• Pace Fiscale

    Avvisi bonari 2017 notificati nel 2022: spetta tregua fiscale con sanzioni al 3%?

    Con Risposta a interpello n 307 del 27 aprile le Entrate escludono la definizione agevolata con sanzioni al 3% per avvisi bonari del 2017 pur se notificati nel 2022.

    L'istante riferisce che:

    • in data 02/11/2022 ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 
    • in data 23/11/2022 attraverso l'applicativo Civis si è richiesta la sistemazione di alcune incongruenze; 
    • in data 23/01/2023, a seguito dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'Agenzia, è stata ricevuta comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni

    Tutto ciò premesso l'istante chiede se possa «usufruire della definizione agevolata»  di cui all'articolo  1, commi  da  153 a  159,  della legge  29  dicembre  2022, n. 197, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, «con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%».

    Le Entrate dopo il riepilogo normativo, specificano che, nel caso prospettato, risulta che l'istante ha presentato:

    •  con riferimento all'anno d'imposta 2017, una prima dichiarazione Modello 770 il 30 ottobre 2018 
    • e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. 

    A  seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni,  ex articolo 36­bis del DPR n. 600 del 1973, sono emerse alcune anomalie, comunicate all'istante il 2 novembre  2022.  

    In  particolare, con  tale comunicazione  l'istante è stato invitato a segnalare, tramite i  canali  di assistenza  dell'Agenzia delle entrate, eventuali dati o elementi non considerati o  valutati  erroneamente in  sede di controllo automatizzato. 

    Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la  rideterminazione  in sede  di autotutela  delle somme dovute.  

    L'istante ha provveduto al pagamento della prima  rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate. 

    Stante quanto accaduto e quanto disposto dalle disposizioni normative di riferimento, secondo l'agenzia non sussistono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. 

    Ugualmente, non  ricorrono  i presupposti  per l'applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma  155,  in quanto alla  data del  1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017. 

    Nel caso di  specie,  il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è, infatti, iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata. 

    Non appare, infine, conferente il richiamo proposto dall'istante alla risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, con cui  sono  stati  forniti chiarimenti  «in merito al trattamento  delle istanze  di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36­bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54­bis del d.P.R. n. 633 del 1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari»

    In tale occasione, sono stati illustrati gli effetti prodotti dall'eventuale accoglimento ­totale o parziale ­della richiesta di riesame, concernenti esclusivamente l'ammontare  della  pretesa e la  decorrenza  del termine  per il  pagamento delle  somme dovute, ma non anche le condizioni ed i termini  per accedere ad eventuali  sanatorie, come quella del comma 155 di cui si discute, i cui presupposti, come sopra illustrato, dovevano sussistere alla data del 1° gennaio 2023.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: perchè mi conviene aderire?

    La Rottamazione quater è la ormai nota definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2023.

    Data ultima per aderire alla agevolazione è il 30 aprile 2023, ma con un comunicato stampa, il MEF ha informato della proroga al 30 giugno.

    Ricordiamo che, i contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere:

    • le sanzioni, 
    • gli interessi di mora, 
    • quelli iscritti a ruolo e l’aggio, 
    • mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. 

    Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Attenzione che, in base alla proroga verrà rideterminato anche il calendario dei pagamenti. Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande.

    L'adesione alla Rottamazioe quater, oltre ai vantaggi su elencati, ne prevede altri rispetto procedure di recupero che la Riscossione può attivare sui debiti oggetto della definizione agevolata.

    Alla Agenzia riscossione veniva domandato quanto seugue:

    • " Se presento la domanda di adesione alla definizone agevolata, cosa succede alle procedure attivate o attivabili dalla Riscossione per il recupro dei debiti indicati nella domanda?"

    Con una faq, aggiornata al 19 aprile, l'agenzia ha specificato che in seguito alla presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

  • Pace Fiscale

    Multe stradali e bollo auto: due mesi in più per aderire alla Rottamazione

    La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: 

    • contenuti in cartelle non ancora notificate; 
    • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; 
    • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

    In generale chi aderisce alla sanatoria dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. 

    Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l’agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. 

    Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale. 

    Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente , la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.

    In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente. 

    Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale. 

    Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure online previste dall’agenzia entro il 30 aprile 2023.

    ATTENZIONE il termine è stato prorogato al 30 giugno, in proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande

    La domanda di adesione potrà essere presentata:

    On-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e in questo caso si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). 

    On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso si 

    • Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore. 
    • Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. 
    • Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

    È possibile pagare gli importi:

    • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. 

    In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

    ATTENZIONE a seguito della proroga del termine di adesione anche il calendario dei pagamenti subisce modifiche. per le domande.

    Rottamazione ruoli fino a mille euro

    La legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli dei ruoli esattoriali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro

    Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

    La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Leggi: Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile per approfondire.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: se aderisco cosa accade ai debiti <1000 euro?

    L'agenzia delle Riscossione a pochi giorni dalla scadenza del 2 maggio, termine per aderire alla Rottamazione quater, visto che il 30 aprile cade di domenica, pubblica un aggiornamento delle faq con altre risposte a dubbi frequenti.

    In particolare chiarisce cosa accade ai debiti entro 1000 euro che rientrano nel prospetto debiti di un contribuente che vorrebbe aderire entro il 2 maggio alla definizione agevolata delle cartelle.

    In particolare, si specifica che:

    • se nella propria posizione debitoria vi sono cartelle che potrebbero essere interessate dallo stralcio dei debiti di importo entro i 1.000 euro, il cui annullamento è previsto entro il 30 aprile (slitta al 2 maggio) è comunque possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute,
    • gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.

    Leggi: Rottamazione quater 2023: nuove FAQ al 19.04 per tutti gli altri chiarimenti sulla rottamazione e per il riepilogo delle regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

    ATTENZIONE con un comunicato stampa del 21 aprile il MEF informa della proroga del termine per aderire alla Rottamazione quater da 30 aprile al 30 giugno. 

    In proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande con tutte le regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

  • Pace Fiscale

    Fatture elettroniche inviate in ritardo sono errori formali?

    L'Agenzia delle Entrate in risposta a diversi dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dagli Ordini professionali, in data 20 marzo ha pubblicato la Circolare la n 6 con ulteriori chiarimenti sulla Tregua fiscale introdotta ad ampio raggio dalla Legge di Bilancio 2023.

    Per approfondimenti leggi anche Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate.

    Fatture e scontrini in ritardo nella sanatoria del 31 marzo? Si delle Entrate

    Le entrate con il documento di prassi in oggetto, tra l'altro, replicano al seguente quesito.

    "Possono considerarsi formali le seguenti violazioni:

    • fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA; 
    • fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta; 
    • corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta?"

    le Entrate nel dettaglio replicano come segue:

    • il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale 
    • l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale; 
    • i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale. 

    Leggi anche Come ricalcolare gli interessi per le dilazioni in corso?

  • Pace Fiscale

    Come ricalcolare gli interessi per le dilazioni in corso?

    Con Circolare n. 6 del 20 marzo le Entrate replicano a dubbi inerenti le numerose misure della Tregua Fiscale previste dalla legge di Bilancio 2023.

    In particolare, veniva richiesto, per le dilazioni in corso, relative alle comunicazioni di irregolarità già notificate in passato, poiché potrebbero esservi delle rate in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della novità, ad esempio rate di gennaio o febbraio 2023, con quali modalità il contribuente deve calcolare la rata da pagare?

    Le Entrate nella Circolare in oggetto rinnovano quanto già specificato in occasione di Telefisco 2023.

    Nel dettaglio, viene specificato che si prevede che, la definizione agevolata si applichi anche con riferimento alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. 

    La Circolare n. 1/E del 2023 ha chiarito che le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra:

    • l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione,
    • e l’importo dell’imposta versato. 

    Per determinare l’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a:

    • imposta, 
    • sanzioni 
    • interessi.

    Si precisa che nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).

    Ti consigliamo anche: Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate con approfondimento sulle Circolari della agenzia delle entrate sulla tregua fiscale.

    Leggi anche Fatture elettroniche inviate in ritardo sono errori formali?

  • Pace Fiscale

    Pace fiscale: raccolta di domande e risposte in una nuova circolare AdE

    L'Agenzia delle Entrate attraverso lo schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento, fornisce ulteriori
    chiarimenti interpretativi
    in merito alle misure della tregua fiscale, alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

    Scarica la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20.03.2023 n. 6.

    Vengono inoltre riportate le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023

    Tra i chiarimenti forniti in merito alla Rottamazione quater, alla domanda se sussiste un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano
    dei pagamenti, viene precisato che in merito, non sono previste
    disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi
    dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati
    all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il
    debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per
    mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa
    definizione.

    Allegati: