• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedi parentali 2022: istruzioni e scadenze per le domande

    I decreto 105 2022 in recepimento della direttiva europea in tema di equilibrio Vita lavoro per i cittadini della UE, in vigore dal 13 agosto 2022 ha introdotto ampie modifiche alla disciplina dei congedi  per i genitori.Con la circolare 122 del 27 ottobre 2022, Inps  ha fornito le istruzioni generali  su

    • congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico 
    • periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, 
    • periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato
    •  diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U.

    Con il messaggio 4025 dell'8 novembre l'istituto ha comunicato  la disponibilità di alcune nuove procedure informatiche aggiornate, mentre il 25 novembre Inps ha comunicato con il messaggio  4265-2022 che sono disponibili anche le domande telematiche per i congedi di paternità dei lavoratori autonomi  che possono fare ora richiesta online. Vedi all'ultimo paragrafo le tempistiche.

    Si specifica che  non sono ancora aggiornate invece le domande per:

    • l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e
    •  il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto

    Gli interessati potranno fruire  comunque delle relative tutele comunicandole ai datori di lavoro e  regolarizzando la presentazione della domanda telematica all’INPS.

    Di seguito le principali indicazioni  della circolare  sulle novità e sui tempi di applicazioni. Qui il testo integrale della circolare 

     Congedo di paternità  obbligatorio dipendenti

    Il D.lgs n. 105/2022, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, sostituendoli  con:

    1.  congedo obbligatorio e 
    2. congedo alternativo (art 28 per assenza della madre)

    applicabile sia al lavoro privato che pubblico.

    Il congedo obbligatorio  di paternità:

    1. può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi,  per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
    2. Il lavoratore ha diritto all'indennità del 100% della retribuzione imponibile 
    3.  In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
    4. è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
    5.  si applica anche al padre adottivo o affidatario.
    6. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
    7.  Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento

    Novità importante:  la sanzione amministrativa sale  da euro 516 a euro 2.582  in caso il datore di lavoro non consenta la  fruizione del congedo .

    Oltre  alla sanzione il datore di lavoro   nei due anni successivi alla violazione del diritto non può ottenere la certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province .

    Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti,compresi:

    • – i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.;
    • – i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo, 

    purché in presenza di rapporto di lavoro  al momento  del congedo. 

    Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al  può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro,

    La circolare fornisce le specifiche indicazioni operative per i datori di lavoro privati con esempi pratici anche di fruizione del congedo alternativo (art 28 per i casi di morte o grave malattia della madre), sul calcolo dell'indennità e  sulle modalita per la presentazioine delle domande

    Congedi parentali dipendenti  settore privato 

    Il nuovo D.lgs n. 105/2022 aumenta

    1.  il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.
    2.  l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

    Nelle tabelle seguenti il riepilogo delle nuove tempistiche , prima e dopo la riforma:

    CONGEDI TOTALI PRIMA DELLA RIFORMA DOPO LA RIFORMA 

    totale dei mesi di congedo spettanti

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI MADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI PADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in fami

    Congedo parentale per i lavoratori autonomi in Gestione separata

    Il D.lgs n. 105/2022  è intervenuto 

    • ampliando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento preadottivo.
    • riconoscendo a  ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi
    • Non è prevista la tutela del “genitore solo”.
    • non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria.

    Di seguito una tabella riepilogativa dei limiti individuali e di coppia : 

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    Genitore madre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia(al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Genitore padre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Entrambi i genitori

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    Maternità anticipata per gravidanza a rischio – lavoratrici autonome

    La novella normativa introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

    La circolare precisa che:

    •  la lavoratrice autonoma deve prresentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
    •  se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
    • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità[14].
    •  non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa
    • Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.
    •  in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma inps si puo fare  richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione.

    Aggiornamento domande telematiche

    Come detto il messaggio 4025 dell'8 novembre 2022  informava che è  stata resa disponibile la piattaforma telematica per l'invio delle domande relative  a:

    1. i congedi parentali  dei dipendenti e degli iscritti alla gestione separata 
    2. i congedi facoltativi del padre

    Il messaggio precisa che:

    • le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data  della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e la data di pubblicazione del  messaggio.
    • Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
    •  per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
    • Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre , la  procedura  consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

     Con il messaggio 4265 è stato comunicato il rilascio delle implementazioni informatiche  per:

    • il congedo parentale dei lavoratori autonomi 

    Si specifica che  le domande possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio 25.11.2022.

    Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

    Viene ricordato anche che  durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno situazione familiare al personale diplomatico: novità dal 1.3.2022

    Nel Decreto semplificazioni n. 73 2022 convertito in legge è stato inserito un nuovo articolo, 38 bis,  che prevede la modifica della disciplina degli Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto    delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari  e  degli    istituti italiani di cultura all'estero.

    In particolare l'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio 1967, n. 18,  viene modificato prevedendo dal 1° marzo 2022 :

    • per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non  separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento  della retribuzione annua base  , per un impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova  assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno  non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore  a 2.100 euro in ragione d'anno. 
    •  per ciascun figlio a carico,  un assegno pari all'8 per  cento  della  retribuzione  annua   base   stabilita,   conformemente all'articolo 157 dello stesso DPR  per un impiegato a contratto con mansioni esecutive  di nuova  assunzione  nella  medesima  sede  di  servizio. L'importo non e' inferiore a 960 euro ne' e' superiore a 2.100 euro in ragione  d'anno  per  ciascun  figlio  a  carico ed è esente da imposizione fiscale. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti  uguali  a chi esercita la responsabilita' genitoriale. 

    Va sottolineato che  per figli si intendono: 

      a) i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza; 

      b) i figli fino al compimento di 18 anni di eta'; 

      c) i figli di eta' compresa tra 18 e 21 anni non  compiuti,  per  i  quali ricorre una delle seguenti condizioni: 

      1) frequentano un corso di formazione  scolastica  o  professionale  ovvero un corso di laurea; 

      2)  svolgono  un  tirocinio  o  un'attivita'  lavorativa  con   una  retribuzione annua inferiore all'importo  della retribuzione base per  impiegati con mansione esecutiva nella stessa sede di servizio 

      3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro  presso  i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza; 

      4) svolgono il servizio civile universale in Italia; 

      d) i figli con disabilita', senza limiti di eta'. 

    Si ricorda che agli effetti di questa previsione ,  il  coniuge,  la  parte  di  unione civile e i figli sono considerati a carico  quando  possiedono  un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della  retribuzione  annua  base  stabilita,  conformemente  all'articolo  157 del DPR 18 1967 per   un impiegato a contratto con  mansioni  esecutive  di  nuova  assunzione  nella medesima sede di servizio. 

    In alternativa  i dipendenti possono optare per  i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022,  in  relazione  ai quali era in godimento l'assegno  per  il  nucleo  familiare,    un assegno ad personam non riassorbibile, di  importo  pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data.

     Gli assegni  cosi definiti  non sono cumulabili con gli  aumenti per situazioni  di  famiglia   regolati in precedenza dall'articolo  173  del presente decreto, 

    • con l'assegno unico e universale di cui al  decreto  legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, 
    • con l'assegno per il nucleo  familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,

    . E' fatta salva l'applicazione della normativa  locale,  se  piu'  favorevole al lavoratore.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Equilibrio tra attività professionale e vita familiare: decreto in GU

    E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 che da attuazione della direttiva UE (2019/1158) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del consiglio.

    Attenzione va prestata al fatto che il decreto entrerà in vigore il 13 agosto 2022. 

    In generale, lo scopo del decreto è la previsioned di disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e donne e la parita' di genere in ambito lavorativo e familiare. Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

    Tra le principali novità segnaliamo:

    1. Congedo di paternità obbligatorio: estensione del congedo anche ai dipendenti pubblici, congedo obbligatorio, retribuito al 100%, della durata di dieci giorni, fruibili anche ad ore e utilizzabile in contemporanea ai congedi di maternità. Possibilità di fruirne anche nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e in caso di parto plurimo la durata del congedo sale a venti giorni lavorativi. Previsione di una sanzione fino a 2.582 euro in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità obbligatorio. 
    2. Congedi parentali per l’assistenza ai figli: durata del congedo parentale elevata a 11 mesi nel caso di genitore solo, revisione delle indennità che possono essere fruite fino al dodicesimo anno di età. Estensione del congedo anche agli iscritti alla Gestione separata dell’INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico).
    3. Congedo straordinario fino a 2 anni per l'assistenza di familiari con grave disabiltà. Sono congedi indennizzati aggiuntivi rispetto a quelli parentali. 
    4. Misure antidiscriminatorie
    5. Agevolazioni per smart working e part time

    Allegati: