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    Locazione breve e turistica 2024: il punto sulle regole per gli intermediari

    La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

    Le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve si applicano anche ai contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi.

    Attenzione al fatto che non sono "locazioni brevi" i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l’immobile, fornisce altre prestazioni aggiuntive (per esempio, il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti).

    In questi casi, infatti, sarebbero riconducibili a una prestazione qualificabile, sotto il profilo fiscale, come attività d’impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

    Quando nella stipula del contratto di locazione interviene un intermediario immobiliare, il decreto n. 50/2017 ha dettato nei suoi confronti precisi adempimenti, vediamoli.

    Locazioni brevi 2024: regole per gli intermediari

    I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve.
    Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata.
    In sintesi, gli intermediari devono:

    • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite
    • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento
    • rilasciare la certificazione (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4).

    Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.

    Pertanto, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta (ordinaria o sostitutiva) e a versare l’eventuale saldo, determinato previo scomputo delle ritenute d’acconto subite.

    I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.

    La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari.
    Facciamo un esempio: l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online.
    Infatti, in questa situazione, la piattaforma rende la prestazione di mediazione all’agente e non al proprietario dell’immobile. 

    Il ricorso alla piattaforma online è, in pratica, un modo di esercitare l’attività di intermediazione nei confronti del locatore.
    Sarà cura dell’agente, in questo caso, informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso

    Le modalità con le quali gli intermediari devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento, certificazione e dichiarazione delle ritenute operate sono state individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (come successivamente modificato e integrato).
    Il provvedimento prevede, inoltre, che questi adempimenti siano effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori o beneficiari del pagamento, cioè dalle persone che mettono a disposizione l’immobile. 

    Su di loro ricadono le responsabilità nel caso abbiano fornito indicazioni non veritiere.
    Gli intermediari possono, tuttavia, tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali.
    Per esempio, possono non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, quando il locatore ha comunicato loro il numero di partita Iva per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.

    I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

    • nome, cognome e codice fiscale del locatore
    • durata del contratto
    • indirizzo dell’immobile
    • importo del corrispettivo lordo.

    Non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.

    Per esempio, l’intermediario deve comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online. 

    Al contrario, se il locatore si avvale dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a  comunicare i dati del contratto. In questa situazione, infatti, ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.

    La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

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    Locazioni brevi: le novità 2024 illustrate dalle Entrate

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 10 del 10 maggio con chiarimenti sulle novità recentemente introdotte sulla tassazione con cedolare secca delle locazioni brevi.

    In dettaglio il documento di prassi tratta i seguenti temi:

    • Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi articolo 1, comma 63, della legge di bilancio 2024,
    • La disciplina fiscale delle locazioni brevi,
    • La modifica dell’aliquota dell’imposta,
    • La ritenuta operata dai soggetti intermediari e le esigenze di semplificazione,
    • Gli adempimenti degli intermediari non residenti.

    La stessa agenzia ha sintetizzato i principali chiarimenti nel comunicato stampa che ha annunciato la pubblicazione del documento di cui si tratta.

    Locazioni brevi: 26% di cedolare sul 2° immobile per i redditi maturati dal 1.01.2024

    Con la Circolare n 10 si specifica che l’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. 

    Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%.

    La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse. 

    La nuova aliquota del 26%, precisa l'agenzia, si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

    Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni, all’atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultimo ha scelto. 

    Il locatore dovrà determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

    Gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia operano attraverso la stessa. 

    I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia.

    I soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.

    Locazione breve: cosa s’intende

    La Circolare n 10/2024 ricorda anche che l’articolo 4, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017 stabilisce che «(…) si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».

    Allegati:
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    Locazioni brevi e le nuove norme fiscali: i chiarimenti nella Circolare dell’Agenzia

    Ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 10.05.2024 n. 10 sulla nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi (introdotta dalla legge di bilancio 2024) dalla modifica dell'aliquota d'imposta alla ritenuta operata dai soggetti intermediari e gli adempimenti dei soggetti intermediari non residenti.

    Locazioni brevi e aliquota dell'imposta sostitutiva del 26%

    Dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo:

    • di durata non superiore a 30 giorni, 
    • stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, 
    • che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca

    è stata aumentata al 26%, con la possibilità per i locatori di applicare un'aliquota ridotta del 21% per un'unica unità immobiliare a scelta, identificata specificamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta pertinente. 

    L’imposta sostitutiva nella misura del 26% si ritiene dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis in base all’articolo 26 del TUIR, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

    Per completezza, appare utile ricordare che resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, di conseguenza, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

    Allegati:
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    Banca dati UE affitti brevi: come si coordina col CIN nazionale

    Viene pubblicato in GU europea del 29 aprile il Regolamento UE n 1028 del giorno 11 aprile del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine.

    Ricordiamo che, sullo stesso tema l'Italia sta ancora mettendo a punto il codice CIN nazionale in base alle nuove norme per il settore della ricezione breve dei turisti, in proposito leggi: CIN nazionale affitti brevi: avvio entro settembre.

    Vediamo ora di capire, da quando sono in vigore le norme EU e se i due codici CIN si accavallano.

    Banca dati UE sulle locazioni brevi: cosa comunica il locatore

    Occorre evidenziare che scopo annunciato del Regolamento UE è la costituzione di una banca dati unica europea delle locazioni brevi, che sarà in grado di contenere informazioni sul mercato con l’obiettivo di aumentare la tracciabilità di questi servizi, attraverso un processo di registrazione online armonizzato a livello europeo.

    Nel regolamento UE si prevede un processo di registrazione attraverso il quale gli host individueranno le proprietà, comunicando: indirizzo, tipo di unità, numero di posti letto, identità del locatore, ecc.

    In particolare, l'art 5 dello stesso regolamento, prevede che, all’atto della registrazione secondo la procedura di registrazione di cui all’articolo 4, il locatore presenta una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

    • a) per ciascuna unità:
      • i)l’indirizzo specifico dell’unità, compresi, se del caso, il suo numero, il numero della cassetta postale, se differente, il piano al quale è ubicata l’unità, il riferimento catastale o ogni altro tipo di informazione che consenta di identificarla con precisione;
      • ii)il tipo di unità;
      • iii) se l’unità offerta costituisce una parte o la totalità dell’abitazione principale o secondaria del locatore, o se è utilizzata per altri fini;
      • iv) il numero massimo di posti letto disponibili e di ospiti che l’unità accoglie;
      • v) ove applicabile, se l’unità è soggetta, ad un regime di autorizzazione nel cui ambito il locatore deve ottenere l’autorizzazione da parte della pertinente autorità competente per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine e, in caso affermativo, se il locatore ha ottenuto detta autorizzazione;
    • b) se il locatore è una persona fisica, di tale persona:
      • i) il nome;
      • ii) il numero di identificazione nazionale o altre informazioni che ne consentano l’identificazione;
      • iii) l’indirizzo;
      • iv) il recapito telefonico;
      • v) l’indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritte;
      • c) se il locatore è una persona giuridica:
      • i)  il suo nome;
      • ii) il numero nazionale di registrazione dell’attività;
      • iii) il nome di un rappresentante legale;
      • iv) la sua sede legale;
      • v) il recapito telefonico di almeno un rappresentante di tale persona giuridica;
      • vi) un indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritta

    Viene anche stabilito che, al termine del processo sarà rilasciato un numero di registrazione da inserire in un registro pubblico, che rappresenterà l’identificativo dell’immobile, consentirà di affittarlo e faciliterà i controlli da parte delle autorità.

    Si mira quindi ad incrociare le informazioni trasmesse alle amministrazioni finanziarie grazie alla direttiva Dac7 che consente di tracciare le informazioni relative agli affitti messi online dai grandi portali di intermediazione. 

    Il regolamento UE appena pubblicato in gazzetta,  entra in vigore il 19 maggio 2024 ma gli Stati avranno due anni per recepire le regole e coordinarle con quelle nazionali.

    Dal testo sembrerebbe di capire che il cin nazionale non verrà sostituito da quello UE ma andranno resi complementari: "Gli Stati membri provvedono affinché i numeri di registrazione siano inclusi in un registro pubblico e facilmente accessibile. L’autorità competente che rilascia il numero di registrazione è responsabile dell’istituzione e della tenuta del registro, conformemente al regolamento (UE) 2016/679."

    Locazioni brevi: che cosa sono

    Secondo l'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le locazioni brevi sono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”.

    Le locazioni brevi devono pertanto avere ad oggetto esclusivamente immobili ad uso abitativo e quindi unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.) nonché, in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione.

    Nelle locazioni brevi il contratto deve avere durata non superiore a trenta giorni. Tale termine deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale.