• IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Credito d’imposta IMU Turismo: autodichiarazione entro il 28 febbraio

    Entro il 28 febbraio va inviata l'autodichiarazione per le imprese turistiche beneficiare del credito di imposta IMU.

    Ricordiamo che, con Risoluzione n 53 del 30 settembre 2022 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU.

    In particolare, si tratta del seguente codice tributo: 

    • “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. 

    Per tutte le istruzioni operative si rimanda al testo della  Risoluzione n 53  di cui si tratta.

    Ricordiamo inoltre che dal 28 settembre sono disponibili sul sito dell’Agenzia i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il suddetto credito IMU per le imprese del comparto turistico.

    Il primo serve a compilare l’autodichiarazione e a creare il relativo file da inviare telematicamente, il secondo a evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

    Con il Provvedimento n 326194 del 16 settembre 2022  adottato ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto, le Entrate hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta IMU di cui si tratta.

    Con il provvedimento è stato approvato anche il modello con le relative istruzioni da inviare dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

    Il 21 giugno scorso è arrivata la formalizzazione dell’autorizzazione della Commissione europea (n. C(2022) 4363 final) del 21 giugno al bonus IMU per il comparto turistico introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 21/2022.

    In particolare, l'art 22 del Decreto Ucraina andato in GU n 67 del 21 marzo rubricato Credito d'imposta per IMU in comparto turismo riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle:

    • imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, 
    • imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, 
    • nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,

    nella in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per:

    • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,
    • a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
    • apertura della P.IVA alla data del 22 marzo 2022,
    • e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
    Allegati:
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    Modello dichiarazione IMU/IMPI: modello e istruzioni 2022

    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del nuovo modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

    Premessa

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), con le relative istruzioni.

    La dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata[1], in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

    I soggetti passivi dell’imposta sono[2]:

    1. i possessori di immobili, intendendosi per tali 
    • il proprietario, ovvero 
    • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 
    1. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; 
    2. nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
    3. per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    Fanno invece eccezione, rispetto all’obbligo di presentazione della dichiarazione, gli enti non commerciali[3] che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività.

    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

    Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

    [1] a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

    [2] all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019.

    [3] di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

    Struttura del modello di dichiarazione cartacea e specifiche tecniche

    La dichiarazione:

    1. se cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello su fondo bianco, con caratteri in colore nero. 
    2. qualora telematica è un documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche

    Gli eventuali aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU-IMPi, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it

    Disponibilità dei modelli di dichiarazione

    I modelli sono disponibili nel Comune di residenza e nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze in versione PDF editabile e possono essere utilizzati[1]

    È altresì autorizzato l’utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto. 

    [1] purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche.

    Presentazione della dichiarazione

    La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati

    Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso[1]. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. 

    Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il Comune deve rilasciarne ricevuta.

    La dichiarazione può essere[2]:

    1. presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU-IMPi 20_ _” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione[3];
    2. trasmessa in via telematica con posta certificata

    La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente, oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica[4], attraverso il canale Fisconline/Entratel

    [1] la dichiarazione relativa all’IMPi deve essere presentata ai Comuni individuati dal decreto previsto dall’articolo 38, comma 4 del decreto-legge, n. 124 del 2019. 

    [2] il Comune può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. 

    [3] la spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

    [4] di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    Termini di presentazione della dichiarazione

    La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

    Le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31.12.2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021[1], nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. 

    Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022.

    [1] utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.