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Retribuzioni convenzionali per il personale di volo di compagnie straniere
La Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 21 del 2 febbraio 2025 (Pres. Pasi, Rel. Rinaldi), ha ribadito un principio di rilievo in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ma impiegati all’estero da datori di lavoro non residenti.
In particolare, la controversia ha riguardato un pilota di linea impiegato presso una compagnia aerea straniera, che ha contestato un avviso di accertamento basato su un maggior reddito da lavoro dipendente rispetto a quanto dichiarato.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che, in virtù della qualifica del contribuente come "personale di volo", non potesse trovare applicazione il regime di determinazione forfettaria del reddito tramite retribuzioni convenzionali.
La CGT ha accolto le ragioni del contribuente, chiarendo che nessuna norma esclude i piloti dal beneficio di tale regime, a condizione che ricorrano i presupposti temporali richiesti dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.
Retribuzioni convenzionali per personale di volo: Il caso
Il contribuente, fiscalmente residente in Italia, prestava attività lavorativa come pilota presso la compagnia aerea olandese KLM.
A seguito di uno scambio informativo con l’Amministrazione fiscale dei Paesi Bassi, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei suoi confronti un avviso di accertamento, contestando un reddito da lavoro dipendente superiore a quello dichiarato.
Il contribuente proponeva ricorso sostenendo che, avendo trascorso all’estero nel corso del 2015 un periodo superiore a 183 giorni, avrebbe dovuto trovare applicazione il regime di determinazione convenzionale del reddito previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che per i lavoratori dipendenti operanti all’estero in via continuativa e per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali individuate con decreto annuale ai sensi del D.L. n. 317/1987.
Il ricorrente forniva documentazione dettagliata – inclusi i piani di volo e la disponibilità di un’abitazione in Olanda – comprovante la permanenza all’estero per il periodo richiesto dalla norma.
La Commissione tributaria provinciale di Novara accoglieva il ricorso in primo grado, statuendo che non esiste alcuna disposizione normativa che escluda in modo espresso i piloti dal beneficio in parola.
Retribuzioni convenzionali per personale di volo: la decisione della CGT Piemonte
In sede di appello, l’Agenzia delle Entrate insisteva sull’inapplicabilità dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR al caso specifico, richiamando l’articolo 5, comma 5, del D.L. n. 317/1987, che esclude il personale di volo dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in ambito previdenziale.
L’Ufficio sosteneva che il regime agevolato fosse riservato esclusivamente a lavoratori che svolgono integralmente la prestazione lavorativa all’estero, e non a personale di volo che per sua natura opera su territori diversi.
La CGT del Piemonte ha tuttavia rigettato l’impugnazione, chiarendo che l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR richiama espressamente le tabelle delle retribuzioni convenzionali contenute nel D.L. n. 317/1987, ma non l’intera disciplina del decreto stesso.
Di conseguenza, l’esclusione prevista dal citato articolo 5, comma 5, rileva esclusivamente in ambito previdenziale e non può essere estesa, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Secondo il Collegio, pertanto, in presenza dei requisiti temporali richiesti e di un rapporto di lavoro dipendente con soggetto estero, anche il personale di volo – piloti compresi – ha diritto alla determinazione convenzionale del reddito.
Da notare che la CGT ha anche ritenuto irrilevanti le risposte a interpello invocate dall’Ufficio, sottolineando la loro natura non vincolante per il contribuente e la loro efficacia limitata all’Amministrazione finanziaria.
La sentenza si è conclusa con il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e la conferma dell’annullamento dell’atto impositivo, con compensazione delle spese di giudizio.
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Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito
Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale.
QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione
Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..
Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.
DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”
La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.
Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.
Cosa cambia:
Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.
Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.
Da segnalare inoltre la differenziazione tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”
- i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
- i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9 del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione esclusiva in Svizzera.
DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri
Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.
Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.
Cosa cambia:
- Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
- Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.
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Tassazione retribuzione e TFR secondo la convenzione Italia Olanda
Nella Risposta a Interpello 167 del 1 agosto 2024 l'Agenzia chiarisce tassazione delle retribuzioni e TFR il caso di un contribuente che ha trasferito la propria residenza dall'Italia ai Paesi Bassi, lavorando sia all'estero che in smart working in Italia .
Lavoro dipendente per Fondazione olandese in Italia: iI caso
L'istante dichiarava di aver trasferito la propria residenza dall'Italia in Olanda, con iscrizione all'AIRE nel mese di giugno dell'anno X e che, per tale periodo d'imposta, è da considerarsi fiscalmente residente in Olanda.
Fino al suo trasferimento in Olanda , per i 6 anni precedenti ha lavorato in Italia come dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una società olandese e pagando le imposte l'anno successivo in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Nello stesso anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la società olandese, ha ricevuto da tale società il trattamento di fine rapporto.
Il contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per l'anno del trasferimento, considerando sia la retribuzione percepita fino a giugno sia il TFR erogato dalla società olandese.
La questione si pone in quanto il contribuente è stato fiscalmente residente in Olanda per parte dell'anno e ha svolto attività lavorativa in Italia per un datore di lavoro non residente.
Lavoro dipendente per società olandese in Italia: la risposta dell’Agenzia
In generale, l'Agenzia ricorda che stante la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, come previsto dall'art. 15 della Convenzione Italia – Olanda, le retribuzioni relative ad un'attività di lavoro dipendente possono essere tassate anche nel Paese in cui tale attività è svolta, se diverso da quello di residenza.
Tuttavia, è ripristinata la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, qualora vengano soddisfatte, congiuntamente, le seguenti condizioni:
• il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa un totale di 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
• le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato;
• l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
Con riferimento al TFR, in assenza di una specifica disposizione nella Convenzione Italia – Olanda, l'A-genzia precisa che gli Stati possono ricondurre la disciplina degli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell'impiego nell'ambito dei redditi di lavoro subordinato (art. 15, Convenzione) ovvero nell'ambito delle pensioni private (art. 18).
Lavoro dipendente per società olandese in Italia: conclusioni
Sul caso specifico l 'Agenzia delle Entrate ha concluso che le retribuzioni percepite fino a giugno sono tassabili esclusivamente nei Paesi Bassi.
Per il TFR, invece, la parte maturata durante il periodo di residenza in Italia è tassabile in Italia, mentre quella maturata nell'anno del trasferimento è tassabile nei Paesi Bassi.
In particolare con riferimento al trattamento di fine rapporto, l'agenzia precisa che la Convenzione – , come, peraltro, il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni, non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati ai dipendenti al momento della cessazione dell'impiego consentendo a ciascuno Stato membro dell'OCSE di poter ricondurre le suddette prestazioni nell'ambito di applicazione :
- dell'articolo 15, relativo ai redditi di lavoro subordinato, ovvero
- dell'articolo 18, riguardante le pensioni private.
Nella risoluzione 1° agosto 2008, n. 341/E, seppur riguardante l'applicazione della Convenzione stipulata con la Germania,è stato stabilito che per quanto concerne
l'Italia, il TFR ha sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita, motivo per cui è stato ricondotto nell'ambito applicativo dell'articolo 15 della Convenzione.
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Impatriati: agevolato anche l’incentivo all’esodo oltre il milione
La Risoluzione n. 40 dell'Agenzia delle Entrate, datata 23 luglio 2024, affronta il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e di importo transattivo nel contesto del "regime speciale per lavoratori impatriati" previsto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 147 del 2015 (d.lgs. n. 147/2015).
La risoluzione è stata emessa in risposta a un'istanza di interpello presentata da una banca che ha concordato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti, prevedendo il pagamento di importi transattivi superiori al limite previsto per l'applicazione del regime di tassazione separata
Regime impatriati: incentivo all’esodo oltre il milione di euro
La banca ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con tre dipendenti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in base al quale è tenuta a corrispondere somme come incentivo all'esodo e importo transattivo. I lavoratori sono beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati vigente ratione temporis, con parziale detassazione del reddito da lavoro dipendente
L'Istante ha chiesto quindi chiarimenti sulla possibilità di applicare il "regime speciale per lavoratori impatriati" a queste somme, in particolare se tale regime possa applicarsi agli importi fino a 1.000.000,00 euro, in deroga al regime di tassazione separata previsto dagli articoli 17 e 19 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Inoltre, l'Istante ha chiesto chiarimenti operativi sulla gestione fiscale di tali somme eccedenti la soglia di 1.000.000,00 euro (articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Regime impatriati per l’ incentivo all’esodo: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e importo transattivo ordinariamente rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, come previsto dagli articoli 17 e 19 del TUIR (articolo 17, comma 1, lettera a), e articolo 19, comma 2, del TUIR).
