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Credito d’imposta IMU Turismo: cosa fare per scarto autodichiarazione
Entro il 28 febbraio andava inviata l'autodichiarazione per beneficiare del credito d'imposta IMU imprese turistiche.
In proposito leggi Credito d'imposta IMU Turismo: autodichiarazione entro il 28 febbraio
Lo stesso giorno, le Entrate hanno pubblicato una FAQ di chiarimento per i casi di spettanza del credito ma scarto dell'invio dell'autodichiarazione effettuata entro il termine previsto del 28.02.
La Entrate rispondono a chi domandava quanto segue:
"Alcune società sono state costituite nei primi mesi del 2022 a seguito di operazione straordinaria, poiché il credito di imposta Imu per il turismo previsto dall'articolo 22 del decreto legge 21 Marzo 2022 numero 21 spetta al soggetto avente causa che sorge a seguito dell'operazione straordinaria che comporti la confluenza della posizione fiscale di un soggetto nella posizione fiscale di altri soggetti, le società neocostituite ricorrendo le altre condizioni previste per l'accesso al credito hanno trasmesso all'agenzia delle entrate entro il 28 Febbraio 2023 l'autodichiarazione per l'ottenimento del credito d'imposta, ma il sistema ha rilasciato una ricevuta di diniego, come si può presentare l'auto in dichiarazione in questo caso particolare?"
Si precisa che, in presenza della particolare situazione descritta, le imprese, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, possono inviare anche nei giorni successivi al 28 febbraio l’autodichiarazione tramite PEC all’indirizzo:
compilando lo stesso modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 356194 del 16 settembre 2022.
La stessa modalità di presentazione dell’autodichiarazione può essere utilizzata, in presenza dei requisiti per l’accesso al beneficio e purché sia stata trasmessa l’autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023 e sia stata rilasciata una ricevuta di diniego, anche in altri casi particolari, tra i quali si segnalano i seguenti:
- imprese aderenti al regime forfetario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria;
- possesso dell’immobile non a titolo di proprietà ma di locazione finanziaria;
- versamento a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU dopo il termine di scadenza, mediante ravvedimento operoso;
- incongruenza tra i dati catastali dell’immobile inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti in Anagrafe tributaria (es. mancato aggiornamento di una variazione catastale).
L’autodichiarazione trasmessa tramite PEC deve essere firmata digitalmente dal beneficiario e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Diniego del credito in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili” e il codice fiscale del beneficiario del credito.
Se il soggetto beneficiario è sprovvisto di firma digitale, l’autocertificazione con sottoscrizione autografa deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel messaggio di posta elettronica certificata deve inoltre essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione dell’autodichiarazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La Comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.
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Fondo copertura danni meteo in agricoltura: come aderire
Con Decreto del 30 dicembre 2022 pubblicato in GU n 48 del 25 febbraio si recano disposizioni per
- la costituzione,
- il riconoscimento,
- la gestione
- ed il finanziamento
del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il Fondo è finalizzato al pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti a seguito dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, ai sensi dell'art. 76 del regolamento piani strategici e opera conformemente alle disposizioni del regolamento piani strategici e del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027.
La società di capitali «AGRI-CAT S.r.l.» costituita il 21 luglio 2022 dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, è riconosciuta quale soggetto gestore del Fondo.
Fondo copertura danni catastrofi meteoclimatiche per l'agricoltura: come opera
Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il soggetto gestore adotto il regolamento del fondo che prevede tra l'altro il procedimento per la partecipazione dell'agricoltore al Fondo stesso.
Il Fondo, inoltre, determina le compensazioni da corrispondere agli agricoltori partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilità finanziaria annuale.
Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la disponibilità finanziaria annuale destinata al pagamento delle compensazioni, l'ammontare delle compensazioni è rideterminato sulla base di un riproporzionamento lineare per tutti gli aventi diritto.
Il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti è costituito, per la quota privata, dai prelievi del 3% effettuati dagli organismi pagatori sui singoli agricoltori partecipanti, ai sensi dell'art. 19 del regolamento piani strategici e, per la quota pubblica, dai contributi finanziari di cui all'art. 76, paragrafo 3, lettera b) del medesimo regolamento.
Fondo copertura danni catastrofi meteoclimatiche per l'agricoltura: come aderire
La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.
La presentazione della domanda unica autorizza l'organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, secondo le modalità previste dal decreto recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.Fondo copertura danni catastrofi meteo per l'agricoltura: il risarcimento
Sono potenzialmente titolati a ottenere il risarcimento del danno esclusivamente gli agricoltori partecipanti che abbiano presentato denuncia di sinistro al Fondo e che risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall'evento catastrofale rilevato.
Allegati:
In presenza di un evento catastrofale che abbia determinato danni alle produzioni, ricorrendo le condizioni richieste per l'attivazione dell'intervento del Fondo, il diritto dell'agricoltore partecipante a beneficiare delle compensazioni finanziarie sorge esclusivamente in presenza di almeno un prelievo relativo alla domanda unica dell'anno in cui si è verificato l'evento catastrofale, indipendentemente dall'entità dello stesso e fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3; in assenza di almeno un prelievo di qualsiasi importo, l'agricoltore può presentare denuncia di sinistro ma il relativo risarcimento potrà essere liquidato solamente a prelievo intervenuto. -
Decreto Milleproroghe è legge: le novità per le agevolazioni MIMIT
Con un comunicato del 23 febbraio il MIMIT informa del voto favorevole anche della Camera al Decreto Milleproroghe che diventa Legge e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il comunicato riepiloga in particolare alcune delle novità relative alle misure di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il Milleproroghe porta infatti novità per:
- il credito d’imposta sui beni strumentali,
- il bonus decoder a casa,
- le esportazioni dei rottami ferrosi,
- il progetto Polis per l’accesso veloce ai servizi della PA,
- la fondazione di un centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore.
Il Decreto Milleproroghe è legge: alcune novità
In particolare, sulle tematiche suddette il Decreto agisce come segue:
- proroga fino al 30 novembre 2023 il credito di imposta “Transizione 4.0” a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine dei beni strumentali sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
- per l’incentivo “Bonus Decoder a casa” viene introdotta la novità in favore dei pensionati con reddito pensionistico inferiore ai 20.000 euro e un’età superiore ai 70 anni secondo la quale possano ricevere il decoder direttamente a casa. Inoltre è stata prorogata, infatti, fino al 31 dicembre 2023 la data di consegna gratuita del decoder da parte di Poste ed è stata estesa la disposizione anche agli enti del terzo settore;
- modifiche anche nella disciplina riguardante gli obblighi di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi che viene infatti prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il decreto introduce, inoltre, limiti quantitativi per le esportazioni e prevede che l’omessa notifica per quantitativi inferiori alle nuove soglie non dia luogo a sanzioni, anche con effetto retroattivo;
- al fine di agevolare la realizzazione del progetto Polis, le Case dei servizi di cittadinanza digitale, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la sospensione degli obblighi in materia di concorrenza nel settore dei servizi digitali previsti a carico di Poste. Viene ricordato che il progetto ha come obiettivo quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e delle aree interne del Paese attraverso la realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di Poste Italiane;
- infine, MIMIT e MEF lavoreranno di concerto per la stesura dell’atto costitutivo e lo statuto della fondazione di un Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore, al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
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Imprese florovivaistiche: entro il 27.02 domanda contributo sostegno costi energetici
Entro il 27 febbraio i beneficiari del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono presentare domanda al soggetto gestore della misura AGEA.
L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative).
Ricordiamo che, con decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato in GU n 282 del 2 dicembre 2022 è stato previsto un intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per un importo di 25 milioni di euro.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: a chi spettano
Secondo il Decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, può presentare domanda al fondo in oggetto:
- l'impresa agricola di produzione primaria di fiori e piante ornamentali,
- inscritta all'INPS, iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022,
avente uno dei seguenti codici ATECO:
- 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 1.19.2; 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: criteri ed entità dell’aiuto
Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386.
L'aiuto è erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta.
Alle imprese agricole beneficiarie è concesso un aiuto, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche:
a) energia elettrica;
b) gas metano;
c) G.P.L.;
d) gasolio;
e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda;
risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.
Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale.
L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti.
Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l'aiuto concedibile sarà pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022.
Agli adempimenti necessari per l'attuazione del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
Il contributo alla singola azienda non può comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo.
Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali.
Attenzione al fatto che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022.
Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: presenta la domanda
Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto entro il 27 febbraio: scarica qui il fac-simile.
L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative).
Alla domanda sono acclusi seguenti documenti:
a) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;
b) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022;
c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.
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Fondo perduto PMI culturali: domande da oggi 3.11
Con Avviso del 19 ottobre 2022 il Ministero della Cultura pubblica le regole per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di:
- micro e piccole imprese,
- enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit,
operanti nei settori culturali e creativi per favorire l'innovazione e la transizione digitale.
In particolare, come specificato anche dal comunicato stampa di Invitalia soggetto gestore della misura, dal 3 novembre parte il nuovo incentivo per favorire la “Transizione digitale organismi culturali e creativi” con a disposizione una dotazione finanziaria di 155 milioni di euro prevista dal PNRR.
Si tratta di una agevolazione inclusa nella Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.2 “Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale”.
Fondo perduto PMI settore cultura: le domande dal 3 novembre
Viene specificato che, le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributi a fondo perduto e nella misura massima dell’80% del progetto di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00),
Possono presentare domanda, a partire a partire dalle ore 12.00 del giorno 3 novembre 2022 e sino alle ore 18.00 del giorno 1 febbraio 2023:
- le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile,
- le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, che operano nei settori di cui all’art. 1.1 e negli ambiti di intervento di cui al successivo art. 6.7, e che risultino costituiti al 31/12/2020.
I requisiti richiesti per i soggetti realizzatori, alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti:
a. essere iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
b. risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
c. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
d. trovarsi in una situazione di regolarità contributiva;
e. avere titolo a ricevere aiuti de minimis secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (di seguito “Regolamento de minimis”);
f. avere restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all’art. 4 DPCM 23/05/2007.
In aggiunta ai suddetti requisiti,
- le associazioni non riconosciute, costituite attraverso atto scritto registrato all’Agenzia delle Entrate, devono essere in possesso di un codice fiscale attribuito entro il 31/12/2020;
- le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit nonché gli Enti del Terzo settore proponenti, devono essere iscritti o in corso di iscrizione al Registro nazionale unico del Terzo Settore, o, nelle more dell’implementazione, ai registri equivalenti.
I soggetti realizzatori potranno partecipare con progetti a rete, ai sensi dell’art. 12 del presente Avviso.
Fondo perduto PMI settore cultura: gli interventi agevolabili e i settori interessati
Gli interventi sono finalizzati a:
a. la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative;
b. la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati per lo streaming, dal vivo e non);
c. la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale;
d. la digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione trasfrontaliera e circolazione internazionale, soprattutto nell’Unione Europea;
e. l’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based
L'agevolazione è riservata alle PMI operanti nei seguenti settori:
- musica;
- audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
- moda;
- architettura e design;
- arti visive (inclusa fotografia);
- spettacolo dal vivo e festival;
- patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
- artigianato artistico; editoria, libri e letteratura;
- area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).
Per presentare la domanda dal 3 novembre consulta qui il sito di Invitalia.
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Esonero filiere agricole: regolarizzazione prorogata al 6 maggio
Nel messaggio 1480 2022 l'INPS aveva fornito chiarimenti sugli sgravi contributivi previsti dai vari decreti emergenziali contro il COVID nel 2020 e 2021 in particolare:
- sull'esonero di tre mesi novembre 2020- gennaio 2021 per tutto il settore, previsto dal DL 137 2020
- e su quello per le filiere agrituristiche e vitivinicole che riguarda anche febbraio 2021 (DL 73 2021).
Con il messaggio n. 1712 di ieri 20 aprile l'istituto corregge il messaggio precedente e comunica una proroga della scadenza inizialmente fissata per il 27 aprile per il versamento delle eccedenze rispetto allo sgravio che interessa le mprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Per le difficolta espresse dalle imprese a rispettare il termine a ridosso delle festività pasquali e del 25 aprile, che incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura. il termine di scadenza del 27 aprile 2022 è differito al 6 maggio 2022.
Viene anche specificato che qualora l’interessato intenda regolarizzare mediante rateazione, la domanda dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero, per rispondere alle condizioni che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” prevede.
Inoltre se alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda regolarizzare in modalità rateale e abbia in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione, solo una volta estinta anticipatamente la rateazione principale .
In alternativa, l’interessato potrà richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale[ii].
Le altre indicazioni del messaggio 1480 , che restano confermate, erano le seguenti :
- Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; le domande relative ai titolari della posizione contributiva deceduti sono state respinte. Gli eredi del titolare potranno presentare istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio ( 5 MAGGIO 2022) alla Struttura territoriale Inps a mezzo PEC con oggetto: “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. ( nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (Cpdice fiscale del soggetto deceduto) con gli allegati indicati nel messaggio.
- Per datori di lavoro agricolo che accedono anche all’esonero di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , in attesa delle presentazione o definizione delle istanze prevista dal 4 aprile al 4 maggio 2022 è differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento del primo trimestre 2021
- è differita la scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021 richieste con la prima rata dell’emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021)
- In entrambi i casi sopracitati il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare n. 131/2021, paragrafo 3, e il messaggio n. 3774/2021) potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero , mediante rateazione entro il 27 aprile 2022 e saranno dovuti i soli interessi di dilazione sulla rateazione richiesta
- Per l'esposizione nel flusso Uniemens del recupero dell’esonero spettante per novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”, istituito con la circolare n. 131/2021, entro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.
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Revisione macchine agricole: nuove scadenze
Il decreto Milleproroghe n. 228 2021, convertito in legge n. 15 2022 e pubblicato in data 28 febbraio in Gazzetta Ufficiale, prevede nuovi termini per le revisioni generali periodiche delle macchine agricole, differenziate sulla base delle date di immatricolazione.
. In particolare l' art.11 comma 5-ter "al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali" sposta i termini di revisione per i trattori, macchine semoventi e rimorchi.
Per i macchinari immatricolati dopo il 1 gennaio 2020 il termine sarà il 5° anno dal mese di prima immatricolazione mentre per le macchine agricole piu datate le scadenze sono indicate nella tabella che segue:
DATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE entro il 31.12.1983 31.12.2022 dal 01.01.1984 al 31.12.1996 31.12.2023 dal 01.01.1997 al 31.12.2019 31.12.2024 Si ricorda che sono interessate dalla novità , a norma del Decreto 20 maggio 2015 sulla sicurezza in agricoltura, attuativo dell'art.articolo 111 del D. Lgs.30 aprile 1992 n.285, i seguenti macchinari:
- trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
- macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza
Revisione macchine agricole esito e sanzioni
Il decreto mit 20.5.2015 prevede che per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111." Si tratta in particolare :
- della sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344) e
- sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica,
Inoltre è previsto che "Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta effi cienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti."