• Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze di fatto

    Gratuito patrocinio: cos’è? il limite di reddito per l’accesso

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025 del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2025 la soglia reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è stata innalzata :

    • da € 12.838,01 a 
    • € 13.659,64 annui,

    con un incremento di oltre 800,00 euro  

    Questo adeguamento  riflette la variazione dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) del +6,4% accertata dall’ISTAT per il biennio 2022-2024, 

    Attenzione al fatto che per la definizione del reddito da considerare,  per l'accesso al gratuito patrocinio, non si considera solo il reddito personale del richiedente, ma  il reddito complessivo di tutti i conviventi al momento della presentazione della domanda. In merito la Corte di Cassazione ha fornito negli anni diversi  chiarimenti sul concetto di “conviventi” rilevante ai fini del patrocinio gratuito . In una delle piu recenti (ordinanza n. 18134/2023), la Seconda Sezione Civile ha affermato con estrema chiarezza che “vanno computati anche i redditi del convivente more uxorio”.

    Gratuito patrocinio dello Stato: che cos'è

    Ai sensi dell'art 74 del DPR n 115/2002 si prevede che:

    • è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
    • è altresi', assicurato  il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria  giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le  sue  ragioni risultino non manifestamente infondate.

    Inoltre ai sensi dell'art 75 l'ammissione al  patrocinio è valida  per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.    

    Giova ricordare inoltre che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31004/2025 ha ribadito un principio importante in materia deontologica: l’avvocato che opera con gratuito patrocinio non può in alcun modo chiedere compensi extra al proprio assistito, poiché tutte le spese sono a carico dello Stato

    Leggi anche Separazione giudiziale e gratuito patrocinio: quando si può avere

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    Convivente di fatto: incostituzionale la minore tutela nell’impresa familiare

    La Corte Costituzionale ha dichiarato con Sentenza 148 del 25 luglio l'incostituzionale del comma 3 dell'art 230 bis e dell'art 230 ter relativamente alla mancata inclusione del convivente di fatto.

    Vediamo i dettagli della pronuncia.

    Convivente di fatto: novità dalla Corte Costituzionale

    La Consulta sinteticamente si è espressa sottolineando che il convivente di fatto è un familiare ed è impresa familiare quella con cui collabora. 

    Questa è la sintesi della importante conclusione della Consulta in risposta ad una questione sollevata dalla Cassazione sul tema dei conviventi di fatto.

    Ricordiamo che per “conviventi di fatto”, secondo la definizione prevista dall'articolo 1, comma 36, di tale legge, si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.

    Il caso di specie veniva sollevato da una donna convivente di fatto di una soggetto deceduto, la quale aveva presentato ricorso in Cassazione vedendosi negare dai giudici di prima cure il diritto ad ottenere la liquidazione della sua quota come partecipante all'impresa, per il periodo in cui aveva lavorato nell'azienda agricola di famiglia.

    Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della donna valutando che il convivente di fatto non poteva essere considerato familiare ai sensi dell'art. 230-bis, terzo comma, del Codice civile. Identicamente si era pronunciata la corte di appello.

    Da qui il ricorso proposto alla Suprema Corte, presso la quale la ricorrente evidenziava anche «la mancata considerazione delle mutate sensibilità sociali in materia di convivenza more uxorio, oltre che delle aperture della giurisprudenza sia di legittimità e sia costituzionale»

    La Consulta ha accolto le questioni della ricorrente rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

    Comunque sono immutate le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.

    In questo caso però si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni come il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione.

    Tale diritto nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta.

    Nel rimandare alla consultazione della corposa sentenza e si evidenzia sinteticamente che la Corte Costituzionale ha praticamente dato ragione alla ricorrente e con la Sentenza n. 148/2024 in oggetto 24 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'art 230 nella parte in cui non prevede:

    • come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, anche il convivente di fatto;
    • come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto.

    Inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 230 ter che riconosce al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

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    Diritto di abitazione casa familiare: spetta al superstite separato

    Con la Sentenza n 22566 del 2023 la Cassazione afferma che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l uso dei mobili spettano anche al coniuge separato senza addebito, con eccezioni.

    La Cassazione ha specificato che è  questione da sempre discussa se i diritti riconosciuti al coniuge dall'art 540 , comma 2, c.c., possano sorgere a favore del coniuge superstite che vivesse legalmente separato dal defunto.

    Il dubbio ovviamente si giustifica in ragione del fatto che al coniuge separato senza addebito, la legge riconosce gli stessi diritti successori del coniuge non separato. 

    Taluni interpreti ritengono che la separazione legale implichi, necessariamente, il venir meno del presupposto per la nascita dei diritti di abitazione e di uso, divenendo impossibile, a seguito della separazione, individuare una "casa adibita a residenza familiare". In base a questa posizione, fatta propria della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13407/2014; n. 15277/2019), per "casa familiare" dovrebbe intendersi unicamente la casa di residenza comune al momento dell'apertura della successione.

    Secondo una diversa opinione, oggetto dei diritti di abitazione e di uso dovrebbe essere l'ultima casa che fu di residenza comune, benché in un tempo precedente all'apertura della successione, ed i mobili che la corredavano.

    E ancora secondo altri, si suggerisce di identificare come casa di residenza familiare quella che fu comune ed in cui il coniuge separato sopravvissuto si trovi ancora al momento di apertura della successione, o perché rimastovi di fatto, in conseguenza di un accordo con l'altro coniuge, o per disposizione del giudice. 

    In base a questa opinione il presupposto per la concreta attribuzione dei diritti, in sintesi, mancherebbe solo nelle ipotesi in cui, all'apertura della successione, il coniuge sopravvissuto non vivesse più nella casa familiare comune.

    A tale soluzione è stato rimproverato di introdurre una disparità di trattamento nei confronti del coniuge senza prole o che vi abbia rinunziato all'assegnazione della casa familiare per ragioni legittime o al quale per qualsiasi motivo, il giudice non abbia attribuito il diritto di abitazione.

    Con la sentenza in oggetto viene precisato che, pur dovendosi riconoscere l'opportunità di un chiarimento legislativo, sul piano applicativo si deve affermare la prevalenza degli argomenti che inducono ad accogliere la tesi secondo la quale l'adibizione della casa a residenza familiare non deve essere necessariamente in atto nel momento di apertura della successione, e pertanto non viene meno per il solo fatto della separazione legale.

    La norma, infatti, non annovera fra i presupposti per l'attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d'altra parte, la lettera dell'art 548 c.c. è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge non separato. 

    In base a questa opinione i presupposti per la nascita del diritto mancherebbero solo qualora, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare. 

    In tal caso, essendo cessata l'adibizione a residenza della famiglia, i diritti di abitazione e di uso non sorgono per difetto del presupposto oggettivo, mentre i presupposti continuerebbero a sussistere anche quando la successione si sia aperta in favore di quello che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l'altro ora defunto.

    Merita di avere seguito l'osservazione, proposta in dottrina, che se è vero che l'interesse di un coniuge e non mutare ambiente di vita aveva dovuto cedere, nel conflitto, a quello dell'altro, proprietario esclusivo o comproprietario, è vero nello stesso tempo che altrettanta forza non può essere riconosciuta sì da impedire al superstite il ritorno in quell'ambiente, che può avere conservato con lui un valore non soltanto economico- agli interessi esclusivamente patrimoniali degli altri chiamati in concorso.

    Si deve inoltre condividere l'opinione, sempre proposta con riferimento all'ipotesi dell'abbandono della casa coniugale, che non sono consentite in materia distinzioni, a seconda che esso sia o no giustificato. 

    Non si può rimettere al giudice della successione un accertamento di colpa che le legge prende in considerazione -all'effetto di escludere la vocazione ereditaria e, con essa, il diritto di abitazione sulla casa familiare- solo quando sia intervenuto in contraddittorio con l'altro coniuge, in un giudizio definito prima dell'apertura della successione.

    La Cassazione specifica che, in accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere cassata e il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare».