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Redditi PF: come si calcola il ritardo per ravvedersi?
Con una faq datata 27 settembre le entrate rispondono ad un quesito sull'omesso pagamento delle tasse scaturenti dal Modello Redditi PF 2023.
Un contribuente non ha versato entro il 31 luglio 2023 gli importi dovuti in base alla liquidazione delle imposte derivanti dal Modello redditi 2023.
Vorrebbe ricorrere all'istituto del revvedimento operoso e chiede se sia corretto individuare nel 31 luglio 2023 il giorno dal quale far decorrere il calcolo, previa maggiorazione delle imposte dello 0,40%.
La risposta delle Entrate.
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Modello Redditi PF 2023: come si calcola il ritardo per l'omesso pagamento?
Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e del primo acconto va effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione o entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art.17 del Dpr 435/2001).
I versamenti derivanti da Redditi PF 2023 andavano effettuati:- entro il 30 giugno 2023, senza alcuna maggiorazione,
- dal 1° al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è una domenica), maggiorando le somme da versare dello 0,40%.
L’Agenzia delle entrate ha precisato con la Circolare n 2772013 che, nel caso in cui il contribuente non abbia versato alcun importo, né a giugno né a luglio e quindi il 31 per quest'anno, “il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute – sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici – è la data naturale di scadenza” pertanto il 30 giugno 2023, per imposte scaturenti dal modello Redditi Pf 2023.
Qualora il contribuente, prosegue l'agenzia, avesse effettuato tra il 1° e il 31 luglio un versamento parziale, con la maggiorazione dello 0,40%, e intendesse in seguito regolarizzarlo, il termine cui fare riferimento per calcolare gli importi dovuti con il ravvedimento operoso decorre dal 31 luglio 2023, cioè dalla scadenza di pagamento con la maggiorazione. -
Ravvedimento speciale e imposta intrattenimenti: chiarimenti delle Entrate
Con Risoluzione n 28 del 19 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicabilità del c.d. ''ravvedimento speciale'' in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti – Articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Sinteticamente la risoluzione esclude l'istituto del ravvedimento speciale al caso di specie di una società che esercita attività di gestione di piste per minimoto, pitbike. kart e altri, in quanto esso è applicabile solo a quei tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione, restandone esclusi quelli come l’Isi o l’imposta di Registro, non soggetti all’adempimento dichiarativo, per i quali è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997).
Vediamo i dettagli.
Nel marzo 2020 l'istante è stata sottoposta a controllo documentale parziale in materia di I.S.I. imposta sugli intrattenimenti, per anni dal 2015 al 2019.
Tale controllo si è concluso con l'emissione di un processo verbale in cui si rileva:
- il mancato versamento della I.S.I. sui corrispettivi per il noleggio
- nonché l'erronea applicazione dell'IVA ad aliquota 10% anziché ad aliquota 22%, sui corrispettivi incassati per l'attività di noleggio.
L'istante chiede se sia possibile accedere all'istituto del c.d. ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Le Entrate riassumono che in merito al ravvedimento speciale:
- sono escluse dall'istituto le violazioni definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197 del 2022) e con la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173 del medesimo articolo);
- sono definibili con il ravvedimento speciale tutte le sanzioni regolarizzabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardanti le violazioni commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei periodi d'imposta precedenti;
- restano esclusi dalla sanatoria i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento.
Restano quindi esclusi tributi/imposte, quali quella di registro o sugli intrattenimenti (''ISI''), privi di una simile dichiarazione, rispetto ai quali resta, comunque, la possibilità di avvalersi del ravvedimento ordinario in base all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
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