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Assurance nel Reporting di sostenibilità: nuovo documento del CNDCEC
Il CNDCEC in data 4 luglio ha pubblicato un documento intitolato “L’importanza dell’Assurance nel reporting di sostenibilità”.
Il documento segue l'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, della proposta di direttiva sul rinvio dei termini (Stop-the clock Proposal) che si pone l’obiettivo di rinviare le date di applicazione di alcuni obblighi:
- afferenti alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità,
- nonché il termine di recepimento delle disposizioni in materia di dovere di diligenza.
Alla luce di ciò, il CNDCEC con il documento in oggetto sottolinea l’opportunità di continuare comunque a fornire strumenti operativi concreti ai professionisti nel settore dell’assurance di sostenibilità in ragione dell’evoluzione del framework normativo eurounitario e nazionale, che richiede nuove competenze e un aggiornamento costante.
Secondo il Consiglio Nazionale: “i professionisti devono poter contare su linee guida, checklist, modelli di lavoro e interpretazioni tecniche per garantire coerenza, qualità e comparabilità nelle attività di assurance. Al di là della decisione che verrà assunta dal legislatore europeo in tema di assurance (limited o reasonable), per le imprese europee che non saranno soggette all’obbligo, l’assurance volontaria sulle informazioni di sostenibilità può assumere un carattere strategico anche in assenza di un obbligo normativo e ciò sulla base di considerazioni che si riferiscono a una serie di aspetti quali il merito creditizio e l’accountability verso gli stakeholder”.
Vedimao una sintesi del documento.
Assurance nel Reporting di sosteniblità: la proposta del CNDCEC
Il documento si articola in due sezioni principali:
- contesto di riferimento normativo con analisi del quadro legislativo europeo, soffermandosi sulla proroga dei termini di applicazione della CSRD e della CSDDD e sulle implicazioni per le attività di assurance;
- principi e standard di riferimento per l’attestazione con approfodimento del quadro tecnico-normativo nazionale e internazionale che regola le attività di assurance e fornisce una panoramica delle procedure e delle metodologie utilizzabili dai professionisti incaricati.
L’assurance, come ben evidenziato dal documento assume un ruolo centrale per diversi motivi:
- strumento di fiducia verso gli stakeholder – investitori, clienti, creditori –che richiedono garanzie sulla veridicità delle informazioni ESG. Un report verificato ispira fiducia e credibilità.
- gestione del rischio di aspettative poichè: esiste un expectation gap tra ciò che stakeholder si attendono e ciò che l’assurance realmente garantisce. Questo divario può minare la fiducia nel processo di reporting.
- mancanza di prassi consolidate: la sostenibilità è in evoluzione e l’absence di standard uniformi aumenta la necessità di un’assurance professionale e strutturata.
- ruolo strategico anche senza obbligo: per le imprese non soggette a obbligo normativo, l’assurance volontaria rappresenta un vantaggio competitivo in termini di reputazione, accesso al credito e attrattività verso stakeholder sensibili ai temi ESG
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Revisori di Sostenibilità: come fare domanda di abilitazione
In Gazzetta Ufficiale del 3 marzo il Decreto MEF del 19 febbraio con contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.
Il MEF ha aggiornato le FAQ sul tema precisando che in sede di prima applicazione il D.M. 19 febbraio 2025 prevede due fasi:
- Fase 1: a decorrere dal 4 marzo 2025 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) possono presentare domanda di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 soltanto i revisori iscritti impiegati presso società di revisione (già) titolari di incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria (ex DNF) conferiti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del D.lgs. 254/2016 da parte di soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 125/2024. Anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, la domanda di abilitazione deve essere predisposta manualmente compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità;
- Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori.
Più precisamente, la data iniziale per la trasmissione delle domande sarà indicata con apposita determina emanata dal Ragioniere Generale dello Stato al termine delle necessarie implementazioni informatiche al Portale Revisori che si concluderanno presumibilmente nei mesi di agosto/settembre 2025.
Il decreto di cui si tratta consta di 9 articoli, vediamo i principali contenuti.
Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione
In particolare, si prevede che ai sensi dell'art 2 comma 1 del presente decreto possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti:
- a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
- b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
- c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo;
- d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione
Nella domanda di abilitazione i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), indicano, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
- e) gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo;
- f) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
- g) ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- h) la sussistenza dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo;
- i) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo e nel Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, del decreto
legislativo; - l) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- m) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione previsto di euro 50 indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;
- n) di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo;
- o) di aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 3-ter) del decreto legislativo.
La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.
La domanda di abilitazione per i revisori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dall'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilito con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo.
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il contributo è versato con le modalità previste nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo.Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi
La domanda deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
Con determina del Ragioniere generale dello Stato è fissato il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine di consentire il rilascio dell'attestazione di sostenibilità ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.La domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata.
Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione
Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
Il provvedimento di abilitazione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede altresì, entro il termine di cui al comma 1, all'annotazione dell'abilitazione nel registro assicurandone la pubblicità.L''abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione.
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Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe in conversione in legge entro il 25 febbraio, è stato approvato da Camera e Senato ed ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità approvate con emendamento ve ne sono due relative alla sostenibilità, vediamole.
Reporting Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Tra gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe ve ne sono due per le norme sulla sostenibilità.
Il primo riguarda i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici.
L'altra novità è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024.
Ricordiamo che a tema sostenibilità è stato approvato il Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni
Con le due misure approvate, il Milleproroghe prevede che, in attesa delle regole attuative del Mef:
- i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. La ratio dell'intervento è senz'altro quella di non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando ritardi nell’attestazione non finanziaria delle imprese, essenziale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e soddisfare investitori e stakeholder.
- si proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. In sostanza si continuano ad applicare gli artt. 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Tali articoli recano la disciplina previgente sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Con la proroga si risolve un vuoto normativo in cui le imprese avrebbero potuto trovarsi. Il Dossier al Ddl del Milleproroghe recita come segue: la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 201661 e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024.
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Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
Con un comunicato di ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili informa della IRS n 12 sulla Sostenibilità redatto dalla Dott.ssa Peta e dal Dott. Tucci della Commissione nazionale di studio del report di sostenibilità.
Vediamo i principali temi dell'IRS n 12/2025.
Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
L’IRS n. 12 ha lo scopo di orientare per il processo di rendicontazione ambientale tanto i soggetti obbligati equanto i volontari.
L’informativa ambientale è un tema di grande attualità e di interesse per gli stakeholder dell’impresa, e coinvolge la responsabilità dei soggetti garanti della conformità dell’informativa di sostenibilità.
Come specificato dallo stesso CNDCEC nel documento vengono approfonditi:
- i principi di rendicontazione ESRS E in accordo ai requirement della Tassonomia ambientale;
- le questioni ambientali da includere nella valutazione della doppia rilevanza;
- il processo di rendicontazione: la mappatura delle questioni rilevanti;
- la rendicontazione dei rischi ambientali: contenuto minimo per i soggetti obbligati;
- l’informativa ambientale volontaria di PMI e microimprese nelle indicazioni dell’ESRS VSME;
- l’informativa ambientale nel dialogo di sostenibilità PMI-Banca e criticità generali.
Ricordiamo che il D. Lgs. n. 125/2024 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), prevedendo il contenuto minimo dell’informativa societaria di sostenibilità per gli aspetti ambientali, sociali, di governance e condotta aziendale.
A tal pproposito l’impresa deve valutare con approccio forward looking gli impatti, i rischi e le opportunità ambientali, materiali e finanziari nel sistema di gestione del rischio e integrarli nella strategia e nel modello aziendale attraverso la pianificazione di azioni e interventi correttivi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.
A tal proposito per essere di aiuto ai professionisti interessati e alle imprese viene diffuso il documento di studio di cui si tratta e a cui si rimanda per approfondimenti.
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Rating ESG: regole UE per i prodotti finanziari sostenibili
Sul sito istituzionale del Consiglio dell'Unione Europea è apparso un comunicato stampa del 19 novembre che informa della adozione da parte del Consiglio di un nuovo Regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
Le nuove norme mirano a rendere le attività di rating nell'UE più coerenti, trasparenti e comparabili al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili.
Specifichiamo che il corposo documento: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 è datato 6 novembre ed è atteso in gazzetta dell'UE, dopo la pubblicazione entrerà in vigore 20 giorni dopo e si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.
Rating ESG: approvato il Regolamento UE
In particolare viene specificato che i rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'impatto sulla società e sull'ambiente e l'esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità.
Come specificato nel Regolamento i rating ESG aiutano:
- Investitori e istituzioni finanziarie a valutare i rischi e le opportunità in ottica di sostenibilità.
- Aziende ed enti pubblici a identificare i punti deboli e migliorare le loro strategie ambientali, sociali e di governance.
- Consumatori e stakeholder a monitorare la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e il rispetto del Green Deal Europeo.
Essi devono rispettare principi di trasparenza, indipendenza e buona governance per garantire affidabilità e evitare fenomeni come il "greenwashing".
Il comunicato di sintesi ha sottolineato che tali rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibili.
Le nuove norme sono intese a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG.
In particolare, i fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione:
- dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea EMSA degli strumenti finanziari e dei mercati,
- essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione.
Invece, i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che desiderano operare nell'Unione dovranno ottenere l'avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell'UE.
Si tratta di un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza.
Attenzione al fatto che, il regolamento introduce il principio della separazione delle attività commerciali al fine di prevenire i conflitti di interesse.
Rating ESG: che cos’è
Ai sensi dell'art 3 del Regolamento in oggetto può essere utile evidenziare le seguenti definizioni:
- 1) "rating ESG": un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance o in merito all'esposizione di un elemento valutato a rischi o all'impatto su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance che si basa sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia denominato "rating ESG", "parere ESG" o "punteggio ESG";
- 2) "parere ESG": una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo di rating;
- 3) "punteggio ESG": una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;
- 4) "fornitore di rating ESG": una persona giuridica le cui attività comprendono l'emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale;
Rating ESG: requisiti per esercitare nell’Unione
Ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento qualsiasi persona giuridica che desideri esercitare l'attività di fornitore di rating ESG nell'Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti:
- a) un’autorizzazione rilasciata dall'ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) di cui all'articolo 6;
- b) una decisione di equivalenza di cui all'articolo 10 e l'adempimento delle condizioni di cui al medesimo articolo;
- c) un’autorizzazione per l'avallo di cui all'articolo 11; d) un riconoscimento di cui all'articolo 12.
L'autorizzazione, la decisione di equivalenza, l'avallo o il riconoscimento garantiscono che i fornitori di rating ESG operino nel rispetto dei requisiti normativi dell'Unione, assicurando trasparenza, affidabilità e indipendenza.
I fornitori devono dimostrare la conformità continua ai requisiti indicati dal regolamento per mantenere la validità dell'autorizzazione o riconoscimento ricevuto.
Si rimanda alla consultazione del testo del Regolamento per tutti gli approfondimenti del caso.
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FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 13 novembre viene pubblicata la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche relative alla Sostenibilità con risposte sotto forma di FAQ.
Le risposte alle domande frequenti raccolte nella comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive.
Le FAQ mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche.
La Commissione Europea si riserva di integrare le FAQ.
FAQ sulla sostenibilità dalla Commissione Europea
La Comunicazione evidenzia che la serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese.
Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).
La Comunicazione riepiloga che la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale.
Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.
Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:
- grandi imprese;
- PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato
- regolamentato dell'UE; e
- imprese madri di grandi gruppi.
Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie.
Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente.
Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di
imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.
La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa.
La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».
Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.
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ESG e modello 231 integrati: una guida dai Commercialisti
Il documento, intitolato "Modello 231 e fattori ESG: L’importanza di una virtuosa connessione", redatto dal Gruppo interdisciplinare ESG-231 e dai delegati del CNDCEC, pubblicato il 12 luglio 2024 è stato analizzato il legame tra il modello organizzativo di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e i fattori ESG (Environment, Social, Governance) nell'ottica di una gestione aziendale sostenibile e conforme alle normative di responsabilità sociale e ambientale. Il documento fornisce linee guida su come implementare un modello 231 che risponda alle esigenze di conformità alle normative ESG.
L’applicazione pratica di queste indicazioni permette alle aziende di strutturare un sistema di controlli interno che riduce i rischi di violazioni normative, inclusi quelli in ambito ambientale, sociale e di governance, con benefici sia in termini di sicurezza operativa sia di prevenzione delle sanzioni.
Vediamo una sintesi dei punti principali:
ESG Il concetto di sostenibilità
Il concetto di sostenibilità si è evoluto negli anni, integrando i temi ambientali, sociali e di governance come elementi centrali nella gestione aziendale moderna e nel valore d'impresa, inteso non più solo come profitto, ma come impatto positivo sull'ambiente e sulla società. La sostenibilità richiede un approccio di lungo periodo, orientato a prevenire rischi e a creare valore per tutti gli stakeholder, inclusi i dipendenti, le comunità locali e il pianeta.
La nuova Direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obbliga molte imprese a fornire una reportistica dettagliata sugli impatti ambientali, sociali e di governance e il modello 231 puo supportarne la trasparenza e a tracciabilità .
La mancata adozione del modello 231 può esporre le aziende a sanzioni e danni reputazionali se le dichiarazioni ESG non sono supportate da dati e pratiche verificabili, come previsto dalla normativa antiriciclaggio e contro il greenwashing.
Il rating ESG, ovvero una valutazione della performance aziendale in termini di sostenibilità, diventa sempre più rilevante anche ai fini dell’accesso al credito e dell’attrattiva verso investitori. Tuttavia, la mancanza di standard comuni per la valutazione delle performance ESG rende difficile ottenere un quadro omogeneo.
Il modello 231 può supportare le aziende nell'ottenimento di un rating elevato, poiché attesta l’impegno dell’azienda in materia di legalità e trasparenza, specialmente se integrato con politiche anticorruzione e iniziative di responsabilità sociale.
Modello 231 e Responsabilità degli Enti e fattori ESG
Come noto, il Decreto 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda. Il modello 231 è uno strumento gestionale per prevenire questi reati e promuovere la cultura della compliance, ovvero l'adesione a norme e procedure per la corretta gestione aziendale. Questo modello risulta particolarmente rilevante alla luce delle nuoe normative ESG, poiché fornisce una base per integrare misure di prevenzione dei rischi legati alla sostenibilità.
I fattori ESG si collegano strettamente con le aree di rischio del modello 231, afferma il documento di ricerca .
Ad esempio, in ambito ambientale, la sostenibilità richiede conformità a normative sulla gestione dei rifiuti, tutela delle acque e controllo delle emissioni, tutte aree in cui possono sorgere reati rilevanti per il modello 231.
Sul fronte sociale, la conformità alle leggi su salute e sicurezza dei lavoratori è essenziale. Per quanto riguarda la governance, il modello 231 copre rischi legati alla corruzione, al riciclaggio e agli abusi di mercato, rendendo così la struttura di controllo una componente fondamentale per evitare reati e potenziali scandali di greenwashing.
Digitalizzazione modello 231 e analisi dei dati ESG
Un elemento che viene particolarmente approfondito nel documento del CNDCEC – Fondazione commercialisti è l’implementazione di tecnologie digitali nella gestione aziendale può facilitare la raccolta e l'analisi dei dati ESG, oltre a potenziare la trasparenza nella rendicontazione.
La digitalizzazione può supportare il modello 231 nella gestione del rischio di compliance penale attraverso una migliore tracciabilità dei dati, utile anche per minimizzare i rischi di greenwashing.
Le linee guida per l’integrazione tra ESG e Modello 231
Il documento del CNDCEC offre un contributo pratico significativo per le aziende che desiderano integrare i principi ESG con il modello organizzativo 231, e lo fa sotto vari aspetti operativi:
1. Orientamento alla Conformità e Riduzione del Rischio
2. Supporto per la Gestione del Rating ESG
3. Rendicontazione ESG e Reputazione Aziendale
4. Compliance Integrata e Ottimizzazione dei Processi
5. . Strumenti per la Digitalizzazione della Compliance