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In arrivo lo scontrino dematerializzato, addio a quello cartaceo
Nel momento in cui un operatore economico effettua una vendita nei confronti di un consumatore, deve emettere un documento commerciale, che nella sua forma cartacea prende il nome di scontrino, che assolve l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Nella normativa attuale tale documento deve esser consegnato al cliente in formato cartaceo, ma, alternativamente e facoltativamente, può essere consegnato al cliente in modalità dematerializzata, sempre che ci sia l’approvazione da parte del cliente e l’esercente sia in grado di apporre la firma digitale sul documento.
Oggi questa modalità di pagamento è adoperata solo da qualche grande catena di negozi, ma per lo più è sconosciuta alla generalità degli operatori.
La Risoluzione della Commissione Finanze
Il 17 giugno scorso, la Commissione Finanze ha approvato la risoluzione numero 7-00286 con la quale si prevede la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.
La disposizione nasce da esigenze di rispetto ambientale: gli scontrini cartacei sono stampati su carta termica non riciclabile, la cui produzione richiede, oltre che l’abbattimento degli alberi, anche un notevole dispendio idrico.
In considerazione del fatto che la dematerializzazione degli scontrini non dovrebbe assumere alcuna rilevanza in termini fiscali, dato che il formato cartaceo del documento commerciale serve per lo più come dimostrazione dell’acquisto ai fini della garanzia o per eventuali resi, la Commissione Finanze ha ritenuto utile, dal punto di vista ambientale, prevedere la dematerializzazione del documento commerciale, come già avvenuto in altri paesi, come ad esempio in Francia o in alcuni stati degli USA.
A ben vedere il cambio di formato non sarà indolore, in quanto la nuova previsione richiederà il cambio degli attuali registratori telematici, di norma a carico degli esercenti; i quali, si ricorderà, già dovranno affrontare l’obbligo di collegare puntualmente l’emissione di uno scontrino con il relativo pagamento elettronico, previsto per gennaio 2026.
Così, in vista dell’obbligo di collegamento puntuale tra scontrino e pagamento elettronico, la Commissione Finanze auspica che venga prevista:
- la dematerializzazione dello scontrino nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con modalità elettronica, a meno che l’acquirente non richieda espressamente il formato cartaceo;
- l’emissione in formato cartaceo dei soli scontrini pagati in contanti, come dimostrazione di avvenuto pagamento.
Per una fase successiva la Commissione Finanze prevede, a partire dal giorno 1 gennaio 2027, l’introduzione dell’obbligo di emissione generalizzata del documento commerciale, in modo tale da limitare il più possibile l’utilizzo del formato cartaceo, che dovrebbe divenire residuale.
È possibile che verrà prevista una introduzione progressiva in base alla grandezza degli esercenti; si ipotizza che ad essere interessata per prima potrà essere la grande distribuzione, seguita dagli esercenti di maggiore dimensione e poi tutti gli altri; ma al momento non ci sono chiarimenti ufficiali sui tempi di introduzione dei successivi obblighi.
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La nuova comunicazione denuncia sostituisce l’autofattura denuncia
Il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997 disponeva l’obbligo, per il cessionario o committente che non riceveva una fattura per un servizio o un bene acquistato, o riceveva una fattura errata, di:
- emettere un’autofattura per l’acquisto di beni o servizi per cui non aveva ricevuto la fattura, o l’aveva ricevuta errata;
- versare all’erario l’IVA esposta sull’autofattura.
Tale operazione prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura, il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della violazione del cedente o prestatore.
Ciò che caratterizzava questa disposizione era la gravosità per il cessionario o committente il quale, pur avendo il diritto a detrarre l’IVA su una tale operazione, si ritrovava a doverla versare al posto del cedente o prestatore.
La particolarità della questione si estendeva anche all’impianto sanzionatorio previsto, in quanto l’eventuale omissione dell’autofattura da parte del cessionario o committente era sanzionata in misura maggiore rispetto all’omissione della fatturazione da parte del cedente o prestatore; infatti le sanzioni erano:
- il 100% dell’imposta non versata, per il cessionario o committente;
- il 90% dell’imposta non versata, per il cedente o prestatore.
Per meglio inquadrare la diseguaglianza di trattamento, va tenuto anche conto del fatto che il cedente o prestatore che non emetteva la fattura realizzava pure un indebito guadagno derivante dal mancato versamento dell’IVA; il cessionario o committente che non riceveva la fattura, dopo aver pagato l’acquisto di un bene o di un servizio, invece, il più delle volte aveva versato l’IVA sull’acquisto alla controparte senza poterla detrarre.
Novità dal giorno 1 settembre 2024
La notizia è che il cosiddetto Decreto di riforma delle sanzioni, il Decreto Legislativo 87/2024, con l’articolo 2 modifica la precedente disciplina prevista dall’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997, mandando in soffitta l’autofattura denuncia e inserendo nell’ordinamento quella che si potrebbe chiamare comunicazione denuncia.
Con decorrenza da giorno 1 settembre 2024, la nuova stesura del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997, prescrive che “il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.
In conseguenza della novità normativa il contribuente che non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o di un servizio, o che la riceve errata, entro 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura (o da quando è stata emessa l fattura irregolare) comunica all’Agenzia delle Entrate l’irregolarità, senza ulteriori aggravi a suo carico.
Attualmente le modalità attraverso le quali operare la comunicazione denuncia non sono ancora state pubblicate dall’ente.
Sono mutate anche le sanzioni previste, sia per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia, sia per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato; infatti adesso è prevista:
- una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia;
- una sanzione pari al 70% dell’imposta non versata, con un minimo di 300 euro, per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato.
La novità normativa non risolve il disequilibrio di trattamento tra colui che non emette la fattura e colui che omette la comunicazione, ma almeno ammorbidisce l’onerosità della situazione per il cessionario o committente che effettua la comunicazione denuncia per tempo.