• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Dimissioni nel congedo paternità: obbligo ticket licenziamento

     In caso di dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità è obbligatorio il  versamento del c.d. ticket di licenziamento  ovvero il contributo per il finanziamento della Naspi. 

    Lo ricorda l'inps nel messaggio 1356 del 12.4.2023  in cui fornisce anche le istruzioni operative per gli adempimenti dei datori di lavoro  per conguaglio nei flussi Uniemens, anche per eventi precedenti il messaggio.

    La novità deriva dall'applicazione dell’articolo 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105,  che ha introdotto all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio, applicabile al lavoratore dipendente  padre adottivo o affidatario

    Questo comporta che:

    • per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo
    • durante il periodo per cui è previsto  il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore il lavoratore “ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento,
    • con conseguente obbligo contributivo ( legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. ticket di licenziamento.)

    Ticket licenziamento  e congedo paternità: quando è dovuto

    Il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato  dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;

    –    l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere da quella data

    – anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura

    L'istituto  ricorda che le disposizioni  non si applicano invece – sino al 31 dicembre 2023 – nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista

    Ticket  dimissioni  in periodo paternità: codici e istruzioni 

     I datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”, seguendo le istruzioni della circolare 40/2020.

    Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, entro il giorno 16  esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

    Ai fini della determinazione del massimale mensile NASpI per l’anno 2023, da prendere a riferimento per il calcolo del contributo si rinvia alla circolare n. 14 del 3 febbraio 2023.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Naspi in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità

    Con la circolare 32 del 20 marzo 2023 INPS fornisce ulteriori indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio  rinnovato dal decreto 105 2022 

    In particolare,  sull’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio"  che ha esteso il divieto  di licenziamento al  lavoratore padre che ha fruito dei congedi  di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 (congedo alternativo  per mancanza della madre) del medesimo Testo Unico. 

    Le disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, 

    La nuova circolare chiarisce l' accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.

    In particolare si ricorda che  l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

    La norma prevede inoltre che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento (…) la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

    L'istituto precisa quindi su concorde avviso del Ministero del Lavoro che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione,   la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

    La conseguenza è che:

    •   in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre
    •  che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o 
    • del congedo di paternità alternativo,
    •  ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

    ATTENZIONE Le domande di indennità di disoccupazione NASpI  già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute  nel periodo tutelato , e respinte  possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

     

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023

    E' stata pubblicata il  14 marzo 2023  la  Circolare Inps n. 28  che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni  per i  soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. 

    Si tratta  ricordiamo di:

    • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e 
    • pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

    La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 

    Importi assegni familiari 2023 

    Gli  importi delle prestazioni sono i seguenti

    •  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

     Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti  i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023 

    L'istituto ricorda che i  limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%. 

     Di conseguenza: 

    •  il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023  è fissato all'importo mensile di 523,83 euro  e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
    •  793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
    •  1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

    I nuovi limiti valgono anche  in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento). 

    Attenzione sempre  al fatto che  il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che  ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Indennità per gravidanza a rischio autonome: al via le domande INPS

    Con il messaggio 572 del 7 febbraio 2023  INPS comunica  che è finalmente disponibile la  piattaforma telematica per l'invio delle domande  di maternità anticipata per gravidanza a rischio  garantita alle  lavoratrici autonome dal Dlgs 105 2022.

    Si ricorda che la novità fa parte  di un ampliamento dei congedi parentali   recepito, grazie al dlgs citato, da una direttiva comunitaria sull'Equilibrio vita- lavoro.

    In particolare è stata introdotta la possibilità  per le lavoratrici autonome di avere l'indenni zzoper  periodi  di congedo antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio.

    La circolare 122 2022  in  merito precisava che 

    • la lavoratrice autonoma deve presentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
    •  se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel periodo di maternità ordinario (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
    • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
    •  , come per gli altri congedi per le lavoratrici autonome non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
    • Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia a partire  dal 13 agosto 2022.

    L'istituto aveva precisato che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma le lavoratrici potevano fare   richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando il congedo, dove previsto, successivamente.

    Domanda maternità anticipata autonome

    Nel nuovo messaggio INPS   informa che la domanda telematica di indennità di maternità anticipata  deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

    • – sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
    • – Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento )
    • – Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

    Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario. Quindi:

    •  nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico la procedura consentirà di importare i dati contenuti 
    •  in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare la data presunta del parto individuata dal medico.

    Dopo la conferma dei dati  il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

    Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, dalle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Famiglie: novità sul Portale INPS

    Con il messaggio  n 4640 del 28 dicembre INPS informa che la piattaforma  “Portale delle Famiglie”  sul sito www.inps.it,   è stato arricchito di una nuova funzione  riguardante le  agevolazioni connesse a maternità/ paternità per i lavoratori dipendenti e autonomi.

    Il progetto si ricorda è stato realizzato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dedica moltissime risorse alla informatizzazione e implementazione dei servizi ai cittadini.

    E' possibile ora   infatti consultare  anche i dati su:

    •  congedi parentali, 
    • congedi parentali a ore,
    •  congedi di maternità, 
    • congedi di paternità, 
    • assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) e 
    • riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. riposi per allattamento).

    Il portale è stato integrato già da tempo con i dati riguardanti le prestazioni economiche erogate dall'INPS ovvero l’Assegno unico e universale (AUU), il bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e per i  centri estivi.

    Sono inoltre presenti dei simulatori per calcolare i possibili importi del bonus nido e dell’AUU, anche in base al valore ISEE.

    L’accesso al Portale avviene sul sito istituzionale www.inps.it, digitando nella barra di ricerca “Portale delle Famiglie” . 

    Necessario per accedere essere in possesso di una indentià digitale :

    • SPID di livello 2 o superiore, 
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o 
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedi parentali 2022: istruzioni e scadenze per le domande

    I decreto 105 2022 in recepimento della direttiva europea in tema di equilibrio Vita lavoro per i cittadini della UE, in vigore dal 13 agosto 2022 ha introdotto ampie modifiche alla disciplina dei congedi  per i genitori.Con la circolare 122 del 27 ottobre 2022, Inps  ha fornito le istruzioni generali  su

    • congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico 
    • periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, 
    • periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato
    •  diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U.

    Con il messaggio 4025 dell'8 novembre l'istituto ha comunicato  la disponibilità di alcune nuove procedure informatiche aggiornate, mentre il 25 novembre Inps ha comunicato con il messaggio  4265-2022 che sono disponibili anche le domande telematiche per i congedi di paternità dei lavoratori autonomi  che possono fare ora richiesta online. Vedi all'ultimo paragrafo le tempistiche.

    Si specifica che  non sono ancora aggiornate invece le domande per:

    • l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e
    •  il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto

    Gli interessati potranno fruire  comunque delle relative tutele comunicandole ai datori di lavoro e  regolarizzando la presentazione della domanda telematica all’INPS.

    Di seguito le principali indicazioni  della circolare  sulle novità e sui tempi di applicazioni. Qui il testo integrale della circolare 

     Congedo di paternità  obbligatorio dipendenti

    Il D.lgs n. 105/2022, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, sostituendoli  con:

    1.  congedo obbligatorio e 
    2. congedo alternativo (art 28 per assenza della madre)

    applicabile sia al lavoro privato che pubblico.

    Il congedo obbligatorio  di paternità:

    1. può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi,  per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
    2. Il lavoratore ha diritto all'indennità del 100% della retribuzione imponibile 
    3.  In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
    4. è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
    5.  si applica anche al padre adottivo o affidatario.
    6. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
    7.  Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento

    Novità importante:  la sanzione amministrativa sale  da euro 516 a euro 2.582  in caso il datore di lavoro non consenta la  fruizione del congedo .

    Oltre  alla sanzione il datore di lavoro   nei due anni successivi alla violazione del diritto non può ottenere la certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province .

    Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti,compresi:

    • – i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.;
    • – i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo, 

    purché in presenza di rapporto di lavoro  al momento  del congedo. 

    Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al  può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro,

    La circolare fornisce le specifiche indicazioni operative per i datori di lavoro privati con esempi pratici anche di fruizione del congedo alternativo (art 28 per i casi di morte o grave malattia della madre), sul calcolo dell'indennità e  sulle modalita per la presentazioine delle domande

    Congedi parentali dipendenti  settore privato 

    Il nuovo D.lgs n. 105/2022 aumenta

    1.  il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.
    2.  l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

    Nelle tabelle seguenti il riepilogo delle nuove tempistiche , prima e dopo la riforma:

    CONGEDI TOTALI PRIMA DELLA RIFORMA DOPO LA RIFORMA 

    totale dei mesi di congedo spettanti

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI MADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI PADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in fami

    Congedo parentale per i lavoratori autonomi in Gestione separata

    Il D.lgs n. 105/2022  è intervenuto 

    • ampliando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento preadottivo.
    • riconoscendo a  ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi
    • Non è prevista la tutela del “genitore solo”.
    • non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria.

    Di seguito una tabella riepilogativa dei limiti individuali e di coppia : 

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    Genitore madre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia(al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Genitore padre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Entrambi i genitori

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    Maternità anticipata per gravidanza a rischio – lavoratrici autonome

    La novella normativa introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

    La circolare precisa che:

    •  la lavoratrice autonoma deve prresentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
    •  se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
    • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità[14].
    •  non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa
    • Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.
    •  in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma inps si puo fare  richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione.

    Aggiornamento domande telematiche

    Come detto il messaggio 4025 dell'8 novembre 2022  informava che è  stata resa disponibile la piattaforma telematica per l'invio delle domande relative  a:

    1. i congedi parentali  dei dipendenti e degli iscritti alla gestione separata 
    2. i congedi facoltativi del padre

    Il messaggio precisa che:

    • le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data  della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e la data di pubblicazione del  messaggio.
    • Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
    •  per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
    • Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre , la  procedura  consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

     Con il messaggio 4265 è stato comunicato il rilascio delle implementazioni informatiche  per:

    • il congedo parentale dei lavoratori autonomi 

    Si specifica che  le domande possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio 25.11.2022.

    Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

    Viene ricordato anche che  durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Esonero contributivo post maternità: chiarimenti sull’applicazione

    Nella circolare 102 2022 Inps ha emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.  Si tratta dello sgravio del 50%  per 12 mesi dal versamento dei contributi previdenziali. La circolare illustra le caratteristiche e le regole per fruire della agevolazione e le istruzioni per i flussi Uniemens a partire dalla competenza di Ottobre 2022.

    Con il messaggio 4042 del 9 novembre  2022 sono state ulteriormente chiarite le modalità di calcolo dell'imponibile e i periodi agevolabili.

    (v. ultimo paragrafo)

    Esonero contributi post congedo maternita 2022: le regole 

    La legge 30 dicembre 2021, n. 234 , ha previsto all’articolo 1, comma 137,  :

    • in via sperimentale, per l’anno 2022,
    • lo sgravio  contributivo nella misura del 50 per cento per le lavoratrici del settore privato 
    • per la durata massima di un anno dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
    •  Resta ferma comunque  l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    ATTENZIONE Si fa riferimento alla  quota  dei contributi a carico delle lavoratrici madri .

    Per questo la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche  che non incide sulla concorrenza e non  è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

    Esonero contributivo per quali rapporti di lavoro ?

    L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, e  inclusi

    •  settore agricolo, 
    • rapporto  di apprendistato (di qualsiasi tipologia),
    •  di lavoro domestico e
    •  di lavoro intermittente,  
    • di lavoro subordinato con vincolo associativo in una  cooperativa di lavoro e 
    • per le assunzioni a scopo di somministrazione.

    E' necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 

    L'istituto precisa che se la lavoratrice utilizza anche l’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, l'esonero si può applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

    Spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.

    Data la durata sperimentale della norma  il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022 

    Esonero contributivo post maternità: codice autorizzazione

     l’applicazione dell’esonero contributivo  va inviata dal datore di lavro tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U” e deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

    Per agevolare le aziende che elaborano i cedolini con le presenze differite, l’Inps precisa che il codice autorizzativo 0U sarà utilizzabile dal mese successivo a quello del rientro e comunque per 13 mensilità.

    Per i rapporti di lavoro domestico l'istituto informa che verranno fornite istruzioni con  un successivo messaggio.

    Sgravio post maternità: esposizione Uniemens 

    Nella circolare sono specificate le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens alle sezioni POScontributiva, PosPA e PosAgri.

    Si segnala che alcune sedi INPS richiedono oltre alla domanda tramite cassetto fiscale, anche l'allegazione di una autocertificazione aziendale per la quale in qualche caso forniscono un facsimile apposito .

    Dagli operatori del settore giungono anche segnalazioni di  trattamenti differenziati in alcune sedi territoriali  in relazione alla possibile neutralità ai fini dello sgravio delle  assenze della lavoratrice dopo il congedo (sia volontarie per ferie o permessi che involontarie per malattia). 

    Da ultimo giova ricordare che  per i conguagli relativi a periodi arretrati da gennaio a settembre 2022,  che sono da esporre  entro il flusso di competenza di dicembre,  gli importi vanno assoggettati  a tassazione separata, in quanto  in quei mesi l’imponibile fiscale risulta abbattuto. 

    Esonero post parto: da quando decorre

    Con il messaggio 4042 del 9.11.2022   l'istituto precisa che l’esonero  contributivo deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo.

    Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.

    Inoltre , in caso di  rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno  previsto dalla legge.

    Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio , con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

    Nel messaggio sono forniti esempi pratici di applicazione.