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Estromissioni beni di imprese individuali: prevista imposta sostitutiva
L'art 25 della Legge di Bilancio 2023 ancora in bozza rubricato "Estromissione dei beni delle imprese individuali" con il comma 7 prevede che le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali, ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, possano applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
In pratica si estende l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il comma 121 aveva disposto l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015.
Il pagamento dell’imposta consentiva di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.
L’esclusione implicava il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
In merito alla novità 2023, la norma in esame prevederebbe se venisse confermata, il versamento dell’imposta sostitutiva in due rate secondo, rispettivamente, i seguenti termini:
- prima rata entro il 30 novembre 2023
- seconda rata entro il 30 giugno 2024.
Si chiarisce, infine, che per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
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Iscrizione al REA e al registro imprese: nuove specifiche tecniche
Pubblicato in GU n 166 del 18 luglio il Decreto MISE del 6 luglio recante "Modifica alle specifiche tecniche per la presentazione delle domande al registro delle imprese e al REA".
In particolare, sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 24 febbraio 2022, elencate nell'allegato A al presente decreto.
Si evidenzia che le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 luglio 2022.E' bene sottolineare che, come specificato nell'Allegato A, le variazioni riguardano:
- Creazione di nuovo Comune per scorporo dal territorio di altro Comune
- Modifica CAP Comune;
- Variazione provincia Comune;
- Aggiornamento per nuovi codici di tabella VRT;
- Aggiornamento per nuovo codice di tabella CAM e ATF.
In merito all'ultimo punti si sottolinea che nella tabella CAM è stato inserito il codice ALR per "ACCETTAZIONE NOMINA ESPERTO AI SENSI ART.6 DL 118/2021".
Sinteticamente ricordiamo che il Registro Imprese è l'anagrafe delle imprese contente dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge.
Esso contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese quali denominazione, statuto, amministratori, sede ecc. e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione.
Il Registro Imprese fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa.
Il REA ossia il Repertorio Economico Amministrativo, previsto dalla legge 580/1993 e dal DPR 581/1995, è una anagrafe che contiene notizie di carattere economico, statistico, amministrativo dei soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.