• Ravvedimento

    Ravvedimento operoso: dal 2 maggio nuovi codici tributo

    Con Risoluzione n 12 del 1 marzo le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue. 

    In particolare, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).

    Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo per il versamento delle imposte
    “8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
    1841
    1842
    “1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
    1841
    1842
    “8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200
    “1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200
    “8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
    4044
    4045
    “1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
    4044
    4045
    “8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
    4047
    4048
    “1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
    4047
    4048
    “8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
    1791
    1792
    1793
    1794
    1795
    “1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
    1791
    1792
    1793
    1794
    1795
    “8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento
    “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte ravvedimento sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento

    Inoltre vengono soppressi i seguenti codici:

    •  “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”; 
    • “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”; 
    • “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”
    Allegati:
  • Ravvedimento

    Indeducibili gli interessi di mora per ritardato versamento delle imposte

    La questione della deducibilità delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza del ritardato versamento delle imposte, è questione che periodicamente torna a fare discutere.

    Il punto è che l’indeducibilità delle imposte sui redditi discende dagli articoli 99 e 109 del TUIR, i quali però nulla dicono delle sanzioni e degli interessi di mora a questi collegati.

    Per cui, dato che non esiste una norma che regola la presunta indeducibilità fiscale di queste poste, ci si dovrà basare sulle disposizioni generali.

    Ed è proprio basandosi sulle norme generali che giurisprudenza e prassi spingono in direzione dell’indeducibilità. 

    L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 28740 del 4 ottobre 2022 prende proprio in esame gli interessi di mora dovuti per ritardato pagamento delle imposte.

    La Corte ci spiega che la base normativa di riferimento è l’articolo 109 comma 5 del TUIR, il quale recita: le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

    L’articolo tratta del generale principio di inerenza che regola la deducibilità dei costi d’impresa, dal vincolo del quale, secondo l’interpretazione della Corte, sono esclusi gli interessi passivi in quantooneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificatamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo”, e la cui deducibilità è regolamentata dall’articolo 63 del TUIR.

    Secondo la Corte di Cassazione, però, ciò che vale per gli interessi passivi non può essere esteso agli interessi moratori dovuti per ritardato pagamento delle imposte.

    Pur ammettendo il fatto che “non costituendo di per sé uno specifico onere fiscale, la loro deducibilità non può essere esclusa alla luce della specifica previsione”, la Corte sostiene che sebbene […] non possa ritenersi che gli interessi moratori da ritardato pagamento abbiano funzione sanzionatoria, avendo la finalità, piuttosto, di ristabilire, a favore dell'erario, l'intera misura dell'importo da versarsi, correttamente si è ritenuto che gli stessi non trovino fonte nell'attività di impresa, in relazione alla funzione finanziaria generalmente svolta, ma nell'inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo per il quale, già in radice, è da escludersi il diritto alla deduzione”.

    Fondamentalmente, secondo l’interpretazione prospettata dalla Corte, come già anticipato, l’interesse di mora per ritardato pagamento del tributo va distinto dall’interesse passivo, e mentre il secondo sarebbe deducibile come costo generale di tipo finanziario, il primo non lo sarebbe in quanto costo accessorio di un costo principale (l’imposta) fondamentalmente indeducibile.

    L’interpretazione assunta è restrittiva, dato che pone sullo stesso piano sanzioni e interessi di mora. Ma, a prescindere da ciò, le perplessità sono più generali e discendono dalla constatazione che, se il legislatore avesse voluto rendere indeducibili questa tipologia di costi, probabilmente avrebbe potuto facilmente esplicitarlo sull’articolo 99 o sull’articolo 109 del TUIR, sui quali è espressa e ribadita l’indeducibilità fiscale delle imposte sui redditi.