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Rottamazione tributi locali:fac-simile di regolamento da IFEL
La legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
Ricordiamo che la norma era stata già inserita nel Decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale e ora diventa immediatamente operante.
Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.
A tale proposito viene pubblicata una nota di approfondimento sul perimetro applicativo delle definizione agevolata che riguarda IMU, TARI, multe e altri tributi locali (Leggi qui per approfondire) e uno schema di regolamento che gli enti potranno utilizzare per attuare la previsione normativa della legge di bilancio.
Lo schema di regolamento per la rottamazione dei tributi locali che i singoli enti potranno utilizzare anche personalizzandolo, contiene:
- Parte I Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva,
- Parte II Definizione agevolata delle liti pendenti
- Parte III Conciliazione agevoalta dei ricorsi
- Parte IV Regolarizzazione omessi versamenti rateali
- Parte V Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
Lo schema è personalizzabile e costituisce un utile strumento attuativo della novità per quei Comuni e altri enti che vorranno renderlo a breve operativo.
Scarica qui il regolamento per la definizione agevolata IMU, TARI e altri tributi.
Allegati: -
Rottamazione quinquies: via alle domande
La Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 tra le altre misure ha previsto la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).
I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
Attenzione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul sito internet le modalità e il servizio per presentare la
domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile.Rottamazione quinquies: ambito di applicazione
La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.
La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:
- dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
- derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
- o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
- possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Rottamazione quinquies: come e quando presentare la domanda
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche.
Ci sono due modi per presentare la domanda:
- compilare il form e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata;
- compilare il form, allegando la documentazione di riconoscimento – pdf. In tal caso è bene specificare l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).
Chi ha presentato la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
Chi ha presentato la domanda in area pubblica:
- riceverà una prima e-mail all’indirizzo che h indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
Il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.
È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.
Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
E' possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Rottamazione quinquies: decadenza e perdita dei benefici
La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).
Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
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Rottamazione quater: senza pagamento il processo non si estingue
Alla luce della recente Ordinanza della Cassazione n. 29574/2025, che per la prima volta ha applicato l’articolo 12-bis del Dl 84/2025, si consolida un principio: ai fini dell’estinzione del processo tributario, è sufficiente il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata.
Tuttavia, se il pagamento non c’è, la sola presentazione dell’istanza di rottamazione non ha alcun effetto.
Lo ha confermato anche la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, con la sentenza n. 174 del 25 agosto 2025, che si è pronunciata su un caso paradigmatico.
Al contribuente che aveva presentato domanda di rottamazione-ter ma senza versare nulla la corte di giustizia specifica che il processo va avanti e l’atto impugnato può essere annullato se infondato o viziato.
Rottamazione, senza pagamento il processo non si estingue
Il contenzioso nasce da una intimazione di pagamento da oltre 56mila euro, basata su una cartella esattoriale del 2011, mai notificata validamente al contribuente. Quest’ultimo ha impugnato l’intimazione nel 2022, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito erariale.
La CGT Molise ha accertato che la notifica della cartella era inesistente, poiché avvenuta a un indirizzo non più valido e non corrispondente al domicilio fiscale del contribuente, già trasferitosi da oltre un mese.
Di conseguenza, nessuna interruzione del termine prescrizionale è stata riconosciuta: i tributi si erano prescritti dopo 10 anni, e l’atto successivo, l’intimazione, è arrivato fuori tempo massimo.
Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha tentato di far valere l’efficacia interruttiva della domanda di rottamazione-ter presentata nel 2019.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che nessun effetto interruttivo possa derivare da un’istanza che non ha prodotto effetti sostanziali, essendo mancato ogni pagamento.
In assenza di versamenti, la rottamazione è inefficace, e la sua presentazione non costituisce né rinuncia alla prescrizione né riconoscimento del debito.
La Corte richiama, a conferma, anche l’orientamento della Cassazione n. 8304/2025, secondo cui la rinuncia alla prescrizione deve essere chiara, inequivoca e accompagnata da comportamenti concludenti, come appunto un pagamento.
Mentre nella rottamazione-quater (DL 84/2025, art. 12-bis) è il pagamento della prima rata a determinare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, nella precedente edizione (la “ter”) non vi era una norma espressa con tale effetto.
Tuttavia, la CGT Molise chiarisce un punto fondamentale:
- se manca qualsiasi pagamento, anche la dichiarazione di voler aderire alla sanatoria non ha alcun impatto sul processo, che può proseguire e concludersi con l’annullamento dell’atto impugnato, come avvenuto nel caso in esame.
Con questa sentenza, i giudici segnano una netta distinzione tra:
- effetto processuale, che si realizza solo con il versamento della prima rata (come confermato anche dalla Cassazione, ma solo per la “quater”);
- effetto sostanziale: che comporta l’estinzione del debito solo in caso di completamento dei pagamenti.
Nel caso affrontato dalla CGT Molise, nessuno dei due effetti si è prodotto, con la conseguenza che il processo non si è estinto e il credito erariale è stato dichiarato prescritto.
La sola domanda non basta: senza pagamento, la rottamazione non produce effetti, né processuali né sostanziali.
La sentenza n. 174/2025 della CGT Molise e l’ordinanza n. 29574/2025 della Cassazione tracciano insieme un perimetro chiaro: la rinuncia al processo contenuta nella domanda di definizione agevolata è efficace solo se accompagnata da un pagamento concreto.
In caso contrario, il giudizio prosegue, e se fondata la domanda del contribuente può portare all’annullamento dell’atto impugnato, come accaduto in Molise.
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Rottamazione quater: prossimo pagamento entro il 30 novembre
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 30 novembre 2025, in caso di soggetti riammessi e entro la data indicata dal proprio piano per gli altri soggetti.
Attenzione al fatto che, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 9 dicembre 2025.
Anche per i riammessi, le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.
Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.Riepiloghiamo ora le regole della rottamazione.
Rottamazione quater: che cos’è?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La "Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Rottamazione quater: come si paga
Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.
Inoltre, è on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.
Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.
Attenzione al fatto che è anche possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.
Infine, sono sempre disponibili gli sportelli, previo appuntamento.
Rottamazione quater: scegli cosa pagare
Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:- Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
- Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata
- Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.
Attenzione si riepilogoa che per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.
Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.
Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.
Rottamazione quater: scegli l’addebito in conto
Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:
- allo sportello,
- dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.
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Riammessi Rottamazione quater: pagamento entro il 5 agosto
Il 31 luglio è scaduto il pagamento della prima o unica rata per i riammessi alla rottamazione quater.
Attenzione al fatto che anche per i riammessi è prevista la tolleranza dei 5 giorni che consente di pagare entro domani 5 agosto la prima o unica rata.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater che entro il 30 giugni scorso hanno ricevuto i nuovi piani dei pagamenti.
La Riscossione ha pubblicato in data 10 luglio una serie di faq e tra queste ve n'è una che specifica che i riammessi possono revisionare le reate con il servizio "ContiTu", vediamo i dettagli.
Rottamazione quater: entro il 31 luglio i primi pagamenti per i riammessi
La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.
Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.
In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".
In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata era necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Successivamente si riceveva la risposta tramite e-mail: “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
Rottamazione quater: i piani dei pagamenti per i riammessi
Entro il 30 giugno sono arrivate le lettere di risposta della Riscossione per le domande di riammissione alla rottamazione.
Le comunicazioni delle somme dovute sono arrivate con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata e contengono:- un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione,
- importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.
Ricordiamo che le opzioni possibili per i soggetti che hanno presentato le domande sono:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025
- pagamento in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027).
Inoltre le lettere di risposta in arrivo contengono anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.
Attenzione al fatto che resta ferma la cosiddetta tolleranza di 5 giorni per i pagamenti.
Con una serie di FAq datete 10 luglio la riscossione chiarisce diversi dubbi in merito ai pagamenti.
Vediamo di seguito come pagano i riammessi alla rottamazione quater
Riammessi rottamazione quater: come dagare
La FAQ n 5 della Riscossione prevede che per pagare gli importi della riammissioe alla rottamazione quater sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;App EquiClick;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.
Riammessi Rottamazione quater: posso pagare solo alcune cartelle o avvisi?
Veniva domandato se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater”
La risposta della Riscossione è affermativa.
Viene anche precisato che se la domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.
Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.
Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero. -
Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale
Con l'Ordinanza interlocutoria n 5830 del 5 marzo la Cassazione ha chiesto l'assegnazione alle Sezioni Unite per una decisione in merito, della richiesta del contribuente di avvalersi della domanda di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 con impegno a rinunciare al giudizio e un piano di dilazione.
Veniva chiesto di chiarire quale siano gli effetti sui giudizi in corso di un contribuente che abbia presentato la domanda di definizione agevolata o Rottamazione quater, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la richiesta di un piano di dilazione rateale e il conseguente impegno a rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo al pagamento di alcune rate dopo la comunicazione favorevole dell’Agente della riscossione.
Il Decreto fiscale convertito in legge e atteso in GU sancisce la risposta a questa problematica.
Rottamazione quater e giudizi pendenti: verso la risoluzione della questione
Nella Ordinanza ci sono due indirizzi possibili:
- sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale pagamento di tutte le rate. Dopo la richiesta di rottamazione, l’accoglimento della domanda e il versamento di alcune rate il processo deve essere sospeso con rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa che vengano depositati tutti i pagamenti con riguardo a tutte le rate del piano. Nel caso in cui le altre rate non vengono pagate la sospensione potrà essere revocata ed il giudizio potrà proseguire.
- chiusura dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. In questo caso la domanda presentata e accolta e la prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, senza la prova dell’integrale adempimento di tutte le rate. Se il contribuente non riuscisse poi a versare tutte le rate, il giudizio relativo ai debiti per i quali ha richiesto la rottamazione quater si è già chiuso.
La decisione delle Sezioni Unite sarà rilevante.
La Sezione Tributaria della Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».
Ad oggi le Sezioni Unite della Cassazione devono ancora pronunciarsi e il tema è sotto i riflettori del Governo.
Nelle prime bozze del decreto fiscale (il Dl 84/2025 ora all’esame della Camera per la conversione in legge, c’era una norma che mirava all’estinzione dei debiti a fronte della presentazione della documentazione che attesta il versamento della prima o unica rata.
Poi la norma non è entrata nel testo approvato e pubblicato in GU.
Il Decreto n 84/2025 ha risolto la questione aperta per le liti relative alla rottamazione.
In pratica si accoglie uno dei due orientamenti in discussione presso le sezioni unite della Cassazione e in caso di controversia pendente avente ad oggetto partite incluse nella rottamazione quater, l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima o unica rata, e non con il pagamento dell’ultima delle rate del piano di dilazione.
Si introduce una disposizione di carattere interpretativo che pone fine al contrasto insorto in seno alla sezione tributaria della Cassazione.
L’articolo 12-bis chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione quater il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata.
Il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio una volta ricevuta la documentazione necessaria, che può essere depositata dal debitore, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’ente impositore.
L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non definitivi pronunciati nel processo.
Attenzione al fatto che le somme già versate restano acquisite senza possibilità di rimborso.
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Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?
L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato delle FAQ relativa alla riammissione allla Rottamazione quater.
In particolare, si replica a quesiti per i riammessi che entro il 31 luglio dovranno pagare la prima o unica rata di quanto dovuto secondo i piani di pagamento che la stessa Agenzia della Riscossione ha inviato ai richiedenti entro il 30 giugno scorso.
Si ricorda inoltre che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Tra le FAQ si replica a chi domandava cosa succeda rispetto alle procedure attivate, o attivabili, da parte di AdeR per il recupero dei debiti contenuti nella domanda di riammissione.
Riammessi rottamazione quater: cosa accade alle proceure di recupero di Ader?
Viene chiarito che in seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate- Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).