• Legge di Bilancio

    Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ha cambiato le regole per i pagamenti della PA ai professionisti.

    In particolare, a decorrere dal 15 giugno 2026, le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a verificare la posizione debitoria dei lavoratori autonomi anche per compensi inferiori a 5.000 euro, superando una soglia che, fino ad oggi, aveva rappresentato un limite operativo essenziale. 

    Facciamo il punto sulle novità.

    Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno

    Ricordiamo prima dei dettagli della novità sui pagamenti ai professionisti che questa norma è stata travagliata ed ha riscosso le proteste dei sindati dei commercialisti e del CNDCEC.

    La norma interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.

    La novità prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

    In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.

    La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarderà i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.

    In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento sarà sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.

    Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.

    Il comma introdotto recita precisamente quanto segue:  All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere,
    direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
    a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
    b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ». 

  • Legge di Bilancio

    Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Tra le norme ve n'è una per il contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.

    A tale proposito l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi e in data 7 gennaio ha pubblicato una rettifica introducendo uno slittamento della novità a partire dal 15 marzo prossimo.

    Vediamo tutte le regole da conoscere.

    Piccole spedizioni extra UE: il contributo di 2 euro

    La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
    Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
    Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

    Ricordiamo che Codacons è intervenuta sulla previsione di legge evidenziando l'illeggittimità della norma.

    Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».

    L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative, facciamo il punto.

    Spedizioni extra UE: quando si applica il contributo di 2 euro

    La Circolare n 37/2025 di ADM evidenzia che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:

    • spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
    • spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
    • spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

    Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).

    Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

    Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

    Con successiva circolare n 1/2026 datata 7 gennaio le Dogane hanno previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro.

    Ll’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), rettificando le proprie indicazioni contenute nella circolare n 37/D/2025, introduce un periodo transitorio, fino al 28 febbraio 2026.

    La circolare n 1 nel rispetto dello Statuto del contribuente e per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi, concede un maggior lasso temporale (periodo transitorio) per dichiarare le importazioni registrate dal 1° gennaio al 28 febbraio e versare di conseguenza il relativo importo dovuto: i contributi delle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro registrate nel periodo transitorio andranno contabilizzati e pagati sulla base della dichiarazione da presentare per la prima volta entro il 15 marzo 2026, e per le operazioni di gennaio e di febbraio. 

    Dal 1° marzo, invece, gli adempimenti correlati alla contabilizzazione, dichiarazione e versamento del contributo sulle spedizioni fino a 150 euro dovranno rispettare le tempistiche che sono già state indicate sulla circolare 37/D.

  • Legge di Bilancio

    IRAP Banche: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    La Legge di Bilancio 2026 legge n 199/2025 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre è in vigore dal 1° gennaio.

    Tra le norme in essa contenute ve n'è una che riguada direttamente le Banche.

    Si conferma l’aumento del 2% dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione.

    I commi 74 e 75, come modificati nel corso dell’esame al Senato, dispongono l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028. 

    A seguito delle modifiche, è precisato che sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE, le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.

    IRAP per banche e Assicurazioni: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi in questione modificano le aliquote previste dall’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di incrementarle di due punti percentuali.
    In particolare:

    • il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 fissa al 4,65 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle banche e agli intermediari finanziari, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
    • il comma 1, lettera c), della medesima disposizione fissa al 5,90 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle imprese di assicurazione, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.

    L’importo delle aliquote discende dall’abrogazione, dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 che aveva ridotto le aliquote precedentemente vigenti rispettivamente al 4,20 per cento per banche e a intermediari finanziari e al 5,30 per cento per le assicurazioni. 

    In conseguenza di ciò rivivono le aliquote precedentemente vigenti applicabili dal 1° gennaio 2015.
    A seguito di quanto previsto dal comma 74 le aliquote IRAP passano per gli anni 2026, 2027 e 2028:

    • al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
    • al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

    Con le modifiche introdotta nel corso dell’esame al Senato viene circoscritto l’ambito soggettivo dell’aumento dell’imposta, venendo esclusi da tale incremento:

    • le società di intermediazione mobiliare (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
    • gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE – (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
    • le società di gestione dei fondi comuni di investimento (articolo 6, comma 3);
    • le società di investimento a capitale variabile (articolo 6, comma 4);
    • le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati (articolo 6, comma 9).

    Viene inoltre previsto che fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni introdotte nel corso dell’esame in sede referente, e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.

    Il comma 75 dispone che, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

  • Legge di Bilancio

    Bonus famiglie e Imu ridotta: cosa cambia per le scuole paritarie

    La Manovra 2026,  approvata oggi definitivamente dalla Camera dei deputati  e attesa domani in Gazzetta Ufficiale,  introduce un pacchetto di misure a sostegno delle scuole paritarie e delle famiglie che scelgono questo percorso educativo. Il pacchetto  mira a ridurre i costi per le famiglie, alleggerire il carico fiscale degli istituti  per  garantire accessibilità e stabilità finanziaria alle scuole paritarie.

    Si prevedono  in particolare

    • un bonus da 1500 per le famiglie 
    • una riduzione dell'IMU per gli istituto che mantengono le rette entro un certo limite di costo 
    • maggiori fondi a sostegno delle scuole private sia in Italia che all'estero.

    Voucher scuole private 2026

    Una delle principali novità della Manovra 2026 riguarda un contributo economico diretto alle famiglie  con figli iscritti nelle scuole paritarie riconosciute dallo Stato. Si tratta di un voucher annuale fino a 1.500 euro per studente, pensato per sostenere le spese scolastiche e favorire l’accesso a questo tipo di istruzione.

    Il bonus è rivolto ai nuclei familiari con Isee fino a 30.000 euro e spetta per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado (medie) e il primo biennio delle scuole superiori presso istituti paritari. 

    L’importo effettivo che sarà erogato dipende dall’Isee: le famiglie con Isee più basso riceveranno la quota massima, fino a 1.500 euro, mentre l’importo diminuirà gradualmente con l’aumentare dell’Isee, nel limite delle risorse stanziate.

    Per accedere al bonus sarà necessario attendere un decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che definirà criteri, modalità di presentazione della domanda e termini operativi. 

    Il decreto concorderà anche la misura del bonus con eventuali agevolazioni locali già esistenti, per evitare sovrapposizioni. Una volta definiti i criteri, il bonus potrà essere richiesto dagli interessati attraverso le modalità indicate ufficialmente, che potrebbero prevedere una domanda online o un accredito diretto alla scuola o alla famiglia.

    Altre misure della Manovra 2026 per le scuole paritarie

    Oltre al bonus per le famiglie, la legge di bilancio 2026 prevede anche:

    • Esenzione Imu sugli immobili delle scuole paritarie che applicano rette medie inferiori al costo medio per studente. Chi mantiene rette più basse può beneficiare di una significativa agevolazione fiscale sugli immobili utilizzati per l’attività scolastica.
    • Un lieve incremento delle risorse pubbliche destinate alle scuole paritarie: il fondo passa da meno di 800 milioni a 886 milioni di euro annui a partire dal 2026, rafforzando la sostenibilità economica degli istituti.
    • Un fondo di 1,5 milioni di euro dedicato al sostegno delle scuole paritarie italiane all’estero, pensato per favorire gli studenti italiani e i loro discendenti che frequentano questi istituti.

    Queste misure, combinate, vogliono sostenere sia la scelta educativa delle famiglie sia la vitalità economica delle scuole paritarie nel sistema di istruzione nazionale e all'estero.

    Come detto,  per essere operative le misure attendono ora dei provvedimenti ministeriali che dettino le modalità di richiesta e la documentazione necessaria.

    Tabella di riepilogo

    Misura Beneficiari Contenuto
    Voucher famiglie Famiglie con Isee fino a 30.000 euro Contributo fino a 1.500 euro per studenti alle medie o al primo biennio delle superiori
    Esenzione Imu Scuole paritarie Imu agevolata per rette inferiori al costo medio per studente
    Incremento risorse Scuole paritarie Fondi aumentati a 886 milioni di euro annui dal 2026
    Sostegno scuole all’estero Studenti italiani o discendenti Stanziamento dedicato di 1,5 milioni di euro

  • Legge di Bilancio

    Regime forfettario 2026: prorogata soglia a 35mila per dipendenti e pensionati

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.

    Per il regime forfettario una piccola proroga e nulla più, vediamo di cosa si tratta.

    Regime forfettario 2026: aumenta la soglia della causa di esclusione

    Il regime forfettario, vedrà dal 1° gennaio, limiti più ampi per dipendenti e pensionati nel 2026.

    La tassa piatta non cambia e per chi intende aprire partita IVA l'anno prossimo, così come vuole restare nel regime agevolato, è confermarta la soglia di 35.000 euro.

    Inizialmente si era anche parlato dell'innalzamento del limite generale di applicazione a 100.000 euro ma tale previsione è sfumata nell'iter della finanziaria.

    Il limite a regime è pari a 30.000 euro e come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2026 la soglia sale di 5.000 euro, la norma è e resta appunto solo temporanea, e consente di continuare ad applicare il forfettario al 15% ai  titolari di partita IVA che, nel 2025, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati entro la soglia di 35.000 euro, superato il limite si scatta il regime ordinario.

    Occorre anche ricordare che dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, che consente a tutti gli Stati membri di prevedere nella propria legislazione un regime forfettario fino a 85.000 euro per le cessioni di beni e prestazioni di servizi interne, soglia che sale a 100.000 euro per le operazioni intra-UE.

    Ricordiamo ora che, n via generale che il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita.

    Al di là della sopra descritta novità, le regole da rispettare ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non hanno subito modifiche pertanto per il 2026 sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che nel 2025 (art. 1 comma 54 della L. 190/2014):

    • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
    • hanno sostenuto spese per determinati rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.

    Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, è inoltre necessario verificare l’eventuale presenza di cause ostative; in particolare, l’accesso nel 2026 è vietato ai contribuenti che a inizio anno:

    • esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito e non hanno operato espressa rinuncia;
    • sono residenti all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
    •  contemporaneamente all’attività per cui applicano il forfetario, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.

    Qualora, tali situazioni non si verificassero a inizio 2026, ma fossero concrete in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime si perfezionerebbe dal 2027.

  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2026: il testo pubblicato in GU con le novità per famiglie e imprese

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 42/L, la Legge di Bilancio 2026 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, approvata dalla Camera in via definitiva nella seduta del 30 dicembre 2025, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti.

    Scarica qui il testo della Legge di Bilancio 2026 (Legge del 30.12.2025 n. 199).
    Segnaliamo che è stato ripubblicato il testo della Legge di Bilancio 2026 corredato delle note esplicative. Le note hanno esclusiva finalità di facilitare la lettura delle disposizioni e non modificano il valore e l’efficacia degli atti legislativi.

    Le disposizioni spaziano dal riordino della tassazione personale e d’impresa al sostegno al reddito delle famiglie, fino agli interventi per la sanità, gli enti territoriali e la revisione della spesa pubblica.

    Di seguito una breve sintesi delle novità più rilevanti.

    Fisco e potere d’acquisto delle famiglie

    Riduzione IRPEF

    I commi 3-4 prevedono la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d’imposta, esclusi i costi sanitari.

    Carta “Dedicata a te”

    Rifinanziata per il 2026-2027 con 500 milioni €/anno (commi 5-6), la carta consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.

    Premi di produttività e rinnovi contrattuali

    I commi 8-12 prevedono, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano assoggettati (salva espressa rinuncia scritta del lavoratore) a una imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile solo ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Inoltre, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015) corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all’1%.

    Buoni pasto elettronici

    L’esenzione è elevata da 8 a 10 euro (comma 14).

    Locazioni brevi

    Il comma 17 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:

    • il riferimento temporale per l’applicazione del regime agevolato viene esteso fino all’anno 2026;
    • viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.

    Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:

    • l’aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
    • l’aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell’esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
    • il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell’aliquota ridotta.

    In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l’aliquota ordinaria del 26% o il regime d’impresa, a seconda delle circostanze.

    Superbonus ed ecobonus

    Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (comma 22). In sostanza, l’articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi “ordinari” dopo la progressiva riduzione del Superbonus:

    Articolo 14 – Ecobonus

    • l’aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
    • la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
    • per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione “rafforzata” fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.

    In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).

    Articolo 16 – Bonus ristrutturazioni

    • viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
    • dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
    • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).

    Misure per le imprese

    Beni strumentali

    I commi 427-436 ripropongono la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

    La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    La maggiorazione spetta per investimenti in:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto al passato, dunque, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

    Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

    Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

    Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Sono previsti inoltre crediti d’imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (commi 438-447 e 448-452), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (comma 468).

    Criptovalute

    Il ddl (comma 28) interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, prevedendo un regime specifico per i token di moneta elettronica ancorati all’euro (euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114. In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tali euro-token viene applicata un’aliquota ridotta al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%. Il testo chiarisce inoltre che non costituiscono plusvalenze né la mera conversione tra euro e euro-token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale, evitando che operazioni “neutre” generino imponibile.

    Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).

    La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (commi 35-41).

    Contributo banche e assicurazioni

    L’aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (commi 74-75). Rispetto alla versione originaria, la Commissione ha ristretto l’ambito soggettivo della misura, escludendo dall’aumento i soggetti indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del D.Lgs. 446/1997. Inoltre, è stata introdotta una misura di parziale compensazione: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente, spetta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro, riconosciuta fino a concorrenza dell’extra-imposta derivante dall’aumento dell’aliquota. 

    Definizione agevolata cartelle

    Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

    La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata. (commi 82-101).

    Lavoro e previdenza

    Incentivi alle assunzioni

    I commi 153-155 prevedono stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.

    Assegno di inclusione (ADI)

    I commi 158-161 estendono il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.

    Ape Sociale

    Prorogata al 31 dicembre 2026 (commi 162-163).

    Ammortizzatori sociali

    Rifinanziato il Fondo per l’occupazione (comma 175), prorogati i trattamenti per le aree di crisi industriale complessa e per i call center.

    Pensioni minime

    Incremento di 20 euro mensili dal 2026 per i soggetti in condizioni disagiate (comma 179).

    Famiglia, pari opportunità e welfare

    Bonus lavoratrici madri

    I commi 206-207 introducono un’integrazione del reddito per le madri con due o più figli.

    ISEE e prima casa

    I commi 208-209 modificano la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli. In breve, viene innalzata la franchigia “prima casa” nell’ISEE, ovvero la soglia di valore dell’abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è stata ridotta in sede referente a 120.000 euro, sempre con l’incremento per figli successivi. Inoltre, l’articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con 2 o più figli.

    Congedi parentali e genitorialità

    Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori (commi 219-221).

    Fondo caregiver e Fondo minori

    Rifinanziati per sostenere l’assistenza familiare e i servizi educativi (commi 222-224).

    Contributo abitativo

    Previsto un fondo per genitori separati o divorziati con figli a carico (commi 234-235.

    Reddito di libertà

    Rifinanziato il fondo per le donne vittime di violenza (commi 229-232).

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Ritenuta universale all’1%: obbligatoria dal 2029

    Il Disegno di Legge 2026 la cui fase emendativa è terminata, sarà approvato con fiducia dalle Camere, stando alle anticipazioni alla stampa, pertanto l'iter è in dirittura di arrivo.

    La manovra finanziaria deve essere obbligatoriamente approvata e pubblicata in GU entro il 31 dicembre di ogni anno per entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno entrante.

    Tra conferme e novità della fase emendativa spunta una norma che va ad integrare l'iniziale articolo 25 del ddl iniziale con l'introduzione della cosiddetta ritenuta universale per le imprese, vediamo il dettaglio.

    Ritenuta universale all’1%: in legge di bilancio 2026

    Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo chiede un anticipo di tassazione per le imprese.

    Durante l’esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1- quinquies, con i quali si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa.

    La norma introdotta prevede che a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:
    1) lo 0,5 per cento per l’anno 2028;
    2) l’uno per cento a decorrere dall’anno 2029.
    In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che:

    • abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

    La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11 per cento effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 201020, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

    L’individuazione delle modalità attuative è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.

    La relazione tecnica distingue tra le due finalità di evasione che si intende contrastare:

    • assessment gap, ovvero l’omessa dichiarazione a cui consegue il mancato versamento dell’imposta. Per tale fattispecie si prevede, a regime, un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro, ridotto alla metà per l’anno 2028;
    • collection gap, inteso come il mancato versamento di tutta o parte dell’imposta. Sommando gli effetti previsti sui soggetti passivi IRES e
      IRPEF, e tenendo conto del “circolo virtuoso” che potrebbe generarsi in virtù della diminuzione del vantaggio derivante da condotte elusive, la relazione tecnica stima (criterio di cassa) un maggior gettito annuale pari a 734,5 milioni di euro nel 2028, 1.469 milioni di euro a partire dal 2029.