• Pace Fiscale

    Rottamazione ter e saldo e stralcio: versamento rate 2021 entro l’8 agosto 2022

    Con un comunicato stampa di venerdì 29 luglio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ricordato ai contribuenti che c'è ancora qualche giorno (fino all'8 agosto 2022) per pagare le rate della "Rottamazione ter" e del "Saldo e stralcio" originariamente in scadenza nel 2021.

    Il 31 luglio 2022 è il termine “ultimo” per versare le rate che erano in scadenza nel 2021, tuttavia, considerando la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro l'8 agosto 2022.

    Le rate scadute nel 2021 potranno così essere versate, in unica soluzione entro l'8 agosto 2022 (considerando i 5 giorni di tolleranza) per le rate del 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”, in particolare, entro tale termine:

    • per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, dovranno essere versate le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021. 
    • per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, dovranno essere versate le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. 

    Ricordiamo che la legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine definito dal Decreto Fiscale” n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021

    Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato un nuovo termine per considerare tempestivo il versamento anche delle rate in scadenza nell’anno 2022. 

    In particolare, la legge ha previsto la possibilità di mantenere i benefici delle definizioni agevolate se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le seguenti date:

    • 30 aprile 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020; 
    • 31 luglio 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021
    • 30 novembre 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” previste nel 2022. 

    Per approfondire è possibile consultare le FAQ con le risposte alle domande più frequenti rispetto al nuovo calendario delle scadenze previsto dal Decreto Sostegni ter convertito il legge per ciò che riguarda la Rottamazione-ter e il Saldo e stralcio.

    Consulta qui il file con le risposte.

    In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

    La legge n. 25/2022 ha inoltre stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

  • Pace Fiscale

    Sanatoria errori formali: ecco le regole

    Il decreto Fiscale 2019, D.L. 119/2018, ha introdotto all’interno della c.d. pace fiscale, la regolarizzazione degli errori formali. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n°62274/2019 con le regole attuative. Pare opportuno evidenziare che con il provvedimento non sono stati forniti molti chiarimenti in merito agli errori che possono essere oggetto di regolarizzazione ma ci si è limitati a fornire chiarimenti più in linea di principio.

    Con la definizione agevolata disciplinata nei commi da 1 a 8 dell’articolo 9, rubricato “Irregolarità formali”, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. 

    Violazioni formali correggibili

    Sono regolarizzabili le violazioni formali per le quali è competenza dell’Agenzia delle Entrate l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Le violazioni inoltre devono essere state commesse fino al 24 ottobre 2018 e i soggetti che possono aver commesso l’errore sanabile sono:

    • il contribuente,
    • il sostituto d’imposta,
    • l’intermediario
    • altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti.

    La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano:

    • sulla determinazione della base imponibile,
    • sul calcolo dell'imposta e
    • sul versamento del tributo

    ma allo stesso tempo possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

    Nel provvedimento viene specificato che non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni poiché l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta.

    La regolarizzazione non si applica:

    • alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli appena elencati;
    • alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;
    • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
    • agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

    La regolarizzazione non può essere utilizzata per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia con riferimento a IVAFE e IVIE.
     

    Perfezionamento definizione agevolata errori formali

    La regolarizzazione si perfeziona mediante:

    • la rimozione delle irregolarità od omissioni e
    • il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

    Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 oppure in due rate di pari importo così suddivise:

    PRIMA O UNICA RATA SECONDA RATA
    31 maggio 2019 2 marzo 2020

    Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 e le modalità di versamento è il seguente

    PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI – definizione agevolata – art. 9 del DL n. 119/2018”.

     Il provvedimento specifica che per tale versamento non sarà possibile utilizzare delle somme in compensazione.

    Requisito essenziale per il perfezionamento della regolarizzazione, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 9 del D.L.119/2018, è dato dalla “rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Tuttavia nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene specificato che “qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni”.

    Sanatoria errori formali : proroga termini di accertamento

    Nel provvedimento viene infine ripetuto quanto già disciplinato dal D.L. 119/2018 ovvero che con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, sono prorogati di due anni i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione.
    Tuttavia col provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito che i PVC possono essere pervenuti anche successivamente al 24 Ottobre 2018.