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Contributi Ragionieri 2025 quali sono aliquote e minimi?
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e
- gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori) alle seguenti scadenze fisse:
- 16 febbraio : prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità, che slitta al 17 febbraio nel 2025
- 16 aprile: seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 ottobre sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
Le altre scadenze da ricordare:
- 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- 16 settembre quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari per il 2025 a € 122.371,22 .
(Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)
E’ dovuto nel 2025 un contributo soggettivo minimo pari a € 3.724,99 euro .
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:
- versano il 50% dell’importo e ,
- se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. Nel 2025 il contributo soggettivo supplementare minimo è pari ad € 624,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 81.600,00.
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa. E’ comunque dovuto un
Il contributo integrativo minimo è stato fissato, per il 2025, nella misura pari a 927,58 euro
ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista
Contributo di Maternità
Il contributo 2025 non è ancora stato determinato Il contributo di maternità per l'anno 2024 era stato fissato a 10 euro con delibera del 22 maggio 2024 approvata con nota ministeriale n. 36/0010077/RAG-L-131 del 4 settembre 2024 .
Modalità di pagamento e causali contributo F24
I contributi si pagano :
- con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa,
- tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca)
- o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
- E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
- E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
- E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
- E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
- E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
- E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
- E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
- E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
CONTRIBUTO
IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni
ALIQUOTA
DICHIARAZIONE
SCADENZE
Soggettivo
Minimi
Dal 15% al 25% fino a euro
Modello A/19
Entro il 31/07/2023
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
- 16/09/2025
Saldo eccedenze entro il:
- 16/12/2025.
Per i contributi minimi con rate del 20% entro il:
- 17/02/2025;
- 16/04/2025;
- 16/06/2025
- 16/07/2025
- 16/10/2025
3.724,99 euro .
Soggettivo supplementare
624,00 euro
0,75% sul reddito professionale netto
Integrativo minimo
927,58 euro
4%
Maternità
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Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio
Il MEF con una nota del 28 gennaio ha dato il via ai nuovi principi di revisione ISQM annunciati già a fine 2023 e per i quali vi era l'opzione falcoltativa per il 2024. Per un ripilogo del pregresso leggi anche Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF.
Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio
Si precisa che, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025:
- per l’ISQM Italia 1,
- e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.
La determina di adozione RR 184 dell’8 agosto 2023 e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione a questa pagina.
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CPB: per i professionisti contributi sul reddito reale
Il reddito concordato con il fisco con il nuovo CPB è irrilevante per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti alle Casse professionali . Lo riafferma ADEPP l'associazione degli enti previdenziali dei professionisti sostenendo il principio secondo cui i contributi dovuti dovranno continuare a essere calcolati sul reddito effettivo, diversamente da quanto previsto per i contributi obbligatori INPS IVS e Gestione Separata.
Si sono espressi in questo senso in particolare anche i presidenti di Cassa dottori commercialisti e Inarcassa .
Si ricorda che l'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 13/2024 stabilisce che per i soggetti ISA i redditi reali eventualmente differenti da quelli concordati, non influenzano la determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. L’articolo 30 prevede una disposizione simile per i contribuenti in regime forfetario.
I professionisti di entrambe le categorie invece devono calcolare i contributi sulla base del reddito effettivo (rettificato secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16 del DLgs. 13/2024) se questo è superiore al reddito concordato.
Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP
L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha sottolineato che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto l'applicazione dell’articolo 30 sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.
Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017.
diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.
Contributi professionisti extra concordato: il precedente
In passato, la questione si era già posta con il precedente concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.
Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022 ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.
Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali.
Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.
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Esame Revisori 2024: domanda entro il 5 settembre
Il MEF ha pubblicato un avviso per informare delle pubblicazione in GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 6 agosto 2024 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.
Le domande vanno presentate entro il 5 settembre prossimo, e a tal fine, è state predisposta un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.
Ai fini delle domande il MEF precisa che:
- non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando.
- tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
- ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.
Vediamo tutte le regole.
Esame idoneità revisori 2024: chi è ammesso
Per l'ammissione al esame occorre tenere come norma di riferimento l'art 2 del Decreto n 63/2106 che recita testualmente:
- Per l'ammissione all'esame e' necessario:
- a) aver conseguito una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economi e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 145 del 20 giugno 2012;
- b) essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.
- In deroga al comma 1, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneita' per l'iscrizione al registro i soggetti che, alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99. - Sono, altresì, ammessi a sostenere l'esame di idoneita' coloro i quali risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al registro del tirocinio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, ed abbiano, alla data di
presentazione della domanda, concluso regolarmente il tirocinio stesso.
Esame idoneità Revisori 2024: quota per la domanda
Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00.
Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.
Il pagamento del contributo potrà essere assolto nella fase di presentazione del modulo di iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti “PagoPA”, il bollo dovrà essere apposto sulla “ricevuta di avvenuta iscrizione” così come previsto dall’articolo 2, comma 2 del bando.
Esame idoneità revisori 2024: svolgimento delle prove
Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale” sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame.
In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse.
Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame.
La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore.
La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.
Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.
Allegati: -
Compenso commercialista dimezzato per attività facili
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19326 del 15 luglio in tema di compenso ai professionisti in una procedura di fallimento, ha confermato che, in assenza di accordi specifici tra le parti, vanno seguite le indicazioni della “tariffa professionale” come previsto dal DM 140/2012 specificando che
- il compenso per rappresentanza tributaria può variare tra l'1% e il 5% dell’importo eventualmente contestato e che
- a norma dell’art. 18 del DM 140/2012, in caso di attività con bassa difficoltà e complessità la riduzione può arrivare al 50%
Compenso commercialista il caso e la decisione del tribunale
Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da un dottore commercialista contro il Fallimento di una società, in particolare per un contenzioso che ha avuto origine dal decreto del Tribunale di Venezia del 12 ottobre 2017.
Il commercialista aveva contestato infatti il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della società, il quale aveva liquidato un compenso di €37.000 per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello contro l'Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale di Venezia, successivamente, aveva parzialmente accolto il reclamo del commercialista, rivedendo la liquidazione del compenso in €57.155. Questo valore era stato calcolato sulla base della percentuale minima dell'1% del valore della causa, decurtato del 50% per tenere conto dell'attività professionale già retribuita in precedenza.
Decisioni e Motivazioni del Tribunale
Il Tribunale di Venezia aveva determinato che la somma di €146.176 già corrisposta al commercialista dalla società in bonis fosse il compenso per prestazioni professionali precedenti, non computabili per la liquidazione del nuovo compenso.
Il tribunale aveva applicato una decurtazione del 50% al compenso per l'attività difensiva svolta in appello, motivando che il lavoro di studio e difesa era stato già svolto nel giudizio di primo grado e adeguatamente retribuito.
Inoltre, il tribunale aveva escluso la corresponsione di ulteriori compensi per presunte attività professionali stragiudiziali espletate dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR), in quanto non vi era prova della negoziazione e stipulazione di accordi transattivi.
Compenso commercialista: le conclusioni della Cassazione
Il commercialista ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale.
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese tra le parti.
La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, affermando che il tribunale veneziano aveva correttamente applicato i parametri tariffari e giustificato la decurtazione del compenso.
La Cassazione ha anche rigettato i motivi del ricorso incidentale del Fallimento, considerando manifestamente infondate le eccezioni preliminari e inammissibili le censure sul mancato rispetto delle modalità di determinazione del compenso e sulla responsabilità precontrattuale del commercialista.
In conclusione, la Cassazione ha confermato la legittimità della liquidazione del compenso al commercialista operata dal Tribunale evidenziando la corretta applicazione delle norme regolamentari e la valutazione delle attività professionali effettivamente svolte.
Compenso commercialista Riferimenti Normativi
I riferimenti applicabili al caso sono i seguenti:
Art. 26 Legge Fallimentare (L.F.): Reclamo contro i decreti del giudice delegato.
Art. 36 L.F.: Reclamo contro gli atti del curatore.
Art. 111 Costituzione: Impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali.
Art. 28 D.M. 140/2012: Determinazione del compenso per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.
Art. 2233 Codice Civile: Compenso per le prestazioni professionali.
Art. 115 e 116 Codice di Procedura Civile (CPC): Valutazione delle prove.
Art. 360 CPC: Motivi di ricorso per cassazione.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Contributo unificato nel processo civile.
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CTU processo civile: regolamento 2023
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023 il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto 2023.
Il decreto si occupa di specificare
- ulteriori categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle delineate dall’art. 13,
- i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nell' allegato A al DM;
- i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
- gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi per gli iscritti all'albo (art.5 )
- le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
- le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
- la comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).
Nell'Allegato B è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .
AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica: "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni:
- al terzo visto delle premesse, riportato alla pagina 14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»;
- all'articolo 3, riportato alla pagina 16, prima colonna, la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e' stata corretta in: «1.» e «2.»;
- all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna, dove e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "
Requisiti generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale
Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalita' informatica.
L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione:
- nome e cognome degli iscritti agli albi
- data di iscrizione all'albo,
- i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
- gli eventuali provvedimenti di revoca.
Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso.
Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora stati iscritti dovranno integrare le indicazioni già fornite.
Le scadenza per le domande
Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate:
- tra il 1° marzo e il 30 aprile e
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Il comitato di valutazione si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
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Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.
Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023
Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:
- nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico);
- nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale;
- diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore.
Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari
Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.,
- tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico,
- tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore,
sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”.
Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l.
È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti.
Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.
Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale.
Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.
Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.
Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti.
Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.
Compiti del collegio sindacale e del revisore legale
La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.
I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:
- il collegio sindacale(o il sindaco unico)
- partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo;
- è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione;
- è obbligato alla tenuta del Libro;
- deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
- il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti,
- non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione,
- effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed
- è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili.