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Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità
Nel consiglio dei ministri del 4 settembre 2025 erano all'ordine del giorno 4 disegni di legge sulla riforma degli ordinamenti delle professioni .
Ne erano stati approvati tre (professione forense, sanitari e ordinamenti professionali in generale), mentre era stato rimandato lo schema della legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialisti ed esperti contabili.
Con l'approvazione giunta nel consiglio dei Ministri dell'11 settembre la riforma dell’ordinamento dei commercialisti entra nella fase attuativa con decreti da emanare entro 12 mesi e introduce importanti novità:
- nuove regole su attività professionali, compensi e incompatibilità,
- una revisione della governance ordinistica con il riassetto degli Ordini territoriali,
- la possibilità di anticipare lo svolgimento del tirocinio già durante la laurea magistrale.
Un pacchetto di misure che, secondo il Consiglio nazionale, segna una tappa “storica” per la modernizzazione della professione e il suo allineamento agli standard europei. Il testo accoglie le contestazioni di alcuni ordini territoriali e dalla Cassa ragionieri raccogliendo una approvazione piu ampia di quanto atteso. (V. ultimo paragrafo).
Le novità attese. principi e criteri
Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso, mai approdata in Consiglio dei Ministri. L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .
QUI IL TESTO APPROVATO DAL CDM
Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:
- Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
- Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
- Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
- Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
- Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
- Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
- Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
- Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
- Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
- Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
- I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.
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Le reazioni contrarie di ANC e ADC
L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era detta subito contraria e aveva scritto al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria.
Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.
Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.
Le novità del testo approvato
Lo schema di disegno di legge delega uscito dal Consiglio dei ministri come detto raccoglie consenso abbastanzaa ampio all’interno della categoria.
Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.
Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:
- la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e
- il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.
Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.
La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.
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Accertamento e segreto professionale: le regole per la Cassazione
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17228 del 26 giugno 2025 ha chiarito i limiti applicativi del segreto professionale in rapporto alle richieste della Guardia di finanza in sede di accertamento fiscale in un caso di evidente "contabilità parallela".
La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale che tutela il segreto professionale come limite all’attività di controllo fiscale, richiamando i principi di proporzionalità e legalità nell’acquisizione della prova. Per i professionisti e i contribuenti, la sentenza costituisce un importante chiarimento sui limiti entro i quali può muoversi l’Amministrazione finanziaria in sede di verifica.
Il caso: avviso di accertamento e autorizzazione di deroga al segreto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza nei confronti di un avvocato, con riferimento all’anno d’imposta 2009.
In particolare, l’Ufficio contestava la presunta omessa o parziale fatturazione di prestazioni professionali, ricostruite sulla base di documenti rinvenuti dalla Guardia di Finanza durante un accesso presso lo studio del contribuente. Tra tali documenti figurava in particolare un block notes contenente l’indicazione di clienti e compensi, ritenuto costituire una vera e propria “contabilità parallela”.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso.
In secondo grado, la Corte di Giustizia Tributaria della Calabria ribaltava la decisione, annullando l’avviso. I giudici regionali osservavano che l’acquisizione dei documenti era avvenuta in modo illegittimo: l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Paola a derogare al segreto professionale risultava rilasciata prima dell’effettiva eccezione del contribuente e senza specifica indicazione dei documenti da acquisire. Inoltre, l’atto di accertamento si fondava su dichiarazioni di terzi e su documentazione extracontabile che, in mancanza di adeguata validità probatoria, non potevano da sole sorreggere la pretesa tributaria
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: autorizzazione della procura
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, sollevando due motivi:
- Il primo denunciava la violazione dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 103 c.p.p., sostenendo la validità di un’autorizzazione preventiva della Procura per l’eventuale esame di documenti coperti da segreto professionale. Secondo l’Amministrazione, la norma non richiede che l’autorizzazione intervenga necessariamente dopo l’eccezione del professionista.
- Il secondo motivo contestava invece la decisione di escludere la rilevanza probatoria della documentazione extracontabile, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui essa può costituire valido indizio per accertamenti induttivi
La Corte di Cassazione, come anticipato, ha respinto il ricorso in quanto:
- sul primo motivo, i giudici hanno confermato che l’autorizzazione prevista dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. 633/1972 può essere legittimamente rilasciata solo dopo l’effettiva eccezione del segreto professionale, poiché è proprio tale opposizione a determinare la necessità di valutare in concreto le contrapposte ragioni. Un provvedimento preventivo e generico non soddisfa il requisito richiesto. Richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 11082/2010), la Corte ha ribadito che l’autorizzazione deve contenere una motivazione che dia conto del bilanciamento tra le esigenze dell’indagine fiscale e la tutela del segreto professionale.
- Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la Commissione Tributaria regionale non aveva negato in astratto la possibilità di fondare un accertamento sulla documentazione extracontabile, ma aveva semplicemente rilevato che nel caso specifico tale documentazione era stata acquisita illegittimamente, pertanto, non poteva essere utilizzata.
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I principi alla base della pronuncia
La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di merito, ribadendo un principio importante: l’autorizzazione della Procura alla deroga del segreto professionale deve essere successiva e specifica rispetto all’eccezione sollevata dal professionista. Solo in questo modo, infatti, è garantita una reale valutazione comparativa tra l’interesse alla repressione delle violazioni tributarie e la tutela di un diritto riconosciuto dall’ordinamento, legata al caso specifico.
La decisione evidenzia inoltre che, in assenza di tale autorizzazione, i documenti acquisiti non possono costituire valido fondamento per l’accertamento fiscale.
Ne deriva che eventuali elementi di “contabilità parallela” rinvenuti senza il rispetto delle garanzie di legge restano inutilizzabili, pur se in astratto idonei a sorreggere accertamenti induttivi ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972.
Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese di giudizio.
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Contributi Ragionieri 2025 quali sono aliquote e minimi?
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e
- gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori) alle seguenti scadenze fisse:
- 16 febbraio : prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità, che slitta al 17 febbraio nel 2025
- 16 aprile: seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 ottobre sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
Le altre scadenze da ricordare:
- 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- 16 settembre quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari per il 2025 a € 122.371,22 .
(Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)
E’ dovuto nel 2025 un contributo soggettivo minimo pari a € 3.724,99 euro .
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:
- versano il 50% dell’importo e ,
- se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. Nel 2025 il contributo soggettivo supplementare minimo è pari ad € 624,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 81.600,00.
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa. E’ comunque dovuto un
Il contributo integrativo minimo è stato fissato, per il 2025, nella misura pari a 927,58 euro
ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista
Contributo di Maternità
Il contributo 2025 non è ancora stato determinato Il contributo di maternità per l'anno 2024 era stato fissato a 10 euro con delibera del 22 maggio 2024 approvata con nota ministeriale n. 36/0010077/RAG-L-131 del 4 settembre 2024 .
Modalità di pagamento e causali contributo F24
I contributi si pagano :
- con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa,
- tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca)
- o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
- E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
- E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
- E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
- E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
- E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
- E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
- E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
- E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
Tabella di riepilogo contributi e scadenze
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
CONTRIBUTO
IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni
ALIQUOTA
DICHIARAZIONE
SCADENZE
Soggettivo
Minimi
Dal 15% al 25% fino a euro
Modello A/19
Entro il 31/07/2023
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
- 16/09/2025
Saldo eccedenze entro il:
- 16/12/2025.
Per i contributi minimi con rate del 20% entro il:
- 17/02/2025;
- 16/04/2025;
- 16/06/2025
- 16/07/2025
- 16/10/2025
3.724,99 euro .
Soggettivo supplementare
624,00 euro
0,75% sul reddito professionale netto
Integrativo minimo
927,58 euro
4%
Maternità
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Formazione Revisori: pubblicato il programma 2025
Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025, il MEF ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.
Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali.
Attenzione al fatto che, i corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.
Programma formazione Revisori 2025: tutti i dettagli
Con la Determina di cui si tratta si prevede di adottare per l’anno 2025, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato: Scarica qui il programma di formazione 2025 per i revisori legali.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina.
I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.Nella premessa del programma si specifica che esso è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, pur recependo le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti fortemente attuali come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.
L’impianto dell’offerta formativa 2025 conferma la prevalenza dei contenuti afferenti le materie caratterizzanti la revisione legale:- Gestione del rischio e controllo interno,
- Principi di revisione nazionali e internazionali,
- Disciplina della revisione legale,
- Deontologia professionale e indipendenza,
- Tecnica professionale della revisione
rispetto alle materie non caratterizzanti, per alcuni delle quali, come negli anni precedenti, viene posta una specifica limitazione nel numero dei crediti validi ai fini degli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al registro.
Viene anche evidenziato che a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva CSRD 2022/2464 ad opera del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si è ritenuto opportuno porre particolare rilevanza, inoltre, alle materie del Gruppo D), caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.Al fine di agevolare lo svolgimento della formazione su tali materie e diversificare il catalogo dei corsi a disposizione degli iscritti, si è scelto di organizzare il Gruppo D) in due distinte aree tematiche articolate su argomenti di tecnica professionale o di natura prettamente giuridica.
Allegati: -
Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio
Il MEF con una nota del 28 gennaio ha dato il via ai nuovi principi di revisione ISQM annunciati già a fine 2023 e per i quali vi era l'opzione falcoltativa per il 2024. Per un ripilogo del pregresso leggi anche Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF.
Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio
Si precisa che, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025:
- per l’ISQM Italia 1,
- e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.
La determina di adozione RR 184 dell’8 agosto 2023 e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione a questa pagina.
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CTU: chiarimenti dal CNDCEC sulle nomine extra circondario
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente affrontato una questione sollevata dall’Ordine dei Commercialisti di Salerno in merito al conferimento di incarichi ai Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e ai Professionisti Delegati alle Vendite.
Nel Pronto Ordini 96 del 16 gennaio 2025 si risponde alle richieste di chiarimento attorno alla possibilità di operare al di fuori del proprio circondario di appartenenza, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia e dai successivi interventi correttivi.
La Mobilità dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) la risposta del Consiglio
Il Consiglio Nazionale ha chiarito che, in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stata introdotta una maggiore flessibilità nella nomina dei CTU.
Nello specifico, l’istituzione dell’Albo Nazionale dei CTU consente ai giudici di conferire incarichi a consulenti iscritti all’albo di qualsiasi Tribunale, superando i vincoli territoriali precedenti. L’art. 22 disp. att. c.p.c., così come modificato, prevede che:
- I giudici debbano prioritariamente nominare CTU iscritti nell’albo del proprio Tribunale.
- In alternativa, è possibile nominare, con provvedimento motivato, consulenti iscritti ad altri albi o anche persone non iscritte in alcun albo, previa comunicazione al Presidente del Tribunale.
Questo significa che la nomina di consulenti fuori circondario non richiede più una preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una motivazione scritta e una comunicazione formale.
Chiarimento sull’Attività dei Custodi e dei Professionisti Delegati
Con riferimento ai professionisti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c., il Consiglio Nazionale ha evidenziato le modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
La nuova normativa elimina l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di motivare analiticamente la nomina di un professionista appartenente a un altro circondario, purché rientrante nel medesimo distretto di Corte d’Appello. Questo rappresenta una semplificazione significativa rispetto alla disciplina previgente.
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Cassa Ragionieri: aliquote contributive in aumento dal 2025
L'Assemblea dei Delegati della Cassa di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, sotto la guida del Presidente Luigi Pagliuca, ha recentemente approvato l'assestamento del bilancio preventivo 2024 e il bilancio di previsione per il 2025.
I dati evidenziano un rafforzamento finanziario dell'ente, con un risultato lordo assestato 2024 di 100,70 milioni di euro e una previsione per il 2025 di 107,24 milioni di euro. Centrale nella discussione è stata la proposta di modifica delle aliquote contributive (minima fino al 18% entro il 2027), mirata a garantire la sostenibilità e l'adeguatezza delle prestazioni future.
Cassa ragionieri la gestione al 2025 e il recupero dei debiti contributivi
Su bilanci approvati sottolineano la solidità finanziaria della Cassa previdenziale, frutto di una gestione prudente e di un miglioramento dei rendimenti degli investimenti mobiliari.
Il comunicato della Cassa precisa anche che:
- c'è stato "un buon incremento della contribuzione da parte degli iscritti , grazie al rialzo dei redditi e dei volumi d’affari degli iscritti che ha consentito una crescita apprezzabile, rispetto alla previsione iniziale, del gettito della contribuzione soggettiva ed integrativa."
- inoltre "Gli eventi geopolitici e le consultazioni elettorali in ogni parte del pianeta hanno pesato meno sul conseguimento dei risultati finanziari e l’attenuazione dell’inflazione, avviata verso il tasso obiettivo del 2% in Europa e poco sopra negli Stati Uniti, consente un miglioramento dei tassi reali positivi.
Nello specifico i proventi da investimenti mobiliari hanno raggiunto un rendimento positivo del 4,02%, trainati in particolare dalle gestioni a mandato (+7,23%).
La prudenza resta un pilastro della gestione, con significativi accantonamenti per svalutazioni, pari a 32,20 milioni di euro nel 2024 e a 36,12 milioni nel 2025.
Viene sottolineato anche che "Le azioni di recupero delle posizioni contributive irregolari, che hanno già prodotto oltre 8.000 decreti ingiuntivi, continueranno nel 2025."
Ecco un riepilogo delle principali voci finanziarie per il 2024 e 2025:
Voce 2024 Assestato (mln €) 2025 Previsto (mln €) Risultato lordo 100,70 107,24 Risultato netto 22,35 31,96 Entrate contributive 328,97 348,36 Spesa per prestazioni 283,20 291,40 Svalutazione crediti 32,20 36,12 Aumento aliquote Cassa ragionieri
Uno degli aspetti più rilevanti dell'Assemblea è stato l’esame della proposta di modifica delle aliquote contributive, che prevede un aumento graduale delle aliquote soggettive minime e massime. L’obiettivo principale è rafforzare l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali future, in particolare per i nuovi iscritti che saranno soggetti esclusivamente al regime contributivo.
Parametro Aliquota Attuale Proposta (a regime) Aliquota soggettiva minima 15% 18% Aliquota soggettiva massima 25% 40% Questa riforma, subordinata all’approvazione dei Ministeri vigilanti, mira a incrementare progressivamente le aliquote dal 15% al 16% nel primo anno, fino a raggiungere il 18% dopo tre anni.
Approvazione bilancio attuariale e analisi ALM per la sostenibilità del fondo
La modifica è stata accompagnata dall’approvazione di un nuovo bilancio tecnico attuariale, che garantisce la sostenibilità del fondo previdenziale per i prossimi 50 anni, rispettando i parametri di equilibrio finanziario richiesti dalla legge 335/1995.
La Cassa ha aggiornato l’analisi ALM per il triennio 2023-2025, con l’obiettivo di ottimizzare il portafoglio investimenti. Tra gli obiettivi principali spiccano:
- Riduzione dell’esposizione immobiliare: prevista una contrazione della componente immobiliare dal 29,5% al 26,7% entro il 2025.
- Incremento del rendimento reale: fissato al 3,2% netto, con un obiettivo nominale del 5,3% in previsione di un’inflazione media del 2,1%.
- Riposizionamento delle classi di investimento: focus sull'azionario (30%) e consolidamento dell’obbligazionario (51,5%).