• IUC (Imu - Tasi - Tari)

    TARI: riduzione solo con la prova del mancato servizio

    Con la sentenza 5433/2023 la Corte di Cassazione  afferma  che pesa sul contribuente l'onere della prova del mancato servizio che da diritto alla riduzione della Tariffa comunale per l'asporto rifiuti.

    I giudici precisano però che in presenza di tale prova lo sconto è obbligatorio anche se non è previsto dal Regolamento dell'ente locale.

    Si ricorda che per legge (articolo 1, comma 656, della legge 147/2013) la TARI può essere versata nella misura massima del 20% in caso di mancato o carente svolgimento del servizio. 

    Inoltre la tariffa è ridotta  fino al 40% in rapporto alla distanza degli utenti dal punto di raccolta. 

    In questo caso però la Cassazione fornisce una analisi del caso molto particolareggiata concludendo in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.

    Il caso giunto all'attenzione della Suprema corte riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento per la TARI 2016, con riferimento ad uno stabilimento per la produzione di polistirene espanso parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale in merito alla mancata raccolta dei rifiuti speciali prodotti dall'azienda.

    Nel ricorso si postulava che l’onere di provare l’istituzione e l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati debba incombere a carico dell’ente impositore, trattandosi del presupposto stesso per l’esercizio del potere impositivo.

    Per cui, non essendo stata fornita tale prova, la contribuente sarebbe STATA esentata dal pagamento della TARI.

    Secondo gli ermellini invece in primo luogo il trattamento dei rifiuti speciali non assimilabili e non assimilati compete in via esclusiva al contribuente, a meno che quest’ultimo non abbia stipulato un’apposita convenzione in tal senso con l’ente impositore o con l’ente preposto alla gestione del servizio,  per cui nella specie nessuna inadempienza può essere imputata dal contribuente all’ente impositore con riguardo alla carenza di istituzione, organizzazione o gestione di tale servizio al fine di essere esentato dal pagamento della TARI. 

    Inoltre 

    La corte ricorda inoltre, più in generale, che per gli orientamenti più risalenti della Corte, cosi come il D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani,  è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente che egli abbia la possibilità di usufruirne, purché il servizio, regolarmente istituito venga anche concretamente espletato. 

    Solo se il soggetto obbligato contesta la sussistenza di tale ultima condizione, è onere del Comune di provare di aver istituito un servizio "idoneo e agevolmente utilizzabile dall'utente"

    Nel caso di specie la Cassazione dopo una analisi approfondita della normativa sopracitata e dei possibili casi di riduzione della tariffa, si concentra sul fatto che la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l’intera estensione del territorio comunale, ma ha solo censurato le carenze in relazione al trattamento dei rifiuti speciali nell’area industriale; "trattandosi, a ben  vedere, di una “disfunzione” delimitata nello spazio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali (assimilabili ed  assimilati), che è riconducibile all’art. 26, comma 2, del  regolamento comunale IUC,", dice la Cassazione , "grava   sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle  condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione  della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale ."

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Dichiarazione IMU 2022: invio entro il 31 dicembre

    Entro il 31 dicembre è possibile inviare la Dichiarazione IMU 2022. Ricordiamo che la tale scadenza,

    • prevista ordinariamente per il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:
      • il possesso dell'immobile ha avuto inizio, 
      • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell''imposta,

    per quest'anno è stata prorogata al 31 dicembre dal DL Semplificazioni fisco (pubblicato in GU n. 143del 21 giugno 2022).

    La proroga si è resa necessaria in attesa del Decreto 29 luglio 2022 MEF (pubblicato in GU n 184 dell'8 agosto 2022) che ha approvato il Nuovo Modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni. 

    Si sottolinea che il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

    La dichiarazione è presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, e a tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, è stato pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli. 

    Dichiarazione IMU 2022: soggetti obbligati

    A norma del comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    A norma dell'art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell’imposta sono:

    • i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario 
    • ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi
    • è soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. 

    Dichiarazione IMU 2022: quando va presentata

    Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune. 

    Pertanto, come specificato dalle istruzioni al modello, si può affermare che la dichiarazione IMU deve essere presentata quando: 

    Gli immobili godono di riduzione dell'imposta

    Le fattispecie sono le seguenti: 

    • i fabbricati di interesse storico o artistico
    • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
    • le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
    •  i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce

    In Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

    Le fattispecie più significative sono le seguenti: 

    • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
    • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
    • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile
    •  il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile
    • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato

    Per le altre casistiche si rimanda alle Istruzioni al modello 

    La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

    Dichiarazione IMU 2022: novità dal 7 settembre 2022

    Inoltre, dal 7 settembre 2022,

    •  per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop Telematico, all'interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, è resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). 
    • è dismessa la versione 2.2.1, relativa al precedente modello che pertanto non potrà più essere trasmesso. Qualora all'interno dell'applicativo "Desktop Telematico" sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l'aggiornamento avverrà automaticamente all'avvio dell'applicativo successivo al 7 settembre 2022. 
  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Modello dichiarazione IMU/IMPI: modello e istruzioni 2022

    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del nuovo modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

    Premessa

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), con le relative istruzioni.

    La dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata[1], in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

    I soggetti passivi dell’imposta sono[2]:

    1. i possessori di immobili, intendendosi per tali 
    • il proprietario, ovvero 
    • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 
    1. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; 
    2. nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
    3. per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    Fanno invece eccezione, rispetto all’obbligo di presentazione della dichiarazione, gli enti non commerciali[3] che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività.

    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

    Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

    [1] a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

    [2] all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019.

    [3] di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

    Struttura del modello di dichiarazione cartacea e specifiche tecniche

    La dichiarazione:

    1. se cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello su fondo bianco, con caratteri in colore nero. 
    2. qualora telematica è un documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche

    Gli eventuali aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU-IMPi, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it

    Disponibilità dei modelli di dichiarazione

    I modelli sono disponibili nel Comune di residenza e nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze in versione PDF editabile e possono essere utilizzati[1]

    È altresì autorizzato l’utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto. 

    [1] purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche.

    Presentazione della dichiarazione

    La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati

    Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso[1]. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. 

    Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il Comune deve rilasciarne ricevuta.

    La dichiarazione può essere[2]:

    1. presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU-IMPi 20_ _” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione[3];
    2. trasmessa in via telematica con posta certificata

    La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente, oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica[4], attraverso il canale Fisconline/Entratel

    [1] la dichiarazione relativa all’IMPi deve essere presentata ai Comuni individuati dal decreto previsto dall’articolo 38, comma 4 del decreto-legge, n. 124 del 2019. 

    [2] il Comune può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. 

    [3] la spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

    [4] di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    Termini di presentazione della dichiarazione

    La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

    Le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31.12.2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021[1], nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. 

    Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022.

    [1] utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.