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Bonus 1000 euro per i figli: aperto il bando Cassa Forense
Cassa forense ha comunicato che è stato pubblicato il bando n. 10/2022 per il bonus 1000 euro per i figli degli iscritti.
Il bando descrive i criteri e le modalità di domanda per l’assegnazione dei contributi per i figli nati/adottati/affidati:
- dal 1° novembre 2019
- al 31 dicembre 2021.
Il contributo, erogato in unica soluzione, è di € 1.000,00 per ciascun figlio .
Il contributo è erogato a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi
Il termine di scadenza per l’invio della domanda di partecipazione è fissato al 15 dicembre 2022.
Bonus 1000 euro figli
Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano
- iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso,
- non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall’Albo, e
- in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5);
- con reddito netto professionale dichiarato nel Mod. 5/2022 inferiore a € 50.000,00;
- per coloro che non erano tenuti all’invio del Mod. 5/2022, aver prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore ad € 50.000,00;
Modalità e termini della domanda
La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata entro le ore 24,00 del 15 dicembre 2022 esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it, raggiungibile a questo LINK
Unitamente alla domanda il richiedente deve allegare la scansione di:
a) certificazione o autocertificazione attestante la nascita/adozione/affidamento preadottivo del figlio
b) attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda o alla data di riscontro alla richiesta di integrazione trasmessa dalla Cassa.
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Professionisti e Gestione separata: le istruzioni INPS aggiornate
Con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha posto fine a una diatriba di lungo corso tra INPS e professionisti iscritti agli Ordini sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata artt. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98.
La Consulta ha affermato che “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, il cui pagamento non crea una vera e propria posizione previdenziale.
La decisione conferma dunque la norma di interpretazione del DL 98 2011 illustrata nella circolare INPS 99-2011.
La stessa sentenza ha però precisato anche che sono incostituzionali le sanzioni ai professionisti non tenuti alla iscrizione alla propria Cassa di riferimento per basso reddito e neppure iscritti alla gestione separata INPS, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica del 2011.
Con la circolare 107 del 3 ottobre 2022, l'istituto si adegua oraalla decisione della Consulta e fornisce le indicazioni operative.
In sintesi, si conferma che sono obbligati all' iscrizione alla Gestione separata INPS :
1.i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali; 2.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza; 3.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Questi soggetti sono comunque esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS fino all’anno di imposta 2011.
La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27 aprile 2022.
L’esclusione delle sanzioni civili avverrà d’ufficio, senza necessità di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.
Con successivo messaggio l’Istituto renderà note le modalità operative per le istanze di rimborso delle somme già versate a titolo di sanzioni civili.
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Parametri forensi, decreto firmato: le novità in arrivo
Lo schema di decreto delineato dal Ministero della Giustizia con le possibili modifiche al Decreto Ministeriale 55/2014 in tema di parametri per la definizione delle tariffe professionali forensi è stato approvato dalle commissioni parlamentari ed è stato firmato in questi giorni dalla Ministra Cartabia . Si appresta a breve ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale non appena avuto l'ok della Corte dei Conti.
Il testo comprende 4 articoli ed un allegato con l'aggiornamento delle tabelle e indica le modalità per la definizione degli importi nei casi in cui non sia stato definito il compenso in modo consensuale.
I principali aspetti di novità sono:
- aumento delle tariffe minime del 5%,
- percentuale fissa di variazione rispetto ai parametri
- tariffa oraria compresa tra 200 e 300 euro
- incentivi alle risoluzioni extra giudiziali
- penalità per cause pretestuose
- limiti alla valutazione discrezionale affidata al giudice
Va ricordato che la pattuzione del compenso degli avvocati è libera, affidata all'accordo tra le parti e i parametri non sono vincolanti infatti sono nati per la definizione da parte del giudice nell'attribuione dei costi di causa Resta possibile utiizzarli come punto di i riferimento per stilare le parcelle, anche perche la conformità a questi valori serve a valutare l'equità del compenso in caso di contenziosi con i clienti “forti” (banche, assicurazioni e grandi imprese).
Vediamo piu in dettaglio i punti di novità.
Le novità della riforma dei parametri forensi
- Viene prevista, come suggerito dal Consiglio nazionale forense una percentuale fissa del 50% per aumenti e diminuzioni dei valori medi individuati dai parametri in relazione alle varie fasi del processo
- Per ridurre il contenzioso e al contempo remunerare comunque l'assistenza professionale utile a questo scopo , la bozza di decreto prevede un compenso aumentato del 25% rispetto a quello stabilito per la fase decisionale del processo. L'aumento sale al 30% nei casi di accordo per conciliazione e negoziazione assistita.
- Allo stesso modo vengono penalizzati in maniera maggiore (con percentuale che passa dal 50% attuale al 75%), i compensi in caso di riconoscimento della responsabilità processuale (azione o resistenza in giudizio con malafede o colpa grave).
- Per i giudizi in Cassazione prevista una maggiorazione del compenso per il deposito della memoria di parte , per garantire la remunerazione di una attività spesso molto distante del momento del ricorso o controricorso, per cui normativa e giurisprudenza possono avere subito cambiamenti che richiedono un nuovo studio difensivo
- una tabella specifica è dedicata alle procedure concorsuali
- debutto della tariffa oraria con un minimo di 200 euro all’ora e un massimo 500. Questa proposta del CNF si rifà all'esperienza dei grandi studi legali internazionali ed è stata definita nella delibera l 535 dopo averla posto in consultazione di 58 consigli dell'Ordine e 8 associazioni forensi
- Per le attività in ambito penale si prevede un compenso maggiorato in caso di indagini complesse e urgenti mentre per le cause amministrative è previsto un aumento del 20% del parametro per la fase introduttiva
- Nel penale, i compensi cresceranno quando le indagini difensive si sono rivelate particolarmente complesse e urgenti e si prevede una disposizione specifica per il processo minorile,
- Per l'ambito amministrativo incremento del 20% per la fase introduttiva.
- Il CNF ha anche proposto l’eliminazione dalla legge dell’espressione “di regola” e l'introduzione invece di una specifica disposizione che prevede che il giudice nella liquidazione non possa discostarsi dal parametro minimo " salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione”.