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Revisori di Sostenibilità: come fare domanda di abilitazione
In Gazzetta Ufficiale del 3 marzo il Decreto MEF del 19 febbraio con contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.
Il MEF ha aggiornato le FAQ sul tema precisando che in sede di prima applicazione il D.M. 19 febbraio 2025 prevede due fasi:
- Fase 1: a decorrere dal 4 marzo 2025 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) possono presentare domanda di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 soltanto i revisori iscritti impiegati presso società di revisione (già) titolari di incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria (ex DNF) conferiti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016 da parte di soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 125/2024. Anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, la domanda di abilitazione deve essere predisposta manualmente compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità;
- Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori.
Più precisamente, la data iniziale per la trasmissione delle domande sarà indicata con apposita determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato al termine delle necessarie implementazioni informatiche al Portale Revisori che si concluderanno presumibilmente nei mesi di agosto/settembre 2025.
Il decreto di cui si tratta consta di 9 articoli, vediamo i principali contenuti.
Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione
In particolare, si prevede che ai sensi dell'art 2 comma 1 del presente decreto possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti:
- a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
- b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
- c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo;
- d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione
Nella domanda di abilitazione i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), indicano, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
- e) gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo;
- f) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
- g) ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- h) la sussistenza dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo;
- i) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo e nel Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, del decreto
legislativo; - l) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- m) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione previsto di euro 50 indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;
- n) di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo;
- o) di aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 3-ter) del decreto legislativo.
La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.
La domanda di abilitazione per i revisori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dall'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilito con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo.
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il contributo è versato con le modalità previste nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo.Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi
La domanda deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
Con determina del Ragioniere generale dello Stato è fissato il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine di consentire il rilascio dell'attestazione di sostenibilità ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.La domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata.
Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione
Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
Il provvedimento di abilitazione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede altresì, entro il termine di cui al comma 1, all'annotazione dell'abilitazione nel registro assicurandone la pubblicità.L''abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione.
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Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe in conversione in legge entro il 25 febbraio, è stato approvato da Camera e Senato ed ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità approvate con emendamento ve ne sono due relative alla sostenibilità, vediamole.
Reporting Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Tra gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe ve ne sono due per le norme sulla sostenibilità.
Il primo riguarda i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici.
L'altra novità è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024.
Ricordiamo che a tema sostenibilità è stato approvato il Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni
Con le due misure approvate, il Milleproroghe prevede che, in attesa delle regole attuative del Mef:
- i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. La ratio dell'intervento è senz'altro quella di non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando ritardi nell’attestazione non finanziaria delle imprese, essenziale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e soddisfare investitori e stakeholder.
- si proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. In sostanza si continuano ad applicare gli artt. 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Tali articoli recano la disciplina previgente sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Con la proroga si risolve un vuoto normativo in cui le imprese avrebbero potuto trovarsi. Il Dossier al Ddl del Milleproroghe recita come segue: la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 201661 e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024.
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FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 novembre viene pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla Sostenibilità con risposte sotto forma di FAQ.
Le risposte alle domande frequenti raccolte nella comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive.
Le FAQ mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.
La Commissione Europea si riserva di integrare le FAQ.
FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
La Comunicazione evidenzia che la serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese.
Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).
La Comunicazione riepiloga che la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale.
Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:
- grandi imprese;
- PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato
- regolamentato dell'UE; e
- imprese madri di grandi gruppi.
Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie.
Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente.
Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di
imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.
La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa.
La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».
Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.
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ESG e modello 231 integrati: una guida dai Commercialisti
Il documento, intitolato "Modello 231 e fattori ESG: L’importanza di una virtuosa connessione", redatto dal Gruppo interdisciplinare ESG-231 e dai delegati del CNDCEC, pubblicato il 12 luglio 2024 è stato analizzato il legame tra il modello organizzativo di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e i fattori ESG (Environment, Social, Governance) nell'ottica di una gestione aziendale sostenibile e conforme alle normative di responsabilità sociale e ambientale. Il documento fornisce linee guida su come implementare un modello 231 che risponda alle esigenze di conformità alle normative ESG.
L’applicazione pratica di queste indicazioni permette alle aziende di strutturare un sistema di controlli interno che riduce i rischi di violazioni normative, inclusi quelli in ambito ambientale, sociale e di governance, con benefici sia in termini di sicurezza operativa sia di prevenzione delle sanzioni.
Vediamo una sintesi dei punti principali:
ESG Il concetto di sostenibilità
Il concetto di sostenibilità si è evoluto negli anni, integrando i temi ambientali, sociali e di governance come elementi centrali nella gestione aziendale moderna e nel valore d'impresa, inteso non più solo come profitto, ma come impatto positivo sull'ambiente e sulla società. La sostenibilità richiede un approccio di lungo periodo, orientato a prevenire rischi e a creare valore per tutti gli stakeholder, inclusi i dipendenti, le comunità locali e il pianeta.
La nuova Direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obbliga molte imprese a fornire una reportistica dettagliata sugli impatti ambientali, sociali e di governance e il modello 231 puo supportarne la trasparenza e a tracciabilità .
La mancata adozione del modello 231 può esporre le aziende a sanzioni e danni reputazionali se le dichiarazioni ESG non sono supportate da dati e pratiche verificabili, come previsto dalla normativa antiriciclaggio e contro il greenwashing.
Il rating ESG, ovvero una valutazione della performance aziendale in termini di sostenibilità, diventa sempre più rilevante anche ai fini dell’accesso al credito e dell’attrattiva verso investitori. Tuttavia, la mancanza di standard comuni per la valutazione delle performance ESG rende difficile ottenere un quadro omogeneo.
Il modello 231 può supportare le aziende nell'ottenimento di un rating elevato, poiché attesta l’impegno dell’azienda in materia di legalità e trasparenza, specialmente se integrato con politiche anticorruzione e iniziative di responsabilità sociale.
Modello 231 e Responsabilità degli Enti e fattori ESG
Come noto, il Decreto 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda. Il modello 231 è uno strumento gestionale per prevenire questi reati e promuovere la cultura della compliance, ovvero l'adesione a norme e procedure per la corretta gestione aziendale. Questo modello risulta particolarmente rilevante alla luce delle nuoe normative ESG, poiché fornisce una base per integrare misure di prevenzione dei rischi legati alla sostenibilità.
I fattori ESG si collegano strettamente con le aree di rischio del modello 231, afferma il documento di ricerca .
Ad esempio, in ambito ambientale, la sostenibilità richiede conformità a normative sulla gestione dei rifiuti, tutela delle acque e controllo delle emissioni, tutte aree in cui possono sorgere reati rilevanti per il modello 231.
Sul fronte sociale, la conformità alle leggi su salute e sicurezza dei lavoratori è essenziale. Per quanto riguarda la governance, il modello 231 copre rischi legati alla corruzione, al riciclaggio e agli abusi di mercato, rendendo così la struttura di controllo una componente fondamentale per evitare reati e potenziali scandali di greenwashing.
Digitalizzazione modello 231 e analisi dei dati ESG
Un elemento che viene particolarmente approfondito nel documento del CNDCEC – Fondazione commercialisti è l’implementazione di tecnologie digitali nella gestione aziendale può facilitare la raccolta e l'analisi dei dati ESG, oltre a potenziare la trasparenza nella rendicontazione.
La digitalizzazione può supportare il modello 231 nella gestione del rischio di compliance penale attraverso una migliore tracciabilità dei dati, utile anche per minimizzare i rischi di greenwashing.
Le linee guida per l’integrazione tra ESG e Modello 231
Il documento del CNDCEC offre un contributo pratico significativo per le aziende che desiderano integrare i principi ESG con il modello organizzativo 231, e lo fa sotto vari aspetti operativi:
1. Orientamento alla Conformità e Riduzione del Rischio
2. Supporto per la Gestione del Rating ESG
3. Rendicontazione ESG e Reputazione Aziendale
4. Compliance Integrata e Ottimizzazione dei Processi
5. . Strumenti per la Digitalizzazione della Compliance
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Abilitazione revisori sostenibilità: decreto in arrivo
Il MEF in data 15 ottobre replica ad una richiesta di chiarimento sui tempi di abilitazione dei revisori della sostenibilità.
In particolare si esprimevano dubbi sulla compatibilità tra gli adempimenti richiesti dal DLgs. 125/2024, che ha recepito la direttiva Ue 2022/2464, e la necessità per alcuni revisori di rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio 2024.
Vediamo la replica del Ministero.
Abilitazione revisori sostenibilità: chiarimenti del Ministero
L'interpellante premetteva che ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 125 del 2024, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 «Csrd», riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 sono considerati, nel rispetto di specifici requisiti, abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità; tale abilitazione avviene sulla base di una domanda redatta secondo le indicazioni definite con decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ed entro centocinquanta giorni dalla domanda il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.
L'interpellante evidenzia inoltre che vi sono enti di interesse pubblico – società quotate, banche e assicurazioni – tenuti, già dall'esercizio 2024, a sottoporre ad attestazione la rendicontazione di sostenibilità.
Per l'esercizio 2024, quindi, con specifico riferimento agli adempimenti sussistenti in capo ai soggetti già sottoposti a «Csrd», emerge l'esigenza di abilitare i revisori legali al rilascio dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità di tali enti di interesse pubblico.
In considerazione delle tempistiche di adozione della complessiva normativa e dell'iter previsto per la richiesta di abilitazione, il suddetto termine di centocinquanta giorni potrebbe risultare inconciliabile per abilitare i revisori legali a svolgere le attività di rendicontazione ed emettere la relativa relazione per l'esercizio 2024.
Il MEF replica che l'abilitazione dei revisori iscritti al registro allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464 (UE) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Il citato articolo 6 prevede che il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori legali siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob.
Tale decreto è in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici e nella redazione del testo si è tenuto conto degli effetti dell'applicazione graduale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dagli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 125 del 2024.
In particolare, il decreto tiene nella giusta considerazione i termini in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 125 del 2024 dovranno adempiere agli obblighi di attestazione della rendicontazione della sostenibilità relativa all'esercizio 2024 e tali da consentirne la conseguente abilitazione con una tempistica coerente.
Il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 125 del 2024 è la data ultima entro la quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità, ed è, quindi, da intendersi come data sicuramente successiva alla decorrenza dell'effettiva abilitazione che potrà essere modulata tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle peculiarità applicative introdotte dalle disposizioni transitorie del sopracitato decreto legislativo n. 125 del 2024.
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Rendicontazione di sostenibilità: in vigore dal 25.09, il documento del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024.
In particolare, in ragione della entrata in vigore dal 25 settembre delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità del Dlgs n 125/2024, il documento è appunto esplicativo delle novità.
Ricordiamo che, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese)
Le imprese dovranno garantire, secondo standard di rendicontazione UE, un livello minimo di informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità.
Rendicontazione di sostenibilità: il documento del CNDCEC-FNC
Il Decreto n 12572024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e pertanto la rendicontazione societaria di sostenibilità per grandi imprese, gruppi di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese) e alcune tipologie di società con sede in Paesi terzi è un obbligo di legge sancito anche dalla normativa nazionale.
Come ben evidenzia il documento congiunto, tramite le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1, si individuano negli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti dal Decreto i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), dall’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), dall’art. 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) e dall’art. 7 (Esonero e casi di equivalenza).
Si precisa che nell’adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.
Con il documento, il CNDCEC analizza le principali novità dell’intervento normativo, sottolineando gli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, l’ambito di applicazione delle disposizioni, il regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.
Il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche che evidenziano le modalità con cui il d.lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.
L’obiettivo è di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle diposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano.
Ti consigliamo: ESG: Il Rendiconto di sostenibilità – Corso online
Rendicontazione di sostenibilità: la figura del revisore
Di rilievo è l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità, con il compito di garantire che le informazioni riportate dalle imprese siano conformi ai nuovi standard.
Il documento del CNCEC evidenzia come sia possibile affidare l’incarico di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Attenzione al fatto che, il revisore di sostenibilità può anche essere lo stesso revisore legale già incaricato della revisione del bilancio, oppure una società di revisione legale autorizzata dallo stesso decreto.
La società può anche coincidere con quella che svolge la revisione del bilancio a patto che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità.
Il decreto fisso i requisiti professionali del revisore, introducendo un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, in conformità con la normativa europea.
Il documento inoltre specifica che i revisori legali già abilitati potranno attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, a patto che acquisiscano le competenze necessarie alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità con la formazione continua.
Si rimanda al documento per tutte le altre informazioni sull'obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dal Dlgs n 125/2024.
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PMI e strategie di finanza sostenibile: dialogo con le banche
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di neutralità climatica dell'Unione Europea devono essere raggiunti entro il 2050. A tal proposito sarà necessario un importante impegno da parte del sistema finanziario e delle imprese, comprese le PMI.
Il mercato (banche, investitori e grandi imprese), infatti, richiederà loro, seppur gradualmente, di fornire le informazioni ESG delle loro attività.
Le PMI potranno così ottenere significativi benefici in termini di:
- misurazione dei rischi e pianificazione dei propri investimenti;
- miglior accesso ai finanziamenti, con minori costi e condizioni agevolate;
- maggiore resistenza a shock energetici e ambientali;
- prodotti più sostenibili, con rafforzamento del posizionamento competitivo.
Con un comunicato stampa (n.78) del 24.06.2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvia la consultazione pubblica del documento elaborato dal “Tavolo per la Finanza Sostenibile”, volto a supportare le PMI nella produzione di informazioni attinenti agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) per facilitare il dialogo con le banche sui temi della sostenibilità.
Il MEF costituisce e presiede il Tavolo per la Finanza Sostenibile composto da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e COVIP.
Inoltre il Ministero si è avvalso anche del supporto dell’Organismo Italiano Contabilità e della collaborazione con diversi stakeholder e alcuni consulenti incaricati nell’ambito del programma Technical Support Instrument finanziato dalla Commissione Europea.
PMI e strategie di finanza sostenibile: obiettivi del documento
L’obiettivo è quello di favorire il coordinamento tra istituzioni e sistema economico del Paese per sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e mobilitare così le risorse private attraverso il mercato dei capitali a servizio della transizione green e digitale dell’economia reale.
Il documento:
- si compone
- di un modello di riferimento per la standardizzazione delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche e
- di una dettagliata guida metodologica
- mira a
- agevolare lo scambio di informazioni, tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità ed economicità;
- aumentare la consapevolezza delle PMI sulle informazioni di sostenibilità;
- porre le basi per iniziative di formazione dedicate alle PMI in materia di sostenibilità.
- è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro,
- sarà in consultazione pubblica fino al 2 agosto 2024.
PMI e strategie di finanza sostenibile: consultazione pubblica del documento
Per partecipare alla consultazione pubblica, i contributi dovranno essere inviati entro il 2 agosto 2024 via mail all’indirizzo [email protected], al quale sarà possibile inviare anche eventuali domande o richieste.
I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.