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ISEE 2026: novità, istruzioni e modello DSU aggiornato
La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, interviene in modo significativo sulla disciplina dell’ISEE, con l’obiettivo dichiarato di rendere l’indicatore più aderente alla reale capacità economica dei nuclei familiari e più equo nella distribuzione delle prestazioni sociali agevolate.
Le modifiche riguardano sia il patrimonio mobiliare, con l’inclusione di nuove forme di ricchezza finora difficilmente intercettabili, sia il patrimonio immobiliare, attraverso l’ampliamento delle franchigie per l’abitazione principale e la proroga delle esclusioni per gli immobili colpiti da calamità naturali.
Di seguito in dettaglio le principali novità introdotte e le indicazioni fornite dall'INPS con messaggio del 12 gennaio sull'applicazione transitoria. in attesa del decreto ministeriale attuativo.
Con l'ulteriore messaggio 213 del 22 gennaio 2026 INPS comunica l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE
aGGIORNAMENTO 4 MARZO 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato il 3 marzo il Decreto ministeriale 2 marzo 2026 n. 3, con il quale vengono approvati :
- il nuovo modello di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
- l’attestazione ISEE aggiornata e
- le relative istruzioni operative per la compilazione.
L’aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)
Criptovalute, conti esteri nel nuovo ISEE: più controlli sulla ricchezza “liquida”
I commi 32-34 della Legge di Bilancio 2026 introducono una revisione dei criteri di determinazione del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, modificando l’articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011.
La finalità è di rafforzare la capacità dell’ISEE di intercettare forme di ricchezza liquide o facilmente trasferibili, spesso sottratte alla rilevazione ordinaria perché detenute all’estero o in forma digitale.
A partire dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, dovranno essere inclusi nel patrimonio mobiliare:
- conti correnti e depositi bancari o finanziari detenuti all’estero;
- criptovalute e altri asset digitali posseduti dal nucleo familiare, indipendentemente dalla piattaforma o dal wallet utilizzato;
- rimesse di denaro verso l’estero, comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante spedizione di contante non accompagnato.
Si tratta di una novità di forte impatto, che mira a evitare distorsioni nell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e a garantire una maggiore equità redistributiva, soprattutto nei confronti delle famiglie con risorse finanziarie non immediatamente visibili.
Gli aspetti tecnici saranno definiti da un decreto interministeriale di aggiornamento del Regolamento ISEE. Entro 90 giorni dalla sua emanazione, Comuni, Regioni ed enti locali dovranno poi adeguare i propri regolamenti.
Le prestazioni già in corso continueranno a essere erogate secondo le regole previgenti fino all’adozione dei nuovi atti.
Prima casa e famiglie numerose: franchigia piu alta e nuova scala di equivalenza
Un’altra rilevante novità, forse quella con piu ampio impatto , riguarda la prima casa di abitazione, disciplinata dal comma 208. La Legge di Bilancio 2026 innalza sensibilmente la franchigia patrimoniale dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare, rendendo l’ISEE più favorevole soprattutto per le famiglie proprietarie della casa.
Il valore dell’abitazione principale escluso dal calcolo dell’ISEE passa:
- da 52.500 euro a 91.500 euro;
- e sale fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna..
La franchigia riguarda esclusivamente l’abitazione di proprietà in cui il nucleo risiede.
A tale importo si aggiunge inoltre una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. La novità sta nel fatto che, rispetto alla disciplina precedente, l’incremento scatta ora dal secondo figlio, e non più dal terzo.
Il valore dell’immobile è determinato secondo i criteri IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU, al netto del mutuo residuo alla stessa data.
Infine, la manovra interviene anche sulla scala di equivalenza, aumentando le maggiorazioni per i nuclei con figli:
- 0,10 con due figli;
- 0,25 con tre figli;
- 0,40 con quattro figli;
- 0,55 con cinque o più figli.
Rispetto al passato, viene introdotta per la prima volta una maggiorazione per i nuclei con due figli, mentre tutte le altre aumentano di 0,05 punti, con effetti positivi sull’accesso a bonus e agevolazioni.
Immobili distrutti o inagibili: esclusione dall’ISEE prorogata per il 2026
Con il comma 584, la Legge di Bilancio 2026 proroga anche per il prossimo anno l’esclusione dall’ISEE degli immobili e fabbricati distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.
La norma conferma che tali beni NON concorrono al calcolo del patrimonio immobiliare, evitando che situazioni di emergenza o di mancata fruibilità dell’immobile producano effetti penalizzanti sull’indicatore economico.
La proroga rappresenta una misura di tutela per i nuclei colpiti da eventi sismici, alluvionali o da altre calamità, in continuità con gli interventi adottati negli anni precedenti. In assenza di questa esclusione, molte famiglie si sarebbero trovate con un ISEE più elevato pur non potendo disporre concretamente del bene.
Indicazioni INPS Messaggio 102 del 12.1.2026
Nel Messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 giungono le prime indicazioni operative sulle novità della legge di bilancio precisando che si tratta di fatto un nuovo ISEE specifico per determinate prestazioni ( ISF) La misura è adottata in via transitoria, nelle more dell’adeguamento del Regolamento ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Si precisa che il nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzabile per
- l’assegno di inclusione (ADI),
- il supporto per la formazione e il lavoro (SFL),
- l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU),
- il bonus asilo nido e le forme di supporto domiciliare,
- il bonus nuovi nati.
ATTENZIONE Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate continueranno invece ad applicarsi gli indicatori ISEE già previsti dalla normativa vigente.
Come detto , sotto il profilo tecnico, la principale novità riguarda la franchigia per l’abitazione principale, innalzata a
- 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari. e
- 120 mila euro Per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane .
A tali importi si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ciascun figlio convivente successivo al primo
Modificate anche le maggiorazioni previste per i nuclei con figli , in senso più favorevole (vedi sopra)
Il messaggio dedica ampio spazio alle indicazioni transitorie, considerato che al momento dell’entrata in vigore della norma non risultano ancora aggiornati il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), l’attestazione ISEE e le relative istruzioni.
Le indicazioni per il regime transitorio
In attesa del decreto direttoriale di aggiornamento,(giunto poi il 3 marzo QUI IL TESTO) l’INPS ha adeguato le proprie procedure informatiche per consentire comunque il calcolo del nuovo indicatore dal 1° gennaio 2026, per cui evidenzia che :
- nella compilazione della DSU Mini e della DSU Integrale è ora possibile indicare anche il valore “2” nel campo relativo al numero di figli conviventi, al fine di applicare correttamente le nuove maggiorazioni. Le modifiche non riguardano invece il modello riferito al nucleo familiare ristretto.
- trattandosi di un ISEE più favorevole rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2025, le domande di ADI, SFL e bonus nuovi nati che, sulla base dell’ISEE 2026 ordinario, avrebbero esito negativo vengono temporaneamente sospese.
- Una volta completati gli aggiornamenti procedurali, l’Istituto procederà al ricalcolo automatico del nuovo ISEE per tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e alla definizione delle domande sospese, nonché al ricalcolo delle prestazioni già liquidate qualora il nuovo indicatore risulti più vantaggioso.
- Per l’assegno unico, resta ferma la regola secondo cui le mensilità di gennaio e febbraio 2026 sono determinate sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025.
ATTENZIONE Con il Messaggio INPS n. 213 del 22 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 208, L. n. 199/2025). In attesa dell’approvazione del nuovo modello di attestazione ISEE, gli utenti possono visualizzare online il valore ISEE rilevante tramite il Portale unico ISEE, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS, nella sezione “Dichiarazioni e storico”, attraverso il link “ISEE Specifiche Prestazioni”.
Una volta approvato il nuovo modello, l’INPS aggiornerà automaticamente le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e disattiverà la funzione di consultazione temporanea.
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Assegno di maternità: cos’è, qual è l’importo 2026?
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è un contributo mensile concesso per 5 mesi er nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento alle madri che che non hanno accesso ad altre indennità di maternità e con ISEE inferiore ad una certa soglia, pagato dall'INPS (art. 66 legge 448 1998 – articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).
Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. Il regolamento può variare da Comune a Comune. L'importo è uguale in tutti i Comuni. Viene adeguato all'inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo .
La presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 .2.2026 ha comunicato i valori rivalutati per il 2026 con la variazione dell'indice ISTAT pari allo 1,4%.
Per il 2026 l'importo è pari a 413,10 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a euro 20.668,26.
Vediamo di seguito in dettaglio anche le caratteristiche generali dell'Assegno di maternità del Comune e le modalità per richiederlo .
Assegno di maternità dei Comuni come richiederlo
La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM 21 dicembre 2000).
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
Assegno di maternità: chi ha diritto?
L'assegno spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di maternità (ad es. se hanno meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di:
- parto,
- adozione o
- affidamento preadottivo,
sia a cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno)
Nel caso di donne che hanno una indennità inferiore al minimo previsto viene assicurato un importo integrativo.
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Assegno di maternità del Comune: quali documenti servono
Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza, si può affermare che generalmente alla domanda vanno allegati:
- la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente ;
- autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità:
- i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
- di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
- diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
- di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001
Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
ATTENZIONE : le questure rilasciano della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per non superare il termine di sei mesi. inoltre le cittadine extracomunitarie, coniugata con un cittadino italiano, possono richiedere il rilascio della carta di soggiorno immediatamente .
Assegno di maternità: Le fonti normative
L’assegno di maternità di base o dei Comuni è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
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Prestazione universale anziani: nuove istruzioni per gli eredi
Con il Messaggio n. 3203 del 27 ottobre 2025, l’INPS annuncia di aver reso pienamente operativa la procedura online per la richiesta dei ratei maturati e non riscossi della Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, prevista dal decreto legislativo n. 29/2024.
Si tratta di un aggiornamento che completa le indicazioni già diffuse a settembre con il messaggio n. 2821 e consente agli eredi di gestire l’iter in modalità digitale: dalla presentazione della domanda telematica fino all’invio della documentazione integrativa e alla rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa.
Quadro normativo bonus anziani
La Prestazione Universale è stata introdotta dal D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 a sostegno delle persone anziane non autosufficienti. È rivolta ai cittadini ultraottantenni con grave o gravissima limitazione dell’autonomia e si compone di due quote:
- Quota base, corrispondente all’indennità di accompagnamento;
- Quota integrativa, “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, destinata a coprire i costi dei servizi di cura e assistenza.
In caso di decesso del beneficiario, le mensilità maturate e non riscosse della quota integrativa spettano agli eredi legittimi o testamentari, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta. Le nuove istruzioni definiscono canali e modalità interamente telematiche per domanda e allegati.
Riferimento Contenuto principale D.lgs. 29/2024, art. 34 e ss. Istituzione della Prestazione Universale per persone anziane non autosufficienti Messaggio INPS n. 2821/2025 Prime indicazioni operative su ratei non riscossi in caso di decesso Messaggio INPS n. 3203/2025 Attivazione procedura telematica per domanda, allegazioni e rendicontazione degli eredi Esempi pratici
Il messaggio fornisce alcuni esempi
1- DECESSO PRIMA DELL'AVVIO DEI PAGAMENTI
1. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti . Agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025) per importo pari alla documentazione sempre fino a un massimo massimo di 850 euro mensili.
ATTENZIONE . Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente.
Ugualmente nel caso di fruizione dei servizi di assistenza , l’allegazione per il mese del decesso delle fatture quietanzate i importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata;
2 – DECESSO ENTRO IL PRIMO MESE DALLA DOMANDA
Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 5 agosto 2025 ed è deceduto il 20 agosto 2025., agli eredi può essere erogata la mensilità di agosto 2025 per un importo massimo di 850 euro, secondo le regole indicate al punto n. 1;
3- DECESSO DOPO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 gennaio 2025 con pagamenti effettuati fino al mese di luglio 2025 e il richiedente è deceduto il 5 agosto 2025. Il rateo spettante per il mese di agosto 2025 può essere erogato, secondo le regole indicate al punto n. 1;
4 -DECESSO IN RSA
Nel caso in cui sia stata fatta richiesta di Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 e il beneficiario è deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti , in residenza sanitaria assistenziale (RSA) a partire dal 24 marzo 2025. La prestazione decade da qusta data per cui gli eredi possono riscuotere i ratei maturati fino al mese di febbraio 2025, se regolarmente rendicontato, mentre per il mese di marzo 2025 devono essere seguite le indicazioni riportate al punto n. 1.
Le nuove istruzioni operative
Accesso alla procedura
Gli eredi presentano la domanda esclusivamente online su www.inps.it seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Utilizza lo strumento”.L’accesso avviene con SPID livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS. In alternativa è possibile delegare gli Istituti di patronato.
All’interno della piattaforma selezionare:
“Decreto Anziani – Prestazione Universale (art. 34 e ss. D.lgs. 29/2024)” → “Rateo agli eredi”.Allegazione della documentazione
La funzione “Inserimento documentazione integrativa da parte degli eredi” consente di caricare:
- Documentazione sanitaria integrativa per il riconoscimento del bisogno assistenziale gravissimo;
- Rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa (es. fatture/ricevute quietanzate; contratto di lavoro domestico e buste paga quietanzate);
- Eventuale documentazione amministrativa utile alla definizione della domanda.
Per il mese del decesso, il rateo della quota integrativa può essere riconosciuto per intero se la spesa documentata è almeno pari a 850 euro; in caso contrario, è liquidata la sola spesa effettivamente comprovata.
Consultazione della pratica
Lo stato della domanda è consultabile accedendo con le credenziali alla stessa procedura. Assistenza disponibile tramite patronato o Contact Center INPS:
803 164 (rete fissa, lun–ven 8–20; sab 8–14) – 06 164164 (cellulare). -
ADI e SFL: novita carichi di cura e possibili sospensioni
L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025 per fornire importanti chiarimenti operativi in materia di attribuzione automatica dei carichi di cura nell’ambito dell’Assegno di Inclusione (ADI), in particolare quando vi sono sovrapposizioni con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Il messaggio ribadisce che l’INPS procede d’ufficio all’attribuzione del parametro aggiuntivo di 0,40 nella scala di equivalenza (utilizzata per determinare l’importo dell’ADI) a un componente maggiorenne del nucleo familiare per" carichi di cura", qualora siano presenti:
- minori di 3 anni,
- almeno 3 figli minori, o
- persone con disabilità/non autosufficienza,
anche quando non indicato espressamente in domanda.
Incompatibilità ADI e SFL
L'istituto precisa però che se il soggetto a cui verrebbe attribuito d’ufficio il carico di cura è anche beneficiario del SFL (che può essere economicamente più vantaggioso), l’attribuzione non avviene, per evitare il rischio di sovrapposizioni o pagamenti indebiti. Questo perché il riconoscimento del parametro 0,40 implicherebbe l’inserimento nella scala ADI, rendendo la persona incompatibile con il SFL.
Il soggetto potrà comunque continuare a beneficiare del SFL fintanto che la sua domanda resta accolta.
Solo dopo la cessazione o rinuncia a tale misura avviene l'attribuzione del carico di cura nell’ADI. se il soggetto è in possesso dei requisiti.
Riesame domande e retroattività parametro carichi di cura
Il messaggio chiarisce che alcune domande ADI, inizialmente respinte per superamento della soglia di reddito, sono state riesaminate grazie all’attribuzione d’ufficio del carico di cura. In tali casi però possono essere state causate sospensioni legate alla mancata comunicazione di variazioni occupazionali avvenute nel frattempo.
Per risolvere queste eventuali sospensioni, i beneficiari devono presentare il modello “ADI-Com esteso” presso CAF, Patronati o sedi INPS.
Il termine per la presentazione è di 60 giorni dalla ricezione di un SMS o e-mail dell’INPS, e la data da indicare nel modulo è quella in cui si è verificata la variazione, anche se avvenuta nel 2024.
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Isee: approvato il decreto su esclusione BTP e buoni postali
I titoli di stato e altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato come i Buoni e i libretti postali sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio familiare ai fini dell' ISEE, fino all'importo di 50mila euro con la legge di bilancio legge 213 del 30 dicembre 2023, (articolo 1 commi 183-185).
Dopo piu di un anno per l'entrata in vigore della novità si attende ancora l'approvazione definitiva del decreto da parte della Presidenza del Consiglio.
Con il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l' INPS aveva informato che l’entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento (DPCM n. 159 del 2013).
Dal Ministero giunge notizia che il decreto è stato approvato dalla Corte di Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata ritardata solo dalla necessità di correggere un refuso.
Fino ad oggi dunque ancora immutata immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, e nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.
In questi giorni inizia la campagna di rinnovo delle DSU per l'ISEE 2025
Facciamo il punto sull'entrata in vigore effettiva e le possibili conseguenze di questa importate novità.
Titoli di stato esclusi dal conteggio ISEE, quando entra in vigore la novità?
Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva predisposto ad aprile 2024 uno schema di decreto con le modifiche al regolamento ISEE che ha trasmesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali .
Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole (Parere n. 290), confermando la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il testo ha ottenuto il parere favorevole anche della Conferenza stato Regioni e dal Consiglio di stato e delle commissioni parlamentari. Per l'applicazione effettiva si attende come detto la bollinatura della Corte dei conti,il nulla osta della Presidenza e la pubblicazione in GU. Poi si dovranno attendere anche le istruzioni operative e il nuovo modello di DSU dall' INPS.
Secondo gli operatori puo essere difficile l'entrata in vigore in queste settimane perche per INPS è già iniziata la campagna di rinnovo delle DSU ISEE ma grazie ai nuovi collegamenti tra le banche dati della pubblica amministrazione e le recenti automatizzazioni della piattaforma non si puo escludere nulla.
Le conseguenze sul calcolo ISEE
Secondo la relazione tecnica allegata al Dpcm, questa modifica ridurrà il valore dell’ISEE di molte famiglie, con un conseguente aumento delle spese pubbliche per le prestazioni collegate ( bonus sociali gas e luce, , assegno unico, bonus psicologo Bonus nido). Si stima un incremento medio dello 0,23% con un costo annuo aggiuntivo per lo Stato di circa 44 milioni di euro, già coperto dalla precedente legge di Bilancio.Tuttavia, l’impatto sull’ISEE è considerato trascurabile per molte prestazioni, dato che le soglie richieste sono generalmente basse. L’effetto più evidente potrebbe riguardare l’assegno unico, data la sua universalità e la granularità degli importi correlati alle diverse fasce ISEE.
Le simulazioni effettuate da Caf Acli per il Sole 24 ore evidenziano come cambierà l'ISEE.
Ad esempio, una famiglia con due figli, reddito da lavoro dipendente, casa di proprietà e 79mila euro di patrimonio mobiliare vedrebbe una riduzione dell’ISEE di circa 2mila euro (-8,6%) se 25mila euro sono investiti in titoli di Stato.
Se l’investimento raggiunge i 50mila euro, la riduzione può arrivare fino a 4mila euro (-17,2%).
ISEE: quali titoli saranno esclusi?
L'Isee ricordiamo è l'indicatore della situazione economica familiare che viene utilizzato per definire a chi possono essere garantite alcune prestazioni assistenziali o agevolazioni (come ad esempio RDC, Supporto formazione e lavoro, borse di studio universitarie, Bonus asili nido, ecc.)
Per definire l'ISEE familiare si tiene conto del reddito e del patrimonio complessivo di tutti i componenti della famiglia (beni immobili, auto, barche, titoli e risparmi su conti correnti ecc) .
Tornando alla legge di bilancio 2024, già nella prima bozza (Qui il testo integrale) è stata inserita la previsione di escludere dal calcolo dell'isee i titoli di stato (Buoni del tesoro annuali o poliennali). Nel corso dei lavori è stato specificato che sono ricompresi anche "altri prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato".
Si fa riferimento quindi a:
- Buoni ordinari del Tesoro (BOT )
- CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon),
- Buoni del tesoro poliennali (BTP),
- Certificati di credito del Tesoro (CCT),
- buoni postali fruttiferi,
- libretti di risparmio postale,
il cui possesso non avrà quindi rilevanza per l’ISEE familiare.
Occorre attendere comunque un provvedimento specifico per capire il momento di entrata in vigore della novità.
BTP e buoni postali fuori dall'ISEE: dubbi applicativi e perplessità
Dato il forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione a inizio 2024 , la vendita dei titoli di stato ha avuto un grande successo negli ultimi mesi che continua ancora oggi
L'obiettivo a breve termine della novità della legge di bilancio 2024 era chiaramente quello di recuperare altre risorse: rendendo ininfluente per l'Isee il possesso di titoli di stato, il Governo ne favorisce fortemente la vendita e raccoglie fondi, utili per il bilancio statale.
La misura desta una perplessità sul fatto di creare ulteriore indebitamento statale a lungo termine. infatti i maggiori tassi di interesse che vanno alle famiglie saranno spalmati nei deficit degli anni a venire.
Inoltre non è improbabile che gli enti interessati erogatori di prestazioni sociali basate sul'ISEE, come INPS, università, enti locali non siano in un prossimo futuro costretti a modificare le soglie di accesso per problemi di bilancio finanziario interno con un annullamento di fatto del beneficio per gli utenti.
Infine non appare una misura del tutto equa, dato che farebbe risultare sullo stesso piano, ai fini dei bonus e agevolazioni economiche, i soggetti in possesso di un certo patrimonio e altri che invece non lo sono. Infatti le famiglie con liquidità finanziaria che investiranno i loro risparmi in questi titoli risulteranno "poveri" quanto quelli che non lo possiedono e rientreranno nelle soglie ISEE previste ad esempio per la Carta spesa Dedicata a te o per i Bonus sociali bollette, pensati per i ceti effettivamente meno abbienti.
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Decreto Energia 2023: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.09.2023 n. 131 (c.d. Decreto Energia) contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.
Scarica il testo del decreto legge del 29.09.2023 n. 131
Diverse le misure previste, tra cui un buono benzina ovvero un contributo economico che dovrebbe integrare la Carta spesa Dedicata a te per le famiglie con ISEE sono una certa soglia e il rinnovo delle agevolazioni sulle bollette nonchè il rafforzamento dei bonus sociali anche per il 4° trimestre 2023 sui costi dell'energia elettrica e gas e l'incremento delle borse di studio universitarie.
Inoltre il decreto contiene diverse proroghe riguardanti tra le altre la garanzia prima casa e le agevolazioni per gli under 36 e misure di emersione di irregolarità.
Di seguito piu in dettaglio le misure.
Misure in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie
Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure:
- riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi;
- azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
- riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
- al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate, consentendo l’uso della social card anche per l’acquisto di carburanti e per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.
Sostegno imprese energivore
Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente decreto, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
Le imprese di cui sopra sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
- per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.
Borse di studio università
Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.
Proroghe di termini e sanatoria corrispettivi
Sono presenti nella bozza del decreto legge anche le seguenti disposizioni:
- il termine riguardante le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione destinate agli under 36 viene prorogato al 31 dicembre 2023 (di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
- possibile esercitare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;
Altre disposizioni urgenti
Si segnala infine che il decreto contiene anche :
- disposizioni tecniche in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.
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ISEE per Assegno Unico 2023: Inps corregge le istruzioni
Nel messaggio 2856 del 1 agosto 2023 Inps ha fornito nuove istruzioni sulle modalità di correzione delle attestazioni ISEE e le nuove modalità di gestione previste per le domande a partire dal 2023 . La tempistica è stata poi corretta con messaggio dell' 8 agosto 2023 n. 2913 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
Si ricorda che l’importo mensile dell’Assegno unico e universale viene attribuito sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare secondo la tabella 1 allegata al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita 2023 (come da allegato alla circolare n. 41/2023).
Rettifiche ISEE per Assegno Unico figli
In presenza di figli minorenni l’Istituto tiene conto dell’ ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, si fa invece riferimento all’ISEE ordinario o all' ISEE ordinario corrente
Nel messaggio l'istituto precisa che l'assegno Unico fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), sul patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.
In questi casi INPS ha il diritto di richiedere ulteriore documentazione e l’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:
– presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
– richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
– presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione.
Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare si possono presentare ad esempio
- documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
- denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
- documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
- documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
- la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:
- documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.
Nuove modalità da
settembreNovembre 2023Il messaggio informava che la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dal decreto legislativo n. 230/2021, a partire dal mese di competenza settembre 2023
ATTENZIONE Con il nuovo messaggio 2913 dell'8 agosto l'istituto modifica i tempi indicando la decorrenza della novità da novembre 2023 e non da settembre, " in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE" con le modalità sopraindicate.
L’INPS avviserà del problema l’utente mediante PEC o mail o sms , e la regolarizzazione potrà avvenire con una delle modalità sopra indicate.
In caso di presentazione di una nuova DSU corretta entro il termine di validità della DSU già presentata (31 dicembre), l’importo dell’Assegno unico verrà corrisposto per intero e con le integrazioni aspettanti rispetto alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE