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Esame consulente del lavoro 2026: domande entro il 15.9
Il Ministero del Lavoro ha indetto la sessione 2026 degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro. L’esame prevede due prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale; diritto tributario teorico-pratico) e una prova orale sulle principali materie giuslavoristiche, tributarie e ordinamentali. Le prove scritte si svolgeranno il 27 e 28 ottobre 2026 presso sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La domanda va presentata esclusivamente online entro il 15 settembre 2026, con SPID o CIE e pagamento dei contributi previsti.
Requisiti e compilazione della domanda
Per partecipare occorre presentare domanda esclusivamente online tramite la procedura resa disponibile dal Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) (che valgono anche come firma sulla domanda).
La scadenza è tassativa: 15 settembre 2026 ore 14:00, e fa fede la ricevuta telematica rilasciata al termine dell’invio.
Per completare l’istanza sono previsti i pagamenti via PagoPA: imposta di bollo da 16 euro e tassa d’esame da 49,58 euro.
Attenzione anche alla regola territoriale: il candidato può sostenere l’esame solo nella regione/provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della domanda, pena esclusione o nullità della prova.
Esame di Stato consulenti del lavoro: Requisiti
l candidato deve essere:
- cittadino italiano;
- oppure cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
- oppure familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
- oppure cittadino di Paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- oppure beneficiario di protezione internazionale.
Inoltre, il candidato può sostenere l’esame esclusivamente nella regione o provincia autonoma di residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda. La violazione di tale vincolo comporta l’esclusione o la nullità della prova.
Titoli di studio
È richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3 della legge n. 12/1979, come chiariti dal parere CUN n. 1540/2012 e successive equiparazioni. In particolare sono ammessi:
Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in:
- Giurisprudenza;
- Scienze economiche e commerciali;
- Scienze politiche;
Diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
Laurea triennale nelle classi:
- L-14 (Scienze dei servizi giuridici);
- L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione);
- L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale);
- L-33 (Scienze economiche);
- L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali);
Laurea magistrale nelle classi:
- LM-56 (Scienze dell’economia);
- LM-62 (Scienze della politica);
- LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni);
- LM-77 (Scienze economico-aziendali);
- LMG-01 (Giurisprudenza);
- LM/SC-GIUR (Scienze giuridiche della sicurezza).
Sono inoltre ammessi i titoli equiparati o equipollenti ai sensi dei decreti ministeriali vigenti, nonché i titoli esteri riconosciuti equivalenti dal Consiglio universitario nazionale.
Pratica professionale
È infine obbligatorio essere in possesso – o aver richiesto – il certificato di compimento della pratica professionale, svolta secondo quanto previsto dall’art. 8-bis della legge n. 12/1979, oppure risultare regolarmente iscritti nel registro dei praticanti.
Tutti i requisiti, salvo specifiche eccezioni previste dal bando, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto o entro il termine ultimo di presentazione della domanda.
Le prove: date e materie
L’esame ha carattere teorico-pratico ed è composto da due prove scritte e una prova orale.
La prima prova scritta consiste in un elaborato su diritto del lavoro e legislazione sociale; la seconda è una prova teorico-pratica su temi di diritto tributario scelti dalla commissione.
Per ciascuna prova scritta sono assegnate sette ore e sono consultabili testi di legge non commentati autorizzati e dizionari.
Le prove scritte iniziano alle 8:30
- 27 ottobre 2026 (diritto del lavoro e legislazione sociale) e
- 28 ottobre 2026 (teorico-pratica di diritto tributario).
Le sedi saranno pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con valore di notifica.
La prova orale verte su un pacchetto ampio di materie, che include diritto tributario, ragioneria (con focus su costo del lavoro e bilancio), oltre a elementi di diritto privato/pubblico/penale e ordinamento professionale e deontologia.
Prova Contenuto / Materie Note operative Scritta 1 Diritto del lavoro e legislazione sociale 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Scritta 2 Prova teorico-pratica su temi di diritto tributario (scelti dalla commissione) 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Orale Diritto del lavoro; Legislazione sociale; Diritto tributario ed elementi di ragioneria (costo del lavoro e bilancio); Elementi di diritto privato, pubblico e penale; Ordinamento professionale e deontologia Calendari pubblicati dalle commissioni; convocazione tramite pubblicazione -
Contributi Commercialisti: conguagli in scadenza il 22 dicembre
Con un messaggio sul sito della Cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili ,CNPADC, ricorda che il 22 dicembre 2025 è il termine ultimo per il pagamento delle eccedenze contributive 2025, prima rata o rata unica, e/o del contributo di maternità 2025, da effettuarsi secondo la modalità scelta in sede di adesione al servizio PCE 2025.
- chi ha optato per la modalità PagoPa o MAV, può generare l'avviso di pagamento accedendo al Servizio PPC all’interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti canali, anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio MCC;
- chi ha optato per la modalità SDD, avrà l'addebito con valuta 22 dicembre 2025 (salvo buon fine) sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2025.
- Dal prossimo 23 dicembre sarà possibile presentare domanda di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS) per sanare l'eventuale tardiva comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze, versando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.
La novità del versamento con F24
Una novità attesa da anni arriva per i dottori commercialisti: con la delibera n. 96/25/DI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 2025: la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti consente finalmente il versamento dei contributi previdenziali tramite modello F24, con la possibilità di compensare i contributi dovuti con i crediti d’imposta maturati.
L’adozione del modello F24 consente un’integrazione diretta con il sistema dei versamenti unitari previsto dal D.Lgs. 241/1997, estendendo la possibilità di compensazione a contributi minimi obbligatori, integrativi e soggettivi, nonché agli eventuali accessori.
Va sottolineato che l'efficacia operativa della misura sarà pienamente raggiunta solo dopo la pubblicazione dei codici tributo e delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
La riforma segna una conquista di rilievo per una categoria che negli ultimi anni ha accumulato ingenti crediti fiscali non utilizzabili, in particolare derivanti da bonus edilizi o superbonus .
Grazie a questa integrazione tra sistema fiscale e previdenziale, i dottori commercialisti potranno finalmente valorizzare tali crediti, trasformandoli in uno strumento concreto di sostegno e stabilità per la propria attività professionale.
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Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi
Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.
La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.
La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.
La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.
In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.
La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE
Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.
Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.
La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.
Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti
Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:
gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.
Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:
- riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
- riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.
Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.
Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.
La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.
In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione.
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Commercialisti: contributo 2025 dalla Cassa per i tirocinanti – modalità e scadenze
Con una delibera del 1° ottobre 2025, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ha approvato un nuovo bando destinato a incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
L’iniziativa, disciplinata dall’art. 56-ter del Regolamento Unitario, mette a disposizione 5 milioni di euro di contributi economici per i professionisti iscritti alla Cassa che assumono il ruolo di Dominus nei confronti di tirocinanti iscritti alla sezione dedicata dell’Albo.
L’obiettivo è valorizzare la formazione professionale e favorire l’ingresso dei giovani nella professione, sostenendo economicamente gli studi che erogano borse di studio adeguate durante il periodo di tirocinio.
Prima scadenza 30 aprile 2026. Ecco tutti i dettagli su requisiti e modalità di richiesta.
Quadro normativo e requisiti
Il contributo è destinato esclusivamente ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa che accolgono uno o più tirocinanti per il tirocinio previsto dal D.Lgs. n. 139/2005, art. 40, comma 3.
Per poter accedere al beneficio, nel corso del 2026 i tirocinanti devono:
- essere iscritti al Registro dei tirocinanti commercialisti;
- percepire una borsa di studio di almeno € 1.000,00 mensili medi, come previsto dal Decreto 7 agosto 2009, n. 143;
- risultare pre-iscritti alla Cassa al momento della domanda del Dominus.
È importante notare che il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 18 mensilità complessive per ciascun tirocinante.
Il contributo erogato dalla Cassa ammonta a € 500,00 mensili per ogni tirocinante, limitatamente ai mesi del 2026 effettivamente coperti dal tirocinio obbligatorio e retribuiti come borsa di studio.
Non sono invece valorizzabili somme erogate a diverso titolo, come rimborsi spese o collaborazioni occasionali.
Il rispetto dell’importo minimo medio della borsa di studio è oggetto di verifica successiva da parte della Cassa: qualora risulti inferiore a € 1.000,00 mensili, l’Ente procederà al recupero delle somme già liquidate.
Istruzioni operative e termini di presentazione
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite il servizio online DCT disponibile sul sito www.cnpadc.it .
Il Dominus deve presentare una domanda distinta per ciascun tirocinante, allegando la seguente documentazione:
documento di identità del richiedente e del tirocinante;
- scrittura privata che regola il rapporto di tirocinio con l’indicazione dell’importo e della durata della borsa di studio;
- certificato di iscrizione al Registro dei tirocinanti;
- copia del libretto del tirocinio con il nominativo del Dominus;
- copia dei bonifici bancari relativi alle borse di studio corrisposte, riportanti in modo chiaro il nominativo del tirocinante e il periodo di riferimento.
Le domande dovranno rispettare le seguenti finestre temporali di presentazione:
Periodo di tirocinio Apertura servizio DCT Chiusura servizio DCT I trimestre 2026 (01.01 – 31.03) 01.04.2026 30.04.2026 II trimestre 2026 (01.04 – 30.06) 01.07.2026 31.07.2026 III trimestre 2026 (01.07 – 30.09) 01.10.2026 31.10.2026 IV trimestre 2026 (01.10 – 31.12) 01.01.2027 31.01.2027 Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La liquidazione dei contributi avverrà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun termine di presentazione, con conguaglio finale al quarto trimestre 2026.
In caso di irregolarità contributiva del Dominus, la liquidazione resterà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione. Infine, in caso di discordanze tra quanto dichiarato e le risultanze fiscali, la Cassa procederà al recupero delle somme e il professionista sarà escluso dai successivi bandi analoghi per due anni.
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Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità
Nel consiglio dei ministri del 4 settembre 2025 erano all'ordine del giorno 4 disegni di legge sulla riforma degli ordinamenti delle professioni .
Ne erano stati approvati tre (professione forense, sanitari e ordinamenti professionali in generale), mentre era stato rimandato lo schema della legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialisti ed esperti contabili.
Con l'approvazione giunta nel consiglio dei Ministri dell'11 settembre la riforma dell’ordinamento dei commercialisti entra nella fase attuativa con decreti da emanare entro 12 mesi e introduce importanti novità:
- nuove regole su attività professionali, compensi e incompatibilità,
- una revisione della governance ordinistica con il riassetto degli Ordini territoriali,
- la possibilità di anticipare lo svolgimento del tirocinio già durante la laurea magistrale.
Un pacchetto di misure che, secondo il Consiglio nazionale, segna una tappa “storica” per la modernizzazione della professione e il suo allineamento agli standard europei. Il testo accoglie le contestazioni di alcuni ordini territoriali e dalla Cassa ragionieri raccogliendo una approvazione piu ampia di quanto atteso. (V. ultimo paragrafo).
Le novità attese. principi e criteri
Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso, mai approdata in Consiglio dei Ministri. L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .
QUI IL TESTO APPROVATO DAL CDM
Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:
- Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
- Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
- Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
- Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
- Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
- Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
- Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
- Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
- Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
- Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
- I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.
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Le reazioni contrarie di ANC e ADC
L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era detta subito contraria e aveva scritto al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria.
Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.
Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.
Le novità del testo approvato
Lo schema di disegno di legge delega uscito dal Consiglio dei ministri come detto raccoglie consenso abbastanzaa ampio all’interno della categoria.
Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.
Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:
- la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e
- il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.
Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.
La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.
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INPS e Commercialisti: risposte a quesiti su maternità, bonus e decontribuzione
Presso la Direzione Centrale dell’INPS si è tenuta nei giorni scorsi una nuova riunione del tavolo tecnico tra l’Istituto e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ha fornito risposte dirette a molti quesiti posti dai professionisti per la gestione previdenziale dei propri clienti .
L’incontro ha visto la partecipazione della consigliera delegata Marina Andreatta, del ricercatore Alessandro Ventura e dei commercialisti Domenico Barbuzza, Cinzia Brunazzo e Stefano Danieli.
A coordinare i lavori è stato il direttore centrale Entrate dell’INPS, Antonio Pone, che ha ribadito l’importanza di un confronto strutturato e costante con la categoria
In questa cornice è stata annunciata anche la programmazione di eventi formativi dedicati.
Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti forniti dall’Istituto, come riportati nell’ allegato all'informativa 123/2025 del CNDCEC.
