• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Successione ereditaria immobile: quando gli eredi suberntrano nei bonus edilizi

    Con il Principio di Diritto n 7/2025 l'agenzia delle entrate spiega quando spettano i bonus edilizi agli eredi di un immobile.

    In particolare, l’Amministrazione fornisce un’interpretazione univoca del comportamento da adottare quando un erede non detiene materialmente e direttamente l’immobile al momento dell’apertura della successione.

    Innanzitutto viene ricordato il perimetro dell'articolo 16 bis del Tuir che disciplina l’applicazione delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. 

    La detrazione è attualmente del 36% e sale al 50% nel caso in cui il beneficiario sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi effettuati sulla casa adibita ad abitazione principale.

    Quando cambia la titolarità dell’immobile, specifica l'agenzia, le quote di detrazione non fruite dal titolare originario dell’agevolazione vengono trasferite al nuovo proprietario, che potrà beneficiarne per i successivi periodi d’imposta salvo diversi accordi tra le parti interessate. 

    Se il trasferimento avviene mortis causa del contribuente con diritto di detrazione, lo sconto Irpef passa, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

    Successione ereditaria immobile: quando gli eredia suberntrano nei bonus edilizi

    L'agenzia evidenzia che come più volte ricordato anche da altri documenti di prassi, per usufruire dell’agevolazione la detenzione materiale e diretta dell’immobile acquisito deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. 

    Quindi l’erede non può utilizzare le rate residue per le annualità in cui, ad esempio, l’immobile è locato o concesso in comodato anche se soltanto per una parte dell’anno.

    Tuttavia, si precisa che la norma non prevede che per usufruire della detrazione “ereditata” la detenzione dell’abitazione debba sussistere necessariamente nell’anno stesso di apertura della successione. 

    Ciò che conta è che la condizione di detenzione materiale e diretta del bene esista per tutto il periodo d’imposta in cui l’erede beneficerà delle quote residue

    Come ha precisato la Circolare n. 17/2023 il nuovo proprietario “al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza”.

    Pertanto con la il principio di diritto in oggetto l’Agenzia evidenzia che:               

    • se nell’anno di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile, ad esempio perché è locato o dato in comodato a terzi, non sarà possibile usufruire per quell’anno della relativa quota di detrazione
    • se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile, gli stessi potranno beneficiare delle eventuali quote annuali residue.

    Inoltre si precisa ancora che, comunque, è necessario che l’erede detenga l’immobile per l’intero periodo d’imposta in cui applica la detrazione e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre del periodo di riferimento. In pratica, se l’acquisizione è avvenuta in corso d’anno, per quel periodo d’imposta la detrazione salta.

    Qualora il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito proporzionalmente tra loro per ciascun periodo in base alla detenzione effettiva.

    L’Amministrazione finanziaria, specifica concludendo che le suddette regole sono valide anche per le quote non usufruite dal defunto di altre detrazioni fiscali e in particolare per: superbonus, ecobonus e bonus verde. 

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus acquisto elettrodomestici 2025: il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 settembre 2025, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il nuovo contributo per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

    Scarica il testo del decreto MIMIT del 03.09.2025

    La misura trae origine dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata successivamente integrata dal DL n. 19/2025.

    L’obiettivo è duplice, da un lato sostenere le famiglie nei consumi, dall’altro incentivare il rinnovo degli apparecchi domestici obsoleti, con un effetto positivo sia sul fronte ambientale sia sulla competitività del sistema industriale europeo.

    Importi del Bonus elettrodomestici e limiti di spesa

    Il contributo è riconosciuto in forma di voucher elettronico, che consente uno sconto diretto in fattura al momento dell’acquisto:

    • 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 100 euro per elettrodomestico;
    • importo elevato a 200 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

    Il beneficio è concesso per un solo elettrodomestico per nucleo familiare, non è cumulabile con altre agevolazioni o incentivi fiscali sugli stessi beni e viene riconosciuto nei limiti del fondo stanziato, pari a 50 milioni di euro per il 2025. La gestione avverrà tramite piattaforma PagoPA e con il supporto tecnico-amministrativo di Invitalia.

    Elettrodomestici agevolati e requisiti

    Per accedere al contributo è necessario sostituire un elettrodomestico della stessa tipologia con classe energetica inferiore, consegnandolo al venditore per il corretto smaltimento ai fini del riciclo.

    Gli apparecchi ammessi, prodotti in stabilimenti situati nell’Unione Europea, devono rispettare specifiche classi minime di efficienza energetica:

    • Lavatrici e lavasciuga: classe A o superiore;
    • Forni: classe A o superiore;
    • Cappe da cucina: classe B o superiore;
    • Lavastoviglie: classe C o superiore;
    • Asciugabiancheria: classe C o superiore;
    • Frigoriferi e congelatori: classe D o superiore;
    • Piani cottura: conformi ai limiti di efficienza previsti dal regolamento UE.

    L’elenco aggiornato dei modelli ammessi sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero.

    Modalità operative e controlli

    L’utente finale dovrà fare richiesta del voucher attraverso la piattaforma informatica dedicata, che verificherà automaticamente i requisiti (ISEE, composizione del nucleo familiare, ecc.) interrogando banche dati pubbliche.

    Il venditore, previa registrazione nella piattaforma e iscrizione al portale RAEE, applicherà lo sconto al cliente e maturerà il diritto al rimborso da parte di Invitalia. Sono previsti controlli stringenti sul corretto smaltimento degli apparecchi sostituiti e sulla regolarità delle operazioni commerciali.

    Il decreto stabilisce inoltre le cause di decadenza dal beneficio e le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, a garanzia della trasparenza e del buon uso delle risorse pubbliche.

    Allegati:
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    Comunità energetiche e autoconsumo: aggiornate le regole operative per gli incentivi PNRR

    Con il Decreto Direttoriale n. 228 del 17 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato una nuova versione delle Regole Operative per l’accesso agli incentivi previsti dal PNRR a favore delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.

    Il provvedimento integra e modifica le precedenti disposizioni contenute nel Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414) e recepisce le recenti novità normative introdotte dal DL 19/2025, convertito dalla Legge 60/2025, e dal Decreto MASE 127/2025.

    L’intervento normativo rientra nell’ambito dell’attuazione dell’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, volto a promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso il sostegno finanziario a configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.

    Principali novità introdotte dal decreto

    Il decreto recepisce una serie di modifiche normative e tecniche, con l’obiettivo di semplificare l’accesso agli incentivi, favorire la partecipazione dei beneficiari e ampliare la platea degli aventi diritto.

    Estensione del perimetro soggettivo

    L’accesso ai contributi PNRR è ora possibile anche per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, superando il precedente limite di 5.000. Questo ampliamento mira a incentivare lo sviluppo di comunità energetiche anche in ambito urbano e metropolitano.

    Nuove scadenze e termini operativi

    • I lavori per la realizzazione degli impianti devono essere ultimati entro il 30 giugno 2026, anziché essere messi in esercizio entro tale data.
    • Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

    Incremento dell’anticipazione PNRR

    Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di anticipazione richiedibile dai beneficiari del contributo in conto capitale, agevolando l’avvio dei progetti anche per i soggetti con minori risorse liquide.

    Modifiche alle Regole Operative del GSE

    L’allegato al decreto aggiorna ufficialmente le Regole Operative del GSE per recepire:

    • Le novità normative su impianti entrati in esercizio prima della costituzione della comunità, a condizione che l’intento costitutivo risulti documentato (entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto CACER).
    • L’estensione dei soggetti ammessi alla CERanche a:
      • PMI partecipate da enti pubblici
      • Aziende territoriali per l’edilizia residenziale
      • Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
      • Enti di formazione, ricerca, religiosi e del Terzo settore.

    La precisazione secondo cui solo i soci ubicati in prossimità degli impianti possono esercitare poteri di controllo nella comunità.

    Sono state inoltre aggiornate:

    • Le modalità di verifica preliminare di ammissibilità
    • I criteri per la definizione delle modifiche ai progetti già in corso
    • Le modalità di ripartizione del “premio eccedentario” per finalità sociali

    Chiarimenti operativi e cumulabilità

    Tra le novità tecniche di rilievo si segnala che anche le persone fisiche sono ora esentate dall’applicazione del cosiddetto “fattore di riduzione F” nella determinazione della tariffa incentivante. In tema di cumulabilità degli incentivi, il decreto conferma che:

    • la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR, ma sarà decurtata in proporzione all’importo ottenuto.
    • è possibile cumulare la tariffa anche con altri contributi in conto capitale, a patto che non superino il 40% dei costi di investimento ammissibili.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Contributi PNRR per le Comunità energetiche rinnovabili 2025: nuovo Avviso del MASE

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato, con Decreto Direttoriale n. 229 del 17 luglio 2025, l’aggiornamento dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande a sportello per i contributi in conto capitale destinati allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei sistemi di autoconsumo collettivo

    L’iniziativa rientra nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

    L’Avviso recepisce le novità introdotte dal Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, finalizzate ad ampliare la platea dei beneficiari e favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro.

    Il nuovo sportello sarà attivo dal 21 luglio 2025 (ore 15:00) fino al 30 novembre 2025 (ore 18:00), salvo esaurimento anticipato delle risorse.

    Chi può beneficiare del contributo e quali interventi sono ammessi

    I contributi in conto capitale (fino al 40% dei costi ammissibili) sono destinati a soggetti che realizzano o potenziano impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di CER o autoconsumo collettivo, ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

    Gli impianti ammissibili devono:

    • essere nuovi o potenziati, con potenza massima fino a 1 MW;
    • essere localizzati sotto la medesima cabina primaria di riferimento della CER o gruppo di autoconsumatori;
    • avere avviato i lavori dopo la presentazione della domanda;
    • entrare in esercizio entro 24 mesi dal completamento, e comunque entro il 31 dicembre 2027.

    Sono ammissibili anche progetti in Comuni con più di 5.000 abitanti (ma sempre sotto i 50.000), a determinate condizioni transitorie se i lavori sono avviati tra il 16 maggio 2025 e la data di apertura dello sportello.

    Spese ammissibili e limiti di finanziamento

    Rientrano tra le spese finanziabili:

    • l'acquisto e l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, hardware/software e componentistica elettrica;
    • opere edili essenziali, connessione alla rete elettrica;
    • progettazioni, collaudi, direzione lavori e studi preliminari (fino al 10% dell'importo totale).

    Sono previsti limiti massimi di costo per impianti, differenziati in base alla potenza installata:

    • fino a 20 kW: €1.500/kW
    • da 20 a 200 kW: €1.200/kW
    • da 200 a 600 kW: €1.100/kW
    • da 600 a 1.000 kW: €1.050/kW

    L’IVA non è ammissibile salvo nei casi di non recuperabilità.

    Modalità di presentazione, obblighi e controlli

    Le domande dovranno essere trasmesse tramite l'applicazione online “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” disponibile sul portale clienti GSE. 

    È obbligatoria l’autenticazione e l’uso del Manuale Utente “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”. Alla domanda andrà allegata la documentazione prevista dalle Regole Operative.

    Il GSE esaminerà le richieste entro 90 giorni e comunicherà l’importo massimo del contributo concedibile. In caso di ammissione, seguirà la sottoscrizione di un atto d’obbligo e la successiva erogazione (anticipazione, quota intermedia e saldo) da parte del MASE.

    Il soggetto beneficiario sarà tenuto, tra l’altro, a:

    • completare i lavori entro il 30 giugno 2026;
    • rendicontare le spese entro il 31 agosto 2026;
    • garantire tracciabilità finanziaria, evitare il doppio finanziamento e assicurare il rispetto dei principi DNSH, parità di genere e inclusione giovanile;
    • facilitare controlli e ispezioni da parte di GSE, MASE e autorità competenti.

    Sono previste sanzioni e revoche del contributo in caso di irregolarità, mancato rispetto delle scadenze o delle condizioni contrattuali.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi scaduti: in arrivo istruzioni per utilizzarli

    Con Risposta alla Interrogazione parlamentare n 5-04143 rubricata Iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Super- bonus 110% si fornisce un importante chiarimento, vediamolo.

    Bonus edilizi scaduti per contenzioso: in arrivo istruzioni per utilizzarli

    I crediti d'imposta per interventi edilizi ammessi al superbonus 110 per cento maturati entro il 31 dicembre 2023 debbano essere utilizzati in quattro annualità, senza la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di credito non compensata.
    In relazione agli stessi, gli Interroganti segnalano come siano state riscontrate difficoltà applicative relativamente al caso in cui i contribuenti, in caso di crediti d'imposta contestati dall'Agenzia delle entrate e successivamente riconosciuti spettanti all'esito del contenzioso, non riescono a usufruire del credito, in quanto la relativa quota risulterebbe « scaduta » e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.
    Considerato che non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, gli stessi chiedono di sapere se le criticità esposte siano note e « quali soluzioni (si) intenda(no) adottare per consentire la piena fruizione dei crediti, considerando anche la possibile sopravvenuta incapienza del contribuente»

    Si ricorda che l'art 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i titolari delle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (Superbonus e altri interventi) possano optare per la fruizione dell'agevolazione come sconto in fattura praticato dal fornitore che ha eseguito gli interventi, oppure possano cedere ad altri soggetti il credito corrispondente alla detrazione.
    L'opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate; nel caso in cui la comunicazione sia stata validamente effettuata, la detrazione si trasforma in credito d'imposta, che viene trasferito in capo al fornitore (in caso di sconto in fattura) o al primo cessionario; il credito d'imposta può essere ulteriormente ceduto, alle condizioni stabilite dal comma 1 del richiamato articolo 121.
    Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
    Gli Onorevoli interroganti segnalano che alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d'imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall'invio della comunicazione dell'opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.
    L'Agenzia riferisce che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito può essere scartata e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.
    Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne.
    Ad esempio, nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell'applicazione della citata procedura di controllo preventivo il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2021 (punto 3.4) ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito sia prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell'opzione da cui deriva il credito.
    Analogamente, sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente.
    Per consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto, viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.
    Tale attività, tuttavia, non può essere svolta in via automatizzata in quanto necessita di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie che possono incorrere nella problematica sopra descritta e, dunque necessita di interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.
    Sarà cura dell'Agenzia fornire istruzioni alle strutture coinvolte in dette attività, per assicurare una gestione ancora più efficace delle fattispecie segnalate.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Ecobonus, ristrutturazioni e sismabonus: maggiorazione per nuda proprietà

    La Circolare n 8/2025 delle Entrate ha chiarito tra gli altri, il punto della maggiorazione delle detrazioni relative a ecobonus, bonus ristrutturazioni e sismabonus.

    Vediamo il paragrafo della circolare che ne chiarisce le condizioni dopo le modifiche approvate dalla legge di bilancio 2025.

    Ecobonus, ristrutturazioni e sismabonus: quando spetta la maggiore detrazione

    Come evidenziato nel paragrafo 2 della circoalre gli articoli 14, comma 3-quinquies (Ecobonus), e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), e 1-septies.1 (Sismabonus) del d.l. n. 63 del 2013, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, prevedono che la detrazione, per i rispettivi interventi, è elevata:

    • al 50 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025 
    • e al 36 per cento per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027,

    nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
    Per espressa previsione normativa, la maggiorazione spetta, quindi, a condizione che:

    • il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
    • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

    Al riguardo, si evidenzia che, per il riconoscimento della maggiorazione, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per i predetti interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente

    Vista la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e del 30 per cento delle spese sostenute nel 2026 e nel 2027.

    Con riferimento al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, in linea con quanto evidenziato con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata».

    Ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR).

    Resta inteso che, nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.

    La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di

    pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.

    Si ritiene, inoltre, che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori

    Con riferimento al c.d. “Sismabonus acquisti”, l'agenzia ricorda che la misura della detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 è parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. 

    Ciò posto, ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata prevista dal nuovo comma 1-septies.1 del medesimo articolo 16, si ritiene che l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione. 

    Identiche considerazioni valgono anche per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, previsti dal comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR 20 .

    Si precisa inoltre che ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata per la detrazione per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR 21 , l’acquirente deve adibire ad abitazione principale l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza entro il suddetto termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

    Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. 

    Tali circostanze devono essere verificate, come detto per le singole unità immobiliari, all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

    Resta fermo che, per le spese imputate agli altri condòmini, non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote non maggiorate previste dalle disposizioni in commento, come sopra descritte. 

    I medesimi chiarimenti sono validi anche per le spese per gli interventi su parti comuni effettuate in condomini minimi e in interi edifici di un unico proprietario.

    Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell’aliquota di detrazione per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come declinati nel presente paragrafo, si precisa, infine, che, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi e nuove regole dopo la Legge di Bilancio 2025

    Con la pubblicazione della Circolare 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) su tutte le principali detrazioni per lavori in casa, in particolare in materia di:

    • Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
    • Ecobonus;
    • Sismabonus;
    • Superbonus.

    Di seguito una sintesi operativa pensata sia per i professionisti del settore fiscale/tecnico sia per i contribuenti che intendono programmare interventi nei prossimi mesi.

    Recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica (art. 16-bis TUIR)

    Il comma 54 della Legge di Bilancio ha modificato l’articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo:

    • Nuova aliquota unica 30% per le spese sostenute nel triennio 2025-2027 (già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033),
    • ad esclusione delle spese per sostituire gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione, per le quali la detrazione è sempre al 50%.

    Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus mobili

    Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013)

    Il comma 55, lettera a), proroga le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2024, e rimodulando la percentuale di detrazione:

    Anno spesa
    Aliquota base
    Aliquota abitazione principale (proprietari/usufruttuari)
    2025
    36 %
    50 %
    2026-2027
    30 %
    36 %

    Le nuove percentuali si applicano a tutti gli interventi agevolati, anche quelli che prima godevano di aliquote più alte (condomini, riqualificazione globale ecc.) .

    Stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili, dal 1° gennaio 2025 non spetta alcuna detrazione per la sostituzione con caldaie uniche alimentate a gasolio, metano ecc. Restano ammesse pompe di calore, sistemi ibridi, micro-cogeneratori e generatori a biomassa  .

    Bonus ristrutturazioni (art. 16 D.L. 63/2013)

    • aliquote identiche all’Ecobonus (36% oppure 50% per l’abitazione principale) con tetto sempre a 96.000 € per unità immobiliare 
    • restano esclusi gli impianti a caldaia fossile come spiegato sopra.

    Sismabonus

    Anche per gli interventi antisismici (commi 1-bis – 1-septies) le aliquote diventano:

    • 36% (2025) / 30% (2026-27)
    • 50% (2025) / 36% (2026-27) se l’immobile è abitazione principale del proprietario/detentore .

    Maggiorazioni per l’abitazione principale

    La percentuale più alta (50% o 36%) spetta solo se alla data di inizio lavori il contribuente è proprietario o titolare di diritto reale e l’immobile è (o diventerà entro fine lavori) abitazione principale.

    Bonus mobili

    Prorogato al 2025 con limite di 5.000 € di spesa (non variato).

    Superbonus 2025

    Il comma 56, lettera a), modifica, infine, la disciplina del Superbonus, di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo, dopo il comma 8-bis.1, il nuovo comma 8-bis.

    Quest’ultima disposizione stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, prevista dal comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

    • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
    • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
    • Niente detrazione per caldaie a fossili installate dal 2025, anche se “trainanti” .

    Ripartizione in 10 rate per le spese 2023

    Chi ha sostenuto costi Superbonus nel 2023 può optare, entro la dichiarazione 2025, per la nuova ripartizione in 10 quote annuali senza sanzioni/interessi per l’eventuale maggior imposta dovuta. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 3222, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025).

    Allegati: