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Conciliazione per residente all’estero: imponibilità secondo l’Agenzia
Con la Risposta n. 98 del 14 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla qualificazione fiscale delle somme corrisposte a un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, a seguito di una conciliazione giudiziale per licenziamento con una società italiana.
Il quesito verteva sulla corretta classificazione di tali importi e sull’individuazione dello Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, in base anche alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.
Somme da conciliazione giudiziale: il caso
Nello specifico il caso riguardava un cittadino italiano, fiscalmente residente in Spagna, che ha ricevuto somme da una società italiana a seguito di una conciliazione giudiziale per un licenziamento giudicato illegittimo .
L'attività lavorativa si era svolta in Spagna e successivamente con distacco all'estero in Russia, Cuba e Azerbaijan). Il versamento delle somme era avvenuto durante la permanenza in Spagna.
Il contribuente chiedeva conferma del fatto che tali somme potessero essere considerate redditi da lavoro dipendente ai sensi degli articoli 49 e 51 del TUIR e, in tal caso, quale fosse lo Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva, tenuto conto della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.
Il contribuente sosteneva che le somme percepite non fossero collegate al periodo lavorativo svolto in Italia e che, in virtù della residenza fiscale spagnola, dovessero essere tassate esclusivamente in Spagna.
Conciliazione post licenziamento: tassazione come reddito da lavoro dipendente
L’Agenzia ha riconosciuto che, in linea con il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente sancito dal TUIR, anche le somme corrisposte in sede di conciliazione giudiziale alla cessazione del rapporto di lavoro devono essere qualificate come redditi da lavoro dipendente.
Tali importi, anche se erogati una tantum, sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR e rientrano nella previsione dell’art. 23 dello stesso Testo Unico, che stabilisce la tassazione in Italia se il datore di lavoro è residente nel territorio dello Stato.
Inoltre, l’Agenzia ha richiamato la prassi consolidata e la giurisprudenza secondo cui, anche nei casi di conciliazione o transazione, le somme vanno trattate fiscalmente come sostitutive di redditi di lavoro dipendente, salvo diversa e comprovata indicazione.
Convenzioni internazionali e riparto della potestà impositiva
L'Agenzia precisa inoltre che in base all’art. 15 della Convenzione Italia-Spagna, la tassazione dei redditi da lavoro dipendente compete, di norma, allo Stato di residenza del percettore, salvo che l’attività lavorativa sia stata svolta nell’altro Stato contraente.
L’Agenzia ha ritenuto che, ai fini del riparto della potestà impositiva, occorra considerare l’intero periodo lavorativo e i Paesi in cui il contribuente ha effettivamente prestato la propria attività. Pertanto:
- le somme riferibili agli anni in cui il lavoratore ha operato in Italia (e risultava ivi residente) sono imponibili esclusivamente in Italia, così come quelle riferite al periodo trascorso a Cuba, in assenza di una convenzione tra quest’ultima e l’Italia.
Per la restante parte, riferibile agli anni di residenza e lavoro all’estero (in particolare in Spagna), la potestà impositiva spetta alla Spagna. In definitiva, la tassazione deve avvenire in maniera proporzionata sulla base dell’effettivo luogo di prestazione del lavoro nel periodo cui si riferiscono le somme oggetto della conciliazione.
Tassazione somme per cessazione rapporto in contesto transnazionale
Nella Risposta n. 98/2025, l’Agenzia delle Entrate richiama diverse risoluzioni e interpelli precedenti riferiti a casi analoghi, in cui veniva in rilievo la tassazione di somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in un contesto transnazionale:
- Risoluzione n. 341/E del 1° agosto 2008 – Germania sul trattamento fiscale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Convenzione Italia-Germania. Si afferma che, per l’Italia, il TFR ha natura di retribuzione differita e rientra nell’ambito dell’articolo 15 della Convenzione OCSE (redditi da lavoro dipendente).
- Risoluzione n. 234/E del 10 giugno 2008 – Belgio sulla qualificazione delle somme percepite per l’obbligo di non concorrenza, considerate redditi di lavoro dipendente secondo l’art. 15 della Convenzione Italia-Belgio.
- Risposta a interpello n. 460 del 2020 – Svizzera: sul trattamento fiscale del TFR, degli incentivi all’esodo e dei corrispettivi per l’obbligo di non concorrenza nell’ambito della Convenzione Italia-Svizzera, confermando la natura di reddito da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione dell’art. 15.
