• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    ETS, incentivo assunzione disabili, nuovi fondi

    Il DPCM 27 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2024 dopo vari mesi di attesa,  aveva  stabilito  le modalità per l'ammissione, la quantificazione e l'erogazione dei contributi del Fondo previsto dall'art. 28 del DL 48/2023 (Decreto Lavoro) . Il Fondo è destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani  under 35 con disabilità, coinvolgendoli direttamente nelle attività statutarie e imprenditoriali degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.   Il termine per la attuazione dell'agevolazione era stato prorogato con il decreto Milleproroghe 2024. 

    L'incentivo consiste in un contributo di 12mila euro a forfait cui si aggiunge una somma mensile per i primi mesi di lavoro. 

    Si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato o conversioni di rapporti a termine effettuate entro il 30 settembre 2024

    Sono state pubblicate inoltre  dall'  INPS ulteriori  indicazioni sulle  modalita'  per  l'istruttoria  delle  istanze  l'erogazione del contributo,  e le procedure di controllo.

     la scadenza  per le domande era fissata al 31 ottobre 2024.

    AGGIORNAMENTO 3 MARZO 2025 

    Con la conversione del decreto Emergenze 208/2024 – legge 20 /2025 pubblicato in GU il 28.2.2025 sono stati stanziati ulteriori 15milioni di euro per il Fondo. 

    Si può  forse ipotizzare una riproposta della misura per il 2025  o il ripescaggio di domande respinte. 

    Si attendono  a questo punto le istruzioni INPS incaricato della gestione.

    Vediamo con maggiori dettagli  l'agevolazione e le istruzioni e la tempistica per ottenere i contributi.

    Scarica qui il testo del decreto.

    Incentivo assunzioni in ETS: beneficiari

    Come già previsto dal decreto legge 48 2023 il contributo può essere richiesto da

    •  enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del DLgs. 117/2017, 
    • organizzazioni di volontariato, 
    •  associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017, e da
    •  organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe. 

    Questi enti devono :

    1. aver assunto persone con disabilità di età inferiore a 35 anni con contratti a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, o 
    2. aver trasformato contratti a termine in contratti a tempo indeterminato nello stesso periodo, 

    per attività conformi al loro statuto.

    Per poter accedere al contributo, i datori di lavoro devono 

    • essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e 
    • non aver commesso violazioni delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Incentivo assunzioni in ETS: importo

    Il decreto specifica che il contributo  è soggetto al vigente regime de minimis e consiste in:

    •  un importo di 12.000 euro una tantum per ogni assunzione effettuata e 
    • un ulteriore contributo di 1.000 euro al mese,  dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024.

     In caso di cessazione del contratto prima di questa data, il contributo mensile sarà erogato fino alla cessazione del rapporto di lavoro. È previsto anche per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024  lo stesso contributo una tantum di 12.000 euro e la quota mensile per quel mese.

    L 'erogazione del contributo è   prevista in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.

     Il contributo è cumulabile con altre misure di incentivazione per l'assunzione di persone con disabilità.

    Incentivo assunzioni in ETS: presentazione delle domande

    Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate all'INPS tramite modalità telematica :

    • dal 2 settembre 2024 
    • al 31 ottobre 2024,

     corredate da una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni necessarie.

     Le domande saranno valutate dall'INPS e l'elenco dei destinatari sarà reso pubblico sul sito istituzionale.

    L'INPS ha  reso note con il messaggio 2906 del 30 agosto 2024  le specifiche modalità di inoltro delle richieste.

    Le domande devono essere presentate :

    • dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari  
    • dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID o CNS  o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, selezionando  “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”,
    • utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante  con  copia del documento di identità in corso di validità.

    Inoltre, deve essere allegato anche il file.csv, utilizzando il template di cui all’Allegato n. 3 secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:

    • le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro
    • l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo 
    • i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità.

    Incentivo assunzione disabili: quanto viene pagato?

    Il Messaggio n. 3588 del 29 ottobre 2024 dell'INPS fornisce dettagliate istruzioni operative per l'erogazione dell'incentivo destinato all'occupazione delle persone con disabilità, come stabilito dall’art. 28 del D.L. 48/2023 (convertito dalla Legge 85/2023 e modificato dal D.L. 215/2023) e sui controlli di verifica .

    Viene  ricordato che: 

    •  si tratta di  un contributo di 12.000 euro una tantum per ogni nuova assunzione, con
    •  un ulteriore contributo mensile di 1.000 euro fino al 30 settembre 2024.

     Se l’assunzione è avvenuta a settembre 2024, è prevista solo la quota una tantum e la mensilità di settembre.

     Se le domande superano il limite di spesa previsto di 6.315.825,00 euro, l’INPS applicherà una riduzione proporzionale del contributo per rispettare il budget disponibile.

    Pagamento

    Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024 sul conto corrente indicato dal beneficiario. Eventuali fondi non riscossi saranno rientrati dall’INPS per incrementare la provvista finanziaria.

    Attenzione al fatto che l'importo complessivo è soggetto ai limiti del regolamento de minimis e alle risorse disponibili.

    Incentivo assunzione disabili: le verifiche

    Verifica preliminare delle domande: 

    L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, verifica i requisiti dei soggetti richiedenti, la validità delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro e la regolarità contributiva tramite il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) al momento del ricevimento della domanda

    Controlli successivi: 

    L'INPS eseguirà in seguito  controlli a campione (almeno sul 10% dei beneficiari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 

    In caso di irregolarità o documentazione insufficiente, l’INPS può richiedere integrazioni documentali ai beneficiari 

    Qualora venga riscontrata l'indebita percezione del contributo, l’INPS avvia il recupero delle somme,  comunicando al beneficiario delle motivazioni della revoca e la procedura per il recupero delle somme

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Maxi deduzione assunzioni 2025: istruzioni ed esempi

    E' stata riconfermata per il prossimo triennio la maxi deduzione per le nuove assunzioni prevista dal D.LGS 216  2023 di riforma fiscale in forma sperimentale . (Il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2024.

    Si tratta ricordiamo di una extra deduzione dall'IRES  pari al 120 o 130%  dei maggiori  costi per il personale sostenuti dall'azienda, per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate.

    Con la circolare n. 1  del 20 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha fornito un ampio e dettagliato  approfondimento operativo riprendendo in gran parte le istruzioni 2024.

    Rivediamo di seguito i principali aspetti  dell'agevolazione , le categorie agevolate e riportiamo gli esempi pratici  piu interessanti forniti dall'Agenzia .

    Cos’è e chi può beneficiare della maxideduzione per assunzioni ?

    Dal 2024 al 2027 , il costo del personale assunto a tempo indeterminato puo essere maggiorato del 20% ai fini del calcolo del reddito imponibile del datore di lavoro.

    Per il 2025 la maggiorazione si applica sull'incremento netto del costo del personale, calcolato come la differenza tra i costi totali del 2024 e quelli del 2025, escludendo le eventuali riduzioni di personale nelle società collegate o controllate.

    In un'ottica di inclusione sociale e lavorativa, inoltre,  la legge prevede un ulteriore incentivo per l'assunzione di soggetti appartenenti a categorie considerate svantaggiate, tra cui giovani, donne, persone con disabilità, e altri gruppi meritevoli di particolare tutela.

    Si tratta della  maggiorazione aggiuntiva fino al 10% del costo del lavoro, per un totale massimo del 130%.

    La maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione   riguarda specificamente:

    •  titolari di reddito d'impresa;
    •  esercenti arti e professioni con almeno un anno di attività 

    Va sottolineato che questa opportunità non è accessibile a società e enti che si trovano in liquidazione ordinaria, sono assoggettati a liquidazione giudiziale, o si trovano in altre condizioni critiche legate alla crisi d'impresa.

    Da segnalare anche che il DM 25 giugno 2024 rispetto alla  norma  della legge di bilancio specifica che la super deduzione è applicabile anche alle conversioni di contratti a termine  in contratti a tempo indeterminato.

    Come funziona il calcolo della maxideduzione assunzioni?

    Dal punto di vista pratico, che  il costo considerato per l'incremento occupazionale corrisponde al valore minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l'aumento complessivo del costo del personale, come emerge dal conto economico. 

     La relazione illustrativa dell' Ufficio Studi parlamentari sottolineava in particolare che 

    •  non si puo utilizzare la maggiorazione del costo per i nuovi assunti impiegati solo  nell’esercizio di attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell’IRPEF e dell’IRES come nel caso del regime forfettario , art. 1,commi 54,della L. 190/2014.
    •  gli enti non commerciali residenti determinano la maggiorazione del costo per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e impiegati sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale, in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
    • regola analoga vale per i soggetti che svolgono anche attività il cui reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e dell’imposta  sui redditi delle società; in tal caso, la maggiorazione del costo per i nuovi assunti a tempo  indeterminato e impiegati sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che  nell’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari, spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

    Bonus assunzioni 2024: il calcolo dell’incremento

    Vediamo le modalità di calcolo dell'incremento occupazionale .

    • L'incremento occupazionale deve essere verificato considerando sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato.
    • Le assunzioni che rientrano nel normale turnover, come i pensionamenti, sono considerate nei calcoli.
    • I lavoratori a tempo determinato convertiti a tempo indeterminato ono inclusi nel calcolo dell'incremento occupazionale.
    • Il calcolo dell'agevolazione deve considerare il costo sostenuto per il contratto a tempo indeterminato dalla data di conversione.
    • I lavoratori part-time sono calcolati in proporzione alle ore di lavoro prestate rispetto al contratto nazionale.
    • Anche i lavoratori con contratto di somministrazione sono rilevanti per l’impresa utilizzatrice, proporzionalmente alla durata del loro rapporto di lavoro.

    Le medie occupazionali sono calcolate considerando il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente per ciascun lavoratore in relazione ai 365 giorni dell'anno.

    • In caso di "gruppo interno", devono essere rispettate le condizioni relative all'incremento occupazionale del gruppo.
    • I dipendenti assunti a tempo indeterminato precedentemente in altre società del gruppo, se il loro rapporto di lavoro è terminato dopo il 30 dicembre 2023, non sono considerati per il calcolo dell'incremento.

    Regole di Esclusione:

    I lavoratori trasferiti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) non sono considerati come nuove assunzioni per il calcolo dell'incremento occupazionale.

    Si segnala che nel 2024   l’agevolazione  poteva  essere calcolata per intero,  anche da coloro che hanno effettuato assunzioni  prima dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo.

    Maxideduzione assunzioni: categorie di lavoratori svantaggiati

    Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela che possono godere della maxideduzione:

    •  lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e succ.mod.;
    •  persone con disabilita' ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate , gli ex degenti di ospedali  psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento  psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, minori in eta'  lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, 
    • le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli  internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno 
    •  donne di qualsiasi eta' con almeno due figli di eta' minore di  diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti   dell'Unione europea e nelle aree di  cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 
    •  donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza 
    •  giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile 
    •  lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018  presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per  cento della media EU27  e un tasso di occupazione inferiore alla media  nazionale;
    •  disoccupati gia' beneficiari del reddito di cittadinanza  e che non integrino i requisiti per  l'accesso all'Assegno di inclusione.

    Maxideduzione assunzioni legge di Bilancio 2025: istruzioni ed esempi

    Riportiamo alcuni esempi illustrati nella circolare 1 2025 dell'Agenzia delle Entrate

    Esempio n. 1: verifica della prima condizione (incremento occupazionale) 

    Un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel corso del 2023, ha due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato  a tempo pieno, di cui uno impiegato per trecentosessantacinque giorni e l’altro per soli centottanta giorni, causa dimissioni. In tal caso, ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo:  365/365 + 180/365 = 1,49 .

      tale valore (1,49) deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (i.e., il 2024). 

    Nell’ipotesi in cui, ad esempio, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la prima condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta di riferimento (31 dicembre 2024) il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico è pari a 3, maggiore di 1,49. 

    Una volta verificato l’incremento occupazionale, al fine di stabilire se vi sia anche l’incremento occupazionale complessivo, occorre calcolare la media occupazionale, considerando il numero complessivo dei lavoratori nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, compresi i lavoratori a tempo determinato, e raffrontarla con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta agevolato.

     Esempio n. 2: verifica della seconda condizione (incremento occupazionale complessivo) 

    La stessa impresa dell’esempio n. 1, nel corso del 2023, oltre ai due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (di cui uno dimessosi dopo centottanta giorni), ha in organico anche un dipendente impiegato con contratto a tempo determinato per soli novanta giorni (a decorrere dal 1° giugno 2023). In tal caso, ai fini della determinazione della media e, occorre effettuare il seguente calcolo: 

    365/365 + 180/365 + 90/365 = 1,74. 

    Tale valore  deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato e determinato – alla fine del periodo d’imposta successivo. Nell’ipotesi in cui, come nell’esempio n. 1, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la seconda condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta di riferimento il numero complessivo dei lavoratori in  organico è pari a 3, maggiore di 1,74.

