• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti 4.0: modelli da presentare al GSE per compensare i crediti

    La comunicazione per il bonus investimenti 4.0 inviata via PEC non va ripresentata.

    E' quanto chiarisce il GSE tramite FAQ pubblicata sul proprio sito, con anche altri chiarimenti che di seguito si dettagliano.

    Inoltre, le Entrate con faq del 19 gugno affiancano chirimenti sulle ricevute relative agli invii degli F24 di comopensazione dei crediti in oggetto.

    Crediti 4.0: quali sono i modelli da comunicare al GSE per compensare i crediti?

    Il GSE Gestore Servizi Energetici ha pubblicato una serie di faq con chiarimenti sui crediti di imposta 4.0

    In particolare, tra gli altri chiarimenti si replica alla seguente domanda:

    • Quali sono i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 e come vanno trasmessi?

    Viene specificato che i modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0, sono:

    • Modulo 1- Investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:
      • Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
      • Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
    • Modulo 2 – Investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
      • Per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 va trasmesso in maniera preventiva. Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
      • Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

    Si rimanda al sito del GSE per gli altri chiarimenti.

    Leggi anche: Comunicazioni crediti 4.0: tutte le regole.

    Ricevute F24 compensazione crediti 4.0: sospese dal 17 giugno

    In risposta ad un quesito che chiedeva: " perché, a seguito della presentazione, dal 17 giugno 2024, del modello F24 per la compensazione dei crediti 4.0, non è ancora disponibile la ricevuta definitiva del versamento"

    Le Entrate hanno specificato quanto segue.

    L'articolo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
    Con il Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il MIMIT si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
    Tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 stesso. 

    In tale periodo l'Agenzia verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo

    Il MIMIT ha pubblicato il DD del 5 giugno con il modello di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (ai sensi dell’art. 23, commi 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022 nonché del D.P.C.M. del 15 settembre 2023).

    Vediamo come è composto.

    Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo

    Il modello di certificazione crediti allegato al DD 5 giugno appare molto lineare. 

    Esso, risulta diviso con una parte iniziale di sintesi con la richieste dei seguenti dati:

    • dati del certificatore,
    • dati dell'impresa richiedente,
    • dati del progetto,
    • data di rilascio della certificazione

    Successivamente vi si trova:

    • la certificazione dell'iscritto all'albo di aver ricevuto incarico dall’impresa;
    • l'iscrizione all’Albo dei certificatori di cui all’articolo 2, comma 1, del Dpcm del 15 settembre 2023;
    • e l'assenza di conflitto di interesse.

    La parte più ricca del Modello di certificazione dei crediti, che in totale è composto da 28 pagine, è quella descrittiva del progetto da certificare, ripartita come segue:

    1. Informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
    2. Descrizione del progetto o del sotto progetto realizzato o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti allo stesso ovvero, nel caso di investimento non ancora effettuato, descrizione del progetto o sotto progetto da iniziare (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023;
    3. Ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
    4. Motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023). 

    Rimandando alla consultazione completa del Modello di Certificazione crediti si evidenzia che deve essere inviato tramite l'apposita piattaforma, raggiungibile al seguente link:

    dove poter accedere come certificatore.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus auto ecologiche 2024: via alle prenotazioni

    Via alle prenotazioni dalle 10 di oggi alle prenotazioni degli incentivi per le auto e le moto 2024.

    Accedi al portale dedicato.

    Ricordiamo che il MIMIT ha pubblicato la Circolare del 27 maggio esplicativa delle regole per gli incentivi auto 2024.

    Il documento costituisce il regolamento operativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 recante “Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 121 del 25 maggio 2024.

    Bonus auto ecologiche 2024: regole dal Ministero

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse e gli incentivi per l’acquisto dei veicoli di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, effettuati a decorrere dal 25 maggio 2024 e sino al 31 dicembre 2024.

    Alla luce delle nuove previsioni, vengono fornite indicazioni operative di seguito specificate.   

    Le prenotazioni dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM possono essere inserite sulla piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, a far data dal 3 giugno 2024, ore 10

    Al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

    • relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, così come previsto dall’articolo, 2 comma 2, del DPCM (Allegato 1);
    • relativamente agli acquisti effettuati da persone giuridiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, così come previsto dall’articolo, 2 comma 3, del DPCM (Allegato 2);
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del DPCM, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 3), nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 4);
    • relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche ai sensi dell’articolo 3 del DPCM, dichiarazione sostitutiva resa dall’acquirente, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte è inferiore a 30.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del medesimo contributo, corredata dalla copia del documento di identità e del codice fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare, come previsto dall’articolo 3, comma 3 del DPCM (Allegato 5). 

    Attenzione al fatto che i moduli per le dichiarazioni saranno resi disponibili sul sito istituzionale:

    • http://ecobonus.mise.gov.it
    • e, dopo essere stati debitamente compilati e firmati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.  

    I venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023 ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni.   

    Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori.  

    In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca. 

    Le date di apertura della piattaforma informatica per la prenotazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM, riguardanti – rispettivamente – gli acquisti effettuati da titolari di licenze di taxi/soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente e l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, saranno comunicate sui siti istituzionali:

    con avviso successivo alla presente circolare.

    Leggi anche: Incentivi auto 2024: bonus per acquisto di nuovo, usato e taxi per tutti dettagli sui bonus e le categorie ammesse.

  • Agricoltura

    Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024

    Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di  riparto delle  risorse disponibili sul Fondo per la  tutela e il rilancio delle  filiere apistica, brassicola, della  canapa  e  della  frutta  a  guscio. 

    Le risorse utilizzabili per le finalità  del  presente  decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo  di spesa 7099 – pg1, 

    • derivanti dalla somma di 4.088.908,00  euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022, 
    • 5 milioni di euro,  quali  fondi dell'esercizio  2023,  
    • 5   milioni   di   euro   quali   fondi dell'esercizio 2024.  

    Il contributo è concesso nella forma di contributo a  fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6

    I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle  risorse stanziate nell'ambito dello  specifico bando emanato dal  soggetto gestore.

    Fondo Filiera Apistica: i beneficiari

    Beneficiari del fondo perduto le microimprese e  le  piccole  e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
    Sono escluse dalla concessione dei benefici  le imprese che si trovano  nelle condizioni  di  impresa  in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
    Sono escluse dai pagamenti risultanti dai  benefici  di  cui  al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine  di  recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato  interno  e che on hanno rimborsato o versato  in  un  conto bloccato  l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli  interessi di recupero. 

    Fondo Filiera Apistica: finalità

    Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole  volti  all'aumento della  loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:

    • a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della  frutta  a guscio,  ivi compresi interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei  boschi  cedui castanili in castagneti da frutto»;
    • b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti,  compresi  sistemi  di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
    • c)  introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti  che  negli  impianti  esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto  fresco  e  post raccolta, e di essiccazione  per  ridurre  il  pericolo  di  malattie parassitarie»;
    • d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate,  rivolta  al consumatore al  fine  di stimolare una domanda destagionalizzata ed  un  acquisto  consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.           

    Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno

    Nel dettaglio, l'entità del sostegno è  pari   al   65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento  quando  sostenuto  da  aziende  condotte  da giovani agricoltori.

    Il contributo è concesso al Soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

    All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

    Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi

    • a) spese riferite  ad  interventi  effettuati  nel  limite  di  5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti  per  azienda;  tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese  di  impianto  prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
    • b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite  di  5  ettari, quegli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei   castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in  castagneto  da frutto;
    • c) applicazione dei costi standard come  definiti  nel  documento «Metodologia per l'individuazione  delle  Unita'  Di  Costo  Standard (Ucs) per i nuovi impianti  arborei,  per  la  Misura  4  dei  Psr  – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed  applicata  nell'ambito  dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui  realizzati sul medesimo impianto base;
    • d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono  essere finanziate,  qualora  ammissibili,  solo  previa rendicontazione  di dettagliati giustificativi di spesa.

    Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di  impianti irrigui sulle superfici  sede  dei  nuovi  impianti e/o  reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione  della  difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:

    • a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di  impianto  irriguo  o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
    • b)  6.000,00  euro/ettaro  qualora  le  spese  di  investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.

    Quando  disponibile è obbligatorio  l'utilizzo  di  materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per  la riconversione  di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto  e  il  recupero  di castagneti da frutto abbandonati, in caso  di  carenza  di  materiale certificato, è consentito  l'uso  di  materiale  di   propagazione prelevato  presso  la  propria  azienda.  

    Per i  rimanenti  casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.

  • Start up e Crowdfunding

    Bonus 500 euro e sgravi assunzioni per start up under 35

    L’articolo 21 del decreto Coesione n. 60 2024 introduce numerosi incentivi per le nuove attività imprenditoriali avviate in particolare da giovani  e in specifici settori produttivi, con misure diverse tra nord-centro e Sud Italia.

    Leggi anche Resto al Sud regole in vigore  e Dl Coesione aiuti ai giovani disoccupati per mettersi in proprio 

    Vediamo in particolare le agevolazioni descritta all'art 21  riguardano  soggetti disoccupati  under 35 

    • che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, 
    • un’attività imprenditoriale nell’ambito di  settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale  ed ecologica.

    Si attende un decreto attuativo entro 30 giorni e l'approvazione della Commissione europea .

    Vediamo intanto piu in dettaglio in cosa consistono i nuovi  incentivi , e  i requisiti necessari per accedere.

    Nuove imprese in settori strategici: esonero contributivo per assunzioni

    Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale,  a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025,  un’attività imprenditoriale  nell’ambito dei settori strategici per

    • lo sviluppo di  nuove tecnologie e 
    • la transizione digitale ed ecologica

    potranno chiedere 

    • per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, 
    • per i dipendenti  under 35 assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025,  

    l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

    Il limite massimo di esonero è pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore

    Andranno comunque  rispettati i limiti della spesa autorizzata  i  vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. 

    L'esonero non comporterà modifiche al computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori .

    L’esonero contributivo  non è cumulabile con altre agevolazioni contributive mentre sarà integralmente compatibile con la maxideduzione IRES prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre  2023, n. 216 .

    Da notare che la norma specifica che lo sgravio non  avrà effetto  sugli acconti delle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 , cioe non si avrà una maggiore  imposizione  fiscale a causa delle minore contribuzione previdenziale versata.

     I dettagli operativi saranno comunque specificati da un prossimo  decreto ministeriale.

    DL Coesione: Bonus 500 euro mensili ai neoimprenditori

    L'art 21 del DL Coesione prevede inoltre la possibilità di  avere un contributo anticipato  dall’INPS per la nuova attività (una sorta di "ministipendio") per il  giovane  imprenditore :

    • pari a 500 euro mensili 
    • per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) ; 

    il contributo viene erogato in forma anticipata annualmente e non concorre alla formazione del  reddito imponibile. 

    Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse  stanziate  (vedi sotto).

     Anche per tale beneficio  si  devono attendere ulteriori specificazioni dal decreto ministeriale e dal documento di istruzioni INPS  nonché la clausola

    che subordina l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione  europea.

    Neoimprenditori under 35 le risorse stanziate

    La norma precisa i  limiti di spesa separati per le due tipologie di beneficio.

     In particolare,

    1. per  il riconoscimento dell’esonero  contributivo è previsto  un limite di spesa pari a 5 milioni di euro  per l’anno 2024, a 39,5 milioni per l’anno 2025, a 58,8 milioni per l’anno 2026, a 53,7 milioni per l’anno 2027 e a 19,3 milioni per l’anno 2028. 
    2.  per il  riconoscimento del  bonus 500 euro è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 1,8 milioni di  euro per l’anno 2024, a 14,1 milioni per l’anno 2025, a 21,0 milioni per l’anno  2026, a 19,2 milioni per l’anno 2027 e a 6,9 milioni per l’anno 2028. 

    L ’INPS provvedera  al  monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa  totale  circa 220 milioni  di euro  fornendo i risultati d al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e interrompera eventualmente l’accoglimento delle  domande  di accesso.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti transizione 4.0: le Entrate riaprono le compensazioni

    Le Entrate hanno pubblicato la Risoluzione n 25 del 15 maggio con la riapertura delle compensazione dei crediti 4.0 precedentemente sospesi.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il MIMIT con un comunicato del 25 aprile aveva annunciato che dal 29 aprile sono disponibili (dalle ore 12) sul sito del gestore GSE, i modelli per comunicare l'utilizzo in compensazione dei crediti 4.0.

    Si evidenzia che si tratta dei modelli allegati al DD del 24 aprile con le regole per la comunicazione.

    Di seguito tutte le regole.

    Compensazione crediti transizione 4.0: riaperte dal 16 maggio

    Il comunicato MIMIT specifica che è stato emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

    Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024 (Leggi anche Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936)

    Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti: 

    1. gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; 
    2. gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

    I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.

    Con una FAQ ADE del 16 aprile venivano anche forniti chiarimenti.

    Ora, con la Risoluzione n 25 del 15 maggio, le Entrate riaprono le compensazioni e riepiloganoquanto segue.

    Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati. 

    Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.

    Pertanto, specifica l'ade, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

    Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZES Mezzogiorno: le misure in arrivo dal DL Coesione

    Nel Decreto Coesione approvato il 30 aprile il Governo introduce varie misure volte ad accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno nelle zone ZES.

    Nel dettaglio, il decreto appena approvato contiene:

    • il Fondo Ricerca Sud da 1,2 miliardi con il quale si prevede di incentivare l'operatività della Zona economica speciale (Zes) del Mezzogiorno con il rafforzamento del capitale umano a disposizione.  Il fondo “Ricerca Sud” dovrà favorire il rientro di cervelli o la creazione di spin-off per supportare il rilancio delle Regioni meridionali.  Le risorse saranno prelevabili dai plafond dei nuovi Pn Ric 2021-27 e Fondo sviluppo coesione (Fsc) 2021-27 oltre che dagli avanzi dell’ormai vecchio Piano Sviluppo e coesione 2014-20.  Oltre alla mobilità di personale specializzato (professori e ricercatori universitari) si punta a rafforzare il capitale umano nelle infrastrutture di ricerca del sud e sostenere la nascita di spin-off nel nome del trasferimento tecnologico e di una nuova politica industriale;
    • l’estensione delle misure di semplificazione e dei benefici fiscali previsti per la ZES unica anche alle zone logistiche semplificate (ZLS) e l’incremento del fondo di sostegno ai comuni marginali da destinare ai consorzi industriali;
    • con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.

    Si attende il testo definitivo del DL Coesione per tutte le misure rivolte al sud.