 2021-2027", con limiti di spesa annuali monitorati dall’INPS. 

    ATTENZIONE: Una volta raggiunto il tetto massimo disponibile, non sarà possibile accettare ulteriori domande.

    Bonus assunzioni Giovani 2025: come fare domanda

    Per ottenere l’incentivo, il datore di lavoro deve inviare domanda telematica tramite il “Portale delle Agevolazioni” INPS, con il modulo disponibile dal 16 maggio 2025.

    ATTENZIONE:

    • Nel caso del bonus da 650 euro (per il Sud), la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione, pena la perdita del diritto. 
    • Per il bonus da 500 euro è invece possibile fare richiesta anche a posteriori.

    L’INPS verifica la disponibilità dei fondi, comunica l’accoglimento, registra il beneficio  

    Le aziende dovranno rispettare con attenzione le istruzioni di esposizione contabile e contributiva per PosContributiva, ListaPosPA e PosAgri. 

    In caso di dichiarazioni incoerenti o uso scorretto del beneficio, saranno avviati recuperi e sanzioni.

    Bonus assunzioni giovani 2025: le istruzioni Uniemens

    Sezione Uniemens Tipo di Bonus Codice da utilizzare Elemento da valorizzare Note operative
    <PosContributiva> Art. 22, comma 1 (500€) EG35, L621 (corrente), L622 (arretrati) <InfoAggcausaliContrib> Indicare protocollo domanda e codice fiscale. Arretrati validi solo nei flussi di giugno-luglio-agosto 2025.
    Art. 22, comma 3 (650€ Sud) ES35, L623 <InfoAggcausaliContrib> Stesse regole del comma 1. Obbligo indicazione matricola impresa utilizzatrice per somministrazione.
    <ListaPosPA> Art. 22, comma 1 (500€) Codice 67 <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> Valorizzare anno, mese e importo. Recupero pregresso possibile solo nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025.
    Art. 22, comma 3 (650€ Sud) Codice 68 <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> Come sopra, specificare correttamente periodo e importo dello sgravio.
    <PosAgri> Art. 22, comma 1 (500€) Codici: U5 (corrente), U6 (arretrati) <CodiceRetribuzione> = "Y", <CodAgio> Gli arretrati vanno dichiarati solo nella denuncia di settembre 2025 entro il 30 novembre.
    Art. 22, comma 3 (650€ Sud) Codice: U7 <CodiceRetribuzione> = "Y", <CodAgio> Incompatibile con altri agi agevolativi (zone svantaggiate, edilizia, ecc.).

    tabella di sintesi

    Voce Dettagli
    Normativa Art. 22 D.L. 60/2024, convertito in Legge 95/2024
    Periodo di validità Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
    Beneficiari Datori di lavoro privati (escluso settore domestico e apprendistato)
    Requisiti lavoratori – Età inferiore a 35 anni
    – Mai assunti a tempo indeterminato
    Importo esonero – €500/mese (ordinario)
    – €650/mese per sedi in ZES unica Mezzogiorno
    Durata Massimo 24 mesi
    Condizioni – Possesso DURC
    – Nessun licenziamento per GMO nei 6 mesi precedenti/successivi
    incremento occupazionale netto e impegno al mantenimento
    – Rispetto dei requisiti sugli aiuti di Stato (in ZES)
    – Non cumulabile con altri esoneri
    Contratti esclusi Lavoro domestico, apprendistato, contratti già agevolati oltre i 24 mesi totali
    Incremento occupazionale (ZES) Richiesto incremento netto in ULA entro 12 mesi; esclusi decrementi per cause volontarie o giustificate
    Domanda INPS – Dal 16 maggio 2025
    – Solo online sul Portale Agevolazioni INPS
    – In ZES: solo per rapporti non ancora instaurati
    Comunicazione obbligatoria Entro 10 giorni dall’assunzione
    Esposizione UniEmens – Codici causale: EG35 (ordinario), ES35 (ZES)
    – Protocollo domanda nel campo <IdentMotivoUtilizzoCausale>
    – Mensilità arretrate: da esporre nei flussi da giugno ad agosto 2025
    – Valorizzazione <BaseRif> e <ImportoAnnoMeseRif> per arretrati
  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzione ricercatori: nuova agevolazione nella legge 79 2025

    E' stata pubblicata il 6 giugno 2025 la legge di conversione  del decreto-legge n. 45/2025 (PNRR Scuola),  che contiene un nuovo credito d’imposta da 10mila euro per chi assume un ricercatore o un ex dottorando. 

    Questa agevolazione sostituisce il precedente sgravio contributivo biennale da 7.500 euro, ritenuto poco efficace, considerando che finora è stato utilizzato da una sola azienda.  Occorre attendere un decreto attuativo del ministero dell'Università per le modalità di richiesta e applicazione 

    Nella legge sono presenti ulteriori novità per la carriera accademica. Vediamo  di seguito tutti i dettagli.

    Nuovo incentivo assunzione ricercatori 2025: requisiti e condizioni

    La norma relativa all’agevolazione per l’assunzione di ricercatori da parte delle imprese è contenuta nell’articolo 3-septies del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79

    A partire dal 1° luglio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, le imprese che assumono a tempo indeterminato almeno un giovane ricercatore possono beneficiare di un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta pari a 10.000 euro per ciascuna persona assunta.

    Questa misura è destinata a chi assume personale in possesso di:

    • un dottorato di ricerca, oppure
    • un contratto, attuale o passato, come ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 o 24 della legge n. 240/2010.

    Il credito d’imposta:

    • è concesso dal Ministero dell’università e della ricerca tramite una specifica procedura (che sarà regolata da un decreto ministeriale),
    • può essere usato esclusivamente in compensazione tramite modello F24,
    • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP.

    Il beneficio:

    • non è soggetto ai limiti ordinari dei crediti d’imposta (quelli fissati, ad esempio, dalla legge finanziaria 2007 o dalla legge 388/2000),
    • è fruibile fino al 31 dicembre 2026,
    • è concesso nei limiti delle risorse disponibili stabilite dalla norma.

    L’obiettivo della misura è promuovere l’occupazione qualificata giovanile e il rafforzamento del legame tra mondo accademico e imprese, nel quadro dell’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in particolare l’Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2.

    Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) dovrà quindi  emanare un decreto ministeriale attuativo che:

    • definisca i criteri e le modalità per la richiesta e concessione del credito d’imposta;
    • disciplini l’eventuale presentazione delledomande da parte delle imprese;

    precisi le modalità di utilizzo del credito e i controlli.

    Il testo precisa anche che il credito sarà concesso nei limiti delle risorse stanziate, perciò è probabile che il decreto specifichi anche il criterio cronologico di accesso (es. “fino ad esaurimento fondi”).

    ATTENZIONE Non è indicata una scadenza precisa per l’emanazione del decreto, ma poiché l’agevolazione parte dal 1° luglio 2025, il decreto attuativo dovrebbe teoricamente  essere pubblicato prima di quella data per permettere alle imprese di accedere concretamente al beneficio.

    Qui il testo coordinato della legge di conversione del dl 45 2025

    Nuove figure per il pre-ruolo universitario e salvaguardia progetti europei

    Oltre agli incentivi per l’assunzione nel privato, il decreto PNRR Scuola convertito in legge  interviene anhe su un altro fronte strategico: quello della carriera universitaria. 

    Grazie a un emendamento approvato in Senato, vengono introdotte due nuove tipologie contrattuali per il cosiddetto “pre-ruolo”, cioè il periodo intermedio tra il dottorato e l’accesso a un posto stabile da ricercatore o professore. Oltre al contratto di ricerca, già previsto dal 2024, ora sarà possibile attivare anche incarichi “di ricerca” e “post-doc”, con durata annuale rinnovabile fino a un massimo di tre anni, riservati a ex dottorandi e specializzandi.

    Potranno comprendere attività di ricerca, didattica e cosiddetta “terza missione” (cioè il trasferimento della conoscenza al territorio e al sistema produttivo). 

    Un aspetto particolarmente apprezzato dalla comunità scientifica è la possibilità, espressamente prevista, di utilizzare questi nuovi contratti per partecipare ai bandi europei, in particolare quelli legati al programma MSCA. Nei mesi scorsi, infatti, numerosi ricercatori e atenei avevano espresso forte preoccupazione per il rischio di esclusione dai progetti internazionali, a causa dell’incompatibilità del nuovo contratto di ricerca con le regole UE. 

    Con questa modifica, l’Italia rientra pienamente nella cornice della Carta europea dei ricercatori, garantendo ai giovani studiosi la possibilità di costruire carriere competitive a livello internazionale.