• Legge di Bilancio

    Fondo Cinema e Audiovisivi: la finanziaria riduce le risorse

    La Legge di bilanci 2026 prosegue il suo iter di approvazione parlamentare che dovrà concludersi entro dicembre per poter consentire alla legge di entrare in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Tra le novità di quest'anno vediamo gli interventi per il settore del Cinema e Audiovisivi.

    Cinema e Audiovisivi: le novità in legge di bilancio 2026

    L’articolo 110 interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al cinema e all’audiovisivo. 

    In particolare, le modifiche introdotte prevedono: 

    • la riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell’audiovisivo, che passa 
      • da 700 milioni di euro annui a 550 milioni di euro annui per l’anno 2026
      • e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027;
    • l’introduzione di sistema di monitoraggio trimestrale sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge; 
    • la sottoposizione di tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse ad tali strumenti spettanti ai sensi del decreto di riparto; 
    • l’eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

  • Legge di Bilancio

    PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.

    Il MIMIT ha diffuso inizialmente la nota n 43836 del 12 marzo con chiarimenti in merito al nuovo adempimento.

    Il 25 giungo, a seguto di numeri dubbi e polemiche sollevate dalle stesse Camere di Commercio, il MIMIT ha pubblicato una nuova nota n 654 di chiarimenti, tutte le regole per il nuovo adempimento. 

    PEC Amministratori di società: come procedere

    Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

    Nella relazione illustrativa alla legge si evidenziava che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
    In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

    Avendo la norma una formulazione generica, le Camere di Commercio prima dei chiarimenti MIMIT hanno diffuso il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti quanto per quelle neocostituite.

    In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui relativamente al termine viene specificato quanto segue:

    • In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
      Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell’informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.

    Pertanto il 30 giugno è termine indicato nella nota del Ministero.

    La stessa nota MIMIT con chiarezza indicava che:

    • l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
    • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
    • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
    • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

    Per istruzioni pratiche su come procedere leggi anche: PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

    A seguito dei dubbi sollevati dalle camere di commercio d'Italia,  il termine del 30 giugno, slitta al 31 dicembre 2025 e giungono lteriori precisazioni nella nota MIMIT n 654 del 25 giugno.

    PEC amministratori società: come orientarsi con le istruzioni della nota MIMIT

    La nota del 25 giugno evidenzia che "in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.
    Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
    Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano esposte in merito le seguenti considerazioni.

    Premessa l'indubbia applicazione della norma di cui all'arti8colo 1 comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, si rilevava l'assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa 
    se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all'art 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
    Valutata pertanto la opportunità di individuare un termine che consentisse una «legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un'ottica di semplificazione dell'onere e di favor per le imprese chiamate all'adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell'obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.
    Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative 
    anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.
    In merito,
     anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025.
    Rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n.43836 del 12 marzo u.s..
    Si invitano le Camere di commercio destinatarie della presente a voler dare seguito alle indicazioni complessivamente fornite da questa Direzione Generale, curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese."

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole

    Nella Legge di bilancio 2025 è stata inserita una novità per per l'agevolazione prima casa.

    Vediamo in cosa consiste questa agevolazione, a chi spetta e come ottenerla.

    Potrebbe interessarti anche: Agevolazione prima casa: decorrenza del nuovo termine di due anni

    Agevolazione prima casa 2025: che cos’è

    L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione a determinate condizioni.

    In particolare:

    • chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
    • chi acquista da un’impresa con vendita soggetta a Iva,  dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

    In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore a 1.000 euro. 

    Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra (quando è stato registrato il contratto preliminare) o per effetto del credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”.

    Agevolazione prima casa 2025: per quali immobili spetta

    Occorre evidenziare che tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:

    • A/2 (abitazioni di tipo civile)
    • A/3 (abitazioni di tipo economico)
    • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
    • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
    • A/6 (abitazione di tipo rurale)
    • A/7 (abitazioni in villini)
    • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

    Attenzione al fatto che le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. 

    E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione "prima casa".

    L’ agevolazione è esclusa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:

    • A/1 ( abitazioni di tipo signorile),
    • A/8 (abitazioni in ville)
    •  e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

    Agevolazione prima casa 2025: le novità appena introdotte

    Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della "prima casa", l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 2 anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024, il termine è stato di un anno).

    Questa novità è appena stata introdotta con la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.

    Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto.

    Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:

    • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive)
    • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
    • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.

  • Legge di Bilancio

    Decreto Milleproroghe diventa legge: pubblicato in GU il testo coordinato

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45, la Legge del 21.02.2025 n. 15 di conversione con modificazioni del decreto Milleproroghe 2024 (decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202) che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Scarica il testo del Decreto Milleproroghe coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione

    Diverse sono le novità introdotte in sede di conversione.

    Riapertura della Rottamazione Quater: nuova opportunità per i decaduti

    I contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata delle cartelle, ma che hanno perso il beneficio a causa del mancato pagamento o del versamento tardivo di una rata, potranno essere riammessi presentando la dichiarazione entro il 30 aprile 2025.

    Nel frattempo, non è stata concessa la proroga del concordato preventivo biennale, inizialmente proposta attraverso un emendamento successivamente ritirato. La misura era fortemente sostenuta dalle associazioni di artigiani, commercianti e commercialisti.

    Proroghe in materia di lavoro

    L'Articolo 14, comma 3, prevede la proroga dei contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi nel settore privato fino al 31 dicembre 2025

    Polizze rischi catasfrofali

    L'articolo 13 prevede la proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese. Le imprese interessate, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, estendendo di tre mesi la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2024.

    Credito d'imposta Transizione 5.0

    L’articolo 13, comma 1-quinquies, inserito nel corso dell’esame al Senato, specifica che il credito d’imposta Transizione 5.0 spetta anche nel caso in cui gli investimenti agevolabili siano stati effettuati prima della presentazione della domanda di accesso, purché siano stati sostenuti a partire dal 1° gennaio 2024.

    Agevolazioni settore editoria

    L’articolo 17 prevede un'ulteriore proroga biennale per tre misure agevolative destinate alle imprese editrici di quotidiani e periodici:

    • Proroga della soglia minima di copie vendute: Le disposizioni introdotte durante l’emergenza Covid-19, che hanno abbassato la soglia minima di copie vendute rispetto a quelle distribuite per accedere ai contributi pubblici per l’editoria, sono prorogate fino alle annualità 2025 e 2026.
    • Clausola di salvaguardia: Viene prorogata l'applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” per le annualità 2025 e 2026. Questa misura consente di proteggere i contributi spettanti agli editori anche in situazioni in cui non vengano rispettati i requisiti ordinari di vendita e distribuzione a causa di circostanze straordinarie.
    • Differimento del pagamento dei costi di produzione: È prorogato al 2024 e 2025 il termine per il pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata editoriale. In pratica, gli editori possono differire il pagamento di tali costi fino a 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo pubblico.

    Semplificazioni fatturazione elettronica
    per gli operatori sanitari

    Esteso per tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

    Il comma 6 dell'articolo 3, interamente sostituito nel corso dell'esame del Senato, estende fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esenzione dall’obbligo riguarda le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei consumatori finali, come ad esempio:

    • Medici e odontoiatri;
    • Strutture sanitarie private;
    • Operatori sanitari che emettono fatture per servizi direttamente resi ai pazienti.

    Proroga dell’organo consultivo per le società sportive professionistiche

    L'articolo 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2027 dell’obbligo di costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche (il testo iniziale del provvedimento in esame prevedeva infatti il rinvio al 31 dicembre 2025).

    Si ricorda che l'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha stabilito che le società sportive professionistiche debbano prevedere nei propri atti costitutivi la presenza di un organo consultivo, incaricato di fornire pareri obbligatori ma non vincolanti per tutelare gli interessi dei tifosi.

    Agricoltura

    Viene messa a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, che colpisce in particolare gli ulivi.

    L’articolo 19 infatti, interviene sull’articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, rimuovendo il termine dei sette anni entro il quale era possibile procedere con l’estirpazione degli ulivi infetti.

    I proprietari, conduttori o detentori di terreni situati in una zona infetta dalla Xylella possono quindi procedere all’estirpazione degli ulivi previa comunicazione alla regione competente. È consentita l’estirpazione in deroga a:

    • Il decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1945, n. 475.
    • Ogni altra disposizione vigente in materia di vincoli paesaggistici o ambientali.
    • Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
    • Le procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Decontribuzione Sud PMI 2025: nuove regole e istruzioni

    Tra le novità  aggiunta in extremis nella  legge di bilancio 2025  si segnala il ritorno dello sgravio contributivo detto "Decontribuzione Sud",  anche se con riduzione  della percentuale di sgravio , e anche degli incentivi  complessivi destinati alle imprese del Mezzogiorno per lo sviluppo industriale . 

    Vediamo in particolare la nuova formulazione della misura di sgravio contributivo per l'occupazione stabile nelle regioni del Sud, riservato ora a micro e PMI. 

    Con la circolare 32 del 30 gennaio l'INPS ha fornito  tutte le indicazioni  operative di dettaglio anche per l'esposizione in Uniemens dal flusso di  competenza febbraio 2025. 

    Decontribuzione Sud mPMI 2025 e nuova agevolazione grandi imprese

    La manovra  2025 conferma innanzitutto  la decontribuzione Sud nella formula originale approvata dalla Commissione Europea   richiedibile fino al 31.12 2024 solo per le assunzioni effettuate entro giugno.

    Inoltre un emendamento presentato dai relatori  e inserito con i commi 406 e seguenti dell'articolo 1  si introduce per il 2025 la decontribuzione per  tutti i contratti a tempo indeterminato attivi  per micro, piccole e medie imprese  nelle regioni meridionali, nello specifico :  Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

     L’intensità, però, è inferiore rispetto alla versione originaria: 

    • dal 30% si scende al 25% per il 2025 e  
    • si riconferma la  progressiva diminuzione, che ora arriva  fino al 15% nel 2029.

    Il beneficio è riservato prioritariamente ai datori di lavoro che impiegano lavoratori con contratti a tempo indeterminato in queste regioni. L'accesso è subordinato alla dimostrazione di un incremento occupazionale netto al 31 dicembre di ogni anno, rispetto all'anno precedente. 

    Al comma 407 si ricorda che  si definiscono micro, piccole e medie imprese quelle realtà che occupano fino a un massimo di 250 dipendenti, in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 651/2014. 

    Misura e condizioni di applicazione dello sgravio contributivo per il Mezzogiorno

    Il comma 406 specifica che lo sgravio contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati, escludendo i settori agricolo e domestico.

     Lo sgravio  non include i premi e i contributi dovuti all'INAIL. 

    Un ulteriore limite riguarda i contratti di apprendistato, già oggetto di una contribuzione agevolata, e diversi enti pubblici o assimilati  trasformati in enti pubblici economici o società di capitali.

    Come di consueto l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto di precise condizioni normative, tra cui :

    • possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
    • rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza, 
    • applicazione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali .
    • rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999 relativi all'assunzione di persone con disabilità.

    Lo sgravio contributivo è modulato in base agli anni e alla data di assunzione del lavoratore. 

    • Per il 2025, lo sgravio ammonta al 25% dei contributi previdenziali, con un massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2024. 
    • Nel 2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025, lo sgravio scenderà al 20%, con un tetto mensile di 125 euro per i primi due anni e di 100 euro per il 2028.
    •  Infine, nel 2029, la percentuale dello sgravio sarà del 15%, con un limite mensile massimo di 75 euro per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2028.

    Anche le agenzie per il lavoro potranno beneficiare di queste agevolazioni, a condizione che assumano lavoratori a tempo indeterminato e li somministrino ad aziende utilizzatrici richiedenti che ne beneficeranno per il periodo di utilizzo.

    Decontribuzione Sud risorse , monitoraggio e altre misure per il Sud

    Il comma 412 designa l’INPS come ente responsabile per la concessione del beneficio e deputato anche al monitoraggio e agli adempimenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato. Il Ministero del Lavoro, invece, si occupa degli obblighi correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato. 

    La copertura finanziaria di questa misura è di circa 7,1 miliardi di euro fino al 2030.

    Da segnalare che questa  misura  assorbe praticamente le risorse del Fondo per il contrasto al divario occupazionale e allo sviluppo delle aree svantaggiate, il quale destinava risorse specifiche per l’acquisizione di beni strumentali da parte delle imprese del Sud con una dotazione di 9,1 miliardi di euro fino al 2029.

    Sono previste comunque  alcune misure di compensazione per le imprese meridionali.

    Vengono  infatti   riconvertiti 600 milioni di euro per il 2025 destinati al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Mezzogiorno. 

    Il Governo aveva previsto 3,2 miliardi di euro per il credito d’imposta ZES, ma le richieste effettive delle imprese si sono fermate a 2,55 miliardi e l'avanzo è stato  quindi riallocato al 2025.

    Va ricordato infine che  in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

    Decontribuzione SUD : non cumulabilità con altri incentivi

    Un limite significativo dello sgravio contributivo riguarda la non cumulabilità con altri incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del Decreto-Legge n. 60/2024 "Coesione", quali:

    • ll “bonus giovani”, che fino al 31 dicembre 2025 offre un’agevolazione massima di 650 euro mensili per 24 mesi per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni mai occupati a tempo indeterminato.
    • Il “bonus donne”, con un limite massimo mensile di 650 euro, previsto per assunzioni a tempo indeterminato che generano un incremento occupazionale.
    • Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati over 35 nelle Zone Economiche Speciali (ZES), riservati alle imprese con meno di 10 dipendenti.

    Decontribuzione SUD PMI 2025 le istruzioni INPS

    Inps nella circolare 32 2025 precisa che per l'anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

    Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione 

    Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, il diritto a è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, 

    Con riguardo al flusso Uniemens Inps precisa che  si potrà  esporre l’agevolazione contributiva dal mese di competenza  febbraio a quello di aprile 2025  con codice causale "DPMI"

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

  • Legge di Bilancio

    Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025

    La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.

    Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025

    Nel dettaglio, il comma 81 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

    La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

    La lettera b), aggiunge il comma 6-ter all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.

    In proposito si segnala che il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192concernente “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, ha sostituito l’art. 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-octies, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Leggi: Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti.

    Nel testo come modificato l’articolo 54 contiene tre soli commi e la disciplina incisa dalla novella in esame sembrerebbe doversi trovare nell’art. 54-septies. 

    La novella in questione specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.

    La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

    La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

  • Legge di Bilancio

    Comuni colpiti dal sisma 2016-2017: proroga esenzioni imposte, vediamo quali

    La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, tra le novità, prevede una proroga delle esenzioni concesse ai soggetti residenti nelle zone colpite dai Sismi del 2016 e 2017, vediamo di quale esenzione si tratta e quanto dura la proroga.

    Esenzioni bollo e registro istanze e documenti comunica colpiti dal sisma 2016-2017

    Il comma 663, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 l’esenzione, prevista dall’articolo 48, comma 7, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti:

    • dal sisma del 24 agosto 2016, 
    • dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, 
    • nonché di quello del 18 gennaio 2017.

    La lettera b), numero 1), novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2024 (in luogo dell’anno d’imposta 2023).
    La lettera b), numero 2), novellando il secondo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024).