Tuttavia, in applicazione del "regime speciale per lavoratori impatriati" (articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015), i dipendenti possono beneficiare delle agevolazioni fiscali facendo concorrere tali somme al reddito complessivo dell'anno di percezione, ove risulti più favorevole per il contribuente (articolo 17, comma 3, del TUIR).
Pertanto, i dipendenti, dopo aver ricevuto la comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, potranno rivolgersi al competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la riliquidazione dell'imposta dovuta secondo il regime agevolativo (circolare 1° aprile 2016, n. 9/E).
Per quanto riguarda gli importi eccedenti i 1.000.000,00 euro, questi dovranno essere assoggettati a tassazione ordinaria (articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), consentendo così l'applicazione del "regime speciale per lavoratori impatriati" anche su tali somme, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa (circolare 28 febbraio 2012, n. 3/E).
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Lavoratori impatriati: il tirocinio formativo retribuito non rientra nel regime speciale
Il lavoratore italiano che rientra in in Italia per continuare la sua formazione con un master che prevede un tirocinio presso un'azienda italiana, per il quale è riconosciuta un'indennità mensile di partecipazione, non può beneficiare del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (c.d. decreto Internazionalizzazione), in quanto il tirocinio, sebbene retribuito, non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro, ma è considerato un periodo di formazione e orientamento al lavoro.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello del 15.07.2024 n. 152.
Il Caso dell'Interpello n. 152/2024
L'istante è un professionista italiano, che ha trascorso gli ultimi anni lavorando in Germania e ha deciso di tornare in Italia per continuare la sua formazione con un master.
Durante il master, è previsto un tirocinio presso un'azienda italiana, per il quale viene riconosciuta un'indennità mensile, l'istante chiede se può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati, introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, che offre notevoli vantaggi fiscali per chi rientra in Italia per lavorare.
Requisiti del Regime Speciale
Per beneficiare di queste agevolazioni, il decreto stabilisce che il lavoratore deve:
- trasferire la residenza in Italia;
- non essere stato residente in Italia nei due anni precedenti il trasferimento e impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni;
- svolgere l'attività lavorativa prevalentemente in Italia.
Queste agevolazioni sono valide per 5 anni, a partire dal periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale in Italia e per i 4 anni successivi.
La Risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso in esame, posto che l'Istante non è rientrato in Italia per iniziare un'attività lavorativa ma per frequentare un ''master MBA'' nel cui ambito sono previsti «tirocini quali complemento della formazione accademica» che «non costituiscono rapporti di lavoro, ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro» non può applicare il regime speciale per lavoratori impatriati.
Il tirocinio, sebbene retribuito, non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro, ma è considerato un periodo di formazione e orientamento al lavoro.
Questo significa che, nonostante l'indennità di partecipazione ricevuta durante il tirocinio, tali somme non possono beneficiare del regime speciale, poiché non derivano da un'attività lavorativa ma da un'attività formativa.
Dal quadro normativo e di prassi emerge che le disposizioni sono finalizzate ad agevolare i redditi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia da parte di soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale.
Sono da ritenersi, pertanto, escluse dall'agevolazione, in via generale, le somme che non sono corrisposte a fronte della prestazione di una ''attività lavorativa'' svolta nel territorio dello Stato da parte del percipiente quali, ad esempio, le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale (tirocinio e/o stage) che non derivano da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Tali somme, ancorché comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime speciale in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un'attività lavorativa.
Allegati: -
Frontalieri Svizzera: firmato l’ accordo sul telelavoro
Con la legge 83 del 16 giugno 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo Italia Svizzera sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri (vedi il testo in fondo all'articolo)
L'accordo Italia Svizzera era stato firmato il 23 dicembre 2020 insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie imposizioni , era stato ratificato dal Consiglio federale Svizzero nel 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2024 Il precedente accordo era datato 1974.
L'accordo si applicherà solo ai lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore della legge.
AGGIORNAMENTO 7 giugno 2024
Un comunicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia informa che è stato firmato il nuovo Protocollo tecnico di modifica dell'Accordo del dicembre 2020 sul tema del telelavoro.
Questo il testo :
Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno firmato a Roma e a Berna un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri. Il Protocollo disciplina durevolmente l'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri.
Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25 per cento del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.
La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall'Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.
Vediamo di seguito gli aspetti principali della legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera .
Imposizione fiscale frontalieri 2024
Dal 2024 è prevista una tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta ( la normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia a non piu di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia sono tassati esclusivamente in Svizzera )
Tassazione frontalieri per tutti gli stati confinanti
La legge contiene una norma applicabile a tutti i frontalieri, che individua una franchigia di non imposizione fiscale che sale da 7500 a 10mila euro.
Aumento imposta lavoro dipendente regime ordinario
L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente per i nuovi frontalieri (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. In un contestuale scambio di lettere è stato anche precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori.
Regime transitorio
I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.
Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che fino alla fine del 2033 verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
Definizione di frontaliere
Il nuovo accordo definisce “lavoratore frontaliere” colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio.
Aspetti previdenziali
Dal punto di vista previdenziale e assistenziale si prevedono
- calcolo della NASPI secondo il Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali UE per cui il lavoratore frontaliere nel caso la sua Naspi risulti inferiore, ricevera un indennità di disoccupazione analogo a quello dei residenti in svizzera
- non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato i in cui viene svolta l'attività lavorativa
- deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.
Zone interessate dall'Accordo Italia-Svizzera
Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree:
- per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: – dei Grigioni; – del Ticino; – del Vallese;
- per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: – Lombardia; – Piemonte; – Valle d’Aosta; – Provincia Autonoma di Bolzano.
Cooperazione amministrativa e contenzioso
Per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi imposti dall'Accordo , lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento, in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore, i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"
L’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.
E' prevista infine una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo.
Allegati: -
Contributi assistenziali esteri fiscalmente esenti se obbligatori
Con la Risposta a interpello n. 24 2024 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai contributi relativi all'assistenza sanitaria versati da un datore di lavoro estero per il dipendente, cittadino statunitense residente in Italia, confermando che si tratta di importi fiscalmente esenti da imposizione se derivanti da obbligo di legge. Vediamo di seguito i dettagli del caso.
Contributi sanitari esteri: iI caso
Il contribuente dichiara di essere un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, dipendente di un datore di lavoro statunitense, e che ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense invece che all'INPS, in base alla vigente Convenzione bilaterale tra Italia ed USA.
Il Contribuente ha visto indicare nella propria busta paga, tra le competenze ''aggiunte'' all'imponibile fiscale, anche le voci Medicare e Medical insurance, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro, quindi entrambe le voci in busta paga sono risultate come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia.
In merito specifica che la Medicare viene pagata, tramite il datore di lavoro, alla United Social Security Administration e che la Medical insurance (detta anche Obamacare) fornisce, in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA, una copertura sanitaria a carico del datore di lavoro per i lavoratori ed i loro familiari. Dichiara inoltre che entrambi sono contributi obbligatori per legge negli USA.
l'Istante chiedeva conferma sulla possibilità di riportare nella dichiarazione dei redditi un diverso importo rispetto a quello certificato dal datore di lavoro e di richiedere al datore di lavoro ''il corretto trattamento delle suddette voci (non come fringe benefit)''.
Contributi assistenziali esteri: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate risponde , che, in base alle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), i contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente in Italia nella misura in cui sono ritenuti obbligatori secondo la normativa interna statunitense.
Viene ricordato infatti che il comma 2 dell' articolo 51 del TUIR stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge.
Per quel che attiene, nello specifico, alla rilevanza tributaria dei contributi previdenziali obbligatori per legge, versati in uno Stato estero, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.2.1 della Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 3 da cui risulta che anche i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente.
Va però posta attenzione al fatto che , precisa l'Agenzia delle Entrate , la valutazione sull'obbligatorietà dei contributi è di competenza delle autorità statunitensi e chiede quindi all'istante di rivolgersi alle competenti autorità fiscali estere per ottenere le relative attestazioni che certifichino l'obbligatorietà dei contributi secondo la normativa interna statunitense.
Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.