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Attestazione Revisore di Sostenibilità: i 5 crediti sono necessari per il 2024 e il 2025?
Il MEF ha pubblicato in data 7 luglio due nuove faq nella sezione dei revisori della sostenibilità.
Con la FAQ n 30 veniva domandato quanto segue: il revisore dei conti che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione di sostenibilità sia nel corso del 2024 che nel corso del 2025?
Attestazione revisore di sostenibilità. chiarimenti sui crediti 2024-2025
La replica del MEF è negativa.
Come stabilito dalla circolare RGS n. 37 del 12 novembre 2024, nel corso del periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per il 2024 e il 2025, il revisore legale che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie di cui al gruppo D) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale, nel corso del periodo formativo 2024 oppure nel corso del periodo formativo 2025.
Non è comunque ammessa la possibilità di ripartire tra le due annualità l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo ai suddetti cinque crediti formativi.
Attestazione revisore di sostenibilità: i crediti in eccesso valgono per i crediti come revisore dei conti?
In una secondo quesito si domandava se i cinque eventuali crediti acquisiti da chi ne ha già maturati altri cinque nel 2024 possano, nel 2025 essere utili ai fini dell'assolvimento dei crediti degli iscritti al registro dei revisori dei conti.
La risposta del MEF con FAQ n 31 è affermativa.
Viene chiarito che nel caso in cui il revisore legale dei conti, nel periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, abbia già acquisito, nel corso del 2024, i cinque crediti formativi per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’eventuale acquisizione di ulteriori crediti nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità è considerata utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ferma restando la quota minima di crediti da acquisire nelle materie caratterizzanti la revisione legale dei conti, di cui al gruppo A) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale del 2025.
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Assurance nel Reporting di sostenibilità: nuovo documento del CNDCEC
Il CNDCEC in data 4 luglio ha pubblicato un documento intitolato “L’importanza dell’Assurance nel reporting di sostenibilità”.
Il documento segue l'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, della proposta di direttiva sul rinvio dei termini (Stop-the clock Proposal) che si pone l’obiettivo di rinviare le date di applicazione di alcuni obblighi:
- afferenti alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità,
- nonché il termine di recepimento delle disposizioni in materia di dovere di diligenza.
Alla luce di ciò, il CNDCEC con il documento in oggetto sottolinea l’opportunità di continuare comunque a fornire strumenti operativi concreti ai professionisti nel settore dell’assurance di sostenibilità in ragione dell’evoluzione del framework normativo eurounitario e nazionale, che richiede nuove competenze e un aggiornamento costante.
Secondo il Consiglio Nazionale: “i professionisti devono poter contare su linee guida, checklist, modelli di lavoro e interpretazioni tecniche per garantire coerenza, qualità e comparabilità nelle attività di assurance. Al di là della decisione che verrà assunta dal legislatore europeo in tema di assurance (limited o reasonable), per le imprese europee che non saranno soggette all’obbligo, l’assurance volontaria sulle informazioni di sostenibilità può assumere un carattere strategico anche in assenza di un obbligo normativo e ciò sulla base di considerazioni che si riferiscono a una serie di aspetti quali il merito creditizio e l’accountability verso gli stakeholder”.
Vedimao una sintesi del documento.
Assurance nel Reporting di sosteniblità: la proposta del CNDCEC
Il documento si articola in due sezioni principali:
- contesto di riferimento normativo con analisi del quadro legislativo europeo, soffermandosi sulla proroga dei termini di applicazione della CSRD e della CSDDD e sulle implicazioni per le attività di assurance;
- principi e standard di riferimento per l’attestazione con approfodimento del quadro tecnico-normativo nazionale e internazionale che regola le attività di assurance e fornisce una panoramica delle procedure e delle metodologie utilizzabili dai professionisti incaricati.
L’assurance, come ben evidenziato dal documento assume un ruolo centrale per diversi motivi:
- strumento di fiducia verso gli stakeholder – investitori, clienti, creditori –che richiedono garanzie sulla veridicità delle informazioni ESG. Un report verificato ispira fiducia e credibilità.
- gestione del rischio di aspettative poichè: esiste un expectation gap tra ciò che stakeholder si attendono e ciò che l’assurance realmente garantisce. Questo divario può minare la fiducia nel processo di reporting.
- mancanza di prassi consolidate: la sostenibilità è in evoluzione e l’absence di standard uniformi aumenta la necessità di un’assurance professionale e strutturata.
- ruolo strategico anche senza obbligo: per le imprese non soggette a obbligo normativo, l’assurance volontaria rappresenta un vantaggio competitivo in termini di reputazione, accesso al credito e attrattività verso stakeholder sensibili ai temi ESG
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Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
Con un comunicato di ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili informa della IRS n 12 sulla Sostenibilità redatto dalla Dott.ssa Peta e dal Dott. Tucci della Commissione nazionale di studio del report di sostenibilità.
Vediamo i principali temi dell'IRS n 12/2025.
Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
L’IRS n. 12 ha lo scopo di orientare per il processo di rendicontazione ambientale tanto i soggetti obbligati equanto i volontari.
L’informativa ambientale è un tema di grande attualità e di interesse per gli stakeholder dell’impresa, e coinvolge la responsabilità dei soggetti garanti della conformità dell’informativa di sostenibilità.
Come specificato dallo stesso CNDCEC nel documento vengono approfonditi:
- i principi di rendicontazione ESRS E in accordo ai requirement della Tassonomia ambientale;
- le questioni ambientali da includere nella valutazione della doppia rilevanza;
- il processo di rendicontazione: la mappatura delle questioni rilevanti;
- la rendicontazione dei rischi ambientali: contenuto minimo per i soggetti obbligati;
- l’informativa ambientale volontaria di PMI e microimprese nelle indicazioni dell’ESRS VSME;
- l’informativa ambientale nel dialogo di sostenibilità PMI-Banca e criticità generali.
Ricordiamo che il D. Lgs. n. 125/2024 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), prevedendo il contenuto minimo dell’informativa societaria di sostenibilità per gli aspetti ambientali, sociali, di governance e condotta aziendale.
A tal pproposito l’impresa deve valutare con approccio forward looking gli impatti, i rischi e le opportunità ambientali, materiali e finanziari nel sistema di gestione del rischio e integrarli nella strategia e nel modello aziendale attraverso la pianificazione di azioni e interventi correttivi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.
A tal proposito per essere di aiuto ai professionisti interessati e alle imprese viene diffuso il documento di studio di cui si tratta e a cui si rimanda per approfondimenti.
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Rating ESG: regole UE per i prodotti finanziari sostenibili
Sul sito istituzionale del Consiglio dell'Unione Europea è apparso un comunicato stampa del 19 novembre che informa della adozione da parte del Consiglio di un nuovo Regolamento sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
Le nuove norme mirano a rendere le attività di rating nell'UE più coerenti, trasparenti e comparabili al fine di rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti finanziari sostenibili.
Specifichiamo che il corposo documento: "REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 è datato 6 novembre ed è atteso in gazzetta dell'UE, dopo la pubblicazione entrerà in vigore 20 giorni dopo e si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.
Rating ESG: approvato il Regolamento UE
In particolare viene specificato che i rating ESG forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un'impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l'impatto sulla società e sull'ambiente e l'esposizione ai rischi associati alle questioni di sostenibilità.
Come specificato nel Regolamento i rating ESG aiutano:
- Investitori e istituzioni finanziarie a valutare i rischi e le opportunità in ottica di sostenibilità.
- Aziende ed enti pubblici a identificare i punti deboli e migliorare le loro strategie ambientali, sociali e di governance.
- Consumatori e stakeholder a monitorare la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e il rispetto del Green Deal Europeo.
Essi devono rispettare principi di trasparenza, indipendenza e buona governance per garantire affidabilità e evitare fenomeni come il "greenwashing".
Il comunicato di sintesi ha sottolineato che tali rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti di investimento sostenibili.
Le nuove norme sono intese a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG.
In particolare, i fornitori di rating ESG stabiliti nell'Unione:
- dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea EMSA degli strumenti finanziari e dei mercati,
- essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione.
Invece, i fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che desiderano operare nell'Unione dovranno ottenere l'avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell'UE.
Si tratta di un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza.
Attenzione al fatto che, il regolamento introduce il principio della separazione delle attività commerciali al fine di prevenire i conflitti di interesse.
Rating ESG: che cos’è
Ai sensi dell'art 3 del Regolamento in oggetto può essere utile evidenziare le seguenti definizioni:
- 1) "rating ESG": un parere, o un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato riguardo a fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance o in merito all'esposizione di un elemento valutato a rischi o all'impatto su fattori ambientali, sociali, dei diritti umani o di governance che si basa sia su una metodologia consolidata sia su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia denominato "rating ESG", "parere ESG" o "punteggio ESG";
- 2) "parere ESG": una valutazione ESG basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo di rating;
- 3) "punteggio ESG": una misura ESG derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista di rating;
- 4) "fornitore di rating ESG": una persona giuridica le cui attività comprendono l'emissione e la pubblicazione o la distribuzione di rating ESG su base professionale;
Rating ESG: requisiti per esercitare nell’Unione
Ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento qualsiasi persona giuridica che desideri esercitare l'attività di fornitore di rating ESG nell'Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti:
- a) un’autorizzazione rilasciata dall'ESMA (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati) di cui all'articolo 6;
- b) una decisione di equivalenza di cui all'articolo 10 e l'adempimento delle condizioni di cui al medesimo articolo;
- c) un’autorizzazione per l'avallo di cui all'articolo 11; d) un riconoscimento di cui all'articolo 12.
L'autorizzazione, la decisione di equivalenza, l'avallo o il riconoscimento garantiscono che i fornitori di rating ESG operino nel rispetto dei requisiti normativi dell'Unione, assicurando trasparenza, affidabilità e indipendenza.
I fornitori devono dimostrare la conformità continua ai requisiti indicati dal regolamento per mantenere la validità dell'autorizzazione o riconoscimento ricevuto.
Si rimanda alla consultazione del testo del Regolamento per tutti gli approfondimenti del caso.
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ESG e modello 231 integrati: una guida dai Commercialisti
Il documento, intitolato "Modello 231 e fattori ESG: L’importanza di una virtuosa connessione", redatto dal Gruppo interdisciplinare ESG-231 e dai delegati del CNDCEC, pubblicato il 12 luglio 2024 è stato analizzato il legame tra il modello organizzativo di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e i fattori ESG (Environment, Social, Governance) nell'ottica di una gestione aziendale sostenibile e conforme alle normative di responsabilità sociale e ambientale. Il documento fornisce linee guida su come implementare un modello 231 che risponda alle esigenze di conformità alle normative ESG.
L’applicazione pratica di queste indicazioni permette alle aziende di strutturare un sistema di controlli interno che riduce i rischi di violazioni normative, inclusi quelli in ambito ambientale, sociale e di governance, con benefici sia in termini di sicurezza operativa sia di prevenzione delle sanzioni.
Vediamo una sintesi dei punti principali:
ESG Il concetto di sostenibilità
Il concetto di sostenibilità si è evoluto negli anni, integrando i temi ambientali, sociali e di governance come elementi centrali nella gestione aziendale moderna e nel valore d'impresa, inteso non più solo come profitto, ma come impatto positivo sull'ambiente e sulla società. La sostenibilità richiede un approccio di lungo periodo, orientato a prevenire rischi e a creare valore per tutti gli stakeholder, inclusi i dipendenti, le comunità locali e il pianeta.
La nuova Direttiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obbliga molte imprese a fornire una reportistica dettagliata sugli impatti ambientali, sociali e di governance e il modello 231 puo supportarne la trasparenza e a tracciabilità .
La mancata adozione del modello 231 può esporre le aziende a sanzioni e danni reputazionali se le dichiarazioni ESG non sono supportate da dati e pratiche verificabili, come previsto dalla normativa antiriciclaggio e contro il greenwashing.
Il rating ESG, ovvero una valutazione della performance aziendale in termini di sostenibilità, diventa sempre più rilevante anche ai fini dell’accesso al credito e dell’attrattiva verso investitori. Tuttavia, la mancanza di standard comuni per la valutazione delle performance ESG rende difficile ottenere un quadro omogeneo.
Il modello 231 può supportare le aziende nell'ottenimento di un rating elevato, poiché attesta l’impegno dell’azienda in materia di legalità e trasparenza, specialmente se integrato con politiche anticorruzione e iniziative di responsabilità sociale.
Modello 231 e Responsabilità degli Enti e fattori ESG
Come noto, il Decreto 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda. Il modello 231 è uno strumento gestionale per prevenire questi reati e promuovere la cultura della compliance, ovvero l'adesione a norme e procedure per la corretta gestione aziendale. Questo modello risulta particolarmente rilevante alla luce delle nuoe normative ESG, poiché fornisce una base per integrare misure di prevenzione dei rischi legati alla sostenibilità.
I fattori ESG si collegano strettamente con le aree di rischio del modello 231, afferma il documento di ricerca .
Ad esempio, in ambito ambientale, la sostenibilità richiede conformità a normative sulla gestione dei rifiuti, tutela delle acque e controllo delle emissioni, tutte aree in cui possono sorgere reati rilevanti per il modello 231.
Sul fronte sociale, la conformità alle leggi su salute e sicurezza dei lavoratori è essenziale. Per quanto riguarda la governance, il modello 231 copre rischi legati alla corruzione, al riciclaggio e agli abusi di mercato, rendendo così la struttura di controllo una componente fondamentale per evitare reati e potenziali scandali di greenwashing.
Digitalizzazione modello 231 e analisi dei dati ESG
Un elemento che viene particolarmente approfondito nel documento del CNDCEC – Fondazione commercialisti è l’implementazione di tecnologie digitali nella gestione aziendale può facilitare la raccolta e l'analisi dei dati ESG, oltre a potenziare la trasparenza nella rendicontazione.
La digitalizzazione può supportare il modello 231 nella gestione del rischio di compliance penale attraverso una migliore tracciabilità dei dati, utile anche per minimizzare i rischi di greenwashing.
Le linee guida per l’integrazione tra ESG e Modello 231
Il documento del CNDCEC offre un contributo pratico significativo per le aziende che desiderano integrare i principi ESG con il modello organizzativo 231, e lo fa sotto vari aspetti operativi:
1. Orientamento alla Conformità e Riduzione del Rischio
2. Supporto per la Gestione del Rating ESG
3. Rendicontazione ESG e Reputazione Aziendale
4. Compliance Integrata e Ottimizzazione dei Processi
5. . Strumenti per la Digitalizzazione della Compliance