Maternità, congedi e prestazioni INPS
Sul congedo di maternità, l’INPS ha chiarito la procedura da seguire nel caso in cui una lavoratrice, dopo aver inizialmente richiesto la flessibilità del congedo, acquisisca nel corso dell’ottavo mese di gravidanza le condizioni mediche per posticipare interamente l’astensione al post-parto: sarà necessario presentare una nuova domanda con le date aggiornate, senza annullare la precedente.
In merito al congedo parentale, è stata confermata la prevalenza della malattia su quest’ultimo, anche in presenza della nuova indennità all’80% per tre mesi. Ciò assicura continuità interpretativa per i consulenti che assistono i datori di lavoro nella corretta gestione delle assenze.
Sulla cassa integrazione, l’INPS ha ribadito la compatibilità tra prestazioni e lavoro subordinato part-time (orizzontale o verticale) se non interferenti. In caso di collaborazione o lavoro autonomo, occorrerà valutare i guadagni e la loro collocazione temporale per determinare l’eventuale quota di integrazione salariale spettante.
Bonus occupazionali ZES, donne e giovani
In riferimento al Bonus giovani ZES, è stato confermato che la domanda di esonero contributivo può essere inoltrata prima della trasformazione a tempo indeterminato, purché antecedente all’invio della Comunicazione Obbligatoria.
Per il Bonus giovani e donne, l’Istituto ha consigliato di stimare la dote agevolativa sulla base della retribuzione media dei mesi lavorati in caso di contratti part-time verticali. Si suggerisce inoltre di evitare l’indicazione della percentuale di part-time, in quanto le procedure INPS effettuano automaticamente il riproporzionamento del massimale.
Infine, in tema di Contratti di Solidarietà, l’INPS ha precisato che lo sgravio contributivo può riferirsi all’orario effettivamente lavorato anche se superiore a quello inizialmente previsto, ma entro i limiti autorizzati dal Ministero del Lavoro. In caso di variazioni sostanziali, occorrerà una nuova istanza di modifica della riduzione concessa.
Decontribuzione Sud e smart working
Sul regime di Decontribuzione Sud, l’INPS ha confermato che il requisito territoriale si fonda sulla sede operativa aziendale e sulla sua corretta indicazione nel flusso Uniemens, anche in presenza di accordi di lavoro agile senza vincoli di presenza al Sud. Rimane quindi decisivo il luogo di lavoro “fiscale” e non quello da cui viene svolta la prestazione da remoto.
La sessione si è conclusa con l’impegno reciproco a consolidare il canale di dialogo tecnico-istituzionale, considerato uno strumento chiave per l’efficace applicazione delle normative previdenziali sul territorio.
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CPB: dichiarazione reddituale professionisti con reddito reale
Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni reddituali dei professionisti iscritti alle Casse private come base per il calcolo dei contributi soggettivi e integrativi. La prima è quella del 31 luglio 2025 per diverse categorie, tra cui ragionieri commercialisti, agronomi, attuari e geologi.
(Vedi qui il riepilogo delle scadenze per le principali Casse professionali)
A questo proposito giova ricordare che con l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), si è posta la questione se il reddito “concordato” con il fisco debba valere anche per i fini previdenziali. Le Casse professionali, con l'associazione ADEPP in primis, hanno chiarito che il CPB non produce effetti sugli obblighi contributivi dei propri iscritti. Di conseguenza, il contributo soggettivo va calcolato sul reddito effettivo, ovvero su quello realmente percepito dall’attività professionale, e non sull’imponibile definito in sede di concordato.
Questa impostazione difende l’autonomia gestionale e contabile degli enti previdenziali, sancita dal Dlgs 509/1994 e ribadita dalla Corte costituzionale (v. i dettagli al paragrafo seguente)
Diverse Casse (avvocati, commercialisti, ingegneri, periti, agronomi, ecc.) hanno formalizzato tale posizione nell’autunno 2024, ritenendo inapplicabile il CPB in ambito previdenziale, salvo diversa decisione dei singoli enti.
L’approccio delle Casse si contrappone a quello del legislatore, che prevede un aumento del gettito anche contributivo grazie al CPB, probabilmente riferendosi solo alla gestione Inps.
Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP
L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha sottolineato gia nel 2024 che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto l'applicazione dell’articolo 30 sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.
Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017.
diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.
Contributi professionisti extra concordato: il precedente del 2003
In passato, la questione si era già posta con il concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.
Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022 ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.
Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali.
Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.