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Decreto Anticipi 2025 convertito in legge: una sintesi delle principali misure economiche
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 la Legge 18 dicembre 2025 n. 191 di conversione del Decreto Legge n. 156/2025, noto come “Decreto Anticipi”, recante «Misure urgenti in materia economica».
Il testo coordinato introduce numerose integrazioni e modifiche rispetto alla versione originaria del decreto.
Di seguito il riepilogo aggiornato e coordinato delle disposizioni principali.
Scarica il testo del Decreto Legge n. 156/2025 coordinato
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Rifinanziamenti per infrastrutture, RFI, Ucraina e Autobrennero
La legge di conversione conferma e rafforza gli stanziamenti in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A.:
- incremento di 1,4 miliardi di euro per il 2025 per la manutenzione straordinaria (contratto di programma – parte servizi);
- ulteriore incremento di 400 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento del contratto di programma 2022‑2027.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, che chiarisce il trattamento contabile dei costi operativi di Autobrennero S.p.A., includendo tra questi, ai soli fini del calcolo del margine operativo lordo, l’accantonamento annuale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, L. 449/1997.
È inoltre confermato il contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il programma ERA della International Finance Corporation a sostegno del settore privato ucraino.
Giovani, innovazione e sanità
L'articolo 2 dispone:
- un incremento di 75,6 milioni di euro per il 2025 del Fondo di garanzia per la prima casa, per favorire l’accesso ai mutui abitativi dei giovani under 36 e delle famiglie monogenitoriali. Resta confermata fino al 2027 la possibilità di garanzia statale fino all’80–90% per i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro.
- il rifinanziamento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con 3,5 milioni di euro per il 2025;
- l'aumento del finanziamento sanitario nazionale per 4.423.830 euro nel 2025 e 2.026.830 euro annui dal 2026, in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione.
Infrastrutture, PNRR, sanità ed economia dello spazio
La legge di conversione interviene in modo significativo sull’articolo 3:
- viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2026 per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi PNRR complementari;
- autorizzata una spesa di 1,9 milioni di euro per il 2025 per il miglioramento genetico in ambito zootecnico;
- modifica della disciplina sull’obbligo assicurativo per le attività spaziali (art. 21 L. 89/2025), chiarendo la responsabilità dell’operatore.
In ambito sanitario:
- proroga al 31 dicembre 2030 delle misure di sostegno all’ISMETT di Palermo;
- nuovi contributi al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);
- possibilità per le Regioni virtuose di destinare risorse aggiuntive per assunzioni a tempo determinato nel servizio sanitario regionale dal 2026.
Straordinari per Vigili del fuoco e Forze di polizia
Introdotto ex novo in sede di conversione, l’art. 3-ter autorizza:
- 12,341 milioni di euro per il 2025 per il pagamento di straordinari arretrati ai Vigili del fuoco;
- 12,659 milioni di euro per il lavoro straordinario del personale VVF nel 2025;
- 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni straordinarie già svolte dalle Forze di polizia.
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Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere
Assonime ha pubblicato un documento con le proprie Osservazioni e Proposte sul Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" assegnato alla 5ª Commissione Bilancio del Senato in sede referente il 30 ottobre 2025.
Viene precisato che le considerazioni sono state inviate alle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Il documento si compone di due diverse sezioni:
- la prima è dedicata all'esame delle possibili criticità derivanti dalle principali norme del DDB che impattano le regole della fiscalità di impresa. Unitamente a questa analisi, si presentano, ove opportuno, anche delle proposte emendative al DDB;
- la seconda, invece, contiene alcune nuove proposte normative sulla fiscalità d'impresa per razionalizzazione e sistematizzazione del quadro normativo fiscale, anche nell'ottica di offrire maggiore attrattività agli investimenti.
Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere
Il documento reso pubblico sul sito di Assonime è intitolato Osservazioni sul disegno di legge di bilancio 2026 e proposte per semplificare
e con esso si intende esprimere alcune considerazioni.Il Disegno di legge attua la programmazione economico-finanziaria esposta nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2025 sul quale Assonime si è già espressa in occasione del tavolo di confronto tra Governo ed Organizzazioni datoriali e di categoria a Palazzo Chigi tenutosi il 13 ottobre scorso.
In quella sede, in attesa di conoscere i contenuti della manovra, all’epoca ancora in fase di definizione, Assonime ha posto l’accento sulla necessità e sull’urgenza di riforme strutturali a sostegno della produttività e della competitività: senza un deciso e ineludibile rilancio della produttività che può solo passare attraverso più innovazione, più digitale, più investimenti in capitale umano e in politiche industriali mirate.
