• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedi parentali 2026 prime istruzioni INPS sulle novità

    Con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di congedo parentale. Le nuove regole riguardano esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti e incidono sul periodo entro il quale è possibile usufruire del congedo, oltre a chiarire le modalità di presentazione delle domande all’Istituto.  In particolare l'istituto precisa che sono valide ex post  le comunicazioni per il periodo dal 1 gennaio alla data del  messaggio.

    Comunicazione congedi parentali

    Dal 1° gennaio 2026 il limite temporale per fruire del congedo parentale per i lavoratori dipendenti viene esteso da 12 a 14 anni di vita del figlio. 

    Lo stesso limite vale anche nei casi di adozione o affidamento, calcolando i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia (e comunque non oltre la maggiore età). Restano invece invariati i limiti per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (12 anni) e per i lavoratori autonomi (1 anno). 

    L’INPS ha aggiornato dall’8 gennaio 2026 la procedura telematica per l’invio delle domande; per i periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio 2026 prima dell’aggiornamento, la domanda può essere presentata anche successivamente, tenendo conto dell’impossibilità tecnica iniziale.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus genitori separati o divorziati 2026: attesa per il decreto

    La  legge di bilancio 2026, Legge 199 2025 introduce una misura   rilevante  per il  welfare familiare ai commi 234-235. 

    Si tratta dell’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a sostenere i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e che abbiano figli a carico.

     Il legislatore riconosce, infatti, che la perdita della disponibilità della casa familiare, unita agli obblighi di mantenimento, costituisce un fattore di rischio economico significativo per molti genitori non collocatari, spesso esposti a difficoltà nel garantire condizioni abitative adeguate per sé e per i propri figli specie nei contesti urbani caratterizzati da canoni di locazione elevati. 

    Secondo la formulazione attuale, il contributo potrà essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio, estendendo quindi la tutela oltre la soglia tradizionale dei 18 anni, in coerenza con l’evoluzione normativa che riconosce una responsabilità genitoriale protratta nelle fasi iniziali della vita adulta. 

    La dotazione finanziaria prevista nella bozza era  pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, risorse destinate ad alimentare una misura che potrebbe rivelarsi particolarmente strategica mentre nella versione definitiva non l'importo delle risorse non viene specificato 

     È da sottolineare  che la norma, pur delineando l’ambito soggettivo dei beneficiari, rinvia completamente alla normativa secondaria la definizione dei requisiti puntuali e delle modalità operative per l’accesso al contributo, lasciando così irrisolti elementi applicativi essenziali e rinviando molto probabilmente  di qualche mese la reale attuazione.

    Criteri applicativi e decreto attuativo osservazioni dell’Ufficio

    Il comma 2  affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire criteri, parametri e procedure per l’erogazione dei contributi. Tale scelta legata forse all'iniziativa legislativa proveniente dal Ministro Salvini , titolare del dicaster, o è inusuale  in quanto l'oggetto della norma non rientra tra le sue competenze. Potrebbe essere oggetto di modifica v. sotto gli emendamenti presentati

    Si segnala inoltre, tra le osservazioni formulate dagli uffici a supporto dell’esame parlamentare un rilievo  significativo: l’opportunità di definire in modo esplicito la nozione di “figlio a carico”. L’espressione, infatti, può prestarsi a diverse interpretazioni – fiscali, anagrafiche o legate alla convivenza – e rischia di generare incertezze applicative qualora non venga chiarita in modo uniforme. Una definizione puntuale risulterebbe essenziale per delimitare correttamente la platea dei destinatari e per garantire criteri omogenei sul territorio nazionale.

    Le principali proposte di emendamento

    Nel corso dell’esame parlamentare sono state presentate numerose proposte di modifica all’articolo 56, provenienti da diversi gruppi politici, con l’obiettivo di precisare l’assetto amministrativo del Fondo, rafforzare le garanzie di equità nell’accesso e introdurre ulteriori condizioni di ammissibilità.

    In particolare, l’emendamento 56.1 (Sironi, Mazzella, Pirro, Damante) proponeva il trasferimento della gestione del Fondo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’economia, con successivo passaggio al Dipartimento per le politiche della famiglia, affidando inoltre il decreto attuativo all’autorità politica delegata in materia familiare.

     Il senatore Lombardo (56.2) suggerisce di escludere dai benefici i genitori che non abbiano adempiuto agli obblighi di mantenimento o alle prescrizioni dei provvedimenti di separazione e divorzio.

    Gli emendamenti 56.3 e 56.5 (Magni, De Cristofaro, Cucchi; Maiorino, Pirro, Damante) convergono sulla necessità di ampliare il coinvolgimento istituzionale nel decreto attuativo – includendo il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia – e di introdurre verifiche puntuali sulla situazione economica e patrimoniale dei richiedenti, garantendo criteri equi, controlli più rigorosi e coordinamento con gli altri strumenti di sostegno abitativo. La proposta 56.4 prevede inoltre il passaggio in Conferenza Unificata per rafforzare la concertazione con Regioni ed enti locali.

    Chiude il quadro l’emendamento 56.6 (De Poli), che voleva introdurre  stringenti requisiti soggettivi aggiuntivi:

    • assenza di rinvio a giudizio o condanne per violenza domestica o su minori, 
    • mancanza di altri immobili e verifica del reddito triennale, con l’obiettivo di destinare il Fondo ai nuclei più meritevoli e in reale condizione di bisogno.

    Il testo definitivo della legge non approfondisce requisiti o condizioni e si attende come detto il decreto ministeriale attuativo per maggiori dettagli.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus nuovi nati 2025 novità: promemoria dall’ INPS

    La  legge di bilancio 2025 approvato  dal Governo  e pubblicato in GU il 31 dicembre come legge 207 2024 contiene ,  come da annunci dei ministri e della Premier Meloni,  molte  misure per le famiglie con reddito basso e per la protezione della genitorialità. Le principali sono:

    1. il bonus   "Nuovi Nati "per le nuove nascite  nelle famiglie con ISEE sotto i 40mila euro  e 
    2. il  rafforzamento del bonus asilo nido, già in vigore,   attraverso l'esclusione  delle somme dell'Assegno Unico dalla soglia ISEE di accesso  e l'eliminazione del requisito del secondo figlio  sotto i 10 anni.

    Vediamo maggiori dettagli e altri aspetti della nuova manovra di bilancio 2025  per le famiglie. All'ultimo paragrafo le istruzioni  sul bonus nascita o "Carta nuovi nati" per la quale INPS ha pubblicato il  14 aprile la circolare di  istruzioni n. 76 2025.  

    L'ultima novità è che da novembre INPS invierà  alle famiglie in occasione delle nuove nascita un promemoria sulla possibilità di richiedere il contributo.(vedi sotto i dettagli )

    Bonus nascita “Carta nuovi nati ” 1000 euro: cos’è

    La  legge di bilancio  all'art 1  ai commi 206-208  introduce  un  contributo per le nuove nascite: si tratta di un bonus una tantum da  mille euro riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 40 mila euro.

    ATTENZIONE:  A questo fine l'ISEE viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

    La relazione illustrativa del ddl precisa che il contributo una tantum pari a mille euro:

    • verrà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione 
    •  sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

    Beneficiari saranno:

    • cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o
    • familiari   di cittadini UE , titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 
    • cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro  titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ,
    • residenti in Italia. 

    La misura ha un costo di  330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

    Bonus asilo nido: nuovo calcolo ISEE e incremento importo

    Con la legge di bilancio è stato incrementato anche il bonus asilo nido diventa piu ricco per le famiglie con ISEE  sotto i 40mila euro e potrà raggiungere un maggior numero di beneficiari,  grazie all'esclusione delle somme ricevute a titolo di assegno Unico  dal calcolo dell'ISEE (art 1 commi 208-211)

    Inoltre la legge di bilancio  sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100)  entrata in vigore nel 2024.

    Viene quindi incrementa la relativa autorizzazione di spesa per il bonus asilo nido  di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

    Si ricorda  che l'importo del Bonus  nel 2023  variava a seconda degli scaglioni di reddito familiare,  i contributi  vanno da: 

    • un massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
    • un massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
    • un massimo di 1.500 euro  con ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, oppure in assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati , discordante, non calcolabile.

    Mentre per i  nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024  e  in presenza di un altro figlio sotto i 10 anni è fissato a:

    • 3.600 euro  con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
    • 1.500 euro  con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro ( ISEE assente o con omissioni o discordante).

    Leggi  l'aggiornamento  Bonus nido:  dal 2 aprile domande in lavorazione

    Bonus nascita ” Carta nuovi nati” 2025: le istruzioni INPS

    La circolare di istruzioni  INPS  è stata pubblicata il  14 aprile 2025  mentre il messaggio 1303 del 16 aprile  comunicava che dal 17 aprile è attiva la piattaforma per le domande .

    Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.

    La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati”, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

    Bonus novi nati il servizio MYINPS promemoria: come e per chi

    Con il messaggio del 21 novembre INPS  ha comunicato che dal mese di novembre  in occasione della nascita di un figlio, l’INPS invia una comunicazione tramite posta elettronica per invitare i genitori a presentare la domanda

    1.  per richiedere l’Assegno unico e universale per i figli a carico o integrare il beneficio percepito per altri figli a carico e
    2.  a richiedere, se il valore dell’ISEE è inferiore al limite massimo il Bonus nuovi nati.

    La comunicazione è indirizzata agli utenti che hanno prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni  dall’INPS.

     A tale proposito, si ricorda che per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell’Istituto è necessario accedere al sito istituzionale www.inps.it, nell’area “MyINPS” all’interno della quale, seguendo il percorso “I tuoi dati” > “Contatti e consensi”, nella sezione “Adesione ai servizi proattivi” è possibile prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi e aderirvi spuntando la casella “Acconsento”.  

    Bonus nascita 2025: Sintesi delle istruzioni

     L’INPS, con apposita circolare 76 del 14 .4.2025 chiarisce  requisiti, modalità di accesso e gestione delle domande per il Bonus nascita 2025 da 1000 euro.

    In questa tabella i requisiti :

    Requisito Descrizione
    Cittadinanza – Cittadini italiani o UE
    – Familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno
    – Cittadini extra-UE con permesso di soggiorno valido ≥ 1 anno
    – Rifugiati, apolidi, titolari di protezione internazionale
    – Cittadini UK residenti in Italia entro il 31/12/2020
    Residenza Residenza in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido) fino alla presentazione della domanda.
    Requisito economico ISEE minorenni ≤ 40.000 € annui (AUU escluso dal calcolo).
    Data evento Figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.
    Per affido preadottivo: conta la data di ingresso del minore nel nucleo.
    Per adozioni internazionali: data di trascrizione nei registri civili.

    Come presentare la domanda

    La domanda deve essere presentata entro  120  giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). In sede di prima attuazione della misura.

     Per le nascite avvenute prima dell'apertura della piattaforma e della proroga comunicata il 24 luglio,  il termine scade il 22 settembre 2025

    Può essere inoltrata da:

    • uno dei genitori;
    • il genitore convivente, se i genitori non vivono insieme;
    • un tutore o il genitore del genitore minorenne o incapace, se il richiedente è minorenne o non può agire.

    L’ISEE deve essere valido alla data della domanda oppure basato su una DSU presentata nello stesso momento.

    Canali per inviare la domanda

    I genitori possono presentare domanda attraverso:

    • il sito web INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
    • l’app INPS mobile;
    • il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
    • un patronato.

    Documentazione richiesta

    Il richiedente dovrà dichiarare di possedere i vari requisiti e  le modalità di pagamento (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato).

    In caso di IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo MV70.

    Tempi   di pagamento  e risorse

    L’erogazione del Bonus avverrà in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili per l’anno in corso: 330 milioni di euro per il 2025, 360 milioni di euro annui dal 2026.

    L’INPS effettuerà un monitoraggio mensile delle risorse e informerà i Ministeri competenti. In caso di scostamenti significativi, potrà essere modificato il tetto ISEE o l’importo del Bonus.

    Regime fiscale

    Il Bonus nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, restando quindi esente da tassazione.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus nido: novità 2025 e istruzioni INPS Mobile

    Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS  ha chiarito le modalità  di applicazione del contributo asilo nido e assistenza domiciliare  per i figli fino a tre anni previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e sempre prorogato.

    Il documento recepisce le novità introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina.

    Le principali novità riguardano tre punti chiave:

    1. Estensione del contributo per l'utilizzo di  strutture educative per l’infanzia abilitate secondo le normative regionali, oltre ai tradizionali asili nido pubblici e privati.( ad es. micronidi in famiglia) anche per le domande gia presentate nel 2025 
    2. Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026, che produrranno effetti anche per gli anni successivi fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
    3. Indicazioni operative per la gestione delle domande già presentate per l’anno 2025, comprese quelle inizialmente respinte.

    Con messaggio 3336 del 6 novembre 2025  inoltre l'istituto comunica che sono attive nuove funzioni nell'app INPS MOBILE.(vedi ultimo paragrafo)

    Estensione del beneficio ai servizi educativi per l’infanzia

    La circolare chiarisce che il beneficio economico non riguarda soltanto gli asili nido tradizionali, ma anche altre strutture che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, purché abilitate secondo la normativa regionale.

     Rientrano quindi: nidi e micronidi (3-36 mesi), sezioni primavera (24-36 mesi), spazi gioco e servizi educativi domiciliari (12-36 mesi)

    Restano invece esclusi i centri per bambini e famiglie, così come servizi ricreativi, pre-scuola e post-scuola, che non hanno natura educativa in senso stretto.

    Servizi ammessi Servizi esclusi
    Nidi e micronidi (3-36 mesi) Centri per bambini e famiglie
    Sezioni primavera (24-36 mesi) Servizi ricreativi
    Spazi gioco (12-36 mesi) Pre-scuola e post-scuola
    Servizi educativi domiciliari (3-36 mesi) Altri servizi non educativi

    Le sedi INPS sono tenute a verificare, tramite elenchi regionali o attestazioni degli enti locali, che le strutture siano effettivamente autorizzate

    ATTENZIONE È necessario che le ricevute che si presentano a rimborso riportino i riferimenti normativi che giustificano l’eventuale mancata emissione della fattura.

    Domanda unica per 3 anni dal 2026

    A partire dal 1° gennaio 2026, le domande di contributo accolte avranno valore anche negli anni successivi, senza dover essere ripresentate da zero.

     Questa ultrattività semplifica un  po' la gestione per le famiglie, garantendo continuità del sostegno fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni.

    Per ogni nuovo anno solare, il genitore dovrà comunque:

    1. prenotare le risorse finanziarie tramite i servizi INPS online,
    2. indicare le mensilità (massimo 11),
    3. allegare la prova di pagamento di almeno una retta, oppure l’iscrizione/graduatoria per gli asili pubblici a pagamento posticipato.

    Nel caso di contributo per l’assistenza domiciliare, serve sempre il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza dovuta a grave patologia cronica.

    Gestione domande 2025

    La circolare affronta infine il tema delle domande presentate per l’anno 2025. Le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare le istruttorie ancora in corso e valutare, in autotutela, anche le richieste respinte sulla base delle vecchie indicazioni della circolare n. 60/2025. 

    Ciò significa che, se sussistono i nuovi requisiti, domande inizialmente non accolte potranno ora essere riconsiderate e approvate.

    Per i lavoratori e i consulenti, questo implica la necessità di:

    • verificare l’abilitazione delle strutture frequentate,
    • conservare correttamente la documentazione delle spese,
    • monitorare l’evoluzione delle pratiche in base ai nuovi criteri.

    Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari, introducono maggiore stabilità nel tempo e semplificano l’accesso al contributo, rafforzando il sostegno concreto alle famiglie con figli piccoli.

    Bonus nido nell’app INPS MOBILE

    Nell’ambito delle attività di innovazione digitale INPS , il servizio “Bonus nido” disponibile nell’App “INPS Mobile” è stato integrato con una nuova funzionalità per  la consultazione :

    • dei pagamenti 
    • delle contestazioni del contributo

    relative ai mesi richiesti nella domanda.

    la nuova funzione consente di consultare in modo semplificato i pagamenti mensili associati alle domande presentate che risultano in uno dei seguenti stati: “In attesa di documentazione”, “Protocollata”, “In lavorazione”, “Accolta”.

     L’home page dell’applicazione, inoltre, è stata integrata con una nuova card dedicata al servizio “Bonus nido” che, con un semplice click, permette agli utenti che hanno presentato la domanda di accedere facilmente alla sezione che consente di allegare la documentazione per richiedere il pagamento del contributo.

    Si ricorda che l’App “INPS Mobile” è disponibile per dispositivi Android e iOS ed è accessibile esclusivamente agli utenti muniti di SPID di livello 2 o superiore o di CIE 3.0.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo per la mamma intenzionale: nuove istruzioni INPS

    Con la sentenza n. 115 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale avev dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui esclude dal congedo di paternità obbligatorio le lavoratrici che, in una coppia di due donne, siano riconosciute come genitori nei registri dello stato civile. 

    Come chiarito dall’INPS nel Messaggio n. 2450/2025, quindi  dal 24 luglio 2025 le lavoratrici dipendenti che, in una coppia omogenitoriale femminile, risultano “madre intenzionale” nei registri di stato civile o in virtù di un provvedimento di adozione/affidamento, possono fruire del congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), retribuito al 100% e coperto da contribuzione figurativa.

    Con un nuovo messaggio 3322 del 5.11.2025  l'Istituto precisa che : 

    1. l’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha cessato di produrre effetti – nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne  – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità.
    2. la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.

    Quindi non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, 

    Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’INPS,

    • su istanza di parte
    • nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (cfr. il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024).

    Congedo alla madre “intenzionale”: il ragionamento della Consulta

    A sollevare la questione dell'equiparazione per le coppie omosessuali era stata la Corte d’appello di Brescia nel corso di una causa intentata da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ Aps, che denunciava una discriminazione da parte dell’INPS. Il problema nasceva dalla procedura informatica dell’ente previdenziale che, nella domanda di congedo, accettava esclusivamente l’indicazione del “padre”, escludendo la “seconda madre” legalmente riconosciuta.La Corte ha fondato il proprio giudizio sull’art. 3 della Costituzione, che vieta disparità di trattamento in assenza di ragioni oggettive

    . È stata infatti ritenuta irragionevole la differenziazione tra il padre lavoratore di una coppia eterosessuale e la madre intenzionale di una coppia omogenitoriale femminile, quando entrambe le figure sono legalmente riconosciute e partecipano alla cura del figlio. 

    La sentenza richiama anche la precedente pronuncia n. 68/2025, ribadendo che il vincolo genitoriale nasce dall’assunzione condivisa di responsabilità. 

    Il diritto del minore a ricevere cura e attenzione da entrambe le figure genitoriali – siano esse biologiche o intenzionali – prevale su qualsiasi considerazione legata all’orientamento sessuale, come già sancito anche dalla sentenza n. 33/2021. 

    Di conseguenza, il beneficio del congedo – dieci giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100% – deve estendersi anche alla madre intenzionale, in linea con l’interesse superiore del minore.

    Impatti e prospettive della decisione

    Si ricorda che la disposizione  sul congedo obbligatorio di 10 giorni era stata introdotta con il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della direttiva (UE) 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e familiare.

    La decisione della Corte rappresenta un passo significativo verso la piena equiparazione dei diritti delle famiglie omogenitoriali rispetto a quelle tradizionali.

     Oltre a sanare un vulnus normativo, la pronuncia valorizza il principio di funzionalità della genitorialità: ciò che rileva, sottolinea la Consulta, è il contributo attivo e consapevole alla cura del minore, e non il genere del genitore. 

    Da evidenziare che  tale concetto  potrebbe essere esteso  anche alle coppie maschili che abbiano ottenuto il riconoscimento del rapporto genitoriale tramite adozione in casi particolari (stepchild adoption).

    Congedo obbligatorio di paternità alla seconda mamma: come fare

    Per fruire del congedo obbligatorio la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro l’intenzione di fruire del congedo, rispettando i tempi e le modalità già previste per il congedo di paternità obbligatorio. Il datore di lavoro provvede ad anticipare l’indennità per conto dell’INPS, per poi conguagliarla nei flussi contributivi.

    La domanda telematica diretta all’INPS è  necessaria solo nei casi in cui non sia previsto l’anticipo da parte del datore di lavoro (es. lavoratrici domestiche o assimilate). In tal caso, la domanda va presentata attraverso i consueti canali: 

    • tramite portale INPS con SPID/CIE/CNS, oppure
    • Contact Center, o
    • tramite patronato.

    Le lavoratrici della Pubblica Amministrazione  devono rivolgersi esclusivamente al proprio ente datore di lavoro, poiché l’INPS non gestisce né l’istruttoria né l’erogazione dell’indennità per il personale pubblico.

    Il messaggio ricorda che oltre alla registrazione come genitore intenzionale o a un provvedimento giudiziale, il congedo deve essere fruito entro i termini previsti dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 (solitamente entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento).

    In sintesi

    Destinataria Canale di richiesta Soggetto che eroga l’indennità Scadenze e termini
    Lavoratrice dipendente del settore privato
    (datore di lavoro con anticipo indennità)
    Comunicazione scritta al datore di lavoro secondo modalità aziendali Datore di lavoro (con conguaglio INPS) Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001
    (di norma entro 5 mesi da nascita/adozione/affidamento)
    Lavoratrice dipendente senza anticipo indennità
    (es. lavoro domestico)
    Domanda telematica diretta all’INPS via portale con SPID/CIE/CNS, Contact Center o patronato INPS Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001
    Lavoratrice dipendente di Pubblica Amministrazione Comunicazione diretta all’ufficio del personale dell’ente Ente datore di lavoro Entro i termini dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico e subentro in caso di decesso di un genitore: novità 2025

     dal 1 giugno 2023 è stata prevista  la maggiorazione dell’assegno  unico anche in caso di un genitore deceduto  al momento della presentazione della domanda,  per un periodo  di cinque anni successivi )come per i casi di  2 genitori lavoratori )

    Con la circolare 76 del 10 agosto 2023 INPS ha fornito  alcuni chiarimenti per l'applicazione della norma modificata

    Con il  messaggio 1796 del 6 giugno 2025   viene comunicata una implementazione nella procedura per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta. Vedi all'ultimo paragrafo la novità in dettaglio.

    Maggiorazione assegno unico per 2 genitori lavoratori  e  casi di decesso 

    Con il  messaggio 724 2023 del 17 febbraio 2023  INPS ha comunicato la novità nell'applicazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico  nel caso di  nuclei vedovili   temporaneamente SOLO per il periodo febbraio 2022 febbraio 2023 

    Nello specifico l'istituto ricordava  che per le famiglie con due genitori lavoratori  il d.lgs istitutivo 230 2021 dell'Assegno Unico e universale per i figli a carico prevedeva  una maggiorazione di 30 euro mensili  per ogni figlio   ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, con l'intento di favorire il lavoro  femminile . 

    L' importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, il bonus si riduce gradualmente  fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000 euro, per i quali  la maggiorazione non spetta.

    Inizialmente  le istruzioni INPS chiarivano che "in linea di principio  la maggiorazione  non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore." D'accordo con il Ministero del lavoro l'istituto precisava appunto a febbraio scorso che : "tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili  il bonus viene erogato d'ufficio per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno fino a febbraio 2023"

      Per ottenerlo   NON era necessario fare domanda.

    Maggiorazione assegno unico ai nuclei vedovili dal 1 giugno 2023

     Come detto   il decreto lavoro 48 2023  stabilizza l'interpretazione fornita con INPS prevede che «La maggiorazione  (…)   e'  riconosciuta, altresi', nel caso  di  unico  genitore  lavoratore  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  

    • ove  l'altro  risulti   deceduto, 
    • per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale  evento,
    • nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.». 

    A questo fine vengono incrementate di circa 75 milioni di euro le risorse destinate all'Assegno unico fino al 2028, con previsione poi di  utilizzare  13,4 milioni annui dal 2029

    La formulazione della norma prevede  comunque  che la maggiorazione anche per i genitori vedovi entrasse a regime  dal 1 giugno  2023  lasciando scoperti i mesi da marzo a giugno  2023 

    Maggiorazione assegno unico modifica domande in caso di decessi

    Nella circolare 76 2023 INPS chiarisce le modalità applicative per l'integrazione delle domande.

    Riepilogando : 

    dal 1 giugno 2023 è possibile beneficiare  della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, anche in caso di decesso di uno dei genitori purche siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

    –  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

    –  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore[3] o pensionato (cfr. la circolare n. 23/2022);

    –  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

    La circolare fornisce anche alcuni esempi pratici 

    L'istituto sottolinea che  nel gestionale dell’AUU  sono state modifica alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori  per ridurre la gravosità degli adempimenti e  assicurare la continuità nei pagamenti 

    In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, all'eventuale  riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

    Per le domande già presentate da genitori vedovi per ottenere la maggiorazione occorre  integrare la domande in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data con alcuni dati 

    Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

    a)    affidatario del figlio;

    b)    tutore del figlio;

    c)     figlio maggiorenne per se stesso.

    ATTENZIONE In questi casi non non sussistono i presupposti per l’applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori. La circolare precisa infine le modalita di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite.

    Assegno Unico figli:  Domanda e subentro genitore superstite

    Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio  automaticamente rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato ie consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

    In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.

    ATTENZIONE Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

    Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo parentale: si può interrompere per necessità familiari

    Non è un abuso da punire con la sanzione disciplinare massima ovvero il licenziamento, l'allontanamento del genitore dal figlio durante un periodo di congedo parentale per finalità di solidarietà familiare. Lo ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza 6993 2025. 

    Ecco in dettaglio la vicenda  e la decisioni della Suprema corte.

    Allontanamento durante il congedo parentale: la vicenda

    Il caso riguarda il licenziamento di B.B., accusato di abuso del congedo parentale per un periodo di 10 giorni (dal 2/4/2019 al 13/4/2019).   Ritenendo il comportamento in contrasto con la finalità del congedo, l’azienda aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro.

    B.B. aveva però impugnato il licenziamento, portando la questione in tribunale. 

    Nell'analisi del caso la Corte d’Appello di Trento ha ritenuto che non ci fosse stato un vero abuso del congedo parentale. È emerso infatti che:

    Nel periodo contestato, B.B. si era effettivamente preso cura del figlio, ma poi aveva dovuto recarsi in Marocco per assistere la madre malata. Il bambino era rimasto in Italia, ma sotto la custodia della madre, quindi non era stato lasciato solo.

    Non c’erano prove che il lavoratore avesse approfittato del congedo per svolgere un altro lavoro o dedicarsi ad attività incompatibili con la finalità assistenziale.

    Secondo la Corte, si trattava di una situazione eccezionale e urgente, che rientrava comunque nell’ambito dei doveri di solidarietà familiare, previsti anche dalla costituzione Italiana. Dunque, non si poteva parlare di abuso del diritto al congedo parentale, né si poteva sostenere che il lavoratore avesse violato la buona fede o il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. E' stato dichiarato quindi illegittimo  il licenziamento,  ordinando  alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro e di risarcire il danno, pari a  12 mensilità di stipendio. 

    Inoltre, la Corte d'Appello aveva ritenuto illegittimi alcuni provvedimenti disciplinari precedenti subiti dal lavoratore, condannando il datore di lavoro a restituire somme trattenute in busta paga.

    Congedo parentale: il ricorso in Cassazione

    Non accettando questa decisione, la società  ha fatto ricorso in Cassazione, sollevando ben sei motivi di impugnazione, tra cui:

    • La motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata contraddittoria e non avrebbe rispettato i principi costituzionali.
    • La decisione sarebbe in contrasto con l’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 sul congedo parentale.
    • La Corte avrebbe sottovalutato la gravità della violazione del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
    • Non avrebbe considerato che il congedo parentale era stato richiesto per assistere il figlio, non la madre.
    • La Corte avrebbe erroneamente ritenuto provata l’urgenza del viaggio in Marocco.
    • Il comportamento del lavoratore avrebbe comunque avuto rilevanza disciplinare.

    La decisione della Cassazione

    La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha deciso di rigettare il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello. Ha ribadito alcuni principi chiave:

    Non c’è stato un abuso del congedo parentale, perché B.B. non ha sfruttato il periodo per finalità diverse da quelle assistenziali.

    L’assenza del lavoratore non ha minato il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

    La Corte d’Appello ha effettuato una valutazione completa della situazione, tenendo conto non solo della quantità di tempo trascorso lontano dal figlio, ma anche delle circostanze eccezionali (ossia l’assistenza alla madre malata).

    Il concetto di abuso del permesso implica un intento fraudolento, che in questo caso non è stato dimostrato.

    Infine, la Cassazione ha sottolineato che la disciplina sui congedi parentali deve essere interpretata in modo elastico e ragionevole, bilanciando le esigenze familiari con quelle lavorative. Non esiste , afferma la Corte, un automatismo secondo cui ogni mancata assistenza diretta al minore costituisce un abuso.

    Congedo familiare: le motivazioni della Corte:

    Nello specifico la Corte di cassazione afferma che l'assenza è stata dovuta "all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà familiare rilevanti sul piano costituzionale sicché, sotto il profilo sostanziale, non può essere ritenuto contrario allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare in discorso

    sia stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l'obiettivo principale dell'assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare."

    Inoltre ", contrariamente a quanto affermato in ricorso, non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione dell'assistenza al minore e la figura dell'abuso essendo pure necessario valutare, oltre alla sua oggettiva durata, anche la motivazione per cui essa non sia avvenuta"