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    CPB: dichiarazione reddituale professionisti con reddito reale

    Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni reddituali dei professionisti iscritti alle Casse private come base per il calcolo dei contributi soggettivi e integrativi. La prima è quella del 31 luglio 2025 per diverse categorie, tra cui ragionieri commercialisti, agronomi, attuari e geologi.

    (Vedi  qui il riepilogo delle scadenze per  le principali Casse professionali) 

    A questo proposito giova ricordare che con l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), si è posta la questione se il reddito “concordato” con il fisco debba valere anche per i fini previdenziali. Le Casse professionali, con l'associazione ADEPP in primis,  hanno chiarito che il CPB non produce effetti sugli obblighi contributivi dei propri iscritti. Di conseguenza, il contributo soggettivo va calcolato sul reddito effettivo, ovvero su quello realmente percepito dall’attività professionale, e non sull’imponibile definito in sede di concordato.

    Questa impostazione difende l’autonomia gestionale e contabile degli enti previdenziali, sancita dal Dlgs 509/1994 e ribadita dalla Corte costituzionale (v. i dettagli al paragrafo seguente)

     Diverse Casse (avvocati, commercialisti, ingegneri, periti, agronomi, ecc.) hanno formalizzato tale posizione nell’autunno 2024, ritenendo inapplicabile il CPB in ambito previdenziale, salvo diversa decisione dei singoli enti.

    L’approccio delle Casse si contrappone a quello del legislatore, che prevede un aumento del gettito anche contributivo grazie al CPB, probabilmente riferendosi solo alla gestione Inps. 

    Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP

    L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha  sottolineato  gia nel 2024 che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto  l'applicazione dell’articolo 30  sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.

    Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario  degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine,  come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017.

    diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.

    Contributi professionisti extra concordato: il precedente del 2003

    In passato, la questione si era già posta con il  concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.

    Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022   ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.

    Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali. 

    Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.

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    Esame commercialista 2025 ecco l’ordinanza: date e modalità prove

    Con l’Ordinanza Ministeriale n. 426 del 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha  finalmente ufficializzato le date, le modalità e i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale. 

    L’ordinanza molto attesa e sollecitata  qualche giorno fa dai  tirocinanti e giovani professionisti  (v. sotto)  fornisce un quadro chiaro per i candidati e per gli atenei coinvolti.

    La prima scadenza per le domande della prima sessione è fissata al 30 giugno p.v. Si parte il 25 luglio.

    Ecco tutti i dettagli.

    Esame commercialista : Sessioni e requisiti

    Le sessioni d’esame previste sono due: la prima si terrà a luglio, la seconda a novembre. In particolare:

    • per la sezione A dell’albo (dottori commercialisti): inizio 25 luglio e 14 novembre 2025;
    • per la sezione B (esperti contabili): inizio 31 luglio e 20 novembre 2025.

    Gli esami si svolgeranno presso le sedi universitarie elencate in allegato all’ordinanza, dislocate su tutto il territorio nazionale, da Torino a Palermo, includendo anche sedi speciali come le Università Bocconi, LUISS e Link Campus.

    Termini e modalità di presentazione della domanda

    La domanda di ammissione va presentata:

    1. entro il 30 giugno 2025 per la prima sessione;
    2. entro il 21 ottobre 2025 per la seconda sessione.

    Le domande devono essere trasmesse alla segreteria dell’ateneo prescelto e possono essere considerate valide anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine.

    Requisiti di accesso

    Per accedere agli esami è necessario presentare:

    • un titolo accademico adeguato (lauree magistrali in LM-56, LM-77 o equivalenti per commercialisti; L-18, L-33 o equivalenti per esperti contabili);
    • certificazione del tirocinio completato (o dichiarazione sostitutiva);
    • ricevuta del versamento della tassa statale (€ 49,58) e del contributo previsto dall’ateneo;
    • eventuali certificazioni ex lege per candidati con esigenze particolari.

    In caso di esami integrativi per l’iscrizione al registro dei revisori legali, occorre anche l’attestazione del tirocinio specifico ex D.M. n. 146/2012.

    Modalità di svolgimento  tirocinio

    L’art. 6 dell’ordinanza conferma che le attività di tirocinio devono essere svolte all’interno o al termine del percorso di studi, nel rispetto degli accordi tra università e ordini professionali. 

    Il tirocinio deve concludersi entro la data di inizio degli esami. È consentito dichiarare il completamento del tirocinio in prossimità delle prove, a condizione che la relativa documentazione venga prodotta prima dell’esame.

    Le prove integrative per revisori legali saranno calendarizzate autonomamente da ciascuna sede e rese note tramite avviso pubblico presso gli atenei.

    Ti consigliamo per una  preparazione ottimale

    Esame commercialisti la protesta dei giovani commercialisti

    L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  in un comunicato stampa del 9 giugno aveva  denunciato  con fermezza il ritardo nella pubblicazione dell’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato 2025 che aveva generato preoccupazione tra i candidati, gli ordini professionali e le istituzioni coinvolte.

    La Giunta UNGDCEC ha scritto al MUR per sollecitare chiarezza, sottolineando che l’assenza di certezze su date, modalità e struttura delle prove rende impossibile una pianificazione seria dello studio e compromette la serenità necessaria ad affrontare un passaggio fondamentale del percorso professionale.

    “È una mancanza di rispetto ingiustificabile verso migliaia di aspiranti professionisti” si legge nella nota . L’associazione evidenziava come i giovani professionisti operino quotidianamente con puntualità e rigore, ed è quindi legittimo attendersi lo stesso livello di responsabilità dalle istituzioni.

    Sedi d’esame e tabella riepilogo date

    Città – Università Città – Università Città – Università
    ANCONA – Università Politecnica delle Marche LECCE – Università del Salento RIMINI – Campus di Rimini – Università di Bologna
    BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” MACERATA – Università degli Studi di Macerata ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
    BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio MESSINA – Università degli Studi di Messina ROMA – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
    BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore ROMA – Università degli Studi “Roma Tre”
    BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” MILANO – Università degli Studi di Milano Bicocca ROMA – LUISS Guido Carli
    BRESCIA – Università degli Studi di Brescia MILANO – Università Bocconi ROMA – Link Campus University
    CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari MODENA – Università degli Studi UNIMORE SALERNO – Università degli Studi di Salerno
    CAMERINO – Università di Camerino NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II” SASSARI – Università degli Studi di Sassari
    CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise NAPOLI – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” SIENA – Università di Siena
    CASSINO – Università di Cassino e del Lazio Meridionale NAPOLI – Università di Napoli “Parthenope” TERAMO – Università degli Studi di Teramo
    CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo – LIUC PADOVA – Università degli Studi di Padova TORINO – Università degli Studi di Torino
    CATANIA – Università degli Studi di Catania PALERMO – Università degli Studi di Palermo TRENTO – Università degli Studi di Trento
    CATANZARO – Università “Magna Graecia” PARMA – Università degli Studi di Parma TRIESTE – Università degli Studi di Trieste
    COSENZA – Università della Calabria PAVIA – Università degli Studi di Pavia UDINE – Università degli Studi di Udine
    FERRARA – Università degli Studi di Ferrara PERUGIA – Università degli Studi di Perugia URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
    FIRENZE – Università degli Studi di Firenze PESCARA – Università “Gabriele d’Annunzio” VARESE – Università degli Studi dell’Insubria
    FOGGIA – Università degli Studi di Foggia PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore VENEZIA – Università Ca’ Foscari
    FORLÌ – Campus di Forlì – Università di Bologna PISA – Università di Pisa VERCELLI – Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
    GENOVA – Università degli Studi di Genova POTENZA – Università degli Studi della Basilicata VERONA – Università degli Studi di Verona
    L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila REGGIO CALABRIA – Università Mediterranea VITERBO – Università degli Studi della Tuscia
    Tipologia Prima sessione Seconda sessione
    Domanda di ammissione Entro il 30 giugno 2025 Entro il 21 ottobre 2025
    Esame – Sezione A (Dott. commercialista) 25 luglio 2025 14 novembre 2025
    Esame – Sezione B (Esperto contabile) 31 luglio 2025 20 novembre 2025
    Prove integrative (Revisore legale) Data definita da ciascuna sede Data definita da ciascuna sede

    Esame di stato commercialista 2025 Le prove previste

    Le provve d'esame di svolgeranno con le modalità ordinarie previste dal D.lgs. 139/2005, diversamente dagli anni scorsi. 

    In particolare sono previsti tre scritti e un orale sulle seguenti materie:

    1. Prima prova scritta: ragioneria, revisione, tecnica industriale e bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
    2. Seconda prova scritta: materie giuridiche (privato, commerciale, fallimentare, tributario, processuale civile, lavoro, previdenza);
    3. Terza prova scritta: caso pratico;

    Prova orale: su tutte le materie scritte, con aggiunta di informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione e deontologia.

    Nello specifico gli argomenti sono i seguenti:

    • Ragioneria generale e applicata
    • Revisione aziendale
    • Tecnica industriale, bancaria e professionale
    • Finanza aziendale
    • Diritto privato, commerciale, fallimentare
    • Diritto tributario e contenzioso
    • Diritto del lavoro e previdenza
    • Procedura civile
    • Informatica e sistemi informativi
    • Economia politica
    • Matematica e statistica
    • Legislazione e deontologia professionale

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    Accordo CNDCEC-INARCASSA: al via l’assistenza per ingegneri e architetti

    Entra pienamente in vigore oggi, 8 maggio 2025, l’accordo operativo tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), siglato il 16 gennaio scorso. La collaborazione è finalizzata a offrire agli iscritti Inarcassa un’assistenza previdenziale più specializzata ed efficiente, tramite l’intervento qualificato dei commercialisti abilitati. 

    L’accordo quadro, sottoscritto dal precedente  presidente Elbano de Nuccio (CNDCEC) e da Giuseppe Santoro (INARCASSA), prevede che i dottori commercialisti iscritti all’albo possano operare in nome e per conto di ingegneri e architetti liberi professionisti, offrendo un servizio di consulenza previdenziale su misura. 

    Per rendere ciò possibile, INARCASSA ha messo a disposizione un insieme di strumenti operativi – tra cui una funzione di delega digitale, un numero verde e un form online – che facilitano le interazioni  e consentono ai commercialisti di fornire risposte puntuali, anche in presenza di quesiti complessi.

    Altro elemento qualificante dell’accordo è la formazione tecnica: i commercialisti che intendono svolgere attività in favore degli iscritti Inarcassa potranno accedere a corsi e seminari per acquisire competenze specifiche in ambito previdenziale, secondo programmi concordati e promossi dal CNDCEC e da INARCASSA. 

    Il Consiglio Nazionale si impegna a promuovere attivamente la partecipazione dei propri iscritti a queste iniziative formative, che costituiranno una base fondamentale per offrire un’assistenza professionale aggiornata e autorevole. 

    Assistenza commercialisti a INARCASSA: strumenti deleghe e manuale utilizzo

    Dall’8 maggio i commercialisti potranno attivare ufficialmente i servizi previsti dalla convenzione, entrando così in una fase pienamente operativa. 

    Il primo strumento attivato è il numero verde dedicato 800.194.381, attivo ogni lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, riservato agli iscritti all’Albo che necessitano di chiarimenti normativi o operativi per conto di clienti ingegneri e architetti. 

    Parallelamente, è disponibile anche un form online accessibile tramite SPID o CIE dal sito ufficiale www.inarcassa.it, che consente di inviare richieste corredate da delega o documentazione e ricevere risposte via email o telefono.

    Strumento chiave è la delega digitale, già attiva dal febbraio scorso e ora pienamente integrata nel sistema. Questo meccanismo consente agli iscritti Inarcassa di conferire una delega formale a un commercialista, che sarà così autorizzato a gestire pratiche, consultare dati e interagire con la Cassa per conto del proprio assistito. 

    Secondo i dati aggiornati al 7 aprile 2025, sono già oltre 1.100 gli iscritti Inarcassa che hanno attivato una delega digitale verso un commercialista, pari al 71,7% del totale delle deleghe registrate. Una conferma dell’interesse della categoria per un supporto professionale qualificato e semplificato.

    SCARICA QUI IL MANUALE DI UTILIZZO  DEI SERVIZI 

    Accordo CNDCEC INARCASSA:i vantaggi reciproci

    Questo sistema rappresenta un passo importante per INARCASSA verso una riduzione delle criticità che spesso emergono nella gestione degli adempimenti previdenziali, soprattutto in caso di dubbi normativi o ritardi operativi. L’intervento dei commercialisti – autorizzati tramite delega e formati con percorsi dedicati – consente una maggiore tempestività nell’analisi e nella risoluzione delle problematiche, grazie anche alla possibilità di dialogare direttamente  attraverso i canali riservati.

    Dal punto di vista del CNDCEC L’accordo ha anche un impatto strategico sul lungo periodo per i commercialisti : rafforza il loro ruolo come figura di riferimento trasversale, capace di supportare non solo aziende e privati in ambito fiscale e contabile, ma anche liberi professionisti di altri ordini nell’ambito previdenziale. La collaborazione tra CNDCEC e INARCASSA si fonda su una logica di sistema, dove la sinergia tra enti e categorie produce valore concreto per l’intero comparto professionale.

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    Contributi Ragionieri 2025 quali sono aliquote e minimi?

    Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :

    1.  i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A
    2. gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.

    Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori)   alle seguenti scadenze fisse: 

    • 16 febbraio :  prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità, che slitta al 17 febbraio nel 2025 
    • 16 aprile:  seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
    • 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 ottobre  sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.

    Le altre scadenze da ricordare:

    • 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente 
    • 16 settembre  quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
    • 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.

    Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025

    Contributo soggettivo

    Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari  per il 2025 a € 122.371,22 .

    (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)

    E’ dovuto nel 2025 un contributo soggettivo minimo pari a €   3.724,99 euro .

    I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:

    •  versano il 50% dell’importo e ,  
    • se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.

    I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo  e-mail: [email protected] 

    Contributo soggettivo supplementare

    Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. Nel 2025 il contributo  soggettivo  supplementare  minimo  è pari ad € 624,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 81.600,00.

    Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.

    Contributo Integrativo

    Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa. E’ comunque dovuto un

    Il contributo integrativo minimo è stato fissato, per il 2025, nella misura pari a 927,58 euro

    ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista

    Contributo di Maternità

    Il contributo 2025 non è ancora stato determinato Il contributo di maternità per l'anno 2024  era stato fissato  a 10 euro con delibera del 22 maggio 2024 approvata con nota ministeriale   n. 36/0010077/RAG-L-131 del 4 settembre  2024 .

    Modalità di pagamento e causali contributo F24

    I contributi si pagano :

    1. con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa, 
    2. tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca) 
    3. o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale  deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

    Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali: 

    • E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
    • E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
    • E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
    • E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
    • E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
    • E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
    • E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
    • E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).

    Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati. 

    Maggiori informazioni all'indirizzo  www.cassaragionieri.it.

    Tabella di riepilogo contributi e scadenze

    ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

    CONTRIBUTO

    IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni 

    ALIQUOTA

    DICHIARAZIONE

    SCADENZE

     

     

    Soggettivo

     

     

    Minimi

    Dal 15% al 25% fino a   euro

    Modello A/19 

    Entro il 31/07/2023

     

    Acconto eccedenze sul minimo  entro il:

    • 16/09/2025

    Saldo eccedenze entro il:

    • 16/12/2025.

    Per i contributi minimi  con rate del 20% entro il:

    • 17/02/2025;
    • 16/04/2025;
    • 16/06/2025
    • 16/07/2025
    • 16/10/2025

     3.724,99 euro .

    Soggettivo supplementare

    624,00 euro 

    0,75% sul reddito professionale netto

     

    Integrativo minimo

     

     927,58 euro  

    4%

     

    Maternità

     

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    Formazione Revisori: pubblicato il programma 2025

    Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025, il MEF ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.

    Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali. 

    Attenzione al fatto che, i corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.

    Programma formazione Revisori 2025: tutti i dettagli

    Con la Determina di cui si tratta si prevede di adottare per l’anno 2025, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato: Scarica qui il programma di formazione 2025 per i revisori legali.
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina.
    I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.

    Nella premessa del programma si specifica che esso è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, pur recependo le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti fortemente attuali come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.
    L’impianto dell’offerta formativa 2025 conferma la prevalenza dei contenuti afferenti le  materie caratterizzanti la revisione legale:

    • Gestione del rischio e controllo interno, 
    • Principi di  revisione nazionali e internazionali, 
    • Disciplina della revisione legale, 
    • Deontologia professionale  e indipendenza,
    • Tecnica professionale della revisione

    rispetto alle materie non caratterizzanti, per alcuni delle quali, come negli anni precedenti, viene posta una specifica limitazione nel numero dei crediti validi ai fini degli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al registro.
    Viene anche evidenziato che a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva CSRD 2022/2464 ad opera del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si è ritenuto opportuno porre particolare rilevanza, inoltre, alle materie del Gruppo D), caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.

    Al fine di agevolare lo svolgimento della formazione su tali materie e diversificare il catalogo dei corsi a disposizione degli iscritti, si è scelto di organizzare il Gruppo D) in due distinte aree tematiche articolate su argomenti di tecnica professionale o di natura prettamente giuridica.

    Allegati:
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    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Il MEF con una nota del 28 gennaio ha dato il via ai nuovi principi di revisione ISQM annunciati già a fine 2023 e per i quali vi era l'opzione falcoltativa per il 2024. Per un ripilogo del pregresso leggi anche Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF. 

    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Si precisa che, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

    • per l’ISQM Italia 1,
    • e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.

    La determina di adozione RR 184 dell’8 agosto 2023 e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione a questa pagina.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    CTU: chiarimenti dal CNDCEC sulle nomine extra circondario

    Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente affrontato una questione sollevata dall’Ordine dei Commercialisti di Salerno in merito al conferimento di incarichi ai Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e ai Professionisti Delegati alle Vendite. 

    Nel Pronto Ordini 96  del 16 gennaio 2025 si risponde alle richieste di chiarimento  attorno alla possibilità di operare al di fuori del proprio circondario di appartenenza, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia e dai successivi interventi correttivi.

    La Mobilità dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) la risposta del Consiglio

    Il Consiglio Nazionale ha chiarito che, in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stata introdotta una maggiore flessibilità nella nomina dei CTU. 

    Nello specifico, l’istituzione dell’Albo Nazionale dei CTU consente ai giudici di conferire incarichi a consulenti iscritti all’albo di qualsiasi Tribunale, superando i vincoli territoriali precedenti. L’art. 22 disp. att. c.p.c., così come modificato, prevede che:

    • I giudici debbano prioritariamente nominare CTU iscritti nell’albo del proprio Tribunale.
    • In alternativa, è possibile nominare, con provvedimento motivato, consulenti iscritti ad altri albi o anche persone non iscritte in alcun albo, previa comunicazione al Presidente del Tribunale.

    Questo significa che la nomina di consulenti fuori circondario non richiede più una preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una motivazione scritta e una comunicazione formale.

    Chiarimento sull’Attività dei Custodi e dei Professionisti Delegati

    Con riferimento ai professionisti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c., il Consiglio Nazionale ha evidenziato le modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. 

    La nuova normativa elimina l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di motivare analiticamente la nomina di un professionista appartenente a un altro circondario, purché rientrante nel medesimo distretto di Corte d’Appello. Questo rappresenta una semplificazione significativa rispetto alla disciplina previgente.