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Bonus dipendenti maturati in diversi Paesi: il trattamento fiscale
Nella Risposta a Interpello n. 81/2025 l'Agenzia delle Entrate affronta un caso complesso di tassazione internazionale relativo ai bonus corrisposti ai dipendenti di una società multinazionale. La questione riguarda la corretta tassazione dei bonus percepiti da un dipendente che ha lavorato in diversi Paesi durante il periodo di maturazione (Vesting Period) di tali bonus.
La società istante, una società di diritto tedesco con stabile organizzazione in Italia, ha richiesto chiarimenti sull'applicazione delle norme fiscali italiane e internazionali per evitare la doppia imposizione.
Il caso e la natura del bonus al dipendente
Il dipendente in questione ha lavorato nel Regno Unito fino a dicembre 2023, per poi trasferirsi in Italia e iniziare un nuovo rapporto di lavoro presso la stabile organizzazione italiana della società. I bonus in questione sono stati maturati durante il periodo di lavoro nel Regno Unito e, successivamente, in Italia. L
a società ha chiesto chiarimenti sulla tassazione di questi bonus, tenendo conto delle normative italiane e delle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione. In particolare, la società ha rappresentato che il bonus maturato nel 2024 è stato tassato sia nel Regno Unito che in Italia, sollevando la questione della doppia imposizione e della possibilità di recuperare le imposte pagate all'estero attraverso il credito d'imposta.
Giova specificare che nell'interpello la società affermava che lo scopo dei bonus è quello di "motivare ed incentivare la performance dei propri dipendenti durante il periodo di Vesting e, pertanto, l'assegnazione del Bonus è esclusivamente subordinata al mantenimento, fino al termine del ''Vesting Period'', del rapporto lavorativo con una società del gruppo, salvo specifiche eccezioni dettagliate nel regolamento del piano di incentivazione.
Tra i beneficiari del piano di incentivazione vi sono dipendenti interessati dalla mobilità internazionale i quali, nel corso del periodo di maturazione, hanno prestato/ prestano attività di lavoro dipendente in Stati diversi."
Tassazione bonus dipendente multinazionale: la Risposta
L'Agenzia delle Entrate chiarisce nella Risposta che la tassazione dei bonus deve essere determinata in base al luogo in cui l'attività lavorativa è stata svolta durante il periodo di maturazione.
Secondo la Convenzione OCSE e la normativa italiana, i redditi di lavoro dipendente sono tassati nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta, indipendentemente dalla residenza fiscale del dipendente al momento della percezione del reddito.
Pertanto:
- i bonus maturati durante il periodo di lavoro nel Regno Unito devono essere tassati esclusivamente nel Regno Unito, mentre
- i bonus maturati durante il periodo di lavoro in Italia devono essere tassati in Italia.
L'Agenzia ha anche specificato che, nel caso in cui siano state applicate ritenute indebite in Italia su redditi maturati all'estero, il dipendente ha diritto a richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso. Inoltre, la stabile organizzazione italiana è tenuta ad assolvere agli obblighi di sostituzione d'imposta solo per le somme maturate a partire dalla data di inizio dell'attività lavorativa in Italia.
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Retribuzioni convenzionali 2025 istruzioni INAIL
E' stata pubblicata il 27 febbraio 2025 la circolare INAIL 20/2025 con le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero definite dal decreto del Ministero del lavoro.
La principale indicazione che viene fornita riguarda i lavoratori interessati :
- per i collaboratori non vanno utilizzate le retribuzioni convenzionali contenute nelle tabelle ministeriali e rivolte ai lavoratori dipendenti, mentre,
- in deroga alla norma generale di cui all’art. 4 comma 1 del DLgs. 38/2000, esse si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale.
Scarica qui il file delle tabelle ministeriali 2025
Retribuzioni convenzionali: i Paesi e lavoratori interessati
Nella circolare INAIL riepiloga i contenuti del decreto elencando i Paesi esclusi dall’ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali, ovvero:
Stati membri Ue ed ex colonie Guyana francese, Isola di Martinica e Isola di Guadalupa,, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del dipartimento della Guadalupa);
- gli Stati extra Ue cdello spazio SEE Norvegia Lichtenstein Islanda e Svizzera.
- Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Brasile, Tunisia, San Marino ).
Si ricorda inoltre che gli importi delle retribuzioni convenzionali fissati da decreto ministeriale sono mensili, ma frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.
Nei casi in cui siano previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa: occorre ternere presente che per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12,
comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore
corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento
Riguardo l’applicabilità si conferma che sono interessati non solo i lavoratori italiani, ma anche
- i lavoratori comunitari e
- gli extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
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Regime agevolato impatriati: allungamento periodo di pregressa permanenza all’estero
Il regime agevolato per lavoratori impatriati può essere applicato anche in situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro (da dipendente a autonomo), ossia nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, e senza obbligo di iscrizione all’AIRE, purché siano rispettati i requisiti minimi di residenza all’estero.
Nella predetta ipotesi la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 07.02.2025 n. 22.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere dettagliato, confermando che il regime agevolato è applicabile, a condizione che siano rispettati i requisiti temporali di residenza all’estero. In particolare, essendo stata all’estero per almeno sei anni, la contribuente può accedere all’agevolazione fiscale anche se fattura esclusivamente al suo ex datore di lavoro.
Inotre, ha chiarito che la mancata iscrizione all’AIRE non preclude automaticamente il diritto all’agevolazione, ma sarà necessario dimostrare la residenza fiscale all’estero tramite altri elementi documentali.
Questa interpretazione conferma che il regime agevolato per lavoratori impatriati rimane accessibile anche a chi si trasforma da lavoratore dipendente a libero professionista, con rapporti di lavoro continuativi con l’ex datore di lavoro estero.
Chi può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati?
Il nuovo regime fiscale si applica ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia a partire dal 2024 e prevede un’imposizione ridotta sul reddito da lavoro dipendente, assimilato o autonomo. In particolare:
- I redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% dell’ammontare, con un limite massimo di 600.000 euro annui.
- Se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore o se il figlio nasce o viene adottato durante il periodo di fruizione, la base imponibile si riduce al 40%.
- Il lavoratore deve essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno tre anni prima del rientro. Tuttavia, se al rientro il lavoratore presta attività per il medesimo datore di lavoro estero o per una società dello stesso gruppo, il periodo minimo all'estero si allunga a sei o sette anni.
Fatturazione a ex datore di lavoro estero: è un ostacolo?
Uno dei dubbi principali esposti dall’istante riguardava la possibilità di beneficiare dell’agevolazione nel caso in cui l’attività lavorativa in Italia fosse svolta come autonomo, ma con fatturazione esclusiva verso l’ex datore di lavoro estero.
L’Agenzia ha chiarito che la tipologia di contratto di lavoro non incide sull’accesso al regime agevolato. Anche chi passa da lavoro dipendente all'estero a lavoro autonomo in Italia può beneficiare delle agevolazioni, purché rispetti i requisiti richiesti, compreso il periodo minimo di permanenza all’estero (sei o sette anni a seconda dei casi).
Iscrizione AIRE e residenza fiscale: un requisito obbligatorio?
Il secondo quesito riguardava la mancata iscrizione all’AIRE e la sua eventuale incidenza sul riconoscimento del regime agevolato.
L’Agenzia ha ribadito che la verifica della residenza fiscale è una questione di fatto e non può essere oggetto di interpello. Tuttavia, ha precisato che la normativa richiede semplicemente che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre (o sei/sette) anni precedenti il rientro. L’iscrizione all’AIRE non è un requisito esplicito, ma il contribuente dovrà dimostrare la propria effettiva residenza all’estero tramite documentazione idonea.
Il Caso di specie: analisi della Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’istanza di interpello analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda una cittadina francese che ha lavorato in Italia dal gennaio 2015 a marzo 2018. Dal 2018 al 2024, ha vissuto e lavorato all’estero, precisamente:
- In Belgio dal 2018 al 2020
- In Svizzera dal 2020 al 2024, con un impiego come Account Manager presso un’azienda di Zurigo.
Nel luglio 2024, la contribuente ha concluso il rapporto di lavoro dipendente con l’azienda svizzera, stipulando con la stessa un contratto di consulenza per svolgere attività di lavoro autonomo.
Il 15 agosto 2024, si è trasferita in Italia con la famiglia (coniuge e figlio minore), richiedendo la residenza anagrafica il 23 agosto 2024. Tuttavia, non è mai stata iscritta all’AIRE.
Alla luce di questo scenario, la contribuente ha posto due domande principali:
- Può beneficiare del regime agevolativo per lavoratori impatriati dal 2024, considerando che il suo unico cliente è l’ex datore di lavoro estero?
- La mancata iscrizione all’AIRE influisce sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali?
Allegati:La risposta n. 22/2025 dell'Agenzia delle Entrate conferma che la contribuente può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati a partire dal 2024, nonostante due aspetti critici della sua situazione:
- Trasformazione del rapporto di lavoro da dipendente a autonomo con lo stesso soggetto estero. Questo non costituisce un ostacolo all'agevolazione, ma richiede un periodo minimo di residenza all'estero di almeno sei anni (invece dei tre ordinari).
- Mancata iscrizione all’AIRE, che non preclude automaticamente l’accesso al regime agevolato. Tuttavia, sarà necessario dimostrare con elementi concreti la residenza fiscale effettiva all’estero nei sei anni precedenti al rientro.
In sintesi, l'Agenzia ha riconosciuto il diritto alla tassazione agevolata al 50% (ridotta al 40% in presenza del figlio minore), purché la contribuente possa dimostrare la sua effettiva residenza fiscale all’estero nel periodo richiesto.
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Accordo sicurezza sociale Italia Giappone 2024: istruzioni aggiornate
Completate dall'INPS le istruzioni per l'applicazione della Legge 18 giugno 2015 n. 97 di esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009 ed entrato in vigore il 1 aprile 2024.
Si tratta in particolare della possibilità per i lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l'onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni .
Con la circolare 52 del 27 marzo 2024 INPS è intervenuto con le prime istruzioni operative; mentre con il messaggio 2199 dell'11 giugno sono state fornite le indicazioni relative alla gestione dei flussi Uniemens , rettificate come detto il 2 luglio 2024 con il messaggio 2461
Le istruzioni per la presentazione delle domande sono state pubblicate nel messaggio 3351 del 9 ottobre 2024 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
Ricordiamo i principali aspetti dell'accordo sulla base della relazione illustrativa del Governo.
Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: cos'è
L’Accordo italo-nipponico in materia di sicurezza sociale, intende regolare i rapporti tra i due Paesi, membri del G8/G20, per quanto attiene a taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile.
L'elemento centrale è la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell’altro e la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.
All'epoca della firma l'Italia era l’unico Paese del G8 con il quale il Governo nipponico non avesse un vigente accordo di sicurezza sociale.
Viene precisato che l’Accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può notificare all'altro Stato contraente, attraverso i canali diplomatici, la cessazione dell'Accordo.
Gli articoli dell'accordo Italia-Giappone Legge 97 2015
- Articolo 1: stabilisce le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell’Accordo. In particolare viene definito il concetto di cittadino, di legislazione (indicante la normativa primaria e secondaria applicabile), di autorità competente e istituzione competente (l’entità governativa e l’istituzione previdenziale incaricata di applicare l’accordo) nonché il termine di prestazione (il quale definisce sia le prestazioni pensionistiche sia qualsiasi altra prestazione in danaro).
- Articolo 2: Individua il campo di applicazione rationae materiae, stabilendo le gestioni assicurative a cui si applicherà il presente Accordo. Per assicurare una maggiore certezza giuridica esso prevede altresì l’indicazione delle gestioni assicurative escluse, citando infine gli articoli che non riguarderanno tali gestioni.
- Articolo 3: Definisce il campo di applicazione personale individuando il titolare del diritto e i familiari generalmente titolari di diritti derivati.
- Articolo 4: Garantisce ai cittadini dei due Paesi ai quali verrà applicato l’Accordo l’eguaglianza di trattamento
- Articolo 5: Assicura la trasferibilità delle prestazioni . Sono previste però alcune deroghe legate ad alcune prestazioni di prepensionamento per la legislazione giapponese che prevede la presenza sul territorio nazionale.
- Articolo 6: Stabilisce il principio della lex loci laboris che risulta necessario per stabilire – negli articoli successivi – le deroghe a tali principio
- Articolo 7: Si tratta dell’articolo più rilevante dell’Accordo, in quanto esso regola il regime del distacco.In primo luogo viene stabilito il legame organico tra il lavoratore e l’impresa distaccante. Il comma successivo stabilisce in cinque anni la durata massima del periodo di distacco, prorogabile per altri cinque anni previo accordo delle Autorità dei due Paesi. Viene regolata altresì l’interruzione del distacco nel caso in cui il lavoratore si rechi in un Paese terzo e viene contemplata, infine, la possibilità di applicare tale istituto anche al lavoratore autonomo che esercita la sua attività nell’altro Stato.
- Articolo 8: Determina la legislazione applicabile nel caso di lavoratori impiegati in navi battenti bandiera dei due Paesi. Per essi è previsto il mantenimento del regime di sicurezza sociale del Paese di appartenenza della nave.
- Articolo 9: L’Accordo non pregiudica le disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. Inoltre viene stabilito il mantenimento del regime previdenziale del Paese di provenienza anche per altri funzionari pubblici diversi dai diplomatici.
- Articolo10: L’articolo consente di derogare alla determinazione della legislazione applicabile contenuta nei precedenti articoli. Per applicare tale articolo è necessario il consenso del lavoratore interessato e di entrambe le Autorità competenti.
- Articolo 11: L’articolo estende la copertura assicurativa del Paese di provenienza anche ai membri della famiglia del lavoratore italiano distaccato. Nel caso in cui i membri della famiglia siano di cittadinanza giapponese verrà loro applicata la legislazione di tale Stato.
- Articolo12 :L’articolo precisa ulteriormente le gestioni escluse in ragione della natura degli altri regimi contemplati.
- Articolo 13: Specificazione applicazione articolo 2.
- Articolo 14: L’articolo concerne l’individuazione delle Autorità e delle Istituzioni competenti ad applicare l’Accordo e regola altresì le modalità della collaborazione amministrativa.
- Articolo 15: L’articolo stabilisce che qualsiasi forma di esenzione da imposte per la presentazione di documenti, prevista dalla legislazione nazionale, valga anche per la documentazione prodotta in applicazione dell’Accordo. Per i documenti presentati ai fini dell’Accordo non è richiesta legalizzazione né altra simile formalità.
- Articolo 16: Viene stabilito, nella lingua italiana e giapponese, il regime linguistico con il quale le due Autorità o Istituzioni comunicheranno l’una con l’altra.
- Articolo 17: L’articolo prevede la possibilità di un generico scambio di informazioni sulla legislazione dei due Paesi e l’obbligo di comunicare qualsiasi modifica legislativa inerente al campo di applicazione dell’Accordo.
- Articolo 18: L’articolo prevede la possibilità, da parte delle istituzioni competenti, di trasferire le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente. In questo caso le istituzioni trasferiranno d’ufficio la domanda all’istituzione competente dell’altro Paese.
- Articolo 19: Il pagamento delle prestazioni può effettuarsi nella valuta dei due Paesi.
- Articolo 20: Ogni disaccordo sull’interpretazione e l’applicazione dell’accordo sarà risolto previa consultazione.
- Articolo 21: L’articolo precisa alcune disposizioni previste dalla legislazione giapponese sulla presa in conto di periodi complementari.
- Articolo22: Decorrenza della data del distacco nel caso in cui quest’ultimo sia iniziato prima della entrata in vigore dell’Accordo.
- Articolo23: Entrata in vigore dell’Accordo.
- Articolo24: Durata e denuncia dell’Accordo
I sistemi pensionistici interessati dall'Accordo
Per quanto concerne la Repubblica Italiana l'accordo si applicherà ai seguenti sistemi pensionistici italiani:
(I) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti;
(II) gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
(III) la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; e
(IV) i sistemi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria specificata in (I).
(b) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
L'Accordo non si applicherà alle prestazioni non-contributive finanziate completamente o parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale
Per quanto concerne il Giappone l'Accordo si applicherà ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi:
(I) la pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale);
(II) l'assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati);
(III) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali;
(IV) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); e
(V) il "Mutual Aid Pension" per il personale delle scuole private;
Ai fini di questo Accordo, la pensione nazionale non include la Pensione di Vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale che sia concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e che sia liquidabile interamente o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio.
Campo di applicazione per i familiari
Si evidenzia che l'accordo prevede, per quel che riguarda il coniuge o i figli al seguito della persona che lavora nel territorio del Giappone ed e' soggetta alla legislazione della Repubblica italiana in conformita' all'art. 7, al par. 2 dell'art. 9 o all'art. 10:
- a) nei casi in cui il coniuge o i figli al seguito non siano cittadini giapponesi, la legislazione giapponese non verra' applicata nei loro confronti. Tuttavia, nel caso in cui vi sia un richiesta in tal senso da parte del coniuge o dei figli, quanto sopra detto non verra' applicato;
- b) nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano cittadini giapponesi, l'esenzione dalla legislazione giapponese sara' determinata in conformita' con la normativa giapponese.
Accordo Italia Giappone istruzioni INPS
Nella circolare INPS precisa che nel caso di una persona il cui distacco o la prestazione di lavoro autonomo nell’altro Stato contraente siano iniziati prima dell'entrata in vigore dell’Accordo, il periodo viene considerato iniziato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo.
A questo link sono disponibili gli allegati alla circolare (accordi e modelli da utilizzare).
Nel messaggio 2199 2024 sono fornite invece le indicazioni sui versamenti ed esposizione in Uniemens:
- – Lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone
la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità in uso per i lavoratori inviati in Paesi legati dall’Italia da accordi di sicurezza sociale per cui deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”.
Inoltre la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.
- – Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia
Per i lavoratori che in base all’Accordo sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria i datori di lavoro devono utilizzare, nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.
Qualora, invece, l’esonero dalla legislazione italiana operi soltanto per l’IVS, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens deve essere utilizzato il codice Tipo Contribuzione in uso “81”, avente il significato di “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”.
Applicabilità
Le istruzioni si applicano a decorrere dal periodo di competenza giugno 2024.
Per i periodi di competenza aprile 2024 e maggio 2024, i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DMVig).
Nel caso di un lavoratore distaccato assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare indicata nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa :
- “IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia al Giappone e
- “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone in Italia.
AGGIORNAMENTO RETTIFICA 3 LUGLIO 2024
Nel nuovo messaggio INPS informa, con specifico riferimento ai lavoratori distaccati in Italia, che l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, (Allegato n. 1), che è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese.
Rettifica quindi il messaggio precedente chiarendo che per i lavoratori distaccati in Italia, se per effetto dell’Accordo sono assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontari, a tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”.
Per i lavoratori inviati in distacco dall’Italia in Giappone restano, invece, confermate le indicazioni fornite con il messaggio n. 2199/2024.
AGGIORNAMENTO 10 OTTOBRE
Le istruzioni operative per la compilazione e presentazione delle domande sono state illustrate con il messaggio 3351 del 9 ottobre 2024
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Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito
Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale.
QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione
Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..
Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.
DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”
La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.
Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.
Cosa cambia:
Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.
Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.
Da segnalare inoltre la differenziazione tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”
- i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
- i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9 del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione esclusiva in Svizzera.
DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri
Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.
Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.
Cosa cambia:
- Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
- Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.
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Sicurezza sociale Italia-Monaco: in vigore l’accordo sul telelavoro
Con un comunicato apparso in GU il Ministero degli esteri avvisa che si e' perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
L'emendamento e' entrato in vigore il 1° giugno 2024 e riguarda in particolare gli aspetti legati al lavoro da remoto .
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Convenzione sicurezza sociale Italia Monaco: cosa prevede
Il 12 febbraio 1982 la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco hanno stipulato una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n.130, ed in vigore dal 1° ottobre 1985. Nella stessa data è entrato in vigore l'Accordo amministrativo complementare, che regola le modalità di applicazione della Convenzione.
La Convenzione consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni, delle disposizioni di sicurezza sociale, in materia di :
- organizzazione dei servizi sociali,
- copertura maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte,
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e
- prestazioni familiari.
L'Accordo amministrativo complementare individua le autorità amministrative competenti
Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, erano individuate:
- nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
- nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) , Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI),successivamente confluiti nell'INPS,
- nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
- nelle unità sanitarie locali.
Convenzione Italia Monaco emendamento n. 1: i contenuti
L'Emendamento , ratificato con legge n. 35 del 12 marzo 2024, (GU n. 71 del 25 marzo 2024), integra la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato .
Era stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza da Covid-19, che ha evidenziato l'importanza della modifica avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori dipendenti di aziende del Principato di Monaco ma residenti in Italia,.
L'accordo regolato dal nuovo emendamento prevede che i lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa.
La modifica risulta importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o anche l'impiego di personale italiano.
Convenzione Italia Monaco: accordo 2024 sul telelavoro
L'Emendamento si compone nello specifico di sei articoli.
- L'articolo 1 prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.
- L'articolo 2 prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
- L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale oltre che, per quanto concerne la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza oneri aggiuntivi.
- L'articolo 5 stabilisce che le eventuali controversie nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi.
- L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento.