• Legge di Bilancio

    DEF 2025: il testo approvato il 9 aprile

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, da inviare alla Commissione europea entro il 30 aprile dopo esame del Parlamento. Vediamo come è stato strutturato.

    DEF 2025: cosa contiene

    Come sintetizzato dal comunicato stampa dello stesso Governo, il DEF 2025, è incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti negli ultimi sei mesi, in ottemperanza alla normativa dell’Unione Europea, che prevede l’invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report).

    A fronte dell’elevato grado di incertezza che caratterizza il contesto internazionale, il Governo conferma l’approccio prudenziale delle stime elaborate.

    Le previsioni relative al PIL reale indicano per il 2025 una crescita dello 0,6 per cento, in aumento allo 0,8 per cento nel 2026 e 2027. Tale andamento viene confermato, in base ai dati attualmente disponibili, anche nel 2028.

    Il quadro di finanza pubblica conferma sostanzialmente quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 dello scorso autunno.
    I dati di consuntivo per il 2024 hanno mostrato un deficit in miglioramento, ancor più marcato rispetto a quanto previsto nel Piano e nel DEF, che si è attestato al 3,4 per cento del PIL (anziché al 3,8 per cento previsto nel PSBMT e al 4,3 per cento nel DEF).

    Per l’orizzonte di previsione del documento, si conferma il profilo di deficit previsto dal Piano, in particolare, il deficit del 2025 è ancora previsto al 3,3 per cento del PIL. 

    Per quanto riguarda il 2026, le previsioni confermano la stima del 2,8 per cento, coerente con l’obiettivo di uscire dalla Procedura per disavanzo eccessivo. Nel 2027 si prevede un’ulteriore riduzione al 2,6 per cento, per poi chiudere al 2,3 nel 2028.
    Con riferimento al rapporto debito/PIL, nel periodo oggetto del DFP, si prevede un andamento leggermente più basso di quello indicato nel Piano, con differenze che tendono ad azzerarsi nel corso del periodo stesso’.

  • Legge di Bilancio

    Polizza rischi catastrofali imprese: il calendario 2025-2026

    Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025 che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

    Il MIMIT in data 14 aprile ha pubblicato ulteriori FAQ di chiarimento sulle polizze CAT NAT

    Il comunicato stampa del Governo specifica anche che "resta fermo il termine per le grandi imprese".

    Ricordiamo che la legge di conversione del DL Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali per le imprese tranne che per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il cui obbligo slitta al 31 dicembre.

    Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio contiene le regole attuative del nuovo adempimento. 

    Leggi l'approfondimento: Polizza catastrofale imprese: tutte le regole.

    Inoltre, occorre evidenziare che il 2 aprile è entrata in vigore la Legge Quadro n 40/2025 con novità per tale adempimento, leggi: Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni      

    Polizza rischi catastrofali: proroga per le PMI

    L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:

    • a tutte le imprese sia con sede legale in Italia,
    • che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.

    Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:

    • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
    • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

    La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

    Il 28 marzo arriva il Decreto di ulteriore proroga per le PMI.

    In dettaglio il decreto di proroga del 28 marzo prevede che il termine previsto all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è così differito:

    • a) per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
    • b) per le piccole e micro imprese al 1° gennaio 2026.

    Per le imprese di cui al comma 1, la previsione di cui all’articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, trova applicazione con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l’obbligo assicurativo.

    Attenzione al fatto che il termine resta fermo per le grandi imprese senza sanzioni per 90 giorni.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce le sanzioni

    Il MIMIT ha aggiornato le FAQ sulla polizza catastrofale imprese per cui, nel frattempo, ricordiamolo, è arrivata una proroga differenziata per le PMI, medie e grandi imprese.

    Polizza catastrofale imprese: il calendario 2025-2026.    

    Ricordiamo inoltre che l'adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2024 ha visto diversi confronti tra le parti in causa per giungere alla pubblicazione del Decreto MIMIT n 18/2025

    Sinteticamente ricordiamo che devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c..

    Polizza catastrofale imprese: chiariti alcuni dubbi dal MIMIT

    Il comma 102 dell art 1 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. 

    La disposizione, come si legge, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è negato alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento causi esclusione totale o parziale dall'agevolazione.

    Il MIMIT con una delle FAQ in oggetto ha chiarito che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

    In pratica ciascun Ministero o PA dovrà emanare un provvedimento attuativo con le regole di esclusione come conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale.

    Viene chiarito che il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. 

    Inoltre è chiarito che, le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo” quindi quanto stabilito dall'art 1 comma 102 della Legge 213/2023 non è retroattivo e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL n 39/2025 .

    In dettaglio si riportano i due chiarimenti integrali:

    1. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
      Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
    2. Per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata. 

    Ricordiamo di seguito alcuni chiarimenti che sono stati invece pubblicati da ANIA associazione nazionale delle imprese di assicurazioni che sul tema ha pubblicato un documento riepilogativo di regole e risposte ai dubbi frequenti.

    Polizza rischi catastrofali imprese: quali beni sono inclusi?

    L'ANIA ha specificato che, come chiarito dall’art. 1- bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge n. 189/2024 e dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

    Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025).

    A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.

    Polizza rischi catastrofali imprese: come adeguare una polizza appena rinnovata?

    Veniva domandato se, per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del decreto, l’adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto.                                                                           

    Con FAQ ANIA ha replicato che se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo step di quietanza utile (conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge).

    Polizza rischi catasfrofali imprese: quali eventi naturali vanno assicurati?

    Veniva domandato quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria.                                                          ANIA ha specificato che i rischi da assicurare sono:

    • alluvione,
    • esondazione,
    • inondazione,
    • sisma
    • frane

    intendendosi per tali eventi naturali:

    alluvione: nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.

    sisma: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”.

    frana: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”.  

    Attenzione al fatto non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “la mareggiata; la marea; il maremoto; la penetrazione di acqua marina;

    la variazione della falda freatica; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.

    Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”.

  • Legge di Bilancio

    PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.

    Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti in merito, tra il fatto che le imprese già costituite al 1° gennaio potranno provvedere all'adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno prossimo. 

    La Camera di Commercio di Verona si discosta dai contenuti della nota ritenendo necessari ulteriori chiarimenti, di seguito i dettagli in merito.

    PEC Amministratori di società: come procedere

    Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

    Nella relazione illustrativa alla legge che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
    In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

    Avendo la norma una formulazione generica e in attesa di chiarimenti dal MIMIT, le Camere di Commercio stanno provvedendo a diffondere il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti quanto per quelle neocostituite.

    Ciò premesso, Unioncamere nazionale aveva diffuso alle sedi regionali una nota (non diffusa ancora alla stampa) i cui contenuti si evincono però dalla prassi che gli uffici del Registro delle imprese stanno applicando: per le società di nuova costituzione, in sede di domanda di iscrizione con il Modello, la PEC degli amministratori potrà anche coincidere con il domicilio digitale della società di riferimento e dovrà essere indicata nel Modello Intercalare P di ciascun amministratore, nel riquadro recapiti dei Dati Domicilio.

    In attesa dei chiarimenti del MIMIT il Registro delle Imprese di Milano aveva adottato una interpretazione restrittiva della novità specificando con nota che: in sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:

    • iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
    • iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

    Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

    I Notai lombardi invece comunicando il nuovo adempimento, con una nota pubblicata sul prorprio sito, evidenziano la necessità di chiarimenti in merito affermando quanto segue: "Vista la formulazione generica della disposizione contenuta nella legge di bilancio, sembrerebbe necessaria la comunicazione della casella PEC anche per gli amministratori e i liquidatori già nominati alla data di entrata in vigore della norma, la quale però nulla specifica sul punto."

    In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui in sintesi viene chiarito quanto segue:

    • l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
    • le imprese già costituite al 1° gennaio, data di entrata in vigore della novità, hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi,
    • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
    • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
    • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

    Sotto il profilo sanzionatorio leggi: PEC Amministratori di società: ci sono sanzioni per chi non provvede? con tutti i chiarimenti del Ministero.

    PEC Amministratori di società: disappunto del sindacato dei Commercialisti

    L' Associazione dottori commercialisti in una recente nota ha espresso disappunto per questo nuovo adempimento.

    In particolare si "esprime forte rammarico per l'introduzione di un nuovo adempimento che appare utile solo all'Amministrazione pubblica, senza alcun beneficio concreto per le imprese: l'obbligo di comunicare la Pec (Posta elettronica certificata) personale degli amministratori al Registro delle imprese (come previsto dalla Legge di Bilancio 2025) si applica a tutte le società di persone e di capitali, aggiungendo, sostanzialmente, un ulteriore onere burocratico ed economico per le imprese e i loro amministratori".

    Si ricorda che l'adempimento in base alle istruzioni MIMIT  dovrà essere espletato per le società esistenti entro il 30 giugno prossimo e l'Adc sindacato dei commercialisti: "ritiene che questa misura rischia di trasformarsi solo in un ulteriore aggravio per imprese e professionisti, senza reali vantaggi in termini di trasparenza ed efficienza".

    Con la stessa nota i commercialisti chiedono: "l'eliminazione dei diritti camerali per la comunicazione della Pec degli amministratori, affinché tale adempimento non comporti ulteriori costi per le imprese ed una scadenza più razionale, fissata in coincidenza con il deposito del bilancio, per evitare frammentazioni inutili e per semplificare gli adempimenti societari". 

    PEC Amministratori: il registro imprese di Verona si discosta dal MIMIT

    Con una avviso del 26 marzo il Conservatore del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Verona, avente il seguente oggetto: Iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, si discosta dalle istruzioni MIMIT di sopra indicate.

    Si legge in dettaglio:  "Gentile Professionista/Associazione, (…) la scrivente ha diffuso le prime indicazioni operative per assolvere al nuovo obbligo sul proprio sito Internet, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti, una volta acquisiti gli indirizzi interpretativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Al riguardo, si ritiene che il parere recentemente diffuso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (prot. n.43836 del 12 marzo 2025) non consenta ancora di pervenire ad una chiara applicazione delle nuove disposizioni normative, circostanza che ha suggerito all'UnionCamere di avviare una ulteriore interlocuzione con gli Uffici ministeriali, allo scopo di dirimere le criticità interpretative emerse all'esito di questo confronto. Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno riassumere il perimetro di applicazione della disposizione in oggetto indicata, adottato da questa Camera:

    1. natura giuridica:
      • imprese costituite in forma societaria;
    2. soggetti obbligati:
      • tutti gli amministratori e liquidatori di società, anche se non qualificati come legali rappresentanti;
    3. tipologia di istanze:
      • società costituite a partire dal 1° gennaio 2025:
        • a) domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
        • b) tutte le successive domande di variazione del contratto sociale dalle quali consegua l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore di società di persone, e le domande di iscrizione della nomina di amministratori/liquidatori di società di capitali;
      • società già esistenti al 1° gennaio 2025:
        • c) domande di iscrizione delle modifiche del contratto sociale di società di persone dalle quali consegua l'attribuzione della qualifica di socio amministratore/liquidatore;
        • d) domande di iscrizione della nomina di amministratori di società di capitali, anche a seguito di conferma della carica, ivi comprese quelle di attribuzione dei poteri ad amministratori già iscritti e la nomina di liquidatori;
    4. l'obbligo di indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande di cui ai punti c), d), si riferisce a quelle che saranno presentate al registro delle imprese a partire dal 1° aprile 2025, indipendentemente dalla decorrenza della nomina indicata nelle stesse;
    5. in qualsiasi caso, il domicilio digitale da riportare nel modello Intercalare P dell'amministratore/liquidatore può anche coincidere con quello della società amministrata o in liquidazione;
    6. l'omessa indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori comporta la sospensione del procedimento di iscrizione della domanda, con richiesta di regolarizzazione della stessa ed eventuale rigetto in caso di inosservanza dell'obbligo di legge.

    Al di fuori dei casi previsti ai punti c) e d), agli amministratori/liquidatori delle società già esistenti al 1° gennaio 2025 è consentita la presentazione di autonoma istanza di iscrizione del proprio domicilio digitale, senza oneri.

    Si fa riserva di fornire ulteriori diverse indicazioni all'esito delle nuove interlocuzioni avviate con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy."

    PEC Amministratori: le istruzioni della Camera di Bari

    La Camera di Commercio di Bari con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale specifica che le istruzioni della nota del MIMT ad una prima lettura non si sono rilevate perfettamente coordinate con il contesto normativo in cui sono state inserite, ritiene opportuno integrarle  tenuto conto dell’incertezza interpretativa rispetto ad alcune specifiche tematiche che, necessariamente, saranno nuovamente sottoposte all’attenzione del Dicastero da parte di Unioncamere nazionale per consentirne una ulteriore valutazione.
    Nell’attesa che vengano fornite ulteriori indicazioni da parte delle Autorità competenti, in relazione alle istanze presentate al 1° aprile evidenzia quanto segue:
    1. L’obbligo istituito deve intendersi esteso a tutte le persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali (amministratori), delle imprese costituite in forma societaria, comprese quelle già costituite ed iscritte alla data del 1° Gennaio 2025;
    2. Per le imprese già costituite ed iscritte alla data del 1° Gennaio 2025, il termine individuato dal Ministero per la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 è il 30 giugno 2025;
    3. Al riguardo, come puntualmente precisato dal medesimo Dicastero, la novella, non introducendo alcun termine per il relativo adempimento, giusta il principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora applicata oltre quello previsto dalla citata nota, non comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa
    4. La comunicazione dell'indirizzo P.E.C., oltre che costituire un adempimento a sé stante, può avvenire in occasione della nomina di un amministratore (es. atto costitutivo, atto modificativo, ecc.), ovvero in concomitanza del rinnovo della sua carica, attraverso la compilazione della modulistica ministeriale di riferimento, da trasmettersi al Registro delle imprese, unitamente alla presentazione dell’atto di nomina;
    5. Aderendo ad una interpretazione estensiva della disposizione, che la estenda al maggior numero delle imprese presenti sul territorio, il citato obbligo deve ritenersi applicabile a tutte le forme societarie, lasciandolo facoltativo per le residue forme imprenditoriali collettive;
    6. L’obbligo di comunicazione della P.E.C. riferito agli "amministratori" deve interpretarsi in senso ampio, includendo anche i liquidatori. In caso di un organo collegiale o di una forma amministrativa collegiale (C.d.A, co-amministrazione, ecc.), l’adempimento deve essere curato da ciascuno dei componenti. L’obbligo non si estende alle persone che siano iscritte con cariche differenti (es. institori, procuratori, ecc.);
    7. L’Ufficio del Registro delle Imprese di Bari, in sede di istruttoria della domanda (inviata per la sola comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore ovvero trasmessa unitamente alla richiesta di iscrizione della sua nomina), e salva l’ipotesi in cui la richiesta provenga da un Pubblico Ufficiale (Notaio) ai sensi dell’art. 20, comma 7bis, del D.L. n. 91/2014 e s.m.i., verifica che all’interno della modulistica ministeriale di riferimento, per ogni amministratore/liquidatore sia indicato un indirizzo P.E.C., valido ed attivo, e alla medesima sia sempre associata la sottoscrizione digitale di ciascuna delle persone che sta comunicando il proprio domicilio digitale;
    8. Qualora l’amministratore esegua la comunicazione del proprio domicilio digitale unitamente alla richiesta di iscrizione della sua nomina, la modulistica informatica potrà essere sottoscritta digitalmente, dal solo Legale Rappresentante della società sempre ché, attraverso l’atto di nomina, sia dimostrabile l’avvenuta accettazione dell’incarico ricevuto;
    9. La domanda di iscrizione prevista dal citato obbligo, in ogni caso, qualora sia carente di uno degli elementi prescritti (indicazione del domicilio digitale degli amministratori, firma digitale dei soggetti obbligati, ecc.), determina la sospensione della pratica per permetterne la sua regolarizzazione, ed il suo successivo rifiuto qualora non risulti regolarizzata ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, del Codice Civile. Nel caso di rifiuto dell’istanza, essa si riterrà come mai presentata e la sua successiva ripresentazione, qualora effettuata oltre i termini previsti dalla legge, determinerà le conseguente previste dal punto successivo
    10. La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori, trasmessa unitamente alla richiesta di iscrizione della nomina di un organo amministrativo ovvero del suo rinnovo ed accompagnata da un atto presentati oltre il termine previsto dalla legge, comporta l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti»;
    11. La domanda di iscrizione presentata unicamente per le finalità stabilite dall’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) e non trasmessa unitamente alla richiesta di iscrizione della nomina/rinnovo delle relative persone, è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni

    E' in vigore dal 2 aprile la Legge Quadro n 40/2025 in materia di ricostruzione post-calamita' che all'art 23 reca novità per le imprese che stipulano la polizza catastrofale recentemente prorogata.

    Leggi anche Polizza catastrofale imprese: tutte le regole.

    Di fatto il nuovo adempimento è stato prorogato per le PMI e per le medie imprese mentre è in vigore per le grandi imprese che hanno ancora tre mesi per mettersi in regola senza sanzioni.  

    Relativamente alla legge quadro si prevede una procedura automatica di liquidazione del danno, in via anticipata, che le imprese assicurate possono chiedere a certe condizioni alle Assicurazioni.

    Vediamo i dettagli dalla norma già in vigore.

    Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni

    In dettaglio l'art 23 della legge quadro n 40/2025 contiene la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
    Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere  l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto  di  assicurazione  stipulato, come stimato da  perizia  asseverata  da  un  tecnico  abilitato.

    La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
    L'impresa assicurativa, entro quindici giorni  dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le  effettive  condizioni  dei  beni strumentali nonche' la riconducibilita'  causale  diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
    Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale,  l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile  ai sensi del contratto di  assicurazione.  Se il sopralluogo non è effettuato nel termine stabilit,  l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della  richiesta.  

    Sono  fatte salve le causedi nullità annullabilità e risoluzione del contratto. 

    La procedura non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa  assicurativa non  può porre  eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
    Il procedimento previsto non  pregiudica, successivamente al versamento della somma lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione  del  danno previste dal contratto di assicurazione.
    Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni,  mobili  e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa  derivanti  dagli eventi calamitosi situati  nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato  di  ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per  l'invio della denuncia di sinistro. 

  • Legge di Bilancio

    Polizza catastrofale imprese: tutte le regole

    Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025  con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.

    In particolare è stato previsto che:

    • per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
    • per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
    • rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

    Leggi anche:  Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata

    Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

    Il diecreto sinteticamente disciplina:

    • a) le modalità  di  individuazione  degli  eventi  calamitosi  e catastrofali di  cui  all'articolo  1,  comma  101  della  legge  30 dicembre 2023, n. 213;
    • b) le modalità di determinazione  e  adeguamento  periodico  dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
    • c) i limiti alla capacità di assunzione  del  rischio da  parte delle imprese assicuratrici, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
    • d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1,  comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
    • e) le modalità  di  coordinamento  in  relazione  agli  atti  di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS. 

    Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette. 

    Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.

    Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?

    Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti

    Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma  101,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, si intende per

    • a) alluvione, inondazione ed  esondazione:  fuoriuscita  d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali  o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini,  anche  a  carattere  temporaneo,  da   reti   di   drenaggio artificiale, derivanti  da   eventi   atmosferici   naturali.   Sono considerate come singolo evento  le  prosecuzioni  di  tali  fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
    • b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta  terrestre dovuto a cause endogene, purché' i  beni assicurati  si  trovino  in un'area  individuata   tra   quelle   interessate   dal   sisma   nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti,  localizzati  dalla Rete  sismica  nazionale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica   e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.  Le  scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo  evento  che  ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite  a  uno  stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
    • c) frana: movimento, scivolamento o distacco  rapido  di  roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto  l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni  d'acqua. Sono  considerate  come  singolo  evento  le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue  ore  dalla  prima manifestazione. 

    Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi

    Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma  104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il  premio  è  determinato  in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
    Si tiene conto, altresì,  in  misura  proporzionale  alla conseguente  riduzione  del   rischio,  delle  misure    adottate dall'impresa, anche per il tramite  delle  organizzazioni  collettive cui aderisce, per prevenire i rischi  e  proteggere  i  beni  di  cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2)  e  3),  del  codice  civile,  da calamità  naturali  ed  eventi catastrofali.
    I premi sono aggiornati periodicamente, anche in  considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione  dei valori economici e di conoscenza e modellazione del  rischio,  tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi  di  solvibilità dell'impresa di assicurazione.

    Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile

    Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104,  della  legge  30  dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30  milioni  di  euro  di  somma assicurata, avuto riguardo al  totale  complessivo  delle  ubicazioni assicurate,  le polizze  assicurative  possono  prevedere,   qualora convenuto  dalle  parti,  uno   scoperto, che rimane a   carico dell'assicurato,  non  superiore  al  15   per   cento del danno indennizzabile.
    Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le  grandi imprese di cui all'articolo 1, comma  1, lettera  o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno  indennizzabile che  rimane  a  carico dell'assicurato è  rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

    Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 105,  della  legge  30  dicembre 2023,   n.   213,   le   polizze   assicurative   possono   prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

    • a) per la fascia fino a 1 milione di  euro  di  somma  assicurata trova  applicazione  un  limite  di  indennizzo   pari   alla   somma assicurata;
    • b) per la fascia da 1 milione a  30  milioni  di  euro  di  somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo  non  inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

    Fermo  l'obbligo  di  copertura  assicurativa,  per  la  fascia superiore a 30 milioni di euro di  somma  assicurata  ovvero per  le grandi imprese di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  o),  la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa  alla libera negoziazione delle parti.

    Fermo quanto disposto  dai  commi  1  e  2,  per  i  terreni  la copertura e' prestata nella forma a primo rischio  assoluto, fino  a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in  misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

    Per le polizze di cui al comma 1, lettera  a),  i  contratti  di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il  tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in  relazione alle specifiche esigenze di copertura. 

    Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?

    Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

    In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

    In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi. 

    Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

    Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.

     

  • Legge di Bilancio

    P.IVA fittizie: oltre 6.000 chiuse nel 2024

    Dal comunicato unificato dell’Ade e dell’Ader del 18 febbraio 2025, emerge che nel 2024 sono state chiuede oltre 6.000 PIVA di comodo.

    I dati sono in netto aumento rispetto al passato se già pensiamo che al 31.072023 i dati parlavano di 1.221.

    Ricordiamo che la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023 pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre 2022, tra le altre novità, ha previsto norme a presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.

    In particolare, le disposizion rafforzano l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. 

    Si riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. 

    Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile

    Controllo preventivo PIVA fittizie: che cos'è

    La disposizione ha introdotto nuove misure a quelle già previste per l’esercizio del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA disposte dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

    Si ricorda che il comma 15-bis prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal medesimo decreto.

    Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.

    In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. 

    Vengono introdotti due nuovi commi 15-bis.1. e 15-bis.2 al richiamato articolo 35. 

    Nello specifico, si stabilisce che ai fini del rafforzamento del presidio già previsto, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria. 

    Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni. 

    L’esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. 

    In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA

    Si chiarisce inoltre che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 di nuova introduzione, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro

    In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse. 

    Inoltre si introduce un nuovo comma 7-quater. all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. 

    Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. 

    Per tutti le regole applicative leggi: P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l'analisi di rischio.