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Contributi Commercialisti: conguagli in scadenza il 22 dicembre
Con un messaggio sul sito della Cassa dei dottori commercialisti ed esperti contabili ,CNPADC, ricorda che il 22 dicembre 2025 è il termine ultimo per il pagamento delle eccedenze contributive 2025, prima rata o rata unica, e/o del contributo di maternità 2025, da effettuarsi secondo la modalità scelta in sede di adesione al servizio PCE 2025.
- chi ha optato per la modalità PagoPa o MAV, può generare l'avviso di pagamento accedendo al Servizio PPC all’interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti canali, anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio MCC;
- chi ha optato per la modalità SDD, avrà l'addebito con valuta 22 dicembre 2025 (salvo buon fine) sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2025.
- Dal prossimo 23 dicembre sarà possibile presentare domanda di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS) per sanare l'eventuale tardiva comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze, versando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.
La novità del versamento con F24
Una novità attesa da anni arriva per i dottori commercialisti: con la delibera n. 96/25/DI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 2025: la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti consente finalmente il versamento dei contributi previdenziali tramite modello F24, con la possibilità di compensare i contributi dovuti con i crediti d’imposta maturati.
L’adozione del modello F24 consente un’integrazione diretta con il sistema dei versamenti unitari previsto dal D.Lgs. 241/1997, estendendo la possibilità di compensazione a contributi minimi obbligatori, integrativi e soggettivi, nonché agli eventuali accessori.
Va sottolineato che l'efficacia operativa della misura sarà pienamente raggiunta solo dopo la pubblicazione dei codici tributo e delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
La riforma segna una conquista di rilievo per una categoria che negli ultimi anni ha accumulato ingenti crediti fiscali non utilizzabili, in particolare derivanti da bonus edilizi o superbonus .
Grazie a questa integrazione tra sistema fiscale e previdenziale, i dottori commercialisti potranno finalmente valorizzare tali crediti, trasformandoli in uno strumento concreto di sostegno e stabilità per la propria attività professionale.
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Contributi Ragionieri 2025: aliquote e minimi. Saldo entro il 6 dicembre
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e
- gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori) alle seguenti scadenze fisse:
- 16 febbraio : prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità, che slitta al 17 febbraio nel 2025
- 16 aprile: seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 ottobre sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
Le altre scadenze da ricordare:
- 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- 16 settembre quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
Il 14 novembre in Gazzetta ufficiale è stata pubblicata l'approvazione ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0011420/RAG-L-142 del 17 ottobre 2025
della delibera sul contributo di maternità, fisato a 12 euro per il 2025, dalla delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa Ragionier del 25 giugno 2025,
Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale prodotto nell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari per il 2025 a € 122.371,22 .
(Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)
E’ dovuto nel 2025 un contributo soggettivo minimo pari a € 3.724,99 euro .
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:
- versano il 50% dell’importo e ,
- se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente. Nel 2025 il contributo soggettivo supplementare minimo è pari ad € 624,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 81.600,00.
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa. E’ comunque dovuto un
Il contributo integrativo minimo è stato fissato, per il 2025, nella misura pari a 927,58 euro
ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista
Contributo di Maternità
euro 12,00 pro-capite per l'anno 2025.
Modalità di pagamento e causali contributo F24
I contributi si pagano :
- con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa,
- tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca)
- o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
- E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
- E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
- E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
- E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
- E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
- E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
- E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
- E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
Tabella di riepilogo contributi e scadenze
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
CONTRIBUTO
IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni
ALIQUOTA
DICHIARAZIONE
SCADENZE
Soggettivo
Minimi
Dal 15% al 25% fino a euro
Modello A/19
Entro il 31/07/2023
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
- 16/09/2025
Saldo eccedenze entro il:
- 16/12/2025.
Per i contributi minimi con rate del 20% entro il:
- 17/02/2025;
- 16/04/2025;
- 16/06/2025
- 16/07/2025
- 16/10/2025
3.724,99 euro .
Soggettivo supplementare
624,00 euro
0,75% sul reddito professionale netto
Integrativo minimo
927,58 euro
4%
Maternità
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Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi
Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.
La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.
La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.
La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.
In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.
La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE
Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.
Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.
La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.
Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti
Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:
gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.
Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:
- riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
- riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.
Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.
Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.
La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.
In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione.
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Commercialisti: contributo 2025 dalla Cassa per i tirocinanti – modalità e scadenze
Con una delibera del 1° ottobre 2025, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ha approvato un nuovo bando destinato a incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.
L’iniziativa, disciplinata dall’art. 56-ter del Regolamento Unitario, mette a disposizione 5 milioni di euro di contributi economici per i professionisti iscritti alla Cassa che assumono il ruolo di Dominus nei confronti di tirocinanti iscritti alla sezione dedicata dell’Albo.
L’obiettivo è valorizzare la formazione professionale e favorire l’ingresso dei giovani nella professione, sostenendo economicamente gli studi che erogano borse di studio adeguate durante il periodo di tirocinio.
Prima scadenza 30 aprile 2026. Ecco tutti i dettagli su requisiti e modalità di richiesta.
Quadro normativo e requisiti
Il contributo è destinato esclusivamente ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa che accolgono uno o più tirocinanti per il tirocinio previsto dal D.Lgs. n. 139/2005, art. 40, comma 3.
Per poter accedere al beneficio, nel corso del 2026 i tirocinanti devono:
- essere iscritti al Registro dei tirocinanti commercialisti;
- percepire una borsa di studio di almeno € 1.000,00 mensili medi, come previsto dal Decreto 7 agosto 2009, n. 143;
- risultare pre-iscritti alla Cassa al momento della domanda del Dominus.
È importante notare che il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 18 mensilità complessive per ciascun tirocinante.
Il contributo erogato dalla Cassa ammonta a € 500,00 mensili per ogni tirocinante, limitatamente ai mesi del 2026 effettivamente coperti dal tirocinio obbligatorio e retribuiti come borsa di studio.
Non sono invece valorizzabili somme erogate a diverso titolo, come rimborsi spese o collaborazioni occasionali.
Il rispetto dell’importo minimo medio della borsa di studio è oggetto di verifica successiva da parte della Cassa: qualora risulti inferiore a € 1.000,00 mensili, l’Ente procederà al recupero delle somme già liquidate.
Istruzioni operative e termini di presentazione
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite il servizio online DCT disponibile sul sito www.cnpadc.it .
Il Dominus deve presentare una domanda distinta per ciascun tirocinante, allegando la seguente documentazione:
documento di identità del richiedente e del tirocinante;
- scrittura privata che regola il rapporto di tirocinio con l’indicazione dell’importo e della durata della borsa di studio;
- certificato di iscrizione al Registro dei tirocinanti;
- copia del libretto del tirocinio con il nominativo del Dominus;
- copia dei bonifici bancari relativi alle borse di studio corrisposte, riportanti in modo chiaro il nominativo del tirocinante e il periodo di riferimento.
Le domande dovranno rispettare le seguenti finestre temporali di presentazione:
Periodo di tirocinio Apertura servizio DCT Chiusura servizio DCT I trimestre 2026 (01.01 – 31.03) 01.04.2026 30.04.2026 II trimestre 2026 (01.04 – 30.06) 01.07.2026 31.07.2026 III trimestre 2026 (01.07 – 30.09) 01.10.2026 31.10.2026 IV trimestre 2026 (01.10 – 31.12) 01.01.2027 31.01.2027 Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
La liquidazione dei contributi avverrà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun termine di presentazione, con conguaglio finale al quarto trimestre 2026.
In caso di irregolarità contributiva del Dominus, la liquidazione resterà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione. Infine, in caso di discordanze tra quanto dichiarato e le risultanze fiscali, la Cassa procederà al recupero delle somme e il professionista sarà escluso dai successivi bandi analoghi per due anni.
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Crediti famiglie numerose: soppressione codici tributo
Con la Risoluzione 49 /E del 17 settembre 2025 l'Agenzia comunica la soppressione di alcuni codici tributo utilizzati per la compensazione del credito per famiglie numerose.
Soppressione codici tributo per credito famiglie numerose
Ricordiamo che il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, all’articolo 15, comma 1, aveva stabilito che "Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:
- a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; (…)”.
A tale proposito, con la Risoluzione n 13/2015, per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014, erano stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- “3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), mD.Lgs. n. 175/2014;
- “3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”
E inoltre con la Risoluzione n 103/2019 tra gli altri era stato istituito il codice tributo:
- “162E” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”
Con la Risoluzione n 49/2025 in oggetto si dispone la loro soppressione
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Accordo CNDCEC-INARCASSA: al via l’assistenza per ingegneri e architetti
Entra pienamente in vigore oggi, 8 maggio 2025, l’accordo operativo tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), siglato il 16 gennaio scorso. La collaborazione è finalizzata a offrire agli iscritti Inarcassa un’assistenza previdenziale più specializzata ed efficiente, tramite l’intervento qualificato dei commercialisti abilitati.
L’accordo quadro, sottoscritto dal precedente presidente Elbano de Nuccio (CNDCEC) e da Giuseppe Santoro (INARCASSA), prevede che i dottori commercialisti iscritti all’albo possano operare in nome e per conto di ingegneri e architetti liberi professionisti, offrendo un servizio di consulenza previdenziale su misura.
Per rendere ciò possibile, INARCASSA ha messo a disposizione un insieme di strumenti operativi – tra cui una funzione di delega digitale, un numero verde e un form online – che facilitano le interazioni e consentono ai commercialisti di fornire risposte puntuali, anche in presenza di quesiti complessi.
Altro elemento qualificante dell’accordo è la formazione tecnica: i commercialisti che intendono svolgere attività in favore degli iscritti Inarcassa potranno accedere a corsi e seminari per acquisire competenze specifiche in ambito previdenziale, secondo programmi concordati e promossi dal CNDCEC e da INARCASSA.
Il Consiglio Nazionale si impegna a promuovere attivamente la partecipazione dei propri iscritti a queste iniziative formative, che costituiranno una base fondamentale per offrire un’assistenza professionale aggiornata e autorevole.
Assistenza commercialisti a INARCASSA: strumenti deleghe e manuale utilizzo
Dall’8 maggio i commercialisti potranno attivare ufficialmente i servizi previsti dalla convenzione, entrando così in una fase pienamente operativa.
Il primo strumento attivato è il numero verde dedicato 800.194.381, attivo ogni lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, riservato agli iscritti all’Albo che necessitano di chiarimenti normativi o operativi per conto di clienti ingegneri e architetti.
Parallelamente, è disponibile anche un form online accessibile tramite SPID o CIE dal sito ufficiale www.inarcassa.it, che consente di inviare richieste corredate da delega o documentazione e ricevere risposte via email o telefono.
Strumento chiave è la delega digitale, già attiva dal febbraio scorso e ora pienamente integrata nel sistema. Questo meccanismo consente agli iscritti Inarcassa di conferire una delega formale a un commercialista, che sarà così autorizzato a gestire pratiche, consultare dati e interagire con la Cassa per conto del proprio assistito.
Secondo i dati aggiornati al 7 aprile 2025, sono già oltre 1.100 gli iscritti Inarcassa che hanno attivato una delega digitale verso un commercialista, pari al 71,7% del totale delle deleghe registrate. Una conferma dell’interesse della categoria per un supporto professionale qualificato e semplificato.
SCARICA QUI IL MANUALE DI UTILIZZO DEI SERVIZI
Accordo CNDCEC INARCASSA:i vantaggi reciproci
Questo sistema rappresenta un passo importante per INARCASSA verso una riduzione delle criticità che spesso emergono nella gestione degli adempimenti previdenziali, soprattutto in caso di dubbi normativi o ritardi operativi. L’intervento dei commercialisti – autorizzati tramite delega e formati con percorsi dedicati – consente una maggiore tempestività nell’analisi e nella risoluzione delle problematiche, grazie anche alla possibilità di dialogare direttamente attraverso i canali riservati.
Dal punto di vista del CNDCEC L’accordo ha anche un impatto strategico sul lungo periodo per i commercialisti : rafforza il loro ruolo come figura di riferimento trasversale, capace di supportare non solo aziende e privati in ambito fiscale e contabile, ma anche liberi professionisti di altri ordini nell’ambito previdenziale. La collaborazione tra CNDCEC e INARCASSA si fonda su una logica di sistema, dove la sinergia tra enti e categorie produce valore concreto per l’intero comparto professionale.
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CTU: chiarimenti dal CNDCEC sulle nomine extra circondario
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente affrontato una questione sollevata dall’Ordine dei Commercialisti di Salerno in merito al conferimento di incarichi ai Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e ai Professionisti Delegati alle Vendite.
Nel Pronto Ordini 96 del 16 gennaio 2025 si risponde alle richieste di chiarimento attorno alla possibilità di operare al di fuori del proprio circondario di appartenenza, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla riforma Cartabia e dai successivi interventi correttivi.
La Mobilità dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) la risposta del Consiglio
Il Consiglio Nazionale ha chiarito che, in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stata introdotta una maggiore flessibilità nella nomina dei CTU.
Nello specifico, l’istituzione dell’Albo Nazionale dei CTU consente ai giudici di conferire incarichi a consulenti iscritti all’albo di qualsiasi Tribunale, superando i vincoli territoriali precedenti. L’art. 22 disp. att. c.p.c., così come modificato, prevede che:
- I giudici debbano prioritariamente nominare CTU iscritti nell’albo del proprio Tribunale.
- In alternativa, è possibile nominare, con provvedimento motivato, consulenti iscritti ad altri albi o anche persone non iscritte in alcun albo, previa comunicazione al Presidente del Tribunale.
Questo significa che la nomina di consulenti fuori circondario non richiede più una preventiva autorizzazione, ma è sufficiente una motivazione scritta e una comunicazione formale.
Chiarimento sull’Attività dei Custodi e dei Professionisti Delegati
Con riferimento ai professionisti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c., il Consiglio Nazionale ha evidenziato le modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
La nuova normativa elimina l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di motivare analiticamente la nomina di un professionista appartenente a un altro circondario, purché rientrante nel medesimo distretto di Corte d’Appello. Questo rappresenta una semplificazione significativa rispetto alla disciplina previgente.