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Divorzio fittizio: attenzione alla prova dei post sul social
La Cassazione con sentenza n 8259/2025 depositata il 28 febbraio scorso specifica che commenti e immagini postati su Facebook possono assumere valore confessorio e quindi rendere fittizio il divorzio.
Vediamo il caso di specie.
Divorzio fittizio: attenzione ai post sul social che sono una prova
Nel caso di specie marito e moglie erano imputati e poi condannati dal Tribunale di Torino in quanto dapprima promuovevano un procedimento di separazione personale continuando però a convivere more uxorio, prevedendo, tra le condizioni della separazione:
- l'impegno del marito a trasferire alla moglie, la quota del 100% di un immobile, a titolo di contributo una tantum al mantenimento a favore della stessa e successivamente ricorrevano per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, in realtà continuando a convivere more uxorio;
- l'intestazione di un'autovettura Porsche Cayenne alla madre dell'imputata, essendo l'autovettura in realtà di proprietà del genero;
- la corresponsione da parte del marito di una somma in contanti nell'ambito della compravendita di un’altra autovettura, acquistata a nome della moglie.
A quest'ultimo veniva notificato con avviso di accertamento, poco prima delle operazioni fraudolente, un debito verso l'erario di quasi 500.000 euro.
La Procura rinveniva su Facebook una serie di elementi atti a comprovare la natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio, nonché degli atti dispositivi.
Così, per dimostrare la persistenza della comunione di vita e di interessi (evidentemente incompatibili con l’intervenuto accordo di separazione), sono stati correttamente ritenuti particolarmente significativi sia un post pubblicato dal marito, con il quale, dopo aver definito "ex moglie" la persona ritratta in foto, ha precisato nei commenti che si trattasse ancora della sua compagna, sia quelli attestanti viaggi comuni a Parigi, a Venezia ed all’estero, nonché il costante mantenimento di comuni relazioni amicali e familiari.
La Procura si era avvalsa anche di servizi di appostamento effettuati dalla Polizia Giudiziaria presso l'abitazione della moglie, nonché presso l'abitazione dove l'imputato aveva formalmente trasferito la sua residenza.
Dagli appostamento era emerso che il marito frequentasse assiduamente, anche durante le ore notturne, la prima abitazione, formalmente di proprietà della (ex) moglie mentre quest'ultima non avesse mai dimorato nel secondo immobile.
La Cassazione ha richiamato un costante orientamento giurisprudenziale per cui, “ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva”.
Va ricordato che il Fisco può agire in sede civile con l’azione revocatoria o con l’azione di simulazione, azioni giudiziarie volte a rendere inefficace la separazione simulata.
L'esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti del trasferimento immobiliare operato in sede di separazione consensuale è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza, sul presupposto che l’accordo integra comunque un atto negoziale, frutto di libera determinazione dei coniugi, rispetto al quale il provvedimento di omologazione è mera condizione sospensiva di efficacia: l’azione va quindi a colpire non la separazione in sé, ma solamente la disposizione lesiva delle aspettative dei creditori, a nulla rilevando che essa sia considerata inscindibile rispetto al complesso delle altre condizioni dell’accordo di separazione.
Con la sentenza n. 26127 del 7/10/2024 la Cassazione ha esteso la possibilità di ottenere la revoca dei trasferimenti patrimoniali pregiudizievoli anche a quelli contenuti in accordi assunti nell’ambito di una separazione giudiziale e recepiti nella sentenza che ne abbia definito il procedimento, a seguito della rassegnazione di conclusioni congiunte da parte dei coniugi, “anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo”.
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Mantenimento: non spetta se non si dimostra la ricerca di lavoro
La Corte di Cassazione con la Ordinanza n 3354 del 10.02.2025 ha replicato ad un caso di sepazione con addebito specificando il perimetro dell'assegno di mantenimento.
Sinteticamente la Cassazione ha statuito che "in applicazione del consolidato orientamento della stessa Corte le doglianze della ricorrente sono inammissibili poiché la questione della rilevante disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi è da ritenere preclusa dall'accertamento preliminare della mancata prova dell'adeguata ricerca di lavoro tanto più che emersa la mancata accettazione di un'offerta di lavoro e la mancata allegazione dei motivi del rifiuto".
Assegno di mantenimento: quando spetta e quando no
La Corte di Cassazione ha replicato ad un caso di separazione personale tra coniugi, con richiesta di addebito della separazione alla moglie e al conseguente rigetto della sua domanda di assegno di mantenimento.
Il caso è stato oggetto di due gradi di giudizio in cui, in primis era stato riconosciuto il mantenimento alla moglie, successivamente nell'appello le sorti sono state ribaltate con negazione del diritto all'assegno.
La moglie ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di norme civili e processuali, nonché un difetto di motivazione nella sentenza impugnata.
La difesa riteneva di evidenziare una grande disparità economica tra i coniugi.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello.
Viene ribadito che il diritto all’assegno di mantenimento non può essere riconosciuto automaticamente, ma è subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di procurarsi un reddito di sostentamento.
Secondo la Corte la ricorrente non ha dimostrato un’effettiva ricerca di lavoro e in aggravio della sua posizione aveva rifiutato un’offerta occupazionale senza fornire alcuna spiegazione adeguata.
Tale elemento è stato ritenuto determinante per escludere la possibilità di riconoscerle un assegno di mantenimento.
Vi è, come evidenzia la Cassazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la disparità economica tra i coniugi non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
È inoltre necessario che il coniuge richiedente dimostri non solo la propria difficoltà economica, ma anche l’impossibilità concreta di reperire un’occupazione adeguata.
Il rifiuto ingiustificato di una proposta lavorativa costituisce, secondo la Corte, un elemento ostativo alla concessione dell’assegno.
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Scioglimento giudiziale unione civile: esenzione per gli atti di trasferimento immobili
Con Risposta a interpello n 573 del 24 novembre le Entrate chiariscono dubbi sullo Scioglimento giudiziale delle unioni civili.
Si discute della applicabilità dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 che prevede una esenzione dalle imposte per i relativi trasferimenti immobiliari anche alle unioni civili.
L'istante, in qualità di Notaio che redige l'atto specifica che i signori Tizio e Caio hanno acquistato la piena proprietà su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova costruzione, in forza di atto di compravendita ricevuto dallo stesso Notaio.
In tale atto, gli stessi hanno dichiarato di essere uniti civilmente, con unione trascritta nel Registro delle Unioni Civili, e di aver operato la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni chiedendo di fruire delle agevolazioni ''prima casa''.
In seguito, gli stessi hanno intrapreso le procedure per lo scioglimento dell'unione civile con predisposizione dei relativi accordi a contenuto patrimoniale, che includeranno il trasferimento dei diritti immobiliari pari al 50% dall'uno all'altro, senza corrispettivo alcuno.
Il Notaio, facendo presente di dover ''ricevere l'atto portante il trasferimento di diritti immobiliari tra uniti civilmente, che sciolgono il loro vincolo con procedura giudiziale, attuativo di accordi di patrimoniali, dunque 'funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi' dell'unione civile'', chiede se sia applicabile al caso in esame l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale stabilisce che ''Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, diregistro e da ogni altra tassa''.
Scioglimento giudiziale unione civile: esenzione atti di trasferimento immobiliari
Le unioni civili sono disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 recante la ''Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze', che all'articolo 1, istituisce ''l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione'' e ne comporta il riconoscimento giuridico finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.
Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, il successivo comma 20 stabilisce che ''le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ''coniuge'', ''coniugi'' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso''.
In relazione allo scioglimento dell'unione civile il comma 25 del medesimo articolo 1 prevede che si applichino le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio (legge n. 898 del 1970) e la cd. ''negoziazione assistita'' (decreto legge n. 132 del 2014).
L'agenzia ritiene che anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a ''tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio''.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Scioglimento giudiziale unione civile: agevolazione prima casa
In tema di agevolazione ''prima casa'', si richiama la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, paragrafo 2.2.nella quale (dopo aver chiarito che il trasferimento al coniuge dell'immobile o di una quota di esso in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione o divorzio concretizza un atto relativo al procedimento di scioglimentodel matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è sente da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi del citato articolo 19 della legge n 74 del 1987), è stato precisat che se detto trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza dall'agevolazione ''prima casa'', se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.
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Unione di fatto: il regime fiscale della cessione quota immobile
Con Risposta a interpello n 244 del 4 maggio 2022 le Entrate trattano della esenzione ex art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 in riferimento ad un caso di convivenza di fatto
In particolare, tra gli accordi raggiunti dagli ex conviventi vi è quello di addivenire alla cessione della quota di metà dell'abitazione, prima condivisa, e all'accollo della quota di metà del mutuo da parte del soggetto che continuerà ad abitare l'immobile insieme con i figli.
Il Notaio istante ritiene che al trasferimento della quota di metà dell'immobile possa essere applicata l'esenzione dall'imposta di bollo, registro e ogni altra tassa prevista dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ma le Entrate non concordano, vediamo il perché.
Innanzitutto è bene sottolineare che il Tribunale ha approvato le condizioni pattuite per la cessazione della convivenza, il mantenimento della prole e la sorte dell'abitazione che era adibita a residenza della coppia e delle due minori.
Le Entrate dopo un excursus normativo ritengono che l'esenzione di cui si discute non sia applicabile alla convivenza di fatto.
L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
Con circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l'esenzione di cui al citato articolo 19 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici "relativi" al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Con riferimento al caso rappresentato, occorre richiamare la legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. "Legge Cirinnà"), recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
La "convivenza di fatto" comporta il riconoscimento di una serie di situazioni giuridiche previste dall'art 1 commi 38 e ss. (es. diritto di visita, assistenza ospedaliera, etc.).
Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, al comma 50 che "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza".
Tali contratti, ai sensi del comma 51 (così come le relative modifiche e risoluzioni), "sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico" e, ai fini dell'opponibilità a terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione "deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe …".
Però, la richiamata legge n. 76 del 2016 non prevede e non regolamenta alcuna modalità di scioglimento del "rapporto di convivenza"; in altri termini, non è previsto legislativamente alcun procedimento o tutela giurisdizionale o paragiurisdizionale per porre rimedio ad un'eventuale crisi tra i conviventi stessi.
Inoltre, si fa presente che gli atti e i documenti con cui i " conviventi di fatto" regolamentano i loro rapporti patrimoniali per la risoluzione di una crisi del loro legame non possono essere equiparati agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 alla quale è invece applicabile l'esenzione dell'art 19 di cui si tratta (Risoluzione 65/2015)
Sulla base di quanto detto, con riferimento alla fattispecie rappresentata non si ritiene sussistente il presupposto per l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio", in ossequio alla ratio sopra individuata di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale ai fini di consentire la risoluzione della crisi coniugale.
Ne consegue che al trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza dei "conviventi di fatto" a favore di uno dei due non possa essere applicata l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987.
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