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Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.
Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025
Nel dettaglio, il comma 81 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La lettera b), aggiunge il comma 6-ter all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.
In proposito si segnala che il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, concernente “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, ha sostituito l’art. 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-octies, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Leggi: Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti.
Nel testo come modificato l’articolo 54 contiene tre soli commi e la disciplina incisa dalla novella in esame sembrerebbe doversi trovare nell’art. 54-septies.
La novella in questione specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.
La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.
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Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025
La Legge di Bilancio 2025, tra le tante novità che dal 1° gennaio sono operative, contiene una novità per le mance dei lavoratori del settore ristorazione, vediamo in dettaglio la previsione normativa.
Detassazione mance: novità 2025
Il comma 520, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 58, della legge n. 197 del 2022, innalzando dal 25 al 30 per cento il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, per le relative prestazioni di lavoro, cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento.
Si ricorda che il suddetto comma 58 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento, limite ora innalzato, del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il comma 520, lettera b), aumenta a 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.Quindi ricapitolando, il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
- entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75mila euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.
Si dispone, peraltro, che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.
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Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili
La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio contiene, tra le altre novità, una norma con misure migliorative in materia di cani di assistenza per le persone disabili.
Cani guida: maggiori tutele per i soggetti disabili
In dettaglio, si estende, la disciplina di cui alla legge n. 37 del 1974, ai cani di assistenza che accompagnano persone aventi:
- disabilità che presentino compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali,
- specifiche patologie, anche non associate al riconoscimento della condizione di disabilità,
Tali categorie di persone saranno individuate con decreto interministeriale.
Giova forse ricordare che la legge n. 37 del 1974, oggetto dell’estensione, prevede, per i cani guida delle persone non vedenti, la gratuità del trasporto sui mezzi di trasporto pubblico e la libertà di accesso agli esercizi aperti al pubblico.
Attenzione al fatto che, ai sensi della medesima legge n. 37 del 1974, i soggetti responsabili della gestione del trasporto pubblico e i titolari di pubblici esercizi sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, da 500 a 2.500 euro, in caso di mancato rispetto delle norme in oggetto.
Si specifica che, per “cani di assistenza” devono intendersi i cani addestrati per il supporto delle suddette persone con disabilità o con patologie, ivi compresi i cani guida per le persone cieche o ipovedenti.
Si prevede l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, di un decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Si demanda al decreto in oggetto:- la definizione delle compromissioni e delle patologie della persona in relazione alle quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974; nell’ambito delle compromissioni e delle patologie in oggetto sono espressamente inclusi le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo; il decreto dovrà inoltre definire gli eventuali criteri di esclusione;
- la definizione delle procedure per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e delle modalità di istituzione di un registro dei medesimi soggetti, nonché l’individuazione dei requisiti di questi ultimi, anche con riferimento alla qualificazione delle figure operanti in tale settore di attività;
- l’individuazione dei percorsi di addestramento dei cani di assistenza e delle misure atte a garantirne la salute e il benessere;
- la definizione delle caratteristiche del tesserino identificativo dei cani di assistenza, rilasciato, dai soggetti formatori nelle more e al termine dell’addestramento nonché delle modalità operative per la registrazione dei cani di assistenza nel Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia- SINAC;
- l’individuazione degli enti con funzioni di controllo e di monitoraggio, deputati al riconoscimento dei soggetti formatori dei cani di assistenza, alla tenuta del registro summenzionato e alla valutazione periodica dei medesimi soggetti formatori, nonché la definizione delle misure da attuare in caso di valutazione negativa o di riscontrata non conformità del servizio offerto.
Si specifica che ai cani guida delle persone non vedenti, formati prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale, continueranno ad applicarsi le disposizioni della citata legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.
Si stabilisce che le disposizioni della legge n. 37 del 1974 si applicano anche nelle circostanze in cui i cani siano impegnati nelle attività di addestramento, svolte dalle figure operanti presso i suddetti soggetti formatori.
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Sostegno alla Cultura: fondi 2025 per gli spettacoli dal vivo
La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene norme con agevolazioni per la Cultura ed in particolare per gli spettacoli dal vivo, vediamole.
Spettacoli dal vivo: nuove misure a sostegno della Cultura
Con i commi da 604 a 611 dell'unico articolo 1 si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo.
In particolare, sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali.I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025.
Inoltre, si recano norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare, si conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio).
Si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di
euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada.Infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.
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Lavoro dipendente in legge di bilancio 2025: le conferme e le novità
La legge di bilancio per il 2025 è stata definitivamente approvata dal Parlamento e firmata dal presidente della Repubblica il 30 dicembre 2024. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è avvenuta il 31 dicembre sulla GU N 305 supplemento ordinario n. 43 si tratta per la precisione della legge n. 207 2024 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Vediamo qualche dettaglio sulle misure confermate e nuove in tema di lavoro dipendente, sia dal punto di fiscale che delle agevolazioni contributive e per i dipendenti .
Si tratta in gran parte di riconferme a volte con ampliamenti o lievi modifiche , di misure già in vigore , con qualche novità importante in tema di fringe benefit, in particolare per le auto aziendali.
Lavoro dipendente le novità fiscali in legge di bilancio 2025
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Si prevede un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro per i redditi fino a 10mila euro.
Nella tabella le modalità di calcolo per le diverse fasce di reddito :
Reddito
Detrazione da lavoro dipendente
Fino a 15.000 euro
Oltre 15.000 fino a 28.000
1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000
1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)
Oltre 50.000
0
*La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380,00 euro.
TAGLIO CUNEO FISCALE :
A partire dal 2025 diventa un bonus fiscale strutturale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro e assume due forme
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.
- per i redditi complessivo superiore a 20.000 euro, si riconosce una detrazione aggiuntiva , fino a 1.000 euro per i redditi tra 20.000 euro e 32.000 euro, decrescente da 32.00 a 40 mila euro
PREMI PRODUTTIVITA' :
nel settore privato è estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell'imposta sostitutiva su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa .
FRINGE BENEFIT – NOVITA NEOASSUNTI PER TRASFERIMENTO RESIDENZA :
Si riconfermano le soglie differenziate per l'esenzione fiscale dei beni in natura erogati dai datori di lavoro :
- 1000 euro per dipendenti senza figli e
- 2000 euro per i dipendenti con figli.
Inoltre si introduce una nuova esenzione fino a 5.000 euro all’anno per i rimborsi per Canoni di locazione e Spese di manutenzione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2025 , con reddito inferiore a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza di piu 100 chilometri dalla precedente.
AUTO AZIENDALI
Cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
MAXIDEDUZIONE ASSUNZIONI
L’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente (maggiorazione pari al 20% del costo deducibile del personale) viene prorogato agli anni 2025, 2026 e 2027
DETASSAZIONE MANCE
Viene aumentato, dal 25% al 30%, il limite delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata al 5%. Viene anche contestualmente innalzato da 50.000 a 75.000 euro, il limite di reddito da lavoro dipendente dei beneficiari.
RIMBORSI SPESE
i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono effettuate con metodi tracciabili, anche in assenza di titoli di viaggio nominativi
Lavoro dipendente gli sgravi contributivi in legge di bilancio 2025
INCENTIVI PMI SUD
Vista l'autorizzazione limitata da parte della UE, la legge di bilancio conferma l'esonero parziale dei contributi di cui alla c.d. “Decontribuzione Sud”, per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle Regioni del Mezzogiorno fino al 31.12.2024 per i contratti stipulati entro il 30.06.2024.
Si aggiunge però per le PMI fino a 250 dipendenti nelle stesse regioni (con esclusione però del settore agricoltura e lavoro domestico e per i rapporti di apprendistato) una riduzione contributiva decrescente dal 25% nel 2025 al 15% nel 2029 per gli assunti nell’anno precedente.
Le regioni interessate sono le seguenti :
Abruzzo
Molise
Basilicata
Puglia
Calabria
Sardegna
Campania
Sicilia
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
L'esonero contributivo totale per le lavoratrici madri di due o più figli previsto dalla legge di bilancio 2024 ha avuto un costo di 500 milioni di euro per il 2024.
Nel 2025 viene riconfermato e ampliato anche alle lavoratrici autonome
Sono escluse:
• le contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e
• per gli anni 2025 e 2026 le lavoratrici già beneficiarie dell’esonero contributivo per dipendenti ex legge 213 2023.
ATTENZIONE la nuova norma non specifica la percentuale di sgravio e si dovrà attendere un decreto del ministero delle finanze per i dettagli applicativi .
DEDUCIBILITA' VERSAMENTI CONTRIBUTIVI EXTRA
Gli iscritti alle gestione INPS dipendenti e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti godendo di una deducibilità Irpef di tali somme
al 50%. Anche in questo caso previsto un decreto ministeriale attuativo.
Legge di bilancio, altre novità: NASPI , congedi parentali, frontalieri
STRETTA SULLA NASPI
Per coloro che nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione involontaria che darebbe diritto alla NASPI avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale (escluse le ipotesi in sede protetta), la nuova legge di bilancio richiede almeno 13 settimane di contribuzione versata NON nel quadriennio precedente ma a partire dall' evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Si abroga il diritto alla NASPI per i lavoratori rimpatriati e frontalieri
CONGEDI PARENTALI
Salgono a 3 i mesi di congedo parentale indennizzati all'80% per madre o padre da fruire entro i 6 anni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia per gli adottivi.
LAVORATORI FRONTALIERI
i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio dell'accordo Italia Svizzera ratificato con legge 83/2023 , possono svolgere, fino al 25% della loro attività in telelavoro nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
• Inoltre si introduce la norma di interpretazione autentica per cui anche ai lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni l'anno all'estero rientrando settimanalmente al proprio domicilio sono applicabili le retribuzioni convenzionali.
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali
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Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre novità per l'editoria, vediamo la norma in dettaglio.
Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio
Con i commi 430 e 431 dell'unico articolo 1 di legge di bilancio, si recano misure in favore del settore dell’Editoria.
In particolare in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Inoltre si prevede che le risorse aggiuntive stanziate siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricordiamo che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza.Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), -
Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio
La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre, novità per il credito transizione 4.0.
Facciamo il punto su questa agevolazione per le imprese e vediamo cosa cambia per il 2025.
Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio
Prima di specificare le modifiche che si stanno introducendo per il credito transizione 4.0, facciamo un riepilogo delle norme in vigore già prima della legge di bilancio 2025.
L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 – legge n. 232 del 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".
Tutto ciò premesso, la legge di bilancio 2025:
- con il comma 445 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 e in particolare, si limita la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “transizione 4.0” nei commi da 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063,
- il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
- il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
- il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del made
in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.