• ISEE

    Bonus Psicologico 2025: domande dal 15 settembre

    A decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica.

    Con la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.

    Inparticolare, con il Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, si annunciava l’apertura della procedura di domanda, mentre con il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, si reca la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo, stabilisce importi, requisiti e modalità di utilizzo.

    Ricordiamo che il bonus psicologico è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica. 

    Vediamo le novità della nuova circolare.

    Periodo e modalità di presentazione della domanda

    Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare la domanda per il c.d.
    Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:

    • Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o  uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
    • Contact Center Multicanalecontattando:
      • Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
      • Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).

    Al termine del periodo di presentazione delle domande, saranno predisposte delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto del valore ISEE e a parità di ISEE, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    All'atta dell'accoglimento della domanda sarà inviato un provvedimento con indicazione dell’importo del beneficio e il codice univoco associato, cda comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.

    Il professionista da parte sua deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

    Requisiti per ottenere il bonus

    Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

    Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:

    • ISEE fino a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
    • ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo massimo di 1.000 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
    • ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo massimo di 500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta.

    Assegnazione e utilizzo del contributo

    A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.

    Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.

    Scadenze di utilizzo:

    • 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usare il bonus. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
    • Almeno una seduta entro 60 giorni, altrimenti il bonus decade e le risorse sono riassegnate.

    Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.

    Novità del Decreto del 10 luglio 2025 e nella Circolare n 124 dell’11 settembre

    Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:

    • obbligo di avviare la terapia entro 60 giorni dall’assegnazione,
    • scorrimento graduatorie: possibile una sola volta per riassegnare fondi non utilizzati,
    • maggior chiarezza sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni:
      • 70% in base alla quota di accesso al fabbisogno sanitario
      • 30% in base a criteri reddituali.

    In merito alle domende lINPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.

    Inoltre, in generale, viene specificato che ilrichiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.

    Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

    Saranno considerate inammissibili le domande:

    • prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
    • presentate fuori dai termini indicati.

    L'INPS evidenzia che a decorrere dall’annualità 2025:

    • decadono i destinatari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
    • si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.

  • ISEE

    ADI e SFL: novita carichi di cura e possibili sospensioni

    L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025 per fornire importanti chiarimenti operativi in materia di attribuzione automatica dei carichi di cura nell’ambito dell’Assegno di Inclusione (ADI), in particolare quando vi sono sovrapposizioni con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

    Il messaggio ribadisce che l’INPS procede d’ufficio all’attribuzione del parametro aggiuntivo  di 0,40 nella scala di equivalenza (utilizzata per determinare l’importo dell’ADI) a un componente maggiorenne del nucleo familiare per" carichi di cura", qualora siano presenti:

    • minori di 3 anni, 
    • almeno 3 figli minori, o 
    • persone con disabilità/non autosufficienza,

    anche quando non indicato espressamente in domanda.

    Incompatibilità ADI e SFL

    L'istituto precisa però che se il soggetto a cui verrebbe attribuito d’ufficio il carico di cura è anche beneficiario del SFL (che può essere economicamente più vantaggioso), l’attribuzione non avviene, per evitare il rischio di sovrapposizioni o pagamenti indebiti. Questo perché il riconoscimento del parametro 0,40 implicherebbe l’inserimento nella scala ADI, rendendo la persona incompatibile con il SFL.

    Il soggetto potrà comunque continuare a beneficiare del SFL fintanto che la sua domanda resta accolta.

    Solo dopo la cessazione o rinuncia a tale misura  avviene l'attribuzione del carico di cura nell’ADI.   se il soggetto è in possesso dei requisiti.

    Riesame domande e retroattività parametro carichi di cura

    Il messaggio chiarisce che alcune domande ADI, inizialmente respinte per superamento della soglia di reddito, sono state riesaminate grazie all’attribuzione d’ufficio del carico di cura. In tali casi  però possono essere state causate sospensioni legate alla mancata comunicazione di variazioni occupazionali avvenute nel frattempo.

    Per risolvere queste eventuali sospensioni, i beneficiari devono presentare il modello “ADI-Com esteso” presso CAF, Patronati o sedi INPS. 

    Il termine per la presentazione è di 60 giorni dalla ricezione di un SMS o e-mail dell’INPS, e la data da indicare nel modulo è quella in cui si è verificata la variazione, anche se avvenuta nel 2024.

  • ISEE

    Bonus psicologico 2025: istruzioni per nuovi beneficiari

    Con il Messaggio INPS 811 del 5 marzo  era stata comunicata l'attribuzione di  ulteriori  5 milioni di euro  con DI  n. 34 dell’11 febbraio 2025,  alle Regioni e alle Province autonome,   per l'attuazione della misura cd "Bonus psicologico " ( previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 14). Le risorse sono  ripartite  come da  Tabella 1 allegata al medesimo D.I.  e sono in corso di trasferimento all’INPS  per lo scorrimento delle graduatorie e l’individuazione degli ulteriori beneficiari  previsti a partire dal prossimo   15 aprile 2025. 

    L'attribuzione avviene  nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’importo delle risorse di nuova attribuzione e  delle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.   

    Nel nuovo messaggio del 9 aprile  INPS  fornisce alcune specificazioni   e istruzioni per conoscere l'esito delle domande e accedere al bonus.

    In particolare: 

    • per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023 
    •  i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.
    •  il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.

    Bonus psicologico 2025: come ottenerlo

    Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. 

    In tale pagina sono disponibili: 

    • la scheda informativa della misura, 
    • i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa 
    • e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); 

    una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

    INPS ricorda nel messaggio del 9 aprile che  il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data  del 15 aprile per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Il bonus è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come  illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.

  • ISEE

    Bonus nido 2025: nuovi chiarimenti

    La circolare INPS  n. 60 del 20 marzo 2025  ha fornito pochi giorni fa gli  aggiornamenti sulle agevolazioni per la frequenza degli asili nido pubblici e privati e sulle forme di supporto presso la propria abitazione per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche. Le nuove indicazioni  si basano sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

    Con il messaggio del  25 marzo l'Istituto  ha comunicato, l’apertura del servizio per la presentazione delle domande di contributo, precisando che le domande verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

    Inoltre vengono fornite ulteriori istruzioni sul periodo transitorio (vedi ultimo paragrafo) . Si segnala infine un nuovo chiarimento sulla  documentazione necessaria fornito con messaggio 1165 del 4 aprile 2025

    Bonus nido 2025: requisiti

    ll contributo può essere richiesto dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che sia in possesso dei seguenti requisiti:

    • Cittadinanza: italiana o di uno Stato membro dell'UE. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di specifici permessi di soggiorno validi (protezione internazionale, Carta Blu, permesso di lavoro subordinato o autonomo, protezione speciale, ecc.).
    • Residenza: il genitore richiedente deve essere residente in Italia.
    • Responsabilità genitoriale: la richiesta può essere fatta dal genitore, dall’affidatario in caso di affido temporaneo o preadottivo, oppure dal tutore legale.
    • Età del bambino: il minore deve avere meno di tre anni al momento della domanda e per tutta la durata della fruizione del contributo.
    • ISEE minorenni: un valore dell’ISEE valido è necessario per determinare l’importo del contributo, ma la domanda può essere presentata anche senza ISEE (ricevendo il contributo minimo previsto).

    Bonus nido 2025: importi e soglie ISEE 2025

    Dal 1° gennaio 2025, il contributo varia in base all’ISEE del nucleo familiare e alla data di nascita del bambino, come segue:

    Bambini nati prima del 1° gennaio 2024:

    • 3.000 € (ISEE fino a 25.000,99 €);
    • 2.500 € (ISEE tra 25.001 e 40.000 €);
    • 1.500 € (ISEE sopra 40.000 € o assente).

    Bambini nati dal 1° gennaio 2024:

    • 3.600 € (ISEE fino a 40.000 €);
    • 1.500 € (ISEE superiore a 40.000 € o assente).

    La quota percepita a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) non viene considerata nel calcolo dell’ISEE.

    La circolare precisa che nel caso  in cui l’ISEE risulti attestato, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso siano rilevate delle incongruenze o discordanze tra i dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE e i dati disponibili nei sistemi dell’INPS, l’importo del contributo è erogato nella misura prevista in assenza di ISEE.

    A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni o difformità, della presentazione di una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione presentata dal cittadino a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU il contributo viene ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti."

    Bonus nido 2025: come fare domanda – Decadenza e subentro

    Le domande possono essere presentate dal giorno di apertura del servizio comunicato dall’INPS fino al 31 dicembre di ogni anno.

    Le modalità di presentazione sono due:

    1. Portale web INPS, con accesso tramite SPID, CIE o CNS.
    2. Patronati, utilizzando i servizi di assistenza.

    Il richiedente deve indicare a quale beneficio intende accedere e fornire i seguenti documenti:

    1. Per il contributo asilo nido: ricevuta di pagamento della retta e, per strutture private, l’autorizzazione all’apertura.
    2. Per il supporto domiciliare: certificato del pediatra che attesti l’impossibilità a frequentare l’asilo per gravi patologie.

    Bonus nido 2025 : pagamenti e rimborsi. periodo transitorio 2025

    Il contributo viene erogato dall'INPS  previa verifica della documentazione, che deve essere caricata sulla piattaforma INPS entro il 30 aprile dell’anno successivo alla domanda.

    I documenti richiesti per il rimborso sono:

    1. Fattura della retta con codice fiscale del genitore richiedente e del minore.
    2. Prova del pagamento effettuato tramite bonifico, assegno o altro metodo tracciabile.

    ATTENZIONE Il contributo è incompatibile con la detrazione fiscale per le spese di asilo nido.

     Con il  messaggio INPS 1014 2025  precisa che  in sede di prima applicazione, per il solo anno 2025, per la richiesta di “contributo asilo nido” relativo ai mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025, per i pagamenti effettuati entro il 31 marzo 2025, oltre ai documenti di pagamento indicati  sopra , possono essere allegati anche i documenti ritenuti validi nel 2024, ossia :

    • la ricevuta, la fattura quietanzata, il bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, l’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga

    contenente le seguenti informazioni: 

    • denominazione e partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta.

    RICEVUTA DI PAGAMENTO 

    Con il  messaggio 1165 del 4 aprile 2025 INPS  precisa che per il servizio di asilo nido reso da Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, che beneficiano dell’esenzione dell’IVA E  della dispensa dall’obbligo di fatturazione ,

    invece della  fattura è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura .

    La ricevuta deve contenere:

    • nome, cognome e codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario della ricevuta), 
    • nome, cognome e/o codice fiscale del minore,
    •  denominazione della struttura,
    •  importo della rata (con indicazione della mensilità a cui si riferisce la ricevuta),
    •  descrizione del servizio con evidenza del dettaglio pagato per eventuali servizi aggiuntivi (ad esempio, servizio asilo nido comprensivo del servizio mensa se previsto).

     

    Bonus Asilo nido 2025 – i fondi disponibili

    Le risorse stanziate per il contributo dal 2025 al 2029 ammontano a:

    • 937,8 milioni di euro per il 2025.
    • 1.028,8 milioni di euro per il 2026.
    • 1.105,8 milioni di euro per il 2027.
    • 1.122,8 milioni di euro per il 2028.
    • 1.139,8 milioni di euro dal 2029.

    L’INPS monitorerà l’andamento della spesa e, in caso di esaurimento dei fondi, bloccherà l’accettazione di nuove domande.

  • ISEE

    Patti inclusione sociale e ADI: la formazione per gli operatori

    L'ADI assegno di inclusione è rivolto a Nuclei familiari  a basso ISEE  ( qui i requisiti e le modalità per la domanda)  e in cui sia presente almeno un componente in una di queste condizioni, alternative: 

    • – con disabilità;
    • – minorenne;
    • – con almeno sessanta anni di età;
    • – in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica amministrazione.

    Questo ultimo punto è stato definito  con Decreto del Ministero del lavoro 154 del 13 dicembre 2023 n.154, art  3, comma 5,  aggiornato con il DM 160 2023 e completato  con  il  DM 104 del 24 giugno 2024.

    Il decreto 104 specifica che una volta accolta la domanda di accesso all’ADI 2024 i servizi sociali sono tenuti a effettuare le seguenti fasi del progetto:

    • – analisi della situazione ,  in cui sono raccolte informazioni dirette sulla vita reale della famiglia ;
    • – valutazione (assessment), in cui  vengono selezionate le informazioni  per individuare i punti  di crisi  che sono causa delle  difficolta attuali 
    • – progettazione : in cui vengono definiti obiettivi, tempistiche, compiti, azioni e responsabilità  del progetto di inclusione 
    • – intervento:  vengono messe a disposizione delle famiglie sostegni, azioni, che permettano di realizzare gli obiettivi previsti nel progetto della vita quotidiana

    Per il lavoro degli operatori è stato predisposto il Portale ADI dedicato agli strumenti e approfondimenti specifici. Recentemente nel portale sono presenti novità sul tema delle modalità di intervento per  attuare i patti di inclusione sociale  PAIS

    La formazione di base intende approfondire le nuove Linee guida PaIS per rafforzare le competenze degli operatori sulla presa in carico, fornendo ai soggetti attuatori un compendio formativo sul funzionamento, i contenuti, gli strumenti e i risultati attesi dalla nuova misura di contrasto alla povertà ADI.

    La Formazione è gratuita e accessibile a tutti gli altri operatori a vario titolo coinvolti nell’attuazione dell’ADI, dagli operatori dei servizi territoriali e del Terzo Settore ai responsabili della programmazione sociale e dell’organizzazione dei servizi, o comunque a chiunque sia interessato all’argomento.

    Percorsi formativi PAIS nel portale ADI

    Il Ministero del lavoro ha messo a disposizione il 28 ottobre 2024   sul Portale ADI dedicato agli operatori  un percorso formativo  in 10  pacchetti   in formato slide scaricabili e consultabili anche offline che, partendo da una panoramica degli elementi va poi ad approfondire il percorso per l'inclusione sociale, con le indicazioni sulle principali attività e responsabilità degli operatori sociali.

    Si tratta in particolare dei seguenti:

    1.     Introduzione all’Assegno di Inclusione
    2.     Le tappe dell’Assegno di Inclusione
    3.     La Presentazione della domanda e la Piattaforma SIISL
    4.     La valutazione multidimensionale e le tipologie di obbligo
    5.     L’Analisi Preliminare
    6.     Il Quadro di Analisi, l’Equipe Multidisciplinare e il coinvolgimento di altri servizi
    7.     Il Patto per l’Inclusione sociale e il monitoraggio degli impegni
    8.     L’ attivazione di servizi e interventi con approfondimento PUC
    9.     Gli obblighi del cittadino e le sanzioni
    10.     La Piattaforma GePI

  • ISEE

    Bonus psicologico: l’INPS pubblica le graduatorie

    L'INPS avvisa della pubblicazione delle graduatorie per il bonus psicologico 2024.

    in paricolare con il messaggio n 2584 dell'11 luglio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo,sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023. 

    Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. 

    In tale pagina sono disponibili: 

    • la scheda informativa della misura, 
    • i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa 
    • e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); 
    • una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

    Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Si evidenzia infine che le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati nel messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, con la quale si concedevano 30 giorni di tempo per regolarizzare l'ISEE, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.

    Bonus psicologico: gli importi in base all’ISEE

    Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
     Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

    • a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
    • b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
    • c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Bonus psicologico: i beneficiari

    Ai fini della concessione del Bonus psicologo, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
    Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

    • residenza in Italia; 
    • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

    Bonus psicologico: domande entro il 31 maggio

    La domanda per accedere al bonus psicologico 2023 poteva essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 attraverso una delle seguenti modalità:

    • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
    • Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
    • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Il messaggio n 1152 del 18 marzo specifica che dalla home page del sito web dell’Istituto il servizio dedicato al bonus psicologico è raggiungibile selezionando:

    • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; 
    • una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”. 

    Attenzione al fatto che per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

    Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

    Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

    Bonus psicologico: come viene erogato

    Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande ossia il 31 maggio prossimo, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

    Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale
    dell’INPS.
    L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
    In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
    Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. 

    L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
    A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. 

    Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
    Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.
    Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento

  • ISEE

    Bonus trasporti 2024: solo con Carta Dedicata a Te

    Non c'è più traccia del   Bonus trasporti 2023, il  contributo di 60 euro  per biglietti e abbonamenti ai mezzi pubblici  per tutti i cittadini con reddito fino a 20mila euro.

    Ricordiamo che si trattava  una riconferma, grazie al  dl 4 2023, della  misura   messa in campo dal  Governo Draghi   nel 2022 , anche se con una platea di beneficiari  più ristretta perché nel 2022 la soglia  di reddito per accedere era di 35mila euro, mentre  nel 2023 è passata a 20mila) .

    Per la domanda occorreva accedere  con  SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) – sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it.

    Ricordiamo che dopo l'esaurimento dei primi stanziamenti a partire da agosto scorso la procedura veniva  riaperta  temporaneamente  il primo giorno di ogni mese , per l'assegnazione di buoni prenotati e non attivati  ed  è stato sempre chiuso dopo poche ore  dall'apertura per il gran numero di richieste.

    Nel frattempo,  il Governo ha stanziato le risorse  invece (solo) per  ulteriori  contributi per l'acquisto di biglietti e abbonamenti  in collegamento  con un' altra misura di sostegno economico:   la Carta Dedicata a te , garantita  automaticamente già dal 2023  alle famiglie numerose con ISEE entro i 15mila euro e con altri requisiti 

    La piattaforma sul  sito del Ministero dei trasporti  è rimasta ferma  mentre il Ministero del lavoro   ha pubblicato  un comunicato che  fa un bilancio " a consuntivo" degli esiti della misura. (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

     Il bonus trasporti precedente è da ritenere , ad oggi , quindi archiviato per mancato rifinanziamento.

    Vediamo maggiori dettagli allora sulla situazione per il 2024 .

    Bonus trasporti 2024 e Social card dedicata a te:  come funziona

    Nel decreto Energia 131 2023  erano  stati inseriti i seguenti stanziamenti di  risorse:

    • 12 milioni per le esigenze 2023 relative al Bonus trasporti , fondi a quanto pare esauriti nel mese di dicembre 
    •  100  milioni che si aggiungono ai 500milioni iniziali destinati a finanziare la Social card "Dedicata a te"   

    Su questo secondo  punto il decreto-legge 131 prevede l'utilizzo della carta non solo per gli alimentari ma anche per l'acquisto di carburanti e  per abbonamenti al trasporto pubblico. 

    Il decreto Energia richiamava l'emanazione di un decreto ministeriale  attuativo che è stato pubblicato il 29 novembre scorso  e che approfondisce le nuove modalità ma fa riferimento sempre e  solo alla Carta spesa.

     In particolare si specifica che

    •  l'importo aggiuntivo è di 77 euro  e  che
    • viene riaperta la possibilità per i beneficiari di attivare la Carta Dedicata a te a fino al 31 gennaio 2024 a causa di problemi tecnici e procedurali  che hanno reso difficile rispettare la scadenza del 15 settembre.  

    ATTENZIONE va ricordato che la Carta Dedicata a te , nel 20223 di importo pari a 382, 5 euro una tantum, è stata  attribuita  automaticamente alle famiglie meno abbienti da INPS e Comuni . NON  SI DEVE FARE DOMANDA 

    Per il 2023  i requisiti  necessari erano  

    •  iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente 
    •  ISEE Ordinario non superiore  ai 15.000 euro annui.
    • NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto di: a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione;    qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG;   disoccupazione  agricola o altre forme di integrazione  salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.

    con precedenza, nell'ordine  a 

    • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009,
    • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005,
    • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, 

    Si attendono ancora  nuove   istruzioni  sulle modalità di acquisto  di  biglietti abbonamenti e carburanti con la Carta,  che nel 2023 non erano previste.

    Bonus trasporti : bilancio 2024 

    Il ministero del lavoro comunica che  i dati a consuntivo del Bonus trasporti 2023 sono di oltre 2,5 milioni di voucher riscattati (2.792.906) per un valore complessivo di 142.691.216,56 euro.

    L'importo erogato in media è stato di  51 euro a bonus di media  che hanno raggiunto:

    •  giovani  under 30 nel 60,34% dei casi e 
    • utenti tra i 40 e i 65 anni per il 24,74% sul totale.

    Trenitalia Spa l’azienda che ha ricevuto più richieste tra i 1.042 gestori TPL per i quali è stato emesso almeno un bonus, con 560.713 voucher, seguita da Trenord Srl (267.230 voucher), ATM Azienda Trasporti Milanesi (179.103 voucher) e Atac Roma (176.576 voucher).

    Dalle ore 8 del 17 aprile 2023 sono stati quasi 16 milioni gli utenti approdati sulla pagina di benvenuto della piattaforma; 11,9 milioni quelli che hanno effettuato l’accesso, con un picco nella giornata del primo novembre di oltre un milione di persone loggate.

    Al termine della dotazione originaria di 100 milioni di euro per il 2023, il fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato reintegrato con 12 milioni di euro in settembre con il decreto n. 131/2023 e poi ancora con ulteriori 35 milioni di euro a ottobre attraverso l’articolo 10 del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi).

    Le domande sono state  accolte fino al primo dicembre 2023, data in cui è stata riattivata la piattaforma per l’erogazione di voucher a valere sui residui tornati in disponibilità alla fine del mese di novembre come conseguenza di bonus non riscattati o utilizzati solo parzialmente. 

    Fino a  1395 richieste di voucher lavorate al minuto nell’ora e mezza di apertura (dalle 8 alle 9.30 del mattino) della piattaforma, prima dell’esaurimento delle risorse.