    (per l’individuazione dei “lavoratori dipendenti a tempo indeterminato” occorre fare riferimento alla forma contrattuale  art. 1 dlgs 81 2015 nonché a tutte quelle forme contrattuali a questa  assimilabili,  (es.  contratto di apprendistato,) 

    Nel caso in cui il lavoratore impiegato per tutto l’anno 2023 avesse un contratto di lavoro a tempo parziale  a 18 ore a settimana ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo:

     [(18/36) * (365/365)] + [(36/36) * (180/365)] = 0,99. 14 il numero dei lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato e determinato – alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (i.e., al 31 dicembre 2024). 

    L’articolo 5, comma 4, del decreto attuativo dispone che, nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo  effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora siano assunti anche lavoratori meritevoli di maggior tutela, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

    Esempio n. 3: determinazione della maggiorazione in presenza di lavoratori meritevoli di maggior tutela

     Un’impresa che rispetta i requisiti dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo rileva i sottostanti dati, relativi all’occupazione di personale: 

    • costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato: euro 1.000.000; 

    • costo per nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato meritevoli di maggior tutela: euro 600.000; 

    • costo effettivo per le assunzioni a tempo indeterminato: euro 1.000.000 + euro 600.000 = euro 1.600.000; 

    • incremento del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente: + euro 1.200.000.

     In tal caso, verificato che l’incremento del costo complessivo del personale dipendente (euro 1.200.000) è inferiore al costo effettivo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato (euro 1.600.000), il beneficiario deve calcolare la maggiorazione sull’incremento del costo complessivo (euro 1.200.000). 

    Considerato che si è in presenza di nuove assunzioni a cui si applicano differenti percentuali di maggiorazione (del 20 per cento e del 30 per cento), il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, deve essere ripartito tra le due tipologie di lavoratori proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riferibile a ciascuna di esse. L’incidenza di ciascuna tipologia  è determinata come segue: 

    • 1.000.000/1.600.000 x 100 = 62,5 per cento; 

    • 600.000/1.600.000 x 100 = 37,5 per cento. Successivamente, l’incremento del costo complessivo del personale (euro 1.200.000) è ripartito proporzionalmente fra le due tipologie di lavoratori, secondo le percentuali ottenute: 

    • euro 1.200.000 x 62,5 per cento = euro 750.000, a cui applicare la percentuale di maggiorazione del 20 per cento; 

    • euro 1.200.000 x 37,5 per cento = euro 450.000, a cui applicare la percentuale di maggiorazione del 30 (20 + 10) per cento

    Cessione contratti 

    Infine nel caso  di cessione del contratto di lavoro, in data 1° luglio 2024, di un dipendente assunto il 1° marzo 2024, qualora il cedente e il cessionario  del contratto abbiano il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il dipendente è conteggiato, ai fini della determinazione del numero dei nuovi assunti,:

    • dal dante causa per 122/366 (anche se il lavoratore non risulta incluso nel novero del personale dipendente al 31 dicembre 2024) e 
    • dall’avente causa per 184/366 20 . 

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero contributivo parità di genere: domande da correggere entro il 15 ottobre

    I datori di lavoro che hanno commesso errori nella compilazione della domanda di esonero contributivo legato al possesso della  certificazione di parità 2023  (legge 162 2021)   possono rettificare i dati. Per farlo, devono:

    •  rinunciare alla domanda presentata erroneamente e 
    • inviarne una nuova con le informazioni corrette 
    •  entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. 

    Se la domanda non viene corretta entro questa data, verrà comunque elaborata, ma il beneficio sarà ridotto in base all'errore presente.

    E' la novità comunicata dall'INPS nel messaggio 2844 pubblicato il 13 agosto 2024.

    L'istituto lo ha ricordato con un  nuovo comunicato riepilogativo il 2 ottobre scorso. QUI IL TESTO

     Ricordiamo di seguito le principali indicazioni sul tema e le istruzioni complete sulle modalità di  rettifica delle domande.

    Esonero contributivo parità di genere: come rettificare la domanda

    Nel messaggio INPS ricorda  che nella domanda è fondamentale indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

    Per  retribuzione media mensile globale si intende la media di tutte le retribuzioni erogate nel periodo di validità della certificazione (36 mesi) e non la media dei singoli lavoratori. Per esempio, se un'azienda ha 50 dipendenti, la retribuzione media mensile globale deve considerare l'intera massa salariale nel periodo di tre anni.

     Inoltre, l'INPS chiarisce   che una volta approvata la domanda, l'esonero sarà valido per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, indipendentemente dall'eventuale indicazione errata di una durata inferiore nella domanda, poiché l'ente provvederà a sanare automaticamente la situazione.

    L’esonero contributivo per parità di genere: cos’è e come si ottiene

    Esonero contributivo

    I datori di lavoro del settore privato che hanno una certificazione di parità di genere possono beneficiare di uno sconto sui contributi previdenziali:

    •  pari all'1 % della media mensile complessiva delle retribuzioni dei dipendenti,  
    • fino a un massimo di 50.000 euro all'anno 
    • per ogni codice fiscale aziendale .

    In caso di esaurimento delle risorse disponibili (50 milioni di euro annui), l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari.

    Certificazione di parità

    L'INPS verifica che la certificazione sia conforme prima di concedere l'esonero  Per essere valida, la certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo le norme  UNI.

    Leggi per maggiori dettagli Certificazione parità di genere. ecco i parametri

    Codice di Autorizzazione

    Le aziende che ottengono l'esonero verranno identificate tramite un codice di autorizzazione (CA) "4R", che indica l'autorizzazione all'esonero secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 162/2021.

    Tempistiche e Fruizione dell'Esonero:

    L'esonero autorizzato potrà essere utilizzato dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa (fino a 36 mesi).

    L'effettiva fruizione dell'esonero potrà iniziare solo dopo l'elaborazione massiva delle domande, che avverrà dopo la scadenza del termine per la rettifica (15 ottobre 2024).

    Vedi tutte le istruzioni INPS in Esonero contributivo parità: al via le domande

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

    In merito al processo che prevede l''iscrizione di Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), a breve modi e termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    Attualmente è comunque in corso l’aggiornamento delle banche dati del ministero e di altre amministrazioni ed enti pubblici. Il disoccupato ha anche la possibilità di integrare e rettificare i dati precompilati.

    L’obiettivo è ovviamente quello di permettere ai Centri per l’impiego di individuare offerte di lavoro idonee tramite il Siisl.

    Naspi e Discoll inseriti nel Sistema informativo per l’inclusione sociale

    Il Decreto Coesione 60/2024 ha così previsto all’art.25 l’iscrizione d’ufficio dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

    Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL), si aggiungono anche i percettori NASpI e DISS-COLL.

    Il Siisl permette ai soggetti registrati di accedere ad informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. In questo processo si dovrebbe tenere conto sia delle esperienze formative che delle competenze professionali possedute dagli iscritti in virtuù delle offerte di lavoro disponibili così come dei corsi di formazione.

    Si ricorda che la «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta “l’indennità mensile di disoccupazione, (…) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi–to ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.

    L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, istituita con l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l’indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed “è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”

    Leggi anche Portale SIISL: lavoro piu facile con l'intelligenza artificiale

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Decontribuzione Sud prorogata al 31 dicembre 2024

    Dopo lunghe trattative in Europa , è stato ufficializzato il prolungamento della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024. L'annuncio è stato fatto dal ministro per gli Affari UE e il PNRR, Raffaele Fitto, dopo un incontro con la vicepresidente della Commissione UE  Vestager.

    Ma attenzione: la proroga di sei mesi  sarà applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2024, ci sono quindi ancora pochi giorni per nuove assunzioni agevolate 

    L’Italia ha richiesto due modifiche al regime attuale: un aumento di bilancio di 2,9 miliardi di euro (portando il totale a 14,3 miliardi) e la proroga del periodo di riduzione dei contributi fino al 31 dicembre 2024. 

    Questa agevolazione ha registrato  numeri record: nel 2023 ha incentivato 1.453.444 rapporti di lavoro, nel 2022 1.377.453, e nel 2021 1.224.044, secondo i dati rielaborati dall’Ufficio parlamentare di Bilancio 

    Rivediamo di seguito le regole e le ultime istruzioni  INPS nel messaggio 4695/2023

    Qui il nuovo documento dell'Istituto circolare 82 2024

    Decontribuzione Sud, un breve riepilogo

    La misura consiste in una sgravio  sui contributi previdenziali   per i datori di lavoro  privati con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

     Sono esclusi i premi e contributi INAIL. Non è previsto un massimale di sgravio contributivo individuale.

     Si tratta di una agevolazione  sui rapporti di lavoro dipendente  tra le piu utilizzate (Secondo i  dati dell'Osservatorio INPS nel 2022 da gennaio ad agosto la misura ha interessato quasi un milione di rapporti di lavoro) .

    Va anche precisato che non si applica solo alle nuove assunzioni ma a tutti i rapporti in essere nel periodo agevolato.

    Sono esclusi il settore del lavoro domestico, della finanza e dell'agricoltura. 

    Come detto, l'ultima proroga aveva previsto  una riduzione dei contributi con una scala decrescente fino al 2029:

    • dal 2022 e fino al 31 dicembre 2025 l’esonero è pari al  30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro; 
    • per gli anni 2026 e 2027 l’esonero sarebbe sceso al 20%; 
    • per gli anni 2028 e 2029  lo sgravio sarebbe stato fissato al  10% .

    Decontribuzione SUD:  massimali  2024

    L'inps aveva fornito le istruzioni operative per la fruizione  dell'esonero fino a dicembre 2022  con la circolare 90 del 27 luglio 2022, riconfermate poi a dicembre 2022 con il messaggio 4593 2022.

    Veniva anche ricordato che  erano stati  innalzati i massimali   applicabili fino al mese di competenza dicembre 2023 che ammontavano a:

    • – 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
    • – 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

    Le nuove istruzioni precisano che il Temporary Framework europeo ha innalzato  nuovamente i massimali, come segue:

    • per i settori della pesca e dell’acquacoltura passano da 300mila a 335mila euro;
    • per le altre imprese ammissibili all’aiuto, il massimale  sale da 2 milioni a 2,25 milioni di euro.

    Per i datori di lavoro che operano  in più settori con massimali diversi, si devono rispettare i relativi limiti e non superare complessivamente il tetto di 2,25 milioni di euro.

    Bonus Zes e Decontribuzione SUD

    L’ultima proroga della decontribuzione Sud era stata concessa con l'intento di sostenere le imprese colpite dalle perturbazioni economiche derivanti dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni internazionali e dalle contromisure economiche adottate dalla Russia. Tuttavia, nonostante tali criticità economiche non siano ancora state superate, l'Unione Europea ha deciso di non estendere ulteriormente questo regime straordinario.

    In risposta alla mancata proroga, il Decreto Legge 60/2024 ha introdotto il "bonus Zes" (articolo 24), uno sgravio contributivo destinato alle assunzioni nelle stesse regioni del Mezzogiorno, che però presenta  criteri più restrittivi. 

    Questo incentivo infatti  riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, ed è riservato a imprese con un massimo di 10 dipendenti al momento dell’assunzione. Sono interessati dunque un numero più limitato di beneficiari.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero contributivo per percettori di Assegno di inclusione: le regole

    Le nuove misure Assegno di inclusione  e il Supporto formazione lavoro che hanno sostituito il reddito di cittadinanza,  riconferma le agevolazioni contributive  per l'assunzione di soggetti  che li  percepiscono 

    Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS chiarisce le condizioni e le modalità operative dell'esonero contributivo

    L'esonero contributivo per ADI e SFL

    Si ricorda che  la norma istitutiva ( decreto 48 2023 ) ha previsto in particolare  che “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione 

    • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore,
    •  per un periodo massimo di dodici mesi,
    •  l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, 
    • con esclusione dei premi e dei contributi INAIL 
    • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

    “L'esonero è riconosciuto   per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, 

    • per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi e 
    • per   50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.

    ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all'esonero già fruito per il contratto a termine  si aggiunge l'agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi

    La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti  inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno

    La circolare precisa che  l'esonero  è riconosciuto  a  tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo

    Necessario pero che  il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL 

     Si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, .e i limiti dei regolamenti della Commissione europea , relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

    Per l'accesso è necessario anche il rispetto della normativa  in materia di

    •  incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, 
    • tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché 
    • al rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.

    Quali sono i rapporti agevolabili

    l’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024  con

    •  contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, 
    • con  contratto di apprendistato,
    •  con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, 
    • con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
    • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa

    Attenzione  è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia GIA'  percettore della specifica misura (SFL o ADI). 

    Questo  requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

    ESCLUSI

    • rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
    • rapporti di lavoro intermittente,
    •  prestazioni di lavoro occasionale.

    Per le assunzioni a scopo di somministrazione  le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni espressamente disciplinato dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 in trattazione, sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023)  per assunzioni effettuate  da un diverso datore di lavoro.

    Suddivisione dell'esonero per assunzioni con intermediazione e in caso di disabili

    Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro )

    Per i contratti a termine l'importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 per cento di 4.000 euro).

    Per l’assunzione  di una  persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI  in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:

    –    al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;

    –    all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.

    Esonero contributivo per assegno di inclusione: Le sanzioni 

    La circolare precisa in dettaglio infine  le sanzioni previste in caso di applicazione in violazione delle condizioni in particolare  :

    lo sconto va  restituito in caso di  licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.

    La restituzione comprenderà  somme aggiuntive  in caso di omissione contributiva ,   licenziamento  illegittimo, orecesso del datore per mancato superamento del periodo di prova o al termine del periodo formativo di apprendistato,  o di dimissioni per giusta causa.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni under 36 editoria 2022: elenco dei beneficiari

    Era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM emanato il 28 settembre 2022, di ripartizione delle risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di bilancio 2022.

    12 milioni  di euro erano    destinati a sostenere  con  bonus forfettari la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari  di giornalisti e  di professionisti con competenze digitali,  e l'assunzione di under 36).  

    Da notare che per assicurarsi il diritto ai bonus forfettari previsti, le assunzioni-trasformazioni dovevano avvenire entro il 2022 mentre le domande e l'erogazione dei bonus  andavano inviate entro aprile 2023  secondo le modalità previste dal  provvedimento del Capo dipartimento

    Con provvedimento del  2 ottobre 2023  è stato reso  noto l'elenco delle aziende editoriali beneficiarie.

    Per il pagamento mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e dichiarato nella domanda si attende un successivo decreto di trasferimento delle risorse .

    Si ricorda che il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato  al netto della ritenuta IRES, pari al 4 per cento.

    Inoltre va tenuto presente che il contributo  può essere revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di  uno o più dei requisiti previsti .

    Nei paragrafi successivi il riepilogo delle istruzioni sui bonus assunzioni per le  imprese editoriali.

    Contributi assunzioni giornalisti ed esperti digitali: quanto spetta e a chi

    Le risorse del Fondo straordinario per l'editoria 2022   comprendono 12 milioni di euro destinati  a 

    1. MISURA 1 :  nuove  assunzioni (3 milioni di euro)
    2. MISURA 2: trasformazioni di collaborazione in rapporti a tempo indeterminato (9 milioni)   

    da parte di: 

    • imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani)
    • imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
    • agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
    • emittenti radiofoniche locali: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
    • v. per le emittenti televisive locali: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);

    In particolare  saranno destinati  ai datori di lavoro:

    1. con la misura 1: 8000 euro come contributo forfettario per ogni assunzione a tempo indeterminato  di GIOVANI UNDER 35   con adeguata qualifica professionale  acquisita nel settore  GIORNALISMO  o  della digitalizzazione informatica  e della cybersicurezza, e dei servizi online, nel settore dei MEDIA.
    2.  con la misura 2: 12mila euro  sempre come contributo forfettario per ogni trasformazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a  termine   in CONTRATTI GIORNALISTICI a tempo indeterminato, senza limiti di età.

    ATTENZIONE I nuovi contratti devono essere instaurati entro il 2022.

    Le agevolazioni saranno concesse entro i limiti di spesa citati,  in accordo con il trattato europeo sugli Aiuti de minimis 1047/2013.

    Da sottolineare anche che in caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure   in relazione alle istanze ammesse, si procederà al  riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

    Assunzioni aziende editoriali: scadenza, come fare domanda

    I soggetti che intendono accedere al contributo  per le assunzioni realizzate  devono  presentare domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nell’area riservata  del portale www.impresainungiorno.gov.it. 

    • dalle ore 10.00 del 28 marzo 
    • alle ore 17.00 del 28 aprile 2023.

    È previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente, relativa a tutte le assunzioni perfezionatesi entro il 31 dicembre 2022. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.

    La domanda dovrà  includere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante: 

    • il possesso dei requisiti 
    • gli estremi dei contratti  stipulati 
    • le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari  precedenti e nell’esercizio finanziario in corso,
    • gli estremi del conto corrente intestato all’impresa   su cui verranno poi  erogati i fondi dopo le adeguate verifiche.