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Naspi in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità
Con la circolare 32 del 20 marzo 2023 INPS fornisce ulteriori indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio rinnovato dal decreto 105 2022
In particolare, sull’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio" che ha esteso il divieto di licenziamento al lavoratore padre che ha fruito dei congedi di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 (congedo alternativo per mancanza della madre) del medesimo Testo Unico.
Le disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022,
La nuova circolare chiarisce l' accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.
In particolare si ricorda che l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.
La norma prevede inoltre che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento (…) la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
L'istituto precisa quindi su concorde avviso del Ministero del Lavoro che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione, la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.
La conseguenza è che:
- in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre
- che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o
- del congedo di paternità alternativo,
- ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
ATTENZIONE Le domande di indennità di disoccupazione NASpI già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute nel periodo tutelato , e respinte possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.
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Indennità per gravidanza a rischio autonome: al via le domande INPS
Con il messaggio 572 del 7 febbraio 2023 INPS comunica che è finalmente disponibile la piattaforma telematica per l'invio delle domande di maternità anticipata per gravidanza a rischio garantita alle lavoratrici autonome dal Dlgs 105 2022.
Si ricorda che la novità fa parte di un ampliamento dei congedi parentali recepito, grazie al dlgs citato, da una direttiva comunitaria sull'Equilibrio vita- lavoro.
In particolare è stata introdotta la possibilità per le lavoratrici autonome di avere l'indenni zzoper periodi di congedo antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio.
La circolare 122 2022 in merito precisava che
- la lavoratrice autonoma deve presentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
- se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel periodo di maternità ordinario (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
- è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
- , come per gli altri congedi per le lavoratrici autonome non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
- Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia a partire dal 13 agosto 2022.
L'istituto aveva precisato che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma le lavoratrici potevano fare richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando il congedo, dove previsto, successivamente.
Domanda maternità anticipata autonome
Nel nuovo messaggio INPS informa che la domanda telematica di indennità di maternità anticipata deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:
- – sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
- – Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento )
- – Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario. Quindi:
- nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico la procedura consentirà di importare i dati contenuti
- in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare la data presunta del parto individuata dal medico.
Dopo la conferma dei dati il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.
Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, dalle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.
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Famiglie: novità sul Portale INPS
Con il messaggio n 4640 del 28 dicembre INPS informa che la piattaforma “Portale delle Famiglie” sul sito www.inps.it, è stato arricchito di una nuova funzione riguardante le agevolazioni connesse a maternità/ paternità per i lavoratori dipendenti e autonomi.
Il progetto si ricorda è stato realizzato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dedica moltissime risorse alla informatizzazione e implementazione dei servizi ai cittadini.
E' possibile ora infatti consultare anche i dati su:
- congedi parentali,
- congedi parentali a ore,
- congedi di maternità,
- congedi di paternità,
- assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) e
- riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. riposi per allattamento).
Il portale è stato integrato già da tempo con i dati riguardanti le prestazioni economiche erogate dall'INPS ovvero l’Assegno unico e universale (AUU), il bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e per i centri estivi.
Sono inoltre presenti dei simulatori per calcolare i possibili importi del bonus nido e dell’AUU, anche in base al valore ISEE.
L’accesso al Portale avviene sul sito istituzionale www.inps.it, digitando nella barra di ricerca “Portale delle Famiglie” .
Necessario per accedere essere in possesso di una indentià digitale :
- SPID di livello 2 o superiore,
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
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Congedi parentali dal 2022: le sanzioni previste
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, con chiarimenti sulla applicazione delle sanzioni in materia di congedi parentali e altre misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e su una piu equa suddivisione del lavoro di cura tra uomini e donne. La disciplina è stata infatti recentemente rinnovata dal dlgs 105 2022 che ha recepito la direttiva comunitaria.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro.
Congedo paternità obbligatorio sanzioni e divieto licenziamento
Il congedo di paternità obbligatorio spetta ai lavoratore dipendenti per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) ed è indennizzato al 100%
Il dipendente deve richiederlo in forma scritta al datore di lavoro con un preavviso non minore di cinque giorni (salvo diverse previsioni del CCNL applicato)
Al datore di lavoro che rifiuti o ostacoli l’esercizio di questo diritto si applica :
- la nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro (non è ammesso il pagamento in misura ridotta)
- diniego della eventuale certificazione per la parità di genere per i due anni successivi la violazione.
L'INL precisa che non si ritiene di ostacolo la richiesta del datore di lavoro di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso, salvo i casi di parto anticipato.
La violazione può essere soggetta a diffida, sempre che il congedo sia ancora fruibile.
La nota precisa che il divieto di licenziamento trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore :
- sia per congedo di paternità obbligatorio
- che per il congedo di paternità alternativo (art 28)
e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Congedo paternità alternativo alla madre
Sul congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, ora chiamato “congedo di paternità alternativo” (cfr. art. 2, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 105/2022) l'ispettorato sottolinea che , il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 è punito con le sanzioni previsted all'art. 18 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 ovvero :
- sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro
- diniego della certificazione di parità di genere.
Permessi e congedi parentali
Si esternde la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre anche a quelle concernenti
- i riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42),
- l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis) ed
- i riposi giornalieri del padre
- e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45).
Si sottolinea che le sanzioni sono applicabili anche per violazioni riguardanti il coniuge convivente di fatto.
Sanzioni per violazioni in tema di permessi legge 104
Anche riguardo la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, ampliato ai parenti e affini fino al secondo grado , nelle ipotesi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei diritti che si verifichino nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, si applica la misura interdittiva del mancato conseguimento delle certificazioni stesse .
Congedi a cavallo del 13 agosto 2022
Un ulteriore precisazione dell'ispettorato riguarda il regime intertemporale di applicabilità delle tutele per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Si tratta del divieto di licenziamento e dell'indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni che si ritengono applicabili anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.
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Equilibrio tra attività professionale e vita familiare: decreto in GU
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 che da attuazione della direttiva UE (2019/1158) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del consiglio.
Attenzione va prestata al fatto che il decreto entrerà in vigore il 13 agosto 2022.
In generale, lo scopo del decreto è la previsioned di disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e donne e la parita' di genere in ambito lavorativo e familiare. Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Tra le principali novità segnaliamo:
- Congedo di paternità obbligatorio: estensione del congedo anche ai dipendenti pubblici, congedo obbligatorio, retribuito al 100%, della durata di dieci giorni, fruibili anche ad ore e utilizzabile in contemporanea ai congedi di maternità. Possibilità di fruirne anche nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e in caso di parto plurimo la durata del congedo sale a venti giorni lavorativi. Previsione di una sanzione fino a 2.582 euro in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità obbligatorio.
- Congedi parentali per l’assistenza ai figli: durata del congedo parentale elevata a 11 mesi nel caso di genitore solo, revisione delle indennità che possono essere fruite fino al dodicesimo anno di età. Estensione del congedo anche agli iscritti alla Gestione separata dell’INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico).
- Congedo straordinario fino a 2 anni per l'assistenza di familiari con grave disabiltà. Sono congedi indennizzati aggiuntivi rispetto a quelli parentali.
- Misure antidiscriminatorie
- Agevolazioni per smart working e part time
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Lavoro femminile: finanziamenti alle imprese con il bando RIPARTO
E' stato pubblicato sul sito del dipartimento delle politiche per la famiglia un Avviso pubblico denominato "#RiParto" che prevede il finanziamento di iniziative di sostegno alla genitorialita e al lavoro femminile, da parte delle imprese
Il bando mira al coinvolgimento del mondo delle imprese nel cambiamento operativo, ma soprattutto culturale, riguardante la partecipazione femminile al mercato del lavoro in armonia con le esigenze familiari e genitoriali come previsto dalla legge del 7 aprile 2022, n. 32, cd. “Family Act”, in accordo con gli obiettivi del PNRR . Il finanziamento dedicato dalla legge è pari a 50 milioni di euro.
I progetti di welfare aziendale presentati all'interno dell'avviso dovranno prevedere, in particolare, il supporto all’assunzione del nuovo ruolo genitoriale in un’ottica di conciliazione della vita privata e lavorativa, ad esempio con
- iniziative di sostegno psicologico e fisico;
- incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione;
- formazione e aggiornamento per l’accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione
I progetti , per i quali il finanziamento statale può arrivare al 90 % dei costi, andranno presentati entro il 5 settembre 2022.
IL 30% del finanziamento viene erogato ai progetti ammessi dopo 10 giorni dall'inizio delle attività
La ministra Bonetti ha presentato l'iniziativa affermando che "Con il bando #RiParto prosegue il cammino che abbiamointrapreso con il Family Act, il Pnrr e la Strategia per la parità di genere per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro delle donne.
Di seguito alcuni dettagli e il testo del bando con i requisiti delle imprese e dei progetti , le modalità di partecipazione e di valutazione delle domande, i tempi di erogazione dei finanziamenti
Bando Riparto per il lavoro femminile: chi puo partecipare
L’iniziativa ha il fine di sostenere le lavoratrici madri mediante il finanziamento di progetti proposti dalle imprese che favoriscano la risoluzione dei problemi piu comuni nel momento di rientro al lavoro
Possono presentare domanda di finanziamento:
- – le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c e dell’articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale;
- – i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.
anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti richiesti dall’Avviso per i partecipanti singoli, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI) presentandoi una unica domanda di finanziamento
Il soggetto proponente deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione:
a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali
b. non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi;
c. contribuire ai costi del progetto secondo le percentuali indicate nel bando
d. essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente e,ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
e. avere la sede legale principale o unità operative, sul territorio nazionale;
f. non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g. non essere in stato di liquidazione volontaria;
h. non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.
Durata e destinatarie dei progetti finanziabili dal Bando Riparto
La durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi nei quali non vanno considerati i tempi i rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto.
Destinatarie delle azioni progettuali sono
- le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato edeterminato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le
- dirigenti
- socie lavoratrici di società cooperative,
- le lavoratrici in somministrazione nonché le
- titolari di un rapporto di collaborazione
Bando RIPARTO: come funziona il finanziamento, importi e percentuali
La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa:
- a. tra un minimo di euro 15.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile , siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro (microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi con risorse finanziarie pari ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse quantificabili nella percentuale suddetta;
- tra un minimo di euro 30.000,00 e un massimo di euro 100.000,00 per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi per almenoo il 15% del totale dell’importo richiesto
- tra un minimo di euro 80.000,00 e un massimo di euro 250.000,00 per le imprese con dipendenti dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto
- tra un minimo di euro 200.000,00 e un massimo di euro 1.000.000,00 per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico,relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire per almeno il 30% del totale dell’importo richiesto .
I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione della stessa e a rispettare le tempistiche ivi indicate, e a darne comunicazione al Dipartimento politiche per la famiglia con una “comunicazione di inizio attività” inviata mediante PEC all’indirizzo [email protected].
La comunicazione di inizio di attività, deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio dell’attività medesima, mediante PEC all’indirizzo [email protected].
La conclusione del progetto deve avvenire in ventiquattro mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività.
L’eventuale richiesta di proroga deve essere dettagliatamente motivata, può essere concessa per una sola volta e per cause non imputabili al soggetto beneficiario, sino ad un massimo di sei mesi
L’importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
- il 30 per cento entro 60 giorni isuccessivi alla comunicazione di inizio attività
- fino ad un ulteriore 40 per cento del finanziamento concesso, dopo 10 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività
- il saldo dopo la chiusura delle attivita da comunicare al dipartimento entro 60 giotni
Bando RIPARTO: come fare domanda
Per accedere al finanziamento occorre presentare, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022, via PEC all’indirizzo: [email protected]:, la
domanda unitamente alla documentazione, da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila per imprese in rete
Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice CUP “J51D22000010001” e la denominazione del soggetto proponente o del capofila
La domanda di finanziamento e la documentazione devono essere in formato PDF e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento http://famiglia.governo.it.
La documentazione richiesta comprende:
- una relazione sulle attività in materia di conciliazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente ovvero una dichiarazione di non aver mai intrapreso azioni di welfare;
- il piano finanziario redatto utilizzando il Modello n. 2 (cfr. Modulistica – Modello n. 2)
- il patto di integrità (cfr. Modulistica – Modello n. 3) presentato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e per le richieste di imprese in rete da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con allegata fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (cfr. Modulistica – Modello n. 4).
- il Modello n. 5, sottoscritto digitalmente, in caso di ATS, ATI o contratto di rete , col quale i singoli componenti dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di ammissione al finanziamento, in associazione temporanea con l’indicazione del soggetto capofila.
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Family Act: in Gazzetta il testo della legge per il sostegno alla famiglia
La legge delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022. L'entrata in vigore è fissata al 12 maggio 2022.
Il fine e i principi generali che sovrintendono il provvedimento sono descrittti all'art. 1:
Il governo viene delegato per l'adozione il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialita' e la funzione sociale ed educativa delle famiglie,per
- contrastare la denatalita',
- valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani,
- sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria dei giovani e
- favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e
- per sostenere, in particolare, il lavoro femminile.
A questo fine si intende
a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, con criteri di progressivita' e tenendo conto del numero dei figli a carico;
b) promuovere la genitorialita' e la parita' tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile
c) affermare il valore sociale delle attivita' educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, con il riconoscimento di agevolazioni fiscali,
d) prevedere misure che facilitino la conoscenza dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai servizi (INPS enti locali e enti del terzo settore monitorare l' impatto degli interventi previsti da parte delle associazioni familiari maggiormente rappresentative,associate nell'ente istituito dalla legge sull'assegno Unico L 46 2021.
Si prevede in particolare l'adozione di piu decreti legislativi che realizzino:
- Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternita' e di maternita' con ampliamento della maternità obbligatoria e dei congedi parentali fino a 2 mesi per ciascun genitore , con particolare attenzione all'estensione ai lavoratori autonomi e forme di incentivo alla fruizione paritaria dei congedi da parte di entrambi i genitori (decreti attuativi entro 24 mesi)
- Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro in ambito contrattuale e con misure che favoriscano il lavoro domestico a supporto delle famiglie (decreti attuativi entro 24 mesi)
- Delega al Governo per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani, di concerto con il Ministero dell'istruzione e dell'università (decreti attuativi entro 24 mesi)
- Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilita' familiari (decreti attuativi entro 12 mesi) per la diffusione di centri e di servizi di supporto ai genitori, anche mediante attivita' di mediazione familiare.