• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2023: i chiarimenti per imprese e cittadini

    Con la Circolare del 13.06.2023 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli ennesimi chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e dal Decreto n. 11/2023 (decreto “Cessioni”).

    Tra le principali novità, ricordiamo il differimento al 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo, del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

    Indice della Circolare:

    1. Novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto Rilancio
      1.1. Modifiche al comma 8-bis dell’articolo 119
      1.1.1. Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119
      1.1.2. Interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari
      funzionalmente indipendenti
      1.1.3. Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità
      immobiliari funzionalmente indipendenti
      1.1.4. Interventi effettuati su edifici condominiali da parte di Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui al comma 9, lettera c), e cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119
      1.2. Introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 – Impianti solari fotovoltaici
      1.3. Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119
      1.4. Interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119
      1.5. Opzione per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in dieci quote
      annuali

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    Visto di conformità bonus edilizi “ora per allora”: va comunicato alle Entrate?

    Sul sito della Agenzia delle Entrate in data 6 giugno, viene pubblicata una nuova faq con chirimenti sul visto di conformità relativo ai bonus edilizi.

    Sinteticamente, il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni su bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione.

    Visto di confromità ora per allora: chiarimenti delle entrate

    Nel dettaglio, il quesito chiedeva chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

    Le Entrate replicano che nel caso segnalato, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. 

    Al riguardo, però vengono forniti le seguenti indicazioni. 

    Le Entrate specificano che, è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

    Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. 

    Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano:

    • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
    • codice fiscale del condominio (se applicabile);
    • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
    • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
    • tipologia di intervento agevolato;
    • anno di sostenimento della spesa;
    • ammontare della spesa sostenuta;
    • ammontare del credito ceduto.

    Attenzione al fatto che, il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

    L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

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    Asseverazione tardiva per riduzione rischio sismico: possibile sanarla

    Con Risposta a interpello n. 332 del 29 maggio le Entrate chiariscono che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati:

    • alla segnalazione certificata di inizio attività,
    • o alla richiesta di permesso di costruire, 

    al momento della presentazione allo sportello unico competente. 

    La mancanza dell’asseverazione, chiarisce l'agenzia, non è una violazione meramente formale, trattandosi di una omissione che può ostacolare l'attività di controllo. 

    In particolare, l'istante riferisce di avere avviato un intervento edilizio, al di fuori dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. 

    Secondo l'istante trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro.

    L'istante riferisce di essersi avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso  di  idonea  polizza  assicurativa,  il  quale  ha provveduto a  predisporre  e  sottoscrivere  digitalmente la documentazione richiesta  dalle  norme  edilizie  vigenti,  trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''. 

    Evidenzia, tuttavia, che alla «[…] comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione  di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.»

    Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta «[…] al SUE del Comune  competente della documentazione sismica  …[ndr  ­  risulta]…asseverata  ed  inviata al  Genio Civile con  firma digitale  prima dell'inizio  dei  lavori»,  chiede  se,  la  citata  omissione  possa  essere  assimilata  «ad  una  violazione  meramente  formale,  che  non  pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%» 

    L'Agenzia ricorda che l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell'inizio dei lavori. 

    La circolare 28/2022 della stessa agenzia ha specificato che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso al beneficio fiscale.

    La violazione non può essere considerata ''meramente'' formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
    Pertanto l’Agenzia specifica che non è possibile ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), per sanare la violazione in parola.
    Tuttavia, l'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori ­ come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 potrebbe, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che:

    • la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, 
    • a condizione che:
      • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento,
      • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione,
      • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997.

    Viene infine precisato che, non essendo specificato nell'interpello in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato omesso di allegare l'asseverazione non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto della remissione in bonis suindicata. 

    Essa sarà possibile qualora la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
     

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    Bonus barriere architettoniche: spetta per qualsiasi categoria e per singoli appartamenti

    La Legge di Bilancio 2023 con il comma 365 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

    Ricordiamo innanzitutto i requisiti del bonus. L'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020:

    • riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, 
    • una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
    • per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ( termine prorogato) 
    • per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
    • da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo,
    • nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
      • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 
      • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 
      • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

    Come anche chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione:

    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, 
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, 
    • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

    Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Ciò premesso con diversi documenti di prassi l'Agenzia ha specificato il perimetro di applicazione del bonus chiariendo che spetta per:

    • appartamenti in condominio e non solo per le parti comuni,
    • su edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni, è pertanto per immobili di qualsiasi categoria catastale.

    Sulla prima questione la Dre Lombardia in un recente convegno ha spiegato che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». 

    Per fare un esempio concreto il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati.

    Vediamo alcuni utili interpelli.

    Bonus barriere architettoniche: spetta alla ASD per i bagni dei disabili

    Con Risposta a interpello n 455 del 16 settembre 2022  le Entrate hanno fornito chiarimenti al caso di un istante, associazione sportiva dilettantistica, che intendeva effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo della detrazione del 75% nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria. 

    L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso. 

    Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.

    Le Entrate hanno chiarito che nel caso in esame, la Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo, prodotta in sede di interpllo, possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

    Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata». 

    Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

    Conseguentemente, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa, per le spese sostenute nel 2022 dell'agevolazione prevista in quanto detiene l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Bonus barriere architettoniche: ammesso l’immobile in C/4 della APS

    Con la Risposta a interpello n 456 le entrate chiariscono il caso di una Associazione di Promozione Sociale (APS), che intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e interventi "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione serramenti) riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-ter mediante il rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici nonché interventi mirati a garantire l'accessibilità alla sala Polivalente a persone con ridotta mobilità nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto ministero 14 giugno 1989, n. 236. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se in qualità di APS possa accedere: 

    • alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria c/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000.

    Per quanto di interesse, l'agenzia ha chiarito che l'APS può fruire per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa poichè la norma cita gli immibili esistenti senza ulteriori specificazione pertanto spetta a prescindere dalla categoria catastale.

    Bonus barriere architettoniche: spetta per il bagno del disabile e le spese di completamento

    Le Entrate inoltre, sempre sul bonus barriere architettoniche, nel caso di un bagno realizzato in un appartamento di proprietà del genitore di un disabile e sito in condominio, con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"

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    Bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi 2 maggio sulla pagina della Piattaforma cessione crediti la nuova guida aggiornata alla possibilità di detrarre in 10 anni alcuni bonus edilizi.

    Ricordiamo che con Provvedimento n 132123 del 18 aprile le Entrate hanno disciplinato:

    • le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 
    • per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

    In particolare, i soggetti titolari di crediti da:

    • Superbonus, 
    • Sismabonus 
    • e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) 

    possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

    Condizione per poterlo fare è comunicare la scelta dal 2 maggio tramite la nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Attenzione al fatto che, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. 

    Le novità sono previste in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), e le Entrate forniscono le relative istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

    Per un riepilogo di quanto approvato dal DL n 11/2023 leggi anche Superbonus 110% : tutte le novità

    Bonus edilizi in 10 anni: quali crediti riguarda

    La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo 2023.

    Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
    • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

    Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

    Bonus edilizi in 10 anni: beneficiari

    Secondo le regole delle Entrate, fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

    In particolare, sulla guida delle entrate alla pagina 27 viene indicato che attraverso la funzione "ulteriore rateazione" l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.

    L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate. 

    Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

    Bonus edilizi in 10 anni: esempio pratico

    Sempre in data 18 aprile, le entrate hanno pubblicato un comunicato che annuncia il provvedimento con un pratico esempio di calcolo, vediamolo.

    La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

    ESEMPIO RATA 2023

    • un soggetto dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro,
    • prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno, 
    • potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro),
    • e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): 
      • questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, 
      • utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.

     Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. 

    In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

     

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    Attestazione SOA: le Entrate fissano il calendario dell’obbligatorietà

    L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 10 del 20 aprilfornisce chiarimenti sulla SOA.

    Ricordiamo che la SOA è la certificazione necessaria alle imprese per l'affidamento di lavori di importo superiore a 516.000 euro ai fini degli incentivi fiscali per interventi edilizi. leggi anche: Attestazione SOA: chiarimenti delle entrate

    Le imprese, ai sensi dell'art 10 bis del DL n 34/2022, devono essere certificate e in particolare, ai fini delle agevolazioni fiscali (previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

    • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
      • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA,
      • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
    • a decorrere dal 1° luglio 2023:
      • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

    Con la circolare n 1072023 viene chiarito che, gli incentivi fiscali ex artt 119 e 121 DL 34/2020 per lavori affidati a imprese per importi superiori a 516.000 euro spettano secondo le regole seguenti:

    Per i lavori in esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e contratti stipulati entro tale data  Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (ai sensi dell'art 2 ter DL 11/2023)
    spettano a prescindere dalla SOA anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:

    • le imprese abbiano la SOA,
    • le imprese abbiano sottoscritto un contratto che prevede il suo rilascio.

    Per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:

    • le imprese hanno la SOA.

    La circolare chiarisce inoltre che al fini di individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto. 

    Pertanto nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

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    Superbonus villette 2023: 90% con alcune condizioni

    Il Decreto aiuti quater pubblicato in GU n.13 del 17 gennaio 2023 è legge e reca, tra le altre, novità in tema di superbonus, vediamo il dettaglio.

    Decreto aiuti quater: sintesi delle novità per il superbonus

    Con l’articolo 9 si riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. 

    Il comma 2 dello stesso articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione ma tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
    La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
    Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
    Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
    Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
    Inoltre, l’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
    La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. 

    Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

    Vediamo maggiori informazioni per il superbonus villette.

    Decreto aiuti quater: il superbonus villette

    La norma estende altresì il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari:  tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

    Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale (al 90per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

    In particolare viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. 

    Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:

    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
    • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
    • il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.