• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Naspi in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità

    Con la circolare 32 del 20 marzo 2023 INPS fornisce ulteriori indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio  rinnovato dal decreto 105 2022 

    In particolare,  sull’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio"  che ha esteso il divieto  di licenziamento al  lavoratore padre che ha fruito dei congedi  di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 (congedo alternativo  per mancanza della madre) del medesimo Testo Unico. 

    Le disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, 

    La nuova circolare chiarisce l' accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.

    In particolare si ricorda che  l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

    La norma prevede inoltre che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento (…) la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

    L'istituto precisa quindi su concorde avviso del Ministero del Lavoro che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione,   la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

    La conseguenza è che:

    •   in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre
    •  che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o 
    • del congedo di paternità alternativo,
    •  ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

    ATTENZIONE Le domande di indennità di disoccupazione NASpI  già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute  nel periodo tutelato , e respinte  possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

     

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    Indennità per gravidanza a rischio autonome: al via le domande INPS

    Con il messaggio 572 del 7 febbraio 2023  INPS comunica  che è finalmente disponibile la  piattaforma telematica per l'invio delle domande  di maternità anticipata per gravidanza a rischio  garantita alle  lavoratrici autonome dal Dlgs 105 2022.

    Si ricorda che la novità fa parte  di un ampliamento dei congedi parentali   recepito, grazie al dlgs citato, da una direttiva comunitaria sull'Equilibrio vita- lavoro.

    In particolare è stata introdotta la possibilità  per le lavoratrici autonome di avere l'indenni zzoper  periodi  di congedo antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio.

    La circolare 122 2022  in  merito precisava che 

    • la lavoratrice autonoma deve presentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
    •  se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel periodo di maternità ordinario (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
    • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità.
    •  , come per gli altri congedi per le lavoratrici autonome non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa.
    • Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia a partire  dal 13 agosto 2022.

    L'istituto aveva precisato che in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma le lavoratrici potevano fare   richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando il congedo, dove previsto, successivamente.

    Domanda maternità anticipata autonome

    Nel nuovo messaggio INPS   informa che la domanda telematica di indennità di maternità anticipata  deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

    • – sito web dell’Istituto, www.inps.it, mediante autenticazione tramite SPID, almeno di 2 livello, CIE 3.0 o CNS;
    • – Contact Center Integrato, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento )
    • – Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

    Per trasmettere le domande è richiesto l’inserimento della data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. A tale proposito si ricorda che anche le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario. Quindi:

    •  nel caso in cui il certificato telematico sia stato trasmesso dal medico la procedura consentirà di importare i dati contenuti 
    •  in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare la data presunta del parto individuata dal medico.

    Dopo la conferma dei dati  il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

    Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, dalle voci di menu “Consultazione domande” e “Annullamento domande”.

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    Famiglie: novità sul Portale INPS

    Con il messaggio  n 4640 del 28 dicembre INPS informa che la piattaforma  “Portale delle Famiglie”  sul sito www.inps.it,   è stato arricchito di una nuova funzione  riguardante le  agevolazioni connesse a maternità/ paternità per i lavoratori dipendenti e autonomi.

    Il progetto si ricorda è stato realizzato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dedica moltissime risorse alla informatizzazione e implementazione dei servizi ai cittadini.

    E' possibile ora   infatti consultare  anche i dati su:

    •  congedi parentali, 
    • congedi parentali a ore,
    •  congedi di maternità, 
    • congedi di paternità, 
    • assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) e 
    • riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. riposi per allattamento).

    Il portale è stato integrato già da tempo con i dati riguardanti le prestazioni economiche erogate dall'INPS ovvero l’Assegno unico e universale (AUU), il bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e per i  centri estivi.

    Sono inoltre presenti dei simulatori per calcolare i possibili importi del bonus nido e dell’AUU, anche in base al valore ISEE.

    L’accesso al Portale avviene sul sito istituzionale www.inps.it, digitando nella barra di ricerca “Portale delle Famiglie” . 

    Necessario per accedere essere in possesso di una indentià digitale :

    • SPID di livello 2 o superiore, 
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o 
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
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    Congedi parentali dal 2022: le sanzioni previste

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, con  chiarimenti  sulla applicazione delle sanzioni in  materia di congedi parentali e altre misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e su una piu equa suddivisione del lavoro di cura tra uomini e donne. La disciplina è stata infatti  recentemente rinnovata dal  dlgs 105 2022   che ha recepito la direttiva comunitaria.

    Vediamo di seguito le principali indicazioni  dell’Ispettorato del Lavoro.

    Congedo paternità obbligatorio sanzioni e divieto licenziamento

    Il congedo di paternità obbligatorio spetta ai lavoratore dipendenti per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) ed è indennizzato al 100% 

    Il dipendente deve richiederlo in forma scritta al datore di lavoro con un preavviso non minore di cinque giorni (salvo diverse previsioni del CCNL applicato)

    Al datore di lavoro che rifiuti o ostacoli l’esercizio di questo diritto  si  applica :

    • la nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro (non è ammesso il pagamento in misura ridotta)
    • diniego della eventuale certificazione per la parità di genere  per i due anni successivi la violazione. 

    L'INL  precisa che  non si ritiene di ostacolo la richiesta del datore di lavoro di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso, salvo i casi di  parto anticipato.

    La violazione può  essere soggetta a diffida, sempre che il congedo sia ancora fruibile.

    La nota precisa che il divieto di licenziamento  trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore :

    •  sia per congedo di paternità obbligatorio 
    • che per il congedo di paternità alternativo (art 28) 

    e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

    Congedo paternità alternativo alla madre

    Sul  congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, ora  chiamato  “congedo di paternità alternativo” (cfr. art. 2, comma 1 lett. d)  D.Lgs. n. 105/2022) l'ispettorato sottolinea che , il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo  all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 è punito con le sanzioni previsted all'art. 18 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 ovvero :

    • sanzione penale  dell'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro
    • diniego della certificazione di parità di genere.

    Permessi e congedi parentali

    Si esternde la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle  disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre anche a quelle concernenti

    • i riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42),
    •  l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis) ed 
    • i riposi giornalieri del padre
    • e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45).

    Si sottolinea che le sanzioni sono applicabili anche per violazioni riguardanti il coniuge convivente di fatto.

    Sanzioni per violazioni in tema di permessi legge 104

    Anche riguardo la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito  per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, ampliato ai parenti e affini  fino al secondo grado , nelle ipotesi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei diritti  che si verifichino  nei due anni antecedenti alla richiesta della  certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni,  si applica  la misura interdittiva del mancato conseguimento delle certificazioni stesse .

    Congedi a cavallo del 13 agosto 2022

    Un ulteriore precisazione dell'ispettorato riguarda il regime intertemporale di applicabilità delle tutele  per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

     Si tratta del divieto di licenziamento e dell'indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni  che si ritengono applicabili anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima  del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità  sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.

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    Equilibrio tra attività professionale e vita familiare: decreto in GU

    E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 che da attuazione della direttiva UE (2019/1158) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del consiglio.

    Attenzione va prestata al fatto che il decreto entrerà in vigore il 13 agosto 2022. 

    In generale, lo scopo del decreto è la previsioned di disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e donne e la parita' di genere in ambito lavorativo e familiare. Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

    Tra le principali novità segnaliamo:

    1. Congedo di paternità obbligatorio: estensione del congedo anche ai dipendenti pubblici, congedo obbligatorio, retribuito al 100%, della durata di dieci giorni, fruibili anche ad ore e utilizzabile in contemporanea ai congedi di maternità. Possibilità di fruirne anche nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e in caso di parto plurimo la durata del congedo sale a venti giorni lavorativi. Previsione di una sanzione fino a 2.582 euro in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità obbligatorio. 
    2. Congedi parentali per l’assistenza ai figli: durata del congedo parentale elevata a 11 mesi nel caso di genitore solo, revisione delle indennità che possono essere fruite fino al dodicesimo anno di età. Estensione del congedo anche agli iscritti alla Gestione separata dell’INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico).
    3. Congedo straordinario fino a 2 anni per l'assistenza di familiari con grave disabiltà. Sono congedi indennizzati aggiuntivi rispetto a quelli parentali. 
    4. Misure antidiscriminatorie
    5. Agevolazioni per smart working e part time

    Allegati:
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    Lavoro femminile: finanziamenti alle imprese con il bando RIPARTO

    E' stato pubblicato sul sito del dipartimento delle politiche per la famiglia un Avviso pubblico  denominato "#RiParto" che prevede  il finanziamento di iniziative di sostegno alla genitorialita e al lavoro femminile, da parte delle imprese  

    Il bando mira al  coinvolgimento del mondo delle imprese nel cambiamento operativo, ma soprattutto culturale, riguardante la partecipazione femminile al mercato del lavoro in armonia con le esigenze familiari e genitoriali  come previsto  dalla  legge del 7 aprile 2022, n. 32, cd. “Family Act”, in accordo con gli obiettivi del PNRR . Il finanziamento dedicato dalla legge è pari a 50 milioni di euro. 

    I progetti di welfare aziendale presentati all'interno dell'avviso dovranno prevedere, in particolare, il supporto all’assunzione del nuovo ruolo genitoriale in un’ottica di conciliazione della vita privata e lavorativa,  ad esempio  con 

    • iniziative di sostegno psicologico e fisico; 
    • incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro dopo il parto/adozione;
    •  formazione e aggiornamento per l’accompagnamento al rientro al lavoro dopo il parto/adozione

    I progetti , per i quali il finanziamento statale può arrivare  al  90 % dei costi, andranno presentati entro il 5 settembre 2022.

    IL 30% del finanziamento viene erogato ai progetti ammessi dopo 10 giorni dall'inizio delle attività 

    La ministra Bonetti ha presentato l'iniziativa  affermando che "Con il bando #RiParto  prosegue il cammino che abbiamointrapreso con il Family Act, il Pnrr e la Strategia per la parità di genere per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro delle donne. 

    Di seguito alcuni  dettagli e il testo del bando con i requisiti delle imprese e dei progetti , le modalità di partecipazione e di valutazione delle domande, i tempi di erogazione dei finanziamenti

    Bando Riparto per il lavoro femminile: chi puo partecipare

    L’iniziativa ha il fine di sostenere le lavoratrici madri  mediante il finanziamento di progetti proposti dalle imprese che favoriscano   la risoluzione dei problemi piu comuni  nel momento di rientro al lavoro

    Possono presentare domanda di finanziamento:

    • – le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c e dell’articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale;
    • – i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

    anche in forma associata con altri soggetti aventi gli stessi requisiti richiesti dall’Avviso per i partecipanti singoli, costituendosi in associazione temporanea di scopo (ATS), contratto di rete o associazione temporanea d’impresa (ATI) presentandoi una unica domanda di finanziamento

    Il soggetto proponente deve trovarsi nelle seguenti condizioni, a pena di esclusione:

    a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le  quali è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali 

    b. non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da  agevolazioni, finanziamenti e contributi;

    c. contribuire ai costi del progetto secondo le percentuali indicate  nel bando

    d. essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente  competente e,ove previsto, negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

    e. avere la sede legale principale o unità operative, sul territorio nazionale;

    f. non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    g. non essere in stato di liquidazione volontaria;

    h. non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c),  del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di  contrarre con la Pubblica amministrazione.

    Durata e destinatarie dei progetti finanziabili dal Bando Riparto

    La durata delle azioni progettuali è fissata in 24 mesi  nei quali non vanno considerati i tempi i  rilevazione dei dati e le attività di studio finalizzati alla redazione del progetto.

    Destinatarie delle azioni progettuali sono

    • le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato edeterminato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le
    • dirigenti
    • socie lavoratrici di società cooperative, 
    • le lavoratrici in somministrazione nonché le
    • titolari di un rapporto di collaborazione

    Bando RIPARTO: come funziona il finanziamento, importi e percentuali

    La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa:

    1. a. tra un minimo di euro 15.000,00 e un massimo di euro 50.000,00  per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile , siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro  (microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi con risorse finanziarie pari  ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse quantificabili nella percentuale suddetta;
    2.  tra un minimo di euro 30.000,00 e un massimo di euro 100.000,00  per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi  per almenoo il  15% del totale dell’importo richiesto 
    3. tra un minimo di euro 80.000,00 e un massimo di euro 250.000,00 per le imprese con dipendenti  dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce A1 del conto economico,  siano  uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto 
    4.  tra un minimo di euro 200.000,00  e un massimo di euro 1.000.000,00  per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico,relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire per almeno il 30% del totale dell’importo richiesto .

    I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione della  stessa e a rispettare le tempistiche ivi indicate, e a darne comunicazione al Dipartimento politiche per la famiglia con una “comunicazione di inizio attività” inviata mediante PEC all’indirizzo [email protected].

     La comunicazione di inizio di attività,  deve essere inviata, entro 10 giorni dalla data di avvio dell’attività medesima,  mediante PEC all’indirizzo [email protected].

    La conclusione del progetto deve avvenire in ventiquattro mesi decorrenti dalla data di avvio delle  attività.  

    L’eventuale richiesta di  proroga deve essere dettagliatamente motivata, può essere concessa per una sola volta e per cause non  imputabili al soggetto beneficiario, sino ad un massimo di sei mesi

    L’importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

    •  il 30 per cento entro 60 giorni isuccessivi alla comunicazione  di inizio attività
    •  fino ad un ulteriore 40 per cento del finanziamento concesso, dopo 10 mesi calcolati dalla data  di avvio delle attività
    • il saldo  dopo la chiusura delle attivita da comunicare al dipartimento entro 60 giotni 

    Bando RIPARTO: come fare domanda

    Per accedere al finanziamento  occorre presentare, entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022, via PEC all’indirizzo: [email protected]:, la

    domanda unitamente alla documentazione, da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila per  imprese in rete 

    Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il codice CUP “J51D22000010001” e la denominazione  del soggetto proponente o del capofila 

    La domanda di finanziamento e la documentazione  devono essere in formato PDF e firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto  proponente, o da un suo delegato, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento http://famiglia.governo.it.

    La documentazione richiesta comprende:

    • una relazione sulle attività in materia di conciliazione dei tempi di cura della famiglia e di lavoro  svolte negli ultimi due anni dal soggetto proponente ovvero una dichiarazione di non aver mai  intrapreso azioni di welfare;
    • il piano finanziario redatto utilizzando il Modello n. 2 (cfr. Modulistica – Modello n. 2)
    • il patto di integrità (cfr. Modulistica – Modello n. 3) presentato e sottoscritto digitalmente dal  legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato e per le richieste di imprese in rete da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o dai loro delegati;
    • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con allegata  fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (cfr.  Modulistica – Modello n. 4). 
    • il Modello n. 5, sottoscritto digitalmente, in caso di ATS, ATI o contratto di rete , col quale i singoli componenti  dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di ammissione al finanziamento, in associazione temporanea con l’indicazione del soggetto capofila.

    Allegati:
  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Family Act: in Gazzetta il testo della legge per il sostegno alla famiglia

    La legge delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022. L'entrata in vigore è fissata al 12 maggio 2022.

    Il fine e  i principi generali  che sovrintendono il provvedimento sono descrittti all'art. 1:

    Il governo viene delegato per l'adozione il riordino e il potenziamento di  disposizioni  volte  a    sostenere la genitorialita' e la funzione sociale ed educativa  delle famiglie,per 

    1. contrastare la denatalita', 
    2.  valorizzare la crescita  armoniosa e inclusiva  dei  bambini  e  dei  giovani,  
    3.   sostenere l'indipendenza e l'autonomia  finanziaria  dei  giovani   e
    4. favorire la conciliazione della  vita  familiare  con  il  lavoro  di entrambi i genitori  e 
    5.  per  sostenere,  in  particolare,  il  lavoro femminile. 

    A questo fine  si intende 

        a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici  ai  nuclei  familiari  con   figli   a   carico,   con criteri di progressivita'   e  tenendo  conto  del  numero dei figli a carico; 

        b)  promuovere  la  genitorialita'  e  la  parita'  tra  i  sessi  all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile 

        c) affermare il valore sociale delle  attivita'  educative  e  di  apprendimento,  anche  non  formale,   dei   figli,   con il  riconoscimento di agevolazioni fiscali,  

        d)  prevedere  misure che facilitino la conoscenza dei servizi offerti e l'accesso delle famiglie ai servizi (INPS enti locali e  enti del terzo settore monitorare l' impatto  degli  interventi previsti  da parte delle associazioni familiari  maggiormente  rappresentative,associate nell'ente istituito dalla legge sull'assegno Unico  L 46 2021.

    Si prevede in particolare l'adozione di piu decreti legislativi  che realizzino:

    1. Delega al Governo per la disciplina    dei congedi parentali, di paternita' e di maternita' con ampliamento della maternità obbligatoria e dei congedi parentali fino a 2 mesi per ciascun genitore , con particolare attenzione all'estensione ai lavoratori autonomi  e forme di incentivo alla fruizione paritaria dei congedi da parte di entrambi i genitori  (decreti attuativi entro 24 mesi)
    2. Delega  al  Governo  per  incentivare   il   lavoro   femminile,   la  condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita  e  di  lavoro   in ambito contrattuale e con misure che favoriscano il lavoro domestico a supporto delle famiglie  (decreti attuativi entro 24 mesi)
    3. Delega al Governo per  sostenere  la  spesa  delle  famiglie  per  la  formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia  finanziaria   dei giovani, di concerto con il Ministero dell'istruzione e dell'università  (decreti attuativi entro 24 mesi)
    4. Delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilita' familiari  (decreti attuativi entro 12 mesi) per la  diffusione  di centri e di  servizi  di  supporto ai genitori,  anche  mediante  attivita' di mediazione familiare.

    Allegati: