• Rendicontazione non finanziaria

    Assurance nel Reporting di sostenibilità: nuovo documento del CNDCEC

    Il CNDCEC in data 4 luglio ha pubblicato un documento intitolato “L’importanza dell’Assurance nel reporting di sostenibilità.

    Il documento segue l'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, della proposta di direttiva sul rinvio dei termini (Stop-the clock Proposal) che si pone l’obiettivo di rinviare le date di applicazione di alcuni obblighi:

    • afferenti alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
    • nonché il termine di recepimento delle disposizioni in materia di dovere di diligenza.

    Alla luce di ciò, il CNDCEC con il documento in oggetto sottolinea l’opportunità di continuare comunque a fornire strumenti operativi concreti ai professionisti nel settore dell’assurance di sostenibilità in ragione dell’evoluzione del framework normativo eurounitario e nazionale, che richiede nuove competenze e un aggiornamento costante.

    Secondo il Consiglio Nazionale:  “i professionisti devono poter contare su linee guida, checklist, modelli di lavoro e interpretazioni tecniche per garantire coerenza, qualità e comparabilità nelle attività di assurance. Al di là della decisione che verrà assunta dal legislatore europeo in tema di assurance (limited o reasonable), per le imprese europee che non saranno soggette all’obbligo, l’assurance volontaria sulle informazioni di sostenibilità può assumere un carattere strategico anche in assenza di un obbligo normativo e ciò sulla base di considerazioni che si riferiscono a una serie di aspetti quali il merito creditizio e l’accountability verso gli stakeholder”.

    Vedimao una sintesi del documento.

    Assurance nel Reporting di sosteniblità: la proposta del CNDCEC

    Il documento si articola in due sezioni principali:

    • contesto di riferimento normativo con analisi del quadro legislativo europeo, soffermandosi sulla proroga dei termini di applicazione della CSRD e della CSDDD e sulle implicazioni per le attività di assurance;
    • principi e standard di riferimento per l’attestazione con approfodimento del quadro tecnico-normativo nazionale e internazionale che regola le attività di assurance e fornisce una panoramica delle procedure e delle metodologie utilizzabili dai professionisti incaricati.

    L’assurance, come ben evidenziato dal documento assume un ruolo centrale per diversi motivi:

    • strumento di fiducia verso gli stakeholder – investitori, clienti, creditori –che richiedono garanzie sulla veridicità delle informazioni ESG. Un report verificato ispira fiducia e credibilità.
    • gestione del rischio di aspettative poichè: esiste un expectation gap tra ciò che stakeholder si attendono e ciò che l’assurance realmente garantisce. Questo divario può minare la fiducia nel processo di reporting.
    • mancanza di prassi consolidate: la sostenibilità è in evoluzione e l’absence di standard uniformi aumenta la necessità di un’assurance professionale e strutturata.
    • ruolo strategico anche senza obbligo: per le imprese non soggette a obbligo normativo, l’assurance volontaria rappresenta un vantaggio competitivo in termini di reputazione, accesso al credito e attrattività verso stakeholder sensibili ai temi ESG

  • Rendicontazione non finanziaria

    Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe

    Il Decreto Milleproroghe in conversione in legge entro il 25 febbraio, è stato approvato da Camera e Senato ed ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.

    Tra le novità approvate con emendamento ve ne sono due relative alla sostenibilità, vediamole.

    Reporting Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe

    Tra gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe ve ne sono due per le norme sulla sostenibilità. 

    Il primo riguarda i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici. 

    L'altra novità è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. 

    Ricordiamo che a tema sostenibilità è stato approvato il Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni

    Con le due misure approvate, il Milleproroghe prevede che, in attesa delle regole attuative del Mef:

    • i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. La ratio dell'intervento è senz'altro quella di non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando ritardi nell’attestazione non finanziaria delle imprese, essenziale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e soddisfare investitori e stakeholder.
    • si proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. In sostanza si continuano ad applicare gli artt. 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Tali articoli recano la disciplina previgente sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Con la proroga si risolve un vuoto normativo in cui le imprese avrebbero potuto trovarsi. Il Dossier al Ddl del Milleproroghe recita come segue: la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 201661 e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024. 

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC

    Con un comunicato di ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili informa della IRS n 12 sulla Sostenibilità redatto dalla Dott.ssa Peta e dal Dott. Tucci della Commissione nazionale di studio del report di sostenibilità.

    Vediamo i principali temi dell'IRS n 12/2025.

    Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC

    L’IRS n. 12 ha lo scopo di orientare per il processo di rendicontazione ambientale tanto i soggetti obbligati equanto i volontari.

    L’informativa ambientale è un tema di grande attualità e di interesse per gli stakeholder dell’impresa, e coinvolge la responsabilità dei soggetti garanti della conformità dell’informativa di sostenibilità.

    Come specificato dallo stesso CNDCEC nel documento vengono approfonditi

    • i principi di rendicontazione ESRS E in accordo ai requirement della Tassonomia ambientale; 
    • le questioni ambientali da includere nella valutazione della doppia rilevanza; 
    • il processo di rendicontazione: la mappatura delle questioni rilevanti;
    • la rendicontazione dei rischi ambientali: contenuto minimo per i soggetti obbligati; 
    • l’informativa ambientale volontaria di PMI e microimprese nelle indicazioni dell’ESRS VSME; 
    • l’informativa ambientale nel dialogo di sostenibilità PMI-Banca e criticità generali.

    Ricordiamo che  il D. Lgs. n. 125/2024 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), prevedendo il contenuto minimo dell’informativa societaria di sostenibilità per gli aspetti ambientali, sociali, di governance e condotta aziendale.

    A tal pproposito l’impresa deve valutare con approccio forward looking gli impatti, i rischi e le opportunità ambientali, materiali e finanziari nel sistema di gestione del rischio e integrarli nella strategia e nel modello aziendale attraverso la pianificazione di azioni e interventi correttivi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.

    A tal proposito per essere di aiuto ai professionisti interessati e alle imprese viene diffuso il documento di studio di cui si tratta e a cui si rimanda per approfondimenti.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rating ESG: regole UE per i prodotti finanziari sostenibili

    Sul sito istituzionale del Consiglio dell'Unione Europea è apparso un comunicato stampa del 19 novembre che informa della adozione da parte del Consiglio di un nuovo Regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).

    Le nuove norme mirano a rendere le attività di rating nell'UE più coerenti, trasparenti e comparabili al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili.

    Specifichiamo che il corposo documento: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 è datato 6 novembre ed è atteso in gazzetta dell'UE, dopo la pubblicazione entrerà in vigore 20 giorni dopo e si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore. 

    Rating ESG: approvato il Regolamento UE

    In particolare viene specificato che i rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'impatto sulla società e sull'ambiente e l'esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità.

    Come specificato nel Regolamento i rating ESG aiutano:

    • Investitori e istituzioni finanziarie a valutare i rischi e le opportunità in ottica di sostenibilità.
    • Aziende ed enti pubblici a identificare i punti deboli e migliorare le loro strategie ambientali, sociali e di governance.
    • Consumatori e stakeholder a monitorare la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e il rispetto del Green Deal Europeo.

    Essi devono rispettare principi di trasparenza, indipendenza e buona governance per garantire affidabilità e evitare fenomeni come il "greenwashing".

    Il comunicato di sintesi ha sottolineato che tali rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibili.

    Le nuove norme sono intese a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG.

    In particolare, i fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione:

    • dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea EMSA degli strumenti finanziari e dei mercati,
    • essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione. 

    Invece, i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che desiderano operare nell'Unione dovranno ottenere l'avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell'UE.

    Si tratta di un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza.

    Attenzione al fatto che, il regolamento introduce il principio della separazione delle attività commerciali al fine di prevenire i conflitti di interesse.

    Rating ESG: che cos’è

    Ai sensi dell'art 3 del Regolamento in oggetto può essere utile evidenziare le seguenti definizioni:

    • 1) "rating ESG": un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance o in merito all'esposizione di un elemento valutato a rischi o all'impatto su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance che si basa sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia denominato "rating ESG", "parere ESG" o "punteggio ESG";
    • 2) "parere ESG": una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo di rating; 
    • 3) "punteggio ESG": una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;
    • 4) "fornitore di rating ESG": una persona giuridica le cui attività comprendono l'emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale;

    Rating ESG: requisiti per esercitare nell’Unione

    Ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento qualsiasi persona giuridica che desideri esercitare l'attività di fornitore di rating ESG nell'Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti: 

    • a) un’autorizzazione rilasciata dall'ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) di cui all'articolo 6; 
    • b) una decisione di equivalenza di cui all'articolo 10 e l'adempimento delle condizioni di cui al medesimo articolo; 
    • c) un’autorizzazione per l'avallo di cui all'articolo 11; d) un riconoscimento di cui all'articolo 12.

    L'autorizzazione, la decisione di equivalenza, l'avallo o il riconoscimento garantiscono che i fornitori di rating ESG operino nel rispetto dei requisiti normativi dell'Unione, assicurando trasparenza, affidabilità e indipendenza.

    I fornitori devono dimostrare la conformità continua ai requisiti indicati dal regolamento per mantenere la validità dell'autorizzazione o riconoscimento ricevuto.

    Si rimanda alla consultazione del testo del Regolamento per tutti gli approfondimenti del caso.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: in vigore dal 25.09, il documento del CNDCEC

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024.

    In particolare, in ragione della entrata in vigore dal 25 settembre delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità del Dlgs n 125/2024, il documento è appunto esplicativo delle novità.

    Ricordiamo che, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese)

    Le imprese dovranno garantire, secondo standard di rendicontazione UE, un livello minimo di informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità.

    Rendicontazione di sostenibilità: il documento del CNDCEC-FNC

    Il Decreto n 12572024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e pertanto la rendicontazione societaria di sostenibilità per grandi imprese, gruppi di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese) e alcune tipologie di società con sede in Paesi terzi è un obbligo di legge sancito anche dalla normativa nazionale.

    Come ben evidenzia il documento congiunto, tramite le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1, si individuano negli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti dal Decreto i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), dall’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), dall’art. 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) e dall’art. 7 (Esonero e casi di equivalenza). 

    Si precisa che nell’adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

    Con il documento, il CNDCEC analizza le principali novità dell’intervento normativo, sottolineando gli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, l’ambito di applicazione delle disposizioni, il regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

    Il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    La parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche che evidenziano le modalità con cui il d.lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

    L’obiettivo è di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle diposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano.

    Ti consigliamo: ESG: Il Rendiconto di sostenibilità – Corso online

    Rendicontazione di sostenibilità: la figura del revisore

    Di rilievo è l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità, con il compito di garantire che le informazioni riportate dalle imprese siano conformi ai nuovi standard.

    Il documento del CNCEC evidenzia come sia possibile affidare l’incarico di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 

    Attenzione al fatto che, il revisore di sostenibilità può anche essere lo stesso revisore legale già incaricato della revisione del bilancio, oppure una società di revisione legale autorizzata dallo stesso decreto. 

    La società può anche coincidere con quella che svolge la revisione del bilancio a patto che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità.

    Il decreto fisso i requisiti professionali del revisore, introducendo un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, in conformità con la normativa europea

    Il documento inoltre specifica che i revisori legali già abilitati potranno attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, a patto che acquisiscano le competenze necessarie alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità con la formazione continua. 

    Si rimanda al documento per tutte le altre informazioni sull'obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dal Dlgs n 125/2024.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: il testo del Dlgs di recepimento della Direttiva UE

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.10.2024, il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità

    Il decreto, in vigore dal 25 settembre 2024, si applica principalmente alle società di grandi dimensioni, alle PMI quotate, e ad alcune categorie di enti finanziari, con eccezioni previste per le micro-imprese e altri soggetti specifici, in particolare:

    • si applica alle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e a certe società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) se controllate da società di capitali.
    • sono incluse anche imprese di assicurazione e enti creditizi, ossia banche e istituzioni finanziarie, purché abbiano una dimensione tale da rientrare nei criteri previsti dal decreto.

    Sono escluse:

    • le micro-imprese, ovvero le imprese che non superano determinati limiti di ricavi, totale di bilancio e numero di dipendenti,
    • la Banca d’Italia è esplicitamente esclusa dal decreto.

    L’obbligo di rendicontazione è finalizzato a fornire informazioni trasparenti e complete sulle attività aziendali e sui loro impatti ESG, sia per le singole imprese che per i gruppi. La rendicontazione consolidata richiede un’analisi a livello di gruppo, mentre quella individuale si concentra sulle singole imprese. Vediamo qui di seguito i contenuti della Rendicontazione individuale.

    Rendicontazione individuale di sostenibilità

    L'Articolo 3 prevede che le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate, debbano includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonchè le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

    Contenuti della Rendicontazione individuale di sostenibilità

    Tra le informazioni da includere nella rendicontazione vi sono:

    1. una breve descrizione del modello e della strategia aziendaleche indichi:
      • la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilita';
      • le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
      • i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
      • il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
      • le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
    2. una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
    3. una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
    4. una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
    5. informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
    6. una descrizione:
      • delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
      • dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
      • di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
    7. una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa.

    Rendicontazione di sostenibilità e tempi di applicazione

    Secondo l'articolo 17 del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità (CRSD) varia in base alla dimensione e al tipo di impresa, in breve sintesi:

    • Dal 1° gennaio 2024:
      • l’obbligo si applica alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico (ad esempio, società quotate) e che superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.
      • si applica anche agli enti di interesse pubblico che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni che, su base consolidata, superano il numero medio di 500 dipendenti.
    • Dal 1° gennaio 2025:
      • l'obbligo si estende a tutte le altre imprese di grandi dimensioni, anche se non rientrano tra quelle che superano i 500 dipendenti.
    • Dal 1° gennaio 2026:
      • si applica alle piccole e medie imprese quotate (eccetto le microimprese) e ad altri enti, come gli enti piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive.
    • Dal 1° gennaio 2028:
      • gli obblighi di rendicontazione si applicheranno anche alle succursali di società madri extra-europee che superano determinati limiti di ricavi nell'Unione Europea

    Allegati:
  • Rendicontazione non finanziaria

    Sostenibilità e bilancio: l’Italia recepisce le norme UE

    Pubblicato in GU del 10 settembre 2024 n. 212 il D.Lgs. 125/2024 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, vediamo una sintesi dei contenuti.

    Sostenibilità e bilancio: l’Italia recepisce le norme UE

    Il Decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

    Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.

    Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevedendo in particolare l’estensione alle Piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

    La rendicontazione di sostenibilità consiste in informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

    Ti consigliamo:

    per approfondimento della normativa.