• Legge di Bilancio

    Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili

    La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio contiene, tra le altre novità, una norma con misure migliorative in materia di cani di assistenza per le persone disabili.

    Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili

    In dettaglio, si estende, la disciplina di cui alla legge n. 37 del 1974, ai cani di assistenza che accompagnano persone aventi:

    • disabilità che presentino compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali,
    • specifiche patologie, anche non associate al riconoscimento della condizione di disabilità,

    Tali categorie di persone saranno individuate con decreto interministeriale.

    Giova forse  ricordare che la legge n. 37 del 1974, oggetto dell’estensione,  prevede, per i cani guida delle persone non vedenti, la gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e la libertà di accesso agli esercizi aperti al pubblico.

    Attenzione al fatto che, ai sensi della medesima legge n. 37 del 1974, i soggetti responsabili della gestione del trasporto pubblico e i titolari di pubblici esercizi sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 500 a 2.500 euro, in caso di mancato rispetto delle norme in oggetto.

    Si specifica che, per “cani di assistenza” devono intendersi i cani addestrati per il supporto delle suddette persone con disabilità o con patologie, ivi compresi i cani guida per le persone cieche o ipovedenti.
    Si prevede l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, di un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    Si demanda al decreto in oggetto:

    • la definizione delle compromissioni e delle patologie della persona in relazione alle quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974;  nell’ambito delle compromissioni e delle patologie in oggetto sono espressamente inclusi le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo; il decreto dovrà inoltre definire gli eventuali criteri di esclusione;
    • la definizione delle procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e delle modalità di istituzione di un registro dei medesimi soggetti, nonché l’individuazione dei requisiti di questi ultimi, anche con riferimento alla qualificazione delle figure operanti in tale settore di attività;
    • l’individuazione dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza e delle misure atte a garantirne la salute e il benessere;
    • la definizione delle caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza, rilasciato, dai soggetti formatori nelle more e al termine dell’addestramento nonché delle modalità operative per la registrazione dei cani di assistenza nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia- SINAC;
    • l’individuazione degli enti con funzioni di controllo e di monitoraggio, deputati al riconoscimento dei soggetti formatori dei cani di assistenza, alla tenuta del registro summenzionato e alla valutazione periodica dei medesimi soggetti formatori, nonché la definizione delle misure da attuare in caso di valutazione negativa o di riscontrata non conformità del servizio offerto.

    Si specifica che ai cani guida delle persone non vedenti, formati prima della data di entrata in vigore del  decreto interministeriale, continueranno ad applicarsi le disposizioni della citata legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.

    Si stabilisce che le disposizioni della legge n. 37 del 1974 si applicano anche nelle circostanze in cui i cani siano impegnati nelle attività di addestramento, svolte dalle figure operanti presso i suddetti soggetti formatori.

  • Legge di Bilancio

    Comuni colpiti dal sisma 2016-2017: proroga esenzioni imposte, vediamo quali

    La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, tra le novità, prevede una proroga delle esenzioni concesse ai soggetti residenti nelle zone colpite dai Sismi del 2016 e 2017, vediamo di quale esenzione si tratta e quanto dura la proroga.

    Esenzioni bollo e registro istanze e documenti comunica colpiti dal sisma 2016-2017

    Il comma 663, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 l’esenzione, prevista dall’articolo 48, comma 7, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti:

    • dal sisma del 24 agosto 2016, 
    • dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, 
    • nonché di quello del 18 gennaio 2017.

    La lettera b), numero 1), novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2024 (in luogo dell’anno d’imposta 2023).
    La lettera b), numero 2), novellando il secondo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024).

  • Legge di Bilancio

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:

    • il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, 
    • nel limite massimo di spesa di 50 milioni. 

    I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 
    • e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

  • Legge di Bilancio

    Sostegno alla Cultura: fondi 2025 per gli spettacoli dal vivo

    La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene norme con agevolazioni per la Cultura ed in particolare per gli spettacoli dal vivo, vediamole.

    Spettacoli dal vivo: nuove misure a sostegno della Cultura

    Con i commi da 604 a 611 dell'unico articolo 1 si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo.
    In particolare, sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. 

    I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025. 

    Inoltre, si recano norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare, si conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio). 

    Si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di
    euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada

    Infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.

  • Legge di Bilancio

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre, novità per il credito transizione 4.0.

    Facciamo il punto su questa agevolazione per le imprese e vediamo cosa cambia per il 2025.

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    Prima di specificare le modifiche che si stanno introducendo per il credito transizione 4.0, facciamo un riepilogo delle norme in vigore già prima della legge di bilancio 2025.

    L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 – legge n. 232 del 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
    • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

    Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

    Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".

    Tutto ciò premesso, la legge di bilancio 2025:

    • con il comma 445 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 e in particolare, si limita la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
    • viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “transizione 4.0” nei commi da 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063,
    • il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
    • il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
    • il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del made
      in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

  • Legge di Bilancio

    Lavoro dipendente in legge di bilancio 2025: le conferme e le novità

    La legge di bilancio per il 2025 è stata definitivamente approvata dal Parlamento e firmata dal presidente della Repubblica il 30 dicembre 2024. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è avvenuta il 31 dicembre sulla GU N 305 supplemento ordinario n. 43  si tratta  per la precisione della legge n. 207 2024 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

     Vediamo qualche dettaglio  sulle misure confermate e nuove in tema di lavoro dipendente, sia dal punto di fiscale che delle agevolazioni contributive e per i dipendenti . 

    Si tratta in gran parte di riconferme a volte con ampliamenti o lievi modifiche , di misure già in vigore , con qualche novità  importante in tema di fringe benefit, in particolare per le auto aziendali. 

    Lavoro dipendente le novità fiscali in legge di bilancio 2025

    DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE

    Si prevede un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro  per i redditi fino a  10mila euro.

    Nella tabella  le modalità di calcolo  per le diverse fasce di reddito :

    Reddito

    Detrazione da lavoro dipendente

    Fino a 15.000 euro

    1.955 euro*

    Oltre 15.000 fino a 28.000 

    1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000) 

    Oltre 28.000 fino a 50.000

    1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)

    Oltre 50.000

    0

     *La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380,00 euro.

    TAGLIO CUNEO FISCALE : 

    A partire dal 2025 diventa un bonus fiscale  strutturale per i redditi da lavoro dipendente  fino a 40mila euro e assume due forme 

    1.     Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce  una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali 
      •     7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
      •     5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
      •    4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.
    2.     per i  redditi  complessivo superiore a 20.000 euro, si  riconosce  una detrazione aggiuntiva , fino a  1.000 euro  per i redditi tra 20.000 euro e 32.000 euro, decrescente da 32.00 a 40 mila euro

    PREMI PRODUTTIVITA' :

    nel settore privato è  estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali  dell’aliquota dell'imposta sostitutiva  su premi di risultato e  forme di partecipazione agli utili d’impresa .

    FRINGE BENEFIT  – NOVITA NEOASSUNTI  PER TRASFERIMENTO RESIDENZA : 

    Si riconfermano le soglie differenziate per  l'esenzione fiscale dei beni in natura erogati dai datori di lavoro :

    • 1000 euro per dipendenti senza figli e 
    • 2000 euro per i dipendenti con figli.

    Inoltre si introduce una nuova esenzione  fino a 5.000 euro all’anno  per  i rimborsi per   Canoni di locazione e  Spese di manutenzione  ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2025 , con reddito inferiore a  35.000 euro  e che abbiano trasferito la residenza di  piu 100 chilometri dalla precedente.

    AUTO  AZIENDALI

    Cambia  il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo:   dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.  La percentuale è ridotta:

    •    al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
    •  ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin. 

    MAXIDEDUZIONE ASSUNZIONI 

    L’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente  (maggiorazione pari al 20% del costo deducibile del personale) viene prorogato agli anni 2025, 2026 e 2027 

    DETASSAZIONE MANCE 

    Viene aumentato, dal 25% al 30%, il limite delle  mance percepite  dal personale impiegato nel settore ricettivo e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata al 5%.    Viene anche contestualmente innalzato da 50.000  a 75.000 euro, il limite di reddito da lavoro dipendente dei beneficiari.

    RIMBORSI SPESE 

    i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono effettuate con metodi tracciabili, anche in assenza di titoli di viaggio nominativi

    Lavoro dipendente gli sgravi contributivi in legge di bilancio 2025

    INCENTIVI PMI SUD

    Vista l'autorizzazione limitata da parte della UE, la legge di bilancio conferma l'esonero parziale dei contributi di cui alla c.d. “Decontribuzione Sud”, per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle Regioni del Mezzogiorno fino al 31.12.2024  per i contratti stipulati entro il 30.06.2024.

    Si aggiunge però   per le PMI fino a 250 dipendenti  nelle stesse regioni  (con esclusione però   del settore  agricoltura e lavoro domestico  e  per  i rapporti di apprendistato)  una riduzione contributiva  decrescente  dal 25% nel 2025 al 15% nel 2029 per gli assunti nell’anno precedente.

    Le regioni interessate sono le seguenti :

    Abruzzo

    Molise

    Basilicata

    Puglia

    Calabria

    Sardegna

    Campania

    Sicilia

    DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI 

    L'esonero contributivo totale  per le lavoratrici madri di due o più figli previsto dalla legge di bilancio 2024  ha avuto  un costo di 500 milioni di euro per il 2024. 

    Nel 2025  viene  riconfermato e ampliato anche alle lavoratrici autonome 

    Sono escluse:

        le contribuenti che hanno optato per il regime forfettario  e 

        per gli anni 2025 e 2026  le lavoratrici  già beneficiarie dell’esonero contributivo per dipendenti ex legge 213 2023.

    ATTENZIONE la nuova norma non specifica la percentuale di sgravio  e si dovrà attendere un decreto del  ministero delle finanze per i dettagli applicativi .

    DEDUCIBILITA' VERSAMENTI CONTRIBUTIVI EXTRA 

    Gli iscritti alle gestione INPS dipendenti e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS  una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti godendo di una deducibilità Irpef di tali somme 

    al 50%. Anche in questo caso previsto un decreto ministeriale attuativo.

    Legge di bilancio, altre novità: NASPI , congedi parentali, frontalieri

    STRETTA SULLA NASPI 

    Per coloro che  nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione  involontaria che darebbe diritto alla NASPI  avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per  dimissioni o risoluzione consensuale (escluse le ipotesi  in sede protetta),  la  nuova legge di bilancio richiede almeno 13 settimane di contribuzione versata NON nel quadriennio precedente ma a partire dall' evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.

    Si abroga il diritto alla NASPI per i lavoratori rimpatriati e frontalieri

    CONGEDI PARENTALI

    Salgono a 3 i mesi di congedo parentale indennizzati all'80% per madre o padre da fruire entro i 6 anni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia per gli adottivi.

    LAVORATORI FRONTALIERI

    i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio dell'accordo Italia Svizzera ratificato con legge 83/2023 , possono svolgere,  fino al 25% della loro attività in telelavoro  nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. 

       Inoltre si introduce la norma di interpretazione autentica per cui  anche ai lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni l'anno all'estero rientrando  settimanalmente al proprio domicilio sono applicabili le  retribuzioni convenzionali.

  • Legge di Bilancio

    Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre novità per l'editoria, vediamo la norma in dettaglio.

    Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio

    Con i commi 430 e 431 dell'unico articolo 1 di legge di bilancio, si recano misure in favore del settore dell’Editoria.
    In particolare in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Inoltre si prevede che le risorse aggiuntive stanziate siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Ricordiamo che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
    Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
    Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza. 

    Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
    Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).

    Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
    Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024),