• Legge di Bilancio

    Opzione donna 2023: tutte le istruzioni

    La legge di bilancio 2023  ha previsto  pesanti modifiche al regime pensionistico riservato alle donne Opzione Donna , nuovamente prorogata per il 2023 .

    Qui il testo della legge di bilancio 2023 n. 197 2022

    Ricordiamo che questo sistema in vigore in forma sperimentale dal 2004 (legge di bilancio 2005) permetteva, per chi ha maturato i requisiti nel 2021:

    • l'uscita a 58 anni  di età per le dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome 
    • con requisito contributivo di 35 anni;
    • con finestre di attesa della decorrenza del trattamento  di 12  mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

    ATTENZIONE l'assegno pensionistico è calcolato con sistema interamente contributivo (più penalizzante dal punto di vista economico di quello misto).

    Il 6 febbraio 2023 INPS ha pubblicato la circolare di istruzioni aggiornate  con le novità  in vigore dal 1 gennaio 2023 

    Qui il testo circolare Inps  25-2023

    AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO 2023

    INPS ha dato il via alla gestione delle domande   da parte degli uffici  per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa anche in regime internazionale. 

    Nel messaggio  interno del 4 maggio 2023  ricorda che la pensione  non può avere decorrenza anteriore:

    • al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria e delle forme sostitutive  dell'AGO, e
    •  al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti a carico delle forme esclusive della assicurazione generale obbligatoria (dipendenti statali).

    Riesame domande  Opzione donna 

    AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO 2023 

    Con messaggio 2547 del 10 luglio 2023  l'istituto ha precisato che  sta procedendo al riesame delle domande di Opzione donna respinte  per i casi in cui l' opzione  per il sistema contributivo connesso alla pensione “Opzione donna”, non abbia ancora  prodotto effetti sostanziali fino al pagamento – anche parziale – dell’onere del riscatto della laurea “a percentuale” dei periodi ante 1996,  in quanto ciò preclude il  diritto  di accesso alla pensione anticipata,. 

    Questo si applica a prescindere dalla data di presentazione della domanda, sempre che 

    l’esercizio dell'opzione e 

    la domanda di riscatto 

    siano avvenute entro il 20 dicembre 2021 e se il perfezionamento dei requisiti d’accesso, alla data di presentazione dell’istanza di riscatto, abbia tenuto conto anche della contribuzione da riscattare.  

    Opzione donna: nuovi  requisiti

    Come detto la versione definitiva della legge di bilancio 2023  prevede che  la proroga del regime sperimentale  anche per il 2023  riguardi solo  lavoratrici  che sono  in condizioni di svantaggio, ovvero:

    1. licenziate o  dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero, oppure 
    2. con disabilità pari o oltre il 74% o
    3. che assistono, da almeno 6 mesi,  persone disabili conviventi , con handicap in situazione di gravità ex legge 104 1992

    Inoltre     l'eta di accesso sale a 60 anni  sia per le dipendenti che per le autonome, ma con  anticipo di 1 anno per ogni figlio, entro un massimo di due, quindi è fissata a:

    • 58 anni per chi ha avuto due o più figli  
    • 59 anni per chi ha avuto un figlio

    ATTENZIONE La riduzione di due anni si applica alle lavoratrici del punto 1 anche in assenza di figli.

    La circolare specifica  che le  condizioni di svantaggio vanno verificate alla data della domanda, NON alla data del 31 dicembre 2022.

    Come fare  domanda per  Opzione Donna

    Con il messaggio 467 del 1 febbraio  2023 INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata c.d. opzione donna  con le modifiche apportate dall'ultima legge di bilancio. 

    Le domande  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Pensione anticipata “Opzione donna” – Domanda”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Va allegata la documentazione richiesta descritta in dettaglio nella circolare 25-2023. La  prestazione  è individuata dal seguente nuovo prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023”.

    Opzione donna 2023:  le  condizioni di svantaggio

    Con riferimento alle lavoratrici che prestano assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992,  la circolare precisa che .

    •  Ai fini del requisito della convivenza si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
    • I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
    • Riguardo allo status di persona con disabilità grave si precisa che lo stesso si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato dalla Commissione medica   o in caso di sentenza o riconoscimento conseguente ad accertamento tecnico,  dalla data della sentenza o dalla data del decreto di omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore.
    • Riguardo  all'assistenza a parenti  entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti

    Per quanto riguarda  le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo un tavolo di confronto 

    • è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
    • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso altra  attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato

    Opzione donna 2023: finestre di decorrenza

     Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti conseguono la pensione decorsi:

    a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso  delle lavoratrici  dipendenti;

    b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso di lavoratrici autonome, 

    e comunque non prima 

    1. del  1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome, e 
    2. del 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

    Invece  le lavoratrici del comparto scuola e AFAM possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° novembre 2023.

  • Legge di Bilancio

    Flat tax incrementale: un esempio di calcolo

    Con la Circolare n 18/E  l'Agenzia ha chiarito chi può accedere al regime della flat tax incrementale.

    Nel dettaglio è stato chiarito:

    • chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), 
    • come determinare la base imponibile,
    • quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. 

    Viene inoltre ricordato che si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale. 

    Optando per la flat tax si ha un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

    Flat tax incrementale: soggetti interessati

    Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni. 

    Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare. 

    La circolare precisa che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. 

    Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa.

    Flat tax incrementale: modalità di calcolo

    La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile:

    • occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 
    • e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 

    A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. 

    Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. 

    L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

    Flat tax incrementale: redditi esclusi dal beneficio

    La circolare chiarisce che si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:

    • i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR7 8 ; 
    • i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR9 ; 
    • i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati. 

    L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.

    Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.

    In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023 .

    Facciamo un esempio di calcolo come proposto dalle Entrate

    Anno di imposta e modalità di calcolo importo in euro
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2023 100.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2022 80.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2021 70.000
    Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2020 60.000
    Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il piu alto del triennio precedente ) 100.000 – 80.000= 20.0000
    5% di franchigia sul reddito più elevato del triennio precedente  5% di 80.000=4.000
    Reddito soggetto a flat tax incrementale con aliquota al 15% 20.000 – 4.000= 16.000
    Reddito che confluisce nel reddito complessivo con IRPEF ordinaria 100.000 – 16.000= 84.000