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Atti processo civile: regole di redazione in vigore dal 1 settembre
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2023 il decreto del ministero della Giustizia 110 2023 sul "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".
Le disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.
Vediamo di seguito le principali indicazioni.
Redazione atti processuali regole e limiti dimensionali
La redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero deve essere improntata alla massima chiarezza e sinteticita' per cui si prevede una specifica articolazione con :
a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario e tipologia di atto;
b) parti,
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato
e) esposizione distinta e specifica dei fatti e dei motivi in diritto,
n) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali
questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, c
h) conclusioni,
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti,
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) eventuale indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sono indicati dal decreto inoltre
- i limiti dimensionali degli atti processuali per le cause di valore inferiore a 500mila euro e le relative deroghe,
- le tecniche redazionali (dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri
- Le note sono ammesse solo per riferimenti di giursprudenza o dottrina.
Anche i provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti in forma chiara e piu concisa possibile, compatibilmente con la complessità della materia e con l'indicazione di capi separati e numerati.
Gli atti giudiziari devono rispettare inoltre le istruzioni per la redazione dettagliate dall'art. 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche.
I criteri saranno inseriti nelle linee programmatiche proposte dal Ministero alla scuola superiore di magistratura .
E' prevista anche l'Istituzione di un osservatorio permanente sulla funzionalita' dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali.
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Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:
- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
- abroga la disciplina vigente (art. 12);
- prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).