Per questa ragione Assonime ritiene opportuno presentare anche alcune specifiche proposte normative che si collocano in perfetta aderenza con la ratio ispiratrice della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 per la costruzione di un sistema fiscale che sia sempre più “attrattivo” per le imprese al fine di stimolare la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, contribuendo a rafforzare in modo “strutturale” il
nostro tessuto economico.Tassazione dei dividendi 2026: il parere di Assonime sulle novità in arrivo
Assonime spiega nel documento che appare necessario sopprimere la norma sulla tassazione dei dividendi dall’attuale DDB o, in subordine, anche tenendo conto delle esperienze seguite negli altri ordinamenti, modificare radicalmente la norma in modo da risolvere o circoscrivere le problematiche evidenziate nello stesso documento, con interventi che, in sintesi, possono riepilogarsi come segue.
Sul piano dell’opportunità:
i. ridurre o differenziare (tra società quotate e non) la percentuale minima di possesso necessaria per escludere l’integrale tassazione;
ii. aggiungere ulteriori criteri alternativi per escludere detta tassazione, quali l’holding period e il valore minimo, in termini assoluti, della partecipazione;
iii. rendere coerente l’aliquota della ritenuta per i dividendi in uscita anche verso soggetti UE/SEE;
iv. al fine di rendere il sistema interno maggiormente coerente con quelli vigenti all’estero, estendere la dividend exemption sul 100 per cento dei dividendi su partecipazioni che rispettino tutti i presupposti previsti dalla norma ovvero in presenza di ulteriori requisiti da definire.
Sul piano tecnico:
v. assicurare la dividend exemption anche per tutte le partecipazioni sopra-soglia detenute indirettamente;
vi. rendere coerente il nuovo regime con la disciplina di tassazione/deduzione delle plus/minusvalenze e quella applicabile ai soggetti IAS-adopter, prevedendo, nel caso, l’applicazione di regimi di realizzo virtuale nel caso di passaggio da un portafoglio
fiscale ad un altro;
vii. estendere la possibilità di fruire della dividend exemption anche a partecipazioni – con gli altri requisiti – non rappresentative del capitale sociale della partecipata.I contenuti sono estrapolati dal documento Assonime consultabile integralmente dal sito, clicca qui
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PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.
Il MIMIT ha diffuso inizialmente la nota n 43836 del 12 marzo con chiarimenti in merito al nuovo adempimento.
Il 25 giungo, a seguto di numeri dubbi e polemiche sollevate dalle stesse Camere di Commercio, il MIMIT ha pubblicato una nuova nota n 654 di chiarimenti, tutte le regole per il nuovo adempimento.
PEC Amministratori di società: come procedere
Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Nella relazione illustrativa alla legge si evidenziava che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.Avendo la norma una formulazione generica, le Camere di Commercio prima dei chiarimenti MIMIT hanno diffuso il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti quanto per quelle neocostituite.
In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui relativamente al termine viene specificato quanto segue:
- In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell’informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.
Pertanto il 30 giugno è termine indicato nella nota del Ministero.
La stessa nota MIMIT con chiarezza indicava che:
- l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
- l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
- l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
Per istruzioni pratiche su come procedere leggi anche: PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?
A seguito dei dubbi sollevati dalle camere di commercio d'Italia, il termine del 30 giugno, slitta al 31 dicembre 2025 e giungono lteriori precisazioni nella nota MIMIT n 654 del 25 giugno.
PEC amministratori società: come orientarsi con le istruzioni della nota MIMIT
La nota del 25 giugno evidenzia che "in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.
Allegati:
Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano esposte in merito le seguenti considerazioni.
Premessa l'indubbia applicazione della norma di cui all'arti8colo 1 comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, si rilevava l'assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all'art 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
Valutata pertanto la opportunità di individuare un termine che consentisse una «legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un'ottica di semplificazione dell'onere e di favor per le imprese chiamate all'adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell'obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.
Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.
In merito, anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025.
Rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n.43836 del 12 marzo u.s..
Si invitano le Camere di commercio destinatarie della presente a voler dare seguito alle indicazioni complessivamente fornite da questa Direzione Generale, curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese." - In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
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Polizza rischi catastrofali imprese: i correttivi sono legge
Con il Decreto-legge n 39/2025 (pubblicato in GU n 75/2025) si differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (la Legge di conversione del Milleproroghe aveva già prorogato al 31 marzo l'obbligo sulle polizze catastrofali).
Il MIMIT ha anche pubblicato nel mese di aprile una serie di FAQ con chiarimenti, leggi: Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce le sanzioni
L'obbligo per le grandi imprese è rimasto invece come inizialmente previsto ossia con decorrenza dal 1° aprile.
Il Decreto MEF pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio contiene invece tutte le regole attuative del nuovo adempimento.
Inoltre, dal 2 aprile è entrata in vigore la Legge Quadro n 40/2025 con novità per tale adempimento, leggi: Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni.
Il DL 39/2025 in data 21 maggio è stato convertito in Legge n 78 del 27 maggio e viene pubblicato in GU n 124 del 30 maggio.
Il Decreto contiene due articoli, conferma naturalmente le progoghe introdotte e definisce le modalità attuative e introduce eccezioni e chiarimenti interpretativi.
Gli emendamenti approvati alla Camera e confermati dal Senato hanno poi introdotto alcune novità e chiarimenti, per facilitare il coordinamento del decreto ministeriale attuativo ossia il DM MIMIT 30 gennaio 2025, n. 18.
Il testo contiene norme secondo le quali:
- sono assicurati solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un titolo valido o la cui ultimazione risale a quando il titolo edilizio non era obbligatorio;
- agli immobili non assicurabili non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;
- nel caso di immobili assicurati dall'imprenditore ma di proprietà di terzi l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene, che deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità;
- per il valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile o il costo di rimpiazzo dei beni mobili o, ancora, il costo di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
- l’obbligo di assicurare riguarda i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024).
Polizza rischi catastrofali: il calendario 2025-2026
L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica:
- a tutte le imprese sia con sede legale in Italia,
- che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
- le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Il testo approvato dal Parlamento e modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera contiene la seguente proroga:
- le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
- le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
- le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.
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Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole
Nella Legge di bilancio 2025 è stata inserita una novità per per l'agevolazione prima casa.
Vediamo in cosa consiste questa agevolazione, a chi spetta e come ottenerla.
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Agevolazione prima casa 2025: che cos’è
L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione a determinate condizioni.
In particolare:
- chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
- chi acquista da un’impresa con vendita soggetta a Iva, dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore a 1.000 euro.
Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra (quando è stato registrato il contratto preliminare) o per effetto del credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”.
Agevolazione prima casa 2025: per quali immobili spetta
Occorre evidenziare che tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazione di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Attenzione al fatto che le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione "prima casa".
L’ agevolazione è esclusa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:
- A/1 ( abitazioni di tipo signorile),
- A/8 (abitazioni in ville)
- e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Agevolazione prima casa 2025: le novità appena introdotte
Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della "prima casa", l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 2 anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024, il termine è stato di un anno).
Questa novità è appena stata introdotta con la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.
Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto.
Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive)
- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
- nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.
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DEF 2025: il testo approvato il 9 aprile
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, da inviare alla Commissione europea entro il 30 aprile dopo esame del Parlamento. Vediamo come è stato strutturato.
DEF 2025: cosa contiene
Come sintetizzato dal comunicato stampa dello stesso Governo, il DEF 2025, è incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti negli ultimi sei mesi, in ottemperanza alla normativa dell’Unione Europea, che prevede l’invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report).
A fronte dell’elevato grado di incertezza che caratterizza il contesto internazionale, il Governo conferma l’approccio prudenziale delle stime elaborate.
Le previsioni relative al PIL reale indicano per il 2025 una crescita dello 0,6 per cento, in aumento allo 0,8 per cento nel 2026 e 2027. Tale andamento viene confermato, in base ai dati attualmente disponibili, anche nel 2028.
Il quadro di finanza pubblica conferma sostanzialmente quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 dello scorso autunno.
I dati di consuntivo per il 2024 hanno mostrato un deficit in miglioramento, ancor più marcato rispetto a quanto previsto nel Piano e nel DEF, che si è attestato al 3,4 per cento del PIL (anziché al 3,8 per cento previsto nel PSBMT e al 4,3 per cento nel DEF).Per l’orizzonte di previsione del documento, si conferma il profilo di deficit previsto dal Piano, in particolare, il deficit del 2025 è ancora previsto al 3,3 per cento del PIL.
Per quanto riguarda il 2026, le previsioni confermano la stima del 2,8 per cento, coerente con l’obiettivo di uscire dalla Procedura per disavanzo eccessivo. Nel 2027 si prevede un’ulteriore riduzione al 2,6 per cento, per poi chiudere al 2,3 nel 2028.
Con riferimento al rapporto debito/PIL, nel periodo oggetto del DFP, si prevede un andamento leggermente più basso di quello indicato nel Piano, con differenze che tendono ad azzerarsi nel corso del periodo stesso’. -
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
E' in vigore dal 2 aprile la Legge Quadro n 40/2025 in materia di ricostruzione post-calamita' che all'art 23 reca novità per le imprese che stipulano la polizza catastrofale recentemente prorogata.
Leggi anche Polizza catastrofale imprese: tutte le regole.
Di fatto il nuovo adempimento è stato prorogato per le PMI e per le medie imprese mentre è in vigore per le grandi imprese che hanno ancora tre mesi per mettersi in regola senza sanzioni.
Relativamente alla legge quadro si prevede una procedura automatica di liquidazione del danno, in via anticipata, che le imprese assicurate possono chiedere a certe condizioni alle Assicurazioni.
Vediamo i dettagli dalla norma già in vigore.
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
In dettaglio l'art 23 della legge quadro n 40/2025 contiene la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonche' la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine stabilit, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.Sono fatte salve le causedi nullità annullabilità e risoluzione del contratto.
La procedura non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
Il procedimento previsto non pregiudica, successivamente al versamento della somma lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa derivanti dagli eventi calamitosi situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.