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Assegno Unico 2023: tabella importi, conguagli, istruzioni
Pubblicata dall'INPS la circolare di istruzioni aggiornate sull'Assegno Unico dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Si tratta della circolare 41 del 7 aprile 2023.
Ricordiamo che per il secondo anno di vigenza del nuovo sostegno ai genitori, ( che decorre da marzo a febbraio) sono stati incrementati gli importi per le famiglie numerose , per i figli fino a tre anni e per i figli con disabilità
Vediamo di seguito una sintesi della circolare con i nuovi importi (dettagliati QUI nell'allegato 1), esempi e istruzioni per la presentazione dell'ISEE, che ricordiamo è sempre obbligatoria per avere diritto all'importo aggiornato con la situazione familiare.
C'è tempo fino al 30 giugno 2023 per ottenere gli importi arretrati di assegno unico da gennaio 2023.
Assegno unico: esempi calcolo importi e maggiorazioni
Per effetto della legge di bilancio dalla mensilità di gennaio 2023:
- aumentano del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno.
- aumentano del 50% gli importi dell'Assegno unico per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita
- aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno quattro figli a carico,
- diventano definitivi gli aumenti degli importi per i figli disabili maggiorenni:
- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- l'incremento delle maggiorazioni è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024
Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:
169,70 euro per ciascun figlio minorenne;
82,60 euro per il figlio maggiorenne;
102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;
81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.
Il totale mensile spettante sarà pari a 605,70 euro.
Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.
Si ricorda che le maggiorazioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, sono state introdotte con l’obiettivo di garantire che gli importi percepiti a titolo di AUU non siano inferiori a quelli che erano percepiti nel previgente regime dell’Assegno al nucleo familiare (ANF). Tali maggiorazioni si applicano a condizione che:
- a) il valore dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente non sia superiore a 25.000 euro;
- b) gli ANF siano stati percepiti effettivamente nel corso del 2021.
Assegno unico e universale: rivalutazione annuale e conguagli
Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023 e le soglie ISEE sono rideterminati sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall 'ISTAT per il 2022.
I nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, sono contenuti nell'allegato 1 della circolare.
AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2023
Con il messaggio 1947 del 26 maggio 2023 INPS precisa che è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022 e primi mesi del 2023.
Si effettueranno quindi a partire dalle mensilità di aprile 2023 i conguagli sia a debito che a credito .
Il recupero di eventuali somme indebitamente erogate viene effettuato:
- attraverso la “compensazione con i crediti”
- sempre nei limiti nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata quindi con eventuale rateazione fino a 72 rate.
- la trattenuta non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.
E' possibile acquisire tutti i dettagli rivolgendosi al Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS.
Nel messaggio sono specificati in dettaglio i criteri e due esempi pratici di conguaglio degli importi di Assegno unico 2023
Assegno Unico e presentazione dell’ISEE: novità
A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che avevano fatto domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2022, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, NON E' NECESSARIO ripresentarne una nuova.
Si conferma invece la necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), annuale.
ATTENZIONE: l’INPS procede calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.
Infatti la normativa prevede che, per salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, in deroga alla disciplina generale l'importo degli assegni di gennaio e febbraio farà ancora riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre benché scaduto.
Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023 sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.
- Se al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non risultasse ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, ma
- se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi arretrati.
La circolare fornisce il seguente esempio nel caso di nuovo nato nel 2023
Esempio
Nel nucleo familiare, non percettore di AUU, è presente un nuovo nato nel mese di gennaio 2023. In tale caso, la domanda di AUU per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.
Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.
Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.
Assegno Unico 2023: novità permessi di soggiorno
L'istituto richiama il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 e la circolare 23 2022 in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale.
Viene anche precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso ed è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.
Assegno Unico 2023: calendario pagamenti
Nella circolare si specifica anche una novità per quanto riguarda i pagamenti dell'assegno Unico, che si svolgeranno con il seguente caalendario fisso:
- dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un'istruttoria semplificata delle domande di AUU – sarà corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente;
- dal 20 al 30, saranno messi in pagamento gli importi relativi alle nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che – rispetto al mese precedente – subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell'Isee.
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Maternità: contributi figurativi in misura piena
La contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere va accreditata in misura piena, senza la cosiddetta "contrazione" generalmente prevista dall'art 7 del DL 46 1983 per i contributi figurativi.
L'indirizzo è stato specificato nei giorni scorsi dall'INPS nel messaggio interno n 1215 2023 , rivolto principalmente alle sedi territoriali.
Vediamo maggiori dettagli sulla normativa in materia e sulle nuove istruzioni INPS
Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa è l' accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza(cioè senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.
L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che il numero dei contributi settimanali IVS da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle pensioni INPS, copre tutte le settimane di interruzione solo se risulti erogata o dovuta figurativamente una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato.
La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
Contributi figurativi maternità 2023
L'istituto specifica , a seguito di un confronto con il Ministero del lavoro, nel messaggio n. 1215/2023, che il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a
- congedo di maternità e di paternità,
- congedi genitoriali siA in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.
L' esclusione si giustifica con il principio di tutela a livello costituzionale della maternità e paternità
Il messaggio n. 1215/2023 precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento e dalla modalità di calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.
Alla luce del chiarimento ministeriale l’Istituto comunica inoltre che i sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza.
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Naspi in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità
Con la circolare 32 del 20 marzo 2023 INPS fornisce ulteriori indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio rinnovato dal decreto 105 2022
In particolare, sull’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio" che ha esteso il divieto di licenziamento al lavoratore padre che ha fruito dei congedi di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 (congedo alternativo per mancanza della madre) del medesimo Testo Unico.
Le disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022,
La nuova circolare chiarisce l' accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.
In particolare si ricorda che l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.
La norma prevede inoltre che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento (…) la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
L'istituto precisa quindi su concorde avviso del Ministero del Lavoro che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione, la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.
La conseguenza è che:
- in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre
- che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o
- del congedo di paternità alternativo,
- ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
ATTENZIONE Le domande di indennità di disoccupazione NASpI già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute nel periodo tutelato , e respinte possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.
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Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023
E' stata pubblicata il 14 marzo 2023 la Circolare Inps n. 28 che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni per i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare.
Si tratta ricordiamo di:
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e
- pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Importi assegni familiari 2023
Gli importi delle prestazioni sono i seguenti
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023
L'istituto ricorda che i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%.
Di conseguenza:
- il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023 è fissato all'importo mensile di 523,83 euro e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
- 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
- 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Attenzione sempre al fatto che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.
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Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023
E' stata pubblicata il 14 marzo 2023 la Circolare Inps n. 28 che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni per i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare.
Si tratta ricordiamo di:
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e
- pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Importi assegni familiari 2023
Gli importi delle prestazioni sono i seguenti
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023
L'istituto ricorda che i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%.
Di conseguenza:
- il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023 è fissato all'importo mensile di 523,83 euro e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
- 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
- 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Attenzione sempre al fatto che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.