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Imposta servizi digitali: esclusi i bonus dei giochi online
Con il Principio di Diritto n 6 del 3 giugno le Entrate replicano a dubbi sull'imposta sui servizi digitali nel settore giochi.
In sintesi l'ADE chiarisce che nei giochi on line i bonus gioco non concorrono alla determinazione della base imponibile, non generando ricavi digitali (effettivi) in capo al gestore della piattaforma che opera a titolo di intermediario.
Il documento ADE ricorda anche che l'imposta sui servizi digitali (ISD) è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Le modalità applicative dell'imposta sono state ulteriormente disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 oltre che oggetto dei chiarimenti forniti con la Circolare 23 marzo 2021 n. 3/E
L'ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo:- lo svolgimento di attività d'impresa,
- il contestuale superamento di due soglie dimensionali, individuate dal comma 36, articolo 1, della normativa primaria.
Vediamo il chiarimento completo
Imposta servizi digitali: chiarimenti per i giochi online
Una volta riscontrata la qualifica di soggetto passivo del tributo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali individuati dal comma 37, articolo 1, della legge di bilancio 2019.
Al riguardo, la lettera b) del citato comma 37 configura come servizio digitale quello di ''messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura
diretta di beni o servizi''.
Il Provvedimento, alla lettera g) del punto 1) definisce l'interfaccia digitale come ''qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell'imposta'' e chiarisce che ''una interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi''.
Per quanto attiene, invece, alla verifica dei parametri dimensionali, il comma 36, articolo 1, della normativa primaria, impone il contestuale superamento di due soglie dimensionali nell'anno antecedente quello di applicazione dell'imposta:- la ''prima soglia'' riguardante l'ammontare di ricavi di qualsiasi natura ovunque realizzati,
- la ''seconda soglia'' riguardante i soli ricavi percepiti a fronte di servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato.
Il Provvedimento, peraltro, chiarisce che, per verificare il superamento della ''seconda soglia'' (ricavi da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato di ammontare non superiore a 5,5 milioni di euro), l'impresa è chiamata ad applicare le medesime regole dettate per il calcolo della base imponibile.
La qualificazione di un servizio come digitale ai fini dell'ISD rileva, quindi, tanto per il riscontro del superamento della seconda soglia (nell'anno n1), quanto per la determinazione della base imponibile (nell'anno n).
Nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online, ove spesso agli utenti/ giocatori sono offerti bonus da utilizzare per le ''giocate'', diventa rilevante chiarire, ai fini della determinazione della base imponibile dell'ISD, se debbano considerarsi i ricavi lordi o se, al contrario, gli stessi vadano assunti al netto dei suddetti bonus e dell'intero importo delle vincite, anche laddove queste ultime eccedano la raccolta in relazione al singolo torneo.
Al riguardo, il paragrafo 1, lettera i) del Provvedimento definisce quali ''ricavi imponibili'' ''i corrispettivi percepiti, nel corso dell'anno solare, da soggetti passivi dell'imposta per l'effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato secondo i criteri individuati nel punto 3''.
Il successivo punto 3.1 stabilisce che ''rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta'', mentre il punto 3.6, nel precisare la base imponibile in relazione ai servizi digitali di cui alla lettera b) del comma 37 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, prevede che ''rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio digitale''.
Con particolare riferimento all'ambito dei giochi online, la Circolare, al paragrafo 4.2, precisa che, qualora il gestore della piattaforma, ''operi come soggetto che permette ai giocatori (utenti) di scommettere o giocare d'azzardo tra di loro, l'entità non assume rischi legati alle scommesse o al gioco, ma opera come intermediario. Sebbene le somme rappresentate dalle ''giocate'' sono escluse ex comma 37bis lettere a) o b), la commissione del gestore dell'interfaccia rappresenta invece un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), realizzato a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti''.
Per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie, quindi, occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall'intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica.
In altri termini, le Entrate ritengono che, la base imponibile dell'ISD debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo.
Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all'emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all'intermediario.
Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l'irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD. -
Sostitutiva Irpef-Ires società controllate estere: codici tributo
Con la Risoluzione n 64 del 18 dicembre le Entrate istituiscono codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ovvero dovuta per il regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
Imposta sostitutiva Irpef-Ires società contralle estere: codici tributo
L’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha inserito il comma 4- ter nell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, il citato comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR stabilisce che “In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. […]”.Il medesimo comma disciplina durata e condizioni dell’opzione per l’imposta sostitutiva.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “4077” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4078” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”; - “4079” denominato ““Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4080” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4081” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”; - “4082” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.
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Flat Tax incrementale: requisiti e modalità di calcolo
Pubblicata la Circolare del 28 giugno 2023 n. 18, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime della c.d. “flat tax incrementale”, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame.
Ricordiamo che si tratta di un regime agevolativo opzionale, la tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57) limitatamente all’anno d’imposta 2023 e sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.
Soggetti ammessi al beneficio
Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa. In merito si evidenzia infatti, che la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2023 prevede che, ai fini delle stime degli effetti di gettito, sono stati presi in considerazione i “redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall’esercizio d’impresa (quadri RF e RG)”.
Viene chiarito che, ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale. In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa); - le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.
Atteso il riferimento letterale alle «persone fisiche esercenti (…) arti o professioni», come per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, pertanto, che rientrino nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.
Per approfondire leggi anche l'articolo Flat tax incrementale imprese e autonomi: un esempio di calcolo della base imponibile.
Allegati: - le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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Registro imprese: nuove specifiche tecniche per le domande dal 20 giugno
Il MIMIT ha pubblicato un decreto direttoriale datato 19 maggio che introduce modifiche per un aggiornamento delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
Il decreto con l'allegato sono stati pubblicati in GU n 126 del 31 maggio 2023
Con l'art 1 del decreto in oggetto sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 12 aprile 2023, elencate nell'allegato A al presente decreto.
Attenzione al fatto che, le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 20 giugno 2023.
La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione www.mimit.gov.it ed è in pubblicazione in GU.
Le modifiche si sono rese necessarie considerate le seguenti necessità:
- adeguare i riferimenti normativi dei procedimenti e delle cariche ricoperte dai soggetti individuati nell’ambito della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (ex D.L. 118/2021) in seguito alle modifiche introdotte dal d.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) all’interno della tabella ATF e della tabella CAM;
- consentire l’iscrizione nel registro delle imprese, su istanza di parte, della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società ai sensi dell’art. 120-bis e della domanda di accesso alla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 del d.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) all’interno della tabella ATF;
- adeguare il Modulo CF e predisporre nuove tabelle per l’iscrizione nel registro delle imprese alle nuove procedure previste al d.Lgs 14/2019 (Codice della Crisi) e dei relativi provvedimenti codificati comunicati dalle Cancellerie dei Tribunali agli Uffici del registro delle imprese;
- aggiornare alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio;
- aggiornare la tabella dei Comuni (tabella COM) con le modifiche intervenute al CAP dei Comuni di Cotignola (RA) e Fusignano (AT), alla denominazione dei Comuni di Calliano Monferrato (AT), Casorzo Monferrato (AT), Montagna sulla strada del vino (BZ) e dell’istituzione per fusione del nuovo Comune di Moransengo-Tonengo (AT);
- aggiornamento della tabella contenente i codici EUID attribuiti dai registri imprese dei Paesi Membri dell’UE alle imprese transfrontaliere iscritte in un registro unionale (tabella TER);
- adeguare l’elenco attività di interesse generale che possono essere svolte dalle imprese sociali tra quelle previste dall’art. 2 comma 1 del d.Lgs 112/2017 all’interno della tabella AS1;
- consentire l’iscrizione nel registro delle imprese del certificato preliminare, della nota informativa e dell’attestazione di legalità nell’ambito delle operazioni (trasformazioni, fusioni e scissioni) tra società transfrontaliere introdotti dal d.Lgs 19/2023 in attuazione delle Direttiva (UE) 2019/2121 all’interno della tabella ATF;