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Agricoltura: contratti piccoli coloni e compartecipazione 2026
L’INPS, con la circolare n. 21 del 2 marzo 2026, ha aggiornato le istruzioni amministrative in materia di piccola colonia e compartecipazione familiare, confermando la piena vigenza di tali istituti nonostante il divieto generale di nuovi contratti agrari associativi introdotto dalla legge n. 203/1982.
L’Istituto ribadisce che le due fattispecie restano legittime purché rigorosamente circoscritte ai presupposti normativi, che sono:
- insufficiente produttività del fondo per la piccola colonia e
- limitazione al ciclo biologico stagionale per la compartecipazione.
Sotto il profilo previdenziale, piccoli coloni e compartecipanti familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) ai fini dell’iscrizione negli elenchi annuali e dell’accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia, maternità).
Piccola colonia agricola: requisiti
La piccola colonia si caratterizza per il legame strutturale con il fondo, affidato al colono affinché lo coltivi e vi risieda, in presenza di una dimensione produttiva “insufficiente”. Il requisito non è qualitativo (tipo di coltura), bensì quantitativo: il fondo deve richiedere un fabbisogno di manodopera inferiore a 120 giornate lavorative annue, calcolate secondo le tabelle provinciali dei valori medi di impiego di manodopera.
Il superamento di tale soglia comporta conseguenze rilevanti: se sussiste il rischio d’impresa in capo al concessionario, il rapporto va ricondotto all’affitto agrario; se manca il rischio, si configura lavoro subordinato agricolo. Operativamente, è quindi essenziale verificare ex ante il fabbisogno giornaliero medio del fondo e documentare la ripartizione di spese e prodotti, evitando compensi fissi o garantiti che snaturerebbero la causa associativa.
Parametro Piccola colonia Fabbisogno annuo di manodopera Inferiore a 120 giornate Durata Annata agraria (tendenzialmente stabile) Colture ammesse Anche pluriennali o permanenti Esito in caso di superamento soglia Affitto agrario o lavoro subordinato Una volta stipulato il contratto in forma scritta e registrato (oppure stipulato con assistenza sindacale), il concedente deve: presentare denuncia telematica all’INPS entro 30 giorni dalla stipula; comunicare eventuali variazioni entro 30 giorni dal loro verificarsi; considerare che il rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre, anche se il contratto civilistico è pluriennale; in caso di prosecuzione nell’anno successivo, trasmettere domanda di rinnovo entro il 30 gennaio. Questo ultimo adempimento è specifico della piccola colonia: senza rinnovo espresso, il rapporto previdenziale non prosegue automaticamente. È quindi fondamentale calendarizzare la scadenza di gennaio, soprattutto nei casi di contratti di fatto stabili nel tempo.
Piccola colonia – Adempimento Termine Denuncia iniziale INPS Entro 30 giorni dalla stipula Comunicazione variazioni Entro 30 giorni Cessazione automatica 31 dicembre Domanda di rinnovo Entro 30 gennaio Compartecipazione familiare: condizioni
Diversa è la gestione della compartecipazione familiare, che nasce per una singola coltura stagionale e non può avere durata pluriennale. Anche in questo caso il contratto deve essere redatto in forma scritta e registrato (oppure assistito dalle organizzazioni sindacali), poiché la registrazione costituisce requisito necessario ai fini dell’accredito previdenziale. Gli adempimenti sono:
- denuncia telematica entro 30 giorni dalla stipula; comunicazione variazioni entro 30 giorni;
- cessazione automatica del rapporto previdenziale al 31 dicembre (se la coltura termina prima, il rapporto si esaurisce comunque con il raccolto sul piano sostanziale);
- nessun obbligo di rinnovo per l’anno successivo, poiché la compartecipazione non è strutturalmente continuativa.
In sostanza, mentre nella piccola colonia occorre monitorare la prosecuzione del rapporto anno per anno, nella compartecipazione familiare l’attenzione operativa si concentra sulla corretta delimitazione temporale della coltura e sulla coerenza tra durata contrattuale e ciclo biologico.
Compartecipazione familiare – Adempimento Termine Denuncia iniziale INPS Entro 30 giorni dalla stipula Comunicazione variazioni Entro 30 giorni Cessazione Al termine della coltura (comunque 31 dicembre ai fini previdenziali) Rinnovo anno successivo Non previsto Contributi e gestione documentle
Un profilo comune a entrambi i rapporti riguarda la validità documentale: il contratto verbale o la semplice scrittura privata non registrata non consentono l’iscrizione negli elenchi nominativi e quindi l’accredito delle giornate.
La denuncia previdenziale è efficace solo se accompagnata da contratto registrato o assistito sindacalmente.
L’assenza di tale requisito comporta il disconoscimento del rapporto ai fini contributivi.
Infine, il calcolo della contribuzione è identico per entrambe le fattispecie: le giornate non sono determinate su base effettiva ma presuntiva, secondo i valori medi provinciali di impiego di manodopera.
Le giornate così determinate devono essere ripartite tra i componenti del nucleo familiare in funzione della capacità lavorativa.
Ne consegue che l’errore più frequente non riguarda tanto il versamento contributivo, quanto l’errata impostazione iniziale del contratto o il mancato rispetto delle scadenze di denuncia e rinnovo.
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Conto energia fotovoltaico: aiuti nel Decreto bollette
L’articolo 2 del Decreto Bollette introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW.
Il Decreto pubblicato in GU n 42/2026 è in vigore dal 21 febbraio e reca diverse misure a sostegno del caro energia di famiglie e imprese.Utenze elettriche non domestiche: aiuti nel decreto bollette
I commi da 1 a 3 prevedono che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.
Il comma 4 prevede la possibilità, per i predetti soggetti, di optare per l’uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia, a
partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo.L’erogazione del corrispettivo è subordinata all’obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici.
In tal senso, il comma 5 introduce nel T.U. FER una disposizione volta a favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali.
Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità di attuazione della
fuoriuscita dal Conto energia.
Il comma 7 prevede che l’ARERA adegui le tempistiche di versamento delle componenti tariffarie A SOS e ARIM da parte dei distributori di
energia, allineandole alle tempistiche di pagamento da parte dei venditori di energia.
Infine, il comma 8 demanda all’ARERA la definizione delle modalità con cui, in base a quanto previsto ai commi 1, 4 e 7, sarà ridotta la componente A SOS delle bollette di alcune categorie di utenze non domestiche.Come specificato dal Dossier al decreto si affronta il problema dell’elevata incidenza degli oneri generali di sistema derivanti dalla componente A SOS (destinata al sostegno delle fonti rinnovabili) sulla bolletta elettrica, intervenendo in particolare sul sistema di incentivazione per gli impianti fotovoltaici e sull’adeguamento delle tempistiche di pagamento delle componenti tariffarie. Viene quindi introdotto un articolato meccanismo di rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico (incentivi raccolti nelle quattro edizioni del cd. Conto energia) con la finalità di abbattere gli oneri generali di sistema gravanti sulle bollette elettriche delle imprese.
La norma agisce anche attraverso una rimodulazione temporale dei flussi di incentivi e la promozione del repowering degli impianti.
Si ricorda che la componente degli oneri generali di sistema nominata ASOS comprende gli oneri relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione. Si intende garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e, al contempo, rafforzare la sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili. -
Aiuti a imprese e lavoratori per Uragano Harry: il testo del decreto legge
Il Decreto-Legge n. 25 2026 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27.2.2026 introduce un pacchetto articolato di misure urgenti a sostegno di imprese, lavoratori subordinati e autonomi colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nei territori della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana.
Le disposizioni comprendono sospensioni di termini per i versamenti fiscali, integrazioni salariali, agevolazioni contributive e bonus di sostegno al reddito.
Di seguito l’analisi delle novità . Va tenuto conto che per alcune misure occorre attendere i provvedimenti delle Regioni mentre per gli aiuti diretti a carico dell'INPS verranno emanate le istruzioni operative dell'istituto.
Sospensione di versamenti e adempimenti tributari e contributivi
L’articolo 2 del DL 25/2026 disciplina la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili situati nei comuni interessati dagli eventi, purché tali immobili risultino:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità;
- danneggiati con richiesta di verifica di agibilità cui sia seguito provvedimento di sgombero.
L’individuazione dei soggetti beneficiari è demandata a ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate.
Periodo di sospensione
Sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, con esclusione dei dazi doganali e delle accise.
La sospensione riguarda:
- versamenti tributari;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi INAIL;
- ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- addizionali regionale e comunale IRPEF operate dai sostituti d’imposta;
- somme derivanti da cartelle di pagamento e atti di riscossione.
È prevista anche la sospensione degli adempimenti tributari e degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le pubbliche amministrazioni, inclusi quelli posti a carico di consulenti e CAF operanti nei medesimi immobili, anche per clienti non localizzati nei territori colpiti.
Ripresa dei pagamenti
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi. Gli adempimenti diversi dai versamenti devono essere eseguiti entro la medesima data.
Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
Integrazione salariale straordinaria per lavoratori subordinati fino al 30.4
L’articolo 5 del DL 25/2026 introduce una specifica integrazione al reddito per i lavoratori subordinati del settore privato, inclusi gli agricoli, che:
- risiedevano o lavoravano nei territori interessati;
- siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi meteorologici.
Il trattamento è riconosciuto dall’INPS entro il limite temporale del 30 aprile 2026 e con importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Durata massima:
- Fino a 90 giornate per sospensione dell’attività lavorativa dell'impresa
- Fino a 15 giornate per impossibilità di recarsi al lavoro.
ATTENZIONE per i lavoratori agricoli prevista l'equiparazione delle giornate ai fini della disoccupazione agricola.
L’impossibilità deve essere collegata a provvedimenti normativi o amministrativi, inagibilità dell’abitazione, impraticabilità delle vie di comunicazione o altre situazioni direttamente riconducibili all’evento emergenziale e adeguatamente documentate.
Regime speciale per i datori di lavoro
I datori di lavoro che presentano domanda:
sono dispensati dagli obblighi di consultazione sindacale;
non sono soggetti ai limiti temporali ordinari previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.
I periodi fruiti non si computano ai fini delle durate massime complessive degli ammortizzatori sociali.
Indennità una tantum per autonomi e professionisti
L’articolo 6 prevede un’indennità una tantum per:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- lavoratori autonomi e professionisti;
- titolari di attività d’impresa iscritti a forme obbligatorie di previdenza.
Il beneficio spetta a chi, al 18 gennaio 2026, risiedeva o operava esclusivamente (o prevalentemente, per gli agenti) nei comuni colpiti e abbia dovuto sospendere l’attività.
Misura dell’indennità
Si tratta di un bonus di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, quindi con importo massimo complessivo pari a 3.000 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
La domanda deve essere presentata all’INPS, con adeguata documentazione attestante la sospensione dell’attività.
ATTENZIONE necessario verificare il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e la corretta contabilizzazione del contributo.
Sospensione di termini societari e forza maggiore per banche e centrale rischi
L’articolo 8 introduce ulteriori misure a favore delle imprese con sede legale o operativa nei territori interessati.
Nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 31 marzo 2026 sono sospesi, senza sanzioni e interessi:
- i versamenti del diritto annuale camerale;
- gli adempimenti contabili e societari in scadenza;
- i termini per la presentazione di atti presso le Camere di commercio (fino al 30 aprile 2026).
Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui gli eventi meteorologici costituiscono causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini della normativa bancaria e delle segnalazioni alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.
La qualificazione come forza maggiore assume rilievo nei rapporti contrattuali, nei piani di rientro e nelle valutazioni di merito creditizio.
Misure settoriali: agricoltura, pesca e recupero capacità produttiva
Il decreto contiene infine all'art 9 disposizioni specifiche per:
- imprese agricole ex art. 2135 c.c.;
- cooperative agricole;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura.
Accesso al Fondo di solidarietà nazionale
Le imprese agricole ex art. 2135 c.c., le cooperative di produzione agricola, nonché le imprese e i consorzi della pesca e dell’acquacoltura possono accedere agli interventi di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 che viene rifinanziato per 108 milioni di euro per l’anno 2026.
L’accesso è consentito:
- in deroga al comma 4 dell’articolo 5;
- con esclusione della misura di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.
Per il comparto pesca, tra le “strutture aziendali” sono espressamente ricomprese le unità da pesca.
Gli interventi attivabili comprendono contributi per il ripristino delle strutture danneggiate, la ricostituzione delle scorte e la compensazione delle perdite produttive, secondo modalità che dovranno essere definite dalle Regioni a seguito della declaratoria di eccezionalità, deliberabile entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Proroga polizze catastrofali
Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura è prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi contro i rischi catastrofali, originariamente fissato al 31 marzo 2026.
Regime di aiuto per il recupero produttivo
Nei territori colpiti si applica anche il regime di aiuto di cui al DL 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente alla disciplina attuativa vigente, per interventi di recupero della capacità produttiva e mantenimento dell’occupazione, nel limite delle risorse disponibili fino a 25 milioni di euro.
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Milleproroghe 2026 convertito in legge
Il decreto legge 31 dicembre 2025 n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026.
Scarica il testo del decreto legge 200 del 31.12.2025 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Il provvedimento, noto come decreto “Milleproroghe” 2026, interviene su numerosi termini legislativi in scadenza con l’obiettivo di evitare interruzioni nell’azione amministrativa e garantire continuità a procedimenti e misure che producono effetti anche su imprese, professionisti e cittadini.
Nel corso dell’esame parlamentare il testo è stato oggetto di un ampio lavoro emendativo che ne ha ampliato in modo significativo il contenuto. Pur restando formalmente articolato in 17 articoli, il decreto risulta arricchito da numerosi nuovi commi e proroghe settoriali introdotte in sede di conversione.
Le modifiche incidono su diversi ambiti dell’ordinamento, tra cui fisco, lavoro, sanità, enti locali, istruzione, università e infrastrutture, prevedendo proroghe di termini, rinvii di disposizioni e interventi volti a garantire la prosecuzione di attività amministrative e programmi pubblici.
Sebbene il decreto sia principalmente rivolto all’organizzazione e al funzionamento della pubblica amministrazione, alcune proroghe assumono un rilievo indiretto ma significativo per il sistema economico e per i destinatari dei servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la prosecuzione di interventi e programmi pubblici.
Assemblee societarie a distanza prorogate e Revisione macchine agricole
L'articolo 4 comma 11, proroga al 30 settembre 2026 la disciplina emergenziale che consente alle società di:
- svolgere assemblee anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione;
- prevedere l’intervento e il voto tramite rappresentante designato;
- semplificare le modalità di partecipazione dei soci.
La proroga interessa in modo particolare le società di capitali, le cooperative e gli enti associativi, offrendo continuità operativa in attesa di una riforma strutturale della materia.
Agricoltura: revisione macchine agricole
Importante intervento anche per il settore agricolo.
Al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, l'articolo 15 comme 2-bis interito nel testo modificato dalle Commissioni permanenti il 19.02.2026, i termini per la revisione delle macchine agricole vengono così rimodulati:
- macchine immatricolate entro il 31 dicembre 1983 → revisione entro 31 dicembre 2026
- macchine immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 → entro 31 dicembre 2027
- macchine immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023 → entro 31 dicembre 2028
- macchine immatricolate dal 2024 in poi → revisione al quinto anno successivo all’immatricolazione.
Rinvio dell’efficacia dei nuovi testi unici tributari
Il decreto differisce di un anno l’operatività dei nuovi testi unici tributari previsti nell’ambito della riforma fiscale.
L’articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 200/2025 rinvia infatti al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei principali testi unici già adottati in materia tributaria, relativi a:
- sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1);
- tributi erariali minori (comma 2);
- giustizia tributaria (comma 3);
- versamenti e riscossione (comma 4);
- imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).
Il differimento è finalizzato a consentire il completamento dei decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale e a garantire maggiore organicità al nuovo assetto normativo.
Turismo: proroga per polizze catastrofali e adempimenti catastali nelle strutture ricettive
Il decreto interviene con due proroghe che interessano direttamente il settore turistico e della ristorazione.
Da un lato, viene rinviato al 31 marzo 2026 il termine entro cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive devono stipulare le polizze assicurative contro i rischi catastrofali previste per le micro e piccole imprese dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito dalla legge 27 maggio 2025, n. 78.
Dall’altro lato, viene spostato al 15 dicembre 2026 il termine per gli adempimenti catastali relativi agli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all’aperto, come case mobili e maxi-caravan, modificando quanto previsto dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
Ricordiamo infatti che quest'ultimo, ha stabilito l’irrilevanza catastale di tali installazioni ai fini della determinazione della rendita, ma ha comunque previsto specifici obblighi di censimento e aggiornamento delle informazioni catastali.
Il differimento consente quindi alle imprese del turismo all’aria aperta di completare con più tempo le procedure di aggiornamento presso il Catasto e di adeguarsi alla nuova disciplina senza incidere sull’operatività durante le stagioni turistiche di maggiore afflusso.
Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato
Il decreto estende fino al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono notificare gli atti di recupero relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” risultati irregolari o incompatibili con la normativa europea.
La disposizione modifica la disciplina prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2025.
L’intervento consente alle amministrazioni competenti di completare le attività di verifica e recupero degli aiuti incompatibili con il diritto dell’Unione europea, evitando il rischio di decadenza delle procedure.
Dal punto di vista operativo, la proroga comporta un allungamento del periodo di potenziale esposizione per le imprese che hanno beneficiato di contributi, sovvenzioni o crediti d’imposta qualificabili come aiuti di Stato.
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Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.
In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.
Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.
La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto.
I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.
Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili
I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse
L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:
- installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
- riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
- contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:
- almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
- euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
- euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.
Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento.
Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.
In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.
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Bonus pubblicità 2026: via alle domande dal 2 marzo
Con un avviso del 24 febbraio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria viene annunciato l'avvio delle domande per il bonus pubblicità 2026: Scarica qui modello e istruzioni
Vediamo i dettagli e il ripeilogo delle regole.
Bonus pubblicità 2026: via alle domande dal 2 marzo
Le comicazioni per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2026 viene differito.
Come specificato dall'avviso del Dipartimento per l'Editoria, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2026"," coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.
Con il medesimo provvedimento, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata "comunicazione per l'accesso".
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con:- sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno
Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, salvo cambiamenti, i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.
Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
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Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio
Viene pubblicato in GU n 41 del 19 febbraio il Decreto Ministero del Lavoro sui controlli alle imprese sociali.
In particolare vengono introdotte modifiche alla disciplina dei controlli sull’impresa sociale e aggiornati gli schemi di verbale.
Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio
Visto il decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono stati definiti
- le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali,
- nonche' il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e, ai fini del comma 3 del medesimo articolo,
- sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Inoltre, visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022; e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, con il quale sono stati approvati i modelli di verbale per l'attività ispettiva, differenziati in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli, sono state apportate alcune modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto 29 marzo 2022 per coordinarlo con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2022.
Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 8 del sopra citato decreto ministeriale 29 marzo 2022 ai fini ell'operatività dei controlli e cConsiderate le numerose disposizioni che successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 14 febbraio 2023 hanno apportato modificazioni al decreto legislativo n. 112 del 2017 e alle norme del codice civile ivi richiamate, si rende opportuno l'adeguamento dei contenuti dei modelli di verbale approvati con il citato decreto ministeriale.