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Modifiche alla Tregua Fiscale: le proposte dei Commercialisti
Con Informativa n 22 del 22 febbraio il CNDCEC rende note le Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023 inviate al Vice Ministro Leo
In particolare, con il documento qui allegato si indicano le proposte relative ai seguenti punti:
- Art. 1, commi 153-159, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
- Art. 1, commi 179-185, L. 197/2022 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
- Art. 1, commi 186-205, L. 197/2022 – Definizione agevolata delle controversie tributarie
- Art. 1, commi 206-212, L. 197/2022 – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
- Art. 1, commi 219-221, L. 197/2022 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale
L'informativa ricorda come appunto la legge di bilancio 2023 ha previsto un insieme articolato di misure, identificato unitariamente con la denominazione di c.d. “Tregua fiscale”, che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate la pretesa tributaria.
Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi del rapporto fisco-contribuenti:
- dalla dichiarazione al versamento,
- dall’accertamento alla riscossione,
- fino al contenzioso innanzi agli organi di giustizia tributaria.
A parere dei Commercialisti, le disposizioni introdotte presentano alcuni aspetti suscettibili di miglioramenti sia con riguardo al testo normativo vigente sia con riferimento all’opportunità di ampliarne il perimetro applicativo
Pertanto, il Consiglio Nazionale ha trasmesso al Viceministro all’Economia e alle Finanze, On.le Maurizio Leo, il documento allegato contenente le “Proposte di modifica delle disposizioni relative alla c.d. “Tregua fiscale” di cui alla Legge di bilancio 2023”, confidando che le proposte avanzate trovino accoglimento.
Ad esempio, in merito al primo punto, ossia alle misure di Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni i Commercialisti, nel documento indirizzato al Viceministro, dopo l'analisi della norma, sinteticamente, affermano:
"Si propone pertanto di includere nella definizione in oggetto anche le comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato per le quali sia intervenuta, al 1° gennaio 2023, una causa di decadenza da rateazione ed il cui carico non sia ammesso alla rottamazione delle somme affidate all’agente della riscossione di cui ai commi da 231 a 252 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, in quanto l’affidamento del carico all’agente della riscossione non sia stato ancora effettuato ovvero sia intervenuto dopo il 30 giugno 2022"
Per gli altri dettagli si rimanda alla consultazione dell’allegato alla informativa 22
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Tregua fiscale: tutti i codici tributo
Con Risoluzione n 6 del 14 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Ricordiamo che, l’articolo 1 della legge di bilancio 2023, ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti:
- la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173),
- il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178),
- la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202)
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).
Con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in argomento.
Si rimanda alla lettura della risoluzione in oggetto per le istruzioni operative ed ulteriori dettagli utili ai fini pratici.
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Regolarizzazione irregolarità formali: i codici tributo
L’articolo 1, comma 166 prevede che “Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata legge n. 197 del 2022, sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. (Leggi anche Violazioni formali commesse entro il 31.10.22: come sanarle)
In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
- “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: i codici tributo
L’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.
Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi a tale regolarizzazione.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
Definizione agevolata controversie tributarie: codici tributo
L’articolo 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate.
Il comma 194 della citata legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n 30294 del 1° febbraio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 203, della citata legge n. 197 del 2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute. (Leggi anche Liti pendenti con le Entrate: modello e istruzioni per definizione agevolata)
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
Omessi pagamenti rate acquiescenza e accertamento: codici tributo per regolarizzare
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
L’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra l’altro, alla regolarizzazione in argomento.
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Definizione agevolata liti pendenti: un caso pratico
In data 9 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti con Risposta a interpello, la n 210, sulla definizione agevolata delle liti pendenti.
In particolare, con la risposta avente oggetto "Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione – riunione di più giudizi – articolo 5, commi 2 e 8, della legge n. 130 del 2022"
si replica ad un soggetto istante che riferisce di aver impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
Con riferimento al contenzioso si riferisce che:
- il giudice di primo grado dopo aver riunito i ricorsi, li ha rigettati, ad eccezione di quello relativo all'anno 2008, per il quale l'accertamento è stato ridotto sulla scorta di quanto stabilito dall'Ufficio in fase di mediazione;
- che la sentenza è stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ha accolto l'appello e annullato la sentenza di primo grado;
- che la soccombente Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con ricorso per Cassazione.
Inoltre, con ordinanza la corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione; l'istante ha proposto ricorso in riassunzione e l'adita Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la pronuncia di primo grado; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato proposto ricorso per Cassazione, tutt'ora pendente.
Ciò premesso, l'istante pone un quesito interpretativo con riguardo alla possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Le Entrate dopo un riepilogo normativo specificano che, la norma in parola stabilisce che: «2. Le controversie tributarie […] pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289…."
Con riferimento alla fattispecie si esclude la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022 con riferimento a tutte le distinte controversie ''autonome'' relative alle annualità 2006, 2007 e 2008.Ciò in quanto, precisa l'agenzia, la pronuncia della Commissione tributaria regionale, impugnata dalla contribuente innanzi alla Corte di Cassazione, giudizio attualmente pendente, nel «condividere le conclusioni già raggiunte dalla Commissione tributaria provinciale di […] nella sentenza impugnata riguardo alla legittimità e fondatezza degli avvisi impugnati», conclude per il rigetto dell'appello proposto dall'istante.
A sua volta, la pronuncia emessa dalla Commissione tributaria provinciale impugnata innanzi al giudice di seconde cure nel ritenere pienamente legittimi gli atti impositivi emessi relativamente alle annualità 2006 e 2007 con riferimento all'annualità 2008, accogliendo la richiesta avanzata dall'Agenzia delle entrate «conferma […] l'accertamento come modificato nella proposta di mediazione», con condanna della ricorrente alle spese di lite. Non si ravvisa, dunque spiega l'agenzia, alcuna soccombenza dell'Agenzia delle entrate con riferimento all'impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
La rideterminazione dell'atto impositivo emesso per il 2008, in accoglimento della domanda avanzata dall'Agenzia delle entrate, ne esclude la soccombenza anche in relazione a detta annualità.
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Adesione agevolata e Definizione agevolata atti di accertamento: le modalità attuative
Con Provvedimento del 30 gennaio 2023 n. 27663, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative per l’adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento, come disciplinate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi da 179 a 185),
Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;
le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997, si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Come fare per perfezionare la regolarizzazione
La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento:
- dell’intero importo dovuto
- ovvero della prima rata
entro il termine per la proposizione del ricorso.
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
E esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.
Allegati: -
Regolarizzazione delle irregolarità formali: le istruzioni dell’Agenzia
Definite, con Provvedimento del 30.01.2023 n. 27629 dell'Agenzia delle Entrate, le modalità attuative della Definizione agevolata delle violazioni formali (disciplinata dalla legge di Bilancio 2023, commi da 166 a 173 dell’articolo 1).
Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione, sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:
- dal contribuente,
- dal sostituto d’imposta,
- dall’intermediario
- e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati,
che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Viene precisato che la regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Come fare per regolarizzare le violazioni formali
La regolarizzazione si perfeziona mediante
- la rimozione delle irregolarità od omissioni
- e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.
Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24.
Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui sopra.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:
- la prima entro il 31 marzo 2023
- e la seconda entro il 31 marzo 2024.
É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate verrà istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 con le istruzioni per la compilazione.
Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.
Allegati: -
Pace fiscale: seconda circolare dell’Agenzia con ulteriori chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 27 gennaio 2023 n. 2, illustra le ulteriori misure previste dalla cd.
“Tregua fiscale”, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ovvero quelle riguardanti:- la Regolarizzazione delle irregolarità
formali (commi da 166 a 173), - Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (commi da 174 a 178),
- l’Adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185),
- Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
- Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)
- Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218),
- e la Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).
Vengono inoltre fornite indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Ricordiamo che già con la Circolare del 13.01.2023 n. 1, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con utili esempi pratici sulle modalità applicative.
Allegati: - la Regolarizzazione delle irregolarità
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Definizione agevolata avvisi bonari: ammesse le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023
Ammesse alla definizione agevolata (art. 1, commi da 153 a 159, della Legge di Bilancio 2023), anche le rateazioni delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, riferite a qualsiasi periodo d’imposta (comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972), regolarmente intraprese, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia in corso un pagamento rateale (ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997) e per il quale non si è verificata alcuna causa di decadenza.
In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento:
- degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive,
- nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.
Con la Circolare del 13.01.2023 n. 1, che qui alleghiamo, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti, con utili esempi pratici, sulle modalità applicative della suddetta definizione agevolata.
Definizione agevolata di una rateazione in corso: esempio pratico dell'Agenzia
Abbiamo detto che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
Vediamo un esempio pratico estratto dalla Circolare dell'Agenzia.
Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022. Esiti comunicati al contribuente:
- Esito di omesso versamento
Imposta non versata 4.000,00
Sanzione (10%) 400,00
Interessi 280,00 - Esito di tardivo versamento
Sanzione (10%) 240,00
Interessi 80,00
Totale 5.000,00.
L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a euro 5.000,00.
Il contribuente ha optato per il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:
N. rata
Scadenza
Importo rata (codice tributo 9001)
Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1
02/05/2022
625,00 €
–
2
31/08/2022
625,00 €
5,51 €
3
30/11/2022
625,00 €
10,97 €
4
28/02/2023
625,00 €
16,36 €
5
31/05/2023
625,00 €
21,87 €
6
31/08/2023
625,00 €
27,39 €
7
30/11/2023
625,00 €
32,84 €
8
29/02/2024
625,00 €
38,30 €
Alla data del 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime tre rate, per un importo complessivo di 1.875,00 euro (somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001, senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002).
Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come esposto nella tabella seguente.Dettaglio esiti
Importo richiesto con la comunicazione
%
Importo versato
Imposta da versare
4.000,00 €
80,00
1.500,00 €
Sanzione
400,00 €
8,00
150,00 €
Interessi
280,00 €
5,60
105,00 €
Sanzione
240,00 €
4,80
90,00 €
Interessi
80,00 €
1,60
30,00 €
Totale
5.000,00 €
100,00
1.875,00 €
Per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3%, come esposto nella tabella seguente.
Dettaglio esiti
Importo richiesto
(con sanzioni al 10%)Importo versato
Importo residuo
(con sanzioni al 10%)Importo residuo
(con sanzioni ricalcolate al 3%)Imposta da versare
4.000,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
Sanzione
400,00 €
150,00 €
250,00 €
75,00 €
Interessi
280,00 €
105,00 €
175,00 €
175,00 €
Sanzione
240,00 €
90,00 €
150,00 €
45,00 €
Interessi
80,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €
Totale
5.000,00 €
1.875,00 €
3.125,00 €
2.845,00 €
Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3%, pari a 2.845,00 euro, può essere ripartito nel restante numero di rate (cinque) previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.
Gli interessi di rateazione sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate, come esposto nella tabella seguente.N. rata
Scadenza
Importo rata
(codice tributo 9001)Importo interessi di rateazione
(codice tributo 9002)
1
02/05/2022
625,00 €
–
2
31/08/2022
625,00 €
5,51 €
3
30/11/2022
625,00 €
10,97 €
Totale già versato
1.875,00 € 4
28/02/2023
569,00 €
14,90 €
5
31/05/2023
569,00 €
19,91 €
6
31/08/2023
569,00 €
24,93 €
7
30/11/2023
569,00 €
29,90 €
8
29/02/2024
569,00 €
34,86 €
Totale da versare
2.845,00 € Totale complessivo
4.720,00 €