• Redditi di impresa

    Cessioni oggetti d’arte: quando ricorre il reddito d’impresa

    Con l’Ordinanza n. 1603 del 16 gennaio 2024, la Corte di Cassazione si è occupata nuovamente della tassazione delle cessioni di opere d’arte.

    Sinteticamente ha ribadito che nel caso in cui:

    • l’attività di cessioni di opere d'arte sia svolta in via abituale, con caratteri di stabilità e regolarità,
    • si protragga per un periodo di tempo apprezzabile, pur se non necessariamente con rigorosa continuità, 

    si è in presenza di reddito inquadrabile tra quelli d’impresa.

    Cessioni oggetti d’arte: quando ricorre il reddito d’impresa

    Il caso di specie riguarda un commerciante d’arte che si è visto notificare dalle Entrate due avvisi di accertamento ritenuto che rivestisse la qualifica di imprenditore commerciale e che, quindi, i proventi delle cessioni delle opere d’arte fossero imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

    Il contribuente eccepiva di essere un collezionista privato e di non aver mai svolto attività di compravendita di opere d’arte, con conseguente irrilevanza fiscale delle operazioni. Le vendite, veniva asserito dal contribuente, sono solo il frutto della dismissione del patrimonio privato del contribuente.

    Il mercante sosteneva  inoltre che l'attività non potesse essere ricondotta ad esercizio d'impresa, non avendo egli svolto alcuna operazione di intermediazione tra produttore e consumatore e non essendovi “l’autonoma organizzazione di mezzi” per svolgere l’attività.

    La Corte di Cassazione ha ribadito una posizione già espressa con la sentenza n. 6874/2023 che ha fissato, da un lato, la linea di demarcazione della definizione di “imprenditore commerciale” tra normativa civilistica e fiscale e, dall’altro, la ripartizione soggettiva tra: 

    • (i) mercante d’arte, 
    • (ii) speculatore occasionale,
    • (iii) mero collezionista.

    Viene chiarito che la nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per l’aspetto del requisito dell'organizzazione, indispensabile per il diritto civile ma non per quello tributario, ai fini del quale è sufficiente la “professionalità abituale dell'attività economica, anche senza l'esclusività della stessa”.

     Ai fini delle imposte dirette, l'articolo 55 del Tuir intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'articolo 2195 cc, anche se non organizzate in forma d'impresa, e prescinde, quindi, dal requisito organizzativo. 

    Il principio vale anche ai fini dell’Iva, atteso che l’articolo 4, comma 1, del decreto Iva, al pari dell'analogo articolo 55 del Tuir., intende come tale “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva”, delle attività indicate dall'articolo 2195 cc., anche se non organizzate in forma di impresa.

    In definitiva può affermarsi che, ai fini della rilevanza fiscale delle operazioni, è del tutto inconferente il requisito dell’“autonoma organizzazione dei mezzi”, come invece diversamente affermato dal contribuente nel ricorso, posto che l’espressione “esercizio per professione abituale” dell'attività va intesa come esercizio dell'attività in via abituale, svolta con caratteri di stabilità e regolarità e che si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, pur se non necessariamente con rigorosa continuità.

    Successivamente la Cassazione ha ripreso il quadro interpretativo fondato sulla divisione soggettiva tra mercante d’arte, speculatore occasionale e mero collezionista.

    In particolare, rientra nella definizione di mercante d’arte colui il quale, professionalmente e abitualmente, ne esercita il commercio anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere. 

    Questi sarà qualificabile come soggetto passivo ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, dell’Irap.

    Sarà considerato, invece, speculatore occasionale chi acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile. 

    Essendo le operazioni saltuarie e non abituali, di natura speculativa, i profitti della cessione rientrano nella definizione di redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1 lettera i) del Tuir, quali redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

    Infine il collezionista è colui il quale acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza, “avendo interesse non tanto per il valore economico della res quanto per quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l'interesse all'arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre”.

    Le cessioni di opere d’arte da parte del puro collezionista non sono tassabili, difettando i requisiti dell’abitualità e dell’intento speculativo.

    Il discrimine tra una attività e le altre deve essere individuato nell’abitualità delle operazioni.

    Secondo la giurisprudenza, rappresentano elementi significativi idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell’attività d'impresa, a titolo di esempio:

    • il numero delle transazioni effettuate, 
    • gli importi elevati, 
    • il quantitativo di soggetti con cui sono stati intrattenuti rapporti 
    • la varietà della tipologia di beni alienati.

    Al contrario, non assumono rilievo, ai fini impositivi, il fatto che il profitto conseguito sia stato capitalizzato in beni e non in denaro, in quanto porta sempre intrinsecamente un arricchimento del patrimonio personale del soggetto.

  • Redditi di impresa

    Contributo Autorità Trasporti 2024: importo e scadenze di versamento

    Con il Delibera del 7 dicembre 2023 l'Autorità di regolazione dei Trasporti ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2024.

    Il contributo per gli  oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti sotto indicati è fissato nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille del  fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di  pubblicazione della presente delibera,  in  misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge. 

    I dettagli di calcolo nell'art 1 della delibiera in oggetto.

    Contributo Autorità regolazione trasporti 2024: gli obbligati

    Sono  tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti i soggetti che esercitano una o più delle  attività di seguito elencate:

    • a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
    • b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
    • c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e operatori della logistica);
    • d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
    • e) operazioni e servizi portuali;
    • f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
    • g) servizio taxi;
    • h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
    • i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di passeggeri e/o merci;
    • j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
    • k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
    • l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
    • m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli  afferenti  al trasporto merci su strada;
    • n) servizi ancillari al trasporto nonche' alla logistica. 

    Contributo Autorità regolazione trasporti 2024: importi e scadenze

    Per l'anno 2024 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato:

    • quanto a due terzi dell'importo  entro  e  non  oltre  il  30 aprile 2024
    • e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2024.  

    Le  ulteriori istruzioni relative  alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

    Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il  termine sopra indicato comporta l'avvio  della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. 

    Contributo Autorità regolazione trasporti 2024: la dichiarazione

    Il legale rappresentante o, per  le  imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente  il  soggetto  estero  mediante identificazione diretta, degli operatori  individuati all'art.  1 con un  fatturato superiore a  euro  5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni  a  consorzi,  entro il  30 aprile  2024,  dichiara all'Autorita' i dati anagrafici ed economici 

    richiesti nel  modello telematico all'uopo predisposto

  • Redditi di impresa

    Svalutazione titoli attivo circolante: possibile deroga per il 2023

    Pubblicato in GU n. 223 del 23 settembre il Decreto MEF rubricato Sospensione Minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile.

    Il Decreto prevede che le disposizioni previste dal DL semplificazioni in tema di svalutazione titoli siano estese anche al 2023.

    Ricordiamo che la norma ha consentito di non svalutare i titoli del circolante con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022.

    Il decreto ministeriale in oggetto ne dispone ora la proroga specificando: “considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”.

    Con il solo art. 1 si prevede che le disposizioni di cui all'art. 45, commi 3-octies  e  3-novies, del  decreto-legge  21 giugno 2022,  n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche per tutto l'esercizio 2023. 

    Art 1: " Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a  una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al  netto  del  relativo onere fiscale.  In caso di utili di esercizio di importo  inferiore  a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o  altre riserve  patrimoniali  disponibili  o,  in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi"

    Anche nei bilanci 2023, sarà possibile derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., che impone di valutare i titoli che non costituiscono immobilizzazioni “al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”, se minore del costo.
    Sarà possibile valutare i titoli in esame in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

    Attenzione al fatto che la deroga è comunque facoltativa restando possibile adottare i criteri ordinari, con la conseguente possibilità di svalutare i titoli.

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    Contributo imprese Agcm 2023: versamento entro il 31 luglio

    Il 31 luglio scade il termine per versare il contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro all’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM.

    Ricordiamo che il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto i commi 7-ter e 7-quater all’articolo 10 della legge istitutiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    In particolare, il comma 7-ter ha previsto che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provveda mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

    Lo stesso decreto ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2013, l’abrogazione di ogni altra forma di finanziamento dell’Autorità. 

    Il contributo è versato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e, in sede di prima applicazione, per l’anno 2013 esso è pari allo 0,08 per mille del fatturato.

    Successivamente con delibere per ciascun anno dal 2014 al 2023 l’Agcm ha provveduto ad approvare gli importi con deliberare.

    In particolare, con delibera n 30499 del 7 marzo 2023, ritenuto di dover adottare quanto previsto dall’articolo 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2023 si stabilisce:

    • di fissare per l’anno 2023 l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90; 
    • che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 290.000,00 euro.

    La presente delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    Attenzione al fatto che, in via di principio è la stessa authority a comunicare mediante pec l’adempimento e i relativi importi dovuti, ma sarebbe bene che, nel dubbio di non aver ricevuto alcun avviso, ciascuna impresa potenzialmente interessata dal versamento verifichi la debenza dell’adempimento e l'importo relativo.

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    Registro imprese: nuove specifiche tecniche per le domande dal 20 giugno

    Il MIMIT ha pubblicato un decreto direttoriale datato 19 maggio che introduce modifiche per un aggiornamento delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

    Il decreto con l'allegato sono stati pubblicati in GU n 126 del 31 maggio 2023

    Con l'art 1 del decreto in oggetto sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 12 aprile 2023, elencate nell'allegato A al presente decreto. 

    Attenzione al fatto che, le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 20 giugno 2023. 

    La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione www.mimit.gov.it ed è in pubblicazione in GU.

    Le modifiche si sono rese necessarie considerate le seguenti necessità:

    • adeguare i riferimenti normativi dei procedimenti e delle cariche ricoperte dai soggetti individuati nell’ambito della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (ex D.L. 118/2021) in seguito alle modifiche introdotte dal d.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) all’interno della tabella ATF e della tabella CAM; 
    • consentire l’iscrizione nel registro delle imprese, su istanza di parte, della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società ai sensi dell’art. 120-bis e della domanda di accesso alla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 del d.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) all’interno della tabella ATF; 
    • adeguare il Modulo CF e predisporre nuove tabelle per l’iscrizione nel registro delle imprese alle nuove procedure previste al d.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) e dei relativi provvedimenti codificati comunicati dalle Cancellerie dei Tribunali agli Uffici del registro delle imprese; 
    • aggiornare alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio; 
    • aggiornare la tabella dei Comuni (tabella COM) con le modifiche intervenute al CAP dei Comuni di Cotignola (RA) e Fusignano (AT), alla denominazione dei Comuni di Calliano Monferrato (AT), Casorzo Monferrato (AT), Montagna sulla strada del vino (BZ) e dell’istituzione per fusione del nuovo Comune di Moransengo-Tonengo (AT);
    • aggiornamento della tabella contenente i codici EUID attribuiti dai registri imprese dei Paesi Membri dell’UE alle imprese transfrontaliere iscritte in un registro unionale (tabella TER);
    • adeguare l’elenco attività di interesse generale che possono essere svolte dalle imprese sociali tra quelle previste dall’art. 2 comma 1 del d.Lgs 112/2017 all’interno della tabella AS1; 
    • consentire l’iscrizione nel registro delle imprese del certificato preliminare, della nota informativa e dell’attestazione di legalità nell’ambito delle operazioni (trasformazioni, fusioni e scissioni) tra società transfrontaliere introdotti dal d.Lgs 19/2023 in attuazione delle Direttiva (UE) 2019/2121 all’interno della tabella ATF;
    Allegati:
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    Estromissioni beni di imprese individuali: prevista imposta sostitutiva

    L'art 25 della Legge di Bilancio 2023 ancora in bozza rubricato "Estromissione dei beni delle imprese individuali" con il comma 7 prevede che le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali, ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresaassegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, possano applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

    In pratica si estende l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

    Il comma 121 aveva disposto l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015. 

    Il pagamento dell’imposta consentiva di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. 

    L’esclusione implicava il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

    In merito alla novità 2023, la norma in esame prevederebbe se venisse confermata, il versamento dell’imposta sostitutiva in due rate secondo, rispettivamente, i seguenti termini:

    • prima rata entro il 30 novembre 2023
    • seconda rata entro il 30 giugno 2024.

    Si chiarisce, infine, che per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.