• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero per parità di genere 2025: al via le domande

    La legge n. 162 del 5 novembre 2021  ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere". 

    Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario. La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata  rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.

    Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.

    Per usufruirne, i datori di lavoro  che hanno ottenuto la certificazione nel 2025 devono presentare domanda entro il 30 aprile  prossimo. 

    La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )

    INPS ha fornito le nuove istruzioni  con il messaggio 3804  del  16 dicembre 2025.

    Vediamo di seguito  come funziona l'agevolazione e come si richiede.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda

    Modalità di presentazione della domanda

    I datori di lavoro privati devono:

    1. accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
    2. Selezionare l’anno di riferimento 2025 e 
    3. compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”

    ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2026, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2025.

    Il modulo telematico richiede la compilazione di:

    • Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
    • Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
    • Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
    • Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
    • Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari

    Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:

    1. Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
    2. Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
    3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
    4. Dati retributivi e aziendali che comprendono
      • Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
      • Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
      • Eventuali modifiche alla certificazione:

    Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.

    Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1%  della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno  contrassegnate dallo stato “Accolta”.

    A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

    Cosa succede dopo la presentazione della domanda

    INPS  precisa nel messaggio che  le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2026). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.

    Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.

    ATTENZIONE Sono stanziati 50  milioni di euro,; in caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.

    L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.

    È importante sottolineare  anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.

    Novità richieste precedenti

    Inps  chiarisce che i datori di  lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento , l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

    Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda già presentata  la

    richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.

    Resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:

    •  preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
    •  successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.

    Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 saranno fornite ulteriori indicazioni.

    Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, INPS  rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti. 

    ATTENZIONE  il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Sgravi imprese marittime UE e SEE: istruzioni INPS

    E' stata pubblicata il 25 settembre 2025 la circolare  INPS n, 129   con l'aggiornamento delle istruzioni sulle agevolazioni fiscali e contributive per il settore marittimo  autorizzate dalla Commissione europea. 

    Con l’art. 41 del DL 144/2022 queste agevolazioni sono state estese anche a navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera di tali Stati. 

    Gli oneri finanziari sono stimati in circa 14,5 milioni nel 2022, 20,3 nel 2023 e 19,1 annui dal 2024. Ecco le principali indicazioni  per i datori di lavoro 

    Esonero contributi previdenziali per navi UE/SEE

    Come anticipato, il decreto ha  esteso l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali anche alle imprese di navigazione residenti o con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi UE/SEE. In sintesi:

    • Possono accedere imprese italiane e straniere con sede stabile in Italia.
    • L’esonero vale per navi UE/SEE o battenti bandiera UE/SEE usate in trasporto marittimo o attività assimilate (es. rimorchio, posacavi, draghe, navi di ricerca). Le navi devono essere iscritte in un elenco ministeriale.
    • Sono richiesti il rispetto delle norme su equipaggi, contratti di arruolamento, cabotaggio e contratti collettivi.
    • L’esonero vale per i marittimi per i quali è previsto l’obbligo di contributi in Italia, secondo il Reg. UE n. 883/2004.
    • Per i marittimi italiani e UE residenti in Italia si applica il CCNL del settore armatoriale. L’esonero copre anche periodi di riposo a terra nei casi di continuità del rapporto di lavoro.
    • Sono inclusi nell’esonero contributi IVS, NASpI, malattia, maternità, TFR, ecc.
    • È escluso dall’esonero il contributo al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (Solimare).
    • L’esonero decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione dell’annotazione della nave nell’elenchi.
    • Gli aiuti sono conformi agli orientamenti UE: il massimo beneficio previsto è l’azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi sociali.

    Costituzione posizione e istruzioni Uniemens

    Le imprese devono aprire una matricola contributiva per ogni nave annotata. La sede INPS competente dipende dalla sede legale (per imprese italiane) o dalla sede stabile in Italia (per imprese estere). Alla posizione viene attribuito un codice autorizzazione speciale (“8Z”). Per i marittimi in continuità di rapporto (CRL) è prevista una posizione aggiuntiva con codice “3L”.

    I datori di lavoro devono continuare a dichiarare i marittimi per i quali spetta l’esonero nei flussi Uniemens, compilando:

    l’elemento <Imponibile> (retribuzione imponibile previdenziale);

    l’elemento <Contributo> (contributi calcolati sulla retribuzione).

    I marittimi devono essere indicati con codici specifici nel campo <Tipo lavoratore>:

    PM → personale di coperta (previdenza marinara, legge 413/1984);

    P1 → personale di macchina e radiotelegrafico;

    EM → personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro (CRL).

    Esposizione del beneficio (esonero contributivo)

    • Per applicare l’esonero previsto dall’art. 6-ter DL 457/1997, dal mese successivo alla pubblicazione della circolare, occorre valorizzare in <DatiRetributivi>/<InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:
    • <CodiceCausale> → “EMIM” (esonero marittimi imbarcati su navi UE/SEE annotate nell’elenco ministeriale);
    • <IdentMotivoUtilizzoCausale> → “N”;
    • <AnnoMeseRif> → mese di riferimento del conguaglio;
    • <BaseRif> → retribuzione imponibile del mese (solo per arretrati);
    • <ImportoAnnoMeseRif> → importo effettivamente conguagliato.

    I dati trasmessi vengono riportati dall’INPS nei DM2013 virtuali con due nuovi codici:

    R901 → esonero contributivo marittimi;

    R902 → arretrati di esonero.

    Gestione degli arretrati

    La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere compilata per ogni mese di arretrato.

    L’esposizione retroattiva riguarda il periodo dicembre 2023 – settembre 2025.

    Tali arretrati possono essere dichiarati solo nei flussi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.

    Differimento per le imprese di navigazione

    Le imprese che usufruiscono del differimento di cui all’art. 11 della legge 413/1984 hanno una finestra diversa:

    possono esporre gli arretrati riferiti ai mesi passati direttamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2025.

    In sintesi: il datore di lavoro deve dichiarare normalmente imponibile e contributi, ma aggiungere i nuovi codici Uniemens che permettono di segnalare l’esonero, distinguendo competenze correnti e arretrati, con regole precise su tempi e modalità.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Maxi deduzione assunzioni: regole di calcolo aggiornate

    Tra le novità  del decreto fiscale  pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025)  è presente l' ART. 3: (Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

    Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023. 

    La norma corregge il perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale: vengono escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023.

    In data 27 giugno è stato pubblicato sul sito del ministero dell'Economia  un decreto interministeriale che introduce un fattore di correzione nei calcoli. Il provvedimento è apparso in GU il giorno 11 luglio 2025

    Cosa cambia nella prima versione del decreto

    Fino ad oggi, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo. 

    Ora, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti.  

    La circolare AdE 1/2025 già anticipava questa lettura, ma ora la norma la cristallizza. Vedi in merito: Maxi deduzione costo del personale in caso di nuove assunzioni  

    Inoltre, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024). 

    Tali società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione.

    Con la nuova formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano:

    • Società controllanti e controllate residenti;
    • Stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri;
    • Persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti).
    • Questa delimitazione consentirebbe una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni.

    Nuovo decreto ministeriale 27 giugno: calcolo con “fattore di correzione”

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto Interministeriale del 27 giugno 2025, che modifica il precedente Decreto MEF del 25 giugno 2024, attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. La norma disciplina la cosiddetta “maxi deduzione” del costo del lavoro, prevista in caso di nuove assunzioni.

    il nuovo decreto interviene con maggiore precisione sul tema del calcolo dell’incentivo fiscale in presenza di società appartenenti a un medesimo gruppo, allo scopo di evitare incertezze interpretative e fornire indicazioni operative uniformi.

    Nel dettaglio, l’articolo 1 del decreto del 27 giugno 2025 sostituisce completamente il comma 8 dell’articolo 5 del decreto originario del 2024. Viene stabilito che, per i soggetti appartenenti a un gruppo interno, la maggiorazione spettante si calcola applicando al costo del lavoro agevolabile un “fattore di correzione”.

    Tale fattore è definito come il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferiti a tutte le società che fanno parte del gruppo. In questo modo si tiene conto dell’andamento occupazionale globale del gruppo, garantendo che l’incentivo venga attribuito in modo proporzionato ed equo.

    I dubbi evidenziati da Sole e Assonime

    Incertezze sull’applicazione della maxi-deduzione nei gruppi di imprese, erano state sollevate dal Sole 24 Ore (nell'articolo del 20.6.2025 a firma Emanuele Reich Franco Vernassa)  in quanto,secondo la relazione illustrativa del decreto  e la circolare 1/E/2025, il calcolo della riduzione doveva basarsi sul numero delle cessazioni di rapporti di lavoro, anziché sul saldo netto dell’occupazione. 

    Anche  Assonime, aveva  evidenziato la disomogeneità rispetto alle imprese singole – per le quali conta il saldo netto – sollecitando un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della scadenza dei versamenti a saldo per il 2024.

    Vedi anche  Maxideduzione assunzioni rischio errori secondo Assonime

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni 2025 pubblicati i decreti

    A quasi un mese della firma dei ministri sono stati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro i due decreti di attuazione per  gli incentivi per l'assunzione previsti dal DL Coesione  60 2024 detti

    I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di

    1.  lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e 
    2. di donne prive di impiego regolarmente retribuito. 

     Le misure di esonero contributivo  sono state accolte positivamente, sebbene ci siano state alcune critiche riguardo alla tempistica e ai criteri di accesso ai bonus.

    Scarica qui il testo del Decreto Coesione 

    La comunicazione dell'approvazione da parte della commissione UE sugli incentivi  per le assunzioni  di giovani e donne nel Mezzogiorno nell'ambito degli Aiuti di Stato era giunta il 31 gennaio, 

    Il Decreto Coesione, entrato in vigore l'8 maggio 2024, ha introdotto questi incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e femminile, con un investimento di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). L'obiettivo è ridurre i divari territoriali e creare nuove opportunità di lavoro stabile, soprattutto nel Mezzogiorno. 

    Vediamo  di seguito piu in dettaglio tutti gli incentivi mentre per l'applicazione dei Bonus Giovani e Donne si attendono ora anche  le istruzioni operative INPS .

    Decreto Coesione: incentivi assunzioni lavoro dipendente

    Al capo IV del decreto Coesione, Misure per il lavoro, per quanto riguarda il lavoro dipendente, si segnalano tre nuovi bonus contributivi  per l'assunzione di giovani, donne e  soggetti over 35 residenti  nella Zona economica speciale del Mezzogiorno. 

    In particolare i beneficiari sono:

    1.   i  giovani sotto i 35 anni, che non abbiano avuto mai contratti  a tempo indeterminato, potranno  essere assunti  fino a dicembre 2025 con uno sgravio contributivo totale fino a 500 euro mensili per due anni, estendibile a 650 euro in specifiche regioni meridionali. Potrà essere utilizzato anche per assunzioni successive se il primo datore di lavoro non ne fruisce interamente per interruzione del rapporto (art . 22)
    2.  Per le lavoratrici svantaggiate (disoccupate  da almeno 24 mesi o sei mesi per le residenti nel Mezzogiorno), il bonus è analogo, con esonero totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi, applicabile alle assunzioni dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 (art 23)
    3. Un simile esonero è previsto anche  per  tutte le assunzioni , senza limiti di età  (esclusi dirigenti e lavoratori domestici) nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ( ovvero Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,  Calabria e Sardegna)  estendendosi fino  a 30 mesi.

    Gli esoneri NON sono  cumulabili con altri  esoneri   ma sono  compatibili  senza  alcuna  riduzione con la maggiorazione del  costo  ammesso  in  deduzione  in  presenza di nuove  assunzioni  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 

    Dopo l'approvazione UE Il Ministro del Lavoro  Calderone e il nuovo ministro degli affari europei Foti hanno sottolineato che  “L’investimento di 1,1 miliardi di euro, previsto dal decreto coesione n. 60/2024, per incentivare e sostenere il lavoro delle donne del sud, dei giovani e delle categorie più svantaggiate, finanziato in parte dal fondo FSE+, è un passo in avanti importante per creare nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato e rafforzare così le politiche occupazionali nella nostra Nazione, riducendo i divari territoriali. Alleggerire la pressione della disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, è un obiettivo strategico non solo per il governo Meloni ma per tutta l’Unione europea”.

    Decreto Coesione: sgravi contributivi in dettaglio

    1 – BONUS GIOVANI  2024-2025

    L'Art .22 del Decreto Coesione  prevede per  i datori di lavoro privati che: 

    • dal 1°  settembre  2024  e  fino  al  31  dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato (o trasformano i contratti a termine in  indeterminati)
    • personale non dirigenziale   che alla  data  dell'assunzione  non hanno compiuto  35 anni  e non sono  stati mai occupati a tempo indeterminato.
    •   per  un  periodo  massimo di ventiquattro mesi,
    •  l'esonero dal versamento  del  100  per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro  (esclusi i premi INAIL)
    •  nel limite massimo di  500 euro su base  mensile ,   nei  limiti  della  spesa  autorizzata  e dei criteri  di  ammissibilita'  previsti  dal  Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

     Resta  ferma  l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

    Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e  rapporti  di apprendistato. (Ma l'esonero  spetta  anche  nei  casi  di  precedente  assunzione con contratto di lavoro di  apprendistato non confermato) 

     ATTENZIONE : per i datori di lavoro privati che assumono  lavoratori  in una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni  Abruzzo,  Molise, Campania, Basilicata,  Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  il l limite massimo di importo  sale a  650 euro su base mensile 

    l'esonero contributivo NON  spetta ai datori di lavoro che,  nei  sei  mesi precedenti l'assunzione, abbiano effettuato  licenziamenti  individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a  licenziamenti collettivi,   nella medesima unita' produttiva. 

     Il  licenziamento  nei  sei  mesi  successivi  all'assunzione  incentivata  della lavoratrice e di altro dipendente nella stessa mansione,  comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il  recupero  del  beneficio.

    Le risorse stanziate sono pari a 34,4 milioni di euro  per  l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5  milioni  di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2027.                 

    2 – BONUS DONNE  

    All'art 23 si prevede  un simile esonero totale  per

    • le assunzioni a  tempo  indeterminato effettuate   tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 per un  periodo  massimo di ventiquattro mesi,
    • nel limite massimo di importo pari a 650 euro  su  base  mensile   per
    • donne  di  qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica  per il Mezzogiorno,  e per 
    •   donne  di  qualsiasi  eta'  prive  di  un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno   ventiquattro   mesi,   ovunque  residenti. 

     E' richiesto un conseguente  incremento occupazionale netto calcolato sulla  base  della  differenza  tra  il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e  il  numero  dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

    Il limite di spesa di 7,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2  milioni  di  euro  per l'anno  2026  e  di  115,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.

    3- Bonus  Piccole imprese  Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno  (Art. 24)

    Infine,  ai datori di  lavoro  privati  che  occupano  fino  a  10  dipendenti nel mese di assunzione e che

    •  assumono presso  una  sede  o  unita' produttiva ubicata in una delle regioni della  Zona  economica  Speciale unica per il Mezzogiorno
    •  dal 1° settembre 2024 al 31  dicembre  2025 
    • soggetti under 35  disoccupati da almeno ventiquattro mesi oppure 
    •  soggetti che  alla  data  dell'assunzione  incentivata sono stati occupati a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
    •  e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro  mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con  esclusione dei premi e contributi INAIL,
    •   nel  limite  massimo di importo pari a  650  euro  su  base  mensile  per  ciascun  lavoratore. 

    ATTENZIONE questa ultima misura non ha ancora avuto l' approvazione europea.

    Decreto Coesione: le misure per il lavoro autonomo

    Il decreto contiene come detto anche incentivi per l'autoimpiego attraverso il finanziamento delle attività imprenditoriali e libero-professionali nel Nord e Centro Italia, e un programma specifico per il Sud e le aree sismiche del Centro.

    Nello specifico , all'art 16  si  prevede un decreto del ministro del lavoro che definirà in dettaglio due   specifiche azioni di sostegno ad attività imprenditoriali e libero-professionali, finanziate a valere sul Programma nazionale Giovani   denominate, rispettivamente, 

    1. Autoimpiego centro-nord Italia e
    2. Investire al Sud – Resto al Sud 2.0.

    In entrambi i casi saranno  destinatari dell’intervento:

    a) persone giovani di età inferiore ai trentacinque anni;

    b) persone disoccupate da almeno dodici mesi;

    c) persone in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come  definiti dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

    d) persone inattive, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro;

    e) donne inoccupate, inattive e disoccupate;

    f) disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali destinatari delle misure del  programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

    e saranno ammissibili a finanziamento,  le seguenti iniziative:

    1. erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione  preliminare per l’avvio delle attività  definita su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma Giovani, Donne e Lavoro e con il programma GOL;
    2. tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di  cui sopra  nello svolgimento delle attività
    3. interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti  destinatari degli interventi.

    Decreto Coesione: le altre misure per il lavoro

    Gli altri articoli del capo IV  del Decreto Coesione  prevedevano:

    1.  l'iscrizione d'ufficio  dei percettori NASPI nella piattaforma SIISL  
    2. la previsione di un nuovo decreto ministeriale per consentire l'utilizzo del SIISL da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori  per l'inserimento di offerte o ricerche di lavoro 
    3. la modifica dei limiti di importo degli appalti ai fini dell'applicazione dell'obbligo, per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e  committente, negli appalti privati, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni autisti under 35: contributi da EBILOG

    Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha pubblicato un bando per l'erogazione di contributi  ai datori di lavoro per l'assunzione di  nuovi autisti Under 35, a tempo indeterminato, anche con contratto  di apprendistato  effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2025. Il contributo è pari a 3000 euro e sarà erogato anche per piu lavoratori, in numero proporzionalmente al personale dell'azienda. 

    ATTENZIONE contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, chce vanno inviate entro 60 giorni dall'assunzione.

    Qui il testo integrale del bando. 

    Vediamo in sintesi  i requisiti e le modalità per fare domanda.

    Contributo assunzioni autisti autotrasporto: requisiti e contratti ammessi

    Possono presentare domanda le aziende in regola con la contribuzione EBILOG ovvero 

    •  le imprese già iscritte seppur non in regola completamente con i contributi dovuti,  che nei termini successivamente alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di  iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta;
    • per le imprese di nuova iscrizione versando almeno due anni di contribuzione dovuta  o dopo aver maturato almeno un anno di contributi.

    Rientrano nell'agevolazione 

    • Nuove assunzioni
    • trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato 
    • assunzioni post tirocinio 

    purche sempre derivanti da un percorso di bilateralità ovvero previa stipula, preliminare all’assunzione del tempo determinato, di un accordo sindacale  con  piano formativo di inserimento del conducente.

    Ai datori di lavoro sarà erogato un contributo pari a 3.000 euro per l’assunzione di  giovani conducenti che non abbiano compiuto i 35 anni di età entro i seguenti limiti: 

    • 1 lavoratore per le imprese o associazioni fino a 5 dipendenti

    • 3 lavoratori per le imprese o associazioni tra 6 e 20 dipendenti

     • 10 lavoratori per le imprese o associazioni più grandi, purché non superino il 10% dei dipendenti in forza.

    Contributi assunzioni EBILOG: modalità per le domande

    Va presentata una domanda per ogni assunzione

    Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate ad Ebilog entro 60 giorni dall’assunzione del giovane autista esclusivamente in via telematica, tramite il  sito www.ebilog.it – “Area Riservata Aziende”  con le credenziali già in possesso dell'azienda 

    Nella domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf, jpeg,png):

    – copia dell’accordo sindacale o documentazione che attesti il percorso di bilateralità;

    – copia della lettera di assunzione;

    – estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.

    Sono escluse dal bando le domande presentate in forma cartacea.

    Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: [email protected]

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: incentivi

    Il decreto interministeriale, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, disciplina misure urgenti relative all'amministrazione straordinaria   per le   imprese di carattere strategico, con oltre 1000 dipendenti. Si tratta di una norma sperimentale per il biennio 2025-26 prevista dall'articolo 4-ter, del dl 4 2024

    Il decreto mira in particolare al supporto della ripresa economica e della tutela occupazionale attraverso  un incentivo contributivo a fronte di formazione dei lavoratori e limiti ai licenziamenti, cercando di garantire al contempo la trasparenza e la regolarità delle operazioni societarie.

    Accordi sindacali per sgravi e formazione lavoratori

    Ecco una sintesi dei contenuti principali degli articoli del decreto :

    Articolo 1: Processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale

        Sperimentazione per gli anni 2024 e 2025: Le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni) con un organico di almeno 1.000 lavoratori possono stipulare un accordo governativo con le associazioni sindacali.

        Accordo preliminare: L'accordo può essere sottoscritto prima dell'operazione societaria, a condizione che l'operazione sia completata entro 60 giorni dalla firma.

    Articolo 2: Contenuto dell'accordo e politiche attive del lavoro

        Progetto industriale e di politica attiva: Gli accordi sopracitati includere un piano industriale, il numero di lavoratori coinvolti, le politiche attive del lavoro, e almeno 200 ore di formazione per lavoratore.

        Tutela occupazionale: È prevista la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi, con limitazioni sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.

    Articolo 3: Incentivi per i datori di lavoro

        Esonero contributivo: I datori di lavoro beneficiano di un esonero contributivo fino al 100% per 24 mesi (€3.500 annui per lavoratore) e ulteriori 12 mesi (€2.000 annui), a condizione che i lavoratori ricevano almeno 200 ore di formazione.

        Compatibilità con altri incentivi: Gli incentivi sono compatibili con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.

    Articolo 4: Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi

        Revoca degli incentivi: Se l'operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti o se non vengono erogate le ore di formazione, vengono meno gli incentivi.

        Sanzioni: In caso di interruzione illegittima dei rapporti di lavoro, si applica una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito.

    Controlli e Registrazione

        Il decreto è stato sottoposto alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza ed è stato registrato con esito positivo.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzione giovani under 35: i CDL chiedono la modifica

    E' stato  firmato il 5 marzo il  decreto ministeriale  di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di under 35 al primo contratto a tempo  indeterminato.

    A  sorpresa ,  nel  testo del decreto  già bollinato,  è presente una restrizione al testo normativo  per cui,  alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio  2025,   il beneficio  verrebbe riservato  alle assunzioni  a partire dal 31 gennaio 2025.

    Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro oggi da notizia di aver indirizzato al  Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro Nori   la richiesta di  di intervenire presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia della  autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi da consentire l'accesso all'agevolazione per le assunzioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva ( decreto Coesione) ovvero i 1° settembre 2024 e non dalla data di approvazione della UE.

    In attesa degli sviluppi e della pubblicazione del decreto in Gazzetta rivediamo di seguito con maggiore dettaglio la misura e la novità.

    Bonus assunzioni under 35 a chi spetta , le sanzioni

    Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevedeva

    • un esonero contributivo transitorio 
    • in favore dei datori di lavoro privati
    • per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
    • applicabile per 24 mesi 

    Come detto il decreto attuativo modifica questo periodo  con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine ,  e  si introduce un altra condizione  (vedi ultimo paragrafo )

    Il decreto ministeriale del 27 febbraio , in attesa di pubblicazione,   conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma 

    • non devono riguardare personale dirigenziale,
    • rapporti di lavoro domestico
    • rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).

    Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

    Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.

    • Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); n
    • non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato 
    • a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito  solo parzialmente del beneficio medesimo.

    Nel decreto interministeriale si specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

    5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

    I datori di lavoro che beneficiano  indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al  versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

    Misura dell’esonero contributivo

    L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo 

    • di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero 
    • di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)

    Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

    Limite di spesa e cumulabilità

    Ai sensi del comma 7 dell'art 22 del DL Coesione, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 

    • 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, 
    • 458,3 milioni per l’anno 2025, 
    • 682,5 milioni per l’anno 2026 e 
    • 254,1 milioni per l’anno 2027. 

    Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.

    La norma preedeva lìemanazione di un decreto attuativo entro 60 giorni (atteso per settembre 2024)   e incarica l’INPS  di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze ; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.

    L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..

    Il dl Coesione prevede infine  che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.

    Decreto attuativo: assunzioni nel 2025 , dopo l’invio della domanda. Richiesta dei CDL

    Il decreto interministeriale attuativo del "Bonus Giovani" definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .

    In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre introduce una condizione stringente: le imprese devono presentare la domanda all'INPS prima dell'assunzione, pena l’esclusione dal beneficio.  Dato che il decreto è stato approvato  dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda  di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo  quelle effettuate  nei prossimi mesi.

    Tale disposizione rappresenterebbe tra l'altro  un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente.

    La novità  se confermata con la pubblicazione rischia di  incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi.

    Come detto  sopra il CNO dei consulenti del lavoro si è fatto interprete della perplessita dei datori di lavoro richiedendo la modifica 

    Diventa essenziale quindi  attendere chiarimenti dal ministero  oltre che la circolare INPS per  i dettagli operativi