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Ispezione ipotecaria on line: novità dal 2 ottobre
Con un comunicato stampa del 2 ottobre l'agenzia delle entrate informa che è attivo il servizio della ispezioni ipotecarie online anche per i documenti cartacei.
Ricordiamo innanzitutto che l'ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i servizi di pubblicità immobiliare delle Entrate. Essa può avvenire recandosi presso gli uffici oppure con la consultazione on line. (Per un riepilogo delle regole del servizio on line leggi: Ispezione ipotecaria telematica: che cos'è?).
Con il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico, è possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine. Vediamo i dettagli.
Ispezione ipotecaria on line: anche per i documenti cartacei dal 2 ottobre
Dal 2 ottobre è possibile consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari.
Viene specificato che la novità è operativa in tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ed è rivolta principalmente agli utenti dell’ambito professionale e commerciale quali per esempio notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office.
Il servizio di ispezione ipotecaria via web consente di effettuare telematicamente la ricerca:
- per soggetto (persona fisica o non fisica)
- o per documento
ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l’accesso alla piattaforma telematica (Sister).
Ispezione ipotecaria on line per i documenti cartacei: come funziona
In particolare, sono disponibili online:
- i titoli conservati in formato cartaceo,
- le note di trascrizione, di iscrizione
- e le domande di annotazione non digitalizzate
- e, per le ricerche, a partire dal 1957, gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.
Dopo aver scelto l’ufficio competente, occorre specificare il tipo di documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l’anno.
Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.
L’ufficio dopo aver ricevuto la richiesta preleva il documento cartaceo dal proprio archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo rende disponibile online all’utente che lo ha richiesto, che avrà la possibilità di consultarlo per i sette giorni successivi.
Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente (“castelletto”), già utilizzato per gli altri servizi di consultazione ipocatastale.
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Ispezione ipotecaria telematica: che cos’è?
Il servizio chiamato Ispezione ipotecaria telematica che consente l'accesso telematico alle banche dati ipotecarie anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile, viene ampliato.
Dal 25 maggio l'offerta dei servizi di consultazione ipotecaria telematica erogati in area libera sul sito delle Entrate si amplia ed è possibile ispezionare:
- oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione,
- e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio ad ufficio),
- anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.
con una ricerca per dati dell'immobile.
Gli altri documenti possono essere consultati esclusivamente recandosi presso il servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente.
Attenzione al fatto che, il servizio, che consente la ricerca per persona fisica, per nota e per dati catastali dell’immobile, è disponibile per ricerche su qualsiasi circoscrizione del territorio nazionale, a esclusione delle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare.
Il servizio di ispezione ipotecaria telematicaI fornisce i documenti su file in formato pdf.
L’ispezione della nota è possibile indicando oltre agli estremi identificativi (registro particolare o generale) e l’anno della formalità, anche i dati di almeno un soggetto o di un immobile presente nel documento.
La ricerca per immobile prevede l’indicazione di dati catastali completi mentre non è attualmente possibile impostare la ricerca per persona giuridica.
Ispezione ipotecaria telematica: i costi per l'utenza non professionale
Come specificato dalle Entrate, per ogni consultazione effettuata il costo del servizio è calcolato applicando la tariffa vigente diminuita del 10 per cento, perché riferita a ispezioni erogate per via telematica (tabella tasse ipotecarie – pdf), e aumentata del 50 per cento, trattandosi di ispezioni fornite non su base convenzionale.
Pertanto, per ogni nominativo e per ogni immobile oggetto della ricerca sono dovuti 9,45 euro.Se nell’elenco sintetico relativo al soggetto sono presenti più di 30 formalità, sono corrisposti ulteriori 4,73 euro per ogni gruppo di 15 formalità. Per ogni formalità consultata sono dovuti 5,40 euro.
Il pagamento, contestuale alla richiesta del servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA e le commissioni applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e allo strumento di pagamento scelto.
Il servizio viene erogato a fronte della disponibilità sul sistema telematico della ricevuta di pagamento positiva (“RT”) rilasciata dal sistema pagoPA.
Ordinariamente la ricevuta viene notificata entro pochi secondi dalla conclusione della transazione di pagamento da parte dell’utente. Tuttavia, le specifiche di pagoPA prevedono che i tempi per la notifica della ricevuta possano anche superare le 24 ore.
Ispezione ipotecaria telematica: accesso dei professionisti
Gli utenti convenzionati, come enti pubblici, notai e società di visure, accedono alla piattaforma Sister per effettuare le ispezioni ipotecarie per persona fisica o non fisica, inserendo i dati anagrafici o la denominazione o, in alternativa, il codice fiscale del soggetto di interesse.
Oltre all’ispezione ipotecaria in formato pdf, consente di disporre della “Ispezione della nota” e della “Ricerca per nota Elenco soggetti validati” anche in formato elaborabile xml.
L'abilitazione a Sister prevede la stipula di una convenzione e il pagamento di un canone.
E' possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.
le Entrate specificano che, in via sperimentale e limitatamente ad alcuni uffici – pdf, è possibile richiedere l’ispezione dei registri cartacei in modalità telematica.E’ infatti disponibile, per gli utenti convenzionati Sister, la consultazione online delle note di trascrizione ante 1970 e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi in ufficio, presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente.
Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.
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Frazionamento degli Enti Urbani: i chiarimenti dell’Agenzia
La presente circolare, nell’ambito delle procedure di aggiornamento degli archivi
di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati, tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani, ovvero di quelle porzioni di territorio (particelle catastali) che, una volta edificate, vengono censite nel Catasto fabbricati e, quindi, sottratte all’aggiornamento al Catasto terreni, nel quale restano individuate come “Enti urbani”, prive di indicazione dei soggetti che vantano diritti su di esse.In particolare, con riferimento alle suddette procedure, sono pervenuti quesiti in merito alle corrette modalità di redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa e si rende pertanto necessario fornire, in questa sede, alcune indicazioni sul frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione “Ente Urbano – cod. 282”, sia con destinazione “Fabbricato promiscuo – cod. 278”.
Il corretto assolvimento degli adempimenti in argomento evita, infatti, che si possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati, esigenza che assume ancora più rilievo nell’attuale sistema caratterizzato da una profonda integrazione dei due catasti nel Sistema Integrato del Territorio1 (SIT).
Con la presente circolare, l'Agenzia fornisce, quindi, indicazioni, sulle modalità da seguire nel caso di frazionamento di un ente urbano, chiarendo quando il tecnico professionista debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all’Urbano, e quando invece, come nella maggior parte dei casi, debba presentare una richiesta di aggiornamento per il solo Catasto Fabbricati (con la procedura Docfa).
Viene inoltre fornito un allegato tecnico che raccoglie alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione dei principi generali espressi nel documento stesso:
- Nel Caso A è illustrato il caso generale in cui il frazionamento è effettuato al Catasto Fabbricati senza introduzione di nuove dividenti in cartografia.
- Nei casi successivi (dal Caso B al Caso G) sono invece descritte le eccezioni alla sopra citata regola generale. In ognuno di questi casi dovrà essere presentato un atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni, nella cui relazione tecnica il professionista indica che il frazionamento dell’ente urbano ricade in uno specifico caso previsto dalla presente circolare e richiede all’Ufficio la variazione di destinazione della particella derivata in “Relitto di ente urbano – cod. 450”, indicando, al contempo, da quale/i unità immobiliare/i debba essere mutuata la ditta catastale da attribuire alla particella derivata. È quindi necessario che le ditte siano allineate.
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Duplo on line: nuova funzionalità delle Entrate per la banca dati catastale
L'agenzia delle Entrate in data 29 marzo ha aggiornato la pagina relativa al certificato di eseguita formalità (banca dati ipotecaria) informando del fatto che anche gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono ora ottenerlo online con una nuova applicazione web “Richiesta di restituzione del duplo”, disponibile nell’area riservata del portale, accedendo con le proprie credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.
Certificato di eseguita formalità: che cos'è
Il certificato di eseguita formalità è il documento rilasciato dai servizi di Pubblicità immobiliare, che attesta l’avvenuta esecuzione della formalità ipotecaria. Questo documento, noto come Duplo, certifica che la formalità ipotecaria richiesta, trascrizione, iscrizione o annotazione, è stata effettuata.
Come anche specificato dalla stessa agenzia:
- i cittadini,
- le Pubbliche Amministrazioni
- i professionisti
non abilitati al servizio telematico, possono presentare i documenti di aggiornamento della banca dati ipotecaria presso l’Area Servizi di Pubblicità immobiliare territorialmente competente in relazione al comune in cui sono situati i beni immobili.
L’aggiornamento della banca dati ipotecaria avviene mediante la richiesta e la successiva esecuzione di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni. Nel dettaglio:
- la trascrizione ha lo scopo di rendere pubblico il trasferimento del diritto di proprietà, la costituzione o la modifica di altro diritto reale sopra un bene immobile, un vincolo di natura reale (pignoramento, sequestro, etc.) o limitazioni di vario genere (come un vincolo paesaggistico, architettonico, archeologico, etc.);
- l’iscrizione ha lo scopo di costituire un vincolo su di un bene immobile a garanzia di un correlato credito e attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto, con preferenza, sul prezzo ricavato dall’espropriazione rispetto ad eventuali altri creditori non assistiti da tale garanzia;
- l’annotazione è una forma di pubblicità che presuppone necessariamente la presenza di una formalità già esistente, trascrizione o iscrizione o precedente annotazione. È finalizzata a rendere note le successive vicende modificative od estintive (come la cancellazione) di tali formalità.
Il certificato di eseguita formalità, noto come Duplo, certifica che la formalità ipotecaria richiesta, trascrizione, iscrizione o annotazione, è stata effettuata.
Ora, anche gli utenti non convenzionati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possono ora ottenere online il certificato di eseguita formalità, grazie alla nuova applicazione web “Richiesta di restituzione del duplo”, disponibile nell’area riservata del portale, accedendo con le proprie credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.
Certificato di eseguita formalità (Duplo) on line: istruzioni
Viene specificato che, nel form di richiesta devono essere inseriti i dati presenti nella ricevuta, consegnata dall’operatore dell’ufficio, in cui sono indicati i tempi di ritiro del duplo ossia del certificato di eseguita formalità.
Il sistema telematico, verificata la correttezza dei dati inseriti, rende disponibile al richiedente il documento prodotto.
Selezionata nel menu orizzontale della sezione Modello Unico Immobiliare la voce Dupli restituiti l’utente può visualizzare la pagina per reperire le richieste inoltrate secondo diverse modalità di ricerca.Il download del documento si ottiene cliccando sull’icona presente nella colonna “Duplo”.
Il documento potrà essere richiesto telematicamente entro 90 giorni dall’esecuzione della formalità, trascorsi i quali il ritiro potrà avvenire esclusivamente presso l’ufficio.
Nel caso di esito negativo della ricerca negli archivi informatici dell’ufficio, il sistema telematico fornisce all’utente la motivazione del mancato reperimento del duplo, che potrebbe essere già stato ritirato presso lo sportello dell’ufficio o ancora in lavorazione.
Attenzione al fatto che, ricevuto il documento, l’utente non può ottenerlo una seconda volta, né mediante la nuova funzionalità, né recandosi presso l’ufficio competente.Se il duplo viene rilasciato dall’ufficio non può più essere disponibile mediante il servizio telematico.
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Immobili pignorati o ipotecati privi di rendita: possibile vendita diretta del debitore
E' in vigore dal 20 agosto 2022, con pubblicazione in GU n 193 del 19 agosto 2022 la legge n 122 di conversione del DL Semplificazione.
Tale Legge introduce una novità con l'art 6-ter "Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale" che modifica il decreto della riscossine e dopo il comma 2-quater dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, viene aggiunto il comma 2-quinquies che prevede quanto segue:
- nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali:
- fabbricati in corso di costruzione,
- fabbricati collabenti,
- fabbricati in corso di definizione,
- lastrici solari e aree urbane,
- il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente.
Inoltre, si prevede che il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia.
Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Si ricorda in generale che, sulla base di quanto previsto dalla legge, si dà corso alle procedure esecutive e alla vendita all’asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.
Nello specifico, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- non è di lusso e non è comunque
- una villa (A/8),
- un castello, o
- un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
Negli altri casi si può invece procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:
- l'importo complessivo del debito è superiore a 120.000 euro;
- il valore degli immobili del debitore è superiore a 120.000 euro;
- sono passati almeno 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.
Il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi 5 giorni.
Il contribuente, con il consenso di Agenzia delle Entrate-Riscossione, potrà vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto: in questo caso l’intero corrispettivo è versato direttamente all'Agenzia, che utilizza l’importo per il saldo del debito e restituisce al debitore l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.
- nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali: