• Redditi esteri

    Consulente ONG: tassazione per lavoro prestato a Roma

    Con Risposta a interpello n 9 del 23 gennaio le Entrate replicano ad una consulente UNICEF che lavora da Roma relativamente alla corretta tassazione dei suoi redditi.

    L'istante è una cittadina italiana, residente in Italia, che è stata assunta dall'Agenzia delle Nazioni Unite UNICEF ECARO (UNICEF), con la qualifica di Consultant (Individual Contractor), vale a dire di Consulente. 

    La prestazione lavorativa è svolta in Italia, a Roma, presso l'avamposto dell'ufficio UNICEF di Ginevra creato nel 2016. Il contratto di lavoro prevede un pagamento per deliverables, da effettuarsi a fronte della presentazione di una richiesta interna da parte della lavoratrice nei confronti dell'UNICEF al momento della consegna di ogni deliverable, senza la necessità che questa apra partita IVA.

    Le Entrate specificano che il reddito  è soggetto a tassazione in Italia vediamo il perché.

    Consulente UNICEF: tassazione per lavoro prestato a Roma

    Le Entrate specificano che in linea generale, i dipendenti di Organizzazioni internazionali beneficino di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell'esercizio delle relative funzioni.

    La ratio di tale esenzione è quella di evitare che  gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse. 

    I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dai c.d. Accordi di sede, i quali, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell'attività dei secondi nonché a prevedere taluni privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti. 

    Nell'ordinamento  italiano,  importante punto di  riferimento in relazione agli accordi di sede è l'articolo 41 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, rubricato «Accordi ed  enti internazionali»,  ai  sensi  del  quale  «Continuano  ad applicarsi  le  esenzioni  e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali»

    Di conseguenza, in presenza di particolari esenzioni in materia fiscale previsti dalle Convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia, è necessario darvi applicazione in luogo degli ordinari regimi di tassazione. 

    Ciò posto, si rileva come per l'UNICEF, che si inserisce nella struttura dell'ONU, si faccia riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale ONU del 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge del 20 dicembre 1957, n. 1318. 

    La Convenzione citata prevede, all'articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari («Officials») dell'ONU compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale, tra cui, per quel che in questa sede  rileva, l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti ad essi corrisposti dall'Organizzazione

    Si  osserva  che  tale  esenzione  trova  applicazione  esclusivamente con  riferimento ai  funzionari («Officials») dell'Organizzazione, mentre l'Istante ha stipulato con l'UNICEF ECARO un contratto che le attribuisce la qualifica di Consulente («Consultant»). 

    Infatti, come risulta dall'Allegato III contenente i termini e le condizioni generali del  contratto  di  consulenza,  al  punto  2.2, il Consulente  non  è  un membro  dello staff in  base  alle Staff Regulations delle Nazioni Unite e alle politiche UNICEF, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Pertanto, in  assenza  di  tale  essenziale  requisito  soggettivo, non si  ritiene applicabile nei confronti della Contribuente l'esimente di cui trattasi, con la conseguente affermazione della potestà impositiva dello Stato italiano e l'assoggettamento a tassazione in Italia dei compensi dalla stessa percepiti

    Per quel che concerne, inoltre, la necessità o meno che l'Istante apra partita IVA, si rileva come quest'ultima vada aperta da chi esercita un'attività economica o professionale in modo abituale e continuativo. 

    Difatti, in materia di IVA, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, che definisce l'ambito soggettivo dell'imposta in esame, «per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse»

    Allegati:
  • Redditi esteri

    Info Brexit: chiude il servizio ADE di informazioni per investitori esteri

     Con Provvedimento n 277327 del 26 giugno le Entrate sopprimono:

    • il Punto di assistenza dedicato agli investitori esteri (Desk dedicato) 
    • il Punto di assistenza denominato Info Brexit

    Ricordiamo che dopo  il referendum del 23 giugno 2016, il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha attivato il meccanismo di ritiro previsto dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea. 

    L’attivazione della procedura ha comportato ufficialmente l’avvio  dei negoziati per concordare i termini dell’uscita formale del Regno Unito dall’Unione europea, inizialmente prevista per il 29 marzo 2019 e da ultimo posticipata al 12 aprile.

    A tal proposito le Entrate avevano istituito un punto di assistenza dedicato ai soggetti residenti e non residenti sui possibili effetti della Brexit con specifico riferimento a fattispecie che concernono l’applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell’Agenzia.
    Il Punto di assistenza “Info Brexit”, istituito presso il Settore internazionale della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha avuto una casella di posta elettronica preposta: [email protected].

    Tutto ciò era stato previsto dal Provvedimento 85565 del 10 aprile 2019 che ora è superato.

    Le Entrate con il provvedimento in oggetto dispongono quanto segue:

    • È soppresso il Punto di assistenza dedicato agli investitori esteri (Desk dedicato) istituito con Provvedimento prot. n. 149505 del 16 dicembre 2013. 
    • È soppresso il Punto di assistenza denominato Info Brexit istituito con Provvedimento prot. n. 85565 del 10 aprile 2019. 
    • La chiusura dei Punti di assistenza di cui ai punti 1.1 e 1.2 decorre dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento e quindi dal 27 giugno 2024
    Allegati:
  • Redditi esteri

    Imposta sostitutiva sugli utili esteri: pubblicate le regole attuative

    Pubblicato in GU del 26.06.2023 n. 147, il Decreto del MEF del 26.06.2023 contenente le disposizioni di attuazione in materia di imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri (ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della Legge di Bilancio 2023). 

    Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere

    La disciplina consente, quindi, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data del 1° gennaio 2023 e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. 

    Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti.

    L'opzione si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

    Con Risoluzione n. 34 del 26 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento degli utili esteri.

  • Redditi esteri

    Polizza vita estera: la rilevanza fiscale

    Fattispecie di non ordinaria trattazione è il caso della polizza vita corrisposta ad un contribuente italiano da una compagnia di assicurazione di un paese estero.

    La situazione unisce questioni relative alla tassazione della polizza vita con specificità legate al fatto che chi l’eroga non ha sede in Italia.

    In ragione della stratificazione delle questioni e della specificità della normativa italiana, i dubbi applicativi possono essere più d’uno, per lo più chiariti dalla prassi con la Risposta a interpello numero 300/2019.

    L’imposta sostitutiva

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 300/2019, “rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita”.

    Siccome l’articolo 34 del DPR 601/1973 prevede che “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”, ai fini della tassazione diretta, per una polizza vita, bisognerà distinguere tra componente a copertura del rischio demografico e componente finanziaria: la prima risulterà esente dalle imposte sui redditi, la seconda sottoposta a imposizione fiscale in base alle disposizioni dell’articolo 44 comma 1 lettera g) del TUIR, il quale prevede che “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

    Definita la base imponibile, il passo successivo è l’applicazione dell’imposta: come nel caso di polizza vita erogata da compagnia assicurativa con sede in Italia, il reddito scaturente è un reddito di capitale sottoposto a imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 26-ter comma 1 del DPR 600/1973.

    L’Agenzia delle Entrate ci ricorda però che l’aliquota del 26% si applica ai contratti sottoscritti dal giorno 1 luglio 2014 per le plusvalenze realizzate in data successiva; diversamente, alle polizze sottoscritte in data precedente dovranno applicarsi diverse aliquote in base al periodo di maturazione dei redditi sottostanti, per la precisione:

    • il 12,50% per la parte di redditi maturati fino al giorno 31 dicembre 2011;
    • il 20% per la parte di redditi maturati dal giorno 1 gennaio 2012 al giorno 30 giugno 2014;
    • il 26% per la parte di redditi maturati da giorno 1 luglio 2014 in poi.

    L’imposta sostitutiva, in questa situazione, di norma dovrebbe essere versata dall’impresa di assicurazione che agisce come sostituto d’imposta; ma, nel caso in cui il soggetto erogante non abbia sede in Italia, sarà necessario valutare il caso specifico: infatti tale compagnia potrebbe anche essere stabilita in Italia, oppure operare tramite rappresentante fiscale o per il tramite di intermediari: anche in questi casi agirà come sostituto d’imposta ed effettuerà direttamente la ritenuta che poi verserà per conto del contribuente.

    Nei casi diversi da questi, invece, l’impresa di assicurazione estera non potrà agire come sostituto d’imposta: ciò comporterà che l’imposta sostitutiva del 26% dovrà essere liquidata dallo stesso contribuente, il quale sarà gravato anche da connessi obblighi dichiarativi da risolversi con la compilazione del quadro RM del modello Redditi PF, dedicato ai “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva”.

    In alternativa, sarà anche possibile “optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero”.

    Il quadro RM

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2023, precisano che nella sezione V del quadro RM dovranno essere indicati “i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”.

    L’Agenzia delle Entrate precisa che “il contribuente deve assoggettare ad imposizione detti redditi in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subìte con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante”.

    La compilazione della sezione non presenta particolari rilevanze, facendo attenzione al fatto che, nel caso in cui il contribuente voglia optare per la tassazione ordinaria dovrà flaggare la colonna 7 del rigo RM12 e procedere alla compilazione del successivo rigo RM15 della sezione VI.

    In questo caso “il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all’Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4”.

     

    Il quadro RW e l’IVAFE

    Dichiarata e liquidata l’imposta, il passaggio finale sarà definire se il valore finanziario della polizza vita detenuta all’estero dovrà essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate “tale obbligo sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi”.

    In termini di monitoraggio fiscale il periodo di detenzione da considerare è quello che va dall’inizio del periodo di riferimento fino al giorno dell’accredito delle somme e di estinzione della polizza, nel caso in cui avvenga in corso d’anno; ricordando che il monitoraggio fiscale si effettua per le attività detenute all’estero in ogni anno fiscale di mantenimento.

    Direttamente collegata al monitoraggio fiscale è l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero che, semplificando per brevità, è alternativa all’Imposta di bollo sugli strumenti finanziari, ed è dovuta nel caso in cui la media delle giacenze estere nel periodo di imposta supera i 5.000 euro.  

  • Redditi esteri

    Brexit: trattamento fiscale utili distribuiti alla controllante britannica

    Con la Risposta a interpello n 117 del 20 gennaio le Entrate replicano al seguente quesito posto da una società italiana, che distribuisce utili alla controllante società britannica.

    L'istante osserva  come, nel caso di distribuzione di dividendi da parte di una società italiana ad una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in  uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, trovi applicazione la ritenuta ridotta del 1,20 per cento a titolo d'imposta, ai sensi del comma 3­ter dell'articolo  27 del DPR 29 settembre 1973, n.600. 

    Inoltre, in  presenza di  determinate condizioni, tale ritenuta non è operata in virtù dell'articolo 27 ­bis dello  stesso DPR n. 600 del 1973, attuativo della c.d. direttiva madre­figlia (2011/96/UE).

    Il dubbio interpretativo prospettato dall'istante attiene al trattamento fiscale degli utili distribuiti alla controllante britannica a seguito della Brexit.

    Poiché, infatti, non può trovare applicazione la richiamata disciplina riservata agli Stati membri, l'istante chiede se, nel caso di specie, possa operare la ritenuta prevista dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito, firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329

    L'istante ritiene che ai dividendi corrisposti alla  controllante  sia  applicabile  il  trattamento  fiscale  previsto  dalla  Convenzione, in quanto fonte gerarchicamente sovraordinata rispetto alla normativa nazionale.

    Pertanto, qualora l'assemblea dei soci deliberasse la distribuzione di utili, sulla  quota spettante alla controllante estera sarebbe applicata una ritenuta a titolo d'imposta  nella misura del 5 per cento. 

    L'agenzia replica, ricordando che il 30 gennaio 2020 l'Unione europea ha ratificato l'accordo di recesso con il Regno Unito che, dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, è diventato un Paese terzo. 

    Ciò ha segnato l'inizio di un periodo transitorio che si è protratto  fino  al  31 dicembre 2020,  in  cui ha  continuato  a  trovare provvisoriamente  applicazione  il  diritto unionale, incluse le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

    Terminato il periodo transitorio, i rapporti tra Unione europea e Regno Unito sono regolati dall'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra:

    • l'Unione europea  e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, 
    • e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra. 

    Nonostante  l'Accordo in esame promuova un forte partenariato tra  Unione europea e Regno Unito, tale Paese non può comunque essere considerato al pari di uno  Stato membro, non facendo ormai più parte né del mercato unico né dell'unione doganale  e non essendo più coinvolto negli accordi internazionali dell'Unione. 

    Pertanto, le Entrate concordano con l'istante nel ritenere che nel caso in esame non trovano  applicazione né l'articolo 27, comma 3­ter, del DPR n.600 del 1973, né il successivo  27­bis del medesimo DPR. 

    Tuttavia, la normativa nazionale deve  essere coordinata con  quella convenzionale, la cui prevalenza sull'ordinamento interno è ammessa dall'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

    In particolare, viene in rilievo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del Trattato, secondo cui i ''dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: 

    a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i dividendi''. 

    Considerato che, nel caso di specie, nel presupposto che la dichiarata partecipazione comporti almeno il 10% del potere di voto della società italiana che paga il dividendo si ritiene applicabile la ritenuta convenzionale nella misura del 5%. 

    Resta inteso che l'operatività del Trattato è subordinata al ricorrere anche delle altre condizioni ivi  previste, ossia che la controllante britannica integri la nozione di persona residente ai fini convenzionali e sia beneficiaria effettiva dei dividendi.

    Allegati:
  • Redditi esteri

    Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regole

    Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 31 maggio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2022 stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto antiriciclaggio. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM.

    Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (7 settembre 2022), l'OAM deve avviare la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

    Alimentazione e consultazione del registro presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:

    1. la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonche', ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM; 
    2. il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente; 
    3. per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
    4. la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;
    5. l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente. 

    La comunicazione deve essere effettuata con cadenza semestrale

    • dal 1° al 15 gennaio e
    • dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. 

     Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia' in essere alla data di avvio della gestione del registro la prima comunicazione dei dati deve essere effettuata alla prima finestra temporale utile a partire dalla data di avvio della gestione del registro .

    La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM

    L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione verificata la completezza e la regolarita' della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. 

    L'OAM 

    • assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    • cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalita' di consultazione 

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazioneentro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste.

    Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione, trasmessa telematicamente all'OAM, che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato e' avvenuta per motivi non commerciali. Essa reca indicazione delle seguenti informazioni: 

    1. il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    2. il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    3. la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato

    Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresi' annotati a cura dell'OAM:

    1. gli estremi dei provvedimenti di sospensione comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM; 
    2. gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM.

    L'OAM, verificata la regolarita' e la completezza della comunicazione, provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle comunicazioni e dei provvedimenti entro quindici giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. 

     La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. 

    L'OAM 

    1. assicura la tenuta e la gestione della sottosezione ad accesso riservato del registro e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    2. garantisce la completa e tempestiva accessibilita' della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del registro ad accesso riservato. 
    3. consente la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale utilizzano i dati cosi' ottenuti esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato. 

    Alimentazione della sezione del registro OAM relativa ai punti di contatto centrale

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro: 

    1. denominazione sociale,
    2. sede legale, 
    3. codice fiscale, 
    4. nome e cognome, 
    5. luogo e data di nascita del legale rappresentante, 
    6. un indirizzo di posta elettronica certificata.

    Il punto di contatto centrale comunica all'OAM l'avvio della propria operativita', anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente.

    La periodicita' e le modalita' tecniche di invio delle comunicazion sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi di comunicazione, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

    Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro presso OAM

    L'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entita' del contributo semestrale dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

    Ai fini della determinazione del contributo, l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative e il numero dei preposti. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

  • Redditi esteri

    Criptovalute: sono 46 gli iscritti al registro presso l’OAM

    Con un comunicato stampa del 20 luglio 2022, l'OAM informa che sono 46 i soggetti che operano in criptovalute che si sono iscritti al Registro alla scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa in vigore (consulta la lista)

    Ricordiamo che in base al DM del 13 gennaio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze gli operatori già attivi in Italia, anche online, potevano continuare ad esercitare l’attività a condizione di presentare la domanda di iscrizione entro il 15 luglio. 

    Ai 46 soggetti (tutte società), attualmente iscritti, si aggiungono altri 24 soggetti che hanno presentato la relativa domanda e che potranno dunque continuare ad operare fino all’accoglimento (o diniego) dell’istanza.

    Il comunicato specifica che chi, nonostante la scadenza del termine, non ha presentato la domanda dovrà sospendere l’operatività per non rischiare di incorrere nell’esercizio abusivo dell'attività

    Attenzione al fatto che l'esercizio abusivo è punito con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

    Solo dopo avere ottenuto l’iscrizione potrà riprendere ad operare.

    Ricordiamo che il registro per gli operatori in valuta virtuale presso l'OAM organismo agenti e mediatori è attivo dal 16 maggio.

    In particolare:

    • coloro che già svolgono l’attività, anche online, in Italia, 
    • e sono in possesso dei requisiti di legge,
    • potranno continuare a farlo 
    • ma dovevano presentare domanda di iscrizione al Registro
    • entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. 

    Il Decreto sulle criptovalute emanato in data 13 gennaio dal Ministero delle Finanze prevede ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro OAM (organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) le modalità e la tempistica con cui 

    • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale 
    • i prestatori di servizi di portafoglio digitale 

    sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter. del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

    In particolare, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro. 

    L’iscrizione nella sezione speciale del registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 

    Criptovalute: come iscriversi nella sezione speciale del registro OAM

    Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter.

    L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro. 

    I prestatori di tali servizi che, alla data di avvio della sezione speciale del registro già svolgono l’attività, effettuano la comunicazione entro 60 giorni dalla predetta data. (clicca qui per maggiori info sulla iscrizione al registro)

    In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo

    La comunicazione è effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

    La comunicazione contiene: 

    • a) per le persone fisiche: 
      • 1) il cognome e il nome; 
      • 2) il luogo e la data di nascita; 
      • 3) la cittadinanza;
      • 4) il codice fiscale, ove assegnato;
      • 5) gli estremi del documento di identificazione; 
      • 6) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza; 
      • 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 
      • 8) l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 
      • 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 
      • 10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
    • b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 
      • 1) la denominazione sociale;
      • 2) la natura giuridica del soggetto; 
      • 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 
      • 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 
      • 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 
      • 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 
      • 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 
      • 8)l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 
      • 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 
      • 10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

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