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    Redditi Campione d’Italia: regole ADE per la riduzione forfettaria

    Le Entrate con il Provvedimento n 54460 del 13 febbraio ha pubblicato le regole per la riduzione forfettaria del cambio da applicare ai redditi in franchi svizzeri dei residenti e delle attività a Campione d'italia.

    In particolare, per il periodo d’imposta 2025 la riduzione forfetaria del cambio da applicare è fissata al 31,64%. 

    Ricordiamo che la percentuale, definita dal Tuir nella misura del 30%, viene maggiorata o ridotta in base allo scostamento medio annuale tra franco svizzero ed euro.

    Ricordiamo che la determinazione scaturisce dal meccanismo previsto dall’articolo 1, comma 632 della legge n.147/2013, che prevede una riduzione forfettaria del cambio (articolo 188-bis del Tuir) da aumentare o diminuire annualmente, in base alla variazione rilevata tra le due monete.

    La percentuale si applica ai redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti con studio nel comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera.

    Inoltre è prevista per i redditi d’impresa prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d’Italia da imprese individuali, società di persone, società ed enti (articolo 73 del Tuir) iscritti alla Camera di commercio di Como con sede o unità locale a Campione d’Italia.

    Per il 2025 la media del cambio franco/euro è scesa da 0,9526 (2024) a 0,937, con una variazione del -1,64%. 

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    Iscritto AIRE e requisiti notifica all’estero

    Con la sentenza n. 22838/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio giuridico ormai consolidato in tema di notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero e iscritti all’AIRE.

    Viene confermato che è pienamente valida la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero comunicato dal contribuente e risultante dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, anche se non ritirata e perfezionatasi per compiuta giacenza.

    Vediamo nel dettaglio il motivo del ricorso, la decisione della Corte e il principio di diritto enunciato, con riferimento ai principali dispositivi normativi.

    Iscritto AIRE e notifica all’estero: quando è considerata per avvenuta

    La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un cittadino italiano residente in Francia, regolarmente iscritto all’AIRE.

    Il contribuente aveva eccepito l’irregolarità della notifica dell’atto impositivo, avvenuta tramite raccomandata con A/R inviata dall’Ufficio direttamente all’indirizzo estero comunicato, senza l’intervento di un messo notificatore.

    Secondo la tesi difensiva, tale modalità violerebbe quanto previsto dall’art. 60, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973, che imporrebbe la presenza di un soggetto abilitato alla notificazione e la redazione della relata ex art. 148 c.p.c..

    I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenendo la notifica valida e conforme al dettato normativo vigente.

    In particolare, la Corte ha chiarito che, per i contribuenti non residenti in Italia, la notifica degli atti tributari può avvenire validamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE.

    Anche in assenza di ritiro del plico, la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza”, a condizione che vi sia stato l’avviso al destinatario e che l’indirizzo sia quello risultante dagli archivi ufficiali.

    Nel caso in esame, la raccomandata risultava “avvisée et non réclamée”, come attestato dal servizio postale francese.

    Il fondamento normativo richiamato dalla sentenza è il combinato disposto dell'articolo 60, comma 4 e 5, D.P.R. 600/197, introdotti dal decreto-legge 25 marzo 2010.

    I due commi stabiliscono che:"La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE." E aggiungono che:"La notificazione è valida anche qualora i soggetti non residenti non abbiano comunicato variazioni all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste."

    La sentenza n. 22838/2025 enuncia chiaramente il seguente principio di diritto:

    "È valida la notifica degli atti tributari effettuata direttamente dall’Ufficio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo estero risultante dai registri dell’AIRE. La notifica si perfeziona anche per compiuta giacenza, a causa dell’omesso ritiro del plico da parte del destinatario."

    La Corte ha aggiunto che, in tali casi, non è richiesta la presenza di un messo notificatore né la redazione di una relazione ex art. 148 c.p.c.

    L’ultima eccezione sollevata dal contribuente riguardava l’obbligo dell’Ufficio di eseguire ricerche in Italia circa un eventuale domicilio fiscale ancora attivo.

    Anche su questo punto, la Cassazione ha chiarito che: "Il contribuente risiedeva regolarmente all’estero ed era iscritto all’AIRE. In questi casi, l’Ufficio non è tenuto a svolgere ricerche ulteriori, essendo sufficiente l’indirizzo estero risultante dagli archivi ufficiali."

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    Revoca opzione imposta sostitutiva IRPEF redditi esteri: codice tributo

    Con Risoluzione n 14 del 6 marzo le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR nel caso di revoca.

    Ricordiamo che l’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR. 

    Per effetto dell'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2017 sono state definite le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva.

    Con la risoluzione n. 44/E dell’11 giugno 2018, è stato istituito il codice tributo “NRPP” per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF 

    La circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 nel paragrafo 6.1 ha previsto che “La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso”

    Nell’ipotesi di revoca dell’opzione prevista dall’articolo 24-bis del TUIR, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva già versata, si istituisce con il provvedimento in oggetto, il seguente codice tributo: 

    • “NRRE” denominato “Revoca opzione art. 24-bis del TUIR – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI”. 
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