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Rottamazione tasse e multe: le regole per i Sindaci
Con un comunicato stampa del 16 giugno l'IFEL Fondazione ANCI riporta nel dettaglio le regole per rottamazione quater e stralcio, totale o parziale, dei Comuni.
Viene innanzitutto ricordato che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge 26 maggio 2023, n. 56, introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
Sinteticamente i Sindaci possono decidere se aderire o meno alla tregua fiscale secondo varie strade a disposizione: gli enti potranno deliberare in contemporanea la rottamazione e lo stralcio, totale o parziale, oppure solo uno dei meccanismi.
Il comunicato IFEL è accompagnato da una nota di lettura che approfondisce quanto previsto dall’art. 17-bis del dl n. 34/2023, ed in particolare la facoltà per i Comuni di disporre:
- lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a 1.000 euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Al fine di agevolare i Comuni nelle eventuali deliberazioni viene pubblicato uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrata comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi.
Rottamazione quater Comuni: tutte le regole
Ricordiamo che veniva pubblicata in GU n 124 del 29 maggio la legge n 56 di conversione del decreto Bollette che prevede la possibile estensione della definizione agevolata agli enti locali per la riscossione coattiva delle proprie entrate.
Le regole sono cambiate rispetto alla norma generale, con libertà ai comuni non solo di decidere se recepire la nuova rottamazione ma anche di stabilire le scadenze.
Nel dettaglio, con l'art 17 bis si prevede la facoltà per gli enti locali, nei casi:
- di riscossione diretta,
- e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo,
di prevedere, entro il 29 luglio all'applicazione alle proprie entrate di alcuni istituti di definizione agevolata, quali:
- annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro,
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022.
In particolare gli enti dovranno definire, nello specifico caso di definizione agevolata dei carichi:
- il numero di rate e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica:
- il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché,
- la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati:
- l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata,
- l’importo delle singole rate,
- la scadenza di queste ultime.
In ogni caso, in seguito alla presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Inoltre, vengono estese agli enti territoriali alcune disposizioni della “Legge di Bilancio 2023”, tali per cui sono escluse dalla rottamazione in esame i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le risorse proprie dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione,
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti,
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovure a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Inoltre, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni sulla rottamazione si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati (compresi quelli dovuti da esecuzione forzata e a quelli dovuti per mora, e alle somme maturate a titolo di aggio)
Attenzione al fatto che i provvedimenti adottati dagli enti territoriali per applicare la definizione agevolata e l’annullamento automatico, in deroga alle norme generali relative all’efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente.
Ti consigliamo anche: Rottamazione quater 2023: ultimi giorni per aderire.
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Rottamazione quater: cosa succede dopo l’invio della domanda?
La Definizione agevolata o Rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
Chi aderisce entro il 30 giugno (Il decreto n 51/2023 con la conferma della proroga è stato pubblicato in GU n 108 del 10 maggio) potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione, cosa accade? Vediamolo di seguito
Rottamazione quater: cosa succede dopo l'invio della domanda?
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023 (termine che ha subito una proroga al 30 settembre), una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda, contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Inoltre, a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti "definibili"), siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni
Ricordiamo infine che, il termine per aderire previsto inizialmente per il 30 aprile è stato recentemente prorogato di due mesi, pertanto sarà possibile aderire alla Rottamazione entro il 30 giugno 2023 tramite il portale dell'Agenzia delle Riscossione: Accedi da qui
La Riscossione per rispondere ai dubbi frequenti dei contribuenti interessati a questa misura ha pubblicato varie FAQ, aggiornate al 19 aprile, con le quali si forniscono preziose indicazioni. Leggi qui per approfondire.
Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande per il riepilogo di tutte le regole.
- accoglimento della domanda, contenente:
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Avvisi bonari 2017 notificati nel 2022: spetta tregua fiscale con sanzioni al 3%?
Con Risposta a interpello n 307 del 27 aprile le Entrate escludono la definizione agevolata con sanzioni al 3% per avvisi bonari del 2017 pur se notificati nel 2022.
L'istante riferisce che:
- in data 02/11/2022 ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018
- in data 23/11/2022 attraverso l'applicativo Civis si è richiesta la sistemazione di alcune incongruenze;
- in data 23/01/2023, a seguito dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'Agenzia, è stata ricevuta comunicazione di sgravio parziale con la richiesta di pagamento entro 30 giorni
Tutto ciò premesso l'istante chiede se possa «usufruire della definizione agevolata» di cui all'articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, «con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%».
Le Entrate dopo il riepilogo normativo, specificano che, nel caso prospettato, risulta che l'istante ha presentato:
- con riferimento all'anno d'imposta 2017, una prima dichiarazione Modello 770 il 30 ottobre 2018
- e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020.
A seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni, ex articolo 36bis del DPR n. 600 del 1973, sono emerse alcune anomalie, comunicate all'istante il 2 novembre 2022.
In particolare, con tale comunicazione l'istante è stato invitato a segnalare, tramite i canali di assistenza dell'Agenzia delle entrate, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato.
Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute.
L'istante ha provveduto al pagamento della prima rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate.
Stante quanto accaduto e quanto disposto dalle disposizioni normative di riferimento, secondo l'agenzia non sussistono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.
Ugualmente, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017.
Nel caso di specie, il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è, infatti, iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata.
Non appare, infine, conferente il richiamo proposto dall'istante alla risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, con cui sono stati forniti chiarimenti «in merito al trattamento delle istanze di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54bis del d.P.R. n. 633 del 1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari».
In tale occasione, sono stati illustrati gli effetti prodotti dall'eventuale accoglimento totale o parziale della richiesta di riesame, concernenti esclusivamente l'ammontare della pretesa e la decorrenza del termine per il pagamento delle somme dovute, ma non anche le condizioni ed i termini per accedere ad eventuali sanatorie, come quella del comma 155 di cui si discute, i cui presupposti, come sopra illustrato, dovevano sussistere alla data del 1° gennaio 2023.
Allegati: -
Multe stradali e bollo auto: due mesi in più per aderire alla Rottamazione
La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
In generale chi aderisce alla sanatoria dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l’agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale.
Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente , la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.
In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente.
Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale.
Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure online previste dall’agenzia entro il 30 aprile 2023.
ATTENZIONE il termine è stato prorogato al 30 giugno, in proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande
La domanda di adesione potrà essere presentata:
On-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e in questo caso si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso si
- Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore.
- Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
ATTENZIONE a seguito della proroga del termine di adesione anche il calendario dei pagamenti subisce modifiche. per le domande.
Rottamazione ruoli fino a mille euro
La legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli dei ruoli esattoriali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Leggi: Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile per approfondire.
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Tregua fiscale: chiarimenti delle Finanze con Circolare del 6 marzo
Con la Circolare n 1 del 6 marzo il MEF risponde a quesiti giunti in ordine alla trasmissione delle deliberazioni adottate dagli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro, di cui ai commi 205, 221-bis e 229-bis dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 oramai nota come legge di bilancio 2023, come modificati dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, ossia decreto Milleproroghe.
Sinteticamente viene affermato che, la facoltà dei Comuni di recepire entro il 31 marzo le sanatorie previste dalla legge di bilancio 2023 vale anche per tutte le ipotesi di definizione agevolata delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi, anche per fattispecie non giudiziarie, anche se la norma si riferisce alle controversie tributarie.
Inoltre, le delibere comunali in materia di stralcio dei mini ruoli e di sanatorie fiscali derogando la regola ordinaria, acquistano efficacia con la mera pubblicazione sul sito internet del comune, e non con la pubblicazione sul sito delle Finanze.
La Circolare MEF, innanzitutto riepiloga che:
- il comma 205 prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata, disciplinata dai commi da 186 a 204 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
- il comma 221-bis dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, che, alle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado nonché alla Corte di Cassazione, si applicano le disposizioni dei commi da 206 a 221. In particolare, il comma 206 prevede la definizione delle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado con l'accordo conciliativo di cui all'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e l’applicazione di sanzioni ridotte, mentre il comma 213 introduce la rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
Nel dettaglio, il Ministero evidenzia che la norma, richiamando tutte le disposizioni di cui ai commi da 206 a 221, deve ritenersi applicabile anche alle fattispecie previste dal comma 219, sebbene quest’ultimo disciplini istituti che non afferiscono propriamente al contenzioso giurisdizionale.
Il citato comma 221-bis, infatti, nel riferirsi genericamente alle “controversie”, ha inteso includere anche quelle di carattere non strettamente giurisdizionale; il comma 229-bis prescrive che gli enti territoriali i quali, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di opposizione allo stralcio di cui al comma 229, possono farlo sino al 31 marzo 2023.
In alternativa, entro tale ultima data, gli stessi enti possono adottare, nelle forme previste dal citato comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo, quindi, di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Occorre evidenziare che il Legislatore, con riferimento agli enti locali, con tali disposizioni ha introdotto una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria.
Le disposizioni di cui ai citati commi 205, 221-bis e 229-bis prevedono che le deliberazioni approvate dagli enti locali in materia di definizione agevolata e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore.
Si sottolinea che gli enti locali sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al ME entro il 30 aprile 2023 a fini unicamente statistici.
Allegati: -
Stralcio parziale o integrale: i nuovi modelli utili agli enti
Con un comunicato stampa del 6 marzo l'Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro.
In particolare, da lunedì 6 marzo, è disponibile online il modulo, che gli enti creditori, diversi:
- dalle amministrazioni statali,
- dalle agenzie fiscali
- e dagli enti pubblici previdenziali
per esempio i Comuni, devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015.
Viene ricordato che, la legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (c.d. stralcio parziale).
La Legge n. 14/2023 ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente della riscossione.
Viene specificato che sono disponibili i moduli da utilizzare:
- sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio “integrale” (scarica qui il modulo per lo stralcio integrale)
- sia per i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale” (scarica qui il modulo per lo stralcio parziale)
da inviare esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento stesso.
Stralcio parziale o integrale: le novità del Milleproroghe
Facciamo un riepilogo.
La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023), modificando la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022), dispone la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi:
- dalle amministrazioni statali,
- dalle agenzie fiscali
- e dagli enti pubblici previdenziali,
possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La Legge di Bilancio ha infatti previsto per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo “parziale”, cioè riferito esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.
Il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi, come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico.
In base alla legge, gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio “parziale” o di approvazione di stralcio “integrale” dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all’agente della riscossione entro la scadenza del prossimo 31 marzo.
Infine si precisa che, per adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.
Accedi qui al sito della Riscossione per ulteriori dettagli utili.
Leggi anche Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali
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Definizione agevolata liti pendenti: un caso pratico
In data 9 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti con Risposta a interpello, la n 210, sulla definizione agevolata delle liti pendenti.
In particolare, con la risposta avente oggetto "Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione – riunione di più giudizi – articolo 5, commi 2 e 8, della legge n. 130 del 2022"
si replica ad un soggetto istante che riferisce di aver impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
Con riferimento al contenzioso si riferisce che:
- il giudice di primo grado dopo aver riunito i ricorsi, li ha rigettati, ad eccezione di quello relativo all'anno 2008, per il quale l'accertamento è stato ridotto sulla scorta di quanto stabilito dall'Ufficio in fase di mediazione;
- che la sentenza è stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ha accolto l'appello e annullato la sentenza di primo grado;
- che la soccombente Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con ricorso per Cassazione.
Inoltre, con ordinanza la corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione; l'istante ha proposto ricorso in riassunzione e l'adita Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la pronuncia di primo grado; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato proposto ricorso per Cassazione, tutt'ora pendente.
Ciò premesso, l'istante pone un quesito interpretativo con riguardo alla possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Le Entrate dopo un riepilogo normativo specificano che, la norma in parola stabilisce che: «2. Le controversie tributarie […] pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289…."
Con riferimento alla fattispecie si esclude la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022 con riferimento a tutte le distinte controversie ''autonome'' relative alle annualità 2006, 2007 e 2008.Ciò in quanto, precisa l'agenzia, la pronuncia della Commissione tributaria regionale, impugnata dalla contribuente innanzi alla Corte di Cassazione, giudizio attualmente pendente, nel «condividere le conclusioni già raggiunte dalla Commissione tributaria provinciale di […] nella sentenza impugnata riguardo alla legittimità e fondatezza degli avvisi impugnati», conclude per il rigetto dell'appello proposto dall'istante.
A sua volta, la pronuncia emessa dalla Commissione tributaria provinciale impugnata innanzi al giudice di seconde cure nel ritenere pienamente legittimi gli atti impositivi emessi relativamente alle annualità 2006 e 2007 con riferimento all'annualità 2008, accogliendo la richiesta avanzata dall'Agenzia delle entrate «conferma […] l'accertamento come modificato nella proposta di mediazione», con condanna della ricorrente alle spese di lite. Non si ravvisa, dunque spiega l'agenzia, alcuna soccombenza dell'Agenzia delle entrate con riferimento all'impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
La rideterminazione dell'atto impositivo emesso per il 2008, in accoglimento della domanda avanzata dall'Agenzia delle entrate, ne esclude la soccombenza anche in relazione a detta annualità.