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    Guida Privacy: on line la guida del Garante all’applicazione delle norme UE

    Con un comunicato stampa del 19 giugno il Garante per la protezione dei dati personali informa della pubblicazione della "Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali".

    Viene specificato che, la Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento:

    • dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; 
    • dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.

    Si sottolinea che una attenzione particolare è rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve:

    • fornire l’informativa all’interessato; 
    • valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; 
    • provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati. 

    Tra le novità introdotte dal Regolamento vi è appunto l'RPD, figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.

    Attenzione al fatto che, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un’organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione ("accountability"), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.

    Viene infine specificato che, il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network ("diritto alla portabilità"), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.

    Infine la Guida contiene richiami puntuali alle Linee guida europee, oltre che rimandi alla legislazione nazionale fornendo importanti raccomandazioni.

  • Privacy

    Consulenza in ambito Privacy: guida del CNDCEC per i Commercialisti

    Con Informativa n 117 del 12 dicembre il CNDCEC invia agli ordini territoriali un documento intitolato "La consulenza in ambito Privacy: una guida per i Commercialisti" che rappresenta l’inizio di un progetto di valorizzazione della Professione attraverso l’individuazione di nuovi e maggiori ambiti operativi di attività professionale. 

    Il documento, redatto da un gruppo di professionisti coordinati dai consiglieri Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, costituisce una sintesi ragionata della complessa disciplina del trattamento dei dati personali, unitamente ad un primo set di allegati e indicazioni operative per tutti i Commercialisti che vogliono sviluppare le proprie competenze professionali al fine di offrire una consulenza qualificata anche in questo ambito

    Viene specificato che, trattandosi di un ambito professionale nel quale sono richieste competenze giuridiche, economiche, informatiche e organizzative, la professionalità del Commercialista può costituire un elemento di forza con riferimento ai diversi ruoli richiesti, principalmente quelli del consulente e/o del DPO. 

    Il corposo documento di circa 60 pagine affronta i temi riportati nel sommario:

    PRIMA PARTE – IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELL’AMBITO DELLA CONSULENZA PRIVACY 

    • Cenni sul Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR)
    • I soggetti obbligati: casistica
    • Il titolare del trattamento dei dati
    • Il contitolare del trattamento dei dati
    • Il responsabile del trattamento dei dati 
    • Il rappresentante 
    • La figura del consulente privacy per l’assistenza ai soggetti obbligati
    • L’incarico di DPO (Data Protection Officer)
    • Competenze, compiti e ruoli del DPO

    SECONDA PARTE – GLI ADEMPIMENTI PRIVACY

    • Il principio di responsabilizzazione (accountability) e gli altri principi della normativa sulla privacy 
    • L’analisi dei rischi
    • Premessa
    • Definizione di rischio GDPR 
    • Un tool per effettuare l’analisi dei rischi
    • La valutazione di impatto (Data Protection Impact Assessment) 
    • remessa normativa
    • Criteri per definire l’obbligatorietà della valutazione d’impatto
    • Risultato del processo di valutazione d’impatto
    • Le misure di sicurezza
    • La violazione dei dati personali (data breach)
    • I registri dell’accountability 
    • Il registro dei trattamenti 
    • Registro delle violazioni
    • Registro dell’esercizio dei diritti degli interessati
    • I codici di condotta e i sistemi di certificazione privacy

    Accedi qui per scaricare il documento

  • Privacy

    Registro opposizioni: le tariffe per gli operatori TLC

    Pubblicato in GU n 200 del 27 agosto il decreto MISE del 27 luglio per la determinazione della tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da  parte  degli  operatori  di  TLC,  per  l'anno  2022.

    In particolare, la tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori è indicata nella tabella seguente.

    quantità di verifiche
    1
    tariffa IVA esclusa
    0,00087

    Ricordiamo che gli operatori si iscrivono per escludere dalle proprie liste di contatti i numeri di telefono e/o indirizzi postali dei contraenti che si sono opposti al telemarketing.

    Come indicato nel decreto, ogni operatore  iscritto  al  registro  acquista,  in  modalità prepagata e  secondo  quanto  previsto  in  fase  di iscrizione  dal contratto con il gestore del registro, una  quantità di  verifiche, per multipli di 50.000, al costo di cui alla tabella

    Inoltre, ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche  acquistate al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
    Le  verifiche,  su  richiesta  dell'operatore,  possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una quantità complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle  singole  liste sottoposte a verifica, pari alla quantità acquistata.
    Le tariffe di cui alla tabella hanno validità fino al 31 dicembre 2022.

    L'acquisto di una  quantità di  verifiche  ha  validità fino all'esaurimento delle verifiche.
    In  caso di  cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza di verifiche acquistate non ancora sottoposte al registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da  parte  del gestore.
    In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuove verifiche,  senza  alcun  effetto  sulle quantità acquistate in precedenza. 

    Leggi anche Registro delle opposizioni: attivo dal 27 luglio

  • Privacy

    Registro delle Opposizioni: attivo dal 27 luglio 2022

    Il MISE informa che dal 27 luglio è operativo il nuovo registro pubblico delle opposizioni (RPO) al telemarketing selvaggio che

    • semplifica le procedure per i cittadini che intendono tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive e indesiderate verso i cellulari
    • e pone nuovi obblighi per gli operatori

    In particolare, la tutela viene estesa ai numeri di telefono cellulare con la possibilità di iscrizione all’RPO annullando così i consensi all’utilizzo dei dati da parte degli operatori, i quali saranno obbligati a consultare periodicamente il registro e comunque prima dell’avvio di ogni campagna pubblicitaria.

    Registro pubblico opposizioni: che cosa è

    Il sito del RPO Registro per le opposizioni si compone di due sezioni:

    • una per il cittadino
    • una per l'operatore

    Il RPO è un servizio pubblico gratuito per il cittadino che intende opporsi all’utilizzo

    • del proprio numero telefonico, fisso o cellulare, 
    • e dell'indirizzo postale 
    • presente negli elenchi pubblici
    • per finalità pubblicitarie e ricerche di mercato. 

    Il servizio si rivolge anche all'operatore che effettua attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea

    Per gli operatori di telemarketing infatti subentra l’obbligo di verificare mensilmente con il RPO le liste di numeri che intendono contattare per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale e compimento di ricerche di mercato. Tale verifica deve avvenire comunque prima dell’avvio di ogni campagna promozionale.

    Un’importante innovazione del servizio che riguarda l’operatore consiste nella nuova Area riservata progettata per semplificare le procedure di interazione con il RPO e con diverse funzionalità in più. 

    Gli operatori potranno inviare le liste di contatti, accedendo all’Area riservata oppure tramite PEC. Le liste vengono restituite entro 24 ore dalla sottomissione, con l’indicazione per ogni numero se è iscritto o meno e l’eventuale data di annullamento dei consensi.

    Viene specificato che con il nuovo registro delle opposizioni si completa un percorso molto atteso dai cittadini che ha coinvolto, insieme al Mise e la Presidenza del Consiglio, il Parlamento, l’Agcom, il Garante della Privacy, gli operatori e le associazioni dei consumatori.

    Registro opposizioni: iscriversi contro il marketing selvaggio sui cellulari 

    Nella sezione per il cittadino ci si potrà iscrivere gratuitamente e una volta iscritti non si potrà più essere contattati dall’operatore di telemarketing, a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati successivamente alla data di iscrizione oppure nell'ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni.

    Nella sezione per gli operatori, invece, ci si registra per escludere dalle proprie liste dei ocntatti i numeri di telefono e/o indirizzi postali dei contraenti che si sono opposti al telemarketing.  Oppure ci si registra per accedere alla propria area riservata per poter operare con il servizio (clicca qui per saperne di più)

    I generale, l’iscrizione nel registro è possibile:

    • compilando un apposito modulo elettronico sul sito del RPO: www.registrodelleopposizioni.it
    • oppure telefonando al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari o inviando un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo [email protected].

    Restano invece valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo RPO, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione.

    Leggi anche Registro pubblico oppositori: le regole in vigore dal 14.04

  • Privacy

    Videosorveglianza solo con espressa autorizzazione

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha risposto con linterpello n. 3 dell’8 maggio 2019ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in tema di installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

    In particolare i consulenti del lavoro chiedevano se era possibile configurare il silenzio assenso in un caso di richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi  ex articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, basandosi su quanto disposto dalla legge n. 241/1990  per la quale il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. La risposta del  Ministero è assolutamente negativa in quanto ricorda che:

    "con  nota del  16  aprile  2012 (prot.  n.  7162) l’allora Direzione Generale per l’attività ispettiva di questo Ministero aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 300 del 1970.  In  quella  occasione  era  stata sottolineata  la  necessità  di :

    • considerare  i  presupposti  legittimanti  la  richiesta  di  installazione  di  impianti  di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre
    • il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, nel quale, tra l’altro, si afferma l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico. "

    Quindi ribadisce che  la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del  70 non consente la possibilità di installazione e di utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento). 

    Tale interpretazione  tra l'altro è condivisa  anche  dalla  giurisprudenza di cui si ricordano in particolare le sentenze  Cass.pen.n.22148/2017,  Cass. pen. n. 51897/2016; Cass. civ. n. 1490/1986.

     

    Allegati: