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    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    Con la Circolare n 3/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, si soffermano sulle novità 2024 per l'agevolazione prima casa per i residenti all'estero.

    Vediamo cosa è stato chiarito rispetto a chi trasferisce la residenza per lavoro e a quali agevolazioni ha diritto per l'acquisto della casa in italia.

    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    L’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata – c.d. “prima casa” – (con aliquota del 2 per cento) in relazione agli atti:

    • traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso 
    • traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, 

    previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

    Il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza, includendo quindi i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia. 

    Tenuto conto del dato letterale della norma, possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente: 

    • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
    • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
    • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

    Resta fermo che, per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis, mentre non è richiesto, nella fattispecie in esame, che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.

    Tale ultimo requisito non è richiesto al contribuente:

    • sia in caso di fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, 
    • sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In tale ultima ipotesi, pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativamente previsti, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. 

    Come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale prescrizione.

    Si rammenta, infine, che l’agevolazione “prima casa”, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.

    La disciplina in esame, introdotta dal d.l. n. 69 del 2023, trova applicazione in relazione alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione, pertanto, devono sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.

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    Fondo garanzia mutui prima casa: le agevolazioni 2024

    La Legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio prevede novità per la garanzia per i mutui prima casa.

    In dettaglio, si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

    Attenzione al fatto che, al Fondo di garanzia sono assegnati ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.

    Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti alcuni commi che prevedono l’inclusione tra le categorie prioritarie di “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali.

    In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile a valere sul Fondo e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio.

    Fondo garanzia mutui prima casa: le agevolazioni 2024

    Si propone di modificare l'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2024 il regime speciale introdotto dal richiamato articolo 64, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa è stata elevata, per le categorie prioritarie, dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Le categorie prioritarie sono:

    • le giovani coppie, 
    • i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, 
    • i conduttori di alloggi IACP 
    • e i giovani di età inferiore ai 36 anni, 

    in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

    Nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotti disposizioni aggiuntive, prevedendo che, per l’anno 2024, siano incluse tra le categorie aventi priorità i nuclei familiari che:

    • a) includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
    • b) includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
    • c) includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

    Leggi anche Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa per tutti i dettagli della agevolazione.

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    La plusvalenza dell’immobile acquisito per donazione è tassabile?

    Quando oggetto della vendita è un fabbricato ad uso abitativo  ricevuto in donazione, l’eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione (IRPEF) solo se, al momento della cessione, non sono ancora trascorsi 5 anni dal giorno in cui il donante ha acquistato l'immobile.

    In questo caso la plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.
    In pratica la donazione non interrompe lo scorrere dei 5 anni per affrancare la plusvalenza.
    Se pero’ il donatario ha destinato l’immobile a prima casa la plusvalenza non è tassabile e non importa piu’ fare riferimento al donante.
    La plusvalenza se tassabile è considerata reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del Tuir.
    L’obbligo di dichiarare il reddito sorge con l’incasso in ossequio al principio di cassa, e deve essere dichiarato nel quadro RL del Modello Unico.

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    Fondo Garanzia Mutui Prima casa: guida completa

    L'ABI ha diffuso una utile guida per orientarsi nell'accesso al Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.

    Nel dettaglio, con un comunicato stampa, si informa della pubblicazione della relativa Guida aggiornata a novembre 2023, al fine di orientare i cittadini interessati.

    Ricordiamo innanzitutto che, il Fondo di garanzia per i mutui prima casa rilascia garanzie a prima richiesta nella misura massima del 50% della quota capitale su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all’acquisto (anche con accollo da frazionamento) ovvero all’acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili adibiti ad abitazione principale.

    Per consultare l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti al Fondo: visita la pagina del gestore clicca qui.

    Fondo garanzia mutuo prima casa: chi può fare richiesta

    In generale, per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.
    All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui erogati a:

    • giovane coppia,
    • nucleo monogenitoriale con figli minori,
    • giovane di età inferiore a 36 anni,
    • conduttore alloggi di proprietà degli istituti case popolari.

    Attenzione al fatto che il Decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

    Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 (prima al 30 giugno dal decreto Milleproroghe e poi al 31 dicembre dal Decreto Proroghe). In proprosito leggi anche: Garanzia mutui casa giovani: prorogata al 31.12.

    Da sottolienare inoltre che, è prevista una ulteriore proroga della misura dalla Bozza di Legge di Bilancio 2024.

    Se venisse confermato il testo della norma in bozza, la misura agevolativa sarà ulteriormente prorogata fino al 31.12.2024, leggi: Agevolazione mutui prima casa: proroga al 2024.

    Fondo garanzia mutuo prima casa: a quali mutui si applica

    Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:

    • di ammontare non superiore a 250.000 euro,
    • destinati all’acquisto – ovvero all’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso.

    Fondo garanzia mutuo prima casa: come fare domanda

    Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% o dell'80% occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, clicca qui per scaricarlo e presentarlo ad una delle banche e degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità (oppure il Passaporto unitamente al Permesso di Soggiorno per cittadini stranieri).
    Attenzione al fatto che, nel caso di garanzia dell'80%, al modulo occorre allegare anche la dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
    Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli

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    Sospensione Agevolazioni prima casa: il 31.10 ripartono i termini

    Domani 31 ottobre riprendono a decorrere i termini per l'agevolazione prima casa, a meno di ulteriori proroghe che in passato, è bene sottolinearlo, sono arrivate anche dopo la scadenza.

    Prima di dettagliare cosa riguardano, riepiloghiamo le sospensioni e le proroghe avvicendatesi nel tempo.

    Agevolazione prima casa: le sospensioni

    L'art 24 del DL n 23/2020 aveva disposto la sospensione dei termini in materia di prima casa dal 23.02.2020 al 31.12.2020; successivamente con la conversione del DL n 183/2020, il termine finale era stato spostato al 31.12.2021.

    L'art 3 comma 5 septies del DL n 228/2022 lo aveva ulteriormente modificato spostandolo al 31.03.2022 ed infine, una norma contenuta nell’art 3 comma 10-quinquies del DL n 198/2022, inserito in sede di conversione dalla L. 24 febbraio 2023 n.14, con norma apposita ha ulteriormente sospeso i termini in tema di prima casa e di credito d’imposta per il riacquisto, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. 

    La sospensione complessiva è durata quindi tre anni, otto mesi e nove giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.

    Ricordiamo ora che cosa riguardava.

    Sospensioni Agevolazioni prima casa

    L’articolo 3, comma 10-quinquies del DL N 228/2022, ha sospeso i termini previsti per:

    • l’utilizzo dell’aliquota agevolata fissata ai fini dell'imposta di registro per l’acquisto della prima casa,
    • nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall’alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa.

    La disposizione, ha sospeso i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione dell’aliquota agevolata del 2% (anziché del 9 per cento sul valore catastale dell’immobile) per:

    • gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, 
    • e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

    La norma stabilisce che:

    • per usufruire del beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile;
    • in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte;
    • l’agevolazione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
    • l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto.

    Pertanto, a seguito della sospensione:

    • il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi, (articolo 3, comma 10-quinquies 182)
    • il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi;
    • allo stesso modo passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

    Vedremo se arriverà una ulteriore proroga delle sospensioni.