• La casa

    Bonus casa under 36: in scadenza il 31.12, con quali atti si accede

    Con il Principio di Diritto n 5 del 5 dicembre le Entrate chiariscono la fruizione delle agevolazioni “Prima casa under 36” in base alle novità introdotte dal Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con legge 23 febbraio 2024 n. 18

    e in scadenza il 31 dicembre 2024. A chi spetta il bonus casa under 36 e con quali atti.

    Bonus casa under 36: in scadenza, le Entrate chiariscono a chi spetta

    L’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e
    dell'abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di:

    • soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l'atto è rogato,
    • e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

    Ai fini dell’agevolazione in esame, per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

    A norma del comma 9 del medesimo articolo 64, l’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto- legge 73 del 2021 e il 31 dicembre 2023 (temine così sostituito dall’articolo 1, comma 74, della legge n. 197 del 2022).

    Successivamente, l’articolo 3, comma 12-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione “prima casa under 36” stabilendo che «le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024».
    La possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).
    Con il Princuipio di diritto n 5, l'ade, chiarisce che in altre parole, sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021.

    Allegati:
  • La casa

    Agevolazione prima casa iscritto AIRE: tutte le regole

    Con Risposta a interpello n 234 del 2 dicembre le Entrate replicano ad una istante che:

    • è stata residente in Italia dove ha svolto attività lavorativa; 
    • si è trasferita all'estero per motivi di lavoro;
    • è iscritta all'A.I.R.E.;
    • è rientrata « temporaneamente in Italia per la necessità di collaborare nell'assistenza familiare» ove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato;
    • con atto notarile di compravendita del 2023 e «successivo atto definitivo … (trascorsi i termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione …. )» ha acquistato una abitazione in Italia, fruendo delle agevolazioni c.d. ''prima casa'' e, a tal fine, dichiarava in atto che «l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi» dall'acquisto.

    Ciò premesso, l'Istante fa presente di essere interessata al mantenimento della residenza all'estero e l'iscrizione all'A.I.R.E. e, dunque, per conservare le agevolazioni in esame, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.

    L'Istante, in particolare, intende dichiarare il possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro e, più precisamente, che: 

    • al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadina italiana trasferita all'estero, iscritta all'AIRE dal òòòò; di essersi trasferita all'estero ove ha svolto la propria attività lavorativa; 
    • che nei cinque anni precedenti il trasferimento è stata residente in Italia; 
    • che l'immobile è ubicato nel comune dove risiedeva prima del trasferimento all'estero.

    Agevolazione prima casa iscritto AIRE: tutte le regole

    Le Entrate replicano innanzitutto riepilogando il fatto che le agevolazioni per l'acquisto della ''prima casa'' sono disciplinate dalla Nota II bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).

    La fruizione dell'agevolazione è subordinata al possesso dei requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo, stabiliti dalla citata Nota II bis.
    In particolare, si rammenta che l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n.69 ha modificato la Nota II bis, comma 1, lettera a) concernente l'applicazione dell'agevolazione in esame per le ipotesi di acquisto della ''prima casa'' in Italia da parte di un soggetto «trasferito all'estero per ragioni di lavoro».
    Ai sensi della citata lettera a), per beneficiare dell'agevolazione in parola, occorre «che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.  La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto».
    Al riguardo, la circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E chiarisce che «Il beneficio fiscale, in ragione dell'intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza […]».
    Pertanto, «possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente:

    • si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
    • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all'effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
    • abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento».

    Per fruire dell'agevolazione, devono ricorrere naturalmente anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell'agevolazione) della Nota II bis.

    Premesso quanto sopra, dunquepossono accedere al beneficio fiscale in esame, tra l'altro, le persone fisiche che, contestualmente al ricorrere dei suddetti requisiti, «siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro» al momento dell'atto di acquisto dell'abitazione in Italia.

    Come riportato sopra, infatti, il requisito del trasferimento all'estero per ragioni di lavoro «deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile».

    Tale ultima circostanza assume rilievo dirimente nella fattispecie in esame, in cui, come dichiarato e qui assunto acriticamente, l'Istante è rientrato in Italia e al momento dell'acquisto dell'immobile svolgeva la propria attività lavorativa in Italia. 

    Ne consegue, quindi, che ai fini del quesito in esame, non risulta integrato, al momento dell'acquisto dell'immobile, il presupposto di acquirente ''trasferito all'estero per ragioni di lavoro''.

    Nel caso di specie si ritiene che l'Istante non possa procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell'atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.

    Il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta quindi la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della ''prima casa''.

    Con la risoluzione 31 ottobre 2011, n. 105/ E, è stato chiarito che «laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile», presentando un'apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.

    Allegati:
  • La casa

    Ai fini fiscali anche gli uffici possono essere destinati ad abitazione principale

    L’articolo 76 comma 1 lettera b del TUIR delimita il perimetro dell’imponibilità fiscale delle plusvalenze immobiliari realizzate dalle persone fisiche.

    Con maggiore precisione, il legislatore fiscale conduce ai redditi diversi quelle operazioni di compravendita immobiliare che sottendono una finalità speculativa, mentre esime dall’imposizione fiscale le operazioni di smobilizzo patrimoniale, che non denotano una finalità speculativa.

    Per rintracciare la mancanza della finalità speculativa vengono stabiliti due criteri alternativi:

    • che l’immobile ceduto sia stato acquistato (o costruito) più di cinque anni prima;
    • che, nel periodo intercorrente tra l’acquisto (o la costruzione) dell’immobile e la successiva cessione, questo sia stato adibito ad abitazione principale da parte del contribuente.

    L’ordinanza numero 14528 della Corte di Cassazione, pubblicata il 25 giugno 2024, tratta proprio dell’imponibilità fiscale delle plusvalenze derivanti dall’alienazione dell’abitazione principale del contribuente.

    Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate portava a tassazione la plusvalenza derivante dall’alienazione dell’immobile ritenendo che, essendo l’immobile un ufficio con categoria catastale A10, questo non potesse essere idoneo a configurare l’abitazione principale del contribuente.

    Del resto la pretesa è coerente con la posizione assunta ufficialmente dalla prassi con la Risoluzione 105/E/2007: su questa veniva asserito che potevano essere qualificati come abitazioni principali solo gli immobili censiti al catasto come abitazioni (quindi con categoria catastale da A1 a A9), che gli uffici non sono (avendo la categoria catastale A10).

    L’ordinanza n 14528/2024 della Corte di Cassazione

    Ricordando che la giurisprudenza costituisce fonte di diritto superiore alla prassi, la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 14528 del 25 giugno 2024, puntualizza che:

    • l’articolo 76 comma 1 lettera b del TUIR non fa alcun riferimento alla categoria catastale dell’immobile, richiedendo soltanto che questo sia adibito ad abitazione principale;
    • il successivo articolo 10 del TUIR dispone che per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario o suoi familiari dimorano abitualmente.

    Il punto è che il TUIR, nel definire le connotazioni fiscali di questi concetti, pone il punto sull’effettività del fatto che l’immobile sia adibito ad abitazione principale da parte del contribuente, a nulla rilevando criteri formali quali la categoria catastale d’appartenenza o il censimento della residenza in tale immobile.

    La Corte di Cassazione, quindi, nega il fatto che l’appartenenza dell’immobile alla categoria catastale A10 possa costituire un elemento ostativo alla qualificazione di un ufficio come abitazione principale, perché ciò che importa è che l’immobile sia stato effettivamente l’abitazione principale del contribuente.

    Ovviamente però, il contribuente ha al tempo stesso il diritto e l’onere di dover provare che tale immobile costituisca la sua abitazione principale, in mancanza di altri requisiti formali a sostegno di ciò.

    Per concludere la Corte di Cassazione emana il seguente principio di diritto: “in caso di cessione, entro il quinquennio dall’acquisto, di un immobile classificato ad uso ufficio, ma oggettivamente classificabile anche ad altri usi abitativi, l’effettiva adibizione di esso ad abitazione principale del cedente (sul quale grava il relativo onere probatorio) o di un suo familiare, da intendersi come destinazione a dimora abituale, ove realizzatasi per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione, è idonea ad escludere l’assoggettamento a tassazione dell’eventuale plusvalenza conseguita dal cedente, anche se tale destinazione sia avvenuta in contrasto con la classificazione catastale dell’immobile, potendosi anche in tal caso escludere l’intento speculativo dell’operazione”.

  • La casa

    Compravendite di prima casa: cosa controlla il Fisco?

    L'Ade ha di recente pubblicato la Guida 2024 all'acquisto della casa.

    Tra le varie informazioni vi è anche una sezione FAQ con cui le Entrate replicano alle domande più frequenti.

    Vediamone una sui controlli del Fisco per chi ha appena acquistato la prima casa.

    Cosa controllano le Entrate sulle compravendite la “prima casa"?

    Gli uffici dell’Agenzia delle entrate controllano gli atti per i quali è stata richiesta l’applicazione dei benefici “prima casa” per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge. 

    Per effettuare questo controllo, gli uffici devono rispettare precise scadenze. 

    In particolare, la verifica va fatta, entro i seguenti termini: 

    • tre anni dalla data di registrazione dell’atto,
    • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile,
    • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici,
    • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per vendere la casa preposseduta, nel caso di riacquisto di altra casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. In mancanza dei requisiti, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.

    Per tutte le altre info relative alle imposte e agevolazioni per chi acquista casa si rimanda alla consultazione della guida 2024.

  • La casa

    Acquisto immobile: avviso di rettifica dell’imposta di registro

    In data 26 luglio viene pubblicata la Guida ADE 2024 con tutte le regole per l'acquisto della casa.

    Tra le informazioni, vi è una sezioni di FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti per l'acquisto della casa.

    Avviso di rettifica e liquidazione imposta registro: che cos’è

    In una FAQ le Entrate replicano a chi ha ricevuto un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro su una compravendita immobiliare, specificando che la legge offre diversi strumenti al contribuente che ritiene l’accertamento non corretto. 

    Se ce ne sono le condizioni, si può giungere anche all’annullamento totale o parziale dell’accertamento o alla rideterminazione del valore accertato, in ogni caso è necessario attivarsi entro 60 giorni dalla data in cui l’avviso è stato notificato.

    In particolare, occorre sapere che nella parte finale dell’avviso sono comunque indicate tutte le informazioni utili per far valere le proprie ragioni.

    Il contribuente può: 

    • presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente (cioè quella del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto) 
    • presentare istanza di accertamento con adesione all’ufficio che ha emesso l’atto. In questo modo è possibile dialogare in contraddittorio con l’amministrazione, fornendo tutti gli elementi utili alla rideterminazione del valore accertato. L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per la presentazione del ricorso per un periodo di 90 giorni. 
    • presentare istanza di annullamento in autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso. Pertanto, il contribuente può valutare di presentare l’istanza di accertamento con adesione o il ricorso qualora, prima dello scadere dei termini previsti per questi istituti, non sia pervenuta risposta favorevole all’istanza di annullamento in autotutela.

  • La casa

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    La Cassazione con l'Ordinanza n 17852 depositata a giugno ha sancito un importante criterio sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili (avvenute quindi entro i 5 anni dall'acquisto).

    Il caso di specie riguarda un immobile destinato ad abitazione principale dal cedente e i suoi familiari, tale immobile è classificato in categoria A/10.

    La pronuncia sinteticamente afferma che la nozione di abitazione principale è ancorata all’accertamento di una situazione di fatto, di oggettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale, e deve essere consentito al contribuente di provare tale condizione. 

    In caso di accertamento, grava su di lui tale tale onere.

    Vediamo i fatti causa.

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    L'Agenzia delle entrate notificava a due persone fisiche comproprietarie di un immobile in categoria A10, due avvisi di accertamento riguardanti il presunto maggior reddito che sarebbe derivato dalla plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà.

    La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondata solo la censura relativa al mancato conteggio da parte dell'Agenzia delle Entrate delle spese documentate sostenute per l'acquisto dell'immobile successivamente ceduto, con conseguente rideterminazione della maggiore imposta dovuta.

    I contribuenti proponevano appello, eccependo l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni preliminari avanzate in primo grado, con particolare riferimento a quella di nullità della notifica degli avvisi di accertamento.

    Il cuore della doglianza fatta valere dai contrbiuenti ruotava intorno all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, dal momento che, indipendentemente dalla categoria catastale A/10, l'immobile era stato adibito ad abitazione principale della famiglia e la sua vendita non era finalizzata al perseguimento di un intento speculativo, ma era stata resa necessaria, invece, dalla situazione di crisi familiare sfociata nella separazione personale tra i coniugi.

    La Commissione Tributaria Regionale, rigettate le eccezioni di nullità concernenti la notifica degli atti impositivi, accoglieva il motivo di ricorso relativo all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, annullando gli atti impositivi originariamente impugnati.

    Essa osservava che la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), nell'escludere dalle plusvalenze tassabili le somme ottenute dalla vendita infraquinquennale di immobili adibiti ad abitazione principale, non contiene alcun riferimento alla loro categoria catastale.

    Aggiungeva che l'assegnazione di un immobile ad una categoria catastale non può assumere rilevanza probatoria assoluta in ordine all'utilizzo corrispondente alla classificazione, sicché l'inclusione di un immobile in una categoria che normalmente identifica un uso diverso da quello abitativo – come appunto la categoria A/10, che identifica la destinazione ad uso ufficio o studio privato – non precludeva la possibilità di provare, da parte del contribuente, che l'immobile stesso fosse stato effettivamente adibito ad abitazione principale e, come tale, sottratto per legge all'imposizione fiscale sulla plusvalenza derivante dalla vendita prima del decorso di cinque anni dall'acquisto.

    Riteneva quindi che tale prova fosse stata fornita dal contribuente attraverso la produzione dei certificati di residenza nell'immobile poi ceduto, delle copie delle fatture relative alla fornitura di gas, energia elettrica (per usi domestici) e servizio telefonico, delle copie dei bollettini di pagamento del canone RAI, della tassa rifiuti e delle quote condominiali. 

    Tale documentazione veniva considerata idonea a superare la presunzione di non utilizzo a fini abitativi derivante dall'assegnazione a tale unità immobiliare della categoria catastale prevista per gli uffici e gli studi privati.

    L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso in Cassazione, ricorso respinto dalla Corte che esplicitava il seguente principio: "in caso di cessione, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile classificato ad uso ufficio, ma oggettivamente classificabile anche ad altri usi abitativi, l'effettiva adibizione di esso ad abitazione principale del cedente (sul quale grava il relativo onere probatorio) o di un suo familiare, da intendersi come destinazione a dimora abituale, ove realizzatasi per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, è idonea ad escludere l'assoggettamento a tassazione dell'eventuale plusvalenza conseguita dal cedente, anche se tale destinazione sia avvenuta in contrasto con la classificazione catastale dell'immobile, potendosi anche in tal caso escludere l'intento speculativo dell'operazione".
    Secondo la Cassazione la sentenza della CTR ha fatto corretta applicazione di tale principi 

  • La casa

    Bonus prima casa under 36: i chiarimenti dell’Agenzia per gli atti stipulati nel 2024

    Via libera al credito d'imposta “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a condizione che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023. Questi e altri chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 18 giugno 2024 n. 14.

    Ricordiamo che con il decreto Milleproroghe (DL 215/2023) convertito con la legge n. 18/2024 è stata prevista la proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti “under 36” e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024.

    In particolare, con la legge n. 18 del 2024 di conversione del decreto Milleproroghe, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all’acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti “under 36” con un ISEE non superiore a 40.000 euro, si stabilisce: 

    • la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per l’acquisto della casa di abitazione, ivi compreso il trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, ai fini della fruizione delle agevolazioni “prima casa under 36”, limitatamente ai soggetti che abbiano sottoscritto e registrato, entro il 31 dicembre 2023, il relativo contratto preliminare.
      Il beneficio non si applica, quindi, nell’ipotesi in cui il contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024, questo a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata.
    • per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, viene tuttavia riconosciuto agli acquirenti un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso.

    Non sono quindi stati modificati:

    • né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio (che è rivolto ai giovani che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto definitivo è rogitato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui),
    • né il regime agevolativo da applicare. 

    Tra gli ulteriori chiarimenti, viene precisato che l’accesso al beneficio fiscale in esame è consentito anche in caso di stipula di contratto preliminare di acquisto della sola pertinenza, relativa a immobile già acquistato con i benefici “prima casa” e che, in presenza dei requisiti normativamente previsti, un soggetto può beneficiare dell’agevolazione “prima casa under 36” anche laddove il preliminare d’acquisto della prima casa sia stato stipulato (con contratto per persona da nominare) da un terzo.

    Allegati: