• Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Esame commercialista 2025: scadenza domande 21 ottobre

    Con l’Ordinanza Ministeriale n. 426 del 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha   ufficializzato le date, le modalità e i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale. 

    Si avvicinano i termini per la seconda sessione, che si terrà a novembre. le domande vanno inviate entro il 21 ottobre 2025

    Vediamo tutti i  dettagli dell'ordinanza.

    Esame commercialista : Sessioni e requisiti

    Le sessioni d’esame previste sono due: la prima si è tenuta a luglio, la seconda sarà a novembre. In particolare:

    • per la sezione A dell’albo (dottori commercialisti): inizio 25 luglio e 14 novembre 2025;
    • per la sezione B (esperti contabili): inizio 31 luglio e 20 novembre 2025.

    Gli esami si svolgeranno presso le sedi universitarie elencate in allegato all’ordinanza, dislocate su tutto il territorio nazionale, da Torino a Palermo, includendo anche sedi speciali come le Università Bocconi, LUISS e Link Campus.

    Termini e modalità di presentazione della domanda

    La domanda di ammissione va presentata:

    1. entro il 30 giugno 2025 per la prima sessione;
    2. entro il 21 ottobre 2025 per la seconda sessione.

    Le domande devono essere trasmesse alla segreteria dell’ateneo prescelto e possono essere considerate valide anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine.

    Requisiti di accesso

    Per accedere agli esami è necessario presentare:

    • un titolo accademico adeguato (lauree magistrali in LM-56, LM-77 o equivalenti per commercialisti; L-18, L-33 o equivalenti per esperti contabili);
    • certificazione del tirocinio completato (o dichiarazione sostitutiva);
    • ricevuta del versamento della tassa statale (€ 49,58) e del contributo previsto dall’ateneo;
    • eventuali certificazioni ex lege per candidati con esigenze particolari.

    In caso di esami integrativi per l’iscrizione al registro dei revisori legali, occorre anche l’attestazione del tirocinio specifico ex D.M. n. 146/2012.

    Modalità di svolgimento  tirocinio

    L’art. 6 dell’ordinanza conferma che le attività di tirocinio devono essere svolte all’interno o al termine del percorso di studi, nel rispetto degli accordi tra università e ordini professionali. 

    Il tirocinio deve concludersi entro la data di inizio degli esami. È consentito dichiarare il completamento del tirocinio in prossimità delle prove, a condizione che la relativa documentazione venga prodotta prima dell’esame.

    Le prove integrative per revisori legali saranno calendarizzate autonomamente da ciascuna sede e rese note tramite avviso pubblico presso gli atenei.

    Ti consigliamo per una  preparazione ottimale

    Esame commercialisti la protesta dei giovani commercialisti

    L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  in un comunicato stampa del 9 giugno aveva  denunciato  con fermezza il ritardo nella pubblicazione dell’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato 2025 che aveva generato preoccupazione tra i candidati, gli ordini professionali e le istituzioni coinvolte.

    La Giunta UNGDCEC ha scritto al MUR per sollecitare chiarezza, sottolineando che l’assenza di certezze su date, modalità e struttura delle prove rende impossibile una pianificazione seria dello studio e compromette la serenità necessaria ad affrontare un passaggio fondamentale del percorso professionale.

    “È una mancanza di rispetto ingiustificabile verso migliaia di aspiranti professionisti” si legge nella nota . L’associazione evidenziava come i giovani professionisti operino quotidianamente con puntualità e rigore, ed è quindi legittimo attendersi lo stesso livello di responsabilità dalle istituzioni.

    Sedi d’esame e tabella riepilogo date

    Città – Università Città – Università Città – Università
    ANCONA – Università Politecnica delle Marche LECCE – Università del Salento RIMINI – Campus di Rimini – Università di Bologna
    BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” MACERATA – Università degli Studi di Macerata ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
    BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio MESSINA – Università degli Studi di Messina ROMA – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
    BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore ROMA – Università degli Studi “Roma Tre”
    BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” MILANO – Università degli Studi di Milano Bicocca ROMA – LUISS Guido Carli
    BRESCIA – Università degli Studi di Brescia MILANO – Università Bocconi ROMA – Link Campus University
    CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari MODENA – Università degli Studi UNIMORE SALERNO – Università degli Studi di Salerno
    CAMERINO – Università di Camerino NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II” SASSARI – Università degli Studi di Sassari
    CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise NAPOLI – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” SIENA – Università di Siena
    CASSINO – Università di Cassino e del Lazio Meridionale NAPOLI – Università di Napoli “Parthenope” TERAMO – Università degli Studi di Teramo
    CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo – LIUC PADOVA – Università degli Studi di Padova TORINO – Università degli Studi di Torino
    CATANIA – Università degli Studi di Catania PALERMO – Università degli Studi di Palermo TRENTO – Università degli Studi di Trento
    CATANZARO – Università “Magna Graecia” PARMA – Università degli Studi di Parma TRIESTE – Università degli Studi di Trieste
    COSENZA – Università della Calabria PAVIA – Università degli Studi di Pavia UDINE – Università degli Studi di Udine
    FERRARA – Università degli Studi di Ferrara PERUGIA – Università degli Studi di Perugia URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
    FIRENZE – Università degli Studi di Firenze PESCARA – Università “Gabriele d’Annunzio” VARESE – Università degli Studi dell’Insubria
    FOGGIA – Università degli Studi di Foggia PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore VENEZIA – Università Ca’ Foscari
    FORLÌ – Campus di Forlì – Università di Bologna PISA – Università di Pisa VERCELLI – Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
    GENOVA – Università degli Studi di Genova POTENZA – Università degli Studi della Basilicata VERONA – Università degli Studi di Verona
    L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila REGGIO CALABRIA – Università Mediterranea VITERBO – Università degli Studi della Tuscia
    Tipologia Prima sessione Seconda sessione
    Domanda di ammissione Entro il 30 giugno 2025 Entro il 21 ottobre 2025
    Esame – Sezione A (Dott. commercialista) 25 luglio 2025 14 novembre 2025
    Esame – Sezione B (Esperto contabile) 31 luglio 2025 20 novembre 2025
    Prove integrative (Revisore legale) Data definita da ciascuna sede Data definita da ciascuna sede

    Esame di stato commercialista 2025 Le prove previste

    Le provve d'esame di svolgeranno con le modalità ordinarie previste dal D.lgs. 139/2005, diversamente dagli anni scorsi. 

    In particolare sono previsti tre scritti e un orale sulle seguenti materie:

    1. Prima prova scritta: ragioneria, revisione, tecnica industriale e bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
    2. Seconda prova scritta: materie giuridiche (privato, commerciale, fallimentare, tributario, processuale civile, lavoro, previdenza);
    3. Terza prova scritta: caso pratico;

    Prova orale: su tutte le materie scritte, con aggiunta di informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione e deontologia.

    Nello specifico gli argomenti sono i seguenti:

    • Ragioneria generale e applicata
    • Revisione aziendale
    • Tecnica industriale, bancaria e professionale
    • Finanza aziendale
    • Diritto privato, commerciale, fallimentare
    • Diritto tributario e contenzioso
    • Diritto del lavoro e previdenza
    • Procedura civile
    • Informatica e sistemi informativi
    • Economia politica
    • Matematica e statistica
    • Legislazione e deontologia professionale

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    Bonus asili Cassa Commercialisti: domande entro il 31 ottobre

    Fino al 31 ottobre 2025 gli iscritti alla Cassa dottori commercialisti con reddito fino a35milla euro possono fare domanda per ottenere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell’infanzia e, dallo scorso anno anche i centri estivi.

     L'importo è di

         1.000 euro per ogni figlio,per la frequenza di asilo nido o scuole dell’infanzia, e 

         500 euro  per la frequenza dei centri estivi, 

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte. 

    Vediamo in dettaglio i requisiti per accedere ai contributi, per quali spese,  modalità e scadenza delle domande.

    Bando asili e centri estivi 2025

     Nello specifico i contributi  sono rivolti al rimborso delle  spese sostenute per 

    • frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia 
    • per i  figli  fino a 14 anni (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi),
    •  di Iscritti alla Cassa, non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti, 
    • che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2023 (dichiarazione 2024), non superiore a Euro 35.000. 

    ATTENZIONE Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due.

    Va presentata una domanda per ogni figlio 

    Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:

    •  A – Rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 01/09/2024 al 31/07/2025.
    • B – Rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2025 al 30/09/2025.

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.

    Le istanze di rimborso per spese inferiori a € 200,00 non sono accoglibili 

    Il bando precisa che una volta quantificato l’ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l’importo del rimborso i sarà ridotto in misura proporzionale al numero complessivo delle  alle domande accolte.

    Nel caso in cui le spese di cui si chiede il rimborso siano state oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulle spese residue (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).

    Le domande devono essere presentate dal 01/08/2025 al 31/10/2025 esclusivamente utilizzando

    •  il servizio online DAS per la tipologia A e
    • il servizio online DCE per la tipologia B.

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    Accertamento e segreto professionale: le regole per la Cassazione

    La Corte di Cassazione  con ordinanza  n. 17228 del 26 giugno 2025 ha chiarito i limiti applicativi del segreto professionale in rapporto alle richieste della Guardia di finanza in sede di accertamento fiscale in un caso di evidente "contabilità parallela". 

    La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale che tutela il segreto professionale come limite all’attività di controllo fiscale, richiamando i principi di proporzionalità e legalità nell’acquisizione della prova. Per i professionisti e i contribuenti, la sentenza costituisce un importante chiarimento sui limiti entro i quali può muoversi l’Amministrazione finanziaria in sede di verifica.

    Il caso: avviso di accertamento e autorizzazione di deroga al segreto

    La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza nei confronti di un avvocato, con riferimento all’anno d’imposta 2009. 

    In particolare, l’Ufficio contestava la presunta omessa o parziale fatturazione di prestazioni professionali, ricostruite sulla base di documenti rinvenuti dalla Guardia di Finanza durante un accesso presso lo studio del contribuente. Tra tali documenti figurava in particolare un block notes contenente l’indicazione di clienti e compensi, ritenuto costituire una vera e propria “contabilità parallela”.

    Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. 

    In secondo grado, la Corte di Giustizia Tributaria della Calabria ribaltava la decisione, annullando l’avviso. I giudici regionali osservavano che l’acquisizione dei documenti era avvenuta in modo illegittimo: l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Paola a derogare al segreto professionale risultava rilasciata prima dell’effettiva eccezione del contribuente e senza specifica indicazione dei documenti da acquisire. Inoltre, l’atto di accertamento si fondava su dichiarazioni di terzi e su documentazione extracontabile che, in mancanza di adeguata validità probatoria, non potevano da sole sorreggere la pretesa tributaria

    Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: autorizzazione della procura

    L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, sollevando due motivi:

    1.  Il primo denunciava la violazione dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 103 c.p.p., sostenendo la validità di un’autorizzazione preventiva della Procura per l’eventuale esame di documenti coperti da segreto professionale. Secondo l’Amministrazione, la norma non richiede che l’autorizzazione intervenga necessariamente dopo l’eccezione del professionista. 
    2. Il secondo motivo contestava invece la decisione di escludere la rilevanza probatoria della documentazione extracontabile, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui essa può costituire valido indizio per accertamenti induttivi

    La Corte di Cassazione, come anticipato,  ha respinto il ricorso in quanto:

    1.  sul primo motivo, i giudici hanno confermato che l’autorizzazione prevista dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. 633/1972 può essere legittimamente rilasciata solo dopo l’effettiva eccezione del segreto professionale, poiché è proprio tale opposizione a determinare la necessità di valutare in concreto le contrapposte ragioni. Un provvedimento preventivo e generico non soddisfa il requisito richiesto. Richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 11082/2010), la Corte ha ribadito che l’autorizzazione deve contenere una motivazione che dia conto del bilanciamento tra le esigenze dell’indagine fiscale e la tutela del segreto professionale.
    2. Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la Commissione Tributaria regionale non aveva negato in astratto la possibilità di fondare un accertamento sulla documentazione extracontabile, ma aveva semplicemente rilevato che nel caso specifico tale documentazione era stata acquisita illegittimamente, pertanto, non poteva essere utilizzata.

    .

    I principi alla base della pronuncia

    La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di merito, ribadendo un principio importante: l’autorizzazione della Procura alla deroga del segreto professionale deve essere successiva e specifica rispetto all’eccezione sollevata dal professionista. Solo in questo modo, infatti,  è garantita una reale  valutazione comparativa tra l’interesse alla repressione delle violazioni tributarie e la tutela di un diritto riconosciuto dall’ordinamento, legata al caso specifico.

    La decisione evidenzia inoltre che, in assenza di tale autorizzazione, i documenti acquisiti non possono costituire valido fondamento per l’accertamento fiscale. 

    Ne deriva che eventuali elementi di “contabilità parallela” rinvenuti senza il rispetto delle garanzie di legge restano inutilizzabili, pur se in astratto idonei a sorreggere accertamenti induttivi ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972.

    Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese di giudizio.

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    INPS e Commercialisti: risposte a quesiti su maternità, bonus e decontribuzione

    Presso la Direzione Centrale dell’INPS si è tenuta nei giorni scorsi una nuova riunione del tavolo tecnico tra l’Istituto e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ha fornito risposte dirette a molti quesiti posti dai professionisti per  la gestione previdenziale dei  propri clienti .

    L’incontro ha visto la partecipazione della consigliera delegata Marina Andreatta, del ricercatore Alessandro Ventura e dei commercialisti Domenico Barbuzza, Cinzia Brunazzo e Stefano Danieli. 

    A coordinare i lavori è stato il direttore centrale Entrate dell’INPS, Antonio Pone, che ha ribadito l’importanza di un confronto strutturato e costante con la categoria 

    In questa cornice è stata annunciata  anche la programmazione di eventi formativi dedicati. 

    Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti forniti dall’Istituto, come riportati nell’ allegato all'informativa 123/2025 del CNDCEC.

    QUI IL TESTO COMPLETO

    Maternità, congedi e prestazioni INPS

    Sul congedo di maternità, l’INPS ha chiarito la procedura da seguire nel caso in cui una lavoratrice, dopo aver inizialmente richiesto la flessibilità del congedo, acquisisca nel corso dell’ottavo mese di gravidanza le condizioni mediche per posticipare interamente l’astensione al post-parto: sarà necessario presentare una nuova domanda con le date aggiornate, senza annullare la precedente.

    In merito al congedo parentale, è stata confermata la prevalenza della malattia su quest’ultimo, anche in presenza della nuova indennità all’80% per tre mesi. Ciò assicura continuità interpretativa per i consulenti che assistono i datori di lavoro nella corretta gestione delle assenze.

    Sulla cassa integrazione, l’INPS ha ribadito la compatibilità tra prestazioni e lavoro subordinato part-time (orizzontale o verticale) se non interferenti. In caso di collaborazione o lavoro autonomo, occorrerà valutare i guadagni e la loro collocazione temporale per determinare l’eventuale quota di integrazione salariale spettante.

    Bonus occupazionali ZES, donne e giovani

    In riferimento al Bonus giovani ZES, è stato confermato che la domanda di esonero contributivo può essere inoltrata prima della trasformazione a tempo indeterminato, purché antecedente all’invio della Comunicazione Obbligatoria.

    Per il Bonus giovani e donne, l’Istituto ha consigliato di stimare la dote agevolativa sulla base della retribuzione media dei mesi lavorati in caso di contratti part-time verticali. Si suggerisce inoltre di evitare l’indicazione della percentuale di part-time, in quanto le procedure INPS effettuano automaticamente il riproporzionamento del massimale.

    Infine, in tema di Contratti di Solidarietà, l’INPS ha precisato che lo sgravio contributivo può riferirsi all’orario effettivamente lavorato anche se superiore a quello inizialmente previsto, ma entro i limiti autorizzati dal Ministero del Lavoro. In caso di variazioni sostanziali, occorrerà una nuova istanza di modifica della riduzione concessa.

    Decontribuzione Sud e smart working

    Sul regime di Decontribuzione Sud, l’INPS ha confermato che il requisito territoriale si fonda sulla sede operativa aziendale e sulla sua corretta indicazione nel flusso Uniemens, anche in presenza di accordi di lavoro agile senza vincoli di presenza al Sud. Rimane quindi decisivo il luogo di lavoro “fiscale” e non quello da cui viene svolta la prestazione da remoto.

    La sessione si è conclusa con l’impegno reciproco a consolidare il canale di dialogo tecnico-istituzionale, considerato uno strumento chiave per l’efficace applicazione delle normative previdenziali sul territorio.

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    Accordo CNDCEC-INARCASSA: al via l’assistenza per ingegneri e architetti

    Entra pienamente in vigore oggi, 8 maggio 2025, l’accordo operativo tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), siglato il 16 gennaio scorso. La collaborazione è finalizzata a offrire agli iscritti Inarcassa un’assistenza previdenziale più specializzata ed efficiente, tramite l’intervento qualificato dei commercialisti abilitati. 

    L’accordo quadro, sottoscritto dal precedente  presidente Elbano de Nuccio (CNDCEC) e da Giuseppe Santoro (INARCASSA), prevede che i dottori commercialisti iscritti all’albo possano operare in nome e per conto di ingegneri e architetti liberi professionisti, offrendo un servizio di consulenza previdenziale su misura. 

    Per rendere ciò possibile, INARCASSA ha messo a disposizione un insieme di strumenti operativi – tra cui una funzione di delega digitale, un numero verde e un form online – che facilitano le interazioni  e consentono ai commercialisti di fornire risposte puntuali, anche in presenza di quesiti complessi.

    Altro elemento qualificante dell’accordo è la formazione tecnica: i commercialisti che intendono svolgere attività in favore degli iscritti Inarcassa potranno accedere a corsi e seminari per acquisire competenze specifiche in ambito previdenziale, secondo programmi concordati e promossi dal CNDCEC e da INARCASSA. 

    Il Consiglio Nazionale si impegna a promuovere attivamente la partecipazione dei propri iscritti a queste iniziative formative, che costituiranno una base fondamentale per offrire un’assistenza professionale aggiornata e autorevole. 

    Assistenza commercialisti a INARCASSA: strumenti deleghe e manuale utilizzo

    Dall’8 maggio i commercialisti potranno attivare ufficialmente i servizi previsti dalla convenzione, entrando così in una fase pienamente operativa. 

    Il primo strumento attivato è il numero verde dedicato 800.194.381, attivo ogni lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, riservato agli iscritti all’Albo che necessitano di chiarimenti normativi o operativi per conto di clienti ingegneri e architetti. 

    Parallelamente, è disponibile anche un form online accessibile tramite SPID o CIE dal sito ufficiale www.inarcassa.it, che consente di inviare richieste corredate da delega o documentazione e ricevere risposte via email o telefono.

    Strumento chiave è la delega digitale, già attiva dal febbraio scorso e ora pienamente integrata nel sistema. Questo meccanismo consente agli iscritti Inarcassa di conferire una delega formale a un commercialista, che sarà così autorizzato a gestire pratiche, consultare dati e interagire con la Cassa per conto del proprio assistito. 

    Secondo i dati aggiornati al 7 aprile 2025, sono già oltre 1.100 gli iscritti Inarcassa che hanno attivato una delega digitale verso un commercialista, pari al 71,7% del totale delle deleghe registrate. Una conferma dell’interesse della categoria per un supporto professionale qualificato e semplificato.

    SCARICA QUI IL MANUALE DI UTILIZZO  DEI SERVIZI 

    Accordo CNDCEC INARCASSA:i vantaggi reciproci

    Questo sistema rappresenta un passo importante per INARCASSA verso una riduzione delle criticità che spesso emergono nella gestione degli adempimenti previdenziali, soprattutto in caso di dubbi normativi o ritardi operativi. L’intervento dei commercialisti – autorizzati tramite delega e formati con percorsi dedicati – consente una maggiore tempestività nell’analisi e nella risoluzione delle problematiche, grazie anche alla possibilità di dialogare direttamente  attraverso i canali riservati.

    Dal punto di vista del CNDCEC L’accordo ha anche un impatto strategico sul lungo periodo per i commercialisti : rafforza il loro ruolo come figura di riferimento trasversale, capace di supportare non solo aziende e privati in ambito fiscale e contabile, ma anche liberi professionisti di altri ordini nell’ambito previdenziale. La collaborazione tra CNDCEC e INARCASSA si fonda su una logica di sistema, dove la sinergia tra enti e categorie produce valore concreto per l’intero comparto professionale.

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    Contributi Ragionieri 2025 quali sono aliquote e minimi?

    Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :

    1.  i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A
    2. gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.

    Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori)   alle seguenti scadenze fisse: 

    • 16 febbraio :  prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità, che slitta al 17 febbraio nel 2025 
    • 16 aprile:  seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
    • 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 ottobre  sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.

    Le altre scadenze da ricordare:

    • 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente 
    • 16 settembre  quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
    • 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.

    Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025

    Contributo soggettivo

    Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari  per il 2025 a € 122.371,22 .

    (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)

    E’ dovuto nel 2025 un contributo soggettivo minimo pari a €   3.724,99 euro .

    I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:

    •  versano il 50% dell’importo e ,  
    • se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.

    I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo  e-mail: [email protected] 

    Contributo soggettivo supplementare

    Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. Nel 2025 il contributo  soggettivo  supplementare  minimo  è pari ad € 624,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 81.600,00.

    Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.

    Contributo Integrativo

    Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa. E’ comunque dovuto un

    Il contributo integrativo minimo è stato fissato, per il 2025, nella misura pari a 927,58 euro

    ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista

    Contributo di Maternità

    Il contributo 2025 non è ancora stato determinato Il contributo di maternità per l'anno 2024  era stato fissato  a 10 euro con delibera del 22 maggio 2024 approvata con nota ministeriale   n. 36/0010077/RAG-L-131 del 4 settembre  2024 .

    Modalità di pagamento e causali contributo F24

    I contributi si pagano :

    1. con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa, 
    2. tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca) 
    3. o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale  deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

    Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali: 

    • E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
    • E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
    • E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
    • E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
    • E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
    • E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
    • E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
    • E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).

    Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati. 

    Maggiori informazioni all'indirizzo  www.cassaragionieri.it.

    Tabella di riepilogo contributi e scadenze

    ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

    CONTRIBUTO

    IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni 

    ALIQUOTA

    DICHIARAZIONE

    SCADENZE

     

     

    Soggettivo

     

     

    Minimi

    Dal 15% al 25% fino a   euro

    Modello A/19 

    Entro il 31/07/2023

     

    Acconto eccedenze sul minimo  entro il:

    • 16/09/2025

    Saldo eccedenze entro il:

    • 16/12/2025.

    Per i contributi minimi  con rate del 20% entro il:

    • 17/02/2025;
    • 16/04/2025;
    • 16/06/2025
    • 16/07/2025
    • 16/10/2025

     3.724,99 euro .

    Soggettivo supplementare

    624,00 euro 

    0,75% sul reddito professionale netto

     

    Integrativo minimo

     

     927,58 euro  

    4%

     

    Maternità

     

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Il MEF con una nota del 28 gennaio ha dato il via ai nuovi principi di revisione ISQM annunciati già a fine 2023 e per i quali vi era l'opzione falcoltativa per il 2024. Per un ripilogo del pregresso leggi anche Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF. 

    Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio

    Si precisa che, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025:

    • per l’ISQM Italia 1,
    • e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.

    La determina di adozione RR 184 dell’8 agosto 2023 e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione a questa pagina.