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Deducibilità auto agenzie di investigazione nella manovra 2026
La bozza della legge di bilancio 2026 è attualmente al vaglio della commissione Bilancio del Senato che dovrebbe esprimersi in questi giorni sui numerosi emendamenti segnalati dalle forze parlamentari.
Una novità rilevante è da segnalare in tema di deducibilità delle auto. Il nuovo art 2 bis previsto dall'emendamento 2.0.19 a firma
Scurria, Mennuni di Fratelli d'Italia, prevede infatti un regime fiscale piu favorevole (parificato a quello degli agenti e rappresentanti) per i veicoli utilizzati nelle attività delle agenzie investigative.
In attesa della conferma, da verificare sia al Senato che alla Camera, vediamo meglio di cosa si tratta.
Il testo dell’emendamento
Nello specifico il testo propone la seguente modifica:
Dopo l'articolo, inserire il seguente: " Articolo 2-bis
(Equiparazione delle imprese di investigazione privata agli agenti e rappresentanti di commercio ai fini fiscali)
1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole
"nonché da agenti e rappresentanti di commercio" sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese di investigazione privata, nonché dai relativi dipendenti, limitatamente ai veicoli utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di indagine e di sorveglianza».
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le medesime percentuali di deducibilità, i limiti di importo e le modalità di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto previsti per gli agenti e rappresentanti di commercio.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Programma "Politiche fiscali".
Regime fiscale auto investigatori privati: cosa cambia
L’emendamento propone dunque di estendere alle imprese di investigazione privata (e ai loro dipendenti) lo stesso trattamento fiscale già previsto per agenti e rappresentanti di commercio in relazione ai veicoli aziendali.
In pratica, interviene sull’art. 164 del TUIR (DPR 917/1986), la norma che disciplina quanto si possono dedurre dal reddito d’impresa (o di lavoro) i costi delle auto e come si detrae l’IVA quando si acquistano o si gestiscono veicoli (carburante, manutenzioni, leasing/noleggio, ecc.).
Come noto attualmente gli agenti e rappresentanti di commercio godono, a determinate condizioni, di percentuali di deducibilità più favorevoli, limiti di costo più alti e regole di detrazione IVA più vantaggiose rispetto alla disciplina ordinaria applicata alla generalità delle imprese.
Con questa novità, le investigazioni private verrebbero “equiparate” a tali categorie per i veicoli usati in via esclusiva nello svolgimento delle attività tipiche di indagine e sorveglianza. Va tenuto presente che non basta che l’auto sia “utile” o “prevalentemente” usata per lavoro, ma serve un utilizzo esclusivo e coerente con l’attività (ad esempio, mezzi impiegati per appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi).
L’effetto atteso, quindi, è una maggiore convenienza fiscale per questi soggetti nei costi legati ai veicoli, a parità di regole applicate agli agenti.
Infine, la norma indica anche la copertura finanziaria: l’agevolazione viene stimata in 2 milioni di euro l’anno dal 2025, finanziata riducendo un apposito fondo del MEF destinato alle politiche fiscali.
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Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028
Il Ddl di Bilancio 2026 ancora in fase di approvazione definitiva, estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207/2024, che ha modificato l’ art. 11, comma 1, del TUIR.
Le Regioni e Province autonome hanno quindi la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023.
Alternativamente possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Il disegno di legge di Bilancio 2026 proroga le disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF recate dalla legge di Bilancio 2025.
Tale norma, come evidenziato dalla relazione illustrativa, risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.
Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028
Ricordiamo che la legge di bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni, aveva differito al 15 aprile 2025 il termine ex art 50 comma 3 secondo periodo del Dlgs n 446/97 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025.
Inoltre si disponeva che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge n 207/2024.
Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo era fissato al 15 aprile 2025.
Inoltre è stata disciplinata l’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire il 15 aprile per l’anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.
In tale caso l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Con la Legge di Bilancio 2026 in corso di approvazione, anche per l’anno d’imposta 2028, inizialmente non contemplato nella scelta, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023.
In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Viene, inoltre, previsto che, anche per l’anno 2028, l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.
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Legge di Bilancio 2026: tutte le novità in arrivo
Il Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026, notoriamente Legge di Bilancio per l'anno 2026 prosegue il suo il suo iter di approvazione ed è in corso la fase emendativa.
Tra le novità si parla di modifiche alla norma sulla rottamazione quinquies e a quella sulla cedolare secca per gli affitti brevi.
Si ricorda che il Disegno di legge prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui.
Inoltre, in data 6 novembre, nella seduta in Commissione Bilancio di Camera e Senato, il Ministro Giorgetti ha specificato alcuni possibili cambiamenti ad alcune delle norme approvate e ancora in fase di rettifica.
Tra queste la norma sulla tassazione dei dividendi che ha creato già diverse criticità tra gli addetti ai lavori, Giorgetti in proposito ha specificato che si sta lavorando ad un correttivo.
Per i dettagli leggi: Tassazione dividendi società: cosa si preannuncia per il 2026.
Vediamo le principali novità della manovra finanziaria 2026 che come detto potrebbero subire modifiche entro il 31 dicembre data ultima in cui la legge deve essere licenziata per entrate in vigore il 1° gennaio 2026
Legge di Bilancio 2026: irpef
Come specificato dal comunicato stampa del Governo, viene approvata una riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%.
La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.
Con l'articolo 2 si prevede di modificare l’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituiendo le parole «35 per cento» con: «33 per cento».
Inoltre all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare
della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».Legge di bilancio 2026: rottamazione quinquies
Il nuovo condono delle cartelle come anticipato più volte non sarà generalizzato, ma è:
- riservato a specifiche categorie di contribuenti,
- limitato per importo, ad esempio sotto una certa soglia,
- affiancato da un saldo e stralcio parziale
In dettaglio, dal comunicato stampa del Governo si apprende che vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023.
Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali.
La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento.
Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.
L’effetto immediato sarebbe duplice: ridurre il contenzioso e fare cassa, ma anche in questo caso l’impatto politico sarà delicato.
Legg anchei: Rottamazione quinquies: come aderire
Legge di bilancio 2026: cosa contine per le famiglie
Sono stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE.
Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro.
Sono finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.
Inoltre è rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.Inoltre viene previsto l’incremento di 260 euro all’anno per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.
Per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori.
Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese
Ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Nel caso di investimenti green si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro.
Saranno presenti nel triennio il credito d'imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).
È prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax.
Viene rifinanziata anche la misura agevolativa “Nuova Sabatini”.
Inoltre per le Banche confermato il contributo del settore finanziario con il coinvolgimento di banche e assicurazioni.
Tra le misure è prevista la proroga del rinvio delle deduzioni relative alle svalutazioni e perdite su crediti, nonché del costo dell’avviamento, connesse alla rilevazione delle imposte differite attive (DTA).
Sugli utili accantonati a patrimonio che vengono liberati e distribuiti prevista una imposta agevolata, viene infine mdificata l'aliquota IRAP e confermata parziale deducibilità di perdite ed eccedenze ACE.
Si attendono ulteriori novità emendative nel percorso di approvazione definitiva in Parlamento.
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Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026
La legge di bilancio 2026 ancora in corsa per la sua approvazione defiitiva contiene tra le norme, l'articolo 31 rubricato Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
Vediamo il suo contenuto e le novità per le secietà interessate.
Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026
L’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), reca delle modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”) che disciplinano la deducibilità, per i soggetti IRES, delle svalutazioni dei titoli di debito.
Nello specifico, la lettera a), sostituendo il comma 4 dell’articolo 94 del TUIR (rubricato “Valutazione titoli”), stabilisce, ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 92, comma 5 del TUIR (su cui vedi ultra) dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR, tra i ricavi, che il valore minimo delle stesse è determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.Pertanto, in base alla nuova formulazione dell’articolo 94, comma 4, per i soggetti OIC le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell’attivo circolante sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta (c.d. floor fiscale).
La lettera b), modificando l’articolo 101 del TUIR (rubricato “Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”), modifica le disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (indicati alla lettera e) dell’articolo 85) al fine di precisare che per tali titoli le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.
Si attende la norma definitiva e la sua entrata in vigore.
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Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere
Assonime ha pubblicato un documento con le proprie Osservazioni e Proposte sul Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" assegnato alla 5ª Commissione Bilancio del Senato in sede referente il 30 ottobre 2025.
Viene precisato che le considerazioni sono state inviate alle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Il documento si compone di due diverse sezioni:
- la prima è dedicata all'esame delle possibili criticità derivanti dalle principali norme del DDB che impattano le regole della fiscalità di impresa. Unitamente a questa analisi, si presentano, ove opportuno, anche delle proposte emendative al DDB;
- la seconda, invece, contiene alcune nuove proposte normative sulla fiscalità d'impresa per razionalizzazione e sistematizzazione del quadro normativo fiscale, anche nell'ottica di offrire maggiore attrattività agli investimenti.
Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere
Il documento reso pubblico sul sito di Assonime è intitolato Osservazioni sul disegno di legge di bilancio 2026 e proposte per semplificare
e con esso si intende esprimere alcune considerazioni.Il Disegno di legge attua la programmazione economico-finanziaria esposta nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2025 sul quale Assonime si è già espressa in occasione del tavolo di confronto tra Governo ed Organizzazioni datoriali e di categoria a Palazzo Chigi tenutosi il 13 ottobre scorso.
In quella sede, in attesa di conoscere i contenuti della manovra, all’epoca ancora in fase di definizione, Assonime ha posto l’accento sulla necessità e sull’urgenza di riforme strutturali a sostegno della produttività e della competitività: senza un deciso e ineludibile rilancio della produttività che può solo passare attraverso più innovazione, più digitale, più investimenti in capitale umano e in politiche industriali mirate.
Per questa ragione Assonime ritiene opportuno presentare anche alcune specifiche proposte normative che si collocano in perfetta aderenza con la ratio ispiratrice della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 per la costruzione di un sistema fiscale che sia sempre più “attrattivo” per le imprese al fine di stimolare la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, contribuendo a rafforzare in modo “strutturale” il
nostro tessuto economico.Tassazione dei dividendi 2026: il parere di Assonime sulle novità in arrivo
Assonime spiega nel documento che appare necessario sopprimere la norma sulla tassazione dei dividendi dall’attuale DDB o, in subordine, anche tenendo conto delle esperienze seguite negli altri ordinamenti, modificare radicalmente la norma in modo da risolvere o circoscrivere le problematiche evidenziate nello stesso documento, con interventi che, in sintesi, possono riepilogarsi come segue.
Sul piano dell’opportunità:
i. ridurre o differenziare (tra società quotate e non) la percentuale minima di possesso necessaria per escludere l’integrale tassazione;
ii. aggiungere ulteriori criteri alternativi per escludere detta tassazione, quali l’holding period e il valore minimo, in termini assoluti, della partecipazione;
iii. rendere coerente l’aliquota della ritenuta per i dividendi in uscita anche verso soggetti UE/SEE;
iv. al fine di rendere il sistema interno maggiormente coerente con quelli vigenti all’estero, estendere la dividend exemption sul 100 per cento dei dividendi su partecipazioni che rispettino tutti i presupposti previsti dalla norma ovvero in presenza di ulteriori requisiti da definire.
Sul piano tecnico:
v. assicurare la dividend exemption anche per tutte le partecipazioni sopra-soglia detenute indirettamente;
vi. rendere coerente il nuovo regime con la disciplina di tassazione/deduzione delle plus/minusvalenze e quella applicabile ai soggetti IAS-adopter, prevedendo, nel caso, l’applicazione di regimi di realizzo virtuale nel caso di passaggio da un portafoglio
fiscale ad un altro;
vii. estendere la possibilità di fruire della dividend exemption anche a partecipazioni – con gli altri requisiti – non rappresentative del capitale sociale della partecipata.I contenuti sono estrapolati dal documento Assonime consultabile integralmente dal sito, clicca qui
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Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026
La bozza di legge di Bilancio 2026 contiene con l’articolo 109 l'istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta
Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026
L’articolo 109 in bozza composto di due commi, al comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla
copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell’ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.
Il comma 2 prevede al tal fine l'emanazione di un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.
Il dossier alla legge di bilancio specifica che ai sensi del decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018, il Sistema museale nazionale è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati accreditati.
Il Sistema museale nazionale è finalizzato:
- a potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;
- a garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;
- a favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo
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Carta valore: il contributo per la cultura dei giovani
La legge di bilancio 2026, ancora in bozza, prevede l'istituzione della Carta valore per sostenere la diffusione della cultura nei giovani.
Dal 2027 sostituirà le carte già attive e note come:
- Carta cultura giovani
- Carta del merito
Carta valore: dal 2027 sostituisce le carte cultura e merito
L’articolo 108 istituisce una nuova carta elettronica, denominata «Carta valore», finalizzata all’acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuta ai giovani.
Tale strumento, dal primo gennaio 2027, sostituirà la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito».
L’articolo 108 comporta oneri pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Si stabilisce che a decorrere dall’anno 2027, è assegnata, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, una carta elettronica denominata «Carta valore» ai soggetti che:
- a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età,
- il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
Inoltre si prevede che la «Carta valore» assegna un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di:
- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo,
- libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale,
- musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva,
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali,
- nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera