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    Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

    Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

    • per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
    • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    • per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

    Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:

    • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
    • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
    • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
    • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
    • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
    • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
    • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
    • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
    • prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
    • abroga la disciplina vigente (art. 12);
    • prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).

    Allegati:
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    Bonus 1000 euro per i figli: aperto il bando Cassa Forense

    Cassa forense ha comunicato  che è stato pubblicato il bando  n. 10/2022  per il bonus 1000 euro per i figli degli iscritti.

    Il bando descrive i criteri e le modalità di domanda  per l’assegnazione  dei  contributi per  i figli nati/adottati/affidati:

    1. dal 1° novembre 2019
    2.  al 31 dicembre 2021.

    Il contributo, erogato in unica soluzione, è di € 1.000,00 per ciascun figlio .

    Il contributo è erogato a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi

    Il termine di scadenza per l’invio della domanda di partecipazione è fissato al 15 dicembre 2022.

    Bonus 1000  euro figli 

    Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano

    • iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, 
    • non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall’Albo, e
    • in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5); 
    •  con reddito  netto professionale dichiarato nel Mod. 5/2022  inferiore a € 50.000,00;
    •  per coloro che non erano tenuti all’invio del Mod. 5/2022, aver prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore ad € 50.000,00;

    Modalità e termini della domanda

    La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata entro le ore 24,00 del 15 dicembre 2022 esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line attivata sul sito internet  della Cassa www.cassaforense.it, raggiungibile a questo LINK

    Unitamente alla domanda il richiedente deve allegare  la scansione di:

    a) certificazione o autocertificazione attestante la nascita/adozione/affidamento  preadottivo del figlio 

    b) attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla  data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa dalla Cassa. 

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    Parametri forensi 2022: tabelle e testo del decreto

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022  il decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2022, n. 147  contenente il Regolamento recante modifiche  al  decreto  10  marzo  2014,  n.  55,concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei  compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma  6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  In allegato le tabelle dei nuovi parametri forensi.

    Il decreto entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, quindi  il 23 ottobre 2022.

    Tra le novità si segnalano 

    • Per MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA maggiori compensi  in caso  si pervenga alla  definizione dell'accordo  
    • taglio del compenso del 75%  per i casi di responsabilità processuale accertata 
    • Introduzione del COMPENSO A TEMPO  con  importo  compreso tra un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro all'ora; 
    • SUDDIVIZIONE DEL COMPENSO : quando la causa si compone di fasi distinte  e/o materie diverse,   anche il compenso sarà definito  separatamente.

    Si ricorda infine che I PARAMETRI  saranno applicabili nei casi seguenti:

    • quando non venga definito il compenso  in forma scritta al momento dell'incarico 
    •  quando non si trovi un accordo consenauel
    •  per la definizione giudiziale 
    • per i casi in cui la la prestazione professionale sia effettuata nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

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    Parametri forensi, decreto firmato: le novità in arrivo

    Lo schema di decreto  delineato dal Ministero della Giustizia con le possibili modifiche al  Decreto Ministeriale 55/2014  in tema di parametri per la definizione delle tariffe professionali forensi è stato  approvato dalle commissioni parlamentari  ed è stato firmato  in questi giorni dalla Ministra Cartabia . Si appresta a breve ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale non appena avuto l'ok della Corte dei Conti.

    Il   testo comprende 4 articoli ed un allegato con l'aggiornamento delle tabelle  e  indica le modalità per la definizione degli importi  nei casi in cui non sia stato definito il compenso in modo consensuale. 

    I principali aspetti di novità sono:

    1.  aumento delle tariffe minime del 5%, 
    2. percentuale fissa di variazione rispetto ai parametri
    3. tariffa oraria  compresa tra 200 e 300 euro 
    4. incentivi alle risoluzioni extra giudiziali
    5. penalità per cause pretestuose
    6. limiti alla valutazione discrezionale affidata al giudice

    Va ricordato che  la pattuzione del compenso degli avvocati  è libera, affidata all'accordo tra le parti  e i parametri non sono vincolanti  infatti sono nati per la  definizione da parte del giudice nell'attribuione dei costi  di causa  Resta possibile utiizzarli come punto di  i riferimento per stilare le parcelle, anche perche la conformità a questi valori serve a valutare l'equità del compenso in caso di contenziosi con  i clienti “forti” (banche, assicurazioni e grandi imprese).

    Vediamo piu in dettaglio i punti di novità.

    Le novità della riforma dei parametri forensi

    • Viene prevista, come suggerito dal Consiglio nazionale forense una percentuale fissa del 50% per aumenti e diminuzioni dei  valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo 
    • Per ridurre il contenzioso e al contempo remunerare comunque l'assistenza professionale utile a questo scopo , la bozza di decreto prevede un compenso  aumentato del 25% rispetto  a quello stabilito  per la fase decisionale del processo. L'aumento sale al  30% nei casi di accordo  per conciliazione e negoziazione assistita.
    • Allo stesso modo vengono penalizzati in maniera maggiore (con percentuale che passa dal 50% attuale al 75%), i compensi in caso di riconoscimento della responsabilità processuale (azione o resistenza in giudizio con malafede o colpa grave). 
    • Per i giudizi in Cassazione  prevista una maggiorazione del compenso  per il deposito della memoria di parte , per garantire la remunerazione di una attività spesso molto distante del momento del ricorso o controricorso,  per cui normativa e giurisprudenza possono avere subito cambiamenti che richiedono un nuovo studio difensivo 
    • una tabella specifica è  dedicata alle procedure concorsuali 
    • debutto della tariffa oraria con un minimo di 200 euro all’ora e un massimo 500. Questa proposta del CNF si rifà all'esperienza dei grandi studi legali internazionali ed è stata definita nella delibera l 535 dopo averla  posto in consultazione di 58 consigli dell'Ordine e 8 associazioni forensi
    • Per le attività in ambito penale si prevede un compenso maggiorato in caso di indagini  complesse e urgenti  mentre per le cause amministrative è previsto un aumento del 20% del parametro per la fase introduttiva 
    • Nel penale, i compensi cresceranno quando le indagini difensive si sono rivelate particolarmente complesse e urgenti e si prevede una disposizione specifica per il processo minorile, 
    • Per l'ambito amministrativo incremento del 20% per la fase introduttiva.
    • Il CNF ha anche proposto l’eliminazione  dalla legge  dell’espressione “di regola”  e l'introduzione invece di una specifica disposizione  che prevede che il giudice nella liquidazione  non possa  discostarsi dal parametro minimo " salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione”.