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Maxi deduzione del costo del personale in caso di nuove assunzioni
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025 con la quale ha fornito chiarimenti operativi sull'applicazione della maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, introdotta dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, in attuazione della riforma fiscale.
Tale beneficio è finalizzato a incentivare le nuove assunzioni e favorire l'incremento occupazionale, con particolare attenzione alle categorie di lavoratori svantaggiati.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 399 e 400, della L. n. 207/2024) ha prorogato l’agevolazione per tre anni ulteriori, rendendola applicabile per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
Maxi deduzione nuove assunzioni: chi può beneficiare dell’agevolazione
L’agevolazione spetta a:
- Imprese (società di capitali, società di persone, imprese individuali);
- Esercenti arti e professioni, anche in forma associata;
- Enti non commerciali, limitatamente alle assunzioni di personale impiegato in attività commerciali.
Sono escluse dal beneficio le imprese in liquidazione o in situazioni di crisi, nonché le attività che determinano il reddito in forma forfetaria.
Maxi deduzione nuove assunzioni: requisiti oggettivi per ottenere la maggiorazione
L’incremento occupazionale si considera realizzato se, al termine del periodo agevolato (anno fiscale 2024), il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è superiore rispetto all’anno precedente.
Inoltre, è richiesto che il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) non sia inferiore rispetto all'anno di riferimento.
Casi particolari
La circolare chiarisce alcuni casi specifici, come:
- Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni);
- Trasferimenti di personale tra società dello stesso gruppo;
- Conversione di contratti da tempo determinato a indeterminato.
Maxi deduzione nuove assunzioni: come si determina la maggiorazione
La maggiorazione prevista è pari al 20% del costo riferibile alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Tuttavia, per le categorie di lavoratori svantaggiati (ad esempio, disabili, ex detenuti, donne in difficoltà, giovani), l’incremento sale al 30%, come specificato nell'Allegato 1 del decreto.
Il costo ammissibile per la deduzione è il minore tra:
- Il costo effettivo dei nuovi assunti;
- L’incremento complessivo del costo del personale rispetto all’anno precedente.
Esempio pratico di calcolo della deduzione
Se un’azienda assume nuovi dipendenti con un costo totale di 200.000 euro e l'incremento del costo del personale è pari a 150.000 euro, la maggiorazione sarà calcolata su quest'ultimo importo, applicando la percentuale del 20% o del 30% a seconda della categoria di lavoratori assunti.
Maxi deduzione nuove assunzioni: adempimenti e controlli
Le aziende devono documentare con precisione l’effettivo incremento occupazionale mediante:
- Registri delle assunzioni e cessazioni;
- Dichiarazioni fiscali conformi ai criteri della circolare;
- Rispetto delle condizioni per l’applicazione della deduzione.
Inoltre, ai fini della determinazione degli acconti fiscali, la normativa stabilisce che l'agevolazione non deve essere considerata per il calcolo degli anticipi IRPEF/IRES.
Allegati: -
Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa
In merito al processo che prevede l''iscrizione di Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), a breve modi e termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Attualmente è comunque in corso l’aggiornamento delle banche dati del ministero e di altre amministrazioni ed enti pubblici. Il disoccupato ha anche la possibilità di integrare e rettificare i dati precompilati.
L’obiettivo è ovviamente quello di permettere ai Centri per l’impiego di individuare offerte di lavoro idonee tramite il Siisl.
Naspi e Discoll inseriti nel Sistema informativo per l’inclusione sociale
Il Decreto Coesione 60/2024 ha così previsto all’art.25 l’iscrizione d’ufficio dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL), si aggiungono anche i percettori NASpI e DISS-COLL.
Il Siisl permette ai soggetti registrati di accedere ad informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. In questo processo si dovrebbe tenere conto sia delle esperienze formative che delle competenze professionali possedute dagli iscritti in virtuù delle offerte di lavoro disponibili così come dei corsi di formazione.
Si ricorda che la «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta “l’indennità mensile di disoccupazione, (…) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi–to ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, istituita con l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l’indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed “è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
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Decontribuzione Sud: istruzioni operative dall’INPS
Circolare INPS 82/2024 del 17.07.2024, recepita la proroga della decontribuzione SUD al 31.12.2024.
La Commissione Europea ha infatti rilasciato l’autorizzazione con la decisione C(2024) 4512 final del 25.06.2024, prorogando l’applicabilità della decontribuzione Sud (art.1, commi da 161 a 168, L. 30.12.2020 n. 178) fino al 31.12.2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30.06.2024.
Al riguardo, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che,
- qualora entro la data del 30 giugno 2024
- sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato,
- la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.
Conseguentemente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
Non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.
Il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:
- 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Inoltre, si conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori
- della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario[2],
- nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
Adesso l’INPS da indicazioni circa lo sgravio da esporre in Uniemens chiarendo inoltre come procedere per l’arretrato che riguarda il mese di luglio e che può essere recuperato entro il prossimo mese di ottobre.
Decontribuzione Sud esposizione Uniemens
I datori di lavoro interessati che intendono fruire della Decontribuzione Sud devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto2024 i datori di lavoro devono, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento <InfoaggCausaliContrib>.
Pertanto, per esporre il beneficio spettante, come già illustrato con la circolare n. 90 del 27
luglio 2022, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice “DESU” sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando <IdentMotivoUtilizzoCausale> con “N”, sia utilizzando le istruzioni fornite con la presente circolare.
Si fa altresì presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.
Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per il mese di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
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Assunzione agevolata beneficiari Reddito di cittadinanza: le istruzioni
La legge di Bilancio 2023, nell'articolo 1, comma 294, aveva confermato l'incentivo per i datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, assumessero beneficiari del reddito di cittadinanza con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le istruzioni operative INPS arrivano finalmente con la circolare 75 del 28 giugno 2024.
Vediamo di seguito le principali indicazioni .
Assunzione agevolata beneficiari RDC con esonero contributivo 2023/24
Va ricordato innanzitutto che l'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, con un limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato mensilmente
Questa esenzione contributiva è applicabile anche alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nello stesso periodo. Tuttavia, l'esonero è alternativo a quello previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 .
L'efficacia della misura era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che è stata ottenuta il 31 ottobre 2023 e successivamente prorogata al 30 giugno 2024.
ATTENZIONE : non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di Solidarietà
– il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle volte ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Assunzione agevolata beneficiari RDC le condizioni
L'incentivo si applica esclusivamente alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza
L'accesso all'incentivo è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, ma esclusi quelli della pubblica amministrazione
- Non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico.
- Non si estende ai rapporti di lavoro intermittente o occasionale.
- Non è disponibile per i contratti di apprendistato, dato che questi già beneficiano di aliquote previdenziali ridotte(circolare 75).
L'incentivo è applicabile anche ai contratti part-time e ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens non agricoli
i datori di lavoro non agricoli che intendono fruire dell’esonero , devono esporre i lavoratori per i quali spetta valorizzando nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare (quindi da luglio 2024) , devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens Posagri
I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, gli elementi di seguito specificati:
- – in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- – in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- – in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- – in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- – in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).
Per ulteriori dettagli anche per i flussi POSPA consultare la circolare 75 2024.
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Esonero contributivo per percettori di Assegno di inclusione: le regole
Le nuove misure Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro che hanno sostituito il reddito di cittadinanza, riconferma le agevolazioni contributive per l'assunzione di soggetti che li percepiscono
Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS chiarisce le condizioni e le modalità operative dell'esonero contributivo
L'esonero contributivo per ADI e SFL
Si ricorda che la norma istitutiva ( decreto 48 2023 ) ha previsto in particolare che “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore,
- per un periodo massimo di dodici mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
- con esclusione dei premi e dei contributi INAIL
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
“L'esonero è riconosciuto per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale,
- per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi e
- per 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.
ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all'esonero già fruito per il contratto a termine si aggiunge l'agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno
La circolare precisa che l'esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo
Necessario pero che il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, .e i limiti dei regolamenti della Commissione europea , relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Per l'accesso è necessario anche il rispetto della normativa in materia di
- incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,
- tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché
- al rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.
Quali sono i rapporti agevolabili
l’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024 con
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale,
- con contratto di apprendistato,
- con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale,
- con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
Attenzione è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia GIA' percettore della specifica misura (SFL o ADI).
Questo requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.
ESCLUSI
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
- rapporti di lavoro intermittente,
- prestazioni di lavoro occasionale.
Per le assunzioni a scopo di somministrazione le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni espressamente disciplinato dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 in trattazione, sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023) per assunzioni effettuate da un diverso datore di lavoro.
Suddivisione dell'esonero per assunzioni con intermediazione e in caso di disabili
Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro )
Per i contratti a termine l'importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 per cento di 4.000 euro).
Per l’assunzione di una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:
– al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;
– all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.
Esonero contributivo per assegno di inclusione: Le sanzioni
La circolare precisa in dettaglio infine le sanzioni previste in caso di applicazione in violazione delle condizioni in particolare :
lo sconto va restituito in caso di licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.
La restituzione comprenderà somme aggiuntive in caso di omissione contributiva , licenziamento illegittimo, orecesso del datore per mancato superamento del periodo di prova o al termine del periodo formativo di apprendistato, o di dimissioni per giusta causa.
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Sgravi assunzioni 2023: ok UE per percettori di Reddito di cittadinanza
La legge di bilancio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022 come legge 197-2022, ha potenziato alcune misure di sgravio contributivo per favorire l'inserimento stabile nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati.
Si tratta in particolare dell'esonero contributivo del 100% per nuove assunzioni nel 2023 di giovani, donne e percettori del reddito di cittadinanza .
Il 19 giugno 2023, l'Unione ha annunciato l'approvazione della misura relativa alle assunzioni di under 36 e di donne mentre restava in sospeso l'agevolazione per i percettori di reddito di cittadinanza.
Il ministero del lavoro ha annunciato ieri che è arrivato l'ok della Commissione anche per chi riceve il RDC , con la decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final,
Grazie alla misura saranno disponibili 61,5 milioni di euro per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione Europea il 9 marzo 2023.
Ricordiamo di seguito gli aspetti principali delle agevolazioni e le novità.
Incentivo assunzione percettori RDC
Per favorire l'ingresso stabile nel mondo del lavoro, la legge di bilancio 2023 ha previsto sia riconosciuto:
- per un periodo massimo di dodici mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
- con esclusione dei premi e contributi INAIL,
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori di reddito di cittadinanza
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con
- trasformazione di contratti a tempo determinato in indeterminato .
Resta ferma l'aliquota dì computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
L'esonero è alternativo all'incentivo previsto dal decreto istitutivo del reddito di cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) che riconosceva al datore di lavoro le mensilità residue di RDC dovute al lavoratore in caso di assunzione.
Si attendono ora le istruzioni operative INPS aggiornate
Esonero assunzioni giovani under 36 e donne
Come detto sopra , la legge di bilancio 197 2022 ha prorogato gli esoneri contributivi totali ( con un massimo di 8000 euro annui) riconosciuti nel 2023 per
- nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a termine
- di giovani under 36 al primo contratto a tempo indeterminato e
- di donne disoccupate
Sono esclusi rapporti di apprendistato, lavoro domestico e contratto intermittente.
Le istruzioni operative sono state pubblicate dall'INPS con la circolare 58 2023 mentre con il messaggio 2598 del 10 luglio 2023 ha precisato le modalità di comunicazione dei conguagli tramite Uniemens, da effettuare per i periodi precedenti luglio 2023, entro Ottobre 2023.
Riepiloghiamo requisiti e durata nella tabella seguente:
ESONERO ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36
100% dei contributi a carico dei datori di lavoro
massimo dello sgravio pari a 8mila euro annui
- per un periodo massimo di 36 mesi (48 per i datori di lavoro Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
- per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato
- di under 36, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato
- da parte di datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti, o procedano nei nove mesi successivi a licenziamenti di lavoratori con la medesima qualifica
ESONERO ASSUNZIONI DONNE
Esonero del 100% dei contributi per un massimo di 8mila euro
- per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
- Disoccupate da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni del Meridione o con professione ovvero di un settore economico con disparità occupazionale di genere, superiore al 25% [
- ovvero disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.
La circolare INPS N. 57 del 22 giugno 2023 sullo sgravio per i lavoratori under 36 precisa che sono escluse dall'agevolazione solamente:
– le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
– le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:
a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea; oppure
c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Il requisito anagrafico under 36 richiede che il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
Incentivo assunzioni: i limiti UE
Come detto l'Unione ha autorizzato la misura valutandola in linea con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo per la crisi e la transizione del 9 marzo 2023 aggiornato per la crisi Russo ucraina
L'autorizzazione consente la fruizione degli sgravi sia per il secondo semestre del 2022, sia per il 2023 ma il Quadro temporaneo prevede specifici limiti di utilizzo e cioè:
- 250mila euro l'anno per le imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
- 300 mila euro per le imprese dei settori pesca e acquacoltura.
Si segnala che dall'INPS si attendono ancora invece le istruzioni per l'incentivo riservato ai NEET, che dovrebbe essere cumulabile con l'incentivo per under 36 e donne. e che è stato introdotto dall'articolo 27 del Dl 48/2023 convertito in legge 85 2023.
Nel recente messaggio INPS precisa che con riguardo alle assunzioni tramite agenzie di somministrazione il limite va verificato in rapporto all'utilizzatore.
Conguagli Uniemens modalità e scadenze
Per quanto riguarda il recupero degli arretrati, nelle circolari di istruzioni . nn. 57 e 58 l’INPS aveva comunicato che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” dei mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, poteva essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 mentre nel messaggio n. 2598, precisa che il conguaglio riguarda tutto il periodo dal mese di assunzione o trasformazione fino al mese di giugno 2023.
Per il settore agricolo si precisa invece che :
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, i “CodAgio” “E3” ed “E4” (under 36) e “3K” (donne svantaggiate) devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023;
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, i “CodAgio” “U3” e “U4” (under 36) e “4K” (donne svantaggiate) devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.
I suddetti codici vanno utilizzati nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.
Pertanto, le quote di esonero a partire da mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
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Assunzioni NEET under 30 2023: precisazioni INPS
Dallo scorso 31 luglio sono partite le prenotazioni dei contributi per le assunzioni di giovani under 30, che non studiano e non lavorano (cd. NEET),effettuate o da effettuare tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023 , come previsto dall'art 27 del decreto lavoro 48 2023
Inps ha pubblicato le istruzioni complete in merito nella circolare 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell'emanazione del decreto attuativo ANPAL 189 2023 che ha ripartito le risorse tra le Regioni e province autonome. E' stato pubblicato inoltre il 10 agosto il messaggio 2973 con precisazioni in merito all'applicazione in cumulo con l'esonero parziale dei contributi IVS del 6 o 7% .(vedi ultimo paragrafo)
Ricordiamo di seguito gli aspetti principali dell'agevolazione e vediamo le nuove precisazioni INPS e di ANPAL.
Incentivo assunzioni NEET 2023
L'incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumano giovani disoccupati da almeno sei mesi o senza titolo di studio che siano, registrati al programma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in attuazione dell'iniziativa europea Garanzia Giovani.
Il nuovo incentivo non ha la forma dell'esonero contributivo bensì di un contributo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali .
Questo significa che l'importo potrà variare di mese in mese, anche sulla base della fruizione di eventuali indennità Inps da parte del lavoratore.
Sono agevolate le assunzioni con:
- contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione e
- contratto di apprendistato professionalizzante
- effettuate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023
di giovani non occupati in attività lavorativa né in corsi di studi, fino a 30 anni di età (29 anni e 364 giorni al momento dell'assunzione).
Restano esclusi:
- il lavoro domestico
- i contratti di lavoro intermittente e
- le trasformazioni di contratti a tempo determinato .
L'agevolazione ha durata di 12 mesi ed è cumulabile con gli esoneri contributivi in vigore (ad es. l'esonero triennale art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
ATTENZIONE In caso di cumulo, l'incentivo scende alla misura del 20% della retribuzione per ogni lavoratore.
Incentivo NEET 2023 chi può essere assunto
possono essere assunti lavoratori che
a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: cioè alla data dell’assunzione, l'età deve essere inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;
b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»)al momento dell’assunzione;
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
ATTENZIONE : la firma Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” ( GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza di ammissione vale come registrazione al Programma Occupazione Giovani.
Necessario inoltre il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere disoccupati da almeno sei mesi, oppure
- essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- aver concluso la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere avuto nessun impiego regolarmente retribuito;
- donne assunte in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media definita annualmente con decreto ministeriale.
Non è richiesta l'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Incentivo NEET 2023 come si applica
L'importo dell'incentivo dovrà essere conguagliato tramite Uniemens nel mese successivo a quello della prestazione lavorativa.
La circolare fornisce le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi Uniemens per le diverse tipologie di datori di lavoro
Sono stanziati per il nuovo bonus assunzioni 80 milioni per il 2023 e 56 milioni per il 2024. Con il decreto ANPAL le risorse sono state ripartite fra le regioni e gli importi costituiscono limiti di spesa.
i datori di lavoro dovranno attendere dopo la richiesta effettuata con il modello NEET23 , l'ok dell'INPS sulla disponibilità di risorse e dopo l'approvazione avranno 7 giorni per formalizzare il contratto e ulteriori 7 giorni per comunicarlo all'INPS.
L'agevolazione è sottoposta al Regime de Minimis e al Regolamento (UE) n. 651/2014: spetta quindi solo se si verifica con l'assunzione un incremento occupazionale netto e nel rispetto dei principi e criteri del D LGS 150 2015 e della legge n. 296/2006 riguardanti gli incentivi alle assunzioni ( non applicabilità per assunzioni obbligatorie, violazioni del diritto di precedenza o in assenza di DURC contributivo, mancato rispetto della normativa sulle condizioni di lavoro e dei contratti collettivi).
Incentivo NEET ed esonero IVS: domande da reinviare
Nella circolare n. 68 del 21 luglio 2023, era stato precisato anche che l’incentivo in oggetto è cumulabile, nei limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.
A seguito di richieste di chiarimenti e d'accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel messaggio 2923 2023 INPS precisa che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile nelle ipotesi di cumulo con altre misure deve essere delimitata alle sole ipotesi che comportino un beneficio per il datore di lavoro.
NON riguarda le ipotesi in cui si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS previsto dalla legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023., a favore del lavoratore.
Come annullare le domande già inviate
Per questo in caso di domande già inoltrate all’Istituto i datori possono
procedere all’annullamento della domanda selezionando il tasto “Rinuncia” e presentare una nuova istanza, valorizzando l’opzione dell’utilizzo “in via esclusiva” dell’incentivo in oggetto. In questo modo si avrà diritto all’incentivo in misura piena .
Ordine di accoglimento delle domande
Il messaggio ricorda che :
- le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo saranno oggetto di un’unica elaborazione posticipata, a settembre 2023.
- solo le istanze per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il 30 luglio 2023, e pervenute entro il 15 agosto 2023 saranno elaborate secondo l’ordine di decorrenza dell’assunzione.
- invece le istanze relative alle assunzioni effettuate dal 31 luglio 2023 saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
- Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento a opera dell' interessato
- Da settembre a sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.