• Start up e Crowdfunding

    Start up innovative 2025: incentivo per gli incapienti limitato dalla Legge di bilancio

    La Legge di bilancio per l’anno 2025 sarà ricordata come quella legge che, tra le altre cose, ha limitato le detrazioni per le persone fisiche.

    Di un riordino del sistema delle detrazioni si discuteva da diversi anni, in quanto costituisce un insieme disorganico piuttosto stratificato nel tempo, un po’ come accade per il sistema dei bonus fiscali.

    Ciò che caratterizza l’intervento normativo previsto da questa legge di bilancio, è il fatto che, invece di valutare la validità di ogni singola detrazione in base al rilievo delle spese dal punto di vista economico e sociale, il legislatore ha preferito effettuare un taglio orizzontale; con maggiore precisione, si prevede un meccanismo di calcolo dell’importo effettivamente detraibile, basato sul reddito personale e sui figli a carico, che limita la possibilità di usufruire delle detrazioni in caso di redditi superiori a 75.000 euro e a 100.000 euro.

    Per un approfondimento sulle novità riguardanti le detrazioni Irpef si legga l’articolo Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    La misura costituisce un considerevole risparmio per le finanze dello Stato, dato che i contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro, quando hanno a disposizione un importo rilevante in termini di detrazioni, in conseguenza del meccanismo dell’Irpef, molto spesso risultano incapienti.

    Per gli investimenti in start up innovative

    In relazione alle start up innovative, occorre ricordare che, in base agli articoli 29 e 29 bis del DL 179/2012, vengono riconosciute due detrazioni alternative:

    • detrazione del 30% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
    • detrazione del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, nei limiti del regime de minimis.

    In base alle novità introdotte dalla Legge 162/2024, per quanto riguarda le detrazioni spettanti in conseguenza di investimenti in start up innovative, è prevista la possibilità di usufruire delle suddette detrazioni anche nel caso in cui il contribuente risulti incapiente nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, nel caso in cui la detrazione spettante superi l’imposta dovuta dal contribuente, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in un credito di imposta utilizzabile in dichiarazione senza limitazioni temporali oppure compensabile tramite modello F24.

    Questa previsione normativa però in una certa misura si scontra con le già menzionate limitazioni alle detrazioni previste dalla Legge di bilancio per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 75.000 euro.

    Se per i contribuenti con reddito inferiore a tale cifra, non essendoci limitazioni alle detrazioni, la possibilità di trasformazione l’eccedenza di detrazione in credito d’imposta è pacifico, non si può dire lo stesso per coloro i quali superano tale reddito.

    Infatti, in conseguenza delle limitazioni prescritte per le detrazioni, per i contribuenti che superano il reddito imponibile di 75.000 euro, che hanno investito in start up innovative e risultano incapienti, l’eccedenza di detrazione che può essere trasformata in credito d’imposta sarà solo quella che non supera i limiti degli importi detraibili previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025.

    La misura prevista dalla Legge di bilancio sterilizza quindi in parte l’incentivo all’investimento in start up innovative previsto dalla Legge 162/2024.

    Aggiornamento di gennaio 2025
    In sede di approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 è stato disposto che le nuove limitazioni alle detrazioni, introdotte con l'articolo 16-ter del TUIR, non operano per le detrazioni derivanti da investimenti in start up innovative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16- ter; motivo per cui la problematica sollevata dal presente articolo può considerarsi ormai superata.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Transizione 5.0: codici tributo per F24

    Con Risoluzione n 63 del 18 dicembre si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – Piano Transizione 5.0
    L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati, vediamo come usare il credito in f24.

    Credito Transizione 5.0: codici tributo per F24

    In particolare, il comma 13 del citato articolo 38 dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

    L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
    Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 luglio 2024, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
    Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito “GSE”), ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del richiamato decreto interministeriale, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7072” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”.

    Si rimanda alla risoluzonie per dettagli ulteriori.

    Allegati:
  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Comunicazione liquidazione sinistri: con SID entro il 30 giugno

    Con Provvedimento n 450686 del 17 dicembre le Entrate definiscono le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni
    altro operatore del settore delle assicurazioni, ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

    Comunicazione liquidazione sinistri: soggetti obbligati

    Con il Provvedimento in oggetto si stabilisce che le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano all’Anagrafe Tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.
    Tra i soggetti obbligati sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi.
    Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione

    Comunicazione liquidazione sinistri: i dati da comunicare

    Costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria le informazioni relative:

    • all’ammontare delle somme liquidate, 
    • l’identificativo del sinistro,
    • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata, come specificate nell’Allegato 2.

    Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati e sono effettutate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche di cui agli Allegati 1 e 2.

    Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

    La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

    La ricevuta, redatta in conformità alle specifiche tecniche descritte nell’Allegato 3, riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.
    Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati inviano i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti entro il termine di cui al punto 3.1, Non sono considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data di cui al punto 3.1.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale

    La Legge n 289 pubblicata in GU n 291 del 12 dicembre contiene la conversione del DL n 155 noto come Collegato Fiscale. Vediamo cosa è stato previsto per la ZES Unica del Mezzogiorno.

    Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale

    In sede di conversione del DL n 155/2024 sono rimaste immutate le disposizioni sul credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica contenute dell’articolo 8 del Dl 155/2024.

    In particolare, il decreto consente la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla prima comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina.
    Il Senato però con il comma 1 bis incrementa in misura pari a 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. 

    Con il comma 1-ter si dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

     Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 446421 con le % di fruizione del credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno.

    Il credito in oggetto è stata introdotto dall'art 16 del Dl n 124/2023 e successivamente con l'art 1 del Dl n 113/2024 sono state stanziate ulteriori risorse ed introdotta la comunicazone integrativa da presentare entro lo scorso 2 dicembre per attestare gli investimenti realizzati entro il 15.11.2024.

    Ieri 12 dicembre è stata pubblicata la legge n 189 del Dl n 155/2024 noto come Collegato Fiscale che contiene modificazioni a questo credito di imposta ossia ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originaria. Leggi anche Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre

    Vediamo ora i dettagli della % di fruibilità del credito in oggetto.

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

    Tanto premesso, l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000 / 2.336.465.840 e 933.534.160 / 214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

    Inoltre, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
    • b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
    • c) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

  • Start up e Crowdfunding

    Voucher 3I per start up e micro imprese: via alle domande

    Il MIMIT con Decreto Direttoriale del 19.11 pubblica le regole per l'apertura dello sportello della agevolazione nota come Voucher 3I.

    Ricordiamo che con il Decreto 8 agosto 2024 per l'anno 2024, si concede la misura agevolativa del voucher 3I ossia del contributo per la valorizzazione  del processo di innovazione delle  start-up  innovative  e  le microimprese.

    Lo sportello sarà aperto dalle ore 10 del giorno 10 dicembre, e a tal proposito Invitalia soggetto gestore della misura ha pubblicato il format di domanda, clicca qui per scaricarlo.

    Voucher 3I: cosa ci acquisto?

    Il decreto specifica che tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi: 

    • a)  servizi  di  consulenza  relativi   all'effettuazione delle ricerche  di  anteriorità preventive e alla  verifica della
      brevettabilità dell'invenzione;
    • b) servizi di consulenza relativi alla stesura della  domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    • c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero  di  una domanda  che  rivendica  la  priorità di  una  precedente   domanda nazionale di brevetto. 

    Si precisa che i servizi di cui sopra, per  l'acquisizione  dei  quali è possibile  utilizzare  il voucher  3I,  possono essere forniti esclusivamente dai  consulenti  in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal  Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e  modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6  del  presente  decreto.  

    L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
    Ciascun  soggetto  può richiedere  la concessione di un  solo  voucher  3I,  per  un  solo  servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere 

    in possesso di una domanda di brevetto nazionale.
    L'impresa utilizzerà il voucher  3I  concesso  per  fruire  del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento  sono disciplinate all'art. 4, comma 7.
    Non possono essere richiesti servizi per  i  quali  il  soggetto  beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I.                                         

    Voucher 3I: procedura per la domanda dal 10.12

    Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei  limiti  di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti  «de  minimis», nelle seguenti misure:

    • a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi  alla verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione  delle ricerche di anteriorita' preventive; 
    • b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto  e  di  deposito  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    • c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza  relativi  al  deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.

    Il voucher non include gli oneri  relativi  a  tasse  e  diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto. 

    L'agevolazione è concessa  sulla  base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni che si aprirà il prossimo 10 dicembre come previsto dal DD MIMIT del 19.11.

    Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui all’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

    Il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.

    Per potere accedere all'agevolazione, il  soggetto richiedente presenta apposita domanda nella quale deve essere  indicata la tipologia del  servizio di consulenza  di  cui  intende  beneficiare,  nonche'  il  fornitore individuato e  la relativa accettazione dell'incarico. 

    Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta  ricezione  della  stessa unitamente alla trasmissione del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  assegnato  alla richiesta e procede con  la  verifica dei  requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione

    Il  soggetto  gestore,  in  caso  di  esito   positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher  notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto  gestore procede  con  il  diniego  dell'istanza,  dandone comunicazione al soggetto richiedente. 

    L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto  del  termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8. 

    A seguito  dell'esito  dei  controlli  effettuati  dal  soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all'art.  8, il  fornitore del servizio emette relativa fattura  con  indicazione nell'apposito campo  del  relativo  CUP  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   6,   del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in  favore  del  singolo fornitore di servizi,  entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della fattura stessa. 

    Nel caso dei servizi di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettere b) e c), l'esito positivo  dei  controlli è vincolato  al superamento delle verifiche preliminari di  ricevibilità,  da  parte della Direzione generale per  la  proprietà  industriale  –  Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata. 

    Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I  i  servizi erogati da soggetti non inclusi negli  elenchi  di  cui  all'art. 3, comma 2 o  erogati  dal  fornitore  prima  dell'inserimento  in  tali elenchi. 

    Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento,  nè ulteriori compensi  per  il  servizio  coperto  dal voucher. 

    Non sono ammissibili i servizi erogati  a  imprese di  cui  il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.        

    I fac simele per le domande saranno resi disponibili sul sito INVITALIA, leggi qui, tutte le altre regole operative per richiedere il bonus                                          

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il Decreto Fiscale correttivo del CPB diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del n. 291 del 12.12.2024 la Legge del 09.12.2024 n. 189 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, con il quale il Governo ha introdotto importanti modifiche normative volte a semplificare l’accesso al ravvedimento operoso per le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare per coloro che hanno aderito al CPB e che hanno subito gli effetti della pandemia da COVID-19.

    Ricordiamo infatti che nel disegno di legge è confluito il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

    Scarica il testo del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 coordinato con le modifiche apportale.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Vediamo brevemente alcune delle misure previste.

    Ravvedimento speciale CPB per gli anni 2018-2022 soggetti Covid

    In particolare, l'articolo 7 introduce modifiche al Decreto Omnibus appena convertito nella legge n. 143 del 7 ottobre, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, stabilendo che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento tombale, nel caso in cui sussista una delle seguenti cause anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

    1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
    2. ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9 -bis , comma 6, lett. a) , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Calcolo dell'imposta sostitutiva

    Per tali soggetti qualora sussistano le predette circostanze, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

    • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui sopra, l’aliquota del 12,5%;
    • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    • l’imposta sostitutiva dell'Irap è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera l’aliquota del 3,9%.

    Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP sono diminuite del 30%.

    Modifiche apportate in sede di conversione

    Nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha apportato alcune modifiche:

    • viene estesa la platea dei contribuenti che possono accedere al regime opzionale includendovi anche coloro hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per i predetti contribuenti non si applica la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva;
    • con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati;
    • viene precisato che i decreti ministeriali relativi alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono quelli “adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 […] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (nel testo iniziale erano i decreti “attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

    Modifiche al credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno

    L'articolo 8 del Decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155 introduce modifiche al credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare, si prevede che investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, possano essere inclusi nella comunicazione integrativa.

    Questo significa che le imprese possono dichiarare nuovi investimenti o incrementare l'importo degli investimenti già comunicati per usufruire di un credito d’imposta maggiore.

    Rinvio del versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette

    Articolo 7-quater prevede per il solo periodo d'imposta 2024, il differimento al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento della seconda rata relativa all’acconto IRPEF (ordinariamente previsto il 30 novembre) dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

    Rifinanziamento dell’APE Sociale

    Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per l'APE Sociale con i seguenti stanziamenti:

    • 20 milioni di euro per il 2025
    • 30 milioni di euro per il 2026
    • 50 milioni di euro per il 2027
    • 10 milioni di euro per il 2028

    Questi fondi aggiuntivi mirano a garantire la continuità dell'APE Sociale, l'indennità erogata dall'INPS che consente il pensionamento anticipato a specifiche categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà, a partire dai 63 anni di età. La misura, introdotta in via sperimentale nel 2017, è stata prorogata più volte e il recente rifinanziamento ne assicura la prosecuzione fino al 2028.

    Allegati: