• Redditi di impresa

    Ddl beneficienza: sanzioni per chi non indica i dati dell’attività benefica

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 25 gennaio un disegno di legge (la bozza del ddl è quella del preconsiglio dei ministri si attende la definitiva) che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti ormai noto come Ddl Beneficienza.

    Produttori e promotori della beneficienza obbligati ad esplicitarla sulle confezioni dei prodotti, vediamo i dettagli.

    Ddl Beneficienze: etichette sui prodotti con indicazioni chiare

    Come sottolinea lo stesso esecutivo nel comunicato stampa post approvazione, le norme del ddl sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.

    Si prevede, per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare:

    • il soggetto destinatario dei proventi, 
    • le finalità a cui questi sono destinati,
    • la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.

    I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
    I Produttori e professionisti sono inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.

    Ddl Beneficienze: nuove regole per le imprese

    In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media. 

    Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche. 

    Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.

  • Redditi di impresa

    Svalutazione titoli attivo circolante: possibile deroga per il 2023

    Pubblicato in GU n. 223 del 23 settembre il Decreto MEF rubricato Sospensione Minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile.

    Il Decreto prevede che le disposizioni previste dal DL semplificazioni in tema di svalutazione titoli siano estese anche al 2023.

    Ricordiamo che la norma ha consentito di non svalutare i titoli del circolante con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022.

    Il decreto ministeriale in oggetto ne dispone ora la proroga specificando: “considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”.

    Con il solo art. 1 si prevede che le disposizioni di cui all'art. 45, commi 3-octies  e  3-novies, del  decreto-legge  21 giugno 2022,  n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche per tutto l'esercizio 2023. 

    Art 1: " Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a  una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al  netto  del  relativo onere fiscale.  In caso di utili di esercizio di importo  inferiore  a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o  altre riserve  patrimoniali  disponibili  o,  in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi"

    Anche nei bilanci 2023, sarà possibile derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., che impone di valutare i titoli che non costituiscono immobilizzazioni “al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”, se minore del costo.
    Sarà possibile valutare i titoli in esame in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

    Attenzione al fatto che la deroga è comunque facoltativa restando possibile adottare i criteri ordinari, con la conseguente possibilità di svalutare i titoli.

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    Flat Tax incrementale: requisiti e modalità di calcolo

    Pubblicata la Circolare del 28 giugno 2023 n. 18, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime della c.d. “flat tax incrementale”, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame.

    Ricordiamo che si tratta di un regime agevolativo opzionale, la tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57) limitatamente all’anno d’imposta 2023 e sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.

    Soggetti ammessi al beneficio

    Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:

    • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
      Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa. In merito si evidenzia infatti, che la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2023 prevede che, ai fini delle stime degli effetti di gettito, sono stati presi in considerazione i “redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall’esercizio d’impresa (quadri RF e RG)”.
      Viene chiarito che, ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale. In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa);
    • le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.
      Atteso il riferimento letterale alle «persone fisiche esercenti (…) arti o professioni», come per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, pertanto, che rientrino nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.

    Per approfondire leggi anche l'articolo Flat tax incrementale imprese e autonomi: un esempio di calcolo della base imponibile.

    Allegati:
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    Estromissioni beni di imprese individuali: prevista imposta sostitutiva

    L'art 25 della Legge di Bilancio 2023 ancora in bozza rubricato "Estromissione dei beni delle imprese individuali" con il comma 7 prevede che le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali, ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresaassegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, possano applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

    In pratica si estende l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

    Il comma 121 aveva disposto l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015. 

    Il pagamento dell’imposta consentiva di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. 

    L’esclusione implicava il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

    In merito alla novità 2023, la norma in esame prevederebbe se venisse confermata, il versamento dell’imposta sostitutiva in due rate secondo, rispettivamente, i seguenti termini:

    • prima rata entro il 30 novembre 2023
    • seconda rata entro il 30 giugno 2024.

    Si chiarisce, infine, che per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

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    Difensore civico delle imprese: in arrivo nel nuovo MISE

    Con un comunicato datato 4 novembre il Ministero dello sviluppo economico informa del fatto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge che attribuisce al Ministero delle imprese e made in Italy (MIMIT) specifiche funzioni volte a rafforzare il suo a favore delle imprese e del Made in Italy.

    Nel dettaglio, il decreto prevede:

    • una nuova denominazione del Dicastero: da Ministero dello Sviluppo economico a Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).
    • l’istituzione del Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel mondo co-presieduto dai Ministri degli affari esteri e delle imprese e del Made in Italy, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie finalizzate a promuovere, valorizzare e tutelare il Made in Italy in Italia e nel mondo. Tra i diversi compiti del CIMIM è di particolare importanza la possibilità che il Comitato individui meccanismi di salvaguardia e di incentivazione di settori produttivi nazionali, particolarmente colpiti dall’imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali.
    • a modifica delle norme relative ad ICE, SIMEST e SACE, stabilendo un maggiore coinvolgimento del MIMIT per le linee di indirizzo strategico da dare al sistema pubblico per l’internazionalizzazione.
    • una delle novità è la copresidenza del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica (CITE). Le riunioni per elaborare le strategie energetiche per le materie legate alla politica industriale saranno presiedute dal MIMIT.
    • una modifica sostanziale della norma contenuta nel decreto Aiuti ampliando il potere sostitutivo del MIMIT in caso di inerzia delle Amministrazioni Centrali nei procedimenti relativi a investimenti rilevanti per il sistema produttivo nazionale con riferimento:
      • agli investimenti di almeno 25 milioni di euro
      • aventi ricadute occupazionali significative
    • e prevedendo un’apposita struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese con specifici compiti volta a raccogliere e a dare seguito alle segnalazioni dei ritardi e dell’inerzia della PA centrale da parte delle imprese.

    Soddisfazione è stata espressa dal Ministro Adolfo Urso, il quale ha dichiarato: "Con il decreto adottato oggi si realizza un Sistema Italia che aiuta in maniera organica e compiuta le imprese nella loro attività in Italia e nel mondo, concretizzando la mission del nuovo Dicastero. Prevediamo misure compensative per le imprese che sono state maggiormente colpite dagli dalle sanzioni. E con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica condividiamo altresì la politica energetica per le imprese. Infine grazie all’istituzione del difensore civico delle imprese decliniamo in modo tangibile la mission principale del Ministero “Non disturbare chi vuole fare”.

    Nello specifico, come dichiarato in un Tweet del Ministro Urso "Ove le amministrazioni competenti per la loro parte non dovessero assolvere in tempo breve alle richieste delle imprese, sarà il dicastero dedicato a imprese e Made in Italy che avrà il potere di avocare a se' questi processi autorizzativi"

    Si attendono i dettagli di funzionamento di questa "figura di nuova istituzione" a tutela dei diritti delle imprese

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    Iscrizione al REA e al registro imprese: nuove specifiche tecniche

    Pubblicato in GU n 166 del 18 luglio il Decreto MISE del 6 luglio recante "Modifica alle specifiche tecniche per la presentazione delle domande al registro delle imprese e al REA".

    In particolare, sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di  cui  al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 24 febbraio 2022, elencate nell'allegato A al presente decreto.
    Si evidenzia che le specifiche  tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 luglio 2022. 

    E' bene sottolineare che, come specificato nell'Allegato A, le variazioni riguardano:

    1. Creazione di nuovo Comune per scorporo dal territorio di altro Comune
    2. Modifica CAP Comune;
    3. Variazione provincia Comune;
    4. Aggiornamento per nuovi codici di tabella VRT;
    5. Aggiornamento per nuovo codice di tabella CAM e ATF.

    In merito all'ultimo punti si sottolinea che nella tabella CAM è stato inserito il codice ALR per "ACCETTAZIONE NOMINA ESPERTO AI SENSI ART.6 DL 118/2021".

    Sinteticamente ricordiamo che il Registro Imprese è l'anagrafe delle imprese contente dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge. 

    Esso contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese quali denominazione, statuto, amministratori, sede ecc. e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione.

    Il Registro Imprese fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa.

    Il REA ossia il Repertorio Economico Amministrativo,  previsto dalla legge 580/1993 e dal DPR 581/1995, è una anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo dei soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. 

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    Copie documenti registro imprese: le modalità di rilascio

     Con decreto del 24 febbraio 2022 pubblicato in GU n 115 del 18 maggio il MISE stabilisce le modalità di rilascio di copie e estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico.

    In particolare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, le Camere di commercio rilasciano le copie e gli estratti  di documenti e informazioni detenuti dagli  uffici  del  registro  delle imprese esclusivamente in formato elettronico.
    Salvo rinuncia del richiedente, le copie e gli estratti sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese, il quale ne attesta la provenienza dallo stesso  registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. 

    Le copie e gli estratti sono  rilasciati,  ai sensi e per gli effetti di  cui  agli  articoli  20  e  seguenti  del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n. 82,  ed  in  conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate da AGID ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto:

    a) come copia informatica di documento analogico;

    b) come copia per immagine su supporto informatico  di  documento analogico;

    c) come copia informatica di documento informatico;

    d) come duplicato informatico.
    Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie  e sugli estratti è apposta, per le finalità, la seguente dichiarazione: 

    «Si rilascia copia integrale / per estratto del documento protocollato al Registro delle imprese con n. PRV/RI/PRA/anno/numero in data (gg/mm/aaaa), e se ne attesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8  novembre 2021, n.183, la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati».
    Il documento informatico recante la copia o l'estratto è sottoscritto  con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata da parte del conservatore del registro delle imprese e consegnato al richiedente, previo versamento dei diritti di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante  invio al domicilio digitale da questi  indicato al momento  dell'istanza, ovvero consegna diretta su supporto informatico.