• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Cessione crediti edilizi Partecipate regionali: la Puglia approva la sua legge

    Approvata il 16 ottobre la legge regionaledella Puglia che replica il modello lanciato dalla Basilicata sulla cessione crediti edilizi alle partecipate e sblocca crediti incagliati. 

    È stato votato a maggioranza un testo che riprende le linee di quanto hanno già fatto Basilicata, Lazio e Piemonte. 

    Secondo la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, potrebbe essere "una boccata di ossigeno per le imprese. Anche in questo caso però il tempo è nemico-amico, a seconda di come si riesce a metterla in piedi".

    La Regione Puglia coinvolge le sue società partecipate fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, quali Aeroporti di Puglia e Acquedotto pugliese.

    Si prevede che la Regione si impegni "per promuovere la circolazione dei crediti fiscali tramite l’acquisizione, da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate dalla Regione", non inclusi negli elenchi Istat. 

    Ricordiamo che già il Lazio aveva aperto agli acquisti dei crediti edilizi dalle partecipate con il via libera del Consiglio regionale.

    Nel dettaglio lo scorso 27 settembre anche la Regione Lazio ha approvato in Consiglio una proposta di legge che va esattamente nella stessa direzione della Basilicata.

    Si vuole creare uno strumento compatibile con il divieto di cessione alla PA, con l’obiettivo di coinvolgere soggetti che non siano compresi nel perimetro della pubblica amministrazione.

    La Regione Lazio nella sua nuova legge stabilisce che gli enti pubblici economici regionali «aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate», non compresi nell’elenco della PA, «assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali». 

    Cessione crediti edilizi a partecipate regionali: via libera del Governo

    Durante il Cdm n. 50 tenutosi il 18 settembre, il Governo non avevava impugnato, tra le altre, la Legge regionale della Basilicata aprendo la possibilità alle cessioni dei crediti da bonus edilizi alle partecipare regionali.

    Ricordiamo che si tratta della Legge Regionale n 20 del 16 luglio 2023 rubricata Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

    La decisione del Governo era molto attesa visti i crediti incagliati e vista la possibilità di sblocco con leggi regionali preannunciata con la legge in oggetto.

    Ricordiamo infatti che, in agosto una nota dell’Ufficio legislativo delle Finanze aveva sottolineato di non avere osservazioni sul piano della legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata. 

    Inoltre, il presidente della regione Vito Bardi spiegava che, visto il parere positivo del MEF, era necessario "attivare una convenzione con le entrate" per procedere in fretta.

    Cessione crediti edilizi a partecipate regionali: la Legge della Basilicata

    La legge della Basilicata fissa un principio, compatibile con il divieto di cessione introdotto dal decreto n 11/2023, a soggetti che rientrano nel perimetro della PA.

    Con il comma 2 dell'art 1 prevede che "Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio"

    La Regione, ai sensi del successivo comma c dell'art 2 "promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria."

    Alla luce di quanto detto, si dovrebbe verosimilmente prevedere, dopo la non impugnazione della legge da parte del Governo, che in Basilicata andrà avanti il lavoro per rendere operativa la misura.

    Visto infine il "nulla osta" del Governo, si presume che nelle altre Regioni questo modello potrebbe essere replicato, attraverso proposte simili. 

    La prima a muoversi in questa direzione è stata la Ragione Puglia e oltre alla Basilicata, si apprende che si stanno aggiungendo anche altre regioni quali: la Campania e il Lazio.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Compensazione Crediti tracciabili: dal 5 ottobre possibile annullare l’opzione

    Con Provvedimento n 332687 del 22 settembre le Entrate disciplinano le regole annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili 

    Nel dettaglio, i cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate. 

    La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023

    L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. 

    Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.

    Ricordiamo che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi, dal 5 ottobre è quindi possibile annullare la richiesta.

    Lo stesso provvedimento ha inoltre previsto le regole per l'annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    Nel dettaglio, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del Provvedimento. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti. Leggi Superbonus in 10 anni: possibile annullare la richiesta per approfondire.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus casa e Ecobonus: gli obblighi di comunicazione all’ENEA

    Con una faq datata 25 agosto le Entrate confermano che "gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea".

    Ricordiamo, a tal proposito, che l'ENEA ha attivato un portale per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da:

    • Ecobonus
    • Bonus Casa. 

    In merito all'invio delle comunicazioni viene specificato che:

    • dal portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data fine lavori nel 2022 e nel 2023.
    • e cheil termine dei 90 giorni per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il  1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023. 

    Conseguentemente, si suppone che, il criterio valga per le altre date di fine lavori, ossia il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello di fine lavori.

    Vediamo ulteriori dettagli

    Ecobonus: trasmissione dati all’ENEA

    Attraverso la sezione Ecobonus vanno comunicati all'ENEA:

    • i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 14 Dl n. 63/2013) 
    • e quelli relativi ai lavori connessi al “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per quelle sostenute lo scorso anno).

    La seguente tabella, aggiornata dall'ENEA al 28 giugno 2022, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

    Componenti e tecnologie

    Aliquota di detrazione

    SERRAMENTI E INFISSI
    SCHERMATURE SOLARI
    CALDAIE A BIOMASSA
    CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

    50%

    RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
    CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
    GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
    POMPE DI CALORE
    SCALDACQUA A PDC
    COIBENTAZIONE INVOLUCRO
    COLLETTORI SOLARI
    GENERATORI IBRIDI
    SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
    MICROCOGENERATORI

    65%

    INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
    (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)

    70%

    INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
    (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

    75%

    INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
    (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

    85%

    BONUS FACCIATE
    (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)

    90%

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

    Di interesse segnaliamo anche: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione.

    Bonus casa: trasmissione dati all’ENEA

    Attraverso la sezione Bonus Casa vanno inviati all'ENEA:

    • i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis Tuir).

    La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:

    Fonte tabella ENEA

    Componenti e tecnologie

    Tipo di intervento

    Strutture edilizie

    • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
    • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
    • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

    Infissi

    riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

    Impianti tecnologici

    • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
    • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;
    • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • microcogeneratori (Pe<50kWe);
    • scaldacqua a pompa di calore;
    • generatori di calore a biomassa;
    • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);

    Elettrodomestici(*) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

    1. 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
    2. 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
    • forni
    • frigoriferi
    • lavastoviglie
    • piani cottura elettrici
    • lavasciuga
    • lavatrici
    • asciugatrici

    (*)Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.  Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).

    Comunicazioni all’ENEA: informazoni per i tecnici

    Ricordiamo infine che l'ENEA con avviso del 1 febbraio 2023 ha comunicato ai professionisti che che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. 

    A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta. 

    Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione. 

    Viene precisato checorrezioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. 

    Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta

    Inoltre viene specirficato che per quesiti sul Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Bonus Casa (solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) è disponibile il servizio di assistenza virtuale Virgilio consultabile all'indirizzo:

    In caso di risposta non soddisfacente, si consiglia di riproporre al servizio un quesito con parole diverse da quelle già adoperate: dopo tre tentativi infruttuosi, nei quali lo stesso argomento sia stato oggetto di quesiti differenti, si apre in automatico un form da compilare per inviare il quesito al gruppo di lavoro dedicato. Il form può essere inviato solo per quesiti che non hanno ricevuto risposta dal sistema Virgilio.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus ruderi e diruti: le regole per la detrazione

    L'agenzia delle Entrate ha aggiornato le sue guide utili alla predisposione della Dichiarazione dei Redditi 2023 anno di imposta 2022. 

    Tra i chiarimenti, ve ne sono molti sul superbonus e in particolare, vengono fornite precisazione per la spettanza dell'agevolazione in capo a "Ruderi e diruti".

    Superbonus ruderi e diruti: le regole per la detrazione

    La guida sottoliena che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, la detrazione da superbonus spetta, a determinate condizione, anche con riferimento ad interventi effettuati su “edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi” (cfr. comma 1-quater dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020). 

    In particolarte, la detrazione è subordinata alla duplice condizione che:

    • siano realizzati anche interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
    • al termine degli interventi, l’edificio raggiunga una classe energetica in fascia A. 

    La detrazione spetta anche relativamente ad interventi effettuati su “ruderi”, indipendentemente dalla circostanza che 

    • gli stessi siano accatastati nel Catasto Terreni con l’indicazione dello specifico codice qualità per i “diruti”,
    • ovvero che siano iscritti al Catasto Fabbricati a condizione, tuttavia, che l'intervento non si qualifichi come una “nuova costruzione”  (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4). 

    In sostanza, è consentito l’accesso alla detrazione anche per interventi realizzati su ruderi, collabenti e diruti i quali, pur essendo fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, devono essere considerati edifici esistenti, purché, in caso di demolizione e ricostruzione, tale intervento sia riconducibile alla “ristrutturazione edilizia” di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del TUE ai sensi del quale rientrano in tale categoria anche «gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». 

    Superbonus ruderi e diruti: quando gli edifici sono considerati esistenti

    Gli interventi riguardanti tali edifici sono ricompresi nella “ristrutturazione edilizia” e non sono considerati come “nuove costruzioni” qualora sia stata accertata, dall’ufficio preposto, la consistenza preesistente alla demolizione o al crollo (trattandosi di un intervento di recupero del patrimonio esistente) sulla base di prove documentali certe che dimostrino l’esistenza dell’edificio e la sua la “consistenza”.

    In altri termini, il rilascio del titolo edilizio per “intervento di ristrutturazione edilizia”, di cui al citato art.3, comma 1, lett. d), del TUE, presuppone che sia stata accertata la preesistenza dell’edificio sulla base di documenti certi che consentano di stabilire in modo incontrovertibile:

    • la giacitura, 
    • le dimensioni planimetriche e volumetriche 
    • e le caratteristiche 

    dell’edificio da ripristinare (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4). 

    Poiché la norma esonera solo dal produrre l'APE “iniziale”, è necessario, in particolare, che anche per tali immobili – per gli interventi di efficienza energetica – sia comunque dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale:

    • l'edificio era dotato di un impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
    • e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 2.4).
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2023: i chiarimenti per imprese e cittadini

    Con la Circolare del 13.06.2023 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli ennesimi chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di Superbonus dal decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e dal Decreto n. 11/2023 (decreto “Cessioni”).

    Tra le principali novità, ricordiamo il differimento al 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo, del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

    Indice della Circolare:

    1. Novità in materia di Superbonus – Articolo 119 del Decreto Rilancio
      1.1. Modifiche al comma 8-bis dell’articolo 119
      1.1.1. Condomìni, persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119
      1.1.2. Interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari
      funzionalmente indipendenti
      1.1.3. Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità
      immobiliari funzionalmente indipendenti
      1.1.4. Interventi effettuati su edifici condominiali da parte di Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui al comma 9, lettera c), e cooperative di abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), dell’articolo 119
      1.2. Introduzione del comma 7-bis dell’articolo 119 – Impianti solari fotovoltaici
      1.3. Modifiche al comma 8-ter dell’articolo 119
      1.4. Interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119
      1.5. Opzione per la fruizione della detrazione di cui all’articolo 119 in dieci quote
      annuali

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi

    Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l'attestazione SOA, ossia una certificazione già prevista per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, ai fini delle agevolazioni da superbonus e bonus edilizi.

    Ricordiamo che la novità è stata introdotta dalla legge n 51 di conversione del DL n 21 che ha previsto con l'art 10 bis, la SOA, una speciale certificazione, per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il superbonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edilizi per i quali è prevista tale opzione.

    Attestazione SOA: che cos'è

    L’Attestazione SOA è:

    • la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, 
    • ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.

    Di fatto la SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

    Superbonus: attestazione SOA dal 1 gennaio 2023

    L’articolo 10-bis prevede che:

    • nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro,
    • e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020, 
    • le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni. 

    Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame, prevede una fase transitori durante la quale:

    • ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, 
    • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, 
    • l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto- legge n. 34 del 2020, può essere affidata: 
      1. a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
      2. b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentino al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

    Invece, terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.

    Superbonus: attestazione SOA quando non si applica

    L'attestazione Soa per i bonus edilizi NON si applica:

    • ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022, 
    • ovvero ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

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