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Impatriati autonomi soggetti al “de minimis”: cosa cambia
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella persona del sottosegretaria Lucia Albano ha chiarito in modo definitivo alla Camera in una risposta a interrogazione parlamentare scritta del 25 novembre 2025 che i lavoratori autonomi che applicano il regime impatriati devono rispettare le regole sugli aiuti di Stato “de minimis”. Si tratta di una condizione essenziale prevista dal combinato disposto dell’articolo 8-bis del Dl 148/2017 e dell’articolo 5 del Dlgs 209/2023.
Secondo il regolamento UE 1407/2013, ha confermato il MEF, sia le imprese individuali come i professionisti – non possono ricevere più di 200.000 euro di aiuti “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari. La risposta specifica che " l’applicazione della normativa unionale in materia di aiuti di importanza minore a misure nazionali ricade nella responsabilità degli Stati membri, non essendo richiesta alcuna preventiva qualificazione dell’intervento da parte della Commissione europea".
Si ricorda tra l'altro che dal 2024 la soglia europea è stata innalzata a 300.000 euro dal regolamento UE 2831/2023, ma il legislatore italiano continua a richiamare il regolamento precedente, mantenendo quindi per il momento la soglia da 200.000 euro ai fini del regime impatriati ma alimentando dubbi interpretativi che hanno richiesto il nuovo chiarimento.
Regime de minimi per gli impatriati: come si applica
Il Ministero ha ribadito anche un aspetto tecnico : il triennio da valutare è “mobile”, non “fisso”. Ciò significa che a ogni nuovo aiuto occorre verificare gli aiuti ricevuti nei tre anni precedenti, non in un triennio solare o predeterminato.
Per i professionisti che negli ultimi anni hanno aderito ad altri strumenti agevolativi, questo controllo può rivelarsi determinante anche per evitare il recupero totale delle imposte
La risposta ministeriale ha dunque ricollocato il regime impatriati all’interno della disciplina generale degli aiuti minori, negando l’idea – diffusa tra molti contribuenti, anche per la mancanza di adeguati rimandi nel testo della legge – che la detassazione potesse essere fruita automaticamente senza verifiche pregresse.
Onere del professionista e rischio restituzione
L'Interrogazione evidenziava anche l'ulteriore problema legato al fatto che alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate stanno contestando ai professionisti che superano il plafond, non solo l’eccedenza, ma l’intera agevolazione, ritenendo che il beneficio cada integralmente .
Si tratta di un tema ancora dibattuto, anche perché il regolamento UE 1407/2013 non prevede espressamente la perdita totale dell’agevolazione. A complicare le cose anche il funzionamento tecnico del Registro aiuti che ha portato all’impossibilità di utilizzare correttamente l'istituto del ravvedimento operoso per l'anno in cui si applica il regime agevolato.
Il Ministero quindi, con la conferma del vincolo “de minimis”, ha ribadito che l’onere di verifica preventiva è a carico del contribuente, e che la mancanza di spazio nel plafond rende comunque illegittima la fruizione.
Gli onorevoli interroganti , dopo la risposta hanno comunque evidenziato che malgrado la precisione formale della risposta del sottosegretario , resta aperta la discussione sull’opportunità di dare la giusta diffusione in forma ufficiale anche su questo aspetto per evitare che un errore materiale comporti un recupero particolarmente oneroso per i professionisti.
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Rimborso Impatriati anche con dichiarazione integrativa, dice la Cassazione
Con l’ordinanza n. 30569 del 20 novembre 2025 , la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema dell’accesso all’agevolazione prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, nota come regime degli “impatriati”. La pronuncia assume particolare rilievo per i datori di lavoro e i consulenti fiscali che, in qualità di sostituti d’imposta, gestiscono l’applicazione del beneficio in busta paga o verificano la correttezza delle istanze di rimborso presentate dai lavoratori rientrati in Italia.
Il caso riguarda il diritto al rimborso IRPEF per annualità pregresse in caso di omissione della richiesta al datore di lavoro e di presentazione di una dichiarazione integrativa oltre i termini ordinari previsti dall’articolo 2 del D.P.R. 322/1998. La Suprema Corte, richiamando la propria giurisprudenza e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (circolare 14/E/2012), chiarisce in modo definitivo la portata della normativa, distinguendo tra opzione tramite sostituto d’imposta e diritto autonomo del contribuente a richiedere il rimborso.
Il caso rimborso per piu annualità diniego parziale dall’agenzia
Il contribuente, rientrato in Italia nel 2016, aveva richiesto nella propria dichiarazione dei redditi il rimborso delle maggiori imposte versate dal datore di lavoro, qualificabili come eccedenze derivanti dal regime degli impatriati. L’istanza riguardava gli anni d’imposta dal 2016 al 2020. L’Agenzia delle Entrate riconosceva il rimborso solo per il triennio 2018-2020, negando invece le somme relative al 2016 e 2017, poiché indicate in una dichiarazione integrativa trasmessa tardivamente nel 2020.
Il contribuente presentava quindi istanza di rimborso e, decorso il termine di 90 giorni, impugnava il silenzio-rifiuto dinanzi alla giustizia tributaria.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che l’agevolazione non fosse più fruibile a causa della mancata richiesta al datore di lavoro e della tardività della dichiarazione integrativa.
In appello, la Corte di secondo grado riformava integralmente la decisione, rilevando che nessuna norma prevede la decadenza dal regime per le ipotesi contestate dall’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che il beneficio può essere esercitato solo attraverso:
a) richiesta scritta al datore di lavoro;
b) opzione nella dichiarazione dei redditi presentata entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998.
Secondo l'interpretazione dell’Ufficio, la richiesta avanzata solo con la dichiarazione integrativa tardiva non consente la fruizione dell’agevolazione per gli anni 2016-2017.
Le motivazioni della giustizia tributaria e della Cassazione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riconosciuto il diritto al rimborso, evidenziando che:
- il legislatore non prevede alcuna decadenza dal beneficio in caso di mancata attivazione tramite sostituto d’imposta;
- la presentazione di una dichiarazione integrativa tardiva non incide sulla possibilità di richiedere autonomamente il rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973.
La Suprema Corte conferma l’impianto argomentativo dei giudici di merito e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Afferma infatti che:
- l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, nella versione applicabile al periodo considerato, non prevede alcun termine decadenziale che limiti la possibilità di chiedere il rimborso;
- il divieto di rimborso introdotto dal comma 5-ter dell’articolo 16 (inserito dal D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019) è successivo ai periodi in contestazione e non applicabile retroattivamente;
- le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella circolare 14/E/2012 confermano che, in via residuale, il contribuente può sempre presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973, producendo la documentazione idonea a dimostrare la spettanza dell’agevolazione;
- la tardività della dichiarazione integrativa non comporta la perdita del beneficio, ma solo la mancata possibilità di attivare la procedura tramite sostituto d’imposta.
La Corte richiama inoltre precedenti conformi (ad es. Cass. 34655/2024 e Cass. 15234/2025), ribadendo che il mancato rispetto del termine previsto per esercitare l’opzione non comporta decadenza dal regime, bensì la semplice necessità per il contribuente di attivarsi direttamente per ottenere il rimborso.
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Impatriati: chiarimenti sul periodo residenza all’estero
Con la Risposta A Interpello n. 263 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023.
La misura, che ha sostituito la precedente disciplina contenuta nell’articolo 16 del D.lgs. 147/2015, mira ad attrarre in Italia lavoratori qualificati, prevedendo:
- un’esenzione del 50%
- sui redditi prodotti nel territorio nazionale
- entro il limite di 600.000 euro annui,
a condizione che vengano rispettati specifici requisiti di residenza e durata del soggiorno all’estero.
Il documento di prassi interviene per chiarire la portata applicativa del beneficio nei casi in cui il lavoratore, pur essendosi trasferito all’estero per lavoro, mantenga o riprenda in Italia un secondo rapporto di collaborazione, evidenziando come valutare il periodo minimo di residenza estera e la continuità lavorativa con soggetti italiani.
Il caso del cittadino con piu attività ini Italia
Il contribuente, cittadino italiano, aveva trasferito la propria residenza fiscale all’estero a partire dal 1° gennaio 2023 per un impiego come dipendente presso una società straniera.
Durante il periodo di permanenza all’estero, ha però continuato a collaborare con un’università italiana tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per incarichi di insegnamento, svolgendo l’attività sia da remoto sia in presenza in Italia.
Il rapporto universitario, rinnovato annualmente, era iniziato nel novembre 2022, quando l’interessato risultava ancora fiscalmente residente in Italia.
Intendendo trasferire nuovamente la residenza in Italia nel 2026 per un nuovo impiego dipendente presso una società diversa e non collegata a quella estera, il contribuente ha chiesto se, al momento del rientro, potrà beneficiare del nuovo regime per lavoratori impatriati, pur continuando in parallelo la collaborazione con l’università italiana.
Secondo la propria interpretazione, il contribuente riteneva che la fruizione dell’agevolazione fosse possibile solo per il nuovo reddito da lavoro dipendente, escludendo quello da collaborazione, in quanto l’attività universitaria non rispettava il periodo minimo di sette anni di residenza all’estero previsto per chi torna a lavorare con lo stesso datore o gruppo societario presso cui aveva già operato in Italia prima del trasferimento.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato l’impostazione del contribuente, chiarendo che il nuovo regime agevolativo può essere applicato ai redditi di lavoro dipendente, assimilati o autonomi prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986), purché:
- non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
- si impegnino a risiedere in Italia per almeno quattro anni;
- prestino l’attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano;
- siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (D.lgs. 108/2012 e 206/2007).
Per quanto riguarda il requisito del periodo minimo di permanenza all’estero, l’Agenzia ribadisce che la durata di tre anni è valida solo per chi rientra a lavorare per un datore di lavoro diverso da quello estero e non appartenente allo stesso gruppo.
Se invece il lavoratore rientra prestando la propria attività per
- il medesimo soggetto o
- gruppo per cui aveva lavorato all’estero
- o in Italia prima della partenza,
il periodo minimo sale rispettivamente a sei o sette anni.
Nel caso analizzato, l’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che il contribuente potrà beneficiare del nuovo regime solo per i redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente instaurato con la nuova società italiana, in quanto distinta e non collegata a quella estera.
Non potrà invece estendere l’agevolazione ai compensi percepiti per la collaborazione con l’università, trattandosi di un’attività svolta anche prima dell’espatrio e riconducibile allo stesso datore di lavoro già operante in Italia.
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Legge su intelligenza artificiale: novità per impatriati e formazione
Il 17 settembre il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, presentato dal Governo nel 2024 e ispirato al Regolamento UE 2024/1689. Pur trattandosi di un provvedimento ampio che disciplina organicamente la materia, l'ambito del lavoro e delle imprese assumono particolare rilievo due ambiti specifici: Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre come legge 132 2025.
- a un lato, l’ampliamento del regime agevolativo per i lavoratori impatriati che operano nella ricerca applicata all’IA,
- dall’altro, le prospettive di incentivazione della formazione in tema di intelligenza artificiale, centrali per garantire una crescita sostenibile e conforme alle linee guida europee.
L’ampliamento del regime agevolativo per i lavoratori impatriati
Un punto rilevante dal punto di vista fiscale della nuova legge è la modifica mirata al regime impatriati disciplinato dall’articolo 5, lettera d), del Dlgs 209/2023. Tale regime prevede una significativa agevolazione fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia, consentendo di assoggettare a tassazione solo il 50% dei redditi da lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (esclusi i redditi d’impresa), entro un limite massimo di 600mila euro annui.
Con l’intervento che i vuole introdurre, il beneficio verrà esteso anche ai lavoratori che abbiano svolto attività di ricerca, anche applicata, nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. Si tratta di una scelta che punta a rafforzare la competitività del Paese, attrarre ricercatori e professionisti altamente qualificati e stimolare il rientro dei “cervelli” impegnati nei settori più innovativi.
La norma, tuttavia, è formulata in termini generici e sulla definizione delle “attività di ricerca applicata” occorrerà ttendere dopo la pubblicazione della legge, anche i chiarimenti ministeriali in merito a titoli di studio, attività documentabili e modalità di riconoscimento delle esperienze maturate.
Formazione e competenze in materia di intelligenza artificiale
Accanto al tema fiscale, la legge richiama indirettamente l’esigenza di rafforzare le competenze dei lavoratori e delle imprese in materia di IA, in linea con quanto stabilito dall’articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689, che promuove l’“alfabetizzazione digitale” e l’aggiornamento professionale sui sistemi di intelligenza artificiale.
Sarebbe auspicabile come indicato da operatori e associazioni di categoria un incentivo fiscale strutturato e stabile in materia..
In questo contesto, si torna a parlare della possibile reintroduzione del credito d’imposta formazione 4.0, che aveva sostenuto le imprese nel periodo 2018-2022 (legge 205/2017), con il recupero di parte dei costi sostenuti per programmi formativi collegati all’innovazione digitale e tecnologica, in particolare nei settori della trasformazione industriale.
Diventa necessario però provvedere a definire chiaramente le attività formative ammissibili, e il tetto massimo di credito compensabile (in passato pari a 300mila euro).
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Lavoratori in più Stati: soglia 25% per le norme del paese di residenza
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 4 settembre 2025 (causa C-203/24), è tornata a pronunciarsi sulla complessa questione della legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori che operano in più Stati membri.
Il caso riguardava un lavoratore residente nei Paesi Bassi, impiegato su una nave che navigava tra diversi Paesi europei, con un’attività inferiore al 25% nel proprio Stato di residenza.
L’ente previdenziale olandese aveva ritenuto applicabile la legislazione nazionale, considerando non solo il tempo di lavoro svolto nei Paesi Bassi, ma anche elementi collaterali come la residenza del lavoratore e la registrazione della nave.
La controversia è arrivata sino alla Corte suprema dei Paesi Bassi, che ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire la nozione di “parte sostanziale dell’attività” ai fini della determinazione della normativa di sicurezza sociale.
Regolamento e UE e decisione della Corte
La disciplina di riferimento è data dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che coordina i sistemi nazionali di sicurezza sociale nell’Unione, e dal Regolamento (CE) n. 987/2009, che ne specifica le modalità applicative. In particolare, l’articolo 13 del primo stabilisce che, se un lavoratore svolge un’attività in più Stati membri, è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza solo qualora vi eserciti una “parte sostanziale” della sua attività.
L’articolo 14 del regolamento applicativo precisa che tale valutazione deve basarsi sui criteri dell’orario di lavoro e/o della retribuzione, individuando nella soglia del 25% il limite quantitativo minimo.
La Corte ha confermato che tale percentuale rappresenta un requisito vincolante: se il lavoratore non raggiunge almeno il 25% della propria attività nello Stato di residenza, non si può considerare applicabile la legislazione di quel Paese. È stato chiarito che altri elementi, come la residenza anagrafica, il luogo di registrazione della nave o la sede legale del datore di lavoro, non possono supplire al mancato raggiungimento della soglia. Inoltre, la valutazione deve proiettarsi sui dodici mesi successivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. 987/2009.
Lavoro transfrontaliero con il 25% norme del paese di residenza
La decisione ha conseguenze rilevanti anche per l’Italia, in quanto gli enti previdenziali nazionali (INPS e INAIL) sono spesso coinvolti nella gestione di casi transfrontalieri, specialmente nei settori della logistica, dei trasporti e della navigazione. La sentenza rafforza l'obbligo di una verifica oggettiva basata su dati misurabili — ore lavorate e retribuzione percepita — senza possibilità di ampliare l’analisi a criteri discrezionali.
Per i datori di lavoro e i consulenti italiani ciò significa che, qualora un dipendente operi in più Stati, sarà determinante monitorare la quota effettiva di attività svolta in Italia.
L’obbligo di rispettare la soglia del 25% consente di prevenire conflitti di legislazione e garantisce l’applicazione uniforme delle norme europee. Ne deriva un indirizzo chiaro per i casi futuri: i lavoratori che non raggiungono il livello minimo nello Stato di residenza saranno assoggettati alla legislazione del Paese in cui ha sede il datore di lavoro. Per l’Italia, questo orientamento potrà tradursi in una riduzione dei margini di incertezza interpretativa e in una gestione più lineare delle certificazioni A1, con effetti concreti sulla contribuzione previdenziale e sull’assicurazione sociale.
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Residenza estera e risparmio amministrato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risposta a interpello n. 208 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per un contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale all’estero, di continuare a usufruire del regime del risparmio amministrato su un deposito titoli detenuto presso un intermediario italiano.
Il caso riguarda un cittadino italiano che, dal gennaio 2025, si è trasferito in Thailandia iscrivendosi all’AIRE e ottenendo un visto di residenza decennale, mantenendo un deposito titoli in Italia per il quale aveva già optato per il regime amministrato.
L’istante chiedeva se fosse obbligatorio il passaggio al regime dichiarativo e se tale passaggio comportasse la tassazione delle eventuali plusvalenze “latenti” sui titoli.
Il quadro normativo di riferimento
Il regime del risparmio amministrato è disciplinato dall’articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, mentre il regime dichiarativo è regolato dall’articolo 5 dello stesso decreto.
Per i soggetti non residenti, il regime amministrato costituisce il regime naturale: l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata direttamente dagli intermediari, anche senza esercizio dell’opzione, salvo facoltà di rinuncia con effetto dalla prima operazione successiva.La normativa prevede che l’opzione possa essere revocata entro la fine dell’anno solare con effetto dall’anno successivo e che tale revoca non costituisca evento realizzativo ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, il semplice passaggio da regime amministrato a dichiarativo non genera tassazione sulle plusvalenze maturate e non realizzate.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Nel rispondere all’interpello, l’Agenzia ha precisato che il contribuente, anche dopo il trasferimento all’estero, può continuare a mantenere il deposito titoli in regime di risparmio amministrato, senza obbligo di passaggio al regime dichiarativo.
In caso di volontaria revoca dell’opzione, l’operazione resta fiscalmente neutra: le eventuali plusvalenze latenti non vengono tassate fino alla loro effettiva realizzazione mediante cessione o rimborso dei titoli.
Resta comunque ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli per verificare la corretta qualificazione fiscale della fattispecie in base agli elementi di fatto.
Implicazioni pratiche per i contribuenti non residenti
Questo chiarimento è particolarmente rilevante per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero ma mantengono investimenti finanziari in Italia.
La conferma che il regime amministrato resta applicabile in automatico, e che il passaggio al dichiarativo è una facoltà e non un obbligo, consente di evitare adempimenti aggiuntivi e di pianificare con maggiore flessibilità la gestione del portafoglio titoli.Per chi opta per il regime amministrato, l’intermediario italiano continuerà a trattenere e versare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate, semplificando gli obblighi dichiarativi in Italia.
Allegati: -
Impatriati: ok al rimborso anche senza richiesta al datore
La Corte di Cassazione torna a favore del contribuente sul regime agevolato per i lavoratori impatriati, con l’ordinanza n. 15234/2025 depositata il 7 giugno. Anche in assenza di una formale richiesta al datore di lavoro, resta possibile accedere al beneficio fiscale previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, mediante dichiarazione dei redditi o istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73.
Il caso: agevolazione fruita in dichiarazione, contestata dal Fisco
La controversia riguardava un cittadino statunitense trasferitosi in Italia nel 2018 per lavorare come quadro. Egli aveva applicato autonomamente l’agevolazione in dichiarazione, ma l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’assenza di opzione esplicita nei termini indicati dal provvedimento del 31 marzo 2017.
Tuttavia, già in secondo grado (C.T. Reg. Aosta n. 28/2022), si era riconosciuto che il citato provvedimento si riferiva ai “contro-esodati” della L. 238/2010, non ai nuovi impatriati post-2015.
La posizione della Cassazione
La Cassazione ha confermato la possibilità di accedere all’agevolazione anche senza richiesta scritta al datore, valorizzando il fatto che la normativa non prevede una decadenza per omissioni formali. Viene richiamata anche la circ. 14/E/2012, secondo cui è legittima la richiesta di rimborso anche in via residuale.
La Corte afferma implicitamente che questo principio si applica anche alla disciplina ordinaria dell’art. 16, nella versione precedente al 29 aprile 2019.
In particolare, evidenzia che l’art. 3 del DM attuativo del 2016 collega la decadenza solo al mancato mantenimento della residenza per due anni, non al mancato rispetto delle prassi dell’Agenzia.
La conferma del precedente arresto 2024
La nuova ordinanza si allinea alla precedente n. 34655/2024, che aveva già legittimato il rimborso per i lavoratori in possesso dei requisiti sostanziali, anche senza domanda preventiva al datore. Tuttavia, la nuova sentenza chiarisce meglio che il divieto di rimborso previsto dal comma 5-ter dell’art. 16 riguarda solo fattispecie particolari (cittadini italiani non iscritti all’AIRE), evitando interpretazioni estensive.
La giurisprudenza di legittimità, pur tra incertezze applicative, converge quindi su un principio chiave: il regime degli impatriati è riconosciuto a chi possiede i requisiti previsti anno per anno, anche senza istanza al datore, attraverso la dichiarazione o una richiesta diretta di rimborso
. Le forme non prevalgono sulla sostanza, e ciò rafforza le tutele per i lavoratori rientrati in Italia.