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Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe in conversione in legge entro il 25 febbraio, è stato approvato da Camera e Senato ed ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità approvate con emendamento ve ne sono due relative alla sostenibilità, vediamole.
Reporting Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Tra gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe ve ne sono due per le norme sulla sostenibilità.
Il primo riguarda i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici.
L'altra novità è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024.
Ricordiamo che a tema sostenibilità è stato approvato il Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni
Con le due misure approvate, il Milleproroghe prevede che, in attesa delle regole attuative del Mef:
- i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. La ratio dell'intervento è senz'altro quella di non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando ritardi nell’attestazione non finanziaria delle imprese, essenziale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e soddisfare investitori e stakeholder.
- si proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. In sostanza si continuano ad applicare gli artt. 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Tali articoli recano la disciplina previgente sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Con la proroga si risolve un vuoto normativo in cui le imprese avrebbero potuto trovarsi. Il Dossier al Ddl del Milleproroghe recita come segue: la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 201661 e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024.
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Rating ESG: regole UE per i prodotti finanziari sostenibili
Sul sito istituzionale del Consiglio dell'Unione Europea è apparso un comunicato stampa del 19 novembre che informa della adozione da parte del Consiglio di un nuovo Regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
Le nuove norme mirano a rendere le attività di rating nell'UE più coerenti, trasparenti e comparabili al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili.
Specifichiamo che il corposo documento: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 è datato 6 novembre ed è atteso in gazzetta dell'UE, dopo la pubblicazione entrerà in vigore 20 giorni dopo e si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.
Rating ESG: approvato il Regolamento UE
In particolare viene specificato che i rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'impatto sulla società e sull'ambiente e l'esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità.
Come specificato nel Regolamento i rating ESG aiutano:
- Investitori e istituzioni finanziarie a valutare i rischi e le opportunità in ottica di sostenibilità.
- Aziende ed enti pubblici a identificare i punti deboli e migliorare le loro strategie ambientali, sociali e di governance.
- Consumatori e stakeholder a monitorare la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e il rispetto del Green Deal Europeo.
Essi devono rispettare principi di trasparenza, indipendenza e buona governance per garantire affidabilità e evitare fenomeni come il "greenwashing".
Il comunicato di sintesi ha sottolineato che tali rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibili.
Le nuove norme sono intese a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG.
In particolare, i fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione:
- dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea EMSA degli strumenti finanziari e dei mercati,
- essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione.
Invece, i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che desiderano operare nell'Unione dovranno ottenere l'avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell'UE.
Si tratta di un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza.
Attenzione al fatto che, il regolamento introduce il principio della separazione delle attività commerciali al fine di prevenire i conflitti di interesse.
Rating ESG: che cos’è
Ai sensi dell'art 3 del Regolamento in oggetto può essere utile evidenziare le seguenti definizioni:
- 1) "rating ESG": un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance o in merito all'esposizione di un elemento valutato a rischi o all'impatto su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance che si basa sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia denominato "rating ESG", "parere ESG" o "punteggio ESG";
- 2) "parere ESG": una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo di rating;
- 3) "punteggio ESG": una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;
- 4) "fornitore di rating ESG": una persona giuridica le cui attività comprendono l'emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale;
Rating ESG: requisiti per esercitare nell’Unione
Ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento qualsiasi persona giuridica che desideri esercitare l'attività di fornitore di rating ESG nell'Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti:
- a) un’autorizzazione rilasciata dall'ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) di cui all'articolo 6;
- b) una decisione di equivalenza di cui all'articolo 10 e l'adempimento delle condizioni di cui al medesimo articolo;
- c) un’autorizzazione per l'avallo di cui all'articolo 11; d) un riconoscimento di cui all'articolo 12.
L'autorizzazione, la decisione di equivalenza, l'avallo o il riconoscimento garantiscono che i fornitori di rating ESG operino nel rispetto dei requisiti normativi dell'Unione, assicurando trasparenza, affidabilità e indipendenza.
I fornitori devono dimostrare la conformità continua ai requisiti indicati dal regolamento per mantenere la validità dell'autorizzazione o riconoscimento ricevuto.
Si rimanda alla consultazione del testo del Regolamento per tutti gli approfondimenti del caso.
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FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 novembre viene pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla Sostenibilità con risposte sotto forma di FAQ.
Le risposte alle domande frequenti raccolte nella comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive.
Le FAQ mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.
La Commissione Europea si riserva di integrare le FAQ.
FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
La Comunicazione evidenzia che la serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese.
Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).
La Comunicazione riepiloga che la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale.
Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:
- grandi imprese;
- PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato
- regolamentato dell'UE; e
- imprese madri di grandi gruppi.
Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie.
Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente.
Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di
imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.
La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa.
La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».
Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.
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Abilitazione revisori sostenibilità: decreto in arrivo
Il MEF in data 15 ottobre replica ad una richiesta di chiarimento sui tempi di abilitazione dei revisori della sostenibilità.
In particolare si esprimevano dubbi sulla compatibilità tra gli adempimenti richiesti dal DLgs. 125/2024, che ha recepito la direttiva Ue 2022/2464, e la necessità per alcuni revisori di rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio 2024.
Vediamo la replica del Ministero.
Abilitazione revisori sostenibilità: chiarimenti del Ministero
L'interpellante premetteva che ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 125 del 2024, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 «Csrd», riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 sono considerati, nel rispetto di specifici requisiti, abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità; tale abilitazione avviene sulla base di una domanda redatta secondo le indicazioni definite con decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ed entro centocinquanta giorni dalla domanda il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.
L'interpellante evidenzia inoltre che vi sono enti di interesse pubblico – società quotate, banche e assicurazioni – tenuti, già dall'esercizio 2024, a sottoporre ad attestazione la rendicontazione di sostenibilità.
Per l'esercizio 2024, quindi, con specifico riferimento agli adempimenti sussistenti in capo ai soggetti già sottoposti a «Csrd», emerge l'esigenza di abilitare i revisori legali al rilascio dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità di tali enti di interesse pubblico.
In considerazione delle tempistiche di adozione della complessiva normativa e dell'iter previsto per la richiesta di abilitazione, il suddetto termine di centocinquanta giorni potrebbe risultare inconciliabile per abilitare i revisori legali a svolgere le attività di rendicontazione ed emettere la relativa relazione per l'esercizio 2024.
Il MEF replica che l'abilitazione dei revisori iscritti al registro allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464 (UE) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Il citato articolo 6 prevede che il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori legali siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob.
Tale decreto è in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici e nella redazione del testo si è tenuto conto degli effetti dell'applicazione graduale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dagli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 125 del 2024.
In particolare, il decreto tiene nella giusta considerazione i termini in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 125 del 2024 dovranno adempiere agli obblighi di attestazione della rendicontazione della sostenibilità relativa all'esercizio 2024 e tali da consentirne la conseguente abilitazione con una tempistica coerente.
Il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 125 del 2024 è la data ultima entro la quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità, ed è, quindi, da intendersi come data sicuramente successiva alla decorrenza dell'effettiva abilitazione che potrà essere modulata tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle peculiarità applicative introdotte dalle disposizioni transitorie del sopracitato decreto legislativo n. 125 del 2024.
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Rendicontazione di sostenibilità: in vigore dal 25.09, il documento del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024.
In particolare, in ragione della entrata in vigore dal 25 settembre delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità del Dlgs n 125/2024, il documento è appunto esplicativo delle novità.
Ricordiamo che, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese)
Le imprese dovranno garantire, secondo standard di rendicontazione UE, un livello minimo di informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità.
Rendicontazione di sostenibilità: il documento del CNDCEC-FNC
Il Decreto n 12572024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e pertanto la rendicontazione societaria di sostenibilità per grandi imprese, gruppi di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese) e alcune tipologie di società con sede in Paesi terzi è un obbligo di legge sancito anche dalla normativa nazionale.
Come ben evidenzia il documento congiunto, tramite le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1, si individuano negli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti dal Decreto i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), dall’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), dall’art. 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) e dall’art. 7 (Esonero e casi di equivalenza).
Si precisa che nell’adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.
Con il documento, il CNDCEC analizza le principali novità dell’intervento normativo, sottolineando gli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, l’ambito di applicazione delle disposizioni, il regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.
Il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche che evidenziano le modalità con cui il d.lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.
L’obiettivo è di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle diposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano.
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Rendicontazione di sostenibilità: la figura del revisore
Di rilievo è l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità, con il compito di garantire che le informazioni riportate dalle imprese siano conformi ai nuovi standard.
Il documento del CNCEC evidenzia come sia possibile affidare l’incarico di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Attenzione al fatto che, il revisore di sostenibilità può anche essere lo stesso revisore legale già incaricato della revisione del bilancio, oppure una società di revisione legale autorizzata dallo stesso decreto.
La società può anche coincidere con quella che svolge la revisione del bilancio a patto che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità.
Il decreto fisso i requisiti professionali del revisore, introducendo un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, in conformità con la normativa europea.
Il documento inoltre specifica che i revisori legali già abilitati potranno attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, a patto che acquisiscano le competenze necessarie alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità con la formazione continua.
Si rimanda al documento per tutte le altre informazioni sull'obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dal Dlgs n 